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Dokument 32025R1804
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1804 of 5 September 2025 fixing the import duties applicable to certain types of husked rice from 8 September 2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1804 della Commissione, del 5 settembre 2025, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall’8 settembre 2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1804 della Commissione, del 5 settembre 2025, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall’8 settembre 2025
C/2025/6208
GU L, 2025/1804, 8.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1804/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
platné
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1804 |
8.9.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1804 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2025
recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall’8 settembre 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio (2), istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio. |
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(2) |
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 , esclusi i titoli d’importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 446 256 tonnellate per il periodo dal 1° settembre 2024 al 29 agosto 2025. È pertanto opportuno modificare il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/475 della Commissione (3). |
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(3) |
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2025/475. |
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(4) |
Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione (4) è di 42,50 EUR/t.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/475 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2025
Per la Commissione
A nome della presidente
Elisabeth WERNER
Direttrice generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
(2) Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/476/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/475 della Commissione, del 6 marzo 2025, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 7 marzo 2025 (GU L, 2025/475, 7.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/475/oj).
(4) Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione (GU L, 2023/2835, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1804/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)