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Document 32025R1766
Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1766 of 27 August 2025 supplementing Council Regulation (EC) No 1224/2009 by laying down rules on the control of fisheries and on the surveillance and inspection of fishing activities, enforcement and compliance
Regolamento delegato (UE) 2025/1766 della Commissione, del 27 agosto 2025, che integra il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio stabilendo norme relative al controllo della pesca, alla sorveglianza e all’ispezione delle attività di pesca nonché all’esecuzione e al rispetto delle norme
Regolamento delegato (UE) 2025/1766 della Commissione, del 27 agosto 2025, che integra il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio stabilendo norme relative al controllo della pesca, alla sorveglianza e all’ispezione delle attività di pesca nonché all’esecuzione e al rispetto delle norme
C/2025/5784
GU L, 2025/1766, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1766/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1766 |
12.11.2025 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1766 DELLA COMMISSIONE
del 27 agosto 2025
che integra il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio stabilendo norme relative al controllo della pesca, alla sorveglianza e all’ispezione delle attività di pesca nonché all’esecuzione e al rispetto delle norme
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 9 bis, paragrafo 5, l’articolo 15 ter, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 17, paragrafo 6, lettere b), c) e d), l’articolo 22, paragrafo 3, l’articolo 24, paragrafo 4, lettere b), c) e d), l’articolo 73, paragrafo 9, lettere da b) a g), l’articolo 74, paragrafo 11, l’articolo 75, paragrafo 2, l’articolo 92, paragrafo 12, lettere a), c) e d), e l’articolo 107, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1224/2009, modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), prevede l’adozione di norme e misure specifiche per integrare determinate disposizioni ivi stabilite. Il presente regolamento aggiorna le norme esistenti e stabilisce nuove misure che integrano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 sulla base dei poteri conferiti dalle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/2842. |
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(2) |
Le norme fissate da tali regolamenti sono sostanzialmente collegate e sono destinate ad essere applicate in parallelo. È pertanto opportuno che tali norme, nell’interesse della semplicità e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con rischio di duplicazione. |
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(3) |
Al fine di garantire un’applicazione coerente delle norme previste dal presente regolamento, è necessario stabilire alcune definizioni. Ciò si riferisce, in particolare, alla definizione di «dispositivo di controllo del peschereccio», che riflette le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/2842 al regolamento (CE) n. 1224/2009 riguardo all’uso di dispositivi di localizzazione non satellitare, che consentono di localizzare e identificare automaticamente i pescherecci attraverso un sistema di controllo dei pescherecci a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
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(4) |
Al fine di garantire una sorveglianza efficace delle attività di pesca e dello sforzo di pesca da parte dei centri di controllo della pesca (CCP), conformemente all’articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1224/2009, è opportuno stabilire norme dettagliate sul controllo dell’entrata e dell’uscita da zone specifiche, nonché disposizioni per ovviare ad avarie tecniche o delle comunicazioni o a guasti del dispositivo di controllo del peschereccio e al mancato ricevimento dei dati sulla posizione del peschereccio. |
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(5) |
Per garantire l’efficace applicazione degli obblighi di registrazione e dichiarazione delle catture di cui agli articoli 14, 17, 19 bis, 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è opportuno stabilire norme dettagliate applicabili in caso di avaria tecnica o guasto del sistema elettronico di registrazione e trasmissione, di mancata ricezione dei dati pertinenti e di problemi di accesso ai dati. |
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(6) |
L’articolo 73 del regolamento (CE) n. 1224/2009 stabilisce le norme relative agli osservatori di controllo, comprese le disposizioni applicabili qualora sia stato istituito un programma di osservazione di controllo dell’Unione. Tali norme dovrebbero essere integrate da disposizioni supplementari riguardanti l’indipendenza, i compiti e la sicurezza degli osservatori di controllo. |
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(7) |
A norma del titolo VII, capo I, del regolamento (CE) n. 1224/2009, è opportuno stabilire norme per garantire un approccio standardizzato per lo svolgimento delle ispezioni effettuate dagli Stati membri. Tali norme definiscono i compiti dei funzionari autorizzati a effettuare ispezioni e gli obblighi degli operatori, compresi quelli responsabili della pesatura dei prodotti della pesca di cui all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, durante tali ispezioni. È inoltre necessario stabilire principi comuni per le procedure di ispezione svolte in mare, nei porti o nei luoghi di sbarco, durante il trasporto, nei mercati, per gli attrezzi da pesca in mare, per le attività di pesca svolte senza peschereccio, negli allevamenti di tonno rosso e nella pesca ricreativa, e per quanto riguarda i rapporti di ispezione e la loro trasmissione. |
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(8) |
L’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1224/2009 stabilisce le norme che disciplinano lo svolgimento delle ispezioni, comprese le disposizioni relative alla formazione necessaria per svolgere i compiti di ispezione e alla necessità di coordinamento con altre autorità quando i funzionari hanno motivo di ritenere che un peschereccio abbia svolto attività che comportano lavoro forzato. Al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e consentire la tempestiva indagine di tali attività, che costituiscono un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, lettera p), del regolamento (CE) n. 1224/2009, è opportuno stabilire norme relative allo svolgimento di ispezioni per l’individuazione di attività di pesca con ricorso al lavoro forzato. |
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(9) |
L’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 impone agli Stati membri di istituire un sistema di punti per le infrazioni gravi ai sensi del regolamento, in base al quale l’accumulo di punti comporterebbe la sospensione o la revoca definitiva della licenza di pesca. L’articolo 92 prevede inoltre che siano stabilite norme relative al seguito da dare alla sospensione o alla revoca definitiva di una licenza di pesca o al diritto di esercitare il comando di un peschereccio in qualità di comandante, al fine di promuovere condizioni di parità e una cultura del rispetto delle norme sia all’interno che all’esterno dell’Unione. |
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(10) |
L’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 impone agli Stati membri d’istituire un sistema a punti in base al quale al comandante del peschereccio è assegnato lo stesso numero di punti del titolare della licenza di pesca a seguito di un’infrazione grave relativa al peschereccio e commessa durante il suo comando, conformemente all’allegato III. Per garantire l’applicazione armonizzata ed efficace del sistema a punti per i comandanti in tutti gli Stati membri, comprese eventuali misure di follow-up relative alla sospensione o alla revoca definitiva del diritto del comandante di esercitare il comando di un peschereccio, è opportuno stabilire norme dettagliate per la registrazione dei comandanti autorizzati a svolgere attività di pesca e per la registrazione dei punti loro assegnati. |
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(11) |
L’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede detrazioni dai contingenti da parte della Commissione in caso di inadempimento, da parte degli Stati membri, delle norme della politica comune della pesca che possa costituire una grave minaccia per la conservazione degli stock soggetti a possibilità di pesca o a un regime di gestione dello sforzo di pesca. È pertanto opportuno stabilire norme relative alle detrazioni dai contingenti, compresa la determinazione dei quantitativi da detrarre. |
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(12) |
I dati personali raccolti e trattati a fini di controllo a norma del presente regolamento sono conformi alle norme in materia di protezione dei dati di cui all’articolo 112 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
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(13) |
Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 integrate dal presente regolamento si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2026. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data. |
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(14) |
A norma dell’articolo 119 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono stati consultati gli esperti designati da ciascuno Stato membro. |
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(15) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l’8 luglio 2025, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo unionale della pesca istituito a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare per quanto riguarda il controllo della pesca, la sorveglianza e l’ispezione delle attività di pesca, nonché l’esecuzione e il rispetto delle norme.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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(1) |
«titolare di una licenza di pesca»: persona fisica o giuridica alla quale è stata rilasciata una licenza di pesca; |
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(2) |
«dispositivo di controllo del peschereccio»: un dispositivo di localizzazione, compreso un dispositivo mobile di localizzazione non satellitare, di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
TITOLO II
CONTROLLO DELLA PESCA
CAPO I
Monitoraggio delle attività di pesca da parte dei centri di controllo della pesca
Articolo 3
Monitoraggio dell’entrata in zone specifiche e dell’uscita da tali zone
Ciascuno Stato membro provvede affinché, attraverso un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il proprio centro di controllo della pesca (CCP) controlli efficacemente, in modo continuo e sistematico, per quanto riguarda i propri pescherecci e tutti i pescherecci autorizzati a svolgere attività di pesca nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione, la velocità, i movimenti, l’ubicazione, la data e l’ora di entrata e di uscita da tutte le zone specifiche seguenti:
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a) |
tutte le zone marittime soggette a norme specifiche di accesso alle acque e alle risorse; |
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b) |
tutte le zone di restrizione della pesca definite all’articolo 4, punto 14, del regolamento (CE) n. 1224/2009; |
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c) |
zone di regolamentazione e delle convenzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca che sono vincolanti per l’Unione; e |
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d) |
acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di paesi terzi. |
Articolo 4
Misure da adottare in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni del dispositivo di controllo del peschereccio
1. In caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del dispositivo di controllo di un peschereccio dell’Unione, il comandante, dal momento in cui è rilevato l’evento o, se precedente, dal momento in cui è informato mediante una notifica di errore del sistema o in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento, comunica i dati relativi alla posizione del peschereccio al CCP dello Stato membro di bandiera almeno una volta ogni 4 ore. A tal fine, il comandante utilizza tutti i mezzi di telecomunicazione disponibili che garantiscono la trasmissione di dati completi e accurati. Gli Stati membri decidono in merito al sistema di telecomunicazione da utilizzare e pubblicano questa informazione sul loro sito web ufficiale di cui all’articolo 115 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Il CCP dello Stato membro di bandiera inserisce nella banca dati del VMS i dati sulla posizione del peschereccio di cui al paragrafo 1, non appena ricevuti. I dati manuali sulla posizione del peschereccio devono essere chiaramente distinguibili dai messaggi automatici contenuti nella banca dati elettronica. Se del caso, tali dati manuali sulla posizione del peschereccio sono trasmessi senza indugio, in conformità dell’articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione (4).
3. In caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del dispositivo di controllo del peschereccio, un peschereccio dell’Unione può lasciare il porto solo dopo che tale dispositivo è pienamente operativo, come confermato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
In deroga al primo comma, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono autorizzare il peschereccio a lasciare il porto con un dispositivo di controllo del peschereccio non funzionante a fini di riparazione o sostituzione e, in casi eccezionali giustificati da ritardi nella riparazione o sostituzione, fatte salve le modalità e le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo.
4. Se un dispositivo di controllo del peschereccio è installato a bordo, la sua rimozione a fini di controllo, riparazione o sostituzione è soggetta all’approvazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
5. In caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del dispositivo di controllo del peschereccio, il comandante di un peschereccio dell’Unione che non trasmette i dati relativi alla posizione del peschereccio secondo le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 1 trasmette immediatamente i dati o riporta il peschereccio in porto per effettuare i controlli, le riparazioni o la sostituzione del dispositivo di controllo del peschereccio che sono necessari.
6. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione comunicano, direttamente o tramite il loro Stato di bandiera, qualsiasi avaria tecnica o delle comunicazioni o guasto del dispositivo di controllo del peschereccio e trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 al CCP dello Stato membro costiero in cui sono state svolte le attività di pesca almeno ogni 4 ore.
Lo Stato membro costiero registra tali informazioni nella banca dati elettronica apposita al momento della ricezione.
I comandanti che non trasmettono i dati sulla posizione del peschereccio almeno ogni 4 ore trasmettono immediatamente i dati o lasciano le acque dell’Unione fino al completamento dei controlli, delle riparazioni o della sostituzione del dispositivo di controllo del peschereccio che sono necessari.
7. Per i pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, la presenza al di fuori della copertura della rete non è considerata un’avaria tecnica o delle comunicazioni o un guasto del dispositivo di controllo del peschereccio.
Articolo 5
Misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati sulla posizione e sui movimenti dei pescherecci
1. Se il CCP di uno Stato membro di bandiera non riceve trasmissioni di dati a norma dell’articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 per almeno 12 ore consecutive o non ha ricevuto trasmissioni di dati a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, ne informa senza indugio il comandante o, ove ciò non sia possibile, l’operatore del peschereccio dell’Unione.
2. Se la mancata ricezione di trasmissioni di dati di cui al paragrafo 1 si verifica più di tre volte nell’arco di un anno civile per un determinato peschereccio dell’Unione, lo Stato membro di bandiera provvede affinché il dispositivo di controllo del peschereccio sia accuratamente controllato per verificarne lo stato di piena operatività. Lo Stato membro di bandiera verifica inoltre se il dispositivo di controllo del peschereccio sia stato manomesso. Tale indagine può comportare la rimozione di tali attrezzature a fini di esame.
3. Se non riceve le trasmissioni di dati di cui al paragrafo 1, e l’ultima posizione ricevuta era all’interno delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un altro Stato membro, il CCP dello Stato membro di bandiera ne informa quanto prima il CCP dello Stato membro costiero di cui trattasi.
4. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro costiero individuino un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro operante in acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione per il quale non sono stati ricevuti i dati pertinenti sulla posizione del peschereccio, esse ne informano il comandante del peschereccio, ove possibile, e il CCP dello Stato membro di bandiera.
5. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro costiero individuino un peschereccio battente bandiera di un paese terzo operante in acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione per il quale non sono stati ricevuti i dati pertinenti sulla posizione del peschereccio, esse ne informano il comandante del peschereccio, ove possibile, e il CCP dello Stato di bandiera o qualsiasi altra autorità competente del paese terzo interessato nel caso di pescherecci soggetti all’obbligo di trasmettere i dati sulla posizione del peschereccio conformemente all’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 6
Monitoraggio e registrazione delle attività di pesca utilizzando i dati sulla posizione del peschereccio
1. Gli Stati membri utilizzano i dati ricevuti a norma degli articoli 3 e 4 del presente regolamento e degli articoli 23 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione per un controllo efficace delle attività di pesca condotte dai propri pescherecci e da tutti i pescherecci autorizzati a svolgere attività di pesca nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione.
2. Gli Stati membri di bandiera:
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a) |
garantiscono che i dati di cui al paragrafo 1 siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni; |
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b) |
adottano tutte le misure idonee a garantire l’utilizzo di tali dati esclusivamente per scopi ufficiali, inclusi, ove opportuno, quelli scientifici; e |
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c) |
adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere tali dati contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata. |
CAPO II
Giornale di pesca, notifiche preventive, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazione di sbarco
Articolo 7
Avaria tecnica o delle comunicazioni dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione
1. Fatte salve le responsabilità del comandante di cui agli articoli 15, 17, 19 bis, 22 e 24 del regolamento (CE) n. 1224/2009, in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del sistema elettronico di registrazione e trasmissione, il comandante o, se del caso, il suo rappresentante, dal momento in cui l’evento è rilevato o, se precedente, al momento del ricevimento di una notifica di errore dal sistema o a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento, comunica i dati dei giornali di pesca, delle notifiche preventive, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco al CCP dello Stato membro di bandiera almeno ogni 24 ore, a meno che non sia richiesto un intervallo più breve. Tale comunicazione è effettuata utilizzando qualsiasi mezzo di telecomunicazione disponibile che garantisca la trasmissione di dati completi e accurati, anche in assenza di catture a bordo. Gli Stati membri decidono in merito al sistema di telecomunicazione da utilizzare e pubblicano questa informazione sul loro sito web ufficiale di cui all’articolo 115 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Il CCP dello Stato membro di bandiera inserisce nella banca dati elettronica apposita i dati di cui al paragrafo 1, non appena ricevuti. Se del caso, tali dati registrati sono trasmessi senza indugio, in conformità dell’articolo 61 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196.
3. A seguito di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del sistema elettronico di registrazione e trasmissione, un peschereccio dell’Unione può lasciare il porto solo una volta che tale sistema è pienamente operativo, come confermato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
In deroga al primo comma, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono autorizzare il peschereccio a lasciare il porto con un sistema di registrazione e trasmissione non funzionante a fini di riparazione o sostituzione e, in casi eccezionali giustificati da ritardi nella riparazione o sostituzione, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.
4. In caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del sistema di registrazione e trasmissione, il comandante di un peschereccio dell’Unione o, se del caso, il suo rappresentante, che non trasmette i dati dei giornali di pesca, delle dichiarazioni di trasbordo, delle notifiche preventive o delle dichiarazioni di sbarco secondo le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 1 trasmette immediatamente i dati o riporta il peschereccio in porto per effettuare i controlli, le riparazioni o la sostituzione del sistema di registrazione e trasmissione che sono necessari.
5. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione comunicano, direttamente o tramite il loro Stato di bandiera, qualsiasi avaria tecnica o delle comunicazioni o guasto del sistema di registrazione e trasmissione e forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 al CCP dello Stato membro costiero in cui sono state svolte le attività di pesca. Lo Stato membro costiero registra tali informazioni nella banca dati elettronica apposita al momento della ricezione.
I comandanti che non trasmettono i dati agli intervalli di cui al paragrafo 1 trasmettono immediatamente i dati o lasciano le acque dell’Unione fino al completamento dei controlli, delle riparazioni o della sostituzione del sistema di registrazione e trasmissione che sono necessari.
6. Per i pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, la presenza al di fuori della copertura della rete non è considerata un’avaria tecnica o delle comunicazioni o un guasto.
Articolo 8
Misure da adottare in caso di mancata ricezione di dati relativi al sistema elettronico di registrazione e trasmissione
1. Se il CCP di uno Stato membro di bandiera non riceve trasmissioni di dati a norma degli articoli 15, 17, 19 bis, 22 e 24 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per almeno 12 ore consecutive dopo la scadenza programmata per la trasmissione o non ha ricevuto trasmissioni di dati a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, ne informa senza indugio il comandante o, ove ciò non sia possibile, l’operatore del peschereccio dell’Unione.
2. Se la mancata ricezione dei dati di cui al paragrafo 1 si verifica più di tre volte nell’arco di un anno civile per un determinato peschereccio dell’Unione, lo Stato membro di bandiera provvede affinché il sistema elettronico di registrazione e trasmissione del peschereccio sia accuratamente controllato per verificarne il pieno funzionamento, a meno che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non possano escludere definitivamente, a seguito di un’indagine e dell’attuazione di misure adeguate, che il mancato ricevimento dei dati sia causato da un’avaria tecnica del sistema elettronico di registrazione e trasmissione. Tale indagine può comportare la rimozione di qualsiasi attrezzatura di tale sistema a fini di esame, compresa, se del caso, la verifica dell’eventuale manomissione del sistema.
3. Se non riceve le trasmissioni di dati di cui al paragrafo 1, e l’ultima posizione ricevuta era all’interno delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un altro Stato membro, il CCP dello Stato membro di bandiera ne informa quanto prima il CCP dello Stato membro costiero di cui trattasi.
4. Il comandante o l’operatore del peschereccio dell’Unione invia tutti i dati che non sono ancora stati trasmessi e per i quali è stata ricevuta una notifica a norma del paragrafo 1 al CCP dello Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la notifica.
5. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro costiero individuino un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro operante in acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione per il quale non sono stati ricevuti i dati pertinenti del giornale di pesca, esse ne informano il comandante del peschereccio, ove possibile, e il CCP dello Stato membro di bandiera.
6. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro costiero individuino un peschereccio battente bandiera di un paese terzo operante in acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione per il quale non sono stati ricevuti i dati pertinenti del giornale di pesca, esse ne informano il comandante del peschereccio, ove possibile, e il CCP dello Stato di bandiera o a qualsiasi altra autorità competente del paese terzo interessato nel caso di pescherecci soggetti all’obbligo di trasmettere tali dati conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 9
Misure da adottare in caso di mancato accesso ai dati
1. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro costiero rilevino la presenza di un peschereccio dell’Unione di un altro Stato membro nelle loro acque e non possano accedere ai dati del sistema elettronico di registrazione e trasmissione di cui agli articoli 14, 17, 19 bis, 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1224/2009 da scambiare a norma dell’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1224/2009, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di garantire l’accesso a tali dati.
2. Se lo Stato membro costiero non riceve i dati di cui al paragrafo 1 entro quattro ore dalla richiesta, il comandante o l’operatore del peschereccio dell’Unione trasmette con qualsiasi sistema disponibile alle autorità competenti dello Stato membro costiero, su richiesta, i dati e una copia del messaggio di ricezione di cui all’articolo 26 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196.
3. Se lo Stato membro di bandiera o il comandante o l’operatore del peschereccio dell’Unione non forniscono alle autorità competenti dello Stato membro costiero una copia del messaggio di ricezione, al peschereccio in questione è vietato svolgere attività di pesca nelle acque dello Stato membro costiero fino a quando il comandante o l’operatore di tale peschereccio non sia in grado di trasmettere alle suddette autorità una copia del messaggio di ricezione o le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 10
Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione
Gli Stati membri di bandiera mantengono banche dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di registrazione e trasmissione. Tali banche dati contengono e sono in grado di generare automaticamente almeno le informazioni seguenti:
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a) |
l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera i cui sistemi elettronici di registrazione e trasmissione hanno subito un’avaria tecnica o un guasto; e |
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b) |
l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che non hanno effettuato trasmissioni giornaliere elettroniche del giornale di pesca, come previsto all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
TITOLO III
SORVEGLIANZA E ISPEZIONE
CAPO I
Osservatori di controllo
Articolo 11
Misure per garantire l’indipendenza degli osservatori di controllo
Per essere indipendenti dal proprietario, dal titolare della licenza, dal comandante del peschereccio dell’Unione e da qualsiasi membro dell’equipaggio, come previsto dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli osservatori di controllo non sono:
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a) |
parenti o dipendenti del titolare della licenza o del comandante del peschereccio dell’Unione o di qualsiasi altro membro dell’equipaggio o rappresentante del comandante o del proprietario del peschereccio dell’Unione a cui siano assegnati; |
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b) |
dipendenti di una società controllata dal titolare della licenza o dal comandante, da un membro dell’equipaggio, dal rappresentante del comandante o dal proprietario del peschereccio dell’Unione a cui siano assegnati. |
Articolo 12
Mansioni degli osservatori di controllo
1. Gli osservatori di controllo a bordo di un peschereccio dell’Unione informano, se del caso, i funzionari che stanno per procedere a un’ispezione di tale peschereccio al momento del loro arrivo a bordo. Se le strutture a bordo del peschereccio dell’Unione lo consentono, e ove del caso, queste informazioni possono essere fornite nel corso di una riunione a porte chiuse.
2. Gli osservatori di controllo compilano il rapporto di cui all’articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, registrando le attività di pesca e le altre informazioni pertinenti elencate nell’allegato I, utilizzando il formato di cui all’allegato II. Essi trasmettono tale rapporto dopo la conclusione del loro incarico, alle proprie autorità e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Previa richiesta, le loro autorità competenti mettono il rapporto a disposizione dello Stato membro costiero, della Commissione o dell’EFCA. Le copie dei rapporti messi a disposizione degli altri Stati membri possono non riportare le località in cui sono state effettuate le catture in relazione alle posizioni di inizio e fine di ogni operazione di pesca, ma possono comprendere il totale giornaliero delle catture in chilogrammi di equivalente peso vivo, per specie e zona geografica pertinente.
3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sui poteri del comandante del peschereccio che è il solo responsabile delle operazioni del peschereccio.
Articolo 13
Sicurezza degli osservatori di controllo sui pescherecci
1. Gli Stati membri responsabili della designazione o dell’invio di osservatori di controllo a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera:
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a) |
provvedono affinché gli osservatori di controllo siano dotati di un dispositivo di comunicazione bidirezionale pienamente funzionante, adatto all’uso in mare, indipendente dal peschereccio, come previsto dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1224/2009; |
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b) |
provvedono affinché gli osservatori di controllo siano dotati di un segnalatore individuale di salvataggio impermeabile con una funzione di tracciamento; |
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c) |
provvedono affinché gli osservatori di controllo dispongano di un punto di contatto designato, sia possibile garantire una comunicazione efficace e tempestiva in caso di emergenza e siano predisposte procedure per assicurare comunicazioni regolari programmate tra l’osservatore di controllo e il suo punto di contatto; |
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d) |
dispongono di poteri adeguati per svolgere le loro mansioni; |
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e) |
ricevono un’adeguata formazione in materia di sicurezza prima del loro primo incarico su un peschereccio e successivamente a intervalli adeguati. Tale programma di formazione deve soddisfare almeno le pertinenti norme di formazione in materia di sicurezza dell’Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization, IMO), se del caso; e |
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f) |
forniscono al comandante e ai membri dell’equipaggio dei loro pescherecci orientamenti e formazioni sull’interazione con gli osservatori di controllo, sulle responsabilità nei loro confronti e sulle conseguenze di maltrattamenti e ostacolazioni al loro lavoro nell’esercizio delle loro funzioni. |
2. I comandanti dei pescherecci dell’Unione e i comandanti dei pescherecci di paesi terzi autorizzati a operare nelle acque dell’Unione:
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a) |
fanno tutto il possibile per garantire la sicurezza fisica e il benessere degli osservatori durante la permanenza a bordo; |
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b) |
comunicano per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera le informazioni pertinenti riguardanti la sicurezza degli osservatori di controllo a bordo, comprese le lesioni fisiche, qualsiasi altra inabilità o la scomparsa, di cui siano a conoscenza; |
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c) |
garantiscono la riservatezza degli spazi personali degli osservatori; |
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d) |
garantiscono che gli osservatori di controllo siano trattati come ufficiali durante il loro periodo di permanenza a bordo; e |
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e) |
garantiscono a bordo un accesso illimitato a cibo, alloggio, servizi igienici e attrezzature adeguati. |
CAPO II
Ispezione
Articolo 14
Funzionari autorizzati a compiere ispezioni in mare
1. I funzionari responsabili di effettuare le ispezioni di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro. A tal fine lo Stato membro fornisce ai suoi funzionari una carta di servizio indicante la loro identità e qualifica. Ogni funzionario in servizio la presenta su richiesta durante l’ispezione.
2. Gli Stati membri conferiscono ai loro funzionari i poteri necessari per svolgere attività di controllo, ispezione ed esecuzione ai sensi del presente regolamento, e per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
Articolo 15
Compiti dei funzionari nella fase di pre-ispezione
Nella fase di pre-ispezione i funzionari raccolgono, ove possibile, tutte le informazioni pertinenti, in particolare:
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a) |
le licenze e le autorizzazioni di pesca; |
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b) |
i dati VMS e i dati AIS; |
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c) |
i rapporti di sorveglianza e i rapporti di ispezione precedenti; e |
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d) |
altre informazioni disponibili sul peschereccio e sul comandante che potrebbero essere pertinenti per l’ispezione. |
Articolo 16
Compiti dei funzionari durante lo svolgimento delle ispezioni
1. Mentre compiono le ispezioni, i funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti previste nel corrispondente modulo di ispezione riportato nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196. A tal fine essi possono scattare fotografie, effettuare registrazioni video e audio conformemente al diritto nazionale e, se del caso, prelevare campioni.
2. I funzionari non interferiscono con il diritto di qualsiasi operatore di comunicare con le autorità competenti dello Stato di bandiera durante l’ispezione.
3. I funzionari tengono conto delle eventuali informazioni fornite ai sensi dell’articolo 12 da un osservatore di controllo a bordo del peschereccio da ispezionare.
4. Al termine di un’ispezione, i funzionari informano il comandante o l’operatore del peschereccio ispezionato in merito all’ispezione effettuata.
5. Ultimata l’ispezione, i funzionari lasciano senza indugio il peschereccio o la struttura ispezionata, qualora non sia stata riscontrata alcuna infrazione.
Articolo 17
Disposizioni generali
1. Qualsiasi nave utilizzata a scopo di controllo, ivi compresa la sorveglianza, espone, in modo che sia chiaramente visibile, un vessillo o simbolo riportato nell’allegato III. Tale obbligo non si applica alle operazioni sotto copertura effettuate da navi autorizzate a tal fine dal diritto nazionale degli Stati membri.
2. Se per permettere il trasferimento dei funzionari che compiono ispezioni è utilizzato un mezzo di imbarco, quest’ultimo espone una bandiera o vessillo simile, di grandezza adeguata a quella del mezzo di imbarco, per segnalare che è impegnato in attività di ispezione della pesca.
3. I responsabili dei mezzi di ispezione rispettano rigorosamente le regole di navigazione e manovrano a distanza di sicurezza dal peschereccio in conformità delle norme internazionali per la prevenzione delle collisioni in mare.
Articolo 18
Imbarco su pescherecci in mare
1. I funzionari responsabili della realizzazione dell’ispezione fanno in modo che non vengano prese iniziative che possano compromettere la sicurezza del peschereccio e del suo equipaggio.
2. Gli ispettori non chiedono al comandante del peschereccio su cui intendono salire o da cui intendono sbarcare di fermarsi o di fare manovra mentre effettua operazioni di pesca, cala in acqua o salpa l’attrezzo da pesca. I funzionari possono tuttavia chiedere di interrompere o ritardare il lancio degli attrezzi da pesca per permettere l’imbarco o lo sbarco in sicurezza finché non siano saliti a bordo del peschereccio o non siano sbarcati da esso. In caso di imbarco questo ritardo non può superare i 30 minuti dall’imbarco dei funzionari sul peschereccio, a meno che non sia stata constatata un’infrazione. La presente disposizione non pregiudica la possibilità per i funzionari di esigere che l’attrezzo venga salpato ai fini di un’ispezione.
Articolo 19
Attività a bordo
1. Mentre compiono le ispezioni, i funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti previste nel corrispondente modulo di ispezione riportato nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196.
2. I funzionari possono chiedere al comandante di salpare un attrezzo da pesca ai fini di un’ispezione. In tal caso, il comandante si conforma e cala senza indugio l’attrezzo come richiesto.
3. I team di ispezione sono normalmente composti da due funzionari. Altri funzionari possono, al bisogno, integrare i team di ispezione.
4. La durata di un’ispezione non supera il tempo necessario per completare i controlli documentali, salpare la rete e ispezionare la rete, le relative attrezzature e le catture. Tale limite non si applica nel caso in cui venga riscontrata un’apparente infrazione o qualora i funzionari abbiano bisogno di informazioni supplementari.
5. Qualora venga individuata un’apparente infrazione, possono essere apposti in modo sicuro marchi di identificazione e sigilli su qualsiasi parte dell’attrezzo da pesca o del peschereccio, comprese le attrezzature pertinenti, come le attrezzature di classificazione automatica, i contenitori dei prodotti della pesca e il compartimento o i compartimenti in cui possono essere stivati.
Articolo 20
Ispezioni relative alle attività di pesca condotte con il ricorso al lavoro forzato
1. Per stabilire se per le attività di pesca si è ricorso al lavoro forzato a bordo di un peschereccio, i funzionari responsabili dell’ispezione possono prendere in considerazione uno o più indicatori elencati nell’allegato V o qualsiasi altra informazione disponibile. Su richiesta di uno o più Stati membri, la Commissione può elaborare orientamenti tecnici a sostegno del lavoro dei funzionari.
2. Se gli indicatori o qualsiasi altra informazione pertinente di cui al paragrafo 1 mostrano che le attività di pesca sono state condotte con il ricorso al lavoro forzato, i funzionari:
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a) |
informano qualsiasi altra autorità nazionale che potrebbe essere competente in materia, comprese le autorità responsabili dei reati del lavoro; e |
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b) |
intraprendono tutte le azioni necessarie per garantire che siano adottate misure di esecuzione immediate a norma dell’articolo 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
3. Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari ricevano la formazione necessaria per riconoscere il ricorso al presunto lavoro forzato per lo svolgimento di attività di pesca.
4. Gli Stati membri mettono in atto procedure adeguate ed efficaci, conformemente all’articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009, per garantire il coordinamento e la cooperazione interservizi al fine di agevolare l’individuazione e, se del caso, ulteriori indagini sulle attività di pesca condotte con il ricorso al lavoro forzato, anche quando i pescherecci si trovano in porto.
Articolo 21
Preparazione delle ispezioni
1. Fatti salvi i parametri definiti nell’ambito delle norme della politica comune della pesca, compresi specifici programmi di controllo e ispezione e di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (5), l’ispezione di un peschereccio avviene in porto o allo sbarco, nei casi seguenti:
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a) |
abitualmente o sulla base della gestione del rischio; o |
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b) |
qualora vi sia il sospetto di inadempimento delle norme della politica comune della pesca. |
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), e fatta salva l’ultima frase dell’articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché i propri funzionari siano presenti all’arrivo in porto del peschereccio da ispezionare.
3. Il paragrafo 1 non dovrebbe essere interpretato nel senso che impedisce agli Stati membri di effettuare ispezioni casuali, ove opportuno.
Articolo 22
Ispezioni nei porti o nei luoghi di sbarco
1. Mentre compiono le ispezioni, i funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti previste nel corrispondente modulo di ispezione riportato nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196. I funzionari tengono debitamente conto degli specifici requisiti che si applicano al peschereccio ispezionato, in particolare delle disposizioni pertinenti nei piani pluriennali.
2. Quando compiono l’ispezione di uno sbarco, i funzionari controllano l’intero processo di scarico dei prodotti della pesca dall’inizio alla fine. È effettuata una verifica incrociata tra i quantitativi per specie registrati nella precedente notifica preventiva, i quantitativi per specie registrati sul giornale di pesca e i quantitativi per specie scaricati o trasbordati, a seconda del caso. La presente disposizione non esclude la possibilità che un’ispezione venga effettuata dopo l’inizio dello sbarco.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni nei porti e nei luoghi di sbarco all’interno del loro territorio siano effettuate senza ostacolazioni.
Articolo 23
Principi generali
1. Le ispezioni del trasporto possono essere effettuate ovunque e in qualsiasi momento, dal punto di sbarco all’arrivo dei prodotti della pesca presso il luogo di vendita o trasformazione. Nel corso delle ispezioni vengono adottate le misure necessarie per garantire il mantenimento della catena del freddo dei prodotti della pesca ispezionati.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche contemplate dai piani pluriennali, dai programmi di controllo nazionali e dai programmi di controllo e ispezione specifici, le ispezioni del trasporto comprendono, ove possibile, un esame fisico dei prodotti trasportati.
3. L’esame fisico dei prodotti della pesca trasportati comporta il prelevamento di un campione rappresentativo delle diverse sezioni della/e partita/e trasportata/e.
4. Quando compiono un’ispezione del trasporto i funzionari verificano e annotano tutte le voci previste dall’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e tutte le voci pertinenti previste dal modulo di rapporto che figura nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196. Tale ispezione comprende la verifica che i quantitativi di prodotti della pesca trasportati corrispondano ai particolari riportati sul documento di trasporto e che la tracciabilità delle partite possa essere garantita.
Articolo 24
Veicoli di trasporto sigillati
1. Quando un veicolo o container è stato sigillato dai funzionari per evitare la manipolazione della merce, le autorità competenti degli Stati membri provvedono a riportare sul documento di trasporto i numeri di serie dei sigilli. È fatto divieto agli operatori di rimuovere i sigilli durante il trasporto o dopo aver raggiunto la destinazione finale senza l’autorizzazione di un funzionario dell’autorità competente. I funzionari verificano che i sigilli siano intatti e che i numeri di serie corrispondano ai particolari riportati sul documento di trasporto.
2. Quando i sigilli vengono rimossi per favorire l’ispezione delle merci prima che arrivino alla destinazione finale, i funzionari sostituiscono i sigilli originari con nuovi sigilli, registrando i particolari dei sigilli sul rapporto di ispezione e i motivi della rimozione dei sigilli originari.
Articolo 25
Principi generali
I funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti previste dal relativo modulo di ispezione che figura nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 quando visitano celle frigorifere, mercati all’ingrosso e al dettaglio, ristoranti o qualsiasi altra struttura in cui i prodotti della pesca siano conservati e/o venduti dopo lo sbarco o in cui siano manipolati i prodotti dell’acquacoltura dopo la raccolta.
Articolo 26
Metodologie e tecnologie supplementari utilizzate per lo svolgimento delle ispezioni
Oltre alle voci elencate nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196, gli Stati membri possono utilizzare le metodologie e le tecnologie disponibili, compreso, se del caso, un sistema di intelligenza artificiale quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), per l’identificazione dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura, della loro provenienza o origine e dei fornitori e dei pescherecci o delle unità di produzione, e per la convalida dei dati pertinenti.
Articolo 27
Ispezione degli attrezzi da pesca in mare
I funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti elencate nel corrispondente modulo di ispezione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 quando un attrezzo da pesca è ispezionato in mare.
Articolo 28
Ispezione di un operatore che effettua attività di pesca senza peschereccio
I funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti elencate nel corrispondente modulo di ispezione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 quando viene ispezionato un operatore che svolge attività di pesca senza un peschereccio a norma dell’articolo 54 quinques del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 29
Ispezione di allevamenti di tonno rosso
I funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti elencate nel corrispondente modulo di ispezione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 quando viene ispezionato un allevamento di tonno rosso.
Articolo 30
Ispezione di attività di pesca ricreativa
1. Fatto salvo l’obbligo dei funzionari di ispezionare altre attività di pesca ricreativa a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, in caso di ispezione di attività di pesca ricreativa di cui all’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti elencate nel corrispondente modulo di ispezione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196.
2. Le persone fisiche ispezionate a norma del presente articolo:
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a) |
agevolano l’ispezione fornendo ai funzionari, su richiesta, le informazioni e i documenti necessari, comprese, ove possibile, copie degli stessi, e l’accesso alle banche dati pertinenti, riguardanti le loro attività; e |
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b) |
si astengono dall’ostacolare o intimidire i funzionari che conducono l’ispezione o dall’interferire con essi e impediscono tali ostacolazioni, intimidazioni o interferenze da parte di terzi. |
Articolo 31
Obblighi generali degli operatori
Oltre agli obblighi dell’operatore di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutti gli operatori soggetti a ispezione:
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a) |
facilitano il lavoro dei funzionari e forniscono loro, su richiesta, le informazioni e i documenti necessari, incluse, ove possibile, copie dei medesimi, o l’accesso alle banche dati pertinenti, in relazione alle attività di pesca, che devono essere compilati e conservati in formato elettronico o, se del caso, cartaceo in conformità delle norme della politica comune della pesca; |
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b) |
impediscono a terzi di ostacolare o intimidire i funzionari che effettuano l’ispezione e di interferire con essi; e |
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c) |
rendono disponibile, ove possibile, un locale per riunioni isolato in cui l’osservatore di controllo possa informare i funzionari in base alle modalità previste dall’articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento. |
Articolo 32
Obblighi degli operatori responsabili della pesatura durante le ispezioni
1. Durante le ispezioni di pesatura, gli operatori di cui all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 forniscono ai funzionari:
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a) |
informazioni dettagliate sul sistema di pesatura, compresi, se del caso, tipo, modello, numero di serie, certificato di taratura più recente (con data di scadenza), eventuale numero di sigillo, informazioni memorizzate dagli strumenti utilizzati per il calcolo del peso cumulativo e una copia dello schema tecnico di cablaggio; |
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b) |
accesso a tutte le registrazioni video disponibili della pesatura a fini di controllo; |
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c) |
accesso a tutti i locali in cui i prodotti della pesca sono sottoposti a campionamento, cernita, magazzinaggio, trasformazione, vendita e trasporto; e |
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d) |
prova dell’accreditamento come pesatore terzo indipendente, se del caso. |
2. Gli operatori forniscono ai funzionari, su loro richiesta, i dati di campionamento e le informazioni necessarie per il controllo, raccolti nell’ambito di un piano di campionamento, di un piano di controllo o di un programma di controllo comune istituito a norma dell’articolo 60, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009, compresi i registri di pesatura, i dati di campionamento, le etichette e qualsiasi altra informazione pertinente.
Articolo 33
Obblighi generali dei comandanti
1. Oltre agli obblighi del comandante di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, il comandante di un peschereccio soggetto a ispezione:
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a) |
facilita un imbarco rapido e sicuro dei funzionari, conformemente alle norme di navigazione, quando riceve il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali o quando l’intenzione di salire a bordo sia stabilita mediante radiocomunicazione da un’imbarcazione o un elicottero che trasporta un funzionario; |
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b) |
mette a disposizione una scaletta d’imbarco che soddisfi i requisiti dell’allegato IV per permettere un accesso rapido e sicuro a qualsiasi imbarcazione che preveda un dislivello di 1,5 metri o più; |
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c) |
consente agli ispettori di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera, dello Stato costiero e dello Stato che esegue l’ispezione; |
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d) |
informa i funzionari degli specifici rischi per la sicurezza a bordo dei pescherecci; e |
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e) |
consente lo sbarco sicuro dei funzionari al termine dell’ispezione. |
2. I comandanti non sono tenuti a rivelare informazioni commercialmente sensibili su canali radiofonici aperti.
TITOLO IV
ESECUZIONE DELLE NORME
CAPO I
Sospensione e revoca definitiva della licenza di pesca e del diritto di comando
Articolo 34
Misure adottate in seguito alla sospensione e alla revoca definitiva della licenza di pesca
1. Se una licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo a norma dell’articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l’autorità competente dello Stato membro di bandiera informa immediatamente il titolare della licenza di pesca in merito a tale sospensione o revoca definitiva.
2. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il titolare della licenza di pesca:
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a) |
provvede affinché l’attività di pesca del peschereccio interessato cessi immediatamente; |
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b) |
fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera tutti i documenti richiesti dalla legislazione nazionale; |
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c) |
provvede affinché il peschereccio proceda immediatamente al porto di provenienza o al porto indicato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Durante il viaggio, gli attrezzi da pesca sono fissati e stivati ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009; |
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d) |
provvede affinché tutte le catture a bordo del peschereccio siano trattate conformemente alle istruzioni delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. |
Articolo 35
Seguito della sospensione e della revoca permanente del diritto a comandare un peschereccio in qualità di comandante
1. Quando la sospensione o la revoca definitiva del diritto di esercitare il comando di un peschereccio in qualità di comandante è attivata a norma dell’articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera del peschereccio su cui opera il comandante:
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a) |
dispongono la sospensione o la revoca del diritto del comandante di esercitare il comando su un peschereccio dell’Unione e adottano le procedure amministrative necessarie per dare esecuzione a tale decisione; e |
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b) |
notificano ufficialmente la sospensione o la revoca al comandante e alle autorità competenti dello Stato membro di cui il comandante è cittadino. |
2. Una volta ricevuta la notifica di cui al paragrafo 1, lettera b), il comandante cessa immediatamente di esercitare il comando di un peschereccio dell’Unione, purché tale azione non comprometta la sicurezza della navigazione, e si conforma alle istruzioni delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Se nessun membro dell’equipaggio a bordo è autorizzato a sostituire il comandante, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera gli ingiungono di recarsi immediatamente in un porto appropriato o di sospendere tutte le attività di pesca fino a quando non sia presente a bordo un nuovo comandante autorizzato.
Articolo 36
Condizioni che giustificano la cancellazione di punti
1. Fatto salvo l’articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il numero totale di punti assegnati al titolare della licenza di pesca per il peschereccio in questione sia superiore a due, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono cancellare fino a due punti se dopo l’assegnazione dei punti il titolare della licenza di pesca partecipa volontariamente:
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a) |
a una campagna scientifica volta a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca per migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in materia di controllo della pesca; o |
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b) |
a un’attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica istituito conformemente ai principi e ai criteri minimi per il marchio Ecolabel UE di cui al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), a condizione che esso certifichi e promuova i prodotti provenienti da attività di cattura marine ben gestite, con particolare attenzione all’uso sostenibile delle risorse alieutiche, al fine di migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in materia di controllo della pesca. |
2. Qualora i punti siano stati cancellati a norma del paragrafo 1, il titolare della licenza viene informato di tale cancellazione. Il titolare della licenza di pesca viene altresì informato del numero di punti rimanenti.
CAPO II
Registrazione di comandanti
Articolo 37
Registrazione dei punti assegnati ai comandanti
1. Gli Stati membri, in qualità di Stati membri di bandiera o di Stati membri di cittadinanza, istituiscono e tengono aggiornato un registro dei comandanti ai quali sono stati assegnati punti per infrazioni gravi, conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il registro comprende almeno le informazioni indicate nell’allegato VI.
2. Se lo Stato membro di bandiera assegna punti a norma dell’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 al comandante di un peschereccio che non è cittadino dello Stato membro di bandiera che assegna i punti di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lo Stato membro di bandiera:
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a) |
per i cittadini di altri Stati membri:
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b) |
per cittadini di paesi terzi:
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3. Quando i punti sono stati cancellati a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009, lo Stato membro responsabile della cancellazione ne informa lo Stato membro o gli Stati membri di cui è cittadino il comandante o, nel caso di cittadini di paesi terzi, la Commissione, consentendo allo Stato membro o agli Stati membri interessati di aggiornare il registro di conseguenza.
4. La Commissione conserva tutte le informazioni sui punti assegnati o cancellati dagli Stati membri ai cittadini di paesi terzi, comunicati rispettivamente a norma del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, e le mette a disposizione degli Stati membri interessati su richiesta.
5. I dati registrati a norma del presente articolo sono conservati per almeno tre anni, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora la conservazione sia ritenuta necessaria a fini di ispezioni, verifiche, audit o indagini, comprese quelle relative a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi.
TITOLO V
MISURE VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME
Articolo 38
Termine e obblighi relativi alla risposta degli Stati membri alle risultanze della Commissione in merito alle detrazioni dai contingenti per inosservanza degli obiettivi della politica comune della pesca
1. Il termine entro cui lo Stato membro deve dimostrare che l’attività di pesca può essere esercitata in modo sostenibile, di cui all’articolo 107, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, decorre dalla data della lettera della Commissione allo Stato membro.
2. Gli Stati membri inseriscono, nella risposta a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, prove materiali della loro capacità di dimostrare alla Commissione che l’attività di pesca può essere esercitata in modo sostenibile.
Articolo 39
Determinazione dei quantitativi da detrarre
1. Qualsiasi determinazione di quantitativi da detrarre dai contingenti ai sensi dell’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è proporzionale all’entità e alla natura dell’inadempimento delle norme sugli stock oggetto di piani pluriennali e alla gravità della minaccia per la conservazione di tali stock. Essa tiene conto del danno causato a tali stock dall’inadempimento delle suddette norme.
2. Se non è possibile procedere ad una detrazione a norma del paragrafo 1 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock a cui si riferisce l’inadempimento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, nell’anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 40
Protezione e trattamento dei dati personali
Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali raccolti a norma del presente regolamento possano essere trattati solo in conformità delle norme stabilite all’articolo 112 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 41
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 343 del 22.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.
(2) Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (GU L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj).
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione, del 17 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle acque e alle risorse, il controllo della pesca, la sorveglianza, l'ispezione e l'esecuzione, le detrazioni dai contingenti e dagli sforzi di pesca, i dati e le informazioni, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (GU L, 2025/2196, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2196/oj).
(5) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj).
(6) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).
(7) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/66/oj).
ALLEGATO I
COMPITI DEGLI OSSERVATORI DI CONTROLLO
1.
Gli osservatori di controllo devono annotare tutte le attività di pesca pertinenti del peschereccio su cui sono imbarcati, incluso nello specifico quanto indicato di seguito:|
a) |
la data, l’ora e le posizioni geografiche dell’inizio e della fine di ciascuna operazione di pesca; |
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b) |
osservazioni sulla profondità all’inizio e alla fine di un’operazione di pesca; |
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c) |
il tipo di attrezzo usato in ciascuna operazione e le sue dimensioni, compresa la dimensione delle maglie, ove pertinente, e i dispositivi di attacco usati; |
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d) |
osservazioni relative alla registrazione delle catture (vale a dire giornale di pesca, notifica preventiva e dichiarazioni di trasbordo) e alle catture stimate al fine di identificare le specie bersaglio, le catture accessorie, comprese le specie sensibili, e i rigetti ai fini del rispetto delle norme sulla registrazione delle catture, sulla composizione delle medesime e sul rigetto; |
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e) |
osservazioni sulla taglia delle diverse specie della cattura, con particolare riferimento agli esemplari sottodimensionati. |
2.
Gli osservatori di controllo annotano eventuali interferenze con il sistema di controllo dei pescherecci, incluso il dispositivo di controllo del peschereccio, e con altri sistemi o dispositivi inerenti al controllo delle attività di pesca, quali sistemi di monitoraggio elettronico a distanza, comprese le telecamere a circuito chiuso (CCTV), e sistemi atti a misurare e registrare in maniera continua la potenza del motore.
3.
Gli osservatori di controllo le comunicano alle autorità competenti in materia e prendono nota di tutte le informazioni potenzialmente rilevanti per stabilire se le attività di pesca sono state svolte con il ricorso al lavoro forzato. Per stabilire se si è fatto ricorso al lavoro forzato a bordo di un peschereccio, gli osservatori di controllo possono prendere in considerazione uno o più degli indicatori elencati nell’allegato V o qualsiasi altra informazione pertinente.
ALLEGATO II
FORMATO DEL RAPPORTO DEGLI OSSERVATORI DI CONTROLLO
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DATI DELL’OSSERVATORE |
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Nome |
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Nominato da (autorità competente) |
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Assegnato da (autorità da cui dipende) |
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Data di inizio |
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Data di fine |
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DATI DEL PESCHERECCIO |
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Tipo |
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Stato di bandiera |
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Nome |
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Numero del registro comune della flotta o, se non disponibile, altro numero |
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Identificatore esterno |
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Indicativo internazionale di chiamata radio |
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Numero IMO (International Maritime Organization) o, se non disponibile, altro numero |
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Potenza di propulsione del motore |
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Lunghezza fuori tutto |
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TIPI DI ATTREZZI A BORDO |
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1. |
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2. |
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3. |
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ATTREZZO OSSERVATO, IN USO DURANTE LA BORDATA DI PESCA |
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1. |
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2. |
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3. |
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DATI SULLE OPERAZIONI DI PESCA |
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Numero di riferimento dell’operazione di pesca (se pertinente) |
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Data |
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Tipo di attrezzo usato |
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Dimensioni |
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Dimensione delle maglie |
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Accessori applicati |
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Ora di inizio dell’operazione Ora di fine dell’operazione |
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Posizione di inizio dell’operazione |
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Profondità all’inizio |
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Profondità a fine operazione |
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Posizione a fine operazione |
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CATTURE |
Specie |
Conservate |
Rigettate in mare |
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Stima delle quantità di ciascuna specie in kg di peso vivo equivalente |
Taglie minime di riferimento per la conservazione |
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Taglie inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione. |
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Stima delle quantità di specie bersaglio in kg di peso vivo equivalente |
Taglie minime di riferimento per la conservazione |
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Taglie inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione. |
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Stima delle quantità di specie bersaglio in kg di peso vivo equivalente |
Taglie minime di riferimento per la conservazione |
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Taglie inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione. |
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Stima in kg totali di peso vivo equivalente della cattura |
Taglie minime di riferimento per la conservazione |
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Taglie inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione. |
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OSSERVAZIONI DI NON CONFORMITÀ:
RIEPILOGO DI FINE BORDATA DI PESCA:
FIRMA DELL’OSSERVATORE:
DATA:
ALLEGATO III
MARCATURA DEI MEZZI D’ISPEZIONE DELLA PESCA
Vessillo o simbolo dell’ispezione
Tutte le navi usate per il controllo delle attività di pesca, le ispezioni e l’applicazione della normativa in materia portano il vessillo o il simbolo chiaramente esposto sui lati dell’unità in modo tale da essere pienamente visibile. Le navi impegnate in questi compiti issano il vessillo in modo che sia chiaramente visibile in qualsiasi momento.
Anche la dicitura «ISPEZIONE DI PESCA» può essere riprodotta sui lati delle unità.
ALLEGATO IV
COSTRUZIONE E UTILIZZO DI SCALETTE D’IMBARCO
1.
Il presente allegato stabilisce disposizioni relative all’accesso a pescherecci in cui la salita a bordo comporti un dislivello pari o superiore a 1,5 metri.
2.
Deve essere predisposta una scaletta d’imbarco idonea a consentire l’imbarco e lo sbarco degli ispettori in mare in condizioni di sicurezza. La scaletta d’imbarco deve essere tenuta pulita e in buone condizioni.
3.
La scaletta deve essere posizionata e fissata:|
a) |
a debita distanza da eventuali punti di scarico del peschereccio; |
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b) |
a debita distanza dalle funi più sottili e, per quanto possibile, a metà della lunghezza del peschereccio; |
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c) |
in modo che ogni gradino appoggi saldamente contro il fianco del peschereccio. |
4.
I gradini della scaletta di imbarco devono:|
a) |
essere di legno duro o di altro materiale con proprietà equivalenti e realizzati in un pezzo unico privo di nodosità; i quattro gradini inferiori possono essere fatti di gomma di adeguata resistenza e rigidità o di altro materiale adatto che presenti caratteristiche equivalenti; |
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b) |
avere una superficie antisdrucciolevole adeguata; |
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c) |
avere almeno una lunghezza di 480 mm, una larghezza di 115 mm e uno spessore di 23 mm, escluso qualsiasi dispositivo o scanalatura antisdrucciolo; |
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d) |
essere disposti a intervalli regolari, con una distanza non inferiore a 300 mm né superiore a 380 mm; |
|
e) |
essere fissati in modo da rimanere orizzontali. |
5.
La scaletta d’imbarco non deve avere più di due gradini di ricambio che siano stati fissati con un metodo diverso da quello utilizzato nella costruzione originaria della scala; gli eventuali gradini fissati in tal modo devono essere sostituiti, quanto prima possibile, con gradini fissati con il metodo utilizzato nella costruzione originaria della scala.Se per fissare un gradino di ricambio ai cavi di una scaletta d’imbarco si utilizzano gli incavi di cui esso è dotato, questi devono trovarsi sui lati più lunghi del gradino stesso.
6.
I cavi laterali della scaletta sono costituiti da due corde non rivestite di manilla o di materiale equivalente aventi una circonferenza non inferiore a 60 mm su ciascun lato; le corde non sono rivestite da altro materiale, sono intere e prive di giunzioni al di sotto del gradino superiore; devono essere tenuti a portata di mano e pronti all’uso, se necessario, due guardamano di almeno 65 mm di circonferenza, adeguatamente fissati al peschereccio, e una fune di sicurezza.
7.
Per impedire che la scaletta d’imbarco si attorcigli devono essere disposte a intervalli regolari stecche di legno duro o di altro materiale con proprietà equivalenti, in un unico pezzo, prive di nodosità e di lunghezza compresa tra 1,8 e 2 metri. La stecca inferiore deve essere posta sul quinto gradino dal fondo della scala e la distanza tra una stecca e quella successiva non deve superare i nove gradini.
8.
Occorre prevedere opportuni dispositivi per garantire, durante l’imbarco e lo sbarco degli ispettori, un passaggio agevole e sicuro dalla cima della scaletta di imbarco (o di qualsiasi altra scala dei barcarizzi o attrezzatura analoga) al ponte della nave. Se il passaggio si effettua attraverso un’apertura nelle impavesate o nel parapetto, si devono predisporre opportune maniglie di appiglio.
9.
Se il passaggio si effettua attraverso una scala dei barcarizzi, quest’ultima deve essere saldamente fissata all’impavesata o al barcariccio e due montanti di appiglio devono essere disposti nel punto di imbarco o di sbarco a una distanza non inferiore a 0,70 m né superiore a 0,80 m. Ogni montante deve essere rigidamente fissato alla struttura della nave presso la base o vicino alla stessa, oltre che in un punto più alto; esso deve avere un diametro di almeno 40 mm e superare di almeno 1,20 m il bordo dell’impavesata.
10.
È predisposto un impianto d’illuminazione che di notte illumini adeguatamente sia la scaletta d’imbarco sul lato che il punto in cui l’ispettore sale a bordo. Un salvagente munito di luce ad accensione automatica è tenuto a portata di mano, pronto per l’uso. È inoltre tenuta a portata di mano una sagola da getto, pronta per l’uso se necessario.
11.
Si devono predisporre dispositivi che consentano l’uso della scaletta d’imbarco su entrambi i lati del peschereccio. L’ispettore incaricato può indicare su quale lato preferisce che venga posizionata la scaletta d’imbarco.
12.
L’allestimento della scala e le operazioni di imbarco e sbarco dell’ispettore devono essere controllate da un ufficiale responsabile del peschereccio.
13.
Se un peschereccio presenta caratteristiche di costruzione, quali bottazzi, che impediscono l’osservanza di una delle disposizioni summenzionate, si devono adottare misure speciali che garantiscano l’imbarco e lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.
ALLEGATO V
ELENCO NON ESAUSTIVO DI INDICATORI PER L’INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ DI PESCA SVOLTE CON IL RICORSO AL LAVORO FORZATO
1.
Raggiro:|
a) |
i pescatori non dispongono di un contratto scritto o il contratto è scritto in una lingua che non comprendono; |
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b) |
i pescatori sono stati assunti facendo loro intendere che l’impiego è legale quando in realtà non lo è; |
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c) |
ai pescatori è stato promesso un lavoro con un altro datore di lavoro/a bordo di un altro peschereccio. |
2.
Condizioni di lavoro abusive:|
a) |
cure mediche negate in caso di lesione; |
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b) |
diritto allo sbarco per cure mediche negato in caso di grave malattia o lesione. |
3.
Condizioni di vita abusive:|
a) |
malnutrizione (compresi casi di beriberi) e disidratazione tra i pescatori; |
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b) |
servizi sanitari inadeguati o inaccettabili; |
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c) |
altezza libera non adeguata/sovraffollamento. |
4.
Straordinari eccessivi:|
a) |
dimensioni dell’equipaggio gravemente inadeguate per il tipo di peschereccio/attrezzo; |
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b) |
bordate di pesca eccessivamente lunghe; |
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c) |
mancanza cronica di ore e giorni di riposo; |
|
d) |
congedo a terra e ferie negati. |
5.
Lavoro in condizioni irregolari e senza salario:|
a) |
pescatori privati in toto o in parte del salario. |
6.
Vulnerabilità abusiva:|
a) |
pescatori vulnerabili, compresi pescatori migranti, costretti a lavorare in condizioni inaccettabili o minacciati di violenza. |
7.
Limitazione del movimento:|
a) |
i pescatori non possono lasciare il peschereccio, nemmeno in porto. |
8.
Isolamento:|
a) |
i pescatori sono trattenuti in mare oltre il periodo concordato; |
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b) |
i pescatori sono isolati dagli altri membri dell’equipaggio a bordo; |
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c) |
ai pescatori è confiscato il telefono cellulare; |
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d) |
ai pescatori è negato l’accesso ai sistemi di comunicazione e/o alla rete wifi. |
9.
Violenza fisica e sessuale:|
a) |
segni fisici di lesioni o altre prove di violenza fisica, sessuale o psicologica; |
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b) |
i pescatori subiscono un linguaggio abusivo. |
10.
Intimidazioni e minacce:|
a) |
i pescatori sono soggetti a varie minacce come mezzo di coercizione e controllo, compresi lavoro supplementare o cibo/pasti negati. |
11.
Salario trattenuto o altre prestazioni promesse non fornite:|
a) |
il comandante o l’agenzia di collocamento trattengono i passaporti, i visti o i permessi di lavoro dei pescatori. |
12.
Servitù per debiti o manipolazione dei debiti:|
a) |
ai pescatori sono attribuiti costi supplementari per servizi essenziali a bordo. |
ALLEGATO VI
INFORMAZIONI MINIME DA INSERIRE NEL REGISTRO DEI COMANDANTI
Il registro dei comandanti deve contenere le informazioni seguenti:
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1. |
Identificazione del comandante (cittadino nazionale/altri Stati membri/paesi terzi) a cui sono stati assegnati i punti
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2. |
Identificazione del peschereccio o dei pescherecci interessati:
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3. |
Registrazione di punti:
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4. |
Sospensione o revoca del diritto a comandare:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1766/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)