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Document 32025R1714

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1714 della Commissione, del 29 luglio 2025, relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda/Manzanilla

C/2025/5205

GU L, 2025/1714, 4.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1714/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1714/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1714

4.8.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1714 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2025

relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda/Manzanilla»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 97, paragrafo 4, e dell’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda/Manzanilla», presentata dalla Spagna e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

(2)

La modifica di cui al considerando 1 comprende la variazione del nome della denominazione di origine protetta «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda/Manzanilla», che diventa «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda/Manzanilla/Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda/Manzanilla de Sanlúcar».

(3)

Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione di una modifica dell’Unione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.

(4)

È pertanto opportuno approvare la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione di origine protetta «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda/Manzanilla» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2025

Per la Commissione

a nome della presidente

Christophe HANSEN

Membro della Commissione


(1)   GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

(3)   GU C, C/2025/2130, 8.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2130/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1714/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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