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Document 32025R1520

Regolamento (UE) 2025/1520 della Banca centrale europea, del 15 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2016/445 sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (BCE/2016/4) (BCE/2025/24)

ECB/2025/24

GU L, 2025/1520, 28.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1520/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1520/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1520

28.7.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/1520 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 luglio 2025

che modifica il regolamento (UE) 2016/445 sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (BCE/2016/4) (BCE/2025/24)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6 e l’articolo 9, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha soppresso l’opzione di cui all’articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Consiglio (3) che consente alle autorità competenti di estendere a 180 il numero di giorni di arretrato prima che un’obbligazione creditizia rilevante di cui al medesimo regolamento sia considerata in stato di default. Al fine di allineare il regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea (BCE/2016/4) (4) al regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione all’opzione soppressa, è pertanto necessario sopprimere la corrispondente disposizione del regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4).

(2)

Il regolamento (UE) 2024/1623 ha modificato l’articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013 aggiungendo un requisito, applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2025, secondo cui, ai fini dell’utilizzo del metodo standardizzato per il calcolo degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio, in relazione alle esposizioni verso enti, un ente non deve utilizzare una valutazione del merito di credito di un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) che integra ipotesi di sostegno pubblico implicito, eccetto nel caso in cui essa si riferisca a un ente posseduto o istituito e finanziato da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali. L’articolo 138 modificato prevede inoltre che, qualora le uniche valutazioni del merito di credito di ECAI esistenti per un ente che non rientra nella categoria di enti esclusa siano valutazioni del merito di credito di ECAI che integrano dette ipotesi di sostegno pubblico implicito, le esposizioni verso tali enti devono essere trattate come esposizioni verso enti privi di rating conformemente all’articolo 121 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)

La BCE ravvisa la necessità di consentire la prosecuzione dell’uso delle valutazioni del merito di credito di ECAI che integrano ipotesi di sostegno pubblico implicito qualora l’ente cui si fa riferimento non rientri nella categoria di enti esclusa, con la conseguenza che non è necessario trattare le esposizioni verso tale ente come esposizioni verso un ente privo di rating. È opportuno che l’uso di tali valutazioni del merito di credito di ECAI prosegua per un periodo limitato a decorrere dalla data di applicazione della modifica dell’articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) per consentire l’esercizio, fino al 1o gennaio 2027, dell’opzione di cui all’articolo 495 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 al fine di consentire la prosecuzione dell’uso di tali valutazioni del merito di credito delle ECAI fino a tale data.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) è modificato come segue:

1)

l’articolo 4 è soppresso;

2)

è inserito il seguente articolo 24 bis:

«Articolo 24 bis

Articolo 495 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013: Disposizioni transitorie per le valutazioni del merito di credito di ECAI degli enti

In deroga all’articolo 138, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono continuare a utilizzare una valutazione del merito di credito di un’ECAI in relazione a un ente che integri ipotesi di sostegno pubblico implicito fino al 1o gennaio 2027.»

;

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 luglio 2025

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)   GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor (GU L, 2024/1623, del 19.6.2024 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (BCE/2016/4) (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/445/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1520/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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