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Document 32025R1184

Regolamento delegato (UE) 2025/1184 della Commissione, del 10 giugno 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione e per depennare Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda

C/2025/3815

GU L, 2025/1184, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/09/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1184

16.7.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1184 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione e per depennare Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione deve proteggere con efficacia l’integrità e il corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 impone pertanto alla Commissione di individuare i paesi terzi che presentano carenze strategiche nei regimi nazionali di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e che pongono pertanto minacce significative al sistema finanziario dell’Unione («paesi terzi ad alto rischio»).

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (2) individua i paesi terzi ad alto rischio.

(3)

Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, del grande volume di operazioni transfrontaliere da e verso l’Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenta anche una minaccia al sistema finanziario dell’Unione.

(4)

Come impone l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, la Commissione tiene conto delle informazioni recenti disponibili, in particolare delle recenti dichiarazioni pubbliche del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), dell’elenco del GAFI delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato e dei rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi posti dai singoli paesi terzi.

(5)

Nel periodo intercorso dalle ultime modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1675, il GAFI ha aggiornato l’elenco delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato. Nelle riunioni plenarie di febbraio, giugno e ottobre 2024 e di febbraio 2025 il GAFI ha aggiunto all’elenco Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela e ha invece depennato Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Senegal e Uganda.

(6)

Nell’ottobre 2024 l’Algeria ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e il gruppo di azione finanziaria per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENAFATF), gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del proprio regime AML/CFT. Dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca che la riguarda, nel maggio 2023, l’Algeria ha compiuto progressi in relazione a molte delle azioni ivi raccomandate, tra le altre cose disponendo indagini e azioni penali più efficaci sul riciclaggio. L’Algeria continuerà a collaborare con il GAFI per attuare il proprio piano d’azione, in particolare migliorando la vigilanza basata sul rischio, soprattutto nei settori a maggior rischio, anche attraverso l’adozione di procedure, valutazioni del rischio, manuali e orientamenti in materia di vigilanza nuovi, svolgendo ispezioni e applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; sviluppando un quadro efficace in materia di informazioni di base e sulla titolarità effettiva; migliorando il regime per la segnalazione di operazioni sospette; istituendo un quadro giuridico e istituzionale efficace per sanzioni finanziarie mirate in caso di finanziamento del terrorismo e adottando un approccio basato sul rischio in materia di vigilanza sulle organizzazioni senza scopo di lucro, che non ne ostacoli né scoraggi le attività legittime. Pur riconoscendo e apprezzando l’impegno e i progressi compiuti finora dal paese e incoraggiando ulteriori sforzi, la Commissione conclude che l’Algeria non ha ancora affrontato tutte le problematiche che hanno portato alla sua aggiunta all’elenco del GAFI delle giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato. L’Algeria dovrebbe pertanto essere considerata un paese terzo ad alto rischio.

(7)

Nell’ottobre 2024 l’Angola ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e il gruppo in materia di riciclaggio dell’Africa orientale e meridionale (ESAAMLG), gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del proprio regime AML/CFT. Dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca che la riguarda, nel giugno 2023, l’Angola ha compiuto progressi in relazione ad alcune delle azioni ivi raccomandate, tra le altre cose potenziando la cooperazione e il coordinamento nazionali, la cooperazione internazionale e l’uso delle informazioni finanziarie da parte delle autorità competenti. L’Angola continuerà a collaborare con il GAFI per attuare il piano d’azione con esso concordato, in particolare affinando la comprensione dei rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo; migliorando la vigilanza basata sul rischio dei soggetti bancari non finanziari e delle imprese e professioni non finanziarie designate; provvedendo affinché le autorità competenti accedano in modo consono e tempestivo a informazioni precise sulla titolarità effettiva e i casi di violazione degli obblighi siano affrontati adeguatamente; dimostrando un aumento delle indagini e delle azioni penali in materia di riciclaggio; dimostrando la capacità di individuare, indagare e perseguire il finanziamento del terrorismo e dimostrando l’esistenza di un processo efficace che permetta di applicare senza indugio sanzioni finanziarie mirate. Pur riconoscendo e apprezzando l’impegno e i progressi compiuti finora dal paese e incoraggiando ulteriori sforzi, la Commissione conclude che l’Angola non ha ancora affrontato tutte le problematiche che hanno portato alla sua aggiunta all’elenco del GAFI delle giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato. L’Angola dovrebbe pertanto essere considerata un paese terzo ad alto rischio.

(8)

Nell’ottobre 2024 la Costa d’Avorio ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e il gruppo intergovernativo di azione contro il riciclaggio in Africa occidentale (GIABA), gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del proprio regime AML/CFT. Dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca che la riguarda, nel giugno 2023, la Costa d’Avorio ha compiuto progressi in relazione a molte azioni ivi raccomandate, tra le altre cose rafforzando il quadro giuridico AML/CFT per mezzo di diverse importanti modifiche legislative e regolamentari, aggiornando l’analisi del riciclaggio/finanziamento del terrorismo con relazioni sui diversi tipi di reati presupposto a più alto rischio, potenziando le risorse umane e tecniche destinate all’unità di informazione finanziaria e alle procure e rendendo operativa l’agenzia incaricata della gestione dei beni sequestrati e confiscati. La Costa d’Avorio continuerà a collaborare con il GAFI per attuare il piano d’azione con esso concordato, in particolare rafforzando il ricorso alla cooperazione internazionale nelle indagini e nelle azioni penali in materia di riciclaggio/finanziamento del terrorismo; migliorando l’attuazione della vigilanza basata sul rischio degli istituti finanziari e delle imprese e professioni non finanziarie designate e conducendo campagne di sensibilizzazione per una maggiore conformità; migliorando la verifica delle informazioni di base e sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e l’accesso a tali informazioni e applicando sanzioni in caso di violazione; migliorando l’uso delle informazioni finanziarie da parte delle autorità di contrasto e la comunicazione a opera dell’unità di informazione finanziaria; dimostrando un aumento duraturo del numero di indagini e azioni penali di diverso tipo in materia di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, in linea con il profilo di rischio nazionale, e rafforzando il quadro delle sanzioni finanziarie mirate. Pur riconoscendo e apprezzando l’impegno e i progressi compiuti finora dal paese e incoraggiando ulteriori sforzi, la Commissione conclude che la Costa d’Avorio non ha ancora affrontato tutte le problematiche che hanno portato alla sua aggiunta all’elenco del GAFI delle giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato. La Costa d’Avorio dovrebbe pertanto essere considerata un paese terzo ad alto rischio.

(9)

Nel febbraio 2024 il Kenya ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e l’ESAAMLG, gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del proprio regime AML/CFT. Da allora il Kenya ha adottato misure volte a migliorare tale regime, tra le altre cose portando a termine una valutazione del rischio di finanziamento del terrorismo e mettendo in conformità il quadro di sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione. Il Kenya continuerà ad adoperarsi per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI al fine di rimediare alle carenze strategiche, in particolare presentando in modo coerente alle autorità competenti e al settore privato i risultati della propria valutazione del rischio nazionale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e di altre valutazioni del rischio e aggiornando le strategie nazionali di AML/CFT; potenziando la vigilanza AML/CFT basata sul rischio degli istituti finanziari e delle imprese e professioni non finanziarie designate e adottando un quadro giuridico per il rilascio di licenze ai fornitori di servizi per le attività virtuali e la vigilanza su di essi; affinando la comprensione delle misure preventive da parte degli istituti finanziari e delle imprese e professioni non finanziarie designate, anche al fine di aumentare le segnalazioni di operazioni sospette e applicare senza indugio sanzioni finanziarie mirate; designando un’autorità che si occupi della regolamentazione dei trust e della raccolta di informazioni precise e aggiornate sulla titolarità effettiva e mettendo in atto azioni correttive in caso di inadempienza degli obblighi di trasparenza per le persone giuridiche e gli istituti giuridici; migliorando l’uso e la qualità dei prodotti di informazione finanziaria; intensificando le indagini e le azioni penali in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in linea con i rischi; allineando il quadro di sanzioni finanziarie mirate alla raccomandazione 6 del GAFI e garantendone l’effettiva attuazione e rivedendo il quadro di regolamentazione e vigilanza sulle organizzazioni senza scopo di lucro in modo che le misure di attenuazione siano basate sul rischio e non ostacolino né scoraggino le attività legittime di tali organizzazioni. Pur riconoscendo e apprezzando l’impegno e i progressi compiuti finora dal paese e incoraggiando ulteriori sforzi, la Commissione conclude che il Kenya non ha ancora affrontato tutte le problematiche che hanno portato alla sua aggiunta all’elenco del GAFI delle giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato. Il Kenya dovrebbe pertanto essere considerato un paese terzo ad alto rischio.

(10)

Nel febbraio 2025 il Laos ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e il Gruppo Asia-Pacifico contro il riciclaggio (APG), gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del proprio regime AML/CFT. Dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca che lo riguarda, nell’agosto 2023, il Laos ha compiuto progressi in relazione ad alcune azioni ivi raccomandate, tra le altre cose incrementando le risorse destinate all’unità di informazione finanziaria ed eliminando le azioni al portatore. Il Laos continuerà a collaborare con il GAFI per attuare il piano d’azione con esso concordato, in particolare affinando la comprensione dei rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo; migliorando la vigilanza basata sul rischio di case da gioco, banche e soggetti segnalanti nelle zone economiche speciali, anche con controlli sui requisiti di competenza e onorabilità; migliorando per qualità e quantità l’analisi delle informazioni finanziarie e la comunicazione spontanea ai servizi di contrasto; provvedendo affinché i servizi di contrasto ricevano formazione e orientamenti sul riciclaggio; dimostrando l’intensificazione delle indagini e delle azioni penali in materia di riciclaggio, in linea con il profilo di rischio del Laos, con un’enfasi sui reati con aspetti transnazionali che richiedono una cooperazione internazionale; elaborando una politica nazionale di confisca coerente con i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; dimostrando che le autorità competenti prendono misure tese a individuare, sequestrare e, se del caso, confiscare i proventi e gli strumenti di reato in linea con il profilo di rischio; monitorando il rispetto, da parte di istituti finanziari e imprese e professioni non finanziarie designate, delle sanzioni finanziarie mirate connesse agli obblighi in materia di finanziamento della proliferazione e ovviando alle carenze sul piano della conformità tecnica di cui alle raccomandazioni 5, 6, 7 e 10 del GAFI. Pur riconoscendo e apprezzando l’impegno e i progressi compiuti finora dal paese e incoraggiando ulteriori sforzi, la Commissione conclude che il Laos non ha ancora affrontato tutte le problematiche che hanno portato alla sua aggiunta all’elenco del GAFI delle giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato. Il Laos dovrebbe pertanto essere considerato un paese terzo ad alto rischio.

(11)

Nell’ottobre 2024 il Libano ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e il MENAFATF, gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del proprio regime AML/CFT nonostante la difficile situazione sociale, economica e di sicurezza nel paese. Dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca che lo riguarda, nel maggio 2023, il Libano ha compiuto progressi in relazione a diverse azioni ivi raccomandate e ha applicato misure al settore finanziario nazionale, anche emanando una circolare rivolta alle banche e agli istituti finanziari affinché istituissero un dipartimento dedito al contrasto dei crimini connessi alla corruzione passiva e attiva, stilando orientamenti sulle persone politicamente esposte e adottando misure contro le attività finanziarie non autorizzate. Il Libano continuerà a collaborare con il GAFI per attuare il piano d’azione con esso concordato, in particolare valutando i rischi specifici di riciclaggio/finanziamento del terrorismo individuati nel rapporto di valutazione reciproca e dotandosi di politiche e misure per attenuarli; potenziando i meccanismi che consentono l’evasione tempestiva ed efficace delle richieste di assistenza giudiziaria reciproca, estradizione e recupero dei beni; affinando la comprensione dei rischi delle imprese e professioni non finanziarie designate e applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione degli obblighi AML/CFT; garantendo che le informazioni sulla titolarità effettiva siano aggiornate e che siano predisposte le opportune sanzioni e misure di attenuazione dei rischi per le persone giuridiche; migliorando l’uso che le autorità competenti fanno dei prodotti dell’unità di informazione finanziaria e delle informazioni finanziarie; dimostrando un aumento duraturo delle indagini, delle azioni legali e delle pronunce giurisdizionali per le tipologie di riciclaggio in linea con il rischio; migliorando l’approccio in materia di recupero dei beni e individuando i movimenti transfrontalieri illeciti di valuta e di pietre e metalli preziosi, con successivo sequestro; indagando sul finanziamento del terrorismo e condividendo con i partner esteri informazioni su tali indagini, come chiede il rapporto di valutazione reciproca; rafforzando senza indugio l’applicazione delle sanzioni finanziarie mirate, in particolare nei confronti delle imprese e professioni non finanziarie designate e di taluni istituti finanziari non bancari, e effettuando un monitoraggio mirato e basato sul rischio delle organizzazioni senza scopo di lucro ad alto rischio, senza ostacolarne né scoraggiarne le attività legittime. Pur riconoscendo e apprezzando l’impegno e i progressi compiuti finora dal paese nonostante le difficili circostanze, la Commissione conclude che il Libano non ha ancora affrontato tutte le problematiche che hanno portato alla sua aggiunta all’elenco del GAFI delle giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato. Il Libano dovrebbe pertanto essere considerato un paese terzo ad alto rischio.

(12)

Nel giugno 2024 Monaco ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e il Comitato di esperti del Consiglio d’Europa per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL), gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del proprio regime AML/CFT. Dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca che lo riguarda, nel dicembre 2022, Monaco ha compiuto notevoli progressi in relazione a diverse azioni ivi raccomandate, tra le altre cose istituendo un nuovo organo che combina le funzioni di unità di informazione finanziaria e autorità di vigilanza AML/CFT, rafforzando l’approccio in materia di rilevamento del finanziamento del terrorismo e relative indagini e applicando sanzioni finanziarie mirate e una vigilanza basata sul rischio delle organizzazioni senza scopo di lucro. Monaco continuerà a collaborare con il GAFI per attuare il proprio piano d’azione, in particolare affinando la comprensione del rischio legato al riciclaggio e alle frodi all’imposta sul reddito commesse all’estero; dimostrando un aumento duraturo delle richieste in uscita di individuazione e sequestro dei proventi di reato all’estero; migliorando l’applicazione delle sanzioni per violazioni del regime AML/CFT e degli obblighi inerenti agli elementi di base e alla titolarità effettiva; completando il programma relativo alle risorse dell’unità di informazione finanziaria e migliorando la qualità e la tempestività delle segnalazioni di operazioni sospette; rafforzando l’efficienza degli organi giudiziari, anche destinando più risorse alla magistratura inquirente e ai magistrati delle procure e applicando sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in caso di riciclaggio, e intensificando il sequestro di beni sospettati di provenire da attività criminose. Pur riconoscendo e apprezzando l’impegno e i progressi compiuti finora dal paese e incoraggiando ulteriori sforzi, la Commissione conclude che Monaco non ha ancora affrontato tutte le problematiche che hanno portato alla sua aggiunta all’elenco del GAFI delle giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato. Monaco dovrebbe pertanto essere considerato un paese terzo ad alto rischio.

(13)

Nel febbraio 2024 la Namibia ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e l’ESAAMLG, gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del proprio regime AML/CFT. Da allora la Namibia ha adottato misure per migliorare tale regime, tra le altre cose incrementando le risorse di cui l’unità di informazione finanziaria dispone tanto per le sue competenze di vigilanza quanto per l’analisi operativa e strategica e aumentando le risorse umane e finanziarie destinate alla lotta al finanziamento del terrorismo da parte dei servizi di contrasto. La Namibia continuerà ad adoperarsi per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI al fine di rimediare alle carenze strategiche, in particolare rafforzando la vigilanza AML/CFT basata sul rischio attraverso ispezioni, in loco ed esterne, orientate da strumenti di valutazione del rischio a fini di vigilanza e applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione degli obblighi AML/CFT; potenziando le misure preventive con ispezioni e attività di sensibilizzazione per garantire che gli istituti finanziari e le imprese e professioni non finanziarie designate applichino senza indugio misure rafforzate di adeguata verifica nonché gli obblighi in materia di sanzioni finanziarie mirate relativamente al finanziamento del terrorismo e della proliferazione; intensificando la presentazione di informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e istituti giuridici e applicando misure correttive o sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inadempienza degli obblighi riguardanti la titolarità effettiva; migliorando la cooperazione tra l’unità di informazione finanziaria e i servizi di contrasto per usare e integrare meglio le informazioni finanziarie nelle indagini; potenziando le capacità operative delle autorità coinvolte nelle indagini e nelle azioni penali in materia di riciclaggio grazie a risorse adeguate e formazione mirata e dimostrando le capacità dei servizi di contrasto di indagare sui casi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e perseguirli con efficacia. Pur riconoscendo e apprezzando l’impegno e i progressi compiuti finora dal paese e incoraggiando ulteriori sforzi, la Commissione conclude che la Namibia non ha ancora affrontato tutte le problematiche che hanno portato alla sua aggiunta all’elenco del GAFI delle giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato. La Namibia dovrebbe pertanto essere considerata un paese terzo ad alto rischio.

(14)

Nel febbraio 2025 il Nepal ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e l’APG, gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del proprio regime AML/CFT. Dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca che lo riguarda, nell’agosto 2023, il Nepal ha compiuto progressi in relazione ad alcune azioni ivi raccomandate, tra le altre cose razionalizzando le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e rafforzando le capacità dell’unità di informazione finanziaria. Il Nepal continuerà a collaborare con il GAFI per attuare il piano d’azione con esso concordato, in particolare affinando la comprensione dei rischi fondamentali di riciclaggio/finanziamento del terrorismo; migliorando la vigilanza basata sul rischio di banche commerciali, cooperative a rischio più elevato, case da gioco, commercianti di pietre e metalli preziosi e operatori del settore immobiliare; dimostrando che individua e punisce i fornitori di servizi illegali di trasferimento di valori o di valuta/servizi hundi materialmente rilevanti, senza inibire l’inclusione finanziaria; migliorando la capacità e il coordinamento delle autorità competenti nello svolgimento di indagini sul riciclaggio; dimostrando un aumento delle indagini e delle azioni penali in materia di riciclaggio; dimostrando l’adozione di misure tese a individuare, tracciare, trattenere, sequestrare e, se del caso, confiscare i proventi e gli strumenti di reato in linea con il profilo di rischio e ovviando alle carenze sul piano della conformità tecnica del regime di sanzioni finanziarie mirate contro il finanziamento del terrorismo e della proliferazione. Pur riconoscendo e apprezzando l’impegno e i progressi compiuti finora dal paese e incoraggiando ulteriori sforzi, la Commissione conclude che il Nepal non ha ancora affrontato tutte le problematiche che hanno portato alla sua aggiunta all’elenco del GAFI delle giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato. Il Nepal dovrebbe pertanto essere considerato un paese terzo ad alto rischio.

(15)

Nel giugno 2024 il Venezuela ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e la Task force «Azione finanziaria» dei Caraibi (CFATF), gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del proprio regime AML/CFT. Il Venezuela continuerà ad adoperarsi per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI al fine di rimediare alle carenze strategiche, in particolare affinando la comprensione dei rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, anche in relazione al finanziamento del terrorismo e persone giuridiche e istituti giuridici; provvedendo affinché tutte le tipologie di istituti finanziari e di imprese e professioni non finanziarie designate siano soggette a misure AML/CFT e a una vigilanza basata sul rischio; garantendo l’accesso tempestivo a informazioni adeguate, precise e aggiornate sulla titolarità effettiva; potenziando le risorse dell’unità di informazione finanziaria e migliorando l’uso delle informazioni finanziarie da parte delle autorità competenti; intensificando le indagini e le azioni penali in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; facendo in modo che le misure volte a prevenire l’abuso delle organizzazioni senza scopo di lucro a fini di finanziamento del terrorismo siano mirate, proporzionate e basate sul rischio e non ostacolino né scoraggino le attività legittime nel settore di tali organizzazioni e applicando senza indugio sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento del terrorismo e della proliferazione. Pur riconoscendo e apprezzando l’impegno e i progressi compiuti finora dal paese e incoraggiando ulteriori sforzi, la Commissione conclude che il Venezuela non ha ancora affrontato tutte le problematiche che hanno portato alla sua aggiunta all’elenco del GAFI delle giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato. Il Venezuela dovrebbe pertanto essere considerato un paese terzo ad alto rischio.

(16)

La Commissione conclude pertanto che Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela devono essere individuati come paesi terzi ad alto rischio. Di conseguenza è opportuno aggiungere Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela alla tabella di cui al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.

(17)

La Commissione ha esaminato i progressi compiuti da Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda nel colmare le carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT. Dette giurisdizioni che erano state individuate come paesi terzi ad alto rischio nel regolamento delegato (UE) 2016/1675 sono state depennate dall’elenco del GAFI delle giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato a ottobre 2023 (Panama), febbraio 2024 (Barbados, Emirati arabi uniti, Gibilterra e Uganda), giugno 2024 (Giamaica), ottobre 2024 (Senegal) e febbraio 2025 (Filippine).

(18)

Il GAFI ha accolto con soddisfazione i notevoli progressi compiuti da Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra (3), Panama, Senegal e Uganda nel migliorare i rispettivi regimi AML/CFT. Ha rilevato che tali giurisdizioni hanno istituito quadri giuridici e normativi così da assolvere agli impegni assunti nei rispettivi piani d’azione riguardo alle carenze strategiche individuate dal GAFI. Di conseguenza il GAFI non sottopone più Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda a monitoraggio nell’ambito della verifica continua della conformità alle regole AML/CFT sul piano globale; tali paesi continueranno a collaborare con i rispettivi gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI per migliorare ulteriormente i regimi AML/CFT.

(19)

Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda hanno rafforzato l’efficacia dei rispettivi regimi AML/CFT e hanno colmato le carenze tecniche, così da assolvere agli impegni assunti nei rispettivi piani d’azione riguardo alle carenze strategiche individuate dal GAFI. Sulla scorta delle informazioni disponibili la Commissione conclude che i regimi AML/CFT di Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda non presentano più carenze strategiche. Di conseguenza è opportuno depennare Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda dalla tabella di cui al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.

(20)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, la tabella è sostituita dalla tabella di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

(3)  Fatta salva la posizione giuridica del Regno di Spagna per quanto riguarda la sovranità e la giurisdizione rispetto a Gibilterra.


ALLEGATO

«n.

Paese terzo ad alto rischio

1

Afghanistan

2

Algeria

3

Angola

4

Burkina Faso

5

Camerun

6

Costa d’Avorio

7

Repubblica democratica del Congo

8

Haiti

9

Kenya

10

Laos

11

Libano

12

Mali

13

Monaco

14

Mozambico

15

Myanmar/Birmania

16

Namibia

17

Nepal

18

Nigeria

19

Sud Africa

20

Sud Sudan

21

Siria

22

Tanzania

23

Trinidad e Tobago

24

Vanuatu

25

Venezuela

26

Vietnam

27

Yemen»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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