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Document 32025R0897
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/897 of 15 May 2025 approving the listing of ports in accordance with Chapter II of Implementing Regulation (EU) 2024/1474
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/897 della Commissione, del 15 maggio 2025, che approva l’inserimento dei porti nell’elenco a norma del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/897 della Commissione, del 15 maggio 2025, che approva l’inserimento dei porti nell’elenco a norma del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474
C/2025/2888
GU L, 2025/897, 16.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/897/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
03/11/2025
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/897 |
16.5.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/897 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2025
che approva l’inserimento dei porti nell’elenco a norma del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 stabilisce norme e misure relative al margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo dei pescherecci. |
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(2) |
Al fine di far fronte alle difficoltà di stimare correttamente le catture a bordo per specie, l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n 1224/2009, modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), prevede una deroga al margine di tolleranza esistente che può essere concesso per gli sbarchi non sottoposti a cernita della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo. La stessa deroga si applica alle stime registrate nella dichiarazione di trasbordo conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, di tale regolamento. |
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(3) |
La deroga può essere concessa solo se le specie catturate nell’ambito di tali attività di pesca sono sbarcate o trasbordate in porti inseriti nell’elenco e fatte salve le condizioni supplementari per i comandanti dei pescherecci dell’Unione, gli Stati membri costieri e gli Stati membri di bandiera di cui al capo IV del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 della Commissione (3). |
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(4) |
Per essere inseriti nell’elenco, i porti devono soddisfare le condizioni di cui al capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 ed essere approvati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al capo III di tale regolamento. |
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(5) |
La Danimarca ha presentato alla Commissione una domanda di inserimento di sei porti situati nel suo territorio, vale a dire i porti di Skagen, Thyborøn, Hirtshals, Grenå, Hvide Sande e Hanstholm, nell’elenco dei porti approvato dalla Commissione a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474. |
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(6) |
La Lettonia ha presentato alla Commissione una domanda di inserimento di un porto situato nel suo territorio, vale a dire il porto di Ventspils, nell’elenco dei porti approvato dalla Commissione a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474. |
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(7) |
Sulla base delle informazioni e degli elementi di prova presentati dalla Danimarca e dalla Lettonia nelle rispettive domande, la Commissione, dopo aver effettuato la valutazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474, ha constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui al capo II di tale regolamento per ciascun porto che si propone di inserire nell’elenco. |
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(8) |
In base alle informazioni presentate dalla Danimarca, i porti di Skagen, Thyborøn, Hirtshals, Grenå, Hvide Sande e Hanstholm soddisfano le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 per poter essere inseriti nell’elenco dei porti dell’Unione. I porti dispongono di procedure per garantire una pesatura corretta di tutte le catture. In particolare, questi porti sono dotati di sistemi di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso (CCTV), pese a ponte e bilance dosatrici, scivoli per il campionamento semiautomatizzati collegati direttamente ai separatori d’acqua e pesatori terzi indipendenti che soddisfano i requisiti minimi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474. Inoltre i requisiti per una pesatura corretta sono ulteriormente corroborati dai piani di campionamento e di controllo approvati dalla Commissione per i porti di Skagen, Thyborøn, Hirtshals, Grenå, Hvide Sande e Hanstholm, che sono stati attuati dalla Danimarca a norma dell’ordinanza nazionale n. 1765 del 3.9.2021. |
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(9) |
In base alle informazioni presentate dalla Lettonia, il porto di Ventspils soddisfa le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 per poter essere inserito nell’elenco dei porti dell’Unione. Il porto dispone di procedure per garantire una pesatura corretta di tutte le catture. In particolare, il porto è dotato di sistemi di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso (CCTV), bilance per la pesatura dei pallet, uno scivolo di campionamento semiautomatico collegato direttamente al separatore d’acqua e di persone fisiche o giuridiche autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro costiero che monitorano integralmente la correttezza della pesatura per ciascuno sbarco e trasbordo delle catture. Inoltre i requisiti per una pesatura corretta sono ulteriormente corroborati dal piano di campionamento approvato dalla Commissione, che è stato attuato dalla Lettonia a norma del regolamento nazionale n. 94. |
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(10) |
Sulla base delle informazioni presentate, i porti che la Danimarca e la Lettonia propongono d’inserire nell’elenco dovrebbero pertanto essere approvati e inseriti nell’elenco dei porti di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione dell’inserimento dei porti nell’elenco
La Commissione approva i porti che rispettano le disposizioni pertinenti del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 elencati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.
(2) Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (GU L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 della Commissione, del 24 maggio 2024, recante modalità di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda la deroga al margine di tolleranza nella stima delle catture per gli sbarchi e i trasbordi non sottoposti a cernita nell’ambito della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo (GU L, 2024/1474, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1474/oj).
ALLEGATO
Elenco dei porti approvati a norma del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474
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Nome del porto inserito nell’elenco |
Luogo |
Unione/paese terzo |
Stato membro richiedente |
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Skagen (DNKSKA) |
Danimarca |
Unione |
Danimarca |
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Hirtshals (DNKHIR) |
Danimarca |
Unione |
Danimarca |
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Hanstholm (DNKHAN) |
Danimarca |
Unione |
Danimarca |
|
Thyborøn (DNKTHY) |
Danimarca |
Unione |
Danimarca |
|
Hvide Sande (DNKHVS) |
Danimarca |
Unione |
Danimarca |
|
Grenå (DNKGRE) |
Danimarca |
Unione |
Danimarca |
|
Ventspils (LVVEN) |
Lettonia |
Unione |
Lettonia |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/897/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)