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Document 32025R0897

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/897 della Commissione, del 15 maggio 2025, che approva l’inserimento dei porti nell’elenco a norma del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474

C/2025/2888

GU L, 2025/897, 16.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/897/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/11/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/897/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/897

16.5.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/897 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2025

che approva l’inserimento dei porti nell’elenco a norma del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 stabilisce norme e misure relative al margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo dei pescherecci.

(2)

Al fine di far fronte alle difficoltà di stimare correttamente le catture a bordo per specie, l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n 1224/2009, modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), prevede una deroga al margine di tolleranza esistente che può essere concesso per gli sbarchi non sottoposti a cernita della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo. La stessa deroga si applica alle stime registrate nella dichiarazione di trasbordo conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, di tale regolamento.

(3)

La deroga può essere concessa solo se le specie catturate nell’ambito di tali attività di pesca sono sbarcate o trasbordate in porti inseriti nell’elenco e fatte salve le condizioni supplementari per i comandanti dei pescherecci dell’Unione, gli Stati membri costieri e gli Stati membri di bandiera di cui al capo IV del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 della Commissione (3).

(4)

Per essere inseriti nell’elenco, i porti devono soddisfare le condizioni di cui al capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 ed essere approvati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al capo III di tale regolamento.

(5)

La Danimarca ha presentato alla Commissione una domanda di inserimento di sei porti situati nel suo territorio, vale a dire i porti di Skagen, Thyborøn, Hirtshals, Grenå, Hvide Sande e Hanstholm, nell’elenco dei porti approvato dalla Commissione a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474.

(6)

La Lettonia ha presentato alla Commissione una domanda di inserimento di un porto situato nel suo territorio, vale a dire il porto di Ventspils, nell’elenco dei porti approvato dalla Commissione a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474.

(7)

Sulla base delle informazioni e degli elementi di prova presentati dalla Danimarca e dalla Lettonia nelle rispettive domande, la Commissione, dopo aver effettuato la valutazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474, ha constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui al capo II di tale regolamento per ciascun porto che si propone di inserire nell’elenco.

(8)

In base alle informazioni presentate dalla Danimarca, i porti di Skagen, Thyborøn, Hirtshals, Grenå, Hvide Sande e Hanstholm soddisfano le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 per poter essere inseriti nell’elenco dei porti dell’Unione. I porti dispongono di procedure per garantire una pesatura corretta di tutte le catture. In particolare, questi porti sono dotati di sistemi di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso (CCTV), pese a ponte e bilance dosatrici, scivoli per il campionamento semiautomatizzati collegati direttamente ai separatori d’acqua e pesatori terzi indipendenti che soddisfano i requisiti minimi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474. Inoltre i requisiti per una pesatura corretta sono ulteriormente corroborati dai piani di campionamento e di controllo approvati dalla Commissione per i porti di Skagen, Thyborøn, Hirtshals, Grenå, Hvide Sande e Hanstholm, che sono stati attuati dalla Danimarca a norma dell’ordinanza nazionale n. 1765 del 3.9.2021.

(9)

In base alle informazioni presentate dalla Lettonia, il porto di Ventspils soddisfa le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 per poter essere inserito nell’elenco dei porti dell’Unione. Il porto dispone di procedure per garantire una pesatura corretta di tutte le catture. In particolare, il porto è dotato di sistemi di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso (CCTV), bilance per la pesatura dei pallet, uno scivolo di campionamento semiautomatico collegato direttamente al separatore d’acqua e di persone fisiche o giuridiche autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro costiero che monitorano integralmente la correttezza della pesatura per ciascuno sbarco e trasbordo delle catture. Inoltre i requisiti per una pesatura corretta sono ulteriormente corroborati dal piano di campionamento approvato dalla Commissione, che è stato attuato dalla Lettonia a norma del regolamento nazionale n. 94.

(10)

Sulla base delle informazioni presentate, i porti che la Danimarca e la Lettonia propongono d’inserire nell’elenco dovrebbero pertanto essere approvati e inseriti nell’elenco dei porti di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione dell’inserimento dei porti nell’elenco

La Commissione approva i porti che rispettano le disposizioni pertinenti del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 elencati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (GU L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 della Commissione, del 24 maggio 2024, recante modalità di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda la deroga al margine di tolleranza nella stima delle catture per gli sbarchi e i trasbordi non sottoposti a cernita nell’ambito della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo (GU L, 2024/1474, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1474/oj).


ALLEGATO

Elenco dei porti approvati a norma del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474

Nome del porto inserito nell’elenco

Luogo

Unione/paese terzo

Stato membro richiedente

Skagen (DNKSKA)

Danimarca

Unione

Danimarca

Hirtshals (DNKHIR)

Danimarca

Unione

Danimarca

Hanstholm (DNKHAN)

Danimarca

Unione

Danimarca

Thyborøn (DNKTHY)

Danimarca

Unione

Danimarca

Hvide Sande (DNKHVS)

Danimarca

Unione

Danimarca

Grenå (DNKGRE)

Danimarca

Unione

Danimarca

Ventspils (LVVEN)

Lettonia

Unione

Lettonia


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/897/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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