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Document 32025R0140
Commission Regulation (EU) 2025/140 of 29 January 2025 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of (E)-3-benzo[1,3]dioxol-5-yl-N,N-diphenyl-2-propenamide in the Union list of flavourings
Regolamento (UE) 2025/140 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione della sostanza (E)-3-benzo[1,3]diossol-5-il-N,N-difenil-2-propenammide nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti
Regolamento (UE) 2025/140 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione della sostanza (E)-3-benzo[1,3]diossol-5-il-N,N-difenil-2-propenammide nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti
C/2025/505
GU L, 2025/140, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/140/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2025/140 |
30.1.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/140 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2025
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione della sostanza (E)-3-benzo[1,3]diossol-5-il-N,N-difenil-2-propenammide nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l’elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(3) |
Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
(4) |
Il 15 gennaio 2019 la Commissione ha ricevuto una domanda di autorizzazione all’uso della sostanza (E)-3-benzo[1,3]diossol-5-il-N,N-difenil-2-propenammide (n. FL 16.135) come sostanza aromatizzante in vari alimenti che rientrano in una serie di categorie alimentari di cui all’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base. La domanda è stata notificata all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per un parere. La Commissione ha inoltre reso la domanda accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(5) |
Nel suo parere, adottato il 18 maggio 2022 (4), l’Autorità ha valutato la sicurezza della sostanza n. FL 16.135 utilizzata come sostanza aromatizzante e ha concluso che non sussistono preoccupazioni in materia di sicurezza al livello stimato di esposizione alimentare calcolato utilizzando la tecnica di esposizione a porzioni aggiunte in base agli usi e ai livelli d’uso previsti. L’Autorità ha inoltre concluso che anche l’esposizione combinata alla sostanza n. FL 16.135 dovuta al suo uso come aromatizzante alimentare e alla sua presenza nei dentifrici non desta preoccupazioni per la sicurezza. |
(6) |
Alla luce del parere dell’Autorità, poiché l’uso della sostanza n. FL 16.135 come sostanza aromatizzante non desta preoccupazioni in materia di sicurezza alle condizioni d’uso specificate e non si prevede che possa indurre in errore il consumatore, è opportuno autorizzare tale uso. |
(7) |
L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza per includere la sostanza (E)-3-benzo[1,3]diossol-5-il-N,N-difenil-2-propenammide nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1334/oj.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1331/oj.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/872/oj).
(4) EFSA Journal 2022;20(7):7355.
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, dopo la voce relativa al n. FL 16.133 è inserita la voce seguente:
«16.135 |
(E)-3-benzo[1,3]diossol-5-il-N,N-difenil-2-propenammide |
1309389-73-8 |
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Categoria 5 (esclusi i prodotti appartenenti alle categorie 5.1, 5.3 e 5.4): non oltre 250 mg/kg. Categoria 5.3: non oltre 500 mg/kg. Categoria 5.4: non oltre 150 mg/kg. |
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EFSA». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/140/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)