Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32025R0112

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/112 della Commissione, del 16 gennaio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Silifke Yoğurdu (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2025/395

GU L, 2025/112, 23.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/112/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/112/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/112

23.1.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/112 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2025

recante iscrizione dell’indicazione geografica «Silifke Yoğurdu» (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Silifke Yoğurdu», presentata dalla Camera del commercio e dell’industria di Silifke (Turchia) e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

(2)

Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.

(3)

È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Silifke Yoğurdu» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’indicazione geografica «Silifke Yoğurdu» (IGP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2025

Per la Commissione

a nome della presidente

Christophe HANSEN

Membro della Commissione


(1)   GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj).

(3)   GU C, C/2024/5860, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5860/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/112/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top