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Document 32025D2354
Council Decision (CFSP) 2025/2354 of 20 November 2025 in support of enhancing the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) mission activities related to Syria and Ukraine and enhancing OPCW operational effectiveness through satellite imagery
Decisione (PESC) 2025/2354 del Consiglio, del 20 novembre 2025, a sostegno del rafforzamento delle attività delle missioni dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) relative alla Siria e all’Ucraina e del potenziamento dell’efficacia operativa dell’OPCW mediante immagini satellitari
Decisione (PESC) 2025/2354 del Consiglio, del 20 novembre 2025, a sostegno del rafforzamento delle attività delle missioni dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) relative alla Siria e all’Ucraina e del potenziamento dell’efficacia operativa dell’OPCW mediante immagini satellitari
ST/13697/2025/ADD/1
GU L, 2025/2354, 21.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2354/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2354 |
21.11.2025 |
DECISIONE (PESC) 2025/2354 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2025
a sostegno del rafforzamento delle attività delle missioni dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) relative alla Siria e all’Ucraina e del potenziamento dell’efficacia operativa dell’OPCW mediante immagini satellitari
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell’UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione. La strategia dell’UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Chemical Weapons Convention – CWC) e dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) per liberare il mondo dalle armi chimiche. |
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(2) |
Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/797/PESC (1). L’azione comune è stata seguita, dopo la sua scadenza, dall’azione comune 2005/913/PESC del Consiglio (2), che a sua volta è stata seguita dall’azione comune 2007/185/PESC del Consiglio (3). L’azione comune 2007/185/PESC è stata seguita dalle decisioni 2009/569/PESC (4), 2012/166/PESC (5), 2013/726/PESC (6), (PESC) 2015/259 (7), (PESC) 2015/2215 (8), (PESC) 2017/2302 (9), (PESC) 2017/2303 (10), (PESC) 2019/538 (11), (PESC) 2021/1026 (12) e (PESC) 2021/2073 (13) del Consiglio. |
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(3) |
Nell’attuare delle decisioni (PESC) 2017/2303 e (PESC) 2021/2073, l’OPCW ha potuto basarsi sulle informazioni uniche fornite dall’analisi delle immagini prodotte dal Centro satellitare dell’Unione europea (SatCen) sia per la pianificazione delle missioni che per l’analisi delle informazioni. Di conseguenza è necessario potenziare la capacità operativa dell’OPCW continuando a fornire prodotti e servizi del SatCen a sostegno delle missioni dell’OPCW dopo la fine del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2021/2073. |
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(4) |
Il 26 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1344 (14). Le attività di cui alla decisione (PESC) 2023/1344 riguardano principalmente il sostegno dell’OPCW alla Siria, incluso alle missioni straordinarie. |
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(5) |
Il 15 luglio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1984 (15), che si concentra sulle missioni che rientrano nel mandato dell’OPCW, quali dispiegamenti, visite tecniche, formazione e fornitura di attrezzature alle autorità pertinenti in Siria. Le attività di cui alla decisione (PESC) 2024/1984 del Consiglio riguardano principalmente il trattamento dei dati e il trasferimento delle conoscenze in seno all’OPCW, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Al fine di contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali, alla fiducia e alla trasparenza nonché all’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’Unione sostiene le attività delle missioni relative alla Siria e all’Ucraina per garantire, attraverso l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW), risposte efficaci ai rischi di proliferazione e uso delle armi chimiche, mettendo inoltre gli Stati parte della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Chemical Weapons Convention – CWC) in condizione di garantire l’accertamento delle responsabilità nei casi connessi all’uso di armi chimiche, sulla base dei lavori e delle relazioni dell’OPCW. La fornitura di prodotti e servizi satellitari da parte del Centro satellitare dell’Unione europea (SatCen) mira a potenziare le capacità ai fini di tali attività oggetto del mandato dell’OPCW per la sicurezza e l’accuratezza delle verifiche, con gli obiettivi seguenti:
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a) |
contribuire alla completa eliminazione, verificata a livello internazionale, del programma siriano di armi chimiche nonché accertare i fatti e individuare i responsabili in relazione all’uso di armi chimiche, conformemente alle pertinenti decisioni degli organi decisionali dell’OPCW; |
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b) |
fornire un’assistenza coerente con la CWC per consentire all’Ucraina di disporre delle capacità tecniche civili necessarie a garantire una risposta efficace agli incidenti che coinvolgono agenti per la guerra chimica e sostanze chimiche industriali tossiche, anche sul campo di battaglia in Ucraina; e |
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c) |
ampliare le capacità operative dell’OPCW attraverso l’analisi delle immagini, a sostegno delle attività oggetto del mandato dell’OPCW, in particolare per quanto riguarda la Siria e l’Ucraina. |
2. Una descrizione dettagliata delle attività dell’OPCW sostenute dall’Unione, di cui al paragrafo 1, figura nel documento di progetto.
Articolo 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. All’attuazione tecnica del progetto figurante nel documento di progetto di cui all’articolo 1 provvede il segretariato tecnico dell’OPCW («segretariato tecnico»). Esso svolge tale compito sotto la responsabilità e il controllo dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico.
Articolo 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dell’azione operativa di cui all’articolo 1 è pari a 4 447 748,18 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine essa conclude il necessario accordo con il segretariato tecnico. Tale accordo prevede che il segretariato tecnico garantisca al contributo dell’Unione una visibilità commisurata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell’accordo.
Articolo 4
1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dal segretariato tecnico. Sui rapporti dell’alto rappresentante si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari del progetto figurante al documento di progetto di cui all’articolo 1.
Articolo 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dalla data della conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la sua entrata in vigore, se il predetto accordo non è stato concluso entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(1) Azione comune 2004/797/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, a sostegno delle attività svolte dall’OPCW nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/797/oj).
(2) Azione comune 2005/913/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, a sostegno delle attività svolte dall’OPCW nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/913/oj).
(3) Azione comune 2007/185/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2007, a sostegno delle attività svolte dall’OPCW nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/185/oj).
(4) Decisione 2009/569/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, a sostegno delle attività svolte dall’OPCW nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 96, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/569/oj).
(5) Decisione 2012/166/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, a sostegno delle attività svolte dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 87 del 24.3.2012, pag. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/166(1)/oj).
(6) Decisione 2013/726/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell’UNSCR 2118 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell’OPCW, nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/726/oj).
(7) Decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, a sostegno delle attività svolte dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 43 del 18.2.2015, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/259/oj).
(8) Decisione (PESC) 2015/2215 del Consiglio, del 30 novembre 2015, a sostegno dell’UNSCR 2235 (2015), che istituisce un meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU per individuare gli autori di attacchi chimici nella Repubblica araba siriana (GU L 314 dell’1.12.2015, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2215/oj).
(9) Decisione (PESC) 2017/2302 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno delle attività svolte dall’OPCW ai fini delle operazioni di bonifica presso l’ex deposito di armi chimiche in Libia nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2302/oj).
(10) Decisione (PESC) 2017/2303 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno della prosecuzione dell’attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell’OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2303/oj).
(11) Decisione (PESC) 2019/538 del Consiglio, del 1o aprile 2019, a sostegno delle attività svolte dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 93 del 2.4.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/538/oj).
(12) Decisione (PESC) 2021/1026 del Consiglio, del 21 giugno 2021, a sostegno del programma di cibersicurezza e ciberresilienza e di garanzia di sicurezza delle informazioni dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1026/oj).
(13) Decisione (PESC) 2021/2073 del Consiglio, del 25 novembre 2021, a sostegno del potenziamento dell’efficacia operativa dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) mediante immagini satellitari (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2073/oj).
(14) Decisione (PESC) 2023/1344 del Consiglio, del 26 giugno 2023, a sostegno del potenziamento dell’efficacia operativa dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) (GU L 168 del 3.7.2023, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1344/oj).
(15) Decisione (PESC) 2024/1984 del Consiglio, del 15 luglio 2024, a sostegno della pianificazione di transizione istituzionale per le missioni e capacità investigative straordinarie dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) (GU L, 2024/1984, 16.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1984/oj).
ALLEGATO
DOCUMENTO DI PROGETTO
Azione a sostegno delle attività delle missioni dell’OPCW relative alla Siria e all’Ucraina e del potenziamento dell’efficacia operativa dell’OPCW attraverso prodotti e servizi del Satcen
1. CONTESTO E MOTIVAZIONE
L’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) è l’organo di attuazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Chemical Weapons Convention – CWC). La CWC è entrata in vigore il 29 aprile 1997 e conta attualmente 193 Stati parte, che rispecchiano una quota di adesione quasi universale.
La missione dell’OPCW consiste nel realizzare un mondo libero da armi chimiche attraverso la distruzione verificata delle scorte dichiarate di armi chimiche e la prevenzione della ricomparsa della produzione e dell’uso di armi chimiche. Dal 1997 l’OPCW ha verificato la distruzione di tutte le scorte di armi chimiche dichiarate da paesi di tutto il mondo, corrispondenti a 72 304 tonnellate.
Dal 2004 l’OPCW riceve costantemente sostegno dall’Unione europea attraverso il bilancio della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Il memorandum d’intesa UE-OPCW del 20 febbraio 2024 ha ulteriormente rafforzato questo partenariato cruciale che è stato essenziale per promuovere e attuare gli obiettivi fondamentali dell’OPCW, contribuendo alla pace e alla sicurezza internazionali. I recenti sviluppi, quali la caduta del regime di Assad in Siria e la guerra in corso in Ucraina, sottolineano l’importanza dei mandati e delle missioni dell’OPCW.
In Siria il segretariato opera dall’ottobre 2013, quando il paese ha aderito alla convenzione, tra l’altro attraverso missioni dedicate — la squadra di verifica delle dichiarazioni (Declaration Assessment Team – DAT), la missione di accertamento dei fatti in Siria (Fact-Finding Mission – FFM) e la squadra di investigazione e identificazione (Investigation and Identification Team – IIT) — in linea con i mandati ricevuti nel quadro della convenzione e attraverso le decisioni degli organi decisionali dell’OPCW e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A seguito della caduta del regime di Assad avvenuta l’8 dicembre 2024 e vista la presenza di un governo ad interim disposto, contrariamente alle autorità precedenti, al dialogo in merito al fascicolo sulle armi chimiche siriane, vi è la necessità e al contempo l’opportunità di accedere finalmente a tutte le informazioni non dichiarate dalle autorità precedenti in relazione al loro programma di armi chimiche, di mettere in sicurezza i siti connessi alle armi chimiche e il loro contenuto e di far sì che qualsiasi elemento pertinente sia distrutto dalla Siria, con conseguente verifica da parte del segretariato dell’OPCW. Vi è inoltre l’opportunità di proseguire le indagini riguardanti l’uso di armi chimiche in Siria, compresa l’individuazione dei responsabili, come indicato dal presidente ad interim della Siria l’8 febbraio 2025 durante il suo incontro a Damasco con il direttore generale dell’OPCW.
In Ucraina la minaccia dell’uso di armi chimiche permane e sono essenziali le attività dell’OPCW (compresa l’assistenza tecnica richiesta dall’Ucraina), dalla fornitura di dispositivi di protezione e rilevamento alla formazione degli operatori di primo intervento, fino alla valutazione dei campioni connessi al presunto uso di sostanze chimiche tossiche rinvenuti sul campo di battaglia in Ucraina.
Dal 2021 l’UE fornisce un valido sostegno all’OPCW attraverso la fornitura di prodotti e servizi erogati dal Satcen. Per l’efficacia operativa dell’OPCW è importante che il sostegno ai prodotti e ai servizi del Satcen sia mantenuto una volta che abbia cessato di produrre effetti la decisione (PESC) 2021/2073 del Consiglio, del 25 novembre 2021 (1).
Pertanto, la proposta in oggetto deve essere esaminata congiuntamente alla decisione (PESC) 2023/1344 del Consiglio, del 26 giugno 2023 (2), e alle attività connesse al risultato 3 («Risposte efficaci al presunto uso di armi chimiche»), nonché congiuntamente alla decisione (PESC) 2024/1984 del Consiglio, del 15 luglio 2024 (3). Le attività di cui alla decisione (PESC) 2023/1344 del Consiglio riguardano principalmente le operazioni dell’OPCW all’interno della sede centrale, mentre la presente proposta si concentra sulle operazioni dell’OPCW al di fuori della sede centrale (dispiegamenti, visite tecniche, formazione e fornitura di attrezzature alle autorità pertinenti in Siria e Ucraina). Le attività di cui alla decisione (PESC) 2024/1984 del Consiglio riguardano principalmente il trattamento dei dati e il trasferimento delle conoscenze in seno all’Organizzazione, mentre la presente proposta si concentra sul dispiegamento delle missioni e sulla fornitura di attrezzature in Siria e Ucraina.
2. OBIETTIVO GENERALE
L’obiettivo generale della presente azione è contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali, alla fiducia e alla trasparenza nonché all’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa sostenendo le attività delle missioni relative alla Siria e all’Ucraina per garantire, attraverso l’OPCW, risposte efficaci ai rischi di proliferazione e uso delle armi chimiche, e mettendo inoltre gli Stati parte in condizione di garantire l’accertamento delle responsabilità nei casi connessi all’uso di armi chimiche, sulla base dei lavori e delle relazioni dell’OPCW. La fornitura di prodotti e servizi da parte del Satcen potenzia le capacità ai fini di tali attività oggetto del mandato dell’OPCW, nonché la sicurezza e l’accuratezza delle verifiche.
3. OBIETTIVI SPECIFICI
Gli obiettivi specifici dell’azione sono:
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a. |
partecipare alla completa eliminazione, verificata a livello internazionale, del programma siriano di armi chimiche nonché accertare i fatti e individuare i responsabili in relazione all’uso di armi chimiche, conformemente alle pertinenti decisioni degli organi decisionali dell’OPCW; |
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b. |
fornire un’assistenza coerente con la CWC per consentire all’Ucraina di disporre delle capacità tecniche civili necessarie a garantire una risposta efficace agli incidenti che coinvolgono agenti per la guerra chimica e sostanze chimiche industriali tossiche, compresa la valutazione di campioni connessi al presunto uso di sostanze chimiche tossiche rinvenute sul campo di battaglia in Ucraina; |
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c. |
ampliare le capacità operative dell’OPCW attraverso la fornitura di prodotti e servizi del Satcen, a sostegno delle attività oggetto del mandato dell’OPCW. |
4. ATTIVITÀ E RISULTATI
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a. |
Siria
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b. |
Ucraina
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c. |
Satcen (5)
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5. BENEFICIARI FINALI
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a. |
Stati parte della CWC; |
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b. |
funzionari ed esperti governativi in Siria e Ucraina; |
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c. |
vittime dell’uso di armi chimiche in Siria e Ucraina; |
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d. |
personale dell’OPCW dispiegato in missioni di emergenza. |
6. DURATA
La durata complessiva dell’azione è stimata in 24 mesi.
(1) Decisione (PESC) 2021/2073 del Consiglio, del 25 novembre 2021, a sostegno del potenziamento dell’efficacia operativa dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) mediante immagini satellitari (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 65).
(2) Decisione (PESC) 2023/1344 del Consiglio, del 26 giugno 2023, a sostegno del potenziamento dell’efficacia operativa dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) (GU L 168 del 3.7.2023, pag. 27).
(3) Decisione (PESC) 2024/1984 del Consiglio, del 15 luglio 2024, a sostegno della pianificazione di transizione istituzionale per le missioni e capacità investigative straordinarie dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) (GU L, 2024/1984, 16.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1984/oj).
(4) I siti da visitare comprendono tutti i siti dichiarati dalla Siria, in quanto le attività svolte presso tali siti — come la produzione su vasta scala di armi chimiche — non sono state pienamente dichiarate dalle ex autorità siriane. In alcuni casi, la Siria ha dichiarato solo attività di ricerca e sviluppo, mentre le prove indicano che si è verificata una produzione effettiva. Inoltre, le visite riguarderanno i siti individuati nelle decisioni degli organi decisionali dell’OPCW, quali campi di aviazione e altre strutture coinvolte, tra l’altro, nella produzione di sarin e cloro. Saranno altresì ispezionati tutti i siti non dichiarati che siano sospettati di essere coinvolti nel programma di armi chimiche della Siria. L’obiettivo è stabilire che cosa sia stato prodotto, quando, con quali attrezzature e in quali quantità, nonché cosa sia accaduto a tali armi, al fine di prevenirne la proliferazione e verificarne la distruzione.
(5) L’attuazione delle attività del Satcen nell’ambito di questo nuovo progetto deve iniziare il giorno successivo alla scadenza della decisione (PESC) 2021/2073 del Consiglio, del 25 novembre 2021.
(6) L’attuazione delle attività del Satcen sarà pienamente conforme alla decisione 2014/401/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014, sul centro satellitare dell’Unione europea e avrà luogo a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, punto iii). Lascerà impregiudicato il ruolo del CPS e dell’AR di cui all’articolo 3 della decisione.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2354/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)