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Document 32025D2323
Commission Implementing Decision (EU) 2025/2323 of 11 November 2025 pursuant to Article 11 of Regulation (EU) 2024/1351 of the European Parliament and of the Council
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione, dell’11 novembre 2025, a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2323 della Commissione, dell’11 novembre 2025, a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2025/7099
GU L, 2025/2323, 14.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2323/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2323 |
14.11.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2323 DELLA COMMISSIONE
dell’11 novembre 2025
a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (1), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2024/1351, ogni anno la Commissione deve determinare quali Stati membri siano soggetti a pressioni migratorie, siano a rischio di pressioni migratorie o affrontino una situazione migratoria significativa. Entro il 15 ottobre 2025, e in seguito ogni anno, la Commissione deve adottare la relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione e una decisione che determini quali siano gli Stati membri in questione. |
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(2) |
Per determinare se i singoli Stati membri siano soggetti a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie o affrontino una situazione migratoria significativa, la Commissione ha svolto una valutazione sulla base della relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione (2) e degli elementi di cui agli articoli 9 e 10 del richiamato regolamento. A tale scopo, la Commissione ha elaborato una metodologia secondo la quale la pressione dipende dalla creazione di obblighi sproporzionati in uno Stato membro tenuto conto della situazione migratoria generale nell’Unione. Tale metodologia è stata oggetto di discussioni approfondite con gli Stati membri. Per determinare quali obblighi siano da considerare sproporzionati, la metodologia confronta la situazione di ogni singolo Stato membro con la situazione generale nell’Unione (3). |
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(3) |
La valutazione prende in considerazione un periodo di 12 mesi, dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, per individuare gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie e gli Stati membri a rischio di pressioni migratorie conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351, e alla definizione di «pressione migratoria» di cui all’articolo 2, punto 24), di tale regolamento. Conformemente alla definizione di «situazione migratoria significativa» di cui all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2024/1351, per tenere conto dell’effetto cumulativo degli arrivi annuali, attuali e passati, di cittadini di paesi terzi o apolidi, la valutazione della situazione migratoria significativa prende in considerazione il periodo dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2025. |
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(4) |
Nel periodo di riferimento dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, gli attraversamenti illegali delle frontiere esterne dell’Unione sono diminuiti del 35 %, il che dimostra che la situazione migratoria complessiva nell’Unione continua a migliorare. Anche le domande di protezione internazionale e i movimenti non autorizzati sono in diminuzione, rispettivamente del 21 % e del 25 %, secondo una tendenza stabile già osservata nel 2024. |
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(5) |
Nel periodo di riferimento dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, sulla base della relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione e degli elementi di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/1351, una volta aggregati e valutati, in relazione alla situazione generale dell’Unione, tutti i dati e le informazioni quantitativi e qualitativi, la valutazione conclude che la Grecia e Cipro sono soggetti a pressioni migratorie. La valutazione conclude inoltre che l’Italia e la Spagna sono soggette a pressioni migratorie a causa dell’elevato numero di arrivi dovuti a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso (SAR). |
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(6) |
Nel periodo di riferimento dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025 la Grecia, pur mostrando tendenze complessivamente stabili rispetto al precedente periodo di 12 mesi, è stata soggetta a obblighi sproporzionati rispetto alla situazione generale nell’Unione, specialmente a causa del numero di attraversamenti illegali delle frontiere e di domande di protezione internazionale. La Grecia ha registrato il numero più elevato di attraversamenti illegali delle frontiere in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) e alla popolazione. Inoltre la Grecia ha ricevuto il numero più elevato di domande a livello dell’Unione in rapporto al PIL e alla popolazione e si è classificata al primo posto tra gli Stati membri, in termini relativi, per numero di decisioni di concessione della protezione internazionale, mentre si è classificata al secondo posto per quanto riguarda l’emissione di provvedimenti di allontanamento, ma soltanto una percentuale ridotta dei rimpatri ha potuto essere eseguita nel periodo in esame. |
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(7) |
Nel periodo di riferimento dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, la situazione in materia di migrazione e asilo a Cipro è migliorata rispetto al periodo precedente, ma il paese è rimasto soggetto a obblighi sproporzionati rispetto alla situazione generale nell’Unione, specialmente a causa degli attraversamenti illegali delle frontiere, delle domande di protezione internazionale e delle registrazioni di persone che beneficiano della protezione temporanea. Sebbene gli attraversamenti illegali delle frontiere siano notevolmente diminuiti, il numero di arrivi ha messo sotto pressione il sistema di asilo e migrazione di Cipro in relazione al suo PIL e alla sua popolazione. Cipro è stato, in termini relativi, il secondo paese per numero di domande di protezione internazionale ricevute nel periodo in esame, e ha ricevuto un numero significativo di nuove registrazioni di beneficiari di protezione temporanea rispetto al PIL e alla popolazione. Inoltre, mentre il numero di cittadini di paesi terzi cui è stato imposto di lasciare il territorio nazionale è rimasto stabile, il numero di cittadini di paesi terzi rimpatriati in seguito a provvedimenti di allontanamento è raddoppiato rispetto al periodo precedente. |
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(8) |
Nel periodo di riferimento dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, in Italia è sbarcato un elevato numero di persone a seguito di operazioni SAR. La percentuale e il numero assoluto di arrivi a causa di sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni SAR sono stati di entità tale da creare obblighi sproporzionati rispetto alla situazione generale nell’Unione. In Italia è sbarcato circa il 40 % del numero totale delle persone sbarcate nell’Unione. |
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(9) |
Nel periodo di riferimento dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, la Spagna ha dovuto far fronte a un elevato numero di arrivi a causa di sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni SAR, che sono stati di entità tale da creare obblighi sproporzionati rispetto alla situazione generale nell’Unione. Anche in Spagna è sbarcato circa il 40 % del numero totale delle persone sbarcate nell’Unione. |
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(10) |
Nel periodo di riferimento dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, sulla base dei risultati della relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione e degli elementi di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/1351, una volta aggregati e valutati, in relazione alla situazione generale dell’Unione, tutti i dati e le informazioni quantitativi e qualitativi, il Belgio, la Bulgaria, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Francia, la Croazia, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia e la Finlandia sono stati identificati come a rischio di pressione migratoria. |
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(11) |
La Bulgaria e la Croazia, in quanto Stati membri di primo ingresso nell’Unione, hanno continuato a essere particolarmente esposte alle fluttuazioni degli arrivi irregolari lungo le rotte dei Balcani occidentali e del Mediterraneo orientale. Un aumento significativo degli arrivi irregolari durante l’anno potrebbe dare luogo a obblighi sproporzionati a carico dei sistemi nazionali di asilo e migrazione, già sotto pressione. Nel periodo di riferimento dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, la Bulgaria, pur registrando una diminuzione del numero di domande di protezione internazionale rispetto al periodo precedente, ha comunque registrato un numero significativo di domande di protezione internazionale, un quinto delle quali presentate da minori non accompagnati, diventando il secondo Stato membro dell’Unione in termini relativi per numero di domande presentate da minori non accompagnati. La Bulgaria ha inoltre registrato un numero elevato e costante di beneficiari di protezione temporanea rispetto al PIL e alla popolazione. Nel periodo di riferimento dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, la Croazia ha dovuto far fronte ad attraversamenti illegali delle frontiere e respingimenti, registrando il 76 % di tutti gli arrivi lungo la rotta dei Balcani occidentali, ossia il secondo numero più elevato di attraversamenti illegali delle frontiere nell’Unione in relazione al PIL e alla popolazione, e registrando il numero più elevato di respingimenti nell’Unione in termini relativi. |
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(12) |
Una serie di Stati membri ha registrato numeri elevati di movimenti non autorizzati che hanno sottoposto a particolare pressione i loro sistemi di asilo, migrazione e accoglienza. Per affrontare le sfide associate a tali movimenti non autorizzati occorre riconoscere la possibilità di applicare in questi casi compensazioni di competenza nell’ambito dei contributi di solidarietà. Nel periodo di riferimento dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025, la Germania è stata il paese di destinazione di un numero significativamente elevato di movimenti non autorizzati di richiedenti protezione internazionale nell’Unione, il che ha causato un alto numero di domande di protezione internazionale, con ripercussioni sul sistema di asilo e accoglienza del paese; la situazione è stata ulteriormente aggravata non solo dal fatto che la Germania ospita il più alto numero di beneficiari di protezione temporanea nell’UE, ma anche dal numero molto elevato di domande di protezione internazionale presentate negli ultimi dieci anni. Anche la Francia è stata il paese di destinazione di un numero molto elevato di movimenti non autorizzati di richiedenti protezione internazionale nell’Unione e ha dovuto affrontare un aumento crescente di attraversamenti illegali delle frontiere in uscita, in direzione del Regno Unito, con ripercussioni sul suo sistema nazionale di asilo e accoglienza. Anche i Paesi Bassi e il Belgio hanno risentito di movimenti non autorizzati di richiedenti protezione internazionale, che hanno esercitato pressioni sui loro sistemi di accoglienza. Anche l’Irlanda ha ricevuto un numero costantemente elevato di domande di protezione internazionale, e una proporzione significativa dei richiedenti arriva irregolarmente nel paese passando principalmente dalla frontiera terrestre con il Regno Unito. Questi fattori, insieme al numero significativo di arrivi di persone che beneficiano di protezione temporanea, hanno avuto ripercussioni sul sistema nazionale di asilo e accoglienza. |
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(13) |
Le minacce ibride connesse alla strumentalizzazione della migrazione da parte della Russia e della Bielorussia continuano a generare gravi rischi in materia di migrazione e sicurezza alla frontiera orientale dell’Unione, specialmente in Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Finlandia. In risposta ai continui tentativi, promossi da Stati, di strumentalizzare la migrazione, l’Estonia ha rafforzato le misure di gestione delle frontiere alla frontiera con la Russia; la Lettonia e la Lituania hanno intensificato le misure di sorveglianza alla frontiera con la Bielorussia; la Polonia ha creato una zona cuscinetto lungo la frontiera e ha temporaneamente limitato il diritto di chiedere protezione internazionale alla frontiera, tranne per i gruppi vulnerabili; la Finlandia ha chiuso i valichi di frontiera con la Russia. Tuttavia, ulteriori tentativi di strumentalizzazione della migrazione da parte della Russia e della Bielorussia potrebbero esercitare una pressione aggiuntiva sui sistemi nazionali di protezione delle frontiere, che potrebbe dar luogo a obblighi sproporzionati. |
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(14) |
Sulla base della relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione e degli elementi di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/1351, per l’effetto cumulativo dei dati e delle informazioni quantitativi e qualitativi aggregati e valutati nel quinquennio dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2025, la valutazione conclude che la Bulgaria, la Cechia, l’Estonia, la Croazia, l’Austria e la Polonia affrontano una situazione migratoria significativa. |
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(15) |
In Bulgaria, negli ultimi cinque anni e specialmente dal 2022, in relazione alla quota del PIL e alla popolazione, il flusso di registrazioni di beneficiari di protezione temporanea, combinato a un numero relativamente elevato di domande di protezione internazionale, ha esercitato una pressione sul sistema, soprattutto perché il paese ha emesso un numero notevole di decisioni positive e di rifiuti che hanno gravato notevolmente sul sistema di rimpatrio. |
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(16) |
La valutazione della situazione della Croazia negli ultimi cinque anni, in relazione alla situazione generale dell’Unione, mostra che la pressione sul sistema di rimpatrio in rapporto alla quota del PIL e alla popolazione ha inciso fortemente sulle capacità del paese, aggiungendosi agli obblighi che la Croazia deve adempiere alla frontiera esterna, soprattutto perché ha emesso, in termini relativi, un numero elevato di respingimenti e di recente ha dovuto far fronte a un numero relativamente elevato di attraversamenti illegali delle frontiere, a causa dell’aumento delle attività di traffico di migranti nella regione. |
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(17) |
A causa della guerra di aggressione della Russia in corso, e dell’intensificarsi degli attacchi contro l’Ucraina, 4,3 milioni di persone beneficiano di protezione temporanea nell’Unione dal 30 giugno 2025. Dall’inizio della guerra, la Polonia e la Cechia sono tra i paesi dell’Unione che registrano i numeri più elevati di beneficiari di protezione temporanea in rapporto al PIL e alla popolazione. Questo ha esercitato negli ultimi anni, a partire dal 2022, una pressione significativa sui sistemi di migrazione, asilo e gestione delle frontiere di tali Stati membri e ha dato luogo a problemi di integrazione. L’Estonia ha registrato un numero elevato di beneficiari di protezione temporanea in rapporto al PIL e alla popolazione, che si somma al numero relativamente significativo di domande di protezione internazionale che hanno dato luogo a numeri elevati di decisioni positive negli ultimi cinque anni. |
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(18) |
Durante il quinquennio dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2025, l’Austria ha ricevuto un numero elevato di domande di protezione internazionale. Anche se tale numero è diminuito, il numero complessivo di domande di protezione internazionale, e il conseguente numero di decisioni positive, nel quinquennio ha esercitato un effetto cumulativo sulle capacità del sistema austriaco di migrazione, accoglienza e asilo. |
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(19) |
Gli Stati membri individuati come soggetti a pressioni migratorie nella presente decisione dovrebbero avere accesso alla riserva annuale di solidarietà istituita dalla decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) 2024/1351 e dovrebbero informare la Commissione e il Consiglio, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, del medesimo regolamento della loro intenzione di avvalersi della riserva annuale di solidarietà, includendo informazioni sul tipo e sul livello delle misure di solidarietà necessarie. Gli Stati membri soggetti a pressione migratoria che non si avvalgano della riserva annuale di solidarietà o non notifichino la necessità di avvalersene possono chiedere una riduzione totale o parziale dei contributi alla riserva annuale di solidarietà per i quali si sono impegnati, conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1351. |
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(20) |
Gli Stati membri individuati dalla presente decisione come Stati a rischio di pressioni migratorie dovrebbero avere un accesso prioritario al pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell’UE di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1351. |
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(21) |
Per facilitare l’uso del pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell’UE in materia di migrazione da parte degli Stati membri a rischio di pressione migratoria, la Commissione fornirà sostegno finanziario e si coordinerà con le agenzie dell’Unione competenti per l’eventuale fornitura di sostegno operativo in via prioritaria. |
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(22) |
Gli Stati membri individuati nella presente decisione come Stati che affrontano una situazione migratoria significativa possono chiedere una riduzione totale o parziale dei contributi di solidarietà conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2024/1351. |
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(23) |
Al fine di garantire l’equilibrio tra la solidarietà e l’equa ripartizione delle responsabilità e di salvaguardare il funzionamento del regolamento (UE) 2024/1351, l’articolo 60, paragrafo 3, di detto regolamento stabilisce che gli Stati membri contributori non sono tenuti a eseguire gli impegni assunti né ad applicare compensazioni di competenza nei confronti di uno Stato membro beneficiario qualora la Commissione abbia individuato carenze sistemiche in tale Stato membro beneficiario per quanto riguarda le norme di cui alla parte III del medesimo regolamento che potrebbero comportare conseguenze negative gravi per il funzionamento del medesimo regolamento. La parte III del regolamento (UE) 2024/1351 attribuisce allo Stato membro competente, fra l’altro, gli obblighi di prendere in carico e riprendere in carico richiedenti e cittadini di paesi terzi o apolidi la cui domanda di protezione internazionale è stata registrata in un altro Stato membro o in relazione ai quali un altro Stato membro è stato designato come competente a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), compresi i trasferimenti di tali persone nel pieno rispetto dei diritti fondamentali del richiedente ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come previsto al considerando 87 e all’articolo 16, paragrafo 3. Tali norme sono in continuità con quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e le sostituiranno al momento in cui entreranno in applicazione. |
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(24) |
Il 4 aprile 2025 la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla gestione della migrazione nella Grecia continentale (6) ha concluso che i trasferimenti verso la Grecia dovrebbero avvenire allo stesso modo in cui si svolgono negli altri Stati membri e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013. |
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(25) |
Nel dicembre 2022 l’Italia ha sospeso il ricevimento di trasferimenti, tranne per i casi di ricongiungimento familiare di minori non accompagnati. Con sentenza del 19 dicembre 2024 nelle cause riunite C-185/24 e C-189/24 (7), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che lo Stato membro designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013 non può sottrarsi, mediante un semplice annuncio unilaterale, alle responsabilità ad esso incombenti in forza di tale regolamento. |
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(26) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto dei loro obblighi derivanti dal diritto dell’UE in materia di asilo. In particolare, dovrebbero provvedere affinché le attuali pratiche già constatate nei loro paesi in relazione al regolamento (UE) n. 604/2013 non sussistano più al momento in cui entrerà in applicazione il regolamento (UE) 2024/1351. La persistente inosservanza di tali obblighi equivarrebbe a carenze sistemiche per quanto riguarda le norme di cui alla parte III del regolamento (UE) 2024/1351 che potrebbero comportare conseguenze negative gravi per il funzionamento di quest’ultimo regolamento. Ciò dovrebbe essere valutato regolarmente dalla Commissione e, se le suddette situazioni persistono, dovrebbe applicarsi l’articolo 60, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) 2024/1351. Per garantire una transizione sostenibile dall’attuale sistema di competenze alle nuove norme stabilite dal regolamento (UE) 2024/1351, è opportuno prestare particolare attenzione al livello di cooperazione operativa tra gli Stati membri, compresi l’impegno attivo per facilitare i trasferimenti e la cooperazione progressiva su aspetti pratici e logistici. |
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(27) |
Ai fini di un approccio globale alla gestione della migrazione a livello di UE, parallelamente all’attuazione del patto sulla migrazione e l’asilo, compreso il regolamento (UE) 2024/1351, è opportuno proseguire il lavoro legislativo in via prioritaria, in particolare sulle proposte relative a un sistema comune europeo di rimpatrio e a un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell’Unione. Insieme, tali iniziative contribuirebbero a ridurre la pressione complessiva sui sistemi di asilo degli Stati membri e sosterrebbero il funzionamento del patto sulla migrazione e l’asilo. |
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(28) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, si sono svolte consultazioni con gli Stati membri individuati nella presente decisione come Stati membri soggetti a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie o che affrontano una situazione migratoria significativa. |
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(29) |
A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Irlanda ha notificato, con lettera del 14 maggio 2024, l’intenzione di accettare il regolamento (UE) 2024/1351 e di esserne vincolata. Tale partecipazione è stata confermata con decisione (UE) 2024/2088 della Commissione (8). L’Irlanda partecipa quindi all’adozione della presente decisione. |
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(30) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie sono quelli elencati nell’allegato I.
Articolo 2
Gli Stati membri a rischio di pressioni migratorie sono quelli elencati nell’allegato II.
Articolo 3
Gli Stati membri che affrontano una situazione migratoria significativa sono quelli elencati nell’allegato III.
Articolo 4
La Commissione valuterà entro il 12 luglio 2026 e nuovamente entro il 15 ottobre 2026 se le attuali pratiche con riguardo alle norme applicabili non siano state corrette e pertanto costituiscano carenze sistemiche che potrebbero comportare conseguenze negative gravi per il funzionamento del regolamento (UE) 2024/1351, nel qual caso si applicherà l’articolo 60, paragrafo 3, quarto comma, di quest’ultimo regolamento.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1351.
Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024,ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione (2025), COM(2025) 795.
(3) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2025) 792, «Metodologia ai fini della decisione di esecuzione della Commissione a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio».
(4) Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).
(5) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/604/oj).
Cfr. anche il considerando 76 del regolamento (UE) 2024/1351.
(6) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla gestione della migrazione nella Grecia continentale, del 4 aprile 2025, COM(2025) 170 final.
(7) Cause riunite C-185/24 e C-189/24 [Tudmur], punto 42.
(8) Decisione (UE) 2024/2088 della Commissione, del 31 luglio 2024, che conferma la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 (GU L, 2024/2088, 2.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2088/oj).
ALLEGATO I
STATI MEMBRI SOGGETTI A PRESSIONI MIGRATORIE
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Grecia |
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Spagna |
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Italia |
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Cipro |
ALLEGATO II
STATI MEMBRI A RISCHIO DI PRESSIONI MIGRATORIE
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Belgio |
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Bulgaria |
|
Germania |
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Estonia |
|
Irlanda |
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Francia |
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Croazia |
|
Lettonia |
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Lituania |
|
Paesi Bassi |
|
Polonia |
|
Finlandia |
ALLEGATO III
STATI MEMBRI CHE AFFRONTANO UNA SITUAZIONE MIGRATORIA SIGNIFICATIVA
|
Bulgaria |
|
Cechia |
|
Estonia |
|
Croazia |
|
Austria |
|
Polonia |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2323/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)