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Document 32025D2302
Commission Implementing Decision (EU) 2025/2302 of 14 November 2025 allowing six Member States to authorise a biocidal product containing sulfuryl fluoride for the protection of cultural heritage (notified under document C(2025) 7583)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2302 della Commissione, del 14 novembre 2025, che permette a sei Stati membri di autorizzare un biocida contenente fluoruro di solforile per la protezione del patrimonio culturale [notificata con il numero C(2025) 7583]
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2302 della Commissione, del 14 novembre 2025, che permette a sei Stati membri di autorizzare un biocida contenente fluoruro di solforile per la protezione del patrimonio culturale [notificata con il numero C(2025) 7583]
C/2025/7583
GU L, 2025/2302, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2302/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2302 |
18.11.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2302 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2025
che permette a sei Stati membri di autorizzare un biocida contenente fluoruro di solforile per la protezione del patrimonio culturale
[notificata con il numero C(2025) 7583]
(I testi in lingua francese, neerlandese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il fluoruro di solforile è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18. A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, il fluoruro di solforile è stato pertanto considerato approvato fino al 31 dicembre 2018 ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18. Le domande per il rinnovo dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 sono state presentate il 28 giugno 2017, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2402 della Commissione (3) conclude che non era stato possibile determinare se il fluoruro di solforile soddisfacesse i criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 528/2012 e se le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 fossero ancora soddisfatte e che di conseguenza l’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 non era rinnovata. |
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(3) |
A norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 4 dicembre 2024 la Germania ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, in cui chiedeva che le fosse permesso di autorizzare il biocida «Vikane» per la protezione del patrimonio culturale, in particolare per la protezione di oggetti immobili di grandi dimensioni appartenenti al patrimonio culturale e con parti in legno, come chiese, mulini a vento e altri edifici storici. Insieme alla Germania, altri cinque Stati membri hanno presentato domande analoghe («Stati membri richiedenti»): il 31 marzo 2025 l’Austria, il 14 aprile 2025 la Svezia, il 22 aprile 2025 la Francia, il 30 aprile 2025 i Paesi bassi e il 9 maggio 2025 il Belgio. |
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(4) |
«Vikane» è un biocida del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), quale definito nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, contenente il fluoruro di solforile come principio attivo e destinato a essere utilizzato per fumigazione da professionisti formati. |
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(5) |
Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. Alcune specie di insetti che si nutrono di legno possono causare gravi danni ai legnami da costruzione e devono essere controllate. La prevenzione dei danni e la conservazione di quanto più materiale originale possibile sono al centro delle pratiche di conservazione del patrimonio. Gli insetti xilofagi posso gravemente danneggiare l’involucro edilizio di pregio (ad esempio travi, tavolati e rivestimenti) e i beni immobili per destinazione (ad esempio armadi da incasso e altari delle chiese). Attacchi gravi degli insetti possono anche avere conseguenze strutturali quando i legnami da costruzione sono fragilizzati a un livello inaccettabile. Senza un trattamento appropriato, gli edifici potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, il che metterebbe seriamente a rischio il patrimonio culturale. |
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(6) |
Secondo le informazioni fornite dagli Stati membri richiedenti, l’uso di «Vikane» sembra essere l’unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi che può essere utilizzata su oggetti immobili di grandi dimensioni appartenenti al patrimonio culturale e con parti in legno senza causare danni. Le gravi o diffuse infestazioni di insetti, che possono estendersi in profondità nel legno, possono essere difficili da trattare utilizzando altri metodi con penetrazione più limitata o localizzata rispetto al fluoruro di solforile. Grazie alla sua azione rapida, il fluoruro di solforile è anche più adatto ai focolai molto attivi, in cui la persistenza delle infestazioni, anche nel breve termine, può causare danni strutturali. |
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(7) |
Come indicato nelle domande, l’uso di azoto generato in situ non sembra essere adatto al trattamento di questa tipologia di edifici a causa delle loro grandi dimensioni, che non consentono di mantenere le concentrazioni necessarie per il tempo sufficiente ai fini di un trattamento efficace. |
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(8) |
Sono disponibili altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, quali il trattamento termico, il trattamento a bassa temperatura e il trattamento ad aria calda con umidità controllata. Secondo le informazioni contenute nelle domande, nessuna di queste tecniche è tuttavia esente da limiti, in quanto alcuni materiali rischiano di essere danneggiati durante il trattamento. |
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(9) |
Come specificato nelle domande, altri principi attivi biocidi che potrebbero essere utilizzati per il controllo di organismi nocivi (ad esempio l’ossido di etilene, il cianuro di idrogeno o la fosfina) presentano un profilo di pericolosità più elevata rispetto al fluoruro di solforile. Tali sostanze possono inoltre reagire con i materiali degli oggetti appartenenti al patrimonio culturale, causando cambiamenti irreversibili, e alcune non sono approvate ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. |
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(10) |
In occasione di una riunione del gruppo di esperti della Commissione di autorità competenti per i biocidi tenutasi a marzo 2025 (4) è stata discussa un’eventuale deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il biocida «Vikane». Le osservazioni formulate dagli esperti degli Stati membri durante la riunione e in seguito, per iscritto, erano a favore della concessione di tale deroga. |
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(11) |
Gli Stati membri richiedenti hanno segnalato che il fabbricante della sostanza attiva contenuta nel biocida «Vikane», titolare della precedente autorizzazione del biocida, ha espresso l’intenzione di presentare una nuova domanda di approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 8. L’eventuale concessione di un’approvazione permetterebbe agli Stati membri di autorizzare in futuro prodotti del tipo di prodotto 8 contenenti fluoruro di solforile senza la necessità di una deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. La valutazione di tale domanda e il successivo ottenimento delle autorizzazioni dei prodotti richiedono tuttavia tempo. |
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(12) |
Le domande presentate dagli Stati membri richiedenti dimostrano che in tali Stati membri non sono disponibili alternative appropriate per il trattamento di oggetti immobili di grandi dimensioni e con parti in legno, poiché tutte le tecniche alternative attualmente disponibili presentano svantaggi in quanto non idonee per il trattamento di tutti i materiali o non praticabili. |
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(13) |
Sulla base di tutti questi argomenti è opportuno concludere che il biocida «Vikane» è essenziale per la protezione del patrimonio culturale negli Stati membri richiedenti e che non sono disponibili alternative appropriate. Gli Stati membri richiedenti dovrebbero pertanto poter autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida «Vikane» per la protezione del patrimonio culturale, in particolare per la protezione di oggetti immobili di grandi dimensioni appartenenti al patrimonio culturale e con parti in legno. |
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(14) |
L’eventuale approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e la successiva autorizzazione da parte degli Stati membri dei biocidi contenenti tale principio attivo richiedono tempo. È pertanto opportuno concedere una deroga per un periodo che consenta il completamento delle relative procedure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Belgio, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, l’Austria e la Svezia possono autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida «Vikane» per il tipo di prodotto 8 per la protezione del patrimonio culturale, in particolare per la protezione di oggetti immobili di grandi dimensioni appartenenti al patrimonio culturale e con parti in legno fino al 30 settembre 2031.
Articolo 2
I destinatari della presente decisione sono:
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1) |
il Regno del Belgio, |
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2) |
la Repubblica federale di Germania, |
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3) |
la Repubblica francese, |
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4) |
il Regno dei Paesi Bassi, |
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5) |
la Repubblica d’Austria, |
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6) |
il Regno di Svezia. |
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2402 della Commissione, del 12 settembre 2024, che non rinnova l’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/2402, 13.9.2024, EELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2402/oj.
(4) 107a riunione del gruppo di esperti della Commissione di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri per l’attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012, tenutasi a marzo 2025. Il verbale della riunione è consultabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/health/biocides/events_en#anchor0.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2302/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)