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Document 32025D2301

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2301 della Commissione, del 14 novembre 2025, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione della deltametrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2025/7578

GU L, 2025/2301, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2301/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 07/12/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2301/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2301

17.11.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2301 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2025

che posticipa la data di scadenza dell’approvazione della deltametrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

La deltametrina è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18. Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, essa è stata pertanto considerata approvata fino al 30 settembre 2023 a norma del medesimo regolamento fatte salve le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 27 e il 29 marzo 2022 sono state presentate due domande di rinnovo dell’approvazione della deltametrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 («domande»).

(3)

Il 21 giugno 2022 l’autorità di valutazione competente della Svezia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa delle domande. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4)

L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(5)

Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2023/1088 della Commissione (3), la data di scadenza dell’approvazione della deltametrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è stata posticipata al 31 marzo 2026 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame delle domande.

(7)

Il 5 giugno 2025 l’autorità di valutazione competente ha informato la Commissione del fatto che la valutazione sarebbe stata ritardata perché gli studi volti a valutare le proprietà fisico-chimiche della deltametrina e i criteri per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino necessitavano di un periodo di tempo supplementare. L’autorità di valutazione competente prevede di presentare all’Agenzia la relazione di valutazione del rinnovo a metà del 2026.

(8)

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a portare a termine l’esame delle domande. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione della deltametrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 marzo 2028.

(9)

Dopo l’ulteriore posticipo della data di scadenza dell’approvazione, la deltametrina rimane approvata ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 fatte salve le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell’approvazione della deltametrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE è posticipata al 31 marzo 2028.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/1088 della Commissione, del 2 giugno 2023, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione della deltametrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 144 del 5.6.2023, pag. 100, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1088/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2301/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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