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Document 32025D2282

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2282 della Commissione, del 13 novembre 2025, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del colecalciferolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2025/7577

GU L, 2025/2282, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2282/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 07/12/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2282/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2282

17.11.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2282 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2025

che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del colecalciferolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

Il colecalciferolo è stato approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 14 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/637 della Commissione (2), fatte salve le condizioni di cui all’allegato di tale regolamento.

(2)

L’approvazione del colecalciferolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 («approvazione») doveva scadere il 30 giugno 2024. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 22 dicembre 2022 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione («domanda»).

(3)

Il 7 agosto 2023 l’autorità di valutazione competente della Svezia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui non era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione della domanda entro 180 giorni dall’accettazione della domanda da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, di detto regolamento.

(4)

Il 16 dicembre 2023 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso all’Agenzia una raccomandazione sul rinnovo dell’approvazione del colecalciferolo.

(5)

In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di rinnovo dell’approvazione dei principi attivi. Il 27 febbraio 2024 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia (3), tenuto conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(6)

Il 1o luglio 2024, a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione ha chiesto all’Agenzia (4) di rivedere il suo parere al fine di esaminare l’uso della sostanza da parte del pubblico (non professionisti) e di stabilire con certezza se esistano alternative valide al colecalciferolo per l’eliminazione dei topi comuni dagli ambienti chiusi, ad esempio l’uso di trappole meccaniche.

(7)

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2024/733 della Commissione (5), la data di scadenza dell’approvazione del colecalciferolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è stata posticipata al 31 dicembre 2025 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire il completamento dell’intera procedura di esame della domanda.

(8)

Il 30 aprile 2025 l’Agenzia ha informato la Commissione della sua intenzione di trasmetterle il parere riveduto nel terzo trimestre del 2025.

(9)

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a completare l’esame della domanda. Considerati i termini previsti per la preparazione e la trasmissione del parere riveduto da parte dell’Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione del colecalciferolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 dicembre 2026.

(10)

Dopo l’ulteriore posticipo della data di scadenza dell’approvazione, il colecalciferolo rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, fatte salve le condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/637,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell’approvazione del colecalciferolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/637 è posticipata al 31 dicembre 2026.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/637 della Commissione, del 23 aprile 2019, che approva il colecalciferolo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 109 del 24.4.2019, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/637/oj).

(3)  Comitato sui biocidi, «Opinion on the application for renewal of the approval of the active substance: Cholecalciferol, Product type: 14, ECHA/BPC/412/2024», adottato il 27 febbraio 2024.

(4)  Mandato di richiesta dei pareri dell’ECHA a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sui biocidi – «Examination of alternatives to cholecalciferol and its possible use by the general public»; https://www.echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/opinions-on-article-75-1-g.

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2024/733 della Commissione, del 28 febbraio 2024, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del colecalciferolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/733, 1.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/733/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2282/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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