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Document 32025D2281
Commission Implementing Decision (EU) 2025/2281 of 13 November 2025 amending Implementing Decision (EU) 2022/2470 as regards technical specifications for the quality, resolution and processing of facial images, necessary for the technical development and implementation of the centralised system for the identification of Member States holding conviction information on third-country nationals and stateless persons (ECRIS-TCN)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2281 della Commissione, del 13 de novembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 per quanto riguarda le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e il trattamento delle immagini del volto, necessarie per lo sviluppo tecnico e l’attuazione del sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2281 della Commissione, del 13 de novembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 per quanto riguarda le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e il trattamento delle immagini del volto, necessarie per lo sviluppo tecnico e l’attuazione del sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN)
C/2025/7343
GU L, 2025/2281, 14.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2281/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2281 |
14.11.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2281 DELLA COMMISSIONE
del 13 de novembre 2025
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 per quanto riguarda le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e il trattamento delle immagini del volto, necessarie per lo sviluppo tecnico e l’attuazione del sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (1), in particolare, l’articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2019/816 ha istituito il sistema centralizzato per l’identificazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN). Tale sistema consente all’autorità centrale di uno Stato membro o a un’altra autorità competente di verificare con tempestività ed efficacia quali Stati membri siano in possesso di informazioni sul casellario giudiziale di un cittadino di paese terzo. |
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(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 della Commissione (2) definisce le misure necessarie per lo sviluppo tecnico e l’attuazione di ECRIS-TCN, comprese le specifiche tecniche relative ai dati alfanumerici e ai dati relativi alle impronte digitali. |
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(3) |
L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è responsabile dello sviluppo di ECRIS-TCN, compresi lo sviluppo e l’applicazione delle specifiche tecniche rilevanti e del collaudo, nonché della gestione operativa del sistema. |
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(4) |
Onde garantire l’interoperabilità dei servizi pubblici a livello dell’Unione, l’architettura ECRIS-TCN dovrebbe essere conforme al quadro europeo di interoperabilità di cui ai regolamenti (UE) 2019/817 (4) e (UE) 2019/818 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale quadro comprende un servizio comune di confronto biometrico che, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/818, conserva i template di immagini del volto, compresi i template di immagini del volto inserite in ECRIS-TCN, che consentono l’interrogazione con dati biometrici in vari sistemi di informazione dell’Unione. |
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(5) |
Per consentire alle autorità centrali di inserire le immagini del volto in ECRIS-TCN, è necessario stabilire specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e il trattamento delle immagini del volto. |
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(6) |
Fino all’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816, le immagini del volto non dovrebbero essere utilizzate ai fini dell’interrogazione del sistema. Il loro uso dovrebbe attualmente limitarsi a confermare l’identità di un cittadino di paese terzo identificato grazie all’interrogazione alfanumerica o con dati relativi alle impronte digitali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816, e a consentire l’individuazione di identità multiple nei sistemi informatici interoperabili conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818. |
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(7) |
La qualità dei dati è un elemento chiave per ottenere l’esattezza, che è uno dei principi fondamentali di protezione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). La qualità delle immagini del volto conservate incide sul corretto funzionamento di qualsiasi processo di confronto automatizzato basato su di esse, nonché sull’ispezione visiva nel processo di conferma di un’identità, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816. Pertanto, la qualità delle immagini del volto in ECRIS-TCN dovrebbe soddisfare i requisiti in materia di qualità dei dati stabiliti per il servizio comune di confronto biometrico e per gli altri sistemi che lo alimentano, al fine di garantire una corrispondenza affidabile. |
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(8) |
Le immagini del volto dovrebbero essere inserite in ECRIS-TCN solo se, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816, il diritto nazionale dello Stato membro di condanna consente di raccogliere e conservare le immagini del volto delle persone condannate. |
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(9) |
Poiché la decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 si concentra sulle specifiche tecniche relative ai dati alfanumerici e ai dati relativi alle impronte digitali, la presente decisione introduce le specifiche tecniche rilevanti per le immagini del volto. |
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(10) |
La produzione di statistiche separate riguardanti il numero di registrazioni contenenti gli indicatori stabiliti a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816, per le condanne per un reato di terrorismo e per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è risultata essere tecnicamente impossibile. Pertanto non dovrebbe più essere necessario produrre tali statistiche separate. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2470. |
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(12) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2019/816 e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. La Danimarca non è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione. |
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(13) |
A norma degli articoli 1 e 2, e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2019/816 e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. L’Irlanda non è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione. |
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(14) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 , il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 5 giugno 2025. |
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(15) |
La presente decisione introduce requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei ai sensi del regolamento (UE) 2024/903 (9). È stata pertanto condotta una valutazione dell’interoperabilità e la risultante relazione è stata pubblicata sul portale «Europa interoperabile». |
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(16) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2019/816, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/2470
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 è così modificata:
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(1) |
L’articolo 2 è così modificato:
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(2) |
è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Meccanismo di verifica della qualità dei dati 1. Nell’inserire o modificare in ECRIS-TCN dati alfanumerici, dati relativi alle impronte digitali o immagini del volto, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna utilizza un meccanismo di verifica della qualità dei dati o un suo equivalente nel proprio software nazionale di attuazione ECRIS di cui all’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) 2019/816. 2. Il meccanismo di verifica della qualità dei dati di cui al paragrafo 1 è integrato nell’attuazione di riferimento ECRIS, sviluppato come applicazione software e istituito nel sistema centrale ECRIS-TCN. 3. eu-LISA è responsabile dello sviluppo, della manutenzione e dell’aggiornamento del meccanismo di verifica della qualità dei dati, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816. 4. Qualora non si avvalgano del meccanismo di verifica della qualità dei dati di cui al paragrafo 1 e utilizzino invece l’equivalente nel proprio software nazionale di attuazione ECRIS, gli Stati membri provvedono affinché questo assicuri una verifica della qualità dei dati alfanumerici, dei dati relativi alle impronte digitali e delle immagini del volto pari a quella del meccanismo di verifica della qualità dei dati.» |
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(3) |
all’articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono soppressi; |
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(4) |
l’articolo 4 è così modificato:
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(5) |
è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Qualità delle immagini del volto 1. Il processo di verifica della qualità dei dati si applica a tutte le immagini del volto inserite o modificate in ECRIS-TCN, e garantisce che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
2. Le immagini del volto, inserite o modificate in ECRIS-TCN, che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, sono rifiutate da ECRIS-TCN e non sono né conservate né trattate.» |
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(6) |
all’articolo 7, paragrafo 2, la lettera b) è così modificata:
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(7) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/816/oj.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che definisce le misure necessarie per lo sviluppo tecnico e l’attuazione del sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 107, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2470/oj).
(3) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/oj).
(4) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj).
(5) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).
(6) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(7) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(8) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).
(9) Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell’Unione (regolamento su un’Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).
ALLEGATO
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 è così modificato:
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(1) |
nella tabella della sezione I sono aggiunte le righe seguenti:
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(2) |
nella tabella della sezione III è aggiunta la riga seguente:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2281/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)