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Document 32025D2279
Commission Implementing Decision (EU) 2025/2279 of 13 November 2025 postponing the expiry date of the approval of aluminium phosphide releasing phosphine for use in biocidal products of product-types 14, 18 and 20 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2279 della Commissione, del 13 novembre 2025, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fosfuro di alluminio che rilascia fosfina ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14, 18 e 20 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2279 della Commissione, del 13 novembre 2025, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fosfuro di alluminio che rilascia fosfina ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14, 18 e 20 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2025/7592
GU L, 2025/2279, 14.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2279/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2279 |
14.11.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2279 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2025
che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fosfuro di alluminio che rilascia fosfina ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14, 18 e 20 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18. Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso era pertanto considerato approvato, rispettivamente, fino al 31 agosto 2021 e fino al 31 gennaio 2022 a norma del medesimo regolamento, fatte salve le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE. |
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(2) |
Il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina è stato inoltre approvato fino al 30 giugno 2025 come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013 della Commissione (3), fatte salve le condizioni di cui all’allegato di tale regolamento. |
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(3) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 febbraio 2020 sono state presentate domande di rinnovo dell’approvazione del fosfuro di alluminio che rilascia fosfina ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14, 18 e 20 («domande»). |
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(4) |
Il 25 maggio 2020 (per le domande relative ai tipi di prodotto 14 e 18) e il 16 giugno 2020 (per la domanda relativa al tipo di prodotto 20) l’autorità di valutazione competente della Germania ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa di tutte le domande. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida. |
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(5) |
L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali. |
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(6) |
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(7) |
A norma della decisione di esecuzione (UE) 2021/1284 della Commissione (4), la data di scadenza dell’approvazione del fosfuro di alluminio che rilascia fosfina ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 è stata posticipata al 31 luglio 2024 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame delle domande. |
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(8) |
A norma della decisione di esecuzione (UE) 2024/732 della Commissione (5), la data di scadenza dell’approvazione del fosfuro di alluminio che rilascia fosfina ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 è stata nuovamente posticipata al 31 gennaio 2026 a causa di ritardi nell’esame delle domande. |
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(9) |
A norma della decisione di esecuzione (UE) 2025/461 della Commissione (6), la data di scadenza dell’approvazione del fosfuro di alluminio che rilascia fosfina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 20 è stata posticipata al 31 gennaio 2026 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda in questione. |
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(10) |
L’8 aprile 2025 l’autorità di valutazione competente ha informato la Commissione del fatto che prevede di presentare all’Agenzia le relazioni di valutazione del rinnovo del fosfuro di alluminio che rilascia fosfina ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14, 18 e 20 nel terzo trimestre del 2025. |
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(11) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che le relative approvazioni scadano prima che sia presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza delle approvazioni per un periodo di tempo sufficiente a portare a termine l’esame delle domande. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione dei pareri da parte dell’Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se le approvazioni del fosfuro di alluminio che rilascia fosfina ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14, 18 e 20 possano essere rinnovate, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 luglio 2027 per tutti i tipi di prodotto in questione. |
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(12) |
Dopo l’ulteriore posticipo della data di scadenza delle approvazioni, il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE e ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 20 alle condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell’approvazione del fosfuro di alluminio che rilascia fosfina ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE è posticipata al 31 luglio 2027.
Articolo 2
La data di scadenza dell’approvazione del fosfuro di alluminio che rilascia fosfina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 20 di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013 è posticipata al 31 luglio 2027.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1034/oj).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1284 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fosfuro di alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1284/oj).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2024/732 della Commissione, del 28 febbraio 2024, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fosfuro d’alluminio ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/732, 1.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/732/oj).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2025/461 della Commissione, del 10 marzo 2025, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fosfuro di alluminio che rilascia fosfina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 20 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/461, 11.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/461/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2279/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)