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Document 32025D2258

Decisione (UE) 2025/2258 del Consiglio, del 31 ottobre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio in riferimento all’adozione di decisioni che modificano gli allegati A e B di tale convenzione sui prodotti con aggiunta di mercurio e sui processi di fabbricazione che comportano l’utilizzo di mercurio o di composti di mercurio

ST/13716/2025/INIT

GU L, 2025/2258, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2258/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2258/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2258

10.11.2025

DECISIONE (UE) 2025/2258 DEL CONSIGLIO

del 31 ottobre 2025

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio in riferimento all’adozione di decisioni che modificano gli allegati A e B di tale convenzione sui prodotti con aggiunta di mercurio e sui processi di fabbricazione che comportano l’utilizzo di mercurio o di composti di mercurio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione di Minamata sul mercurio (1) («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio (2) ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.

(2)

A norma dell’articolo 27, in combinato disposto con l’articolo 26 della convenzione, alla conferenza delle parti è conferito il potere di adottare decisioni che adottano nuovi allegati della convenzione e ne modificano gli allegati esistenti.

(3)

Si prevede che la sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione («COP 6») che si terrà dal 3 al 7 novembre 2025 adotti una o più decisioni volte a modificare gli allegati A e B della convenzione. L’allegato A contiene un elenco di prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a un divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione a partire da una data specifica o a misure che disciplinano l’utilizzo del mercurio. L’allegato B contiene un elenco dei processi di fabbricazione che utilizzano mercurio o composti di mercurio («processi a base di mercurio») soggetti all’obbligo di cessare di utilizzare il mercurio a una data specifica o a disposizioni che disciplinano l’utilizzo del mercurio.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della COP 6 poiché gli atti previsti della COP 6 avranno effetti giuridici.

(5)

La posizione dell’Unione in occasione della COP 6 dovrebbe essere di sostenere l’adozione di decisioni che siano coerenti con l’acquis dell’Unione che mirino così a ridurre il divario tra il diritto dell’Unione e la convenzione. Ciò dovrebbe includere il sostegno al divieto dell’amalgama dentale mantenendo nel contempo l’esenzione per l’amalgama dentale necessario per esigenze mediche specifiche, di cui all’articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). È opportuno anche che l’Unione sostenga le decisioni relative ai processi a base di mercurio già vietati a norma del regolamento (UE) 2017/852. Tali decisioni dovrebbero eliminare gradualmente tali processi a partire da date specifiche o introdurre disposizioni più rigorose che disciplinano l’uso del mercurio per tali processi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in occasione della sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata («convenzione») consiste nel sostenere l’adozione di:

a)

decisioni che modificano l’allegato A della convenzione in linea con l’acquis dell’Unione per quanto riguarda l’amalgama dentale;

b)

una decisione che modifica l’allegato B della convenzione per garantire che i processi a base di mercurio già vietati a norma del regolamento (UE) 2017/852 siano progressivamente eliminati entro date specifiche o siano soggetti a requisiti più rigorosi che disciplinano l’uso del mercurio.

Articolo 2

Alla luce dell’andamento della sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 1 durante riunioni di coordinamento sul posto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE


(1)   GU L 142 del 2.6.2017, pag. 6.

(2)  Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/939/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/852/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2258/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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