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Document 32025D2208

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2208 della Commissione, del 31 ottobre 2025, che modifica l’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di alcune regioni del Regno Unito [notificatacon il numero C(2025) 7264]

C/2025/7264

GU L, 2025/2208, 4.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2208/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2208/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2208

4.11.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2208 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2025

che modifica l’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di alcune regioni del Regno Unito

[notificatacon il numero C(2025) 7264]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni («paesi o regioni») siano classificati sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.

(2)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001, qualora l’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) abbia inserito un paese richiedente in una delle tre categorie relative alla BSE, può essere deciso un riesame della classificazione relativa alla BSE a livello dell’Unione.

(3)

L’allegato, parti A, B e C, della decisione 2007/453/CE della Commissione (2) reca un elenco con la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE dei paesi o delle regioni sulla base del loro rischio di BSE. I paesi o le regioni elencati nella parte A di tale allegato sono considerati come aventi un rischio trascurabile di BSE, quelli elencati nella parte B sono considerati come aventi un rischio controllato di BSE, mentre la parte C del medesimo allegato dispone che i paesi o le regioni non elencati nelle parti A o B debbano essere considerati come aventi un rischio indeterminato di BSE.

(4)

Attualmente il Regno Unito, ad eccezione dell’Irlanda del Nord, rientra nell’allegato, parte B, della decisione 2007/453/CE come paese con un rischio controllato di BSE.

(5)

Il 29 maggio 2025 l’assemblea mondiale dei delegati della WOAH ha adottato la risoluzione n. 17 Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Members (3), entrata in vigore il 30 maggio 2025. Tale risoluzione ha riconosciuto le regioni dell’Inghilterra e del Galles e della Scozia nel Regno Unito come aventi un rischio trascurabile di BSE, in linea con i criteri stabiliti nel codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH. Dopo un riesame della situazione a livello dell’Unione a seguito della risoluzione n. 17 della WOAH, la Commissione ha ritenuto che la nuova qualifica sanitaria della WOAH con riguardo alla BSE delle regioni dell’Inghilterra e del Galles e della Scozia nel Regno Unito dovrebbe riflettersi nell’allegato della decisione 2007/453/CE.

(6)

L’elenco di paesi o regioni riportato nell’allegato della decisione 2007/453/CE dovrebbe pertanto essere modificato in modo che le regioni dell’Inghilterra e del Galles e della Scozia nel Regno Unito siano elencate nella parte A di tale allegato tra i paesi o le regioni con un rischio trascurabile di BSE.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2007/453/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2025

Per la Commissione

Olivér VÁRHELYI

Membro della Commissione


(1)   GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj.

(2)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/453/2021-08-10).

(3)   https://www.woah.org/app/uploads/2025/06/92gs-2025-res-17-tech-bse-status-final-en.pdf.


ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DI PAESI O REGIONI

A.   Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE

Stati membri

Belgio

Bulgaria

Cechia

Danimarca

Germania

Estonia

Irlanda

Spagna

Francia

Croazia

Italia

Cipro

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Romania

Slovenia

Slovacchia

Finlandia

Svezia

Regioni di Stati membri  (1)

Irlanda del Nord

Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA)

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

Paesi terzi

Argentina

Australia

Brasile

Canada

Cile

Colombia

Costa Rica

India

Israele

Giappone

Jersey

Namibia

Nuova Zelanda

Panama

Paraguay

Perù

Serbia (2)

Singapore

Inghilterra e Galles e Scozia nel Regno Unito

Stati Uniti

Uruguay

B.   Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE

Stati membri

Grecia

Paesi terzi

Messico

Nicaragua

Corea del Sud

Taiwan

C.   Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE

Paesi o regioni non elencati nelle parti A o B.

»

(1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)], in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(2)  Come indicato all’articolo 135 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2208/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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