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«29be.
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32023 R 2631: Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023), modificato da:
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32023 R 2869: Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (GU L, 2023/2869, 20.12.2023).
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Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
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a)
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nonostante le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo e se non altrimenti stipulato in esso, l'espressione “Stato membro” o “Stati membri” e l'espressione “autorità competente” o “autorità competenti” s'intendono ricomprendere rispettivamente, oltre al significato del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità competenti;
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b)
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se non altrimenti stipulato nel presente accordo, l'ESMA e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, in particolare prima di prendere qualsiasi iniziativa;
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c)
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per gli Stati EFTA, i riferimenti ai poteri dell'ESMA a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nel regolamento si intendono fatti, nei casi previsti e conformemente al punto 31i del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA;
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d)
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all'articolo 9, per gli Stati EFTA, anziché “giurisdizione elencata nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali” leggasi “giurisdizione non cooperativa indicata nella normativa nazionale dello Stato EFTA interessato”;
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e)
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le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e le altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'articolo 23, paragrafo 2, dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'articolo 43, paragrafo 1, e degli articoli da 54 a 56 e da 59 a 61 sono adottate, senza ingiustificati ritardi, in base a progetti preparati dall'ESMA di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA;
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f)
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all'articolo 15 bis, paragrafo 1, anziché “dal diritto dell'Unione” leggasi “dall'accordo SEE”;
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g)
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all'articolo 22:
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i)
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al paragrafo 1, dopo i termini “presso l'ESMA” sono inseriti i termini “o, nel caso di verificatori esterni per le obbligazioni verdi europee stabiliti in uno Stato EFTA, presso l'Autorità di vigilanza EFTA”;
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ii)
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al paragrafo 2, dopo i termini “presso l'ESMA” sono inseriti i termini “o, secondo il caso, presso l'Autorità di vigilanza EFTA”;
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h)
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all'articolo 23, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 24, paragrafo 1, e all'articolo 32, paragrafo 1, dopo i termini “l'ESMA” e “all'ESMA” sono inseriti, rispettivamente, i termini “o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA” e “o, secondo il caso, all'Autorità di vigilanza EFTA”;
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i)
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all'articolo 33:
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i)
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al paragrafo 1, dopo i termini “dell'ESMA” sono inseriti i termini “o, nel caso di verificatori esterni stabiliti in uno Stato EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA”;
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ii)
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ai paragrafi 3 e 5, dopo i termini “all'ESMA” e “dell'ESMA” sono inseriti, rispettivamente, i termini “o, secondo il caso, all'Autorità di vigilanza EFTA” e “o, secondo il caso, dell'Autorità di vigilanza EFTA”;
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j)
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all'articolo 34:
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i)
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al paragrafo 2, dopo i termini “dell'ESMA” sono inseriti i termini “o, nel caso di verificatori esterni stabiliti in uno Stato EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA”;
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ii)
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al paragrafo 3, dopo “l'ESMA” sono inseriti i termini “o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
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k)
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all'articolo 37, dopo i termini “all'ESMA” e “l'ESMA” sono inseriti, rispettivamente, i termini “, all'Autorità di vigilanza EFTA” e “, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
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l)
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all'articolo 43:
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i)
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al paragrafo 1, prima frase, dopo i termini “all'ESMA” sono inseriti i termini “o, nel caso di verificatori esterni stabiliti in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA”;
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ii)
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al paragrafo 1, lettera a), e ai paragrafi da 2 a 8, dopo “all'ESMA” e “l'ESMA” sono inseriti, rispettivamente, i termini “o, secondo il caso, all'Autorità di vigilanza EFTA” e “o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
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m)
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all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, e all'articolo 49, paragrafo 4, i riferimenti al diritto dell'Unione si intendono fatti all'accordo SEE;
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n)
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all'articolo 54:
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i)
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al paragrafo 1, dopo i termini “l'ESMA” sono inseriti i termini “o, nel caso di persone stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
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ii)
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ai paragrafi 2, 3 e 5, dopo i termini “l'ESMA” sono inseriti i termini “o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
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iii)
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per gli Stati EFTA, il paragrafo 3, lettera g), recita come segue:
“indica il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA in conformità dell'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia” ; |
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iv)
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al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:
“L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'ESMA, senza ingiustificati ritardi, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.” ; |
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o)
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all'articolo 55:
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i)
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al paragrafo 1, dopo i termini “dall'ESMA” sono inseriti i termini “o, quando la persona oggetto di indagine è stabilita in uno Stato EFTA, dall'Autorità di vigilanza EFTA”;
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ii)
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al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
“I funzionari e altre persone autorizzate dall'ESMA sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle indagini su richiesta dell'ESMA.” ; |
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iii)
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ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, dopo i termini “dell'ESMA”, “dalla stessa ESMA” e “l'ESMA” sono inseriti, rispettivamente, i termini “o, secondo il caso, dell'Autorità di vigilanza EFTA”, “o, secondo il caso, dall'Autorità di vigilanza EFTA” e “o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
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iv)
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al paragrafo 3, per gli Stati EFTA la seconda frase recita come segue:
“La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, le penalità di mora previste all'articolo 61, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 quale integrato nell'accordo SEE e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA in conformità dell'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.” ; |
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v)
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per gli Stati EFTA il paragrafo 6 recita:
“Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 5, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'Autorità di vigilanza EFTA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA o dell'Autorità di vigilanza EFTA. Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA in conformità dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.” ; |
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p)
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all'articolo 56:
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i)
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al paragrafo 1, dopo i termini “l'ESMA” sono inseriti i termini “o, nel caso di persone giuridiche stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
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ii)
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al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
“L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'ESMA, senza ingiustificati ritardi, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.” ; |
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iii)
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nei paragrafi da 2 a 8, dopo i termini “dall'ESMA”, “l'ESMA” e “dell'ESMA”, sono inseriti, rispettivamente, i termini “o, secondo il caso, dall'Autorità di vigilanza EFTA”, “o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA” e “o, secondo il caso, dell'Autorità di vigilanza EFTA”";
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iv)
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al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
“I funzionari dell'ESMA e altre persone autorizzate dall'ESMA sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco.” ; |
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v)
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al paragrafo 4, per gli Stati EFTA la seconda frase recita come segue:
“La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, fissa la data d'inizio e indica le penalità di mora previste dall'articolo 61 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA in conformità dell'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.” ; |
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vi)
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per gli Stati EFTA il paragrafo 9 recita:
“Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 8, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'Autorità di vigilanza EFTA sospetta una violazione del regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA o dell'Autorità di vigilanza EFTA. Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA in conformità dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.” ; |
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q)
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all'articolo 57:
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i)
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dopo i termini “all'ESMA” sono inseriti i termini “, all'Autorità di vigilanza EFTA”;
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ii)
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dopo i termini “dalla stessa ESMA” sono inseriti i termini “o dall'Autorità di vigilanza EFTA”;
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r)
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all'articolo 58, dopo i termini “l'ESMA” sono inseriti i termini “, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
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|
s)
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all'articolo 59:
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i)
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al paragrafo 1, dopo i termini “l'ESMA” sono inseriti i termini “o, nel caso di persone stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
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|
ii)
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ai paragrafi 2 e 3, dopo i termini “l'ESMA” sono inseriti i termini “o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
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|
iii)
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al paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:
“L'Autorità di vigilanza EFTA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati SEE e alla Commissione. L'ESMA pubblica altresì sul proprio sito web la decisione di cui al paragrafo 1 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di adozione. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul proprio sito web anche le proprie decisioni entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di adozione.
La pubblicazione di cui al terzo comma comprende i seguenti elementi:
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a)
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una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA;
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b)
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se del caso, una dichiarazione che indichi l'avvio del procedimento di cui alla lettera a) e specifichi che le azioni proposte dinanzi alla Corte EFTA non hanno effetto sospensivo;
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c)
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una dichiarazione che affermi che la Corte EFTA può sospendere l'applicazione della decisione contestata conformemente all'articolo 40 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”
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; |
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t)
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all'articolo 60:
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i)
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al paragrafo 1, dopo i termini “l'ESMA” sono inseriti i termini “o, nel caso di verificatore esterno o persona di cui all'articolo 54, paragrafo 1, stabiliti in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
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ii)
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ai paragrafi 2 e 4, dopo i termini “l'ESMA” sono inseriti i termini “o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
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u)
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all'articolo 61:
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i)
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al paragrafo 1, dopo i termini “l'ESMA” sono inseriti i termini “o, nel caso di persone stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
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ii)
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al paragrafo 4, prima frase, dopo i termini “della decisione dell'ESMA” sono inseriti i termini “o, secondo il caso, della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA”;
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iii)
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al paragrafo 4, seconda frase, dopo i termini “l'ESMA” sono inseriti i termini “o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
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v)
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all'articolo 62:
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i)
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al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
“L'Autorità di vigilanza EFTA informa il pubblico di ogni sanzione pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento inflitta ai sensi degli articoli 60 e 61, alle condizioni previste nel presente paragrafo per l'informazione del pubblico su tali sanzioni da parte dell'ESMA.” ; |
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ii)
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al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
“Il comitato permanente degli Stati EFTA stabilisce l'assegnazione degli importi delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora riscosse dall'Autorità di vigilanza EFTA.” ; |
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iii)
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al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:
“L'Autorità di vigilanza EFTA, qualora decida di non infliggere sanzioni pecuniarie né penalità di mora al termine di un'indagine, ne informa l'ESMA, il comitato permanente degli Stati EFTA e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.” ; |
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w)
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all'articolo 63:
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i)
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al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
“Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, l'Autorità di vigilanza EFTA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini, previa consultazione con l'ESMA. Il funzionario incaricato delle indagini non è o non è stato coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione del revisore esterno interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dal collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA e dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.” ; |
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ii)
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ai paragrafi 2, 5 e 7, per gli Stati EFTA dopo i termini “al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA” sono inseriti i termini “e all'Autorità di vigilanza EFTA”;
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|
iii)
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al paragrafo 4, per gli Stati EFTA dopo i termini “dall'ESMA” sono inseriti i termini “e dall'Autorità di vigilanza EFTA”;
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iv)
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al paragrafo 8, per gli Stati EFTA sono aggiunti i commi seguenti:
“In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all'articolo 64, l'Autorità di vigilanza EFTA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, e in tal caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 59 e impone una sanzione pecuniaria conformemente all'articolo 60.
L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'ESMA tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l'adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.” ; |
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v)
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al paragrafo 9, dopo i termini “del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA” sono inseriti i termini “o dell'Autorità di vigilanza EFTA”;
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vi)
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al paragrafo 11, dopo “l'ESMA” sono inseriti i termini “o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA”;
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x)
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all'articolo 64:
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i)
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al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:
“Prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma degli articoli 59, 60 e 61, l'ESMA dà alle persone interessate da siffatta decisione la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa il progetto soltanto sulle conclusioni in merito alle quali tali persone hanno avuto la possibilità di esprimersi.
L'Autorità di vigilanza EFTA basa le decisioni a norma degli articoli 59, 60 e 61 soltanto sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dalla decisione hanno avuto la possibilità di esprimersi.” ; |
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ii)
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ai paragrafi 2 e 3, dopo “l'ESMA” e “dell'ESMA” sono inseriti, rispettivamente, i termini “o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA” e “o, secondo il caso, dell'Autorità di vigilanza EFTA”;
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iii)
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al paragrafo 3, per gli Stati EFTA, anziché “fascicolo dell'ESMA” leggasi “fascicolo dell'ESMA e dell'Autorità di vigilanza EFTA”;
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y)
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all'articolo 66, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
“Per quanto riguarda i verificatori esterni stabiliti in uno Stato EFTA, le commissioni sono addebitate dall'Autorità di vigilanza EFTA in conformità del presente regolamento e dell'atto delegato della Commissione di cui al paragrafo 3.” ; |
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z)
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all'articolo 67, paragrafo 2, dopo i termini “dell'ESMA” sono inseriti i termini “o, secondo il caso, dell'Autorità di vigilanza EFTA”.»
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