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Document 32025D2056

Decisione (UE) 2025/2056 della Banca centrale europea, del 1o ottobre 2025, che modifica la decisione (UE) 2016/948 sull’attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/16) (BCE/2025/30)

ECB/2025/30

GU L, 2025/2056, 10.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2056/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2056/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2056

10.10.2025

DECISIONE (UE) 2025/2056 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1o ottobre 2025

che modifica la decisione (UE) 2016/948 sull’attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/16) (BCE/2025/30)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell’articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 settembre 2022 il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2022/1613 della Banca centrale europea (BCE/2022/29) (1), che modifica la decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea (BCE/2016/16) (2). La decisione (UE) 2022/1613 (BCE/2022/29) ha previsto l’integrazione di considerazioni relative ai cambiamenti climatici nell’allocazione di riferimento per gli acquisti di obbligazioni societarie durante le fasi attive di acquisto e reinvestimento nell’ambito del programma di acquisto per il settore societario (CSPP) e del programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP) (3), in particolare al fine di gestire l’esposizione dell’Eurosistema ai rischi finanziari connessi al clima, in conformità alla metodologia approvata dal Consiglio direttivo.

(2)

Nel maggio 2024 il Consiglio direttivo ha deciso di fissare un obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni per i portafogli aggregati di obbligazioni societarie dell’Eurosistema detenuti nell’ambito del CSPP e del PEPP. La riduzione delle emissioni delle proprie consistenze di obbligazioni societarie è destinata a gestire l’esposizione dell’Eurosistema ai rischi finanziari legati al clima e a orientare le consistenze in linea con un percorso che sostiene le politiche economiche generali nell’Unione, come indicato nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (la «Normativa europea sul clima»), il quale stabilisce un obiettivo vincolante di neutralità climatica nell’Unione entro il 2050 nel perseguimento dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall’accordo di Parigi (5). L’obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni è concepito in modo da non produrre effetti sull’orientamento della politica monetaria relativo alle condizioni di finanziamento complessive. ed è in pari misura favorevole e non lesivo della stabilità dei prezzi.

(3)

Il quadro per l’obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni tiene conto, come orientamento, degli elementi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione. (7) Tuttavia, i portafogli di obbligazioni societarie detenuti dall’Eurosistema nell’ambito del CSPP e del PEPP fanno parte degli strumenti attraverso i quali viene attuata la politica monetaria e, inoltre, sono in fase di liquidazione totale, il che significa che dall’inizio del 2025 non si prevedono più reinvestimenti o acquisti nell’ambito dei programmi. Di conseguenza, per garantirne l’efficacia, taluni elementi del quadro si discostano necessariamente dai requisiti del regolamento delegato (UE) 2020/1818, che stabilisce indici di riferimento che sono generalmente soggetti a regolare riequilibrio e hanno un numero di componenti sostanzialmente stabile nel tempo.

(4)

L’obiettivo intermedio sarà utilizzato internamente per monitorare la traiettoria di riduzione delle emissioni dei portafogli aggregati di obbligazioni societarie dell’Eurosistema detenuti nell’ambito del CSPP e del PEPP. In caso vengano individuate deviazioni dalla traiettoria di decarbonizzazione prefissata, il Consiglio direttivo valuterà caso per caso la necessità di azioni correttive, tenendo conto delle cause e degli effetti delle deviazioni individuate, nonché della proporzionalità di tali misure correttive e dell’assenza di pregiudizio per la stabilità dei prezzi.

(5)

Il 12 giugno 2025 la BCE ha pubblicato una relazione dal titolo «Climate-related financial disclosures of Eurosystem assets held for monetary policy purposes and of the ECB’s foreign reserves» (Comunicazioni di informazioni finanziarie in relazione al clima concernenti le attività detenute dall’Eurosistema per finalità di politica monetaria e le riserve ufficiali della BCE) (8). La relazione fornisce, tra l’altro, ulteriori dettagli sul quadro per l’obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni.

(6)

È opportuno che gli elementi fondamentali del quadro siano definiti in modo consolidato e pubblicati nell’ambito della decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) al fine di migliorare la certezza del diritto, la chiarezza e la trasparenza.

(7)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

Nella decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) è inserito il seguente articolo 4 ter:

«Articolo 4 ter

Quadro per l’obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni

1.   L’Eurosistema valuta su base annua se la media ponderata dell’intensità autodichiarata delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 e di ambito 2 delle consistenze aggregate di obbligazioni societarie detenute dall’Eurosistema nell’ambito del CSPP e del PEPP sia diminuita di almeno il 7 % in media all’anno dall’anno di riferimento. Tale tasso medio di diminuzione dell’obiettivo intermedio è calcolato geometricamente a partire dal livello dell’indicatore di cui sopra alla fine del 2021, tenendo conto anche dell’impatto dell’inflazione nel tempo su tale intensità media ponderata delle emissioni di gas a effetto serra.

2.   Se l’intensità media ponderata delle emissioni di gas a effetto serra delle consistenze aggregate di obbligazioni societarie detenute dall’Eurosistema nell’ambito del CSPP e del PEPP, come misurata per l’anno civile con gli ultimi dati rappresentativi sulle emissioni per tutte le consistenze di obbligazioni, supera l’obiettivo intermedio stabilito al paragrafo 1, il Consiglio direttivo stabilisce se sono giustificate azioni per adeguare l’intensità media ponderata delle emissioni di gas a effetto serra delle consistenze detenute dall’Eurosistema nell’ambito del CSPP. Tale decisione è adottata tenendo in debita considerazione le cause e gli effetti dello scostamento dall’obiettivo intermedio di cui al paragrafo 1 e la proporzionalità di eventuali misure correttive nonché l’assenza di pregiudizio per l’obiettivo della stabilità dei prezzi.

3.   Qualora lo ritenga necessario, il Consiglio direttivo può procedere al riesame del quadro relativo al’obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni per tenere conto della crescente disponibilità di dati e modelli climatici, nonché dei pertinenti sviluppi normativi e dei progressi nelle capacità di valutazione dei rischi.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o ottobre 2025

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decisione (UE) 2022/1613 della Banca centrale europea, del 9 settembre 2022, che modifica la decisione (UE) 2016/948 sull’attuazione di un programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/16) (BCE/2022/29), (GU L 241 del 19.9.2022, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1613/oj).

(2)  Decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2016, sull’attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/16) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/948/oj).

(3)  Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17) (GU L 91 del 25.3.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/440/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

(5)  Accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

(6)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1818/oj).

(8)  Disponibile sul sito della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2056/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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