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Document 32025D1708
Commission Implementing Decision (EU) 2025/1708 of 29 July 2025 concerning certain emergency measures relating to infection with lumpy skin disease virus in France and repealing Implementing Decision (EU) 2025/1336 (notified under document C(2025) 5363)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 della Commissione, del 29 luglio 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1336 [notificata con il numero C(2025) 5363]
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 della Commissione, del 29 luglio 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1336 [notificata con il numero C(2025) 5363]
C/2025/5363
GU L, 2025/1708, 5.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1708/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
25/09/2025
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1708 |
5.8.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1708 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2025
relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/1336
[notificata con il numero C(2025) 5363]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva trasmessa da vettori che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando anche i movimenti di tali animali e dei loro prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
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(2) |
In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono bovini, in particolare in quanto è trasmessa principalmente tramite vettori. |
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(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. |
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(4) |
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1336 della Commissione (4), adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia. |
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(5) |
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/1336 impone l’istituzione di zone soggette a restrizioni ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/687 in tale Stato membro e determina come tali le aree elencate nei suoi allegati. |
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(6) |
Dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/1336 la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di altri 33 focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in stabilimenti che detengono bovini nei comuni di Chambéry e di Annecy, dipartimenti della Savoia e dell’Alta Savoia, regione Alvernia-Rodano-Alpi, segnalati tra il 4 e il 23 luglio 2025. In risposta a questi focolai la Francia ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nei dipartimenti di Ain, di Isère, della Savoia e dell’Alta Savoia, regione Alvernia-Rodano-Alpi, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. |
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(7) |
Le dimensioni delle aree indicate come zone di protezione e di sorveglianza di cui all’allegato I della presente decisione, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni della zona di protezione e della zona di sorveglianza, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nelle aree interessate dalla malattia ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia vista la presenza di insetti vettori. La scelta della durata delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (5). |
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(8) |
Il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 69, prevede che l’autorità competente di uno Stato membro possa ricorrere alla vaccinazione profilattica d’urgenza, ove ciò sia necessario per lottare efficacemente contro una malattia elencata in animali detenuti. A tal fine l’autorità competente è tenuta a istituire zone di vaccinazione e attuare un piano di vaccinazione ufficiale che soddisfi prescrizioni specifiche. Il regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione (6), che integra il regolamento (UE) 2016/429, stabilisce tra l’altro norme specifiche che gli Stati membri devono attuare in caso di ricorso alla vaccinazione profilattica d’urgenza nei bovini ai fini della prevenzione e del controllo di una malattia elencata. Tale regolamento delegato detta inoltre le condizioni alle quali possono essere autorizzati i movimenti di animali vaccinati e dei loro prodotti. Condizioni specifiche per la vaccinazione profilattica d’urgenza contro l’infezione da dermatite nodulare contagiosa sono stabilite nell’allegato IX di tale regolamento delegato. |
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(9) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/140 della Commissione (7) reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici. L’articolo 8 di tale regolamento stabilisce in particolare le prescrizioni procedurali e tecniche per la richiesta da parte degli Stati membri dell’accesso d’urgenza a vaccini, compresi quelli per la dermatite nodulare contagiosa, provenienti da banche dei vaccini. |
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(10) |
Il 1o luglio 2025 la Francia ha presentato alla Commissione il suo piano di vaccinazione ufficiale per la vaccinazione profilattica d’urgenza contro l’infezione da dermatite nodulare contagiosa. Il piano comprende informazioni sull’ambito di applicazione geografico e amministrativo della zona di vaccinazione, sul numero di stabilimenti e di animali da vaccinare e sulla durata della vaccinazione, come prescritto dall’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2023/361. La Francia ha inoltre chiesto alla banca dei vaccini dell’Unione dosi sufficienti di vaccino, conformemente all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/140, al fine di avviare la vaccinazione profilattica d’urgenza nel territorio dei quattro dipartimenti di Ain, della Savoia, dell’Alta Savoia e di Isère nella regione francese Alvernia-Rodano-Alpi. |
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(11) |
Le condizioni alle quali la Francia deve applicare la vaccinazione profilattica d’urgenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa e le misure di riduzione dei rischi da adottare per i movimenti di animali vaccinati e dei loro prodotti figurano nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2023/361. In linea con tali condizioni, la vaccinazione può essere attuata nelle zone di vaccinazione I o II, in base alla conferma dell’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa. |
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(12) |
Alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica e dell’andamento delle campagne di vaccinazione potrebbe rendersi necessario adeguare il tipo, le dimensioni e la durata delle zone di vaccinazione I e II, in particolare tenendo conto dell’evoluzione del livello di copertura vaccinale raggiunto. Ove opportuno o necessario, una zona di vaccinazione II o parte di essa potrebbe dover essere trasformata in una zona di vaccinazione I e viceversa, in linea con i criteri di cui al regolamento delegato (UE) 2023/361 e sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri colpiti. Di conseguenza è necessario indicare nell’allegato della presente decisione le date per trasformare un tipo di zona di vaccinazione in un altro tipo. |
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(13) |
Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica e del rischio che l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa possa diffondersi tramite bovini infetti a livello subclinico, è necessario vietare, fino a una certa data, i movimenti di tali animali da qualsiasi luogo ubicato all’interno delle zone di protezione e di sorveglianza verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno di tali zone in Francia o al di fuori di tale Stato membro. |
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(14) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, le aree individuate quali zone di protezione e di sorveglianza come pure la zona di vaccinazione dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tali misure in collaborazione con tale Stato membro. |
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(15) |
Per garantire chiarezza giuridica, l’ambito geografico di applicazione e la durata delle zone soggette a restrizioni e delle zone di vaccinazione dovrebbero essere definiti in modo chiaro al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia all’interno della Francia o in altri Stati membri o paesi terzi. Alla luce della situazione epidemiologica, la presente decisione dovrebbe applicarsi quanto prima. |
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(16) |
È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2025/1336 e sostituirla con la presente decisione. |
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(17) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Francia provvede affinché:
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a) |
sia immediatamente istituita dalle autorità competenti di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo; |
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b) |
sia immediatamente istituita dalle autorità competenti di tale Stato membro una zona di vaccinazione, a norma dell’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo allegato; |
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c) |
le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) e la zona di vaccinazione di cui alla lettera b) comprendano almeno le aree elencate negli allegati della presente decisione; |
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d) |
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nella zona di vaccinazione si applichino almeno fino ai termini di cui agli allegati della presente decisione. |
Articolo 2
La Francia provvede affinché siano vietati i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’allegato I verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali zone in Francia o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini indicati in detto allegato.
Articolo 3
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1336 è abrogata.
Articolo 4
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2025/1336 della Commissione, del 3 luglio 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia (GU L, 2025/1336, 4.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1336/oj).
(5) https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.
(6) Regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione, del 28 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate (GU L 52 del 20.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/361/oj).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/140 della Commissione, del 16 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici (GU L 23 del 2.2.2022, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/140/oj).
ALLEGATO I
Parte A: zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati
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Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio |
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni di cui all’articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Regione Alvernia-Rodano-Alpi FR-LSD-2025-00001 FR-LSD-2025-00002 FR-LSD-2025-00003 FR-LSD-2025-00004 FR-LSD-2025-00005 FR-LSD-2025-00006 FR-LSD-2025-00007 FR-LSD-2025-00008 FR-LSD-2025-00009 FR-LSD-2025-00010 FR-LSD-2025-00011 FR-LSD-2025-00012 FR-LSD-2025-00013 FR-LSD-2025-00014 FR-LSD-2025-00015 FR-LSD-2025-00016 FR-LSD-2025-00017 FR-LSD-2025-00018 FR-LSD-2025-00019 FR-LSD-2025-00020 FR-LSD-2025-00021 FR-LSD-2025-00022 FR-LSD-2025-00023 FR-LSD-2025-00024 FR-LSD-2025-00025 FR-LSD-2025-00026 FR-LSD-2025-00027 FR-LSD-2025-00028 FR-LSD-2025-00029 FR-LSD-2025-00030 FR-LSD-2025-00031 FR-LSD-2025-00032 FR-LSD-2025-00033 FR-LSD-2025-00034 |
Zona di protezione: The following municipalities in the following departments from region of Auvergne-Rhône-Alpes:
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24.8.2025 |
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Zona di sorveglianza: The following municipalities in the following departments from region of Auvergne-Rhône-Alpes:
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25.8.2025 - 10.9.2025 |
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Zona di sorveglianza: The following municipalities in the following departments from region of Auvergne-Rhône-Alpes:
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10.9.2025 |
ALLEGATO II
Parte A: zona di vaccinazione II
The municipalities of the departments listed in Annex I until 30.9.2025.
Parte B: zona di vaccinazione I
The municipalities of the departments listed in Annex I as of 1.10.2025.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1708/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)