This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32025D1507
Commission Implementing Decision (EU) 2025/1507 of 25 July 2025 rejecting an application for protection of a geographical indication in accordance with Article 52(1) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council Erzurum Su Böreği (PGI) (notified under document C(2025) 4762)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1507 della Commissione, del 25 luglio 2025, che respinge la domanda di protezione di un nome in quanto indicazione geografica a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio Erzurum Su Böreği (IGP) [notificata con il numero C(2025) 4762]
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1507 della Commissione, del 25 luglio 2025, che respinge la domanda di protezione di un nome in quanto indicazione geografica a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio Erzurum Su Böreği (IGP) [notificata con il numero C(2025) 4762]
C/2025/4762
GU L, 2025/1507, 29.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1507/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2025/1507 |
29.7.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1507 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2025
che respinge la domanda di protezione di un nome in quanto indicazione geografica a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio «Erzurum Su Böreği» (IGP)
[notificata con il numero C(2025) 4762]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, quest’ultimo regolamento resta applicabile alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione prima del 13 maggio 2024. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione del nome «Erzurum Su Böreği» come indicazione geografica protetta (IGP), presentata dalla Turchia il 1o luglio 2021 (PGI-TR-02781). |
|
(3) |
A seguito dell’esame della domanda di registrazione, la Commissione ha inviato al richiedente una comunicazione di osservazioni l’11 ottobre 2021, il 2 dicembre 2022, il 7 luglio 2023 e il 21 dicembre 2023, chiedendo chiarimenti su alcuni aspetti del fascicolo. |
|
(4) |
Sulla scorta delle informazioni fornite dal richiedente, la Commissione ha concluso che la domanda non soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e, nella lettera di rifiuto del 1o luglio 2024, ha comunicato al richiedente che, se non fossero pervenute osservazioni entro due mesi dal ricevimento della lettera, avrebbe avviato la procedura per l’adozione di una decisione formale della Commissione per respingere la domanda ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
|
(5) |
In particolare la Commissione ha ritenuto che la descrizione del prodotto fornita non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in quanto la descrizione non si concentra sulla specificità del prodotto che reca il nome da registrare e non consente di identificare il prodotto finale. L’«Erzurum Su Böreği» è un particolare prodotto a base di pasta fillo ma la descrizione presentata non ne delinea le caratteristiche specifiche. Tale descrizione inoltre non indica in che modo questo prodotto si distingue da altri prodotti simili, ma è piuttosto redatta in forma di ricetta dove viene dettagliato il processo di preparazione, che è comune a quel tipo di prodotti. Essa non consente pertanto di identificare il prodotto come disposto dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. |
|
(6) |
La Commissione ha inoltre indicato che il legame tra una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto con la zona geografica non è identificato conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha preso in considerazione il fatto che le caratteristiche del prodotto dichiarate specifiche, vale a dire la presenza di «Erzurum Civil Peynir» (formaggio di Erzurum) e «Erzurum Tereyağı» (burro di Erzurum) nella produzione e nel processo di impastatura, possono essere riprodotte ovunque. Il fatto che questo prodotto sia realizzato all’interno della zona geografica, senza un approfondimento delle caratteristiche specifiche dell’«Erzurum Su Böreği» e del legame tra una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto e l’origine geografica, non è stato ritenuto sufficiente. |
|
(7) |
La Commissione ha inoltre sottolineato che il documento unico di cui all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012, presentato dal richiedente, non indica se il legame tra l’«Erzurum Su Böreği» e la zona geografica delimitata si basa sulla reputazione o sulle caratteristiche dell’«Erzurum Su Böreği» essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento e dall’allegato I, punto 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. |
|
(8) |
La Commissione ha infine spiegato che il disciplinare non contiene informazioni sulle procedure in atto per garantire la tracciabilità, in particolare l’origine, la destinazione e i quantitativi di «Erzurum Su Böreği» e le materie prime utilizzate per produrlo conformemente all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. |
|
(9) |
Nella risposta del 2 settembre 2024, il richiedente ha illustrato la storia della provincia di Erzurum e ha indicato riferimenti storici sull’importanza di prodotti appartenenti alla stessa categoria dell’«Erzurum Su Böreği», ossia i «Su Böreği» (preparazioni a base di pasta fillo bollita), senza soffermarsi sul nome del prodotto per il quale si chiede la protezione. |
|
(10) |
Inoltre il richiedente non ha presentato osservazioni in merito alla mancanza di informazioni sulle caratteristiche specifiche del prodotto finale che reca il nome da registrare. La domanda nella sua forma attuale si limita a descrivere un processo di produzione comune a tutti i tipi di «Su Böreği», che non consente di identificare il prodotto. |
|
(11) |
Il richiedente non ha risposto alle osservazioni della Commissione riguardo alla mancanza di informazioni sul legame tra una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto e la zona geografica. Inoltre il richiedente non ha chiarito se il legame tra l’«Erzurum Su Böreği» e la zona geografica delimitata si basa sulla reputazione o su caratteristiche dell’«Erzurum Su Böreği» essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica. |
|
(12) |
Infine il richiedente non ha presentato le informazioni necessarie in merito alle procedure che gli operatori devono applicare con riguardo alla prova dell’origine del prodotto, alle materie prime, ai mangimi e agli altri elementi indispensabili per dimostrare, conformemente al disciplinare, che essi provengono dalla zona geografica delimitata. |
|
(13) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la domanda di registrazione dell’«Erzurum Su Böreği» come IGP non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e all’articolo 7, paragrafo 1, e all’allegato I, punto 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. |
|
(14) |
La domanda di protezione del nome «Erzurum Su Böreği» come IGP deve pertanto essere respinta. |
|
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono adottate conformemente al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La domanda di registrazione del nome «Erzurum Su Böreği» come indicazione geografica protetta (IGP) è respinta.
Articolo 2
È destinatario della presente decisione il richiedente:
Erzurum Commodity Exchange (Erzurum Ticaret Borsası)
Kazım Karabekir Paşa Mah. Musalla Cad. No:23
Yakutiye, Erzurum
TURCHIA
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2025
Per la Commissione
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.
(2) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1507/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)