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Document 32025D03123

Decisione della Commissione, del 5 giugno 2025, recante modifica della decisione 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione Piattaforma sul benessere degli animali

C/2025/3501

GU C, C/2025/3123, 6.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3123/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3123/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/3123

6.6.2025

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2025

recante modifica della decisione 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(C/2025/3123)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2017/C 31/12 della Commissione (1) ha istituito un gruppo di esperti denominato «Piattaforma sul benessere degli animali» («piattaforma»). I principali compiti della piattaforma sono: assistere la Commissione nello sviluppo e nello scambio di azioni che contribuiscono all’attuazione della legislazione dell’Unione in materia di benessere degli animali e alla comprensione della legislazione dell’Unione e delle norme internazionali in materia di benessere degli animali, facilitare lo sviluppo e l’uso di impegni volontari in materia di benessere degli animali, incoraggiare il dialogo sulle questioni in materia di benessere degli animali sulle quali l’Unione ha competenza e promuovere gli scambi di conoscenze scientifiche e tecniche, innovazioni e buone pratiche nel campo del benessere degli animali.

(2)

Il periodo di applicazione della decisione 2017/C 31/12 era stato inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2019 ed è stato prorogato dapprima fino al 30 giugno 2021 dalla decisione 2019/C 405/05 della Commissione (2) e successivamente fino al 30 giugno 2025 dalla decisione 2021/C 185/04 della Commissione (3).

(3)

La piattaforma è diventata un forum ampiamente riconosciuto, che consente di mantenere un dialogo aperto sul benessere degli animali e di condividere buone pratiche destinate a migliorarlo. Sebbene inizialmente la piattaforma fosse incentrata, tra gli altri compiti, nell’assistere la Commissione nell’attuazione della legislazione dell’Unione in materia di benessere degli animali, la recente e futura elaborazione di legislazione dell’Unione nuova e aggiornata in materia di benessere degli animali comporta la necessità di raccogliere i contributi e le opinioni della piattaforma, che è una delle diverse linee di consultazione della Commissione conformemente ai principi del legiferare meglio.

(4)

Inoltre, nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la piattaforma può assistere la Commissione nell’elaborazione di documenti di orientamento o nella preparazione di atti non legislativi, fornendo contributi su questioni tecniche e scientifiche nonché esperienza pratica in questo ambito.

(5)

A seguito dell’adozione da parte della Commissione della proposta di regolamento relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (5), la composizione della piattaforma dovrebbe essere ampliata per includere esperti nel settore del benessere di cani e gatti. Per questo motivo, al numero dei membri della piattaforma dovrebbero essere aggiunti tre membri in rappresentanza di organizzazioni di settore e professionali generali che conducono attività a livello dell’Unione per quanto riguarda gli animali o i prodotti di origine animale e i prodotti destinati agli animali, con competenze specifiche nel settore dell’allevamento e del commercio di cani e gatti, e due membri in rappresentanza di organizzazioni della società civile che espletano attività a livello dell’Unione in relazione al benessere degli animali, con competenze specifiche in materia di benessere di cani e gatti. È opportuno che la selezione di tali nuovi membri della piattaforma sia effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti della Commissione («registro dei gruppi di esperti») e su specifici siti web.

(6)

La decisione 2017/C 31/12 non specifica se i paesi terzi possano essere osservatori. È opportuno chiarire che alle autorità competenti dei paesi terzi può essere concesso lo status di osservatore conformemente alla decisione (2016) 3301 della Commissione (6). Inoltre, data l’importanza delle loro competenze tecniche per i compiti della piattaforma di promozione dello scambio di esperienze, buone pratiche, conoscenze scientifiche e innovazione nel campo del benessere degli animali nell’Unione, i centri di riferimento dell’UE per il benessere degli animali designati a norma dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 dovrebbero partecipare alla piattaforma in qualità di osservatori per il rispettivo periodo di designazione. Il numero di osservatori dovrebbe pertanto essere aumentato fino a un massimo di 20.

(7)

Il periodo di applicazione della decisione 2017/C 31/12 dovrebbe altresì essere prorogato di cinque anni fino al 30 giugno 2030.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2017/C 31/12,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 2017/C 31/12 è così modificata:

1.

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La piattaforma è composta di un numero massimo di 85 membri.»

;

2.

all’articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I membri sono nominati fino al 30 giugno 2030. Essi restano in carica fino al termine del loro mandato. Il mandato può essere rinnovato.»

;

3.

all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La piattaforma si riunisce in linea di principio due volte all'anno nella sede della Commissione, oppure online o in modalità ibrida, e ogni volta che la Commissione lo ritenga necessario.»

;

4.

all’articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Lo status di osservatore può essere concesso a persone, organizzazioni, organismi pubblici e autorità competenti di paesi terzi, conformemente alla decisione (2016) 3301 della Commissione, mediante chiamata diretta o in seguito a un invito a presentare candidature.

2.   Le organizzazioni, gli organismi pubblici e le autorità competenti dei paesi terzi designati osservatori nominano i propri rappresentanti.»

;

5.

all’articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla piattaforma non partecipano più di 20 osservatori.»

;

6.

L’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2030.»

.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2025

Per la Commissione

Olivér VÁRHELYI

Membro della Commissione


(1)  Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2017, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali» (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 61).

(2)  Decisione della Commissione, del 29 novembre 2019, recante modifica della decisione 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali» (GU C 405 del 2.12.2019, pag. 5).

(3)  Decisione della Commissione, del 7 maggio 2021, recante modifica della decisione 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali» (GU C 185 del 12.5.2021, pag. 7).

(4)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).

(5)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023)769 final).

(6)  Commission Decision C(2016) 3301 of 30.5.2016 establishing horizontal rules on the creation and operation of Commission expert groups (https://health.ec.europa.eu/publications/commission-decision-c2016-3301-final_en?prefLang=it).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3123/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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