This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32024R2794
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2794 of 31 October 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2021/1378 as regards the recognition of certain control bodies in accordance with Article 46 of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as competent to carry out controls and issue organic certificates in third countries for the purpose of imports of organic products into the Union
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2794 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, di determinati organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2794 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, di determinati organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione
C/2024/7556
GU L, 2024/2794, 4.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2794/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2024/2794 |
4.11.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2794 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2024
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, di determinati organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione (2) è stato adottato per contenere l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 come competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), di tale regolamento. |
|
(2) |
L’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce i criteri che le autorità di controllo e gli organismi di controllo devono soddisfare per essere riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, di tale regolamento. Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione (3) stabilisce gli obblighi procedurali che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono rispettare quando presentano alla Commissione la domanda di riconoscimento costituita da un fascicolo tecnico. |
|
(3) |
Dall’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 la Commissione ha ricevuto domande di riconoscimento, presentate a norma dell’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848, da una serie di organismi di controllo. |
|
(4) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato, in conformità dell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, le domande di riconoscimento presentate da «ACO CERTIFICATION LIMITED», «CTR ULUSLARARASI BELGELENDIRME VE DENETIM LTD. ŞTİ.», «DQS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ», «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», «IMOCERT Latinoamérica Ltda.», «INDOCERT», «ONECERT INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED», «Organic Crop Improvement Association International Inc», «Organic Food Development and Certification Center of China», «Organización Internacional Agropecuaria S.A.», «ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON ANONİM ŞİRKETİ» e «SRS Certification GmbH». Sulla base delle informazioni contenute nei fascicoli tecnici, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere, per una durata indeterminata, tali organismi di controllo per determinate categorie di prodotti in alcuni paesi terzi. |
|
(5) |
La Commissione ha inoltre ricevuto ed esaminato, in conformità dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, una domanda di estensione dell’ambito di applicazione del riconoscimento presentata da «Ecocert SAS». Sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo tecnico, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l’ambito di applicazione del riconoscimento per una durata indeterminata e per le categorie di prodotti richieste nei paesi terzi richiesti. |
|
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) 2021/1378 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1378/oj).
(3) Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj).
ALLEGATO
Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, il terzo comma è così modificato:
|
(1) |
dopo la voce relativa ad A CERT European Organization for Certification SA è inserita la voce seguente: « ACO CERTIFICATION LIMITED
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’elenco dei paesi terzi e l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj).»;" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2) |
dopo la voce relativa a Control Union Certifications B.V. sono inserite le voci seguenti: « CTR ULUSLARARASI BELGELENDIRME VE DENETIM LTD. ŞTİ.
DQS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3) |
nella voce relativa a Ecocert SAS, nella tabella del punto 1 sono inserite le righe seguenti nell’ordine dei codici numerici:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(4) |
dopo la voce relativa a ETKO EKOLOJİK TARIM KONTROL ORGANİZASYONU LİMİTED ȘİRKETİ è inserita la voce seguente: « Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5) |
dopo la voce relativa a IBD Certificações Ltda. è inserita la voce seguente: « IMOCERT Latinoamérica Ltda.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(6) |
dopo la voce relativa a IMO Control Private Limited è inserita la voce seguente: « INDOCERT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(7) |
dopo la voce relativa a Metrocert S.C. è inserita la voce seguente: « ONECERT INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(8) |
dopo la voce relativa a Organic Control System LLC Subotica sono inserite le voci seguenti: « Organic Crop Improvement Association International Inc
Organic Food Development and Certification Center of China
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(9) |
nella voce relativa a Organización Internacional Agropecuaria SA, nella tabella del punto 1 sono inserite le righe seguenti nell’ordine dei codici numerici:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(10) |
dopo la voce relativa a Organska Kontrola d.o.o. Sarajevo è inserita la voce seguente: « ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(11) |
dopo la voce relativa a Southern Cross Certified Australia Pty Ltd è inserita la voce seguente: « SRS Certification GmbH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’elenco dei paesi terzi e l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj).»;»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2794/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)