Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R2516

    Regolamento (UE) 2024/2516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    PE/13/2024/REV/1

    GU L, 2024/2516, 30.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2516/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2516/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/2516

    30.9.2024

    REGOLAMENTO (UE) 2024/2516 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 18 settembre 2024

    che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le prescrizioni di etichettatura applicabili ai prodotti fertilizzanti dell’UE. Le informazioni di cui a tale allegato devono essere fornite su un’etichetta fisica apposta sull’imballaggio o, per gli elementi di etichettatura che non possono essere riportati sull’etichetta a causa delle dimensioni troppo piccole dell’imballaggio, in un foglietto separato che accompagna l’imballaggio («etichetta fisica»), mentre i prodotti senza imballaggio sono accompagnati da un foglietto. Le prescrizioni di etichettatura riguardano parametri collegati all’efficienza agronomica dei prodotti fertilizzanti dell’UE, come il loro tenore di nutrienti, nonché altri parametri collegati a tali prodotti, come il loro quantitativo. Le prescrizioni di etichettatura riguardano anche informazioni necessarie per la protezione della salute umana e dell’ambiente quando si utilizzano prodotti fertilizzanti dell’UE, come le informazioni necessarie per la corretta applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (4) e per l’uso e la manipolazione corretti di tali prodotti dopo l’acquisto, ad esempio le informazioni sulle condizioni di magazzinaggio.

    (2)

    Il modo in cui i prodotti fertilizzanti dell’UE sono etichettati conformemente al regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe essere adeguato ai cambiamenti tecnologici e sociali nel settore della digitalizzazione. Ciò dovrebbe essere fatto senza compromettere la qualità o l’accessibilità delle informazioni e al fine di fornire informazioni migliori, tenendo conto nel contempo dell’impatto e dei benefici per gli operatori economici e gli utenti finali.

    (3)

    Fornire le informazioni in un’etichetta in formato digitale («etichetta digitale») presenta chiari vantaggi. L’etichettatura digitale può migliorare la comunicazione delle informazioni dell’etichetta sia evitando etichette fisiche sovraccariche di informazioni, sia consentendo agli utenti di avvalersi delle numerose opzioni di lettura disponibili solo per i formati digitali, quali l’aumento delle dimensioni dei caratteri, la ricerca automatica, gli altoparlanti o la traduzione in altre lingue. L’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE può contribuire inoltre al processo di trasformazione digitale e verde del settore agricolo europeo in corso, riducendo i rifiuti di imballaggio e agevolando l’adempimento degli obblighi di comunicazione degli agricoltori per quanto riguarda l’uso di tali prodotti. L’etichettatura digitale può inoltre portare alla gestione più efficiente degli obblighi di etichettatura da parte degli operatori economici, semplificando l’aggiornamento delle informazioni dell’etichetta e consentendo di fornire un’informazione più mirata degli utilizzatori. Sebbene l’uso di etichette digitali possa consentire il superamento dei limiti di spazio rispetto alle etichette fisiche consentendo la tracciabilità delle informazioni e possa ridurre i prezzi dei concimi a causa di costi di etichettatura inferiori, è opportuno evitare informazioni non pertinenti o inutili, in modo da garantire agli utilizzatori la migliore qualità delle informazioni essenziali. Infine, l’etichettatura digitale può contribuire a ridurre i costi di etichettatura lungo tutta la catena di fornitura, poiché le etichette dei prodotti fertilizzanti dell’UE possono essere modificate a seguito di transazioni tra gli operatori economici prima di raggiungere gli utilizzatori finali.

    (4)

    Tuttavia l’etichettatura digitale può anche dare luogo a nuove sfide. È possibile, ad esempio, che l’etichettatura digitale crei problemi per i gruppi vulnerabili, in particolare per le persone prive di competenze digitali o con competenze digitali insufficienti o prive di accesso ai dispositivi digitali necessari per recuperare le etichette digitali, e per le persone con disabilità. L’etichettatura digitale potrebbe rendere più difficile per tali gruppi accedere facilmente alle informazioni essenziali sull’efficienza agronomica dei prodotti fertilizzanti dell’UE, nonché alle istruzioni per l’uso sicuro e la protezione della salute umana, animale e vegetale e dell’ambiente, accentuando così, in ultima analisi, il divario digitale. L’etichettatura digitale dovrebbe pertanto essere introdotta nel regolamento (UE) 2019/1009 a determinate condizioni, e le etichette digitali dovrebbero essere facilmente comprensibili e accessibili ai gruppi vulnerabili e alle persone con disabilità, tenendo conto della necessità di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, animale e vegetale e dell’ambiente, nonché della preparazione digitale, senza aumentare eccessivamente i costi. È essenziale che il processo volto a rendere l’etichettatura più facile da usare attraverso strumenti digitali non comprometta la sicurezza degli utilizzatori e che si tenga conto delle possibilità e delle competenze delle piccole e medie imprese nella digitalizzazione delle etichette.

    (5)

    Gli operatori economici dovrebbero rimanere liberi di scegliere se vogliono fornire un’etichetta digitale o una fisica. In questo modo si garantirà che abbiano la flessibilità necessaria per scegliere le norme più adatte alla loro situazione. È particolarmente importante non generare costi ingiustificati per le piccole e medie imprese per le quali, considerati i volumi ridotti o il numero limitato di tipi di prodotti fertilizzanti dell’UE che manipolano, l’etichettatura digitale potrebbe essere difficoltosa. È altresì importante sostenere tali imprese con programmi di orientamento e formazione per consentire loro di sviluppare le competenze e capacità necessarie per conformarsi al presente regolamento.

    (6)

    La scelta di fornire un’etichetta digitale spetta principalmente ai fabbricanti e agli importatori responsabili del rispetto delle prescrizioni di etichettatura di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009. Ciò è importante per assicurare che possano prendere decisioni informate e adeguate alla loro gamma di prodotti e ai clienti cui sono destinati. Tuttavia, per massimizzare l’uso delle etichette digitali e migliorare in tal modo la comunicazione delle informazioni agli utilizzatori, anche i distributori dovrebbero essere in grado, sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante, di digitalizzare le etichette dei prodotti fertilizzanti dell’UE che mettono a disposizione sul mercato. L’uso delle etichette digitali dovrebbe garantire un flusso coerente di informazioni accurate lungo tutta la catena di approvvigionamento. La misura in cui l’etichettatura digitale è utilizzata dovrebbe dipendere da due fattori: se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono messi a disposizione degli operatori economici o degli utilizzatori finali e se i prodotti sono forniti con o senza imballaggio.

    (7)

    Gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a fornire tutti gli elementi di etichettatura di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 in un’etichetta digitale solo per i prodotti fertilizzanti dell’UE forniti ad altri operatori economici, con o senza imballaggio. L’uso di etichette digitali in tali casi può ridurre i rifiuti e i costi di etichettatura nella catena di fornitura. Gli importatori o i distributori saranno in grado di apporre sul prodotto fertilizzante dell’UE un’etichetta fisica direttamente nelle lingue ufficiali necessarie per la loro situazione specifica. I costi di etichettatura possono inoltre essere evitati qualora i prodotti fertilizzanti dell’UE sono miscelati, imballati o reimballati, in quanto i prodotti possono essere etichettati con un’etichetta fisica solo una volta, prima di raggiungere gli utilizzatori finali. Poiché tali prodotti sono forniti agli operatori economici, la comunicazione di informazioni agli utilizzatori finali non è pregiudicata dal fatto di usare unicamente etichette digitali. Se oltre a un’etichetta digitale scelgono di fornire un’etichetta fisica, gli operatori economici dovrebbero essere liberi di decidere quali elementi di etichettatura includere in tale etichetta fisica conformemente al regolamento (UE) 2019/1009.

    (8)

    Le etichette fisiche restano un metodo privilegiato con cui gli utilizzatori finali ottengono informazioni chiave sull’uso dei prodotti fertilizzanti dell’UE, poiché offrono un accesso immediato e affidabile alle informazioni mediante l’apposizione sull’imballaggio. Inoltre la grande maggioranza dei prodotti fertilizzanti dell’UE disponibili sul mercato è impiegata da utilizzatori professionali, quali gli agricoltori e i contoterzisti agricoli. Sebbene abbiano una buona familiarità con i prodotti fertilizzanti e facciano spesso ricorso alla consulenza per i propri piani di fertilizzazione, gli utilizzatori professionali tendono ad appartenere a fasce di età più avanzate con un livello inferiore di competenze digitali e potrebbero incontrare difficoltà nell’accesso alle etichette digitali. Inoltre, chi opera nelle regioni rurali meno sviluppate potrebbe dover fare i conti con un accesso a Internet incostante quando si trova nei campi o presso l’azienda agricola.

    (9)

    Se optano per l’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE forniti in imballaggio agli utilizzatori finali, gli operatori economici dovrebbero garantire che una serie minima di informazioni essenziali sull’efficienza agronomica e sull’uso del prodotto sia anche disponibile sull’etichetta fisica. In tale contesto, e per quanto riguarda le altre norme specifiche per i prodotti messi a disposizione in imballaggio, l’imballaggio non dovrebbe superare i 1 000 kg in linea con il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (5), al fine di garantire che quantità superiori, generalmente utilizzate in contesti industriali, siano trattate in modo diverso rispetto agli imballaggi normalmente forniti al consumatore. I prodotti forniti in imballaggi che superano tale limite dovrebbero essere considerati come forniti senza imballaggio ai fini del regolamento (UE) 2019/1009. In questo modo si affronteranno anche le problematiche che potrebbero insorgere per i gruppi vulnerabili. Le informazioni specifiche che gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a fornire esclusivamente su un’etichetta digitale dovrebbero pertanto rispecchiare lo stato attuale della digitalizzazione della società e la situazione particolare degli utilizzatori dei prodotti fertilizzanti dell’UE, e dovrebbero riconoscere la diversità della base di utilizzatori. Per poter consentire a tutti gli utilizzatori finali di compiere scelte consapevoli prima di acquistare prodotti fertilizzanti dell’UE e per garantire la manipolazione e l’uso in sicurezza di tali prodotti da parte di tutti i gruppi di utilizzatori finali, sull’etichetta fisica dovrebbero sempre essere fornite le informazioni relative alla sicurezza e alla protezione della salute umana, animale e vegetale e dell’ambiente, nonché informazioni minime sull’efficienza agronomica dei prodotti fertilizzanti dell’UE e sul loro contenuto e corretto utilizzo. Le etichette digitali potrebbero includere anche informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra connesse al processo di produzione, sull’impatto ambientale del concime, compreso il suo processo di produzione e l’efficienza agroecologica. Il regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe indicare chiaramente quali informazioni possono essere fornite solo in formato digitale.

    (10)

    Per i prodotti fertilizzanti dell’UE forniti senza imballaggio, gli operatori economici devono fornire gli elementi di etichettatura in un foglietto per garantire che, anche in assenza di imballaggio diretto, le informazioni fondamentali siano comunque accessibili agli utilizzatori, anche quelli privi di competenze alfabetiche di base. Il foglietto, contrariamente alle etichette fisiche, non ha alcun legame fisico con il prodotto e pertanto non offre un accesso immediato alle informazioni relative al prodotto durante la manipolazione. Il foglietto dovrebbe pertanto fungere da ponte tra il prodotto e l’utilizzatore, garantendo che non vadano persi dettagli essenziali. Fornire gli stessi elementi di etichettatura in formato digitale comporterebbe un adeguamento della modalità con cui si reperiscono le informazioni. Tale adeguamento sarebbe giustificato una volta adeguatamente affrontati e attenuati i rischi per gli utilizzatori. Il formato digitale dovrebbe essere flessibile, armonizzato e aggiornato in tempo reale, in modo tale che gli utilizzatori possano accedere alle informazioni più recenti. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere autorizzati a fornire tutti gli elementi di etichettatura, di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009, in un’etichetta digitale solo per i prodotti fertilizzanti dell’UE forniti senza imballaggio. Se oltre a un’etichetta digitale scelgono di fornire un foglietto, gli operatori economici dovrebbero essere liberi di decidere quali elementi di etichettatura vogliono includere in tale foglietto.

    (11)

    Per garantire condizioni di parità tra gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato prodotti fertilizzanti dell’UE e per proteggere gli utilizzatori finali quando manipolano tali prodotti, è opportuno stabilire prescrizioni armonizzate di etichettatura digitale.

    (12)

    Per garantire che gli utilizzatori ricevano tutti gli elementi di etichettatura necessari nell’etichetta digitale e non siano tenuti a raccogliere informazioni sia dall’etichetta fisica sia da quella digitale, gli operatori economici che utilizzano un’etichetta digitale dovrebbero essere tenuti a includere tutti gli elementi di etichettatura nell’etichetta digitale, anche se sono già presenti sull’etichetta fisica, in modo da offrire una fonte unica per tutte le informazioni necessarie. L’etichetta digitale dovrebbe inoltre contenere informazioni che consentano agli utilizzatori finali di individuare e contattare il fabbricante e l’importatore dei prodotti fertilizzanti dell’UE, poiché tali informazioni sono essenziali ed è necessario disporre di una linea di comunicazione diretta per rafforzare la fiducia e la trasparenza e fornirle in formato digitale faciliterà la creazione di un collegamento tra il prodotto e l’etichetta digitale nonché fra il fabbricante o l’importatore e l’utilizzatore finale. Inoltre, poiché i prodotti fertilizzanti sono immessi sul mercato anche come prodotti non armonizzati, è essenziale includere nell’etichetta digitale la marcatura CE e gli eventuali riferimenti corrispondenti a un organismo notificato, affinché gli utilizzatori finali possano dedurre dalla sola etichetta digitale che il prodotto è commercializzato conformemente al regolamento (UE) 2019/1009. Tuttavia, per facilitare l’aggiornamento di determinate informazioni che devono essere fornite dai fabbricanti, le quali cambiano frequentemente e non sono utilizzate quotidianamente dagli utilizzatori finali, in particolare il numero di lotto e la data di produzione, i fabbricanti dovrebbero avere la possibilità di fornire tali informazioni in formato fisico o digitale. Tale flessibilità dovrebbe condurre ad aggiornamenti più rapidi e accurati. Gli operatori economici dovrebbero inoltre avere la possibilità di non includere la quantità nell’etichetta digitale se già indicata in forma fisica, dato che tale elemento potrebbe cambiare lungo la catena di approvvigionamento o variare, nel caso di prodotti forniti senza imballaggio, per ciascuna transazione. Si ricorda che è altresì essenziale che l’utilizzatore finale disponga delle informazioni necessarie di cui al regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per poter individuare e contattare la persona responsabile dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione.

    (13)

    Poiché le etichette digitali, analogamente a quelle fisiche, sono un mezzo per fornire agli utilizzatori informazioni obbligatorie sui prodotti fertilizzanti dell’UE, gli operatori economici dovrebbero garantire l’accesso gratuito a un’etichetta digitale per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE. Inoltre, al fine di accrescere le probabilità che gli utilizzatori reperiscano le informazioni, le informazioni fornite nell’etichetta digitale dovrebbero essere facilmente accessibili agli utilizzatori finali nell’Unione attraverso tecnologie digitali di ampio utilizzo compatibili con tutti i principali sistemi operativi e browser, l’accesso all’etichetta dovrebbe essere garantito senza password, registrazioni o applicazioni specifiche e si dovrebbe tenere conto delle esigenze dei gruppi vulnerabili. Il vettore di dati dovrebbe portare direttamente all’etichetta digitale, senza necessità di registrazione preventiva, consultazione di un sito web, scaricamento o installazione di applicazioni o fornitura di password, e l’accesso alle informazioni non dovrebbe dipendere dall’area geografica all’interno del territorio dell’Unione. Gli operatori economici non dovrebbero combinare le informazioni richieste dal regolamento (UE) 2019/1009 con altre informazioni non richieste da tale regolamento, quali le dichiarazioni di marketing o commerciali. Poiché le etichette digitali non presentano i limiti di spazio tipici delle etichette fisiche apposte sull’imballaggio, è importante mantenere gli elementi di etichettatura, forniti conformemente al regolamento (UE) 2019/1009, concentrati in un unico posto anziché collocarli insieme ad altre informazioni fornite dagli operatori economici, cosa che renderebbe difficile il loro reperimento. Al fine di ridurre ulteriormente le problematiche che potrebbero insorgere per i gruppi vulnerabili, in particolare le persone con disabilità, gli operatori economici dovrebbero inoltre garantire che le etichette digitali siano presentate in modo da tenere conto delle esigenze di tali gruppi. Nel contempo, il fatto che le etichette digitali non siano soggette a limiti di spazio offre anche l’opportunità di fornire informazioni supplementari sull’uso del prodotto fertilizzante dell’UE, quali raccomandazioni e migliori prassi per contenere le perdite di nutrienti. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere in grado di fornire tali informazioni nell’etichetta digitale.

    (14)

    Tenendo conto sia dell’interesse degli utilizzatori ad avere accesso alle informazioni sui prodotti fertilizzanti dell’UE con una durata di conservazione relativamente lunga, sia dell’interesse degli operatori economici di evitare costi superflui, gli operatori economici dovrebbero garantire che l’etichetta digitale sia disponibile per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE.

    (15)

    Per ridurre i potenziali rischi che può provocare l’indisponibilità dell’etichetta digitale per i gruppi vulnerabili, in particolare per quanto riguarda i prodotti fertilizzanti dell’UE forniti agli utilizzatori finali senza imballaggio, qualora tutti gli elementi di etichettatura possano essere forniti in formato digitale gli operatori economici dovrebbero essere tenuti, su richiesta, a fornire gli elementi di etichettatura agli utilizzatori finali tramite mezzi alternativi. I potenziali utilizzatori finali dovrebbero avere il diritto, indipendentemente da un acquisto, di ricevere informazioni tramite mezzi alternativi al fine di assumere decisioni informate. Qualora l’etichetta digitale sia temporaneamente indisponibile, le informazioni dovrebbero essere fornite tramite mezzi alternativi anche in assenza di richiesta. Inoltre, per i prodotti forniti agli utilizzatori finali senza imballaggio e provvisti unicamente di un’etichetta digitale, le informazioni dell’etichetta fornite a norma dell’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbero essere anche in un posto visibile nel sito del punto vendita. In tal modo, si contribuirà a garantire che i potenziali utilizzatori finali siano adeguatamente informati e possano effettuare un acquisto informato. Si garantirebbe inoltre l’accesso diretto alle informazioni pertinenti per la protezione della salute umana, animale e vegetale e dell’ambiente, come le informazioni sul tenore di azoto necessario per l’attuazione delle norme nazionali che recepiscono la direttiva 91/676/CEE del Consiglio.

    (16)

    Le prescrizioni relative alla documentazione tecnica di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbero essere adeguate per tenere conto dell’introduzione delle etichette digitali. In ragione della natura evolutiva delle piattaforme digitali e dell’esigenza di un’accessibilità costante, tali adeguamenti dovrebbero essere riesaminati periodicamente. Inoltre, tenendo conto della possibilità, al fine di agevolare la vigilanza del mercato, di fornire solo un’etichetta digitale per i prodotti fertilizzanti dell’UE messi a disposizione per la miscelazione fisica, la documentazione tecnica delle miscele fisiche di prodotti fertilizzanti dovrebbe includere, per garantire che tutti i portatori di interessi abbiano una chiara comprensione delle componenti del prodotto e delle rispettive origini, un facsimile delle informazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 relative ai prodotti fertilizzanti dell’UE costituenti.

    (17)

    Al fine di mantenere il regolamento (UE) 2019/1009 in linea con il progresso tecnico, le nuove prove scientifiche e l’evoluzione della digitalizzazione della società, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda l’integrazione delle prescrizioni di etichettatura digitale e la modifica dell’allegato III di tale regolamento relativamente agli elementi di etichettatura che possono essere forniti esclusivamente in un’etichetta digitale dagli operatori economici che mettono a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato prodotti fertilizzanti dell’UE in un imballaggio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7). È inoltre di particolare importanza che la Commissione tenga conto dei pareri di tutti i portatori di interessi durante i lavori preparatori. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (18)

    Nel definire norme più dettagliate per l’etichettatura digitale, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alle altre norme dell’Unione sulla fornitura in formato digitale di informazioni relative a prodotti o sostanze e miscele. Le informazioni richieste conformemente alle diverse norme dell’Unione dovrebbero essere accessibili in un unico spazio digitale affinché gli utilizzatori possano accedere facilmente a tutte le informazioni necessarie. In tal modo, si semplificherebbe l’esperienza degli utilizzatori e si incoraggerebbe la fiducia nelle fonti di informazione digitali. Inoltre, si fornirebbe un’interfaccia più completa e di facile utilizzo, promuovendo la trasparenza per i consumatori e un processo decisionale informato.

    (19)

    Nel decidere quali elementi di etichettatura possono essere forniti esclusivamente in formato digitale dagli operatori economici che mettono a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato prodotti fertilizzanti dell’UE in un imballaggio, la Commissione dovrebbe tenere conto del livello di preparazione digitale degli utilizzatori dei prodotti fertilizzanti dell’UE e della necessità di mantenere l’uso di tali prodotti sicuro per la salute umana, animale o vegetale, e l’ambiente, nonché della necessità di garantire la disponibilità dell’etichetta digitale per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE. Inoltre, si dovrebbe tenere conto dell’evoluzione del panorama digitale, garantendo che l’etichettatura digitale rimanga accessibile e di facile utilizzo, in linea con il progresso tecnologico. È fondamentale esaminare il riscontro degli utilizzatori finali e dei portatori di interessi per garantire che il sistema di etichettatura digitale soddisfi le loro esigenze e risponda a eventuali preoccupazioni.

    (20)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1009.

    (21)

    Poiché il presente regolamento introduce la possibilità di fornire tutti gli elementi previsti dalle prescrizioni di etichettatura di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009, o parte di essi, esclusivamente in etichette digitali, la sua applicazione dovrebbe essere posticipata al fine di concedere tempo sufficiente per l’elaborazione delle prescrizioni integrative in materia di etichettatura digitale.

    (22)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il miglioramento della leggibilità delle etichette dei prodotti fertilizzanti dell’UE e l’agevolazione della gestione di tali etichette da parte degli operatori economici al fine di garantire il funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. Poiché a motivo della loro portata e dei loro effetti tali obiettivi possono essere conseguiti più efficacemente a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

    1)

    l’articolo 2 è così modificato:

    a)

    è inserito il punto seguente:

    «10 bis)

    “imballaggio”: un involucro che può essere chiuso ermeticamente, con una capacità non superiore ai 1 000 kg;»

    ;

    b)

    è inserito il punto seguente:

    «16 bis)

    “vettore di dati”: codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;»

    ;

    2)

    l’articolo 6 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

    «Le informazioni di cui al primo comma sono fornite in formato fisico sull’imballaggio o nel documento di accompagnamento, in formato digitale o in entrambi i formati. Se le informazioni sono fornite in formato digitale, si applicano le prescrizioni relative alle etichette digitali di cui all’articolo 11 ter e gli obblighi di cui all’articolo 11 quater

    ;

    b)

    al paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

    «Le informazioni di cui al primo comma sono fornite in formato fisico sull’imballaggio o nel documento di accompagnamento, oppure sia in formato fisico sull’imballaggio o nel documento di accompagnamento sia in formato digitale. Se le informazioni sono fornite in formato digitale, si applicano le prescrizioni relative alle etichette digitali di cui all’articolo 11 ter e gli obblighi di cui all’articolo 11 quater

    ;

    c)

    il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   I fabbricanti provvedono affinché i prodotti fertilizzanti dell’UE siano accompagnati dagli elementi di etichettatura prescritti a norma dell’allegato III, forniti nel pertinente formato di cui all’articolo 11 bis. Tali elementi di etichettatura:

    a)

    sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato;

    b)

    sono chiari, comprensibili, accurati, intelligibili e ben visibili sull’imballaggio;

    c)

    sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell’UE è messo a disposizione sul mercato.»

    ;

    3)

    all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Gli importatori provvedono affinché i prodotti fertilizzanti dell’UE siano accompagnati dagli elementi di etichettatura prescritti a norma dell’allegato III, forniti nel pertinente formato di cui all’articolo 11 bis. Tali elementi di etichettatura:

    a)

    sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato;

    b)

    sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell’UE è messo a disposizione sul mercato.»

    ;

    4)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 11 bis

    Formati di etichettatura

    1.   Se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono messi a disposizione degli operatori economici sul mercato in un imballaggio, sono accompagnati dagli elementi di etichettatura di cui all’allegato III nel formato seguente:

    a)

    su un’etichetta in formato digitale (“etichetta digitale”); oppure

    b)

    su un’etichetta fisica apposta sull’imballaggio o, per gli elementi di etichettatura che non possono essere riportati sull’etichetta a causa delle dimensioni troppo piccole dell’imballaggio, in un foglietto separato che accompagna l’imballaggio (“etichetta fisica”).

    2.   Se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono messi a disposizione degli operatori economici sul mercato senza imballaggio, sono accompagnati dagli elementi di etichettatura di cui all’allegato III nel formato seguente:

    a)

    su un’etichetta digitale; oppure

    b)

    in un foglietto che accompagna il prodotto fertilizzante dell’UE.

    3.   Se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono messi a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato in un imballaggio, sono accompagnati dagli elementi di etichettatura di cui all’allegato III nel formato seguente:

    a)

    su un’etichetta fisica; oppure

    b)

    su un’etichetta digitale e riprodotti su un’etichetta fisica.

    In deroga alla lettera b) del primo comma, gli elementi di etichettatura contrassegnati da un asterisco nell’allegato III non devono essere riprodotti sull’etichetta fisica.

    4.   Se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono messi a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato senza imballaggio, sono accompagnati dagli elementi di etichettatura di cui all’allegato III nel formato seguente:

    a)

    su un’etichetta digitale; oppure

    b)

    in un foglietto che accompagna il prodotto fertilizzante dell’UE.

    5.   Se forniscono un’etichetta digitale conformemente al presente articolo, gli operatori economici garantiscono un’etichettatura coerente in caso di riproduzione e rispettano le prescrizioni di cui agli articoli 11 ter e 11 quater.

    Articolo 11 ter

    Prescrizioni per le etichette digitali

    1.   L’etichetta digitale comprende:

    a)

    le informazioni richieste a norma dell’articolo 6, paragrafo 6 e dell’articolo 8, paragrafo 3;

    b)

    la marcatura CE e, se opportuno, il numero di identificazione dell’organismo notificato conformemente agli articoli 17 e 18;

    c)

    tutti gli elementi di etichettatura richiesti a norma dell’allegato III, a eccezione della data di produzione e della quantità se tali elementi sono stati indicati sull’etichetta fisica.

    2.   L’etichetta digitale può includere raccomandazioni e migliori prassi per l’uso del prodotto fertilizzante dell’UE.

    3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite insieme in un unico posto e sono separate dalle informazioni di cui al paragrafo 2 e dalle informazioni che non sono fornite a norma del presente regolamento.

    4.   L’etichetta digitale:

    a)

    è accessibile gratuitamente;

    b)

    è facilmente e direttamente accessibile attraverso tutti i principali sistemi operativi e browser, senza necessità di registrarsi preventivamente, di scaricare o installare applicazioni o di fornire una password ed è accessibile a tutti i potenziali utilizzatori nell’Unione;

    c)

    consente di effettuare ricerche al suo interno;

    d)

    è presentata in modo tale da rispondere anche alle esigenze dei gruppi vulnerabili e supporta, ove opportuno, i necessari adeguamenti per facilitare l’accesso di tali gruppi, in particolare per le persone con disabilità;

    e)

    è disponibile per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività nell’Unione dell’operatore economico che l’ha creata.

    Se l’etichetta digitale è disponibile in più di una lingua, la scelta delle lingue non dipende dall’ubicazione geografica.

    5.   Il vettore di dati utilizzato per un’etichetta digitale è stampato o apposto fisicamente sull’imballaggio oppure, se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono messi a disposizione sul mercato senza imballaggio, nel documento o foglietto di accompagnamento in modo visibile all’esterno, leggibile e accessibile ai gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, e tale da consentire che tale vettore di dati sia elaborato automaticamente da dispositivi digitali.

    Articolo 11 quater

    Obblighi per gli operatori economici che forniscono un’etichetta digitale

    1.   Gli operatori economici che forniscono un’etichetta digitale non tracciano, analizzano o utilizzano alcuna informazione sull’uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le pertinenti informazioni in formato digitale.

    2.   Su richiesta degli utilizzatori finali e indipendentemente da un acquisto, o in assenza di una tale richiesta qualora l’etichetta digitale sia temporaneamente indisponibile al momento dell’acquisto, gli operatori economici che mettono a disposizione di tali utilizzatori finali sul mercato i prodotti fertilizzanti dell’UE forniscono le informazioni incluse nell’etichetta digitale con mezzi alternativi e gratuitamente.

    3.   Se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono messi a disposizione sul mercato con un’etichetta digitale conformemente all’articolo 11 bis, paragrafo 4, lettera a), l’operatore economico che li fornisce agli utilizzatori finali rende disponibili le informazioni di etichettatura di cui all’articolo 11 ter, paragrafo 1, in un posto visibile presso il punto vendita.»

    ;

    5)

    all’articolo 42 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «9.   Entro il 1o maggio 2027 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 44 per integrare gli articoli 11 ter e 11 quater stabilendo prescrizioni specifiche per l’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE e condizioni per l’adempimento degli obblighi degli operatori economici che forniscono un’etichetta digitale. Tali prescrizioni stabiliscono, in particolare, i tipi di soluzioni tecniche elettroniche che gli operatori economici possono utilizzare per fornire l’etichetta digitale e i mezzi alternativi per fornire le informazioni di cui all’articolo 11 quater, paragrafo 2. Nell’adottare gli atti delegati, la Commissione:

    a)

    garantisce la coerenza con altri atti pertinenti dell’Unione;

    b)

    incoraggia l’innovazione e l’uso delle tecnologie più avanzate;

    c)

    garantisce la neutralità tecnologica senza limitare la scelta della tecnologia o delle attrezzature, entro i limiti della compatibilità e della prevenzione delle interferenze;

    d)

    garantisce che l’etichettatura digitale non comprometta la sicurezza degli utilizzatori finali e dell’ambiente;

    e)

    garantisce che qualsiasi modifica dell’etichetta digitale non comprometta la capacità delle autorità di vigilanza del mercato di verificare il contenuto dell’etichetta esistente prima di tale modifica;

    f)

    tiene conto del livello di preparazione digitale degli utilizzatori finali dei prodotti fertilizzanti dell’UE;

    g)

    tiene conto della prescrizione di cui al presente regolamento di fornire le informazioni per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE;

    h)

    prende in considerazione il rafforzamento della libera circolazione dei prodotti fertilizzanti dell’UE nel mercato interno;

    i)

    prende in considerazione le esigenze e la capacità delle piccole e medie imprese di conformarsi a tali prescrizioni.

    10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 44 per modificare l’allegato III relativamente alle informazioni che gli operatori economici scelgono di fornire esclusivamente in un’etichetta digitale conformemente alla deroga di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 3, secondo comma, al fine di adeguare tale allegato al progresso tecnico e scientifico o al livello di preparazione digitale degli utilizzatori finali dei prodotti fertilizzanti dell’UE. Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto della necessità di garantire la sicurezza e un livello elevato di protezione della salute umana, animale e vegetale e dell’ambiente.»

    ;

    6)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 49 bis

    Valutazione

    Entro il 21 ottobre 2031, la Commissione effettua una valutazione dell’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE introdotta dal regolamento (UE) 2024/2516 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Nel quadro di tale valutazione esamina in particolare:

    a)

    l’impatto dell’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE sul corretto funzionamento del mercato interno, il livello di protezione dei consumatori e l’impatto dell’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE sulle imprese, in particolare le micro, piccole e medie imprese;

    b)

    l’impatto dell’articolo 11 bis e in particolare la misura in cui gli operatori economici hanno optato per l’uso di un’etichetta digitale.

    La Commissione elabora una relazione sui principali risultati e la presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione.

    La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

    (*1)  Regolamento (UE) 2024/2516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE (GU L, 2024/2516, 30.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2516/oj).» "

    7)

    l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

    8)

    l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Si applica a decorrere dal 1o maggio 2027.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 18 settembre 2024

    Per il Parlamento europeo

    La presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    BÓKA J.


    (1)   GU C 293 del 18.8.2023, pag. 108.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 luglio 2024.

    (3)  Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

    (4)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1).

    (7)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


    ALLEGATO I

    L’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

    1)

    la parte I è così modificata:

    a)

    il punto 1 è così modificato:

    i)

    la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    le istruzioni per l’uso previsto relative alle dosi, al periodo e alla frequenza di applicazione, nonché alle piante o ai funghi bersaglio»;

    ii)

    è inserita la lettera seguente:

    «d bis)

    altre istruzioni per l’uso previsto diverse da quelle di cui alla lettera d);*»;

    iii)

    la lettera h) è sostituita dalla seguente:

    «h)

    un elenco di tutti gli ingredienti che rappresentano oltre il 5 % del peso o del volume del prodotto o, nel caso di prodotti in forma liquida, del relativo peso secco, in ordine decrescente di grandezza;*»;

    iv)

    sono aggiunti i punti seguenti:

    «i)

    l’identificazione, conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1272/2008, di qualsiasi ingrediente figurante nell’elenco di cui alla lettera h) che sia una sostanza o una miscela;*;

    j)

    le designazioni delle pertinenti CMC di cui all’allegato II, parte I, per ciascun ingrediente di cui alla lettera h).*»;

    v)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Le sostanze presenti in natura, oltre che con le informazioni richieste alla lettera i), possono essere identificate con il loro nome minerale.»;

    b)

    sono aggiunti i punti seguenti:

    «12.

    Se gli operatori economici forniscono un’etichetta digitale conformemente all’articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, il vettore di dati utilizzato per tale etichetta digitale è accompagnato dall’avvertenza “Prima che il prodotto sia messo a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato in un imballaggio che contiene fino a 1 000 kg, deve essere fornita un’etichetta fisica conformemente al regolamento (UE) 2019/1009”, o da un’avvertenza simile.

    13.

    Se gli operatori economici forniscono un’etichetta digitale conformemente all’articolo 11 bis, paragrafo 3, secondo comma, il vettore di dati utilizzato per tale etichetta digitale è accompagnato dall’indicazione “Informazioni più dettagliate sul prodotto sono disponibili online. Potete chiedere al fornitore di comunicare tali informazioni con altri mezzi.”, o da un’indicazione analoga.

    14.

    Se gli operatori economici forniscono un’etichetta digitale conformemente all’articolo 11 bis, paragrafo 4, il vettore di dati utilizzato per tale etichetta digitale è accompagnato dall’indicazione “Le informazioni sull’efficienza agronomica e sulla manipolazione in sicurezza del prodotto sono disponibili online”. Potete chiedere al fornitore di comunicare tali informazioni con altri mezzi.», o da un’indicazione analoga.»;

    2)

    la parte II è così modificata:

    a)

    la sezione «PFC 1 (A): CONCIME ORGANICO» è così modificata:

    i)

    alla lettera d), i punti v) e vi) sono sostituiti dai seguenti:

    «v)

    carbonio organico (Corg);*

    vi)

    materia secca;*»;

    ii)

    le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

    «e)

    il rapporto del carbonio organico rispetto all’azoto totale (Corg/N);*

    f)

    la data di produzione;*»;

    b)

    la sezione «PFC 1(B): CONCIME ORGANO-MINERALE» è così modificata:

    i)

    al punto 1, lettera d), i punti v) e vi) sono sostituiti dai seguenti:

    «v)

    carbonio organico (Corg);*

    vi)

    materia secca;*»;

    ii)

    al punto 5, la lettera c bis) è sostituita dalla seguente:

    «c bis)

    se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;*»;

    c)

    la sezione «PFC 1(C)(I)(a): CONCIME INORGANICO SOLIDO A BASE DI MACROELEMENTI» è così modificata:

    i)

    il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    Occorre indicare la granulometria di un concime inorganico solido a base di macroelementi, espressa come % sulla massa del prodotto che passa attraverso un determinato setaccio.*»;

    ii)

    il punto 4 è così modificato:

    la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti occorre indicare:»;

    sono inserite le seguenti lettere -a) e -aa):

    «-a)

    il nome degli agenti di rivestimento;

    -aa)

    la percentuale di concime ricoperto da ciascun agente di rivestimento;*»;

    iii)

    al punto 8, la lettera c bis) è sostituita dalla seguente:

    «c bis)

    se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;*»;

    d)

    la sezione «PFC 1(C)(I)(b): CONCIME INORGANICO LIQUIDO A BASE DI MACROELEMENTI» è così modificata:

    i)

    il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1.

    L’etichetta deve indicare se il concime inorganico liquido a base di macroelementi è in sospensione o in soluzione.*»;

    ii)

    al punto 6, la lettera c bis) è sostituita dalla seguente:

    «c bis)

    se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;*»;

    e)

    la sezione «PFC 1(C)(II): CONCIME INORGANICO A BASE DI MICROELEMENTI» è così modificata:

    i)

    il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1.

    Nei concimi inorganici a base di microelementi devono essere indicati:

    i microelementi dichiarati elencati in base ai rispettivi nomi e simboli chimici, nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn);

    se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente, i nomi dei loro controioni.*»;

    ii)

    il punto 2 bis è sostituito dal seguente:

    «2 bis.

    Se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, occorre indicare l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile.*»;

    f)

    alla sezione «PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI», il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1.

    L’etichetta deve indicare la tipologia pertinente, come indicato nell’allegato I, parte II, categoria PFC 1(C)(II)(a).*»;

    g)

    alla sezione «PFC 2: CORRETTIVI CALCICI E/O MAGNESIACI», il quinto trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    reattività e metodo di determinazione della reattività, ad eccezione delle varietà di calce contenenti ossidi e idrossidi.*»;

    h)

    la sezione «PFC 3(A): AMMENDANTE ORGANICO» è così modificata:

    i)

    il primo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    pH;*»;

    ii)

    il quinto trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    il rapporto del carbonio organico rispetto all’azoto totale (Corg/N);*»;

    i)

    la sezione «PFC 4: SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE» è così modificata:

    i)

    il secondo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    pH; *»;

    ii)

    il quarto, quinto, sesto e settimo trattino sono sostituiti dai seguenti:

    «—

    azoto (N) estraibile da CaCl2/DTPA (cloruro di calcio/ acido dietilentriamminopentacetico; “solubile in CAT”), se superiore a 150 mg/l;*

    anidride fosforica (P2O5) estraibile da CaCl2/DTPA (cloruro di calcio/ acido dietilentriamminopentacetico; “solubile in CAT”), se superiore a 20 mg/l;*

    ossido di potassio (K2O) estraibile da CaCl2/DTPA (cloruro di calcio/ acido dietilentriamminopentacetico; “solubile in CAT”), se superiore a 150 mg/l;*

    la data di produzione*.»;

    j)

    la sezione «PFC 5: INIBITORE» è sostituita dalla seguente:

    «PFC 5: INIBITORE

    1.

    Tutti gli ingredienti devono essere dichiarati per peso o volume del prodotto in ordine decrescente di grandezza.*

    2.

    Deve essere dichiarato il tenore di composti inibitori, espresso come % sulla massa o sul volume.*

    3.

    Le istruzioni per l’uso di cui al presente allegato, parte I, punto 1, lettera d bis), devono contenere informazioni riguardanti:

    a)

    i tipi di prodotti fertilizzanti dell’UE con cui l’inibitore può essere miscelato*, in particolare:

    i)

    per l’inibitore della nitrificazione di cui all’allegato I, parte II, PFC 5(A), un prodotto fertilizzante dell’UE in cui almeno il 50 % del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto (N) sotto forma ammoniacale (NH4 +) e ureica (CH4N2O);*

    ii)

    per l’inibitore dell’ureasi di cui all’allegato I, parte II, PFC 5(C), un prodotto fertilizzante dell’UE in cui almeno il 50 % del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto (N) sotto forma ureica (CH4N2O);*

    b)

    la concentrazione minima e massima raccomandata di composti inibitori in caso di miscelazione con un concime prima del suo impiego:

    i)

    per l’inibitore della nitrificazione di cui all’allegato I, parte II, PFC 5(A), espressa in % sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH4 +) e azoto ureico (CH4N2O);

    ii)

    per l’inibitore della denitrificazione di cui all’allegato I, parte II, PFC 5(B), espressa in % sulla massa di nitrato (NO3-) presente;

    iii)

    per l’inibitore dell’ureasi di cui all’allegato I, parte II, PFC 5(C), espressa in % sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ureico (CH4N2O).»;

    k)

    la sezione «PFC 6: BIOSTIMOLANTE DELLE PIANTE» è sostituita dalla seguente:

    «PFC 6: BIOSTIMOLANTE DELLE PIANTE

    Devono essere fornite le seguenti informazioni:

    a)

    forma fisica;

    b)

    data di produzione;*

    c)

    data di scadenza;

    d)

    metodi di applicazione;*

    e)

    effetto dichiarato per ogni pianta bersaglio;* e

    f)

    qualsiasi istruzione pertinente relativa all’efficacia del prodotto, comprese le pratiche di gestione del suolo, la concimazione chimica, l’incompatibilità con prodotti fitosanitari, la dimensione raccomandata degli ugelli spruzzatori, la pressione dell’irroratrice e altre misure antideriva.*»;

    l)

    alla sezione «PFC 7: MISCELA FISICA DI PRODOTTI FERTILIZZANTI» il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Se la miscela fisica di prodotti fertilizzanti contiene uno o più biostimolanti delle piante che appartengono alla categoria PFC 6, la concentrazione di ciascun biostimolante delle piante nella miscela deve essere indicata in g/kg o g/l a 20 oC.*».


    ALLEGATO II

    L’allegato IV, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

    1)

    alla sezione «MODULO A — CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE», il punto 2.2. è così modificato:

    a)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    le dichiarazioni UE di conformità per i prodotti fertilizzanti dell’UE costituenti della miscela fisica di prodotti fertilizzanti e un facsimile della loro etichetta fisica o del loro foglietto conformemente all’articolo 11 bis nonché, se le informazioni sono fornite esclusivamente in un’etichetta digitale conformemente a tale articolo, un facsimile del vettore di dati dei prodotti fertilizzanti dell’UE costituenti;»;

    b)

    la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    un facsimile dell’etichetta fisica o del foglietto di cui all’articolo 11 bis, che fornisca le informazioni prescritte conformemente all’allegato III e, se le informazioni sono fornite esclusivamente in un’etichetta digitale conformemente a tale articolo, un facsimile del vettore di dati;»;

    2)

    alla sezione «MODULO A1 – CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE UFFICIALI DEL PRODOTTO», il punto 2.2 è così modificato:

    a)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    le dichiarazioni UE di conformità per i prodotti fertilizzanti dell’UE costituenti della miscela fisica di prodotti fertilizzanti e un facsimile della loro etichetta fisica o del loro foglietto conformemente all’articolo 11 bis nonché, se le informazioni sono fornite esclusivamente in un’etichetta digitale conformemente a tale articolo, un facsimile del vettore di dati dei prodotti fertilizzanti dell’UE costituenti;»;

    b)

    la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    un facsimile dell’etichetta fisica o del foglietto di cui all’articolo 11 bis, che fornisca le informazioni prescritte conformemente all’allegato III e, se le informazioni sono fornite esclusivamente in un’etichetta digitale conformemente a tale articolo, un facsimile del vettore di dati;»;

    3)

    alla sezione «MODULO B — ESAME UE DEL TIPO», il punto 2.2 è così modificato:

    a)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    le dichiarazioni UE di conformità per i prodotti fertilizzanti dell’UE costituenti della miscela fisica di prodotti fertilizzanti e un facsimile della loro etichetta fisica o del loro foglietto conformemente all’articolo 11 bis nonché, se le informazioni sono fornite esclusivamente in un’etichetta digitale conformemente a tale articolo, un facsimile del vettore di dati dei prodotti fertilizzanti dell’UE costituenti;»;

    b)

    la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    un facsimile dell’etichetta fisica o del foglietto di cui all’articolo 11 bis, che fornisca le informazioni prescritte conformemente all’allegato III e, se le informazioni sono fornite esclusivamente in un’etichetta digitale conformemente a tale articolo, un facsimile del vettore di dati;»;

    4)

    alla sezione «MODULO D1 – GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE», il punto 2.2 è così modificato:

    a)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    le dichiarazioni UE di conformità per i prodotti fertilizzanti dell’UE costituenti della miscela fisica di prodotti fertilizzanti e un facsimile della loro etichetta fisica o del loro foglietto conformemente all’articolo 11 bis nonché, se le informazioni sono fornite esclusivamente in un’etichetta digitale conformemente a tale articolo, un facsimile del vettore di dati dei prodotti fertilizzanti dell’UE costituenti;»;

    b)

    la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    un facsimile dell’etichetta fisica o del foglietto di cui all’articolo 11 bis, che fornisca le informazioni prescritte conformemente all’allegato III e, se le informazioni sono fornite esclusivamente in un’etichetta digitale conformemente a tale articolo, un facsimile del vettore di dati;».


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2516/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


    Top