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Document 32024R2032

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2032 della Commissione, del 29 luglio 2024, recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate

    C/2024/5314

    GU L, 2024/2032, 30.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2032/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2032/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/2032

    30.7.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2032 DELLA COMMISSIONE

    del 29 luglio 2024

    recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, l’articolo 36, paragrafo 4, e l’articolo 42, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia degli Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale regolamento. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone altresì che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e che la Commissione approvi detti programmi.

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia degli Stati membri o di loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l’approvazione dei programmi di eradicazione degli Stati membri o di loro zone o compartimenti.

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti che hanno ottenuto l’approvazione dello status di indenne da malattia, nonché l’approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati esistenti. A causa dell’evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie elencate nell’Unione, risulta necessario modificare alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di approvare lo status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o loro zone, di revocare l’approvazione di alcune zone degli Stati membri in cui sono stati confermati focolai di malattia o in cui non sono più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia, e di approvare la modifica di determinati programmi di eradicazione.

    (4)

    Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e la diarrea virale bovina (BVD), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione l’approvazione dello status di indenne da malattia o di modifiche dei programmi di eradicazione per alcune zone del loro territorio. Due Stati membri hanno inoltre notificato focolai di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV). Tali sviluppi devono trovare riscontro nei pertinenti allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

    (5)

    Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini detenuti, l’Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Matera della regione Basilicata. A seguito della valutazione della Commissione, la domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per il riconoscimento dello status di indenne da malattia. Tale provincia dovrebbe pertanto essere elencata nell’allegato I, parte I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenne da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini.

    (6)

    Per l’infezione da MTBC, l’Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Sassari della regione Sardegna. A seguito della valutazione della Commissione, la domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per il riconoscimento dello status di indenne da malattia. Tale provincia dovrebbe pertanto essere elencata nell’allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenne dall’infezione da MTBC.

    (7)

    Per la BVD, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nel circondario di Oldenburg, nel Land della Bassa Sassonia, e nel circondario di Rendsburg-Eckernförde, nel Land dello Schleswig-Holstein. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BVD. Pertanto tali circondari dovrebbero essere elencati nell’allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per la BVD.

    (8)

    Per quanto riguarda l’infezione da BTV, la Germania ha notificato alla Commissione focolai di infezione da tale virus, sierotipo 3, che interessa i Länder dell’Assia e della Renania-Palatinato, mentre la Spagna ha notificato alla Commissione focolai di infezione da BTV, sierotipo 8, nella comunità autonoma di Catalogna. Poiché tali zone hanno lo status di indenne da malattia e sono elencate nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare l’approvazione dello status di indenne da malattia per l’infezione da BTV per gli interi Länder dell’Assia e della Renania-Palatinato, così come per la comunità autonoma di Catalogna, e modificare di conseguenza le voci relative alla Germania e alla Spagna in tale elenco.

    (9)

    La Spagna ha inoltre informato la Commissione di aver esteso l’ambito di applicazione territoriale del programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da BTV già approvato per le zone elencate nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 con l’aggiunta di una zona comprendente la comunità autonoma di Catalogna. Di conseguenza è opportuno aggiungere tale area alla voce relativa alla Spagna nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 e approvare la modifica proposta del programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da BTV.

    (10)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I, II, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj).


    ALLEGATO

    Gli allegati I, II, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:

    (1)

    l’allegato I è così modificato:

    a)

    nella parte I, capitolo 2, la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Italia

    Regione Abruzzo

    Regione Basilicata: provincia di Matera

    Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza

    Regione Campania: province di Benevento, Napoli, Salerno

    Regione Emilia-Romagna

    Regione Friuli-Venezia Giulia

    Regione Lazio

    Regione Liguria

    Regione Lombardia

    Regione Marche

    Regione Molise

    Regione Piemonte

    Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

    Regione Sardegna

    Regione Toscana

    Regione Trentino-Alto Adige

    Regione Umbria

    Regione Valle d’Aosta

    Regione Veneto»

    b)

    nella parte II, capitolo 2, la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Italia

    Regione Basilicata: provincia di Potenza

    Regione Calabria: province di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

    Regione Campania: province di Avellino, Caserta

    Regione Puglia: provincia di Foggia

    Regione Sicilia»

    (2)

    l’allegato II è così modificato:

    a)

    nella parte I, la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Italia

    Regione Abruzzo

    Regione Basilicata: provincia di Matera

    Regione Calabria: provincia di Catanzaro

    Regione Campania: provincia di Napoli

    Regione Emilia-Romagna

    Regione Friuli-Venezia Giulia

    Regione Lazio: province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

    Regione Liguria

    Regione Lombardia

    Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

    Regione Molise

    Regione Piemonte

    Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

    Regione Sardegna

    Regione Toscana

    Regione Trentino-Alto Adige

    Regione Umbria

    Regione Valle d’Aosta

    Regione Veneto»

    b)

    nella parte II, la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Italia

    Regione Basilicata: provincia di Potenza

    Regione Calabria: province di Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

    Regione Campania: province di Avellino, Caserta, Benevento, Salerno

    Regione Lazio: provincia di Roma

    Regione Marche: provincia di Macerata

    Regione Puglia: provincia di Foggia

    Regione Sicilia»

    (3)

    l’allegato VII è così modificato:

    a)

    nella parte I, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Germania

    Bundesland Baden-Württemberg

    Bundesland Bayern

    Bundesland Brandenburg

    Bundesland Bremen

    Bundesland Hamburg

    Bundesland Hessen

    Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

    Bundesland Niedersachsen, ad eccezione del Landkreis Cuxhaven

    Bundesland Nordrhein-Westfalen, ad eccezione di Kreis Borken, Gütersloh, Höxter Paderborn

    Bundesland Schleswig-Holstein

    Bundesland Rheinland-Pfalz

    Bundesland Saarland

    Bundesland Sachsen

    Bundesland Sachsen-Anhalt

    Bundesland Thüringen»

    b)

    nella parte II, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    Data di approvazione iniziale di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689

    «Germania

    Bundesland Berlin

    Bundesland Niedersachsen: Landkreis Cuxhaven

    Bundesland Nordrhein-Westfalen: Kreis Borken, Gütersloh, Höxter, Paderborn

    21.2.2022»

    (4)

    l’allegato VIII è così modificato:

    a)

    nella parte I, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Germania

    Intero territorio, ad eccezione dei Bundesländer Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz»

    b)

    nella parte I, la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Spagna

    Comunidad Autónoma de Aragón

    Comunidad Autónoma de las Canarias

    Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: provincia di Guadalajara

    Comunidad Autónoma de Castilla y León, ad eccezione delle aree seguenti:

    provincia di Ávila

    provincia di Salamanca

    Cantalejo, Carbonero El Mayor, Santa María la Real de Nieva, Segovia, Villacastín nella provincia di Segovia

    Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria nella provincia di Zamora

    Comunidad Autónoma de La Rioja

    Comunidad Autónoma de Islas Baleares

    Comunidad Autónoma de Navarra

    Comunidad Autónoma del País Vasco

    Comunidad Autónoma de Valencia: provincia di Castellón e provincia di Valencia»

    c)

    la parte II è sostituita dalla seguente:

    «PARTE II

    Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da BTV

    Stato membro

    Territorio

    Data di approvazione iniziale di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689

    Spagna

    Comunidad Autónoma de Andalucía

    Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ad eccezione della provincia di Guadalajara

    Comunidad Autónoma de Asturias

    Comunidad Autónoma de Cantabria

    Comunidad Autónoma de Castilla y León:

    provincia di Ávila

    provincia di Salamanca

    Cantalejo, Carbonero El Mayor, Santa María la Real de Nieva, Segovia, Villacastín nella provincia di Segovia

    Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria nella provincia di Zamora

    Comunidad Autónoma de Cataluña

    Comunidad Autónoma de Extremadura

    Comunidad Autónoma de Galicia

    Comunidad Autónoma de Madrid

    Comunidad Autonoma de Murcia

    Comunidad Autónoma de Valencia: provincia di Alicante

    21.2.2022»


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2032/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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