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Document 32024R2030

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2030 della Commissione, del 23 luglio 2024, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori ortofrutticolo e vitivinicolo colpiti da avversità atmosferiche in Austria, Cechia e Polonia, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2024/5108

    GU L, 2024/2030, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2030/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2030/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/2030

    24.7.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2030 DELLA COMMISSIONE

    del 23 luglio 2024

    che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori ortofrutticolo e vitivinicolo colpiti da avversità atmosferiche in Austria, Cechia e Polonia, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 221, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nella primavera del 2024, parti dell’Austria sono state colpite da avversità atmosferiche di entità senza precedenti (gelate), precedute da temperature insolitamente elevate a gennaio, febbraio e marzo. La vegetazione, che era prematura di 3 settimane mediamente, era quindi più sensibile alle temperature più basse del solito verificatesi in primavera. L’ondata di gelo ha danneggiato gravemente le pomacee, la frutta a nocciolo e il settore vitivinicolo.

    (2)

    Nelle due settimane della seconda metà di aprile 2024, il territorio della Cechia è stato colpito da avversità atmosferiche di entità senza precedenti (gelate), che hanno causato temperature inferiori al solito che si sono protratte per diversi giorni. Dato il grado di sviluppo molto avanzato della vegetazione a causa del clima estremamente caldo di marzo, si sono verificati danni senza precedenti ai frutteti e alle viti. L’ondata di gelo ha danneggiato gravemente la produzione di frutta e il settore vitivinicolo.

    (3)

    Nel mese di aprile 2024, parti della Polonia sono state colpite da avversità atmosferiche di entità senza precedenti (gelate). Dato il grado di sviluppo molto avanzato della vegetazione a causa delle condizioni favorevoli a marzo, le gelate hanno danneggiato i prodotti ortofrutticoli, in particolare frutteti e bacche, e il settore vitivinicolo. Nel mese di maggio 2024 ulteriori avversità atmosferiche (grandine) hanno colpito il settore ortofrutticolo, causando ulteriori danni.

    (4)

    Sebbene alcuni elementi indichino che simili avversità climatiche si verificano in un contesto generale di crescenti rischi per l’agricoltura legati ai cambiamenti climatici, l’intensità degli eventi in Austria, Cechia e Polonia è stata straordinaria, danneggiando una superficie estesa e una parte consistente della produzione.

    (5)

    Gli ingenti danni causati da tali avversità climatiche ai produttori agricoli e la conseguente perdita di reddito per i produttori colpiti in Austria, Cechia e Polonia, mettono a repentaglio la redditività economica delle aziende agricole.

    (6)

    È pertanto opportuno adottare una nuova misura eccezionale per contribuire ad affrontare i problemi specifici derivanti dalle avversità climatiche.

    (7)

    Gli ingenti danni e le perdite economiche subite dai produttori agricoli a causa delle avversità climatiche costituiscono un problema specifico ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non può essere prontamente affrontato con misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 di tale regolamento. La situazione non è specificamente collegata a una particolare turbativa del mercato o a una precisa minaccia di turbativa del mercato, né è collegata a misure destinate a combattere la diffusione di malattie animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.

    (8)

    È opportuno fissare gli importi a disposizione di Austria, Cechia e Polonia tenendo conto in particolare del peso rispettivo di Austria, Cechia e Polonia nel settore agricolo dell’Unione, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nonché dell’impatto delle recenti avversità climatiche nei suddetti Stati membri.

    (9)

    Austria, Cechia e Polonia dovrebbero distribuire l’aiuto attraverso i canali più efficaci sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto dell’entità delle difficoltà e dei danni economici effettivi subiti dagli agricoltori interessati. Dovrebbero garantire che gli agricoltori siano i beneficiari finali dell’aiuto ed evitare distorsioni del mercato o della concorrenza.

    (10)

    Poiché gli importi assegnati a Austria, Cechia e Polonia risponderebbero solo in parte alle difficoltà economiche incontrate dagli agricoltori, tali Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere un sostegno supplementare nazionale agli agricoltori, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

    (11)

    Per concedere ad Austria, Cechia e Polonia la flessibilità necessaria a distribuire l’aiuto in funzione delle circostanze degli agricoltori interessati, si dovrebbe consentire il cumulo di tale aiuto con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, evitando sovracompensazioni agli agricoltori.

    (12)

    Al fine di evitare sovracompensazioni, Austria, Cechia e Polonia dovrebbero tenere conto del sostegno concesso nell’ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.

    (13)

    Per motivi di bilancio, l’Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute da Austria, Cechia e Polonia nell’ambito di questa misura eccezionale solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità. Il sostegno a questa misura eccezionale dovrebbe quindi essere versato entro il 31 gennaio 2025.

    (14)

    Poiché non sono ammessi pagamenti dopo il 31 gennaio 2025, non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (3), che prevede una riduzione proporzionale dei pagamenti mensili effettuati dopo la scadenza del termine.

    (15)

    Austria, Cechia e Polonia dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni dettagliate sull’attuazione del presente regolamento per consentire all’Unione di monitorare l’efficacia della misura introdotta dal presente regolamento.

    (16)

    Per garantire che gli agricoltori ricevano l’aiuto il più presto possibile, è opportuno che Austria, Cechia e Polonia possano attuare il presente regolamento quanto prima. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (17)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Un aiuto dell’Unione di un importo totale di 10 milioni di EUR è messo a disposizione dell’Austria, un aiuto dell’Unione di un importo totale di 15 milioni di EUR è messo a disposizione della Cechia e un aiuto dell’Unione di un importo totale di 37 EUR è messo a disposizione della Polonia per fornire un sostegno eccezionale agli agricoltori alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

    2.   Austria, Cechia e Polonia utilizzano gli importi di cui al paragrafo 1 per misure volte a compensare gli agricoltori più colpiti nel settore ortofrutticolo e nel settore vitivinicolo per le perdite economiche che incidono sulla redditività degli agricoltori.

    3.   Le misure di cui al paragrafo 2 sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche effettive subite dagli agricoltori colpiti e garantiscono che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza.

    4.   Austria, Cechia e Polonia garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell’aiuto dell’Unione, il vantaggio economico di tale aiuto è integralmente trasferito su di loro.

    5.   Le spese sostenute da Austria, Cechia e Polonia di cui al paragrafo 1 in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se tali pagamenti sono effettuati entro il 31 gennaio 2025.

    6.   Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

    7.   Austria, Cechia e Polonia possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione del paragrafo 2, fino a un massimo del 200 % degli importi corrispondenti stabiliti al paragrafo 1, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni.

    8.   Al fine di evitare sovracompensazioni, nell’erogare il sostegno a norma del presente regolamento, Austria, Cechia e Polonia tengono conto del sostegno concesso nell’ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.

    Articolo 2

    1.   Senza indugio e comunque entro il 31 ottobre 2024, Austria, Cechia e Polonia comunicano alla Commissione quanto segue relativamente alle misure attuate ai sensi dell’articolo 1:

    (a)

    una descrizione delle misure da adottare;

    (b)

    i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell’aiuto, i relativi importi e le ragioni della distribuzione dell’aiuto tra gli agricoltori;

    (c)

    l’effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche;

    (d)

    le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell’effetto previsto delle misure;

    (e)

    le azioni intraprese per evitare le distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni;

    (f)

    la previsione dei pagamenti delle spese dell’Unione ripartite per mese fino al 31 gennaio 2025;

    (g)

    il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell’articolo 1, paragrafo 7;

    (h)

    le azioni intraprese per controllare l’ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

    2.   Entro il 15 giugno 2025 Austria, Cechia e Polonia notificano alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell’Unione e aiuto supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia della misura.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

    (2)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2030/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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