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Document 32024R1962

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1962 della Commissione, del 18 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 per quanto riguarda la presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC relativamente alle norme BCAA 7 e 8 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 per quanto riguarda la fornitura di determinati dati per il monitoraggio e la valutazione da parte degli Stati membri

    C/2024/4968

    GU L, 2024/1962, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1962/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1962/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1962

    19.7.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1962 DELLA COMMISSIONE

    del 18 luglio 2024

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 per quanto riguarda la presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC relativamente alle norme BCAA 7 e 8 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 per quanto riguarda la fornitura di determinati dati per il monitoraggio e la valutazione da parte degli Stati membri

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 117 e l’articolo 143, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda, tra l’altro, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare deroghe temporanee alle norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali («BCAA») e per quanto riguarda i requisiti di determinate norme BCAA di cui all’allegato III di tale regolamento.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione (3) stabilisce modalità dettagliate sulla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e sul sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni. L’allegato I di tale regolamento di esecuzione dovrebbe essere modificato per consentire agli Stati membri di introdurre nei rispettivi piani strategici della PAC l’opzione che consente agli agricoltori di soddisfare la norma BCAA 7 mediante la diversificazione delle colture.

    (3)

    Dato che il regolamento (UE) 2024/1468 ha soppresso il primo requisito della norma BCAA 8 dall’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno sopprimere dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 anche le disposizioni sugli elementi relativi a tale requisito che devono figurare nei piani strategici della PAC.

    (4)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione (4) stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione. Per garantire la completezza delle informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione, per ogni anno, i dati sull’attuazione delle deroghe temporanee alle norme BCAA di cui all’articolo 13, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2021/2115, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1468. Tali relazioni dovrebbero includere informazioni sulla portata territoriale e materiale delle deroghe temporanee, sulla durata e sui motivi di tali deroghe, nonché sugli agricoltori e sugli altri beneficiari interessati dalle stesse. È opportuno stabilire le disposizioni necessarie per garantire il trasferimento di tali dati alla Commissione, come la frequenza, le tempistiche e l’organismo responsabile del trasferimento dei dati.

    (5)

    Il regolamento (UE) 2024/1468 ha introdotto l’obbligo per gli Stati membri di istituire e sostenere i regimi ecologici comprendenti, per i seminativi, pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, e per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio, di cui all’articolo 31, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2021/2115. Per consentire alla Commissione di monitorare e valutare tali regimi ecologici, data l’importanza del contributo di tali pratiche all’obiettivo specifico relativo alla biodiversità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno prevedere che gli Stati membri comunichino i dati sul numero di ettari ammissibili che beneficiano di pagamenti per tali pratiche. Per facilitare la valutazione delle diverse pratiche contemplate da tali regimi, è opportuno fornire separatamente i dati per i regimi ecologici riguardanti le superfici non produttive e per quelli che creano nuovi elementi caratteristici del paesaggio sui seminativi. Per gli Stati membri che adottano la decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468 di modificare la norma BCAA 8 per l’anno di domanda 2024, l’obbligo di comunicare i dati per i regimi ecologici pertinenti dovrebbe applicarsi a decorrere dall’anno di domanda 2024.

    (6)

    Poiché il regolamento (UE) 2024/1468 ha soppresso il primo requisito della norma BCAA 8 dall’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno sopprimere l’obbligo per gli Stati membri di comunicare i dati relativi a tale requisito dall’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475.

    (7)

    È opportuno stabilire disposizioni transitorie per consentire agli Stati membri che attuano le decisioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468 di applicare i requisiti relativi alla presentazione del contenuto del piano strategico della PAC per quanto riguarda le modifiche dei piani strategici della PAC concernenti le norme BCAA 7 e 8 per l’anno di domanda 2024 e per garantire che gli Stati membri continuino a comunicare i dati sull’attuazione della norma BCAA 8 di cui all’allegato IV, sezione 4, lettera q), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 per gli anni di domanda 2023 e 2024.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/2289 e (UE) 2022/1475.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289

    Nell’allegato I, sezione 3, sottosezione 3.1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289, i punti vii) e viii) sono sostituiti dai seguenti:

    «vii)

    per la BCAA 7:

    una sintesi delle pratiche in azienda con l’indicazione delle pratiche di rotazione colturale e la definizione di coltura e di coltura secondaria;

    se del caso, a decorrere dall’anno di domanda 2025, una sintesi delle pratiche in azienda per la diversificazione delle colture;

    il tipo di agricoltori interessati, comprese le esenzioni applicate di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

    qualora lo Stato membro autorizzi pratiche di rotazione colturale rafforzata con leguminose e di diversificazione delle colture in regioni specifiche del proprio territorio come indicato nella nota 3 alla BCAA 7 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, una spiegazione del contributo delle pratiche alla preservazione del potenziale del suolo in linea con gli obiettivi della BCAA sulla base della diversità dei metodi di coltura e delle condizioni agroclimatiche nelle regioni interessate e una giustificazione delle scelte effettuate;

    viii)

    per la BCAA 8, a partire dall’anno di domanda 2025:

    l’elenco degli elementi caratteristici del paesaggio interessati dalla norma sul mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;

    le misure per combattere le specie vegetali invasive, se del caso;».

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 è così modificato:

    1)

    all’articolo 8, dopo la lettera b) è inserita la lettera seguente:

    «b bis)

    dati sulle deroghe temporanee autorizzate dagli Stati membri a norma dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2021/2115;»;

    2)

    dopo l’articolo 11 è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 11 bis

    Dati sulle deroghe temporanee ai requisiti delle norme BCAA

    I dati sulle deroghe temporanee ai requisiti delle norme BCAA, autorizzate dagli Stati membri a norma dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2021/2115, comprendono, per ciascuna deroga concessa, le informazioni seguenti:

    a)

    la norma BCAA e il requisito che sono oggetto della deroga temporanea;

    b)

    i motivi della deroga temporanea;

    c)

    la modifica della pratica aziendale autorizzata dalla deroga temporanea;

    d)

    la portata territoriale della deroga temporanea;

    e)

    la superficie interessata dalla deroga temporanea (in ettari);

    f)

    il numero di agricoltori e di altri beneficiari interessati dalla deroga temporanea;

    g)

    i tipi di agricoltori e di altri beneficiari interessati dalla deroga temporanea;

    h)

    la durata della deroga temporanea.»;

    3)

    all’articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «2 bis   Gli Stati membri comunicano ogni anno i dati sulle deroghe temporanee di cui all’articolo 8, lettera b bis), entro il 15 marzo dell’anno N in relazione alle deroghe temporanee autorizzate nell’anno civile N-1. Il primo anno di riferimento è il 2025.»

    ;

    4)

    l’articolo 16 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   I dati di cui all’articolo 8, lettere a), b), b bis), d) ed e), sono trasferiti alla Commissione tramite il sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni denominato “SFC2021”, per il quale le responsabilità della Commissione e degli Stati membri sono definite nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione (*1).

    I dati di cui all’articolo 8, lettera c), sono trasferiti alla Commissione mediante il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (*2).

    (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2289/oj)."

    (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).»;"

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Per la percentuale di prato permanente e i dati sulle deroghe temporanee ai requisiti delle norme BCAA, i dati da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettere b) e b bis), sono trasferiti dall’organismo pagatore o dall’organismo di coordinamento.»

    ;

    5)

    l’allegato IV è così modificato:

    a)

    nella sezione 2, lettera d), dopo il punto i) sono aggiunti i punti seguenti:

    «i bis)

    M101: numero di ettari di superficie a seminativo ammissibile che beneficiano di pagamenti per pratiche di mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, di cui all’articolo 31, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2021/2115;

    ter)

    M102: numero di ettari di superficie a seminativo ammissibile che beneficiano di pagamenti per pratiche di creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio di cui all’articolo 31, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2021/2115;»;

    b)

    nella sezione 4, è soppressa la lettera q).

    Articolo 3

    Disposizioni transitorie

    1.   Gli Stati membri che adottano una decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468 per quanto riguarda le modifiche delle norme BCAA 7 o 8 applicano l’articolo 1 del presente regolamento alle modifiche dei propri piani strategici della PAC per l’anno di domanda 2024.

    2.   Gli Stati membri che adottano una decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468 in merito alla modifica della norma BCAA 8 per l’anno di domanda 2024 comunicano alla Commissione i dati di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del presente regolamento a decorrere dall’anno di domanda 2024, se applicano uno dei regimi ecologici per conformarsi all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

    3.   Gli Stati membri comunicano i dati di cui all’allegato IV, sezione 4, lettera q), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 per gli anni di domanda 2023 e 2024.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.

    (2)  Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (GU L, 2024/1468, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1468/oj).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2289/oj).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione, del 6 settembre 2022, recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione (GU L 232 del 7.9.2022, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1475/oj).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1962/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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