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Document 32024R1865
Council Regulation (EU) 2024/1865 of 29 June 2024 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine
Regolamento (UE) 2024/1865 del Consiglio, del 29 giugno 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
Regolamento (UE) 2024/1865 del Consiglio, del 29 giugno 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
ST/9636/2024/ADD/1
GU L, 2024/1865, 30.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1865/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1865 |
30.6.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/1865 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2024
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2024/1864 del Consiglio, del 29 giugno 2024, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 (2). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC del Consiglio (3). |
(3) |
Il 29 giugno 2024, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1864. |
(4) |
La decisione (PESC) 2024/1864 estende ulteriormente il divieto di esportazione di beni e tecnologie a duplice uso avanzati e introduce ulteriori restrizioni all'esportazione di beni in grado di contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse. |
(5) |
Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, la decisione (PESC) 2024/1864 vieta il transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso, di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza bielorusso, di beni in grado di contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse, di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale e di armi esportati dall'Unione. |
(6) |
La decisione (PESC) 2024/1864 impone ulteriori restrizioni alle esportazioni verso la Bielorussia, in particolare per quanto riguarda i beni e le tecnologie per la navigazione marittima e i beni di lusso. |
(7) |
La decisione (PESC) 2024/1864 vieta altresì l'importazione, l'acquisto o il trasferimento diretti o indiretti di diamanti dalla Bielorussia, divieto che si applica ai diamanti di origine bielorussa, ai diamanti esportati dalla Bielorussia e ai diamanti che transitano per la Bielorussia. Tale divieto si applica ai diamanti non industriali naturali e sintetici nonché alle minuterie e agli oggetti di gioielleria che li contengono. |
(8) |
Inoltre, la decisione (PESC) 2024/1864 estende al petrolio greggio il divieto di importazione di prodotti minerali e introduce un nuovo divieto di esportazione di beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale. |
(9) |
Il presente regolamento dovrebbe chiarire che i divieti relativi al petrolio non pregiudicano per il momento il transito, attraverso la Bielorussia, di petrolio greggio fornito mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri. |
(10) |
Inoltre, la decisione (PESC) 2024/1864 vieta la prestazione di determinati servizi alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a eventuali persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, mediante il divieto di prestare servizi contabili, servizi di auditing, compresa la revisione legale dei conti, servizi di consulenza in materia fiscale, servizi di consulenza amministrativo-gestionale e servizi di pubbliche relazioni. |
(11) |
A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale comprendono la registrazione delle operazioni commerciali per le imprese e altri soggetti, i servizi di auditing relativi a dati contabili e di documenti finanziari, la consulenza in materia fiscale per le imprese e la compilazione di documenti fiscali. I servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni comprendono i servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa prestati a favore delle imprese allo scopo di delineare la politica e la strategia aziendale e di definire la pianificazione complessiva, la struttura e il controllo di un'organizzazione. Sono inclusi anche gli oneri di gestione, i servizi di revisione gestionale, di consulenza in materia di gestione del mercato, della produzione, delle risorse umane e di progetti, nonché i servizi di consulenza, di orientamento e di assistenza operativa connessi al miglioramento dell'immagine dei clienti e delle relazioni di questi con altre entità e il pubblico in generale. |
(12) |
La decisione (PESC) 2024/1864 vieta la prestazione di servizi di architettura e ingegneria e di servizi di consulenza informatica e giuridica alla Bielorussia. In linea con la classificazione centrale dei prodotti definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite in Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991, i «servizi di architettura e ingegneria» comprendono sia i servizi di architettura e di ingegneria sia i servizi integrati di ingegneria, urbanistica e architettura del paesaggio e i servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria. La fornitura di assistenza tecnica connessa a beni esportati in Bielorussia continua a essere consentita, a condizione che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti beni non siano vietati a norma del presente regolamento nel momento in cui avviene la fornitura di tale assistenza tecnica. Sempre in linea con la classificazione centrale dei prodotti, i «servizi di consulenza informatica» comprendono servizi di consulenza relativi all'installazione di hardware informatici, ivi compresi servizi di assistenza ai clienti per l'installazione di hardware informatici, che consistono in attrezzature fisiche, e reti informatiche, e servizi di realizzazioni informatiche, ivi compresi tutti i servizi che comportano servizi di consulenza relativi allo sviluppo e alla realizzazione di software. In linea con la classificazione di cui sopra, i «servizi di consulenza giuridica» includono l'offerta di consulenze legali ai clienti in materia di volontaria giurisdizione, comprese le transazioni commerciali, che riguardano l'applicazione o l'interpretazione della legge, la partecipazione con o per conto di clienti a transazioni commerciali, negoziati e altre trattative con terzi e la preparazione, l'esecuzione e la verifica di documenti giuridici. I «servizi di consulenza giuridica» non comprendono tuttavia la rappresentanza, la consulenza, la preparazione o la verifica di documenti nel contesto di servizi di rappresentanza legale, in particolare in materie o procedimenti dinanzi ad organi amministrativi, organi giurisdizionali o altri tribunali ufficiali debitamente costituiti, o in procedimenti arbitrali o di mediazione. |
(13) |
La decisione (PESC) 2024/1864 vieta inoltre la prestazione di determinati servizi alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a eventuali persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, mediante il divieto di prestare servizi pubblicitari, servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, così come servizi di prova e di controllo tecnico dei prodotti. In linea con la classificazione centrale dei prodotti definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite in Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991, i «servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione» comprendono i servizi di ricerca di mercato e i servizi di sondaggi di opinione. Sempre in linea con la classificazione centrale dei prodotti, i «servizi tecnici di prova e analisi» comprendono i servizi di prova e analisi della composizione e della purezza, i servizi di prova e analisi delle proprietà fisiche, i servizi di prova e analisi di sistemi meccanici ed elettrici integrati, i servizi di controllo tecnico e altri servizi tecnici di prova e analisi. La fornitura di assistenza tecnica connessa a beni esportati in Bielorussia continua a essere consentita, a condizione che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti beni non siano vietati a norma del presente regolamento nel momento in cui avviene la fornitura di tale assistenza tecnica. In linea con la classificazione di cui sopra, i «servizi pubblicitari» comprendono i servizi di vendita o leasing relativi a spazi o tempi pubblicitari e i servizi di pianificazione, creazione e pubblicazione di pubblicità, nonché altri servizi pubblicitari. |
(14) |
La decisione (PESC) 2024/1864 introduce inoltre deroghe necessarie per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che elimini il controllo esercitato da una persona inserita in elenco sulle attività di un'entità dell'Unione non inserita in elenco di cui la persona inserita in elenco è proprietaria o ha il controllo, e assicuri che quest'ultima non tragga alcun vantaggio, in modo da consentire a tale entità di proseguire le sue attività. |
(15) |
Ai fini della conformità all'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-72/11, la decisione (PESC) 2024/1864 modifica la disposizione che proibisce l'elusione precisando che gli elementi della conoscenza e della volontà sussistono non soltanto quando la persona persegue deliberatamente l'obiettivo o il risultato di elusione delle misure restrittive, ma anche quando la persona che partecipa a un'attività avente l'obiettivo o il risultato di eludere le misure restrittive ritiene che la sua partecipazione a una siffatta attività possa avere tale obiettivo o tale risultato e accetti detta possibilità. |
(16) |
Al fine di sensibilizzare ulteriormente sull'attività di esecuzione, è opportuno che gli Stati membri riferiscano in merito alle sanzioni irrogate per violazione delle misure restrittive. |
(17) |
In linea con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione di preservare la pace, rafforzare la sicurezza internazionale e promuovere la cooperazione internazionale, la democrazia e lo Stato di diritto, e più specificamente gli obiettivi perseguiti dalla decisione 2012/642/PESC, è opportuno provvedere affinché i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e relativi all'esecuzione delle misure restrittive di cui al regolamento (CE) n. 765/2006, ovvero relativi alla prevenzione della violazione o dell'elusione di tali misure, siano soggetti al segreto professionale e godano della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione, poiché le informazioni contenute in tali documenti potrebbero essere utilizzate per ostacolare l'applicazione di tali misure o per comprometterne l'efficacia, poiché le persone e entità interessate potrebbero agire in modo da impedire la loro esecuzione. Tale protezione dovrebbe essere garantita anche per le proposte congiunte dell'alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica del regolamento (CE) n. 765/2006 e qualsiasi documento preparatorio correlato, in quanto la loro divulgazione potrebbe incidere sull'efficacia delle misure di cui al regolamento (CE) n. 765/2006 nonché sulla predisposizione di proposte future e la negoziazione sulla base delle stesse. Alcune misure che sono incluse in tali proposte, e che per vari motivi non possono essere adottate dal Consiglio, sono spesso incluse dall'alto rappresentante e dalla Commissione in proposte successive. È importante proteggere tale potere d'iniziativa da qualsiasi influenza esercitata da interessi pubblici o privati che cerchino, al di fuori delle consultazioni organizzate, di costringere le istituzioni dell'Unione e i relativi servizi a proporre, adottare, modificare o concordare una modifica. La loro divulgazione potrebbe rendere inefficaci le eventuali nuove misure, dato che verrebbe già rivelata l'intenzione di adottarle. Pertanto, si dovrebbe presumere che la divulgazione di tali documenti pregiudichi la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali. |
(18) |
La decisione (PESC) 2024/1864 introduce un divieto di importazione di beni che permettono alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate, consentendo in tal modo il suo coinvolgimento nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Tale divieto comprende il carbone e altri prodotti. |
(19) |
Inoltre, la decisione (PESC) 2024/1864 consente agli Stati membri di autorizzare l'ingresso nell'Unione di effetti personali che non suscitano timori di elusione significativi, quali articoli per l'igiene personale o indumenti indossati dai viaggiatori o contenuti nei loro bagagli, e chiaramente destinati all'uso strettamente personale da parte degli stessi o dei loro familiari. Prevede altresì eccezioni che consentono l'ingresso di auto nell'Unione in circostanze specifiche. La situazione delle auto provenienti dalla Bielorussia che si trovano già nel territorio dell'Unione può essere regolarizzata dagli Stati membri. |
(20) |
La decisione (PESC) 2024/1864 vieta l'importazione, l'acquisto o il trasferimento diretti o indiretti di oro. Tale divieto si applica all'oro di origine bielorussa esportato dalla Bielorussia dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
(21) |
La decisione (PESC) 2024/1864 impone ulteriori misure restrittive in vari settori, in particolare in quelli dell'energia e dell'aeronautica. |
(22) |
Ai fini della corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (CE) n. 765/2006, è opportuno estendere a tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari presenti in Bielorussia l'esenzione dal divieto di trasporto di merci mediante imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia. La decisione (PESC) 2024/1864 estende il divieto di trasporto di merci su strada nell'Unione con rimorchi e semirimorchi immatricolati in Bielorussia, anche se trainati da autocarri immatricolati al di fuori della Bielorussia. Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione, la decisione (PESC) 2024/1864 modifica il divieto contenuto nella decisione 2012/642/PESC relativo al trasporto di merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito. È opportuno vietare agli operatori dell'Unione di proprietà almeno per il 25 % di persone fisiche o giuridiche bielorusse di diventare un'impresa di trasporto su strada o di trasportare merci su strada nell'Unione, anche se in transito. Il divieto non si applica alle imprese di trasporto su strada di proprietà di cittadini con doppia cittadinanza o di cittadini bielorussi titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. Le imprese di trasporto su strada dovrebbero comunicare il proprio assetto proprietario alle autorità nazionali competenti, su richiesta di queste ultime. |
(23) |
La decisione (PESC) 2024/1864 introduce un ulteriore criterio per l'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti al congelamento dei beni e per il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate. |
(24) |
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento. |
(25) |
Al fine di agevolare il disinvestimento degli operatori dell'Unione dal mercato bielorusso, la decisione (PESC) 2024/1864 introduce deroghe temporanee ai divieti di importazione e di esportazione di beni e della prestazione di taluni servizi di cui al regolamento (CE) n. 765/2006. Per facilitare un'uscita rapida dal mercato bielorusso, tali deroghe sono temporanee e di portata limitata. La deroga a tali divieti di importazione e di esportazione mirata al disinvestimento dovrebbe consentire la vendita, la fornitura o il trasferimento di taluni beni o la loro importazione nell'Unione fino al 2 gennaio 2025 e dovrebbe applicarsi solo ai beni che erano già fisicamente situati in Bielorussia al momento dell'entrata in vigore dei corrispondenti divieti. La deroga per la prestazione di taluni servizi mirata al disinvestimento dovrebbe consentire di continuare a prestare servizi che derivano dal disinvestimento a persone giuridiche, entità o organismi ovvero a loro esclusivo beneficio fino al 2 gennaio 2025. Inoltre, le autorità nazionali competenti dovrebbero provvedere a che i beni vietati che restano in Bielorussia a seguito del disinvestimento non procurino beneficio a utenti finali militari né abbiano un uso finale militare e che i servizi non siano prestati al governo bielorusso, non procurino beneficio a utenti finali militari né abbiano un uso finale militare. |
(26) |
Per garantire la certezza del diritto in merito al trattamento delle importazioni, la decisione (PESC) 2024/1864 prevede norme sullo svincolo, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, delle merci che si trovano fisicamente nell'Unione e che sono state assoggettate a misure restrittive soltanto dopo la presentazione a dette autorità doganali. La possibilità di svincolare le merci si applica indipendentemente dai regimi cui sono state vincolate le merci dopo la loro presentazione alle autorità doganali mediante, tra l'altro, transito, perfezionamento attivo o immissione in libera pratica) o dalle fasi e formalità procedurali previste dal codice doganale dell'Unione necessarie per lo svincolo. La decisione (PESC) 2024/1864 autorizza altresì gli Stati membri a svincolare le merci già introdotte nell'Unione. Tale autorizzazione è necessaria a beneficio degli operatori dell'Unione che hanno introdotto nell'Unione tali merci in buona fede quando la loro importazione non era ancora oggetto di misure restrittive, compresi i casi in cui era ancora consentita durante un periodo di transizione. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire che lo svincolo di tali merci e di qualsiasi pagamento collegato rispetti le disposizioni e gli obiettivi delle misure restrittive dell'Unione. Analogamente qualsiasi decisione di non svincolare tali merci dovrebbe essere conforme agli obiettivi di dette misure e garantire, tra le altre cose, che le merci non siano rispedite in Bielorussia. |
(27) |
La decisione (PESC) 2024/1864 impone inoltre agli esportatori di vietare per contratto la riesportazione in Bielorussia o la riesportazione per un uso in Bielorussia di beni e tecnologie sensibili elencati negli allegati XVI, XVII, XXVIII e XXX del regolamento (CE) n. 765/2006, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («clausola di esclusione della Bielorussia»). |
(28) |
La Commissione valuterà l'impatto che avrà l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo di una «clausola di esclusione della Bielorussia» nello scoraggiare l'elusione. Valuterà inoltre con grande attenzione i dati commerciali, le statistiche sulle esportazioni e altre informazioni relative ai modelli di elusione riguardanti tali beni, compreso il ruolo che le controllate degli operatori dell'Unione in paesi terzi possono svolgere in tali modelli. La Commissione valuterà, su tale base, se la «clausola di esclusione della Bielorussia» sia adeguata al suo scopo e prenderà in considerazione eventuali altre azioni appropriate per limitare l'accesso della Bielorussia a beni sensibili che potrebbero essere ulteriormente esportati in Russia, consentendo così a quest'ultima di portare avanti la guerra in Ucraina, compresa la possibilità di esigere che gli operatori dell'Unione garantiscano l'utilizzo della «clausola di esclusione della Bielorussia» anche da parte delle loro controllate in paesi terzi. |
(29) |
Per aiutare il contrasto della riesportazione dei prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX del regolamento (CE) n. 765/2006 rinvenuti sul campo di battaglia in Ucraina o critici per lo sviluppo, la produzione o l'uso dei sistemi militari russi, la decisione (PESC) 2024/1864 impone agli operatori dell'Unione che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità verso paesi terzi, diversi dai paesi elencati nell'allegato V ter bis del regolamento (CE) n. 765/2006, di attuare meccanismi di dovuta diligenza in grado di individuare, valutare e mitigare i rischi di esportazione in Bielorussia. Inoltre, la decisione (PESC) 2024/1864 impone agli operatori dell'Unione di provvedere affinché anche le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo applichino tali obblighi. |
(30) |
Qualora il regolamento (UE) n. 765/2006 imponga agli operatori dell'Unione di provvedere affinché le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo svolgano determinate azioni per prevenire l'esportazione o la riesportazione in Bielorussia di beni o tecnologie, tali obblighi dovrebbero essere applicati nella misura consentita dalla legislazione del paese terzo in cui la persona giuridica, l'entità o l'organismo in questione sono stabiliti. |
(31) |
Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (CE) n. 765/2006, è necessario modificare l'elenco dei macchinari di cui all'allegato XIV di tale regolamento. |
(32) |
È opportuno introdurre una disposizione che consenta ai cittadini e alle imprese degli Stati membri di ottenere un risarcimento dalle persone e entità bielorusse che abbiano recato loro un danno. Ciò comprende i danni arrecati alle società di loro proprietà o sotto il loro controllo in relazione a un contratto o a una transazione sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure istituite ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2006, a condizione che il cittadino dello Stato membro o la società interessati non abbiano accesso effettivo a mezzi di ricorso, ad esempio a norma del pertinente trattato bilaterale di investimento. Il risarcimento può essere richiesto dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e degli Stati membri relative a giurisdizione e procedure giudiziarie in materia civile e commerciale, anche per quanto riguarda eventuali procedimenti d'urgenza. |
(33) |
È opportuno esigere che gli operatori dell'Unione si adoperino al massimo per garantire che le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo non partecipino ad attività che compromettono le misure restrittive di cui al regolamento (CE) n. 765/2006. Tali attività sono quelle che producono l'effetto che le misure restrittive mirano a impedire, ad esempio che un destinatario in Bielorussia ottenga un tipo di beni, di tecnologie, di finanziamenti o di servizi soggetto a divieti a norma del regolamento (CE) n. 765/2006. |
(34) |
Con il concetto di «adoperarsi al massimo» dovrebbe intendersi l'effettuazione di tutte le azioni adeguate e necessarie per conseguire il risultato di prevenire la compromissione delle misure restrittive di cui al regolamento (CE) n. 765/2006. Tali azioni possono comprendere, ad esempio, l'attuazione di politiche, controlli e procedure appropriati per attenuare e gestire efficacemente il rischio, tenendo conto di fattori quali il paese terzo di stabilimento, il settore di attività e il tipo di attività della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo di proprietà o sotto il controllo dell'operatore dell'Unione. Al tempo stesso, nel concetto di «adoperarsi al massimo» dovrebbero essere comprese soltanto le azioni realizzabili per l'operatore dell'Unione in considerazione della sua natura, delle sue dimensioni e delle circostanze di fatto pertinenti, in particolare del grado di controllo effettivo sulla persona giuridica, sull'entità o sull'organismo stabiliti al di fuori dell'Unione. Tali circostanze comprendono la situazione in cui l'operatore dell'Unione, per cause a lui non imputabili, non è in grado di esercitare il controllo su una persona giuridica, un'entità o un organismo di sua proprietà. |
(35) |
Se una persona fisica o giuridica rivela una violazione delle misure restrittive spontaneamente, esaurientemente e tempestivamente, le autorità nazionali competenti dovrebbero poter tenere conto di tale rivelazione nell'applicare la sanzione, se del caso, in conformità del diritto amministrativo nazionale o di altre norme o disposizioni legislative nazionali. Si applicano le misure adottate dagli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e le prescrizioni ivi contenute in materia di circostanze attenuanti. |
(36) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 1 ter, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
l'articolo 1 ter bis è così modificato:
|
4) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 ter ter 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse elencati nell'allegato XVIII, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 2. È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato XIX esportati dall'Unione. 3. È vietato:
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 ottobre 2024, di contratti conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 5. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2602, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 agosto 2024, di contratti conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 6. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 8708 99 , i divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 gennaio 2025, di contratti conclusi prima del 1o luglio 2024, data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 7. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale. 8. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato XVIII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:
9. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui al codice NC 8417 20 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche. 10. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse, elencati nell'allegato XIX, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 8. 11. I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali. 12. In deroga ai paragrafi 1 e 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui ai codici NC 3917, 8523 and 8536 elencati nell'allegato XVIII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari a fini di manutenzione o riparazione di dispositivi medici. 13. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei seguenti beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche in Bielorussia:
14. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nel codice NC 3917 10 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati esclusivamente per la produzione di prodotti alimentari destinati al consumo umano in Bielorussia. 15. Nel decidere sulle richieste di autorizzazione per gli usi di cui ai paragrafi 8, 9, 10, 12, 13 e 14, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare. 16. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 8, 9, 10, 12, 13 e 14 entro due settimane dal rilascio.» |
5) |
l'articolo 1 sexies è così modificato:
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6) |
l'articolo 1 septies è così modificato:
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7) |
all'articolo 1 septies bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato V, in deroga all'articolo 1 sexies, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 1 septies, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato V bis o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:
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8) |
all'articolo 1 septies ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Tutte le autorizzazioni di cui agli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui all'allegato V quater.» |
9) |
l'articolo 1 septies quater è così modificato:
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10) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 septies quinquies 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell'allegato XXIV, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 2. È vietato:
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.» |
11) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 octies bis 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XXV, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia. 2. È vietato:
3. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica ai beni di lusso elencati nell'allegato XXV nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo se diversamente specificato in tale allegato. 4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale. 5. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni di cui ai codici NC 7113 00 00 e 7114 00 00 , elencati nell'allegato XXV, per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano dall'Unione o dei loro familiari diretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita. 6. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'esportazione in Bielorussia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia. 7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio. Articolo 1 octies ter 1. È vietato:
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio. Articolo 1 octies quater 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale, elencati nell'allegato XX, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 2. È vietato:
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 OTTOBRE 2024, di contratti conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato XX o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza umana o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva. 5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.» |
12) |
l'articolo 1 nonies è sostituito dal seguente: «Articolo 1 nonies 1. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti minerari elencati nell'allegato VII e petrolio greggio elencato nell'allegato XXIII, originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1. 3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Bielorussia di prodotti minerari elencati nell'allegato VII necessari per soddisfare le esigenze essenziali dell'acquirente in Bielorussia o di progetti umanitari in Bielorussia. 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al petrolio greggio elencato nell'allegato XXIII fino al 2 ottobre 2024, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio elencato nell'allegato XXIII conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 23 luglio 2024 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento. 5. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano il transito attraverso la Bielorussia di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 fornito mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio non decida che i divieti di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 (*2) del Consiglio si applicano al petrolio greggio fornito mediante oleodotto dalla Russia. (*2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).»;" |
13) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 undecies quater 1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:
2. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:
3. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari ai soggetti seguenti:
4. È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell'allegato XXVI ai soggetti seguenti:
5. È vietato:
6. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 2 ottobre 2024 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 7. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. 8. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi del presente regolamento. 9. Fino al 6 gennaio 2025, i paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato V ter. 10. I paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano alla prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. 11. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:
12. In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per il contributo di cittadini bielorussi a progetti di open source internazionali. 13. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
14. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi di consulenza giuridica ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per il proseguimento delle iniziative esistenti di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici e nell'ambito di procedure di adozione internazionale. 15. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi da 11 a 14 entro 2 settimane dal rilascio.» |
14) |
l'articolo 1 quaterdecies è sostituito dal seguente: «Articolo 1 quaterdecies È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando tale possibilità.» |
15) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 novodecies bis 1. È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, i beni che permettono alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate, consentendo in tal modo il suo coinvolgimento nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, elencati nell'allegato XXVII, originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. 2. È vietato:
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica agli acquisti in Bielorussia necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o destinati all'uso personale dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari diretti. 4. Le autorità competenti di uno Stato membro possono consentire l'importazione di beni destinati all'uso strettamente personale da parte di persone fisiche che si recano nell'Unione o dei loro familiari diretti e limitatamente agli effetti personali appartenenti a tali persone e che sono manifestamente non destinati alla vendita. 5. Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'ingresso nell'Unione di un veicolo che rientri nel codice NC 8703 non destinato alla vendita e appartenente a:
6. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'ingresso nell'Unione di autoveicoli che rientrano nel codice NC 8703, a condizione che dispongano di una targa di immatricolazione di un veicolo diplomatico e siano necessari per il funzionamento di rappresentanze diplomatiche e consolari, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ovvero per l'uso personale da parte del loro personale e dei relativi familiari diretti. 7. Il divieto di cui al paragrafo 1 non osta a che i veicoli già presenti nel territorio dell'Unione al 1o luglio 2024 siano immatricolati in uno Stato membro. 8. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'ingresso nell'Unione di un veicolo che rientri nel codice NC 8703 destinato esclusivamente a scopi umanitari, compresi l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o al trasporto di passeggeri titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro in cui si attesti che stanno viaggiando verso tale Stato membro nel quadro di iniziative di assistenza alle vittime di catastrofi naturali, nucleari o chimiche. 9. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXVII, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 ottobre 2024, di contratti conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 10. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XXVII o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo. 11. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'importazione o il trasferimento di beni fisicamente situati in Bielorussia prima dell'entrata in vigore del divieto in relazione a tali beni, di cui ai codici NC 8471, 8523, 8536 e 9027, elencati nell'allegato XXVII, o la prestazione dell'assistenza tecnica e finanziaria connessa, dopo aver accertato che tali beni sono componenti di dispositivi medici e sono introdotti nell'Unione a fini di riparazione, di manutenzione o di restituzione di componenti difettosi. 12. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 10 e 11 entro 2 settimane dal rilascio. Articolo 1 novodecies ter 1. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell'allegato XXI originario della Bielorussia e dalla Bielorussia esportato nell'Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 1o luglio 2024. 2. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato XXI che sono stati sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti vietati a norma del paragrafo 1. 3. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell'allegato XXII originario della Bielorussia e dalla Bielorussia esportato nell'Unione dopo il 1o luglio 2024. 4. È vietato:
5. Il divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applica all'oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale. 6. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica ai beni elencati nell'allegato XXII per uso personale da parte di persone fisiche che si recano nell'Unione o dei loro familiari diretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita. 7. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia. Articolo 1 novodecies quater 1. A decorrere dal 1o luglio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono elencati nell'allegato XXIX, parti A, B e C, originari della Bielorussia o dalla Bielorussia esportati nell'Unione o in qualsiasi paese terzo. 2. A decorrere dal 1o luglio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono elencati nell'allegato XXIX, parti A, B e C, transitati attraverso il territorio della Bielorussia, quale ne sia l'origine. 3. È vietato:
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai beni elencati nell'allegato XXIX, parte C, per uso personale da parte di persone fisiche che si recano nell'Unione o dei loro familiari diretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita. 5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.» |
16) |
l'articolo 1 vicies è così modificato:
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17) |
l'articolo 1 vicies bis è così modificato:
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18) |
l'articolo 1 septvicies quater è così modificato:
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19) |
all'articolo 2 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «7. Nell'allegato I sono altresì elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2012/642/PESC, come persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che favoriscono violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del presente regolamento o della suddetta decisione o altrimenti vanificano dette disposizioni in modo significativo. 8. Nell'allegato I sono altresì indicate le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati alle persone, alle entità o agli organismi di cui ai paragrafi 5, 6 e 7.» |
20) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 quater In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I, o la prestazione di servizi a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:
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21) |
l'articolo 7 è così modificato:
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22) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 8 quinquies bis 1. In deroga agli articoli 1 ter ter, 1 sexies, 1 septies, 1 septies quinquies, 1 octies, 1 octies bis, 1 octies quater, 1 vicies e 1 vicies bis, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati V bis, VI, XIV, XVII, XVIII, XX, XXIV e XXV fino al 31 dicembre 2024, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
2. In deroga all'articolo 1 nonies, per quanto riguarda i prodotti minerari, o agli articoli 1 sexdecies, 1 septdecies, 1 octodecies, 1 novodecies, 1 novodecies bis e 1 novodecies ter, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati VII, X, XI, XII, XIII, XXI, XXII e XXVII fino al 31 dicembre 2024, qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
3. In deroga all'articolo 1 undecies quater, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2024 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 entro due settimane dal rilascio. 5. Tutte le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 relative ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato V bis del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nell'allegato V quater, modello C, del presente regolamento.» |
23) |
all'articolo 8 sexies, è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e della direttiva 2014/65/UE, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui all'articolo 8 undecies, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell'autorità di elaborazione o dell'autorità di ricezione svolti ai sensi al presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento. La presente disposizione lascia impregiudicate le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie. (*3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)" (*4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)" (*5) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;" |
24) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 8 septies 1. Ai fini dei divieti di importazione di beni previsti dal presente regolamento, le autorità doganali possono svincolare ai sensi del codice doganale dell'Unione*, le merci che si trovano fisicamente nell'Unione, purché siano state presentate in dogana conformemente all'articolo 134 del codice doganale dell’Unione prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità del rispettivo divieto di importazione. 2. Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per lo svincolo di cui ai paragrafi 1 e 5 delle merci interessate a norma del codice doganale dell'Unione. 3. Le autorità doganali non consentono lo svincolo delle merci qualora abbiano fondati motivi per sospettare che vi sia elusione e non autorizzano la riesportazione di tali merci verso la Bielorussia. 4. I pagamenti relativi a tali merci sono coerenti con le disposizioni e gli obiettivi del presente regolamento, in particolare il divieto di acquisto. 5. Le autorità doganali possono svincolare, alle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, le merci che si trovano fisicamente nell'Unione che sono state presentate in dogana prima del 1o luglio 2024 e sono state bloccate in applicazione del presente regolamento. Articolo 8 octies 1. All'atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi elencati nell'allegato V ter bis del presente regolamento, di beni o tecnologie elencati negli allegati XVI, XVII e XXVIII del presente regolamento, prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX del presente regolamento, o armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, l'esportatore vieta per contratto la riesportazione in Bielorussia e la riesportazione per un uso in Bielorussia. 2. Il paragrafo 1 non si applica:
3. Il paragrafo 1 non si applica agli appalti pubblici conclusi con un'autorità pubblica di un paese terzo o con un'organizzazione internazionale. 4. Gli esportatori informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti o stabiliti di qualsiasi appalto pubblico da essi concluso che abbia beneficiato dell'esenzione di cui al paragrafo 3, entro 2 settimane dalla sua conclusione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro 2 settimane dal suo ricevimento. 5. In applicazione del paragrafo 1 gli esportatori provvedono a che l'accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1. 6. Se la controparte di paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori ne informano l'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione. 7. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1. Articolo 8 octies bis 1. A decorrere dal 2 gennaio 2025, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX del presente regolamento:
2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi che si limitano a vendere, fornire o trasferire prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX solamente all'interno dell'Unione o a paesi elencati nell'allegato V ter bis del presente regolamento. 3. A decorrere dal 2 gennaio 2025, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi provvedono a che le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo e che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX applichino gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). 4. Il paragrafo 3 non si applica se, per motivi che non ha causato essa stessa, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo non è in grado di esercitare il controllo sulla persona giuridica, sull'entità o sull'organismo di sua proprietà. Articolo 8 nonies Qualsiasi persona di cui all'articolo 10, terzo e quarto trattino, ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno subito, comprese le spese legali, in conseguenza all'azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui all'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettera a), b) c) o d), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Articolo 8 decies Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi si adoperano al massimo affinché qualsiasi persona giuridica, entità o da organismo stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo non prenda parte ad attività che compromettano le misure restrittive di cui al presente regolamento. Articolo 8 undecies 1. Coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e loro clienti, come garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, se del caso, fatte salve le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
2. Ai fini del paragrafo 1, le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti coperte da riservatezza comprendono quelle relative alla consulenza legale fornita da altri professionisti certificati autorizzati a norma del diritto nazionale a rappresentare i loro clienti nei procedimenti giudiziari, nella misura in cui tale consulenza legale sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari in corso o futuri. 3. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione le eventuali informazioni pertinenti ricevute a norma del paragrafo 1 entro un mese dal ricevimento. Lo Stato membro interessato può trasmettere tali informazioni in forma anonima se un'autorità giudiziaria o incaricata dell'inchiesta le ha dichiarate riservate nell'ambito di indagini penali in corso o di procedimenti giudiziari penali. 4. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri. 5. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.» |
25) |
all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ove opportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e, in conformità del diritto nazionale applicabile, possono prendere in considerazione come fattore attenuante l'autodenuncia di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni.» |
26) |
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2024
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
(1) GU L, 2024/1864, 30.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1864/oj.
(2) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).
(3) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23).
(5) Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).
(6) Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673(GU L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj).
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 765/2006 sono così modificati:
1) |
l'allegato V bis è sostituito dal seguente: "ALLEGATO V bis Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 1 septies, paragrafo 1, e all'articolo 1 septies bis, paragrafo 1 Parte A Al presente allegato si applicano le note generali, gli acronimi e le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, a eccezione della "Parte I — Note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni, note generali all'allegato I, punto 2". Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini usati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2020/C 85/01). Fatto salvo l'articolo 1 quaterdecies del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui all'articolo 1 septies, paragrafo 1, e all'articolo 1 septies bis, paragrafo 1, del presente regolamento. Categoria I – Materiali elettronici
Categoria II - Calcolatori Nota: La categoria II non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
Categoria III. Parte 1 – Telecomunicazioni Nota: La categoria III, parte 1, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
Categoria III. Parte 2 – Sicurezza dell'informazione Nota: Categoria III. La parte 2 non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
Categoria IV - Sensori e laser
Categoria V – Materiale avionico e di navigazione
Categoria VI - Materiale navale
Categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione
Categoria VIII – Varie
Categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature
Categoria X – Trattamento e lavorazione dei materiali
Parte B 1. Dispositivi a semiconduttore
2. Circuiti integrati elettronici, apparecchiature di fabbricazione e collaudo
3. Apparecchi fotografici, sensori e componenti ottici
4. Altri componenti elettrici/magnetici
5. Macchine utensili, apparecchiature di fabbricazione additiva e prodotti correlati
6. Materiali energetici e precursori
7. Dispositivi, moduli e assiemi elettronici
8. Prodotti chimici, metalli, leghe, composti e altri materiali avanzati
9. Parti, assiemi e componenti di macchine o di apparecchi
10. Prodotti vari
"; |
2) |
è aggiunto l'allegato V ter bis: "ALLEGATO V ter bis Elenco dei paesi di cui all'articolo 8 octies, paragrafo 1 e all'articolo 8 octies bis, paragrafo 2 NORVEGIA SVIZZERA STATI UNITI D'AMERICA GIAPPONE REGNO UNITO COREA DEL SUD AUSTRALIA CANADA NUOVA ZELANDA LIECHTENSTEIN ISLANDA"; |
3) |
nell'elenco dei macchinari di cui all'allegato XIV, la voce "Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco, e loro parti, è sostituita dalla voce seguente: "Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco, sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED); loro parti; |
4) |
all'allegato V quater del regolamento (CE) n. 765/2006 è aggiunto quanto segue: "C. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione di vendita, fornitura o trasferimento di cui all'articolo 8 quinquies bis, paragrafo 1, del presente regolamento) L'autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla data della sua scadenza.
|
5) |
sono inseriti gli allegati seguenti: "ALLEGATO XIV bis ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 VICIES, PARAGRAFO 1 BIS, SUL DIVIETO DI TRANSITO ATTRAVERSO LA BIELORUSSIA
"; |
6) |
sono aggiunti gli allegati seguenti: ALLEGATO XVIII Elenco dei beni e delle tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse di cui all'articolo 1 ter ter
ALLEGATO XIX Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 1 ter ter, paragrafo 2, sul divieto di transito attraverso la Bielorussia
ALLEGATO XX Elenco dei beni e delle tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale di cui all'articolo 1 octies quater
ALLEGATO XXI Elenco dell'oro di cui all'articolo 1 novodecies ter, paragrafi 1 e 2
ALLEGATO XXII Elenco dell'oro di cui all'articolo 1 novodecies quater, paragrafo 3
ALLEGATO XXIII Elenco del petrolio greggio di cui all'articolo 1 nonies
ALLEGATO XXIV Elenco dei beni e delle tecnologie per la navigazione marittima di cui all'articolo 3 septies quinquies Categoria VI - Materiale navale
ALLEGATO XXV Elenco dei beni di lusso di cui all'articolo 1 octies bis nota esplicativa I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva. 1) Cavalli
2) Caviale e suoi succedanei
3) Tartufi e relative preparazioni
4) Sigari e sigaretti
5) Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano
6) Monete e banconote non aventi corso legale
7) Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi
8) Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1 000 EUR
9) Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 EUR, teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5 000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio
10) Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore
ALLEGATO XXVI Elenco dei software di cui all'articolo 1 undecies quater, paragrafo 4 Software gestionale per le imprese, vale a dire sistemi che rappresentano e dirigono digitalmente tutti i processi che avvengono in un'impresa, tra cui:
Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell'architettura, dell'ingegneria, dell'edilizia, della fabbricazione, dei media, dell'istruzione e dell'intrattenimento, tra cui:
ALLEGATO XXVII Elenco dei beni che permettono alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate di cui all'articolo 1 novodecies bis
ALLEGATO XXVIII ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 octies
ALLEGATO XXIX ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 novodecies quater Parte A
Parte B
Parte C
ALLEGATO XXX Elenco dei beni e delle tecnologie comuni ad alta priorità di cui all'articolo 8 octies
". |
(1) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(2) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(3) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(4) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(5) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(6) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(7) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(8) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(9) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(1) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(2) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(3) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(4) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(5) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(6) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(7) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(8) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(9) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(10) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(11) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(12) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(13) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(14) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(15) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(16) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(17) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(18) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(19) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(20) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(21) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(22) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(23) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(35) Contenente 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1865/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)