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Document 32024R1821

    Regolamento (UE) 2024/1821 della Commissione, del 25 giugno 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il caseinato di ferro del latte aggiunto agli alimenti e utilizzato nella fabbricazione di integratori alimentari

    C/2024/4259

    GU L, 2024/1821, 27.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1821/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1821/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1821

    27.6.2024

    REGOLAMENTO (UE) 2024/1821 DELLA COMMISSIONE

    del 25 giugno 2024

    che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il caseinato di ferro del latte aggiunto agli alimenti e utilizzato nella fabbricazione di integratori alimentari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,

    visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1925/2006 stabiliscono l’elenco delle vitamine e delle sostanze minerali che possono essere aggiunte agli alimenti e le forme in cui possono essere aggiunte.

    (2)

    Gli allegati I e II della direttiva 2002/46/CE stabiliscono l’elenco delle vitamine e delle sostanze minerali che possono essere utilizzate nella fabbricazione di integratori alimentari e le forme in cui possono essere aggiunte.

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/949 della Commissione (3) ha autorizzato il caseinato di ferro del latte quale nuovo alimento in alcuni prodotti, tra cui determinati alimenti e integratori alimentari, a determinate condizioni.

    (4)

    Durante la procedura di autorizzazione, il 4 agosto 2022 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha formulato un parere scientifico (4) in cui ha concluso che il caseinato di ferro del latte è sicuro alle condizioni d’uso proposte e che è una fonte da cui il ferro è biodisponibile.

    (5)

    Sulla base di tale parere scientifico il caseinato di ferro del latte è stato inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (5).

    (6)

    La Commissione ritiene che il parere dell’Autorità fornisca motivi sufficienti per stabilire che il caseinato di ferro del latte autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/949, se utilizzato negli alimenti e negli integratori alimentari ivi specificati, ed escludendo l’uso per i lattanti e i bambini nella prima infanzia, non desta preoccupazioni per la sicurezza come fonte di ferro.

    (7)

    Sulla base del parere favorevole dell’Autorità e dell’autorizzazione quale nuovo alimento a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/949 della Commissione, il caseinato di ferro del latte dovrebbe essere inserito nell’allegato II della direttiva 2002/46/CE e nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 come forma di ferro.

    (8)

    È stato chiesto il parere del gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale e le sue osservazioni sono state prese in considerazione.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della direttiva 2002/46/CE e l’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato II della direttiva 2002/46/CE è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

    (2)   GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/949 della Commissione, del 12 maggio 2023, che autorizza l’immissione sul mercato del caseinato di ferro del latte quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (GU L 128 del 15.5.2023, pag. 60).

    (4)  EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie). «Safety of iron milk proteinate as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 and bioavailability of iron from this source in the context of Directive 2002/46/EC» [EFSA Journal 2022;20(9):7549].

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).


    ALLEGATO

    1.   

    Nell’allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006, tra la voce relativa a «ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno)» e la voce relativa a «carbonato di rame» è inserita la voce seguente:

    «caseinato di ferro del latte (*)

    (*)  Quale figura nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).»."

    2.   

    Nell’allegato II, punto B, della direttiva 2002/46/CE, tra la voce relativa a «Sodio ferrico EDTA» e la voce relativa a «Ferro (II) taurato» è inserita la voce seguente:

    «Caseinato di ferro del latte (*)

    (*)  Quale figura nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.»."


    (*)  Quale figura nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).».

    (*)  Quale figura nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.».»


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1821/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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