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Document 32024R1451
Commission Regulation (EU) 2024/1451 of 24 May 2024 amending Annex II and Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the food additives tartaric acid (L(+)-) (E 334), sodium tartrates (E 335), potassium tartrates (E 336), sodium potassium tartrate (E 337) and calcium tartrate (E 354)
Regolamento (UE) 2024/1451 della Commissione, del 24 maggio 2024, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli additivi alimentari acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354)
Regolamento (UE) 2024/1451 della Commissione, del 24 maggio 2024, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli additivi alimentari acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354)
C/2024/3324
GU L, 2024/1451, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1451/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1451 |
27.5.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/1451 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2024
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli additivi alimentari acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari, compresi i supporti, autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e le condizioni del loro uso. |
(2) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(3) |
Le sostanze acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354) sono autorizzate conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008. Tali additivi alimentari sono attualmente autorizzati per l’uso quantum satis e inclusi nell’allegato II, parte C, gruppo I, di tale regolamento, che riguarda gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, con una «dose giornaliera ammissibile non specificata» o per i quali la più recente valutazione dei rischi ha concluso che «non è necessario stabilire un valore numerico per la dose giornaliera ammissibile». Le sostanze acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354) sono inoltre autorizzate per l’uso in determinate categorie di alimenti a una quantità numerica massima o quantum satis. |
(4) |
L’11 marzo 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha formulato un parere scientifico sulla nuova valutazione delle sostanze acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354) come additivi alimentari (3). È stata stabilita una dose giornaliera ammissibile (DGA) di gruppo per le sostanze acido tartarico – tartrati (E 334-337 ed E 354) corrispondente a 240 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in acido tartarico. Le stime dell’esposizione dei diversi gruppi di popolazione per lo scenario d’esposizione più pertinente non hanno superato la DGA di gruppo di 240 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in acido tartarico. |
(5) |
Il 19 gennaio 2021 la Commissione ha lanciato un invito pubblico a presentare dati tecnici sugli additivi alimentari autorizzati acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354) chiedendo agli operatori del settore alimentare di presentare, tra le altre cose, dati sugli usi di tali additivi alimentari di cui all’allegato II, parte E, e all’allegato III, parti 2, 3 e 4, e parte 5, sezione A, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Nell’invito era specificato che, in assenza di dati per una categoria di alimenti per la quale l’uso intenzionale di tali additivi alimentari è attualmente autorizzato, la Commissione avrebbe ritenuto che non vi fosse alcun interesse a mantenere l’autorizzazione di tali additivi alimentari per tale categoria di alimenti e che di conseguenza la relativa autorizzazione sarebbe stata revocata. |
(6) |
Gli operatori del settore hanno fornito dati sugli usi di tali additivi alimentari di cui all’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 per diverse categorie di alimenti, ma non per tutte. |
(7) |
Gli operatori del settore hanno fornito dati sugli usi di tali additivi alimentari di cui all’allegato III, parti 2 e 4, e parte 5, sezione A, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Non sono stati tuttavia forniti dati sugli usi di cui all’allegato III, parte 3. |
(8) |
Tenendo conto della nuova valutazione da parte dell’Autorità, in particolare della definizione di una DGA di gruppo per le sostanze acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354), è opportuno sopprimere tali additivi alimentari dal gruppo I, creare un nuovo gruppo apposito e riesaminare le condizioni del loro uso. Visti i dati forniti sugli usi di tali additivi alimentari di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è inoltre opportuno modificare le attuali condizioni d’uso di tali additivi alimentari revocando le autorizzazioni per le categorie di alimenti per le quali non sono stati forniti dati in risposta all’invito a presentare dati. Visti tali dati forniti sugli usi e l’esposizione alimentare calcolata dall’Autorità è inoltre opportuno stabilire livelli d’uso massimi numerici per le categorie di alimenti per le quali sono stati forniti dati. È inoltre opportuno eliminare alcune incongruenze per quanto riguarda le condizioni d’uso delle sostanze acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335) e tartrati di potassio (E 336) in diverse categorie. |
(9) |
Al fine di consentire agli operatori del settore alimentare, comprese le piccole e medie imprese, di adeguarsi alle nuove condizioni d’uso stabilite nel presente regolamento, è opportuno differire l’applicazione dei nuovi livelli massimi e prevedere un periodo transitorio per i prodotti immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi livelli massimi. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Gli alimenti contenenti acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) o tartrato di calcio (E 354) che non sono conformi al presente regolamento e che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 16 dicembre 2024 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1331/oj.
(3) EFSA Journal 2020;18(3):6030.
ALLEGATO I
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
(1) |
la parte C è così modificata:
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(2) |
la parte E è così modificata:
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ALLEGATO II
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
(1) |
nella parte 2, dopo la voce E 321 è inserita la voce seguente:
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(2) |
nella parte 3 le voci relative agli additivi alimentari E 334 Acido tartarico [L(+)-], E 335 Tartrati di sodio, E 336 Tartrati di potassio, E 337 Tartrato di sodio e di potassio ed E 354 Tartrato di calcio sono soppresse; |
(3) |
nella parte 4, dopo la voce E 320 è inserita la voce seguente:
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(4) |
nella parte 5, la sezione A è così modificata:
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(5) |
la parte 6 è così modificata:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1451/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)