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Document 32024R1451

    Regolamento (UE) 2024/1451 della Commissione, del 24 maggio 2024, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli additivi alimentari acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354)

    C/2024/3324

    GU L, 2024/1451, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1451/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1451/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1451

    27.5.2024

    REGOLAMENTO (UE) 2024/1451 DELLA COMMISSIONE

    del 24 maggio 2024

    che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli additivi alimentari acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari, compresi i supporti, autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e le condizioni del loro uso.

    (2)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

    (3)

    Le sostanze acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354) sono autorizzate conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008. Tali additivi alimentari sono attualmente autorizzati per l’uso quantum satis e inclusi nell’allegato II, parte C, gruppo I, di tale regolamento, che riguarda gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, con una «dose giornaliera ammissibile non specificata» o per i quali la più recente valutazione dei rischi ha concluso che «non è necessario stabilire un valore numerico per la dose giornaliera ammissibile». Le sostanze acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354) sono inoltre autorizzate per l’uso in determinate categorie di alimenti a una quantità numerica massima o quantum satis.

    (4)

    L’11 marzo 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha formulato un parere scientifico sulla nuova valutazione delle sostanze acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354) come additivi alimentari (3). È stata stabilita una dose giornaliera ammissibile (DGA) di gruppo per le sostanze acido tartarico – tartrati (E 334-337 ed E 354) corrispondente a 240 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in acido tartarico. Le stime dell’esposizione dei diversi gruppi di popolazione per lo scenario d’esposizione più pertinente non hanno superato la DGA di gruppo di 240 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in acido tartarico.

    (5)

    Il 19 gennaio 2021 la Commissione ha lanciato un invito pubblico a presentare dati tecnici sugli additivi alimentari autorizzati acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354) chiedendo agli operatori del settore alimentare di presentare, tra le altre cose, dati sugli usi di tali additivi alimentari di cui all’allegato II, parte E, e all’allegato III, parti 2, 3 e 4, e parte 5, sezione A, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Nell’invito era specificato che, in assenza di dati per una categoria di alimenti per la quale l’uso intenzionale di tali additivi alimentari è attualmente autorizzato, la Commissione avrebbe ritenuto che non vi fosse alcun interesse a mantenere l’autorizzazione di tali additivi alimentari per tale categoria di alimenti e che di conseguenza la relativa autorizzazione sarebbe stata revocata.

    (6)

    Gli operatori del settore hanno fornito dati sugli usi di tali additivi alimentari di cui all’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 per diverse categorie di alimenti, ma non per tutte.

    (7)

    Gli operatori del settore hanno fornito dati sugli usi di tali additivi alimentari di cui all’allegato III, parti 2 e 4, e parte 5, sezione A, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Non sono stati tuttavia forniti dati sugli usi di cui all’allegato III, parte 3.

    (8)

    Tenendo conto della nuova valutazione da parte dell’Autorità, in particolare della definizione di una DGA di gruppo per le sostanze acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354), è opportuno sopprimere tali additivi alimentari dal gruppo I, creare un nuovo gruppo apposito e riesaminare le condizioni del loro uso. Visti i dati forniti sugli usi di tali additivi alimentari di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è inoltre opportuno modificare le attuali condizioni d’uso di tali additivi alimentari revocando le autorizzazioni per le categorie di alimenti per le quali non sono stati forniti dati in risposta all’invito a presentare dati. Visti tali dati forniti sugli usi e l’esposizione alimentare calcolata dall’Autorità è inoltre opportuno stabilire livelli d’uso massimi numerici per le categorie di alimenti per le quali sono stati forniti dati. È inoltre opportuno eliminare alcune incongruenze per quanto riguarda le condizioni d’uso delle sostanze acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335) e tartrati di potassio (E 336) in diverse categorie.

    (9)

    Al fine di consentire agli operatori del settore alimentare, comprese le piccole e medie imprese, di adeguarsi alle nuove condizioni d’uso stabilite nel presente regolamento, è opportuno differire l’applicazione dei nuovi livelli massimi e prevedere un periodo transitorio per i prodotti immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi livelli massimi.

    (10)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1333/2008.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Gli alimenti contenenti acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) o tartrato di calcio (E 354) che non sono conformi al presente regolamento e che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 16 dicembre 2024 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj.

    (2)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1331/oj.

    (3)   EFSA Journal 2020;18(3):6030.


    ALLEGATO I

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

    (1)

    la parte C è così modificata:

    a)

    al punto1 (Gruppo I) le voci relative agli additivi alimentari E 334 Acido tartarico [L(+)-], E 335 Tartrati di sodio, E 336 Tartrati di potassio, E 337 Tartrato di sodio e di potassio ed E 354 Tartrato di calcio sono soppresse;

    b)

    al punto 5 («Altri additivi che potrebbero essere regolamentati in combinazione») è inserita la lettera seguente:

    «(k.2)

    E 334-337 ed E 354: Acido tartarico – tartrati

     

    Numero E

     

    Denominazione

     

    E 334

     

    Acido tartarico [L(+)-]

     

    E 335

     

    Tartrati di sodio

     

    E 336

     

    Tartrati di potassio

     

    E 337

     

    Tartrato di sodio e di potassio

     

    E 354

     

    Tartrato di calcio»;

    (2)

    la parte E è così modificata:

    a)

    nella categoria 01.3 («Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione») dopo la voce E 200-202 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    750

    (1) (2)»;

     

    b)

    nella categoria 01.8 («Prodotti analoghi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande») dopo la voce E 280-283 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    240

    (1) (2)»;

     

    c)

    nella categoria 02.2.2 [«Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide»] dopo la voce E 321 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    1 300

    (1) (2)»;

     

    d)

    la categoria 04.2.3 («Ortofrutticoli in recipienti») è così modificata:

    1)

    la voce E 334 Acido tartarico [L(+)-] è sostituita dalla seguente:

     

    «E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    9 000

    (98)»;

     

    2)

    la voce E 335 Tartrati di sodio è sostituita dalla seguente:

     

    «E 335

    Tartrati di sodio

    9 000

    (51) (98)»;

     

    3)

    la voce E 336 Tartrati di potassio è sostituita dalla seguente:

     

    «E 336

    Tartrati di potassio

    9 000

    (51) (98)»;

     

    4)

    la voce E 337 Tartrato di sodio e di potassio è sostituita dalla seguente:

     

    «E 337

    Tartrato di sodio e di potassio

    9 000

    (51) (98)»;

     

    5)

    la nuova nota a piè di pagina (98) è inserita dopo la nota a piè di pagina (56):

    «(98)

    Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 334-337»;

    e)

    nella categoria 04.2.4.1 («Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta) dopo le voci E 220-228 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    3 000

    (1) (2)»;

     

    f)

    nella categoria 04.2.5.1 («Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE») le voci relative agli additivi alimentari E 334 Acido tartarico [L(+)-] ed E 335 Tartrati di sodio sono soppresse;

    g)

    nella categoria 04.2.5.2 («Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE») le voci relative agli additivi alimentari E 334 Acido tartarico [L(+)-] ed E 335 Tartrati di sodio sono soppresse;

    h)

    nella categoria 04.2.5.3 («Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi») le voci relative agli additivi alimentari E 334 Acido tartarico [L(+)-] ed E 335 Tartrati di sodio sono soppresse;

    i)

    nella categoria 04.2.6 («Prodotti trasformati a base di patate») dopo la voce E 310-320 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    240

    (1) (2)»;

     

    j)

    nella categoria 05.2 («Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito») dopo la voce E 297 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    25 000

    (1) (2)»;

     

    k)

    nella categoria 05.3 [«Gomme da masticare (chewing-gum)»] dopo la voce E 310-321 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    25 000

    (1) (2)»;

     

    l)

    nella categoria 05.4 («Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4»), dopo le voci E 297 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    11 000

    (1) (2)»;

     

    m)

    nella categoria 06.4.1 («Pasta fresca») la voce relativa all’additivo alimentare E 334 Acido tartarico [L(+)-] è soppressa;

    n)

    nella categoria 06.4.3 («Pasta fresca precotta») la voce relativa all’additivo alimentare E 334 Acido tartarico [L(+)-] è soppressa;

    o)

    nella categoria 06.4.4 («Gnocchi di patate») la voce relativa all’additivo alimentare E 334 Acido tartarico [L(+)-] è soppressa;

    p)

    nella categoria 06.7 («Cereali precotti o trasformati») dopo la voce E 310-320 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    740

    (1) (2)»;

     

    q)

    nella categoria 07.1 («Pane e panini»), dopo le voci E 280-283 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    15 000

    (1) (2)

    Tranne i prodotti di cui alle categorie 7.1.1 e 7.1.2»;

    r)

    nella categoria 07.2 («Prodotti da forno fini»), dopo la voce E 310-320 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    18 000

    (1) (2)»;

     

    s)

    nella categoria 08.3.2 («Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico») dopo la voce E 310-320 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    3 000

    (1) (2)

    Prodotti diversi da foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben»;

    t)

    nella categoria 09.2 («Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei») dopo la voce E 316 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    2 300

    (1) (2)»;

     

    u)

    nella categoria 11.4.2 («Edulcoranti da tavola in polvere») la voce relativa all’additivo alimentare E 336 Tartrati di potassio è soppressa;

    v)

    la categoria 11.4.3 («Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse») è così modificata:

    1)

    la voce E 334 Acido tartarico [L(+)-] è sostituita dalla seguente:

     

    «E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    270 000

    (99)»;

     

    2)

    la voce E 336 Tartrati di potassio è sostituita dalla seguente:

     

    «E 336

    Tartrati di potassio

    270 000

    (51) (99)»

     

    3)

    la nuova nota a piè di pagina (51) è inserita dopo la nota a piè di pagina (60) e la nuova nota a piè di pagina (99) è inserita dopo la nota a piè di pagina (60):

    «(51)

    I livelli massimi d’impiego sono espressi in acido libero»;

    «(99)

    Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 334 ed E 336»;

    w)

    nella categoria 12.2.2 («Condimenti») dopo la voce E 310-321 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    17 000

    (1) (2)»;

     

    x)

    nella categoria 12.4 («Senape») dopo le voci E 220-228 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    12 000

    (1) (2)»;

     

    y)

    nella categoria 12.5 («Zuppe, minestre e brodi»), dopo la voce E 310-320 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    240

    (1) (2)»;

     

    z)

    nella categoria 12.6 («Salse») dopo la voce E 310-320 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    4 000

    (1) (2)»;

     

    (aa)

    nella categoria 12.7 («Insalate e pasta da spalmare a base di aromi»), dopo la voce E 200-213 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    1 800

    (1) (2)»;

     

    (bb)

    nella categoria 12.9 («Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8») dopo le voci E 220-228 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    240

    (1) (2)» ;

     

    (cc)

    la categoria 13.1.3 («Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE») è così modificata:

    1)

    la voce E 334 Acido tartarico [L(+)-] è sostituita dalla seguente:

     

    «E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    5 000

    (100)

    Solo forma L(+); solo biscotti, fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti»;

    2)

    la voce E 335 Tartrati di sodio è sostituita dalla seguente:

     

    «E 335

    Tartrati di sodio

    5 000

    (51) (100)

    Solo forma L(+); solo biscotti, fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti»;

    3)

    la voce E 336 Tartrati di potassio è sostituita dalla seguente:

     

    «E 336

    Tartrati di potassio

    5 000

    (51) (100)

    Solo forma L(+); solo biscotti, fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti»;

    4)

    le nuove note (51) e (100) sono inserite dopo la nota a piè di pagina (42):

    «(51

    I livelli massimi d’impiego sono espressi in acido libero

    (100)

    Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 334, E 335 ed E 336»;

    5)

    la voce E 354 Tartrato di calcio è soppressa;

    (dd)

    nella categoria 14.1.2 («Succhi di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e succhi di ortaggi») la voce relativa all’additivo alimentare E 336 Tartrati di potassio è soppressa;

    (ee)

    nella categoria 14.1.4 («Bevande aromatizzate») dopo la voce E 297 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    4 000

    (1) (2)»;

     

    (ff)

    la categoria 14.2.6 [«Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (UE) 2019/787»] è così modificata:

    1)

    dopo la voce E 220-228 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    1 000

    (1) (2)»;

     

    2)

    la nuova nota a piè di pagina (2) è inserita dopo la nota a piè di pagina (1):

    «(2)

    Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero»;

    (gg)

    nella categoria 14.2.7.1 («Vini aromatizzati») dopo la voce E 242 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    8 000

    (1) (2)»;

     

    (hh)

    nella categoria 14.2.7.2 («Bevande aromatizzate a base di vino») dopo la voce E 242 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    8 000

    (1) (2)»;

     

    ii)

    nella categoria 14.2.7.3 («Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli») dopo la voce E 242 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    8 000

    (1) (2)»;

     

    (jj)

    nella categoria 14.2.8 («Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e altre bevande alcoliche a base di alcol distillato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %») dopo la voce E 242 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    8 000

    (1) (2)»;

     

    (kk)

    nella categoria 15.1 («Snack a base di patate, cereali, farina o amido») dopo la voce E 310-320 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    60 000

    (1) (2)»,

     

    (ll)

    nella categoria 16 («Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4») dopo la voce E 297 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    3 000

    (1) (2)»;

     

    (mm)

    nella categoria 17 («Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE») la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «I livelli di uso massimi indicati per i coloranti, i polioli, gli edulcoranti, E 200-213, E 334-337 ed E 354, E 338-452, E 405, E 416, E 432-436, E 459, E 468, E 473-475, E 491-495, E 551-553, E 901-904, E 961, E 1201-1204, E 1505 ed E 1521 si riferiscono agli integratori alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante.

    Il fattore di diluizione per gli integratori alimentari che devono essere diluiti o dissolti deve essere comunicato congiuntamente alle istruzioni per l’uso.»

    (nn)

    nella categoria 17.1 («Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia») dopo la voce E 310-321 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    100 000

    (1) (2)

    Esclusi gli integratori alimentari in forma da masticare

     

    E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    130 000

    (1) (2)

    Solo integratori alimentari in forma da masticare»,

    (oo)

    nella categoria 17.2 («Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia») dopo la voce E 310-321 è inserita la voce seguente:

     

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati

    6 000

    (1) (2)»;

     


    ALLEGATO II

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

    (1)

    nella parte 2, dopo la voce E 321 è inserita la voce seguente:

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati (parte 6, tabella 8)

    220 000  mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione e 11 000  mg/kg nel prodotto finale espressi come acido libero

    E 440 Pectine utilizzate nella categoria di alimenti 05.2 (Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito) e nella categoria di alimenti 05.4 (Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4)»;

    (2)

    nella parte 3 le voci relative agli additivi alimentari E 334 Acido tartarico [L(+)-], E 335 Tartrati di sodio, E 336 Tartrati di potassio, E 337 Tartrato di sodio e di potassio ed E 354 Tartrato di calcio sono soppresse;

    (3)

    nella parte 4, dopo la voce E 320 è inserita la voce seguente:

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati (parte 6, tabella 8)

    Tutti gli aromi

    20 000  mg/kg singolarmente o in combinazione nell’aroma e 400 mg/kg nel prodotto finale espressi come acido libero»;

    (4)

    nella parte 5, la sezione A è così modificata:

    a)

    le voci relative agli additivi alimentari E 334 Acido tartarico [L(+)-], E 335 Tartrati di sodio, E 336 Tartrati di potassio, E 337 Tartrato di sodio e di potassio ed E 354 Tartrato di calcio sono soppresse;

    b)

    dopo la voce E 333 è inserita la voce seguente:

    «E 334-337 ed E 354

    Acido tartarico – tartrati (parte 6, tabella 8)

    1 000  mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione nutritiva

    Tutti i nutrienti»;

     

    (5)

    la parte 6 è così modificata:

    a)

    nella tabella 1 le voci relative agli additivi alimentari E 334 Acido tartarico [L(+)-], E 335 Tartrati di sodio, E 336 Tartrati di potassio, E 337 Tartrato di sodio e di potassio ed E 354 Tartrato di calcio sono soppresse;

    b)

    è aggiunta la tabella seguente:

    «Tabella 8

    Acido tartarico – tartrati

    Numero E

    Denominazione

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    E 335

    Tartrati di sodio

    E 336

    Tartrati di potassio

    E 337

    Tartrato di sodio e di potassio

    E 354

    Tartrato di calcio».


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1451/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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