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Dokumentas 32024R1178
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1178 of 23 April 2024 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761 and (EU) 2020/1988 as regards the creation, modification and management of certain tariff quotas following the free trade agreement between the European Union and New Zealand
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178 della Commissione, del 23 aprile 2024, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di taluni contingenti tariffari a seguito dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178 della Commissione, del 23 aprile 2024, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di taluni contingenti tariffari a seguito dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda
C/2024/2450
GU L, 2024/1178, 24.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1178/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Galioja
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1178 |
24.4.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1178 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2024
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di taluni contingenti tariffari a seguito dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (3) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»). |
(3) |
A norma della decisione (UE) 2024/244 del Consiglio (4), l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda (in seguito l’«accordo») è stato firmato il 27 novembre 2023. |
(4) |
Le modifiche apportate dal summenzionato accordo dovrebbero essere rispecchiate negli allegati I, VIII, IX, XIV e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e negli allegati I, II e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988. |
(6) |
Sono necessarie disposizioni transitorie per specificare i quantitativi da chiedere nel primo anno di applicazione e chiarire come gestire le situazioni che possono presentarsi a seguito della chiusura e dell’apertura dei contingenti nello stesso periodo contingentale. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
1) |
all’articolo 1, primo comma, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
all’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Salvo disposizione contraria del titolo III, i titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi sono validi dalla data del rilascio fino alle ore 23:59 (ora di Bruxelles) del trentesimo giorno di calendario successivo all’ultimo giorno di validità dei certificati IMA 1 o dei certificati di autenticità per cui sono stati rilasciati. Tale periodo di validità non può superare la fine del periodo contingentale. I titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con certificati di ammissibilità sono validi dalla data del rilascio fino alle ore 23:59 (ora di Bruxelles) dell’ultimo giorno del periodo contingentale.» |
3) |
l’articolo 17 è così modificato:
|
4) |
all’articolo 42, dopo il nono comma è inserito il comma seguente: «In conformità all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda, approvato con decisione (UE) 2024/244 del Consiglio (*1), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carne bovina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. (*1) Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj).»;" |
5) |
all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando presentano domanda di titolo di importazione, i richiedenti trasmettono il certificato di autenticità o il certificato di ammissibilità e una copia dello stesso all’autorità emittente. La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità o nel certificato di ammissibilità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali. Se è stata presentata solo una copia del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità o se l’originale del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità è stato presentato, ma le informazioni contenute in tale documento non sono conformi alle informazioni fornite dalla Commissione, l’autorità competente chiede al richiedente di costituire una cauzione aggiuntiva a norma dell’articolo 45.» |
6) |
l’articolo 45 è così modificato:
|
7) |
è inserito il seguente articolo 46 bis: «Articolo 46 bis Contingente tariffario per le carni bovine fresche e congelate originarie della Nuova Zelanda con numero d’ordine 09.4456 1. Il presente articolo si applica al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4456. 2. Il rilascio di un titolo di importazione e l’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono subordinati alla presentazione di un certificato di ammissibilità. 3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.6. 4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione. 5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall’autorità emittente. 6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione. 7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate. 8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile. 9. Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell’ambito del contingente tariffario con numero d’ordine 09.4456 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte C.» |
8) |
all’articolo 48, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente: «In conformità all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda, approvato con decisione (UE) 2024/244, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di latte in polvere, burro e formaggi, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»; |
9) |
l’articolo 49 è sostituito dal seguente: «Articolo 49 Contingente tariffario OMC per i formaggi neozelandesi 1. Il presente articolo si applica al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4516. 2. Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione. 3. I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.5, parte A, punto A1.» |
10) |
l’articolo 50 è sostituito dal seguente: «Articolo 50 Contingenti tariffari OMC per il burro neozelandese 1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525. 2. Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione. 3. I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.5, parte A, punto A2. 4. I quantitativi comunicati dalle autorità competenti alla Commissione per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525 sono ripartiti per codice NC.» |
11) |
è inserito il seguente articolo 51: «Articolo 51 Contingenti tariffari per il latte in polvere, il burro e i formaggi originari della Nuova Zelanda con i numeri d’ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520 1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520. 2. Il rilascio di un titolo di importazione e l’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono subordinati alla presentazione di un certificato di ammissibilità. 3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.7. 4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione. 5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall’autorità emittente. 6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione. 7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate. 8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.» |
12) |
all’articolo 52, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I titoli di importazione relativi a tali contingenti tariffari coprono il quantitativo netto totale indicato nel certificato IMA 1 o nel certificato di ammissibilità.» |
13) |
l’articolo 72 è così modificato:
|
14) |
gli allegati I, VIII, IX, XIV e XVI sono modificati in conformità all’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
1) |
è inserito il seguente articolo 31 bis: «Articolo 31 bis Contingenti tariffari per carni ovine e caprine fresche, refrigerate o congelate originarie della Nuova Zelanda, recanti i numeri d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897 1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897. 2. L’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di ammissibilità. 3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato II, parte H. 4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione. 5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall’autorità emittente. 6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione. 7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate. 8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile. 9. Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato V.» |
2) |
al capo II è aggiunta la seguente sezione 9: « SEZIONE 9 PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI LATTIERO-CASEARI E SIERO DI LATTE ALTAMENTE PROTEICO Articolo 31 ter Contingente tariffario per i prodotti agricoli trasformati lattiero-caseari e il siero di latte altamente proteico originari della Nuova Zelanda, recante il numero d’ordine 09.7903 1. Il presente articolo si applica al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.7903. 2. L’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di ammissibilità. 3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato II, parte H. 4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione. 5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall’autorità emittente. 6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione. 7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate. 8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.»; |
3) |
gli allegati I e II sono modificati in conformità all’allegato II del presente regolamento; |
4) |
è aggiunto l’allegato V, il cui testo figura nell’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 3
Disposizioni transitorie
1. Per il periodo contingentale 2024, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4456, 09.4518, 09.4519 e 09.4520 sono quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.
Per il periodo contingentale 2024, il quantitativo di 6 031 000 kg da utilizzare per il contingente tariffario OMC per i formaggi con numero d’ordine 09.4516 è ridotto del quantitativo cumulato per cui sono stati emessi titoli tra il 1o gennaio e il 30 aprile 2024 per i contingenti tariffari OMC per i formaggi con numeri d’ordine 09.4514 e 09.4515.
Per il periodo contingentale 2024, il quantitativo di 12 177 000 kg da utilizzare per il contingente tariffario OMC per il burro con numero d’ordine 09.4525 è ridotto del quantitativo cumulato per cui sono stati emessi titoli tra il 1o gennaio e il 30 aprile 2024 per i contingenti tariffari OMC per il burro con numeri d’ordine 09.4182 e 09.4195.
2. I titoli rilasciati prima dell’entrata in applicazione del presente regolamento per i contingenti tariffari 09.4182, 09.4195, 09.4454, 09.4514 e 09.4515 restano validi fino al termine del loro periodo di validità.
3. Per il periodo contingentale 2024, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.7904, 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897, 09.7903 e 09.7905 sono quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).
(4) Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj).
ALLEGATO I
Gli allegati I, VIII, IX, XIV e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
|
2) |
l’allegato VIII è così modificato:
|
3) |
l’allegato IX è così modificato:
|
4) |
l’allegato XIV è così modificato:
|
5) |
l’allegato XVI è così modificato:
|
ALLEGATO II
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
|
2) |
all’allegato II, sono aggiunte le seguenti parti H e I:
|
ALLEGATO III
È aggiunto il seguente allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988:
«ALLEGATO V
Fattori di conversione per i contingenti di carni ovine e caprine aperti nel quadro dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda
Per i prodotti corrispondenti ai numeri d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i seguenti fattori di conversione.
Codici NC/TARIC |
Fattore di conversione |
0204 10 00 |
100 % |
0204 21 00 |
100 % |
0204 22 10 |
100 % |
0204 22 30 |
100 % |
0204 22 50 |
100 % |
0204 22 90 |
100 % |
0204230011 |
167 % |
0204230019 |
181 % |
0204230091 |
167 % |
0204230099 |
181 % |
0204 50 11 |
100 % |
0204 50 13 |
100 % |
0204 50 15 |
100 % |
0204 50 19 |
100 % |
0204 50 31 |
100 % |
0204 50 39 |
167 % (capretto) 181 % (escluso il capretto) |
ex 0210 99 21 (fresche/refrigerate) |
100 % |
ex 0210 99 29 (fresche/refrigerate) |
167 % |
0204 30 00 |
100 % |
0204 41 00 |
100 % |
0204 42 10 |
100 % |
0204 42 30 |
100 % |
0204 42 50 |
100 % |
0204 42 90 |
100 % |
0204 43 10 |
167 % |
0204 43 90 |
181 % |
0204 50 51 |
100 % |
0204 50 53 |
100 % |
0204 50 55 |
100 % |
0204 50 59 |
100 % |
0204 50 71 |
100 % |
0204 50 79 |
167 % (capretto) 181 % (escluso il capretto) |
ex 0210 99 21 (congelate) |
100 % |
ex 0210 99 29 (congelate) |
167 % |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1178/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)