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Dokumentas 32024R1178

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178 della Commissione, del 23 aprile 2024, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di taluni contingenti tariffari a seguito dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda

    C/2024/2450

    GU L, 2024/1178, 24.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1178/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Dokumento teisinis statusas Galioja

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1178/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1178

    24.4.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1178 DELLA COMMISSIONE

    del 23 aprile 2024

    che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di taluni contingenti tariffari a seguito dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (3) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).

    (3)

    A norma della decisione (UE) 2024/244 del Consiglio (4), l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda (in seguito l’«accordo») è stato firmato il 27 novembre 2023.

    (4)

    Le modifiche apportate dal summenzionato accordo dovrebbero essere rispecchiate negli allegati I, VIII, IX, XIV e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e negli allegati I, II e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

    (6)

    Sono necessarie disposizioni transitorie per specificare i quantitativi da chiedere nel primo anno di applicazione e chiarire come gestire le situazioni che possono presentarsi a seguito della chiusura e dell’apertura dei contingenti nello stesso periodo contingentale.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

    1)

    all’articolo 1, primo comma, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

    «m)

    la notifica alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità (CA), ai certificati IMA 1 (“Inward Monitoring Arrangement”) e ai certificati di ammissibilità.»;

    2)

    all’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Salvo disposizione contraria del titolo III, i titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi sono validi dalla data del rilascio fino alle ore 23:59 (ora di Bruxelles) del trentesimo giorno di calendario successivo all’ultimo giorno di validità dei certificati IMA 1 o dei certificati di autenticità per cui sono stati rilasciati. Tale periodo di validità non può superare la fine del periodo contingentale. I titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con certificati di ammissibilità sono validi dalla data del rilascio fino alle ore 23:59 (ora di Bruxelles) dell’ultimo giorno del periodo contingentale.»

    ;

    3)

    l’articolo 17 è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    « Notifiche alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità, ai certificati di ammissibilità e ai certificati IMA 1 »;

    b)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun certificato di autenticità, certificato di ammissibilità o certificato IMA 1 presentato da un operatore in relazione a contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, il numero del titolo corrispondente che hanno rilasciato e i quantitativi oggetto di tale titolo. La notifica è effettuata prima che il titolo rilasciato sia messo a disposizione dell’operatore.»

    ;

    4)

    all’articolo 42, dopo il nono comma è inserito il comma seguente:

    «In conformità all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda, approvato con decisione (UE) 2024/244 del Consiglio (*1), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carne bovina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

    (*1)  Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj).»;"

    5)

    all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Quando presentano domanda di titolo di importazione, i richiedenti trasmettono il certificato di autenticità o il certificato di ammissibilità e una copia dello stesso all’autorità emittente. La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità o nel certificato di ammissibilità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali.

    Se è stata presentata solo una copia del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità o se l’originale del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità è stato presentato, ma le informazioni contenute in tale documento non sono conformi alle informazioni fornite dalla Commissione, l’autorità competente chiede al richiedente di costituire una cauzione aggiuntiva a norma dell’articolo 45.»

    ;

    6)

    l’articolo 45 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Tuttavia tale cauzione aggiuntiva non è richiesta se l’autorità del paese esportatore ha fornito una copia del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità tramite il sistema di informazione di cui all’articolo 72, paragrafo 8.»;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Gli Stati membri svincolano la cauzione aggiuntiva dopo aver ricevuto l’originale del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità e aver accertato che il suo contenuto corrisponde alle informazioni ricevute dalla Commissione.»

    ;

    7)

    è inserito il seguente articolo 46 bis:

    «Articolo 46 bis

    Contingente tariffario per le carni bovine fresche e congelate originarie della Nuova Zelanda con numero d’ordine 09.4456

    1.   Il presente articolo si applica al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4456.

    2.   Il rilascio di un titolo di importazione e l’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono subordinati alla presentazione di un certificato di ammissibilità.

    3.   I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.6.

    4.   I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

    5.   I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall’autorità emittente.

    6.   I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.

    7.   Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

    8.   I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.

    9.   Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell’ambito del contingente tariffario con numero d’ordine 09.4456 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte C.»

    ;

    8)

    all’articolo 48, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

    «In conformità all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda, approvato con decisione (UE) 2024/244, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di latte in polvere, burro e formaggi, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»;

    9)

    l’articolo 49 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 49

    Contingente tariffario OMC per i formaggi neozelandesi

    1.   Il presente articolo si applica al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4516.

    2.   Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.

    3.   I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.5, parte A, punto A1.»

    ;

    10)

    l’articolo 50 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 50

    Contingenti tariffari OMC per il burro neozelandese

    1.   Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525.

    2.   Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.

    3.   I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.5, parte A, punto A2.

    4.   I quantitativi comunicati dalle autorità competenti alla Commissione per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525 sono ripartiti per codice NC.»

    ;

    11)

    è inserito il seguente articolo 51:

    «Articolo 51

    Contingenti tariffari per il latte in polvere, il burro e i formaggi originari della Nuova Zelanda con i numeri d’ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520

    1.   Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520.

    2.   Il rilascio di un titolo di importazione e l’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono subordinati alla presentazione di un certificato di ammissibilità.

    3.   I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.7.

    4.   I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

    5.   I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall’autorità emittente.

    6.   I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.

    7.   Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

    8.   I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.»

    ;

    12)

    all’articolo 52, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   I titoli di importazione relativi a tali contingenti tariffari coprono il quantitativo netto totale indicato nel certificato IMA 1 o nel certificato di ammissibilità.»

    ;

    13)

    l’articolo 72 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):

    «c)

    un certificato di ammissibilità per il settore delle carni bovine e per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.»;

    b)

    i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   Ad eccezione dei contingenti tariffari di cui agli articoli 49 e 50, gli operatori presentano all’autorità emittente dello Stato membro di importazione l’originale del certificato di autenticità, del certificato di ammissibilità o del certificato IMA 1, unitamente alla domanda di titolo di importazione. L’operatore fornisce anche una copia del certificato di autenticità, del certificato di ammissibilità o del certificato IMA 1, se richiesta dall’autorità emittente. La domanda è presentata entro il periodo di validità del certificato di autenticità, del certificato di ammissibilità o del certificato IMA 1 e non oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale in questione.

    4.   L’autorità emittente verifica che le informazioni contenute nel certificato di autenticità, nel certificato di ammissibilità e nel certificato IMA 1 corrispondano alle informazioni ricevute dalla Commissione. In tal caso, e salvo istruzioni contrarie da parte della Commissione, l’autorità emittente rilascia i titoli di importazione senza indugio, entro sei giorni di calendario dal ricevimento della domanda presentata unitamente a un certificato di autenticità, a un certificato di ammissibilità o a un certificato IMA 1.

    5.   Un certificato di autenticità, un certificato di ammissibilità o un certificato IMA 1 è utilizzato per il rilascio di un solo titolo di importazione.

    6.   L’autorità emittente annota sul certificato di autenticità, sul certificato di ammissibilità o sul certificato IMA 1 e sulla relativa copia il numero di rilascio del titolo e il quantitativo per il quale tale documento è stato utilizzato. Il quantitativo è espresso in unità intere, arrotondato al chilogrammo più vicino conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Il certificato di autenticità, il certificato di ammissibilità o il certificato IMA 1 è conservato dall’autorità emittente. La copia è restituita al richiedente per le procedure doganali secondo quanto indicato al titolo III del presente regolamento.»

    ;

    c)

    al paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «Una volta che il paese esportatore ha rilasciato uno o più certificati di autenticità, certificati di ammissibilità o certificati IMA 1, informa immediatamente la Commissione del rilascio di tali documenti.»;

    d)

    il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

    «9.   La Commissione mette a disposizione dell’autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri le impronte dei timbri utilizzati dall’autorità emittente del paese esportatore per il rilascio del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità. Sono inoltre messi a disposizione dell’autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri anche i nomi e le firme delle persone autorizzate a firmare il certificato di autenticità o il certificato di ammissibilità, comunicate alla Commissione dalle autorità dei paesi esportatori. L’accesso alla banca dati del sistema di gestione dei modelli (Specimen Management System — SMS) contenente tali informazioni è limitato alle persone autorizzate e messo a disposizione degli Stati membri mediante un sistema di informazione istituito a norma degli articoli 57 e 58 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»

    ;

    14)

    gli allegati I, VIII, IX, XIV e XVI sono modificati in conformità all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:

    1)

    è inserito il seguente articolo 31 bis:

    «Articolo 31 bis

    Contingenti tariffari per carni ovine e caprine fresche, refrigerate o congelate originarie della Nuova Zelanda, recanti i numeri d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897

    1.   Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897.

    2.   L’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di ammissibilità.

    3.   I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato II, parte H.

    4.   I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

    5.   I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall’autorità emittente.

    6.   I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.

    7.   Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

    8.   I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.

    9.   Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato V.»

    ;

    2)

    al capo II è aggiunta la seguente sezione 9:

    « SEZIONE 9

    PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI LATTIERO-CASEARI E SIERO DI LATTE ALTAMENTE PROTEICO

    Articolo 31 ter

    Contingente tariffario per i prodotti agricoli trasformati lattiero-caseari e il siero di latte altamente proteico originari della Nuova Zelanda, recante il numero d’ordine 09.7903

    1.   Il presente articolo si applica al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.7903.

    2.   L’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di ammissibilità.

    3.   I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato II, parte H.

    4.   I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

    5.   I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall’autorità emittente.

    6.   I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.

    7.   Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

    8.   I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.»;

    3)

    gli allegati I e II sono modificati in conformità all’allegato II del presente regolamento;

    4)

    è aggiunto l’allegato V, il cui testo figura nell’allegato III del presente regolamento.

    Articolo 3

    Disposizioni transitorie

    1.   Per il periodo contingentale 2024, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4456, 09.4518, 09.4519 e 09.4520 sono quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.

    Per il periodo contingentale 2024, il quantitativo di 6 031 000 kg da utilizzare per il contingente tariffario OMC per i formaggi con numero d’ordine 09.4516 è ridotto del quantitativo cumulato per cui sono stati emessi titoli tra il 1o gennaio e il 30 aprile 2024 per i contingenti tariffari OMC per i formaggi con numeri d’ordine 09.4514 e 09.4515.

    Per il periodo contingentale 2024, il quantitativo di 12 177 000 kg da utilizzare per il contingente tariffario OMC per il burro con numero d’ordine 09.4525 è ridotto del quantitativo cumulato per cui sono stati emessi titoli tra il 1o gennaio e il 30 aprile 2024 per i contingenti tariffari OMC per il burro con numeri d’ordine 09.4182 e 09.4195.

    2.   I titoli rilasciati prima dell’entrata in applicazione del presente regolamento per i contingenti tariffari 09.4182, 09.4195, 09.4454, 09.4514 e 09.4515 restano validi fino al termine del loro periodo di validità.

    3.   Per il periodo contingentale 2024, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.7904, 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897, 09.7903 e 09.7905 sono quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.

    Articolo 4

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).

    (4)  Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj).


    ALLEGATO I

    Gli allegati I, VIII, IX, XIV e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:

    1)

    l’allegato I è così modificato:

    a)

    dopo la riga relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4505, è inserita la riga seguente relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4456:

    «09.4456

    Carni bovine

    Importazione

    UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

    No

    No

     

    No»;

    b)

    le righe relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4182, 09.4195, 09.4514 e 09.4515 sono soppresse;

    c)

    dopo la riga relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4229, è inserita la riga seguente relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4516:

    «09.4516

    Latte e prodotti lattiero-caseari

    Importazione

    UE: esame simultaneo

    No

     

    No»;

    d)

    dopo la riga relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4602, sono inserite le righe seguenti relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4518, 09.4519, 09.4520, 09.4523, 09.4524 e 09.4525:

    «09.4518

    Latte e prodotti lattiero-caseari

    Importazione

    UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

    No

    No

     

    No

    09.4519

    Latte e prodotti lattiero-caseari

    Importazione

    UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

    No

    No

     

    No

    09.4520

    Latte e prodotti lattiero-caseari

    Importazione

    UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

    No

    No

     

    No

    09.4523

    Latte e prodotti lattiero-caseari

    Importazione

    UE: esame simultaneo

    No

     

    No

    09.4524

    Latte e prodotti lattiero-caseari

    Importazione

    UE: esame simultaneo

    No

     

    No

    09.4525

    Latte e prodotti lattiero-caseari

    Importazione

    UE: esame simultaneo

    No

     

    No»;

    2)

    l’allegato VIII è così modificato:

    a)

    la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4454 è così modificata:

    i)

    la riga «Accordo internazionale o altro atto» è sostituita dalla seguente:

    «Accordo internazionale o altro atto

    Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

    Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda»;

    ii)

    la riga «Dazio doganale applicabile al contingente» è sostituita dalla seguente:

    «Dazio doganale applicabile al contingente

    7,5 %»;

    b)

    è aggiunta la seguente tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4456:

    «Numero d’ordine

    09.4456

    Accordo internazionale o altro atto

    Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda.

    Periodo contingentale

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre

    Sottoperiodi contingentali

    No

    Domanda di titoli

    Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

    Descrizione del prodotto

    Carni fresche, refrigerate o congelate, grassi o preparazioni di animali della specie bovina allevati secondo le condizioni di pastorizia applicate in Nuova Zelanda, ossia escludendo gli spazi di alimentazione commerciali.

    Origine

    Nuova Zelanda

    Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

    Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

    Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

    Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

    Quantitativo in chilogrammi

    2024 quantitativo proporzionale di 3 333 000  kg

    2025 4 286 000 kg

    2026 5 238 000 kg

    2027 6 190 000 kg

    2028 7 143 000 kg

    2029 8 095 000 kg

    2030 9 048 000 kg

    2031

    e anni successivi 10 000 000  kg

    in equivalente peso carcassa

    Codici NC

    0201 , 0202 , 0206 10 95 , 0206 29 91 , 0210 20 10 , 0210 20 90 , 0210 99 51 , 0210 99 59 , ex 1502 10 90 (solo carne bovina), ex 1502 90 90 (solo carne bovina) e 1602 50

    Dazio doganale applicabile al contingente

    7,5 % per i codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 , 0206 29 91 , 0210 20 10 , 0210 20 90 , 0210 99 51 , 0210 99 59 e 1602 50

    3,2 % per i codici NC ex 1502 10 90 (solo carne bovina), ex 1502 90 90 (solo carne bovina)

    Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

    No

    Cauzione per i titoli di importazione

    12 EUR per 100 kg

    Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

    La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella “sì” della suddetta sezione deve essere barrata

    Durata di validità di un titolo

    Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

    Trasferibilità del titolo

    Quantitativo di riferimento

    No

    Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

    No

    Condizioni specifiche

    Per “carne congelata” si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.

    I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

    Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4456, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte C, del presente regolamento.

    Conformemente all’articolo 46 bis del presente regolamento»;

    3)

    l’allegato IX è così modificato:

    a)

    le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4182 e 09.4195 sono sostituite dalle seguenti tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525:

    «Numero d’ordine

    09.4523

    Accordo internazionale o altro atto

    Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

    Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda

    Periodo contingentale

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre

    Sottoperiodi contingentali

    No

    Domanda di titoli

    Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

    Descrizione del prodotto

    Burro

    Origine

    Nuova Zelanda

    Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

    No

    Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

    Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

    Quantitativo in chilogrammi

    2024 e anni successivi 21 000 000  kg

    Codici NC

    0405 10

    Dazio doganale applicabile al contingente

    2024 20 % dell’aliquota NPF

    2025 15 % dell’aliquota NPF

    2026 13,33 % dell’aliquota NPF

    2027 11,64 % dell’aliquota NPF

    2028 9,98 % dell’aliquota NPF

    2029 8,32 % dell’aliquota NPF

    2030 6,66 % dell’aliquota NPF

    2031

    e anni successivi 5 % dell’aliquota NPF

    Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

    Sì. 100 tonnellate.

    Cauzione per i titoli di importazione

    35 EUR per 100 kg di peso netto

    Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

    La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella “sì” della suddetta sezione deve essere barrata

    Durata di validità di un titolo

    Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

    Trasferibilità del titolo

    Quantitativo di riferimento

    No

    Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

    No

    Condizioni specifiche

    Conformemente agli articoli 50, 53 e 54 del presente regolamento


    Numero d’ordine

    09.4524

    Accordo internazionale o altro atto

    Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994);

    Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda.

    Periodo contingentale

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre

    Sottoperiodi contingentali

    No

    Domanda di titoli

    Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

    Descrizione del prodotto

    Burro

    Origine

    Nuova Zelanda

    Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

    No

    Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

    Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

    Quantitativo in chilogrammi

    2024 e anni successivi 14 000 000  kg

    Codici NC

    0405 10

    Dazio doganale applicabile al contingente

    30 % dell’aliquota NPF

    Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

    Sì. 100 tonnellate.

    Cauzione per i titoli di importazione

    35 EUR per 100 kg di peso netto

    Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

    La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella “sì” della suddetta sezione deve essere barrata

    Durata di validità di un titolo

    Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

    Trasferibilità del titolo

    Quantitativo di riferimento

    No

    Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

    No

    Condizioni specifiche

    Conformemente agli articoli 50, 53 e 54 del presente regolamento


    Numero d’ordine

    09.4525

    Accordo internazionale o altro atto

    Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

    Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda

    Periodo contingentale

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre

    Sottoperiodi contingentali

    No

    Domanda di titoli

    Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

    Descrizione del prodotto

    Burro

    Origine

    Nuova Zelanda

    Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

    No

    Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

    Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

    Quantitativo in chilogrammi

    2024 a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178

    2025 e anni successivi 12 177 000  kg

    Codici NC

    0405 10

    Dazio doganale applicabile al contingente

    70 EUR per 100 kg di peso netto

    Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

    Sì. 100 tonnellate.

    Cauzione per i titoli di importazione

    35 EUR per 100 kg di peso netto

    Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

    La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella “sì” della suddetta sezione deve essere barrata

    Durata di validità di un titolo

    Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

    Trasferibilità del titolo

    Quantitativo di riferimento

    No

    Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

    No

    Condizioni specifiche

    Conformemente agli articoli 50, 53 e 54 del presente regolamento»;

    b)

    09.4515 sono sostituite dalla seguente tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4516: le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4514 e

    «Numero d’ordine

    09.4516

    Accordo internazionale o altro atto

    Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994);

    Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda.

    Periodo contingentale

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre

    Sottoperiodi contingentali

    No

    Domanda di titoli

    Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

    Descrizione del prodotto

    Formaggi e latticini

    Origine

    Nuova Zelanda

    Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

    No

    Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

    Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

    Quantitativo in chilogrammi

    2024 a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178

    2025 e anni successivi 6 031 000  kg

    Codici NC

    0406

    Dazio doganale applicabile al contingente

    0 EUR

    Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

    Sì. 25 tonnellate

    Cauzione per i titoli di importazione

    35 EUR per 100 kg di peso netto

    Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

    La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella “sì” della suddetta sezione deve essere barrata

    Durata di validità di un titolo

    Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

    Trasferibilità del titolo

    Quantitativo di riferimento

    No

    Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

    No

    Condizioni specifiche

    Conformemente agli articoli 49, 53 e 54 del presente regolamento»;

    c)

    sono aggiunte le seguenti tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520:

    «Numero d’ordine

    09.4518

    Accordo internazionale o altro atto

    Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda.

    Periodo contingentale

    Dal 1 o gennaio al 31 dicembre

    Sottoperiodi contingentali

    No

    Domanda di titoli

    Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

    Descrizione del prodotto

    Latte e crema di latte in polvere

    Origine

    Nuova Zelanda

    Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

    Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

    Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

    Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

    Quantitativo in chilogrammi

    2024 quantitativo proporzionale di 5 000 000  kg

    2025 6 428 000 kg

    2026 7 857 000 kg

    20279 286 000 kg

    2028 10 714 000 kg

    2029 12 143 000 kg

    2030 13 571 000 kg

    2031

    e anni successivi 15 000 000  kg

    Codici NC

    0402 10 , 0402 21 , 0402 29

    Dazio doganale applicabile al contingente

    20 % dell’aliquota NPF

    Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

    No

    Cauzione per i titoli di importazione

    10 EUR per 100 kg di peso netto

    Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

    La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella “sì” della suddetta sezione deve essere barrata

    La sezione 20 della domanda di titolo di importazione reca il numero del certificato di ammissibilità e la relativa data di rilascio

    La sezione 20 del titolo d’importazione reca la dicitura “valido soltanto se accompagnato dal certificato di ammissibilità n. …, rilasciato il …”

    Durata di validità di un titolo

    Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

    Trasferibilità del titolo

    Quantitativo di riferimento

    No

    Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

    No

    Condizioni specifiche

    Conformemente agli articoli 51 e 72 del presente regolamento


    Numero d’ordine

    09.4519

    Accordo internazionale o altro atto

    Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda.

    Periodo contingentale

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre

    Sottoperiodi contingentali

    No

    Domanda di titoli

    Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

    Descrizione del prodotto

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

    Origine

    Nuova Zelanda

    Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

    Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

    Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

    Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

    Quantitativo in chilogrammi

    2024 quantitativo proporzionale di 5 000 000  kg

    2025 6 428 000 kg

    2026 7 857 000 kg

    2027 9 286 000 kg

    2028 10 714 000 kg

    2029 12 143 000 kg

    2030 13 571 000 kg

    2031

    e anni successivi 15 000 000  kg

    Codici NC

    0405 10 , 0405 20 , 0405 90

    Dazio doganale applicabile al contingente

    2024 20 % dell’aliquota NPF

    2025 15 % dell’aliquota NPF

    2026 13,33 % dell’aliquota NPF

    2027 11,64 % dell’aliquota NPF

    2028 9,98 % dell’aliquota NPF

    2029 8,32 % dell’aliquota NPF

    2030 6,66 % dell’aliquota NPF

    2031

    e anni successivi 5 % dell’aliquota NPF

    Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

    No

    Cauzione per i titoli di importazione

    10 EUR per 100 kg di peso netto

    Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

    La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella “sì” della suddetta sezione deve essere barrata

    La sezione 20 della domanda di titolo di importazione reca il numero del certificato di ammissibilità e la relativa data di rilascio

    La sezione 20 del titolo d’importazione reca la dicitura “valido soltanto se accompagnato dal certificato di ammissibilità n. …, rilasciato il …”

    Durata di validità di un titolo

    Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

    Trasferibilità del titolo

    Quantitativo di riferimento

    No

    Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

    No

    Condizioni specifiche

    Conformemente agli articoli 51 e 72 del presente regolamento


    Numero d’ordine

    09.4520

    Accordo internazionale o altro atto

    Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda.

    Periodo contingentale

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre

    Sottoperiodi contingentali

    No

    Domanda di titoli

    Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

    Descrizione del prodotto

    Formaggi e latticini

    Origine

    Nuova Zelanda

    Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

    Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

    Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

    Sì. Certificato di ammissibilità, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

    Quantitativo in chilogrammi

    2024 quantitativo proporzionale di 8 333 000  kg

    2025 10 714 000 kg

    2026 13 095 000 kg

    2027 15 467 000 kg

    2028 17 857 000 kg

    2029 20 238 000 kg

    2030 22 619 000 kg

    2031

    e anni successivi 25 000 000  kg

    Codici NC

    Dal 2024 al 2030, incluso: 0406 10 , 0406 20 , 0406 30 , 0406 40 e 0406 90

    A partire dal 2031: 0406 10 , 0406 20 e 0406 90

    Dazio doganale applicabile al contingente

    0 EUR

    Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

    No

    Cauzione per i titoli di importazione

    10 EUR per 100 kg di peso netto

    Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

    La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella “sì” della suddetta sezione deve essere barrata

    La sezione 20 della domanda di titolo di importazione reca il numero del certificato di ammissibilità e la relativa data di rilascio

    La sezione 20 del titolo d’importazione reca la dicitura “valido soltanto se accompagnato dal certificato di ammissibilità n. …, rilasciato il …”

    Durata di validità di un titolo

    Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

    Trasferibilità del titolo

    Quantitativo di riferimento

    No

    Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

    No

    Condizioni specifiche

    Conformemente agli articoli 51 e 72 del presente regolamento»;

    4)

    l’allegato XIV è così modificato:

    a)

    nella sezione 5, la parte A è così modificata:

    i)

    al punto A1, il titolo è sostituito dal seguente:

    «A1 —

    MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4516, 09.4521 E 09.4522»;

    ii)

    il punto A2 è così modificato:

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «A2 —

    MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4523, 09.4524 E 09.4525»;

    nel modello di certificato IMA 1, la casella denominata «CERTIFICATO» è sostituita dalla seguente:

    «CERTIFICATO

    per l’ammissione di taluni tipi di burro neozelandese soggetti ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525»;

    iii)

    il punto A3 è così modificato:

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «A3 —

    DEFINIZIONI E REGOLE PER LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA DEI CERTIFICATI IMA 1 RILASCIATI PER I CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4523, 09.4524 E 09.4525»;

    le «Definizioni» sono così modificate:

    a bis)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    “produttore”: un singolo impianto o stabilimento di produzione in cui viene fabbricato burro destinato all’esportazione verso l’Unione nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525;»;

    a ter)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    “partita”: un quantitativo di burro che forma oggetto di un unico certificato IMA 1 presentato alla competente autorità doganale ai fini dell’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4523, 09.4524 e 09.4525;»;

    b)

    sono aggiunte le seguenti sezioni XIV.6 e XIV.7:

    «XIV.6   MODELLO DI CERTIFICATO DI AMMISSIBILITÀ APPLICABILE ALLA CARNE BOVINA ORIGINARIA DELLA NUOVA ZELANDA

    Modello di certificato di ammissibilità per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4456

    Image 1

    Organismo emittente dei certificati di ammissibilità:

    New Zealand Meat Board

    P.O. BOX 121

    WELLINGTON, NUOVA ZELANDA

    www.nzmeatboard.org

    Tel. +64 4 473 9150

    XIV.7   MODELLO DI CERTIFICATO DI AMMISSIBILITÀ APPLICABILE AL LATTE E AI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ORIGINARI DELLA NUOVA ZELANDA

    Modello di certificato di ammissibilità per contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4518, 09.4519 e 09.4520

    Image 2

    Organismo emittente dei certificati di ammissibilità:

    Ministry for Primary Industries, Nuova Zelanda

    Pastoral House

    25 The Terrace

    P.O. Box 2526

    Wellington 6140, Nuova Zelanda

    Tel. + 64 4 830 1574

    www.mpi.govt.nz »;

    5)

    l’allegato XVI è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

     

    « Fattori di conversione di cui agli articoli 46, 46 bis, 66 e 68 »;

    b)

    è aggiunta la parte C seguente:

    « Parte C

    Fattori di conversione per i contingenti di carne bovina aperti nel quadro dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda

    Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4456, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i seguenti fattori di conversione.

    Codici NC

    Fattore di conversione

    0201 10 00

    100  %

    0201 20 20

    100  %

    0201 20 30

    100  %

    0201 20 50

    100  %

    0201 20 90

    100  %

    0201 30 00

    130  %

    0202 10 00

    100  %

    0202 20 10

    100  %

    0202 20 30

    100  %

    0202 20 50

    100  %

    0202 20 90

    100  %

    0202 30 10

    130  %

    0202 30 50

    130  %

    0202 30 90

    130  %

    0206 10 95

    100  %

    0206 29 91

    100  %

    0210 20 10

    100  %

    0210 20 90

    135  %

    0210 99 51

    100  %

    0210 99 59

    100  %

    ex 1502 10 90 (solo carne bovina)

    100  %

    ex 1502 90 90 (solo carne bovina)

    100  %

    1602 50 10

    100  %

    1602 50 31

    100  %

    1602 50 95

    100  %».


    ALLEGATO II

    Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 sono così modificati:

    1)

    l’allegato I è così modificato:

    a)

    alla sezione rientrante nella voce «Contingenti tariffari nel settore dei cereali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli» è aggiunta la seguente tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.7904:

    «Numero d’ordine

    09.7904

    Base giuridica specifica

    Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda

    Designazione dei prodotti e codici NC

    Granturco dolce

    0710 40 00

    2005 80

    Codici TARIC

    ---

    Origine

    Nuova Zelanda

    Quantitativo

    2024 quantitativo proporzionale di 800 000  kg

    2025 e anni successivi 800 000  kg

    Periodo contingentale

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre

    Sottoperiodi contingentali

    Non applicabili

    Prova di Origine

    Richiesta di trattamento preferenziale a norma del capo 3, articolo 3.16, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda

    Dazio doganale applicabile al contingente

    0 EUR

    Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

    Non applicabile

    Condizioni specifiche

    Non applicabili»;

    b)

    alla sezione rientrante nella voce «Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine» sono aggiunte le seguenti tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899 e 09.7902, 09.7896, 09.7897:

    «Numero d’ordine

    09.7901 (fattore di conversione 100 %)

    09.7898 (fattore di conversione 167 %)

    09.7899 (fattore di conversione 181 %)

    Base giuridica specifica

    Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda.

    Designazione dei prodotti e codici NC

    Carni di animali delle specie ovina e caprina, fresche/refrigerate

    0204 10 00

    0204 21 00

    0204 22 10

    0204 22 30

    0204 22 50

    0204 22 90

    0204 23 00

    0204 50 11

    0204 50 13

    0204 50 15

    0204 50 19

    0204 50 31

    0204 50 39

    Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, delle specie ovina e caprina

    ex 0210 99 21

    ex 0210 99 29

    Codici TARIC

    0210992190

    0210992990

    Origine

    Nuova Zelanda

    Quantitativo

    2024 quantitativo proporzionale di 4 433 000  kg

    2025 5 911 000 kg

    2026 7 389 000 kg

    2027 8 867 000 kg

    2028 10 344 000 kg

    2029 11 822 000 kg

    2030

    e anni successivi 13 300 000  kg

    in equivalente peso carcassa

    Periodo contingentale

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre

    Sottoperiodi contingentali

    Non applicabili

    Prova di Origine

    Certificato di ammissibilità

    Dazio doganale applicabile al contingente

    0 EUR

    Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

    Non applicabile

    Condizioni specifiche

    Per i prodotti corrispondenti ai numeri d’ordine 09.7901, 09.7898 e 09.7899, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato V del presente regolamento


    Numero d’ordine

    09.7902 (fattore di conversione 100 %)

    09.7896 (fattore di conversione 167 %)

    09.7897 (fattore di conversione 181 %)

    Base giuridica specifica

    Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda.

    Designazione dei prodotti e codici NC

    Carni di animali delle specie ovina e caprina, congelate

    0204 30 00

    0204 41 00

    0204 42 10

    0204 42 30

    0204 42 50

    0204 42 90

    0204 43 10

    0204 43 90

    0204 50 51

    0204 50 53

    0204 50 55

    0204 50 59

    0204 50 71

    0204 50 79

    Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, delle specie ovina e caprina

    ex 0210 99 21

    ex 0210 99 29

    Codici TARIC

    0210992110

    0210992910

    Origine

    Nuova Zelanda

    Quantitativo

    2024 quantitativo proporzionale di 8 233 000  kg

    2025 10 978 000 kg

    2026 13 722 000 kg

    2027 16 467 000 kg

    2028 19 211 000 kg

    2029 21 956 000 kg

    2030

    e anni successivi 24 700 000  kg

    in equivalente peso carcassa

    Periodo contingentale

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre

    Sottoperiodi contingentali

    Non applicabili

    Prova di Origine

    Certificato di ammissibilità

    Dazio doganale applicabile al contingente

    0 EUR

    Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

    Non applicabile

    Condizioni specifiche

    Per i prodotti corrispondenti ai numeri d’ordine 09.7902, 09.7896 e 09.7897, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato V del presente regolamento»;

    c)

    sono aggiunte le sezioni seguenti:

    « Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e nel settore dei prodotti agricoli trasformati elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 510/2014

    Numero d’ordine

    09.7903

    Base giuridica specifica

    Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda.

    Designazione dei prodotti e codici NC

    Prodotti agricoli trasformati lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico

    0404 10 12

    0404 10 14

    0404 10 16

    0404 90 21

    0404 90 23

    0404 90 29

    0404 90 81

    0404 90 83

    0404 90 89

    1806 20 70

    1901 90 99

    2106 90 92

    2106 90 98

    3502 20 91

    3502 20 99

    Codici TARIC

    ---

    Origine

    Nuova Zelanda

    Quantitativo

    2024 quantitativo proporzionale di 1 167 000  kg

    2025 1 556 000 kg

    2026 1 945 000 kg

    2027 2 334 000 kg

    2028 2 722 000 kg

    2029 3 111 000 kg

    2030

    e anni successivi 3 500 000  kg

    Periodo contingentale

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre

    Sottoperiodi contingentali

    Non applicabili

    Prova di Origine

    Certificato di ammissibilità

    Dazio doganale applicabile al contingente

    0 EUR

    Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

    Non applicabile

    Condizioni specifiche

    Non applicabili

    Contingenti tariffari nel settore dell’alcole etilico, di origine agricola o no

    Numero d’ordine

    09.7905

    Base giuridica specifica

    Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda.

    Designazione dei prodotti e codici NC

    Etanolo

    2207 10 00

    2207 20 00

    2208 90 99

    Codici TARIC

    ---

    Origine

    Nuova Zelanda

    Quantitativo

    2024 quantitativo proporzionale di 4 000 000  kg

    2025 e anni successivi 4 000 000  kg

    Periodo contingentale

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre

    Sottoperiodi contingentali

    Non applicabili

    Prova di Origine

    Richiesta di trattamento preferenziale a norma del capo 3, articolo 3.16, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda

    Dazio doganale applicabile al contingente

    0 EUR

    Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

    Non applicabile

    Condizioni specifiche

    Non applicabili»;

    2)

    all’allegato II, sono aggiunte le seguenti parti H e I:

    «H.

    Modello di certificato di ammissibilità per contingenti tariffari con numero d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897

    Image 3

    Organismo emittente dei certificati di ammissibilità:

    New Zealand Meat Board

    P.O. BOX 121

    WELLINGTON, NUOVA ZELANDA

    www.nzmeatboard.org

    Tel. +64 4 473 9150

    I.

    Modello di certificato di ammissibilità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.7903

    Image 4

    Organismo emittente dei certificati di ammissibilità:

    Ministry for Primary Industries, Nuova Zelanda

    Pastoral House

    25 The Terrace

    P.O. Box 2526

    Wellington 6140, Nuova Zelanda

    Tel. + 64 4 830 1574

    www.mpi.govt.nz ».


    ALLEGATO III

    È aggiunto il seguente allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988:

    «ALLEGATO V

    Fattori di conversione per i contingenti di carni ovine e caprine aperti nel quadro dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda

    Per i prodotti corrispondenti ai numeri d’ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i seguenti fattori di conversione.

    Codici NC/TARIC

    Fattore di conversione

    0204 10 00

    100  %

    0204 21 00

    100  %

    0204 22 10

    100  %

    0204 22 30

    100  %

    0204 22 50

    100  %

    0204 22 90

    100  %

    0204230011

    167  %

    0204230019

    181  %

    0204230091

    167  %

    0204230099

    181  %

    0204 50 11

    100  %

    0204 50 13

    100  %

    0204 50 15

    100  %

    0204 50 19

    100  %

    0204 50 31

    100  %

    0204 50 39

    167  % (capretto) 181  % (escluso il capretto)

    ex 0210 99 21 (fresche/refrigerate)

    100  %

    ex 0210 99 29 (fresche/refrigerate)

    167  %

    0204 30 00

    100  %

    0204 41 00

    100  %

    0204 42 10

    100  %

    0204 42 30

    100  %

    0204 42 50

    100  %

    0204 42 90

    100  %

    0204 43 10

    167  %

    0204 43 90

    181  %

    0204 50 51

    100  %

    0204 50 53

    100  %

    0204 50 55

    100  %

    0204 50 59

    100  %

    0204 50 71

    100  %

    0204 50 79

    167  % (capretto) 181  % (escluso il capretto)

    ex 0210 99 21 (congelate)

    100  %

    ex 0210 99 29 (congelate)

    167  %

    »

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1178/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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