Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1157

    Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    PE/84/2023/REV/1

    GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1157

    30.4.2024

    REGOLAMENTO (UE) 2024/1157 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell’11 aprile 2024

    relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), così come a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha migliorato notevolmente, negli ultimi quindici anni, la protezione dell’ambiente e della salute umana dagli effetti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Dalla valutazione del regolamento condotta dalla Commissione è tuttavia emersa anche una serie di sfide e lacune, che devono essere affrontate attraverso nuove disposizioni normative.

    (3)

    Il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 stabilisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l’Unione in un’economia sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e climaticamente neutra. Invita la Commissione a riesaminare le norme dell’Unione sulle spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. Il nuovo piano d’azione per l’economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 sottolinea ulteriormente la necessità di agire per facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell’Unione, per evitare che essa esporti nei paesi terzi i suoi problemi di rifiuti e per contrastare meglio le spedizioni illegali. Un intervento in tal senso, oltre a benefici ambientali e sociali, può anche ridurre la dipendenza strategica dell’Unione dalle materie prime. Il mantenimento di un maggior numero di rifiuti prodotti all’interno dell’Unione richiederà tuttavia un miglioramento della capacità di riciclaggio e di gestione dei rifiuti. Sia il Consiglio, nelle sue conclusioni del 17 dicembre 2020«Per una ripresa circolare e verde», che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare, hanno chiesto di rivedere le norme vigenti dell’Unione in materia di spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. L’articolo 60, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1013/2006 ha incaricato la Commissione di effettuare un riesame di detto regolamento entro il 31 dicembre 2020.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è già stato modificato a più riprese e richiede altre modifiche sostanziali per assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici del Green Deal europeo e del nuovo piano d’azione per l’economia circolare. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbe pertanto essere abrogato e sostituito da un regolamento nuovo.

    (5)

    Il presente regolamento è destinato a integrare la legislazione generale dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti, come la direttiva 2008/98/CE. Fa riferimento alle definizioni utilizzate in detta direttiva, comprese le definizioni di rifiuto e di termini legati alla gestione dei rifiuti. Stabilisce anche una serie di definizioni aggiuntive allo scopo di facilitare la sua applicazione uniforme.

    (6)

    Il presente regolamento attua a livello di Unione la convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (5) («convenzione di Basilea»). La convenzione di Basilea mira a proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti negativi derivanti dalla generazione, dai movimenti transfrontalieri e dalla gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti. L’Unione è parte della convenzione di Basilea dal 1994 (6).

    (7)

    Il presente regolamento attua altresì a livello di Unione un emendamento della convenzione di Basilea (7) («emendamento divieto») che è stato adottato nel 1995 ed è entrato in vigore a livello internazionale il 5 dicembre 2019. L’emendamento stabilisce un divieto generale di tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati a operazioni di smaltimento e recupero dai paesi elencati nell’allegato VII della convenzione di Basilea verso i paesi non elencati in detto allegato. L’Unione ha ratificato l’emendamento divieto e lo attua dal 1997 (8).

    (8)

    Nell’ottobre del 2020 l’Unione ha presentato al segretariato della convenzione di Basilea, a norma dell’articolo 11 della convenzione, una notifica riguardante le spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione. Conformemente a tale articolo l’Unione può quindi stabilire norme specifiche applicabili alle spedizioni intra UE di rifiuti a condizione che non deroghino alla gestione ecologicamente corretta stabilita dalla convenzione di Basilea.

    (9)

    In considerazione del fatto che l’Unione ha approvato la decisione del consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (9) (la «decisione OCSE»), è necessario recepire il contenuto di tale decisione, comprese le sue modifiche, nella legislazione dell’Unione.

    (10)

    È importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana e che assicurino l’applicazione uniforme delle norme in materia di spedizioni di rifiuti in tutto il territorio dell’Unione.

    (11)

    Per garantire una reale transizione verso un’economia circolare per le spedizioni di rifiuti dal loro luogo di origine al miglior luogo di trattamento di tali rifiuti, è opportuno tenere conto del principio di prossimità, nonché dell’efficienza dei materiali e della necessità di ridurre l’impronta ambientale dei rifiuti.

    (12)

    Occorre evitare doppioni rispetto alla normativa dell’Unione relativa al trasporto di alcuni materiali che potrebbero essere classificati come rifiuti ai sensi del presente regolamento.

    (13)

    La raccolta e la conduzione delle acque reflue attraverso i sistemi fognari a norma della pertinente legislazione dell’Unione non dovrebbero essere considerate come trasporto di rifiuti ai sensi del presente regolamento.

    (14)

    Al fine di attuare e far applicare correttamente il presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che i rifiuti non siano spediti sotto forma di merci usate, beni di seconda mano, sottoprodotti oppure sostanze o oggetti che hanno raggiunto la cessazione della qualifica di rifiuto.

    (15)

    Le spedizioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie dovrebbero essere escluse dall’ambito d’applicazione del presente regolamento se importate nell’Unione in talune circostanze, incluso il transito nel territorio nell’Unione allorché i rifiuti entrano nell’Unione. Per quanto concerne tali spedizioni, dovrebbero essere rispettate le disposizioni del diritto internazionale e degli accordi internazionali. In tali casi ogni autorità competente di transito e l’autorità competente di destinazione nell’Unione dovrebbero essere informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione.

    (16)

    È necessario evitare doppioni rispetto al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) che già contiene disposizioni riguardanti, in generale, l’invio, l’inoltro e il movimento dei sottoprodotti di origine animale, tra cui raccolta, trasporto, manipolazione, trasformazione, uso, recupero o eliminazione, registrazione, documenti di accompagnamento e rintracciabilità, all’interno e a destinazione dell’Unione o in provenienza dalla stessa.

    (17)

    Il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) si applica alle grandi navi commerciali battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione, che erano escluse dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006. Quando diventano rifiuti, tali navi sono generalmente classificate come rifiuti pericolosi, tranne quando tutte le sostanze e i materiali pericolosi sono stati rimossi. A seguito dell’entrata in vigore a livello internazionale dell’emendamento divieto, è necessario assicurare che le navi ricomprese nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 che sono considerate rifiuti e vengono esportate dall’Unione siano assoggettate alle pertinenti norme dell’Unione in materia di spedizioni di rifiuti, comprese quelle che attuano l’emendamento divieto, al fine di assicurare una rigorosa compatibilità giuridica del regime giuridico dell’Unione rispetto agli obblighi internazionali. Allo stesso tempo occorre anche modificare il regolamento (UE) n. 1257/2013 per chiarire che le navi che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono considerate rifiuti pericolosi e vengono esportate dall’Unione dovrebbero essere riciclate soltanto presso gli impianti inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi istituito ai sensi del regolamento che sono ubicati nei paesi di cui all’allegato VII della convenzione di Basilea.

    (18)

    Al fine di evitare di imporre oneri inutili alle autorità competenti e ai sistemi giudiziari degli Stati membri nell’applicazione del presente regolamento, una spedizione non dovrebbe essere considerata illegale quando si verificano soltanto errori materiali di modesta entità nel documento di notifica o di movimento o nel documento risultante dalla compilazione del modulo di cui all’allegato VII («documento di cui all’allegato VII»), quali errori tipografici nelle informazioni fornite al momento della compilazione dei documenti di notifica o di movimento o dei documenti di cui all’allegato VII oppure omissioni di una parte dei dati di contatto di una delle persone coinvolte nella spedizione. Tuttavia, tali eccezioni alla definizione di ciò che costituisce una spedizione illegale dovrebbero essere rigorosamente limitate agli errori materiali di minore entità che si verificano in via eccezionale, non alterano in modo significativo la sostanza di tali documenti e non pregiudicano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

    (19)

    Al fine di garantire una sorveglianza e un controllo ottimali, è opportuno richiedere un’autorizzazione scritta preventiva per le spedizioni di rifiuti destinati al recupero, in particolare i rifiuti pericolosi, i rifiuti non elencati negli allegati III, III A o III B e i rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti (POP) in quantità che corrispondono o superano un limite di concentrazione indicato nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Tale procedura dovrebbe a sua volta dare luogo ad una notifica preventiva, che consenta alle autorità competenti di essere debitamente informate in modo da poter prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione della salute umana e dell’ambiente. Essa dovrebbe inoltre consentire alle suddette autorità di sollevare obiezioni motivate riguardo a tali spedizioni.

    (20)

    Per tenere conto dell’innovazione nella tecnologia di trattamento dei rifiuti per quanto riguarda una gestione ecologicamente corretta, nonché dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori in relazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, è fondamentale che gli allegati III A e III B siano costantemente aggiornati. La Commissione dovrebbe valutare in particolare se aggiungere all’allegato III A voci relative a miscele di rifiuti quali calzature, abbigliamento e altri prodotti tessili, e all’Allegato III B quelle relative alla lana minerale e ai materassi.

    (21)

    Un mercato dell’Unione efficiente per le spedizioni di rifiuti dovrebbe dare la priorità alla prossimità, all’autosufficienza e all’uso delle migliori tecniche disponibili nella gestione dei rifiuti quali principi guida. Raggiungere una transizione equa verso un’economia circolare è essenziale per realizzare un’economia dell’Unione climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che sia sostenibile nel lungo periodo. Al fine di conseguire tale obiettivo, la Commissione dovrebbe agevolare dialoghi e partenariati settoriali sul clima riunendo i principali portatori di interessi nel settore dei rifiuti conformemente al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

    (22)

    Al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi volti ad aumentare il riciclaggio e ridurre lo smaltimento di rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio (14), tutte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento in un altro Stato membro dovrebbero essere vietate, come regola generale. Le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbero essere consentite soltanto in casi eccezionali in cui siano soddisfatte determinate condizioni. In tali casi gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei principi di prossimità e di autosufficienza a livello dell’Unione e nazionale, conformemente alla direttiva 2008/98/CE, in particolare l’articolo 16 della stessa, nonché della priorità assegnata al recupero. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di assicurare che gli impianti di smaltimento dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) applichino le migliori tecniche disponibili quali definite nella direttiva stessa, conformemente alla licenza rilasciata all’impianto, e che i rifiuti siano trattati nell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente stabilite dalla normativa dell’Unione riguardo alle operazioni di smaltimento. Inoltre, al fine di sostenere l’attuazione delle disposizioni stabilite nella direttiva 2008/98/CE per aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti e ridurre la produzione di rifiuti urbani non differenziati, le spedizioni di quest’ultimo tipo di rifiuti verso un altro Stato membro dovrebbero essere oggetto di un’attenzione particolare. Le spedizioni di tali rifiuti destinati al recupero dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e le spedizioni di tali rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbero essere vietate. Tali requisiti per le spedizioni destinate al recupero e il divieto di spedizioni destinati allo smaltimento dovrebbero riguardare anche i rifiuti urbani non differenziati che sono stati oggetto di un’operazione di trattamento dei rifiuti che non ne ha sostanzialmente alterato le caratteristiche, come i combustibili derivati da rifiuti processati da rifiuti urbani non differenziati, classificati con il codice rifiuti 19 12 10 nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE. In linea con la gerarchia dei rifiuti e con i principi di prossimità e autosufficienza, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali rifiuti siano in primo luogo evitati e in secondo luogo raccolti e differenziati, nell’intento di separare le diverse frazioni ai fini del recupero, e prendere in considerazione lo smaltimento soltanto per i residui che non hanno altre potenzialità se non quella di essere smaltiti.

    (23)

    Nel caso di spedizioni di rifiuti di cui agli allegati III, III A o III B del presente regolamento che sono destinati ad operazioni di recupero, è opportuno assicurare un livello minimo di sorveglianza e controllo esigendo che le spedizioni siano accompagnate da determinate informazioni sulle persone e sui paesi coinvolti, sulla descrizione e sui quantitativi dei rifiuti in questione, sul tipo di operazione di recupero per cui i rifiuti sono spediti e sui dettagli degli impianti che recupereranno i rifiuti.

    (24)

    Le analisi di laboratorio e le prove di trattamento sperimentali sono spesso uno strumento necessario per valutare la natura dei rifiuti e la loro idoneità alle operazioni di recupero e smaltimento. Operazioni di gestione dei rifiuti appropriate e innovative sono fondamentali per garantire una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e per stabilire modelli imprenditoriali dell’economia circolare nell’Unione. La spedizione di rifiuti destinati a tali analisi di laboratorio e prove di trattamento sperimentali dovrebbe essere agevolata evitando che venga sottoposta a tutte le procedure applicabili. Inoltre, per ottenere risultati accurati, è opportuno consentire la spedizione, all’interno dell’Unione, di una quantità di rifiuti sufficientemente significativa ai fini delle analisi di laboratorio e delle prove di trattamento sperimentali, soprattutto in virtù del fatto che nell’Unione esistono norme e pratiche di gestione dei rifiuti più sviluppate rispetto alla maggior parte dei paesi terzi.

    (25)

    È necessario stabilire i motivi per cui gli Stati membri possono opporsi alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero. Nel caso di tali spedizioni, gli Stati membri dovrebbero poter garantire che gli impianti di recupero dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 2010/75/UE applichino le migliori tecniche disponibili come stabilito nella direttiva stessa, conformemente alla licenza rilasciata all’impianto. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter assicurare che i rifiuti siano trattati conformemente alle prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente e della salute umana stabilite dalla normativa dell’Unione riguardo alle operazioni di recupero e che, tenendo conto dell’articolo 16 della direttiva 2008/98/CE, siano trattati conformemente ai piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma di detta direttiva allo scopo di assicurare l’attuazione degli obblighi giuridicamente vincolanti in materia di recupero o di riciclaggio stabiliti dalla normativa dell’Unione. Uno Stato membro destinatario dovrebbe pertanto poter opporsi alle spedizioni di rifiuti, comprese le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati, se prevede che i rifiuti non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto.

    (26)

    È necessario prevedere fasi e garanzie procedurali per i casi in cui il notificatore intende spedire rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, ai fini della certezza del diritto e per garantire l’applicazione uniforme del presente regolamento e il corretto funzionamento del mercato interno, contribuendo così alla competitività a lungo termine dell’Unione. È inoltre necessario, in linea con l’articolo 6, paragrafo 11, della convenzione di Basilea, assicurare che i costi derivanti dall’impossibilità di portare a termine la spedizione o dall’illegalità di tale spedizione siano sostenuti dagli operatori pertinenti. A tal fine il notificatore dovrebbe costituire una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente per ciascuna spedizione.

    (27)

    Per ridurre l’onere amministrativo che grava sugli operatori pubblici e privati coinvolti nelle spedizioni verso impianti riconosciuti come beneficiari di un’autorizzazione preventiva, è necessario stabilire le condizioni alle quali può essere concesso lo status di «titolare di autorizzazione preventiva», assicurarne il riconoscimento reciproco da parte di tutti gli Stati membri e armonizzare gli obblighi per la spedizione di rifiuti verso tali impianti.

    (28)

    Per rendere più efficiente lo scambio di informazioni di cui al presente regolamento, in particolare per quanto concerne il trattamento delle notifiche e delle informazioni di spedizione dei rifiuti a norma dell’articolo 18 del presente regolamento, e per facilitare la trasmissione e lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti e gli operatori economici, è imperativo che tale trasmissione e scambio di informazioni e dati che riguardano le spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione si svolgano per via elettronica. La Commissione dovrebbe gestire un sistema centrale che sia interoperabile con i sistemi nazionali. È altresì necessario conferire alla Commissione il potere di stabilire gli obblighi procedurali e operativi per l’attuazione pratica dei sistemi preposti alla trasmissione e allo scambio delle informazioni per via elettronica, come gli obblighi riguardanti l’interconnettività, l’architettura e la sicurezza. Tali sistemi dovrebbero agevolare il trattamento delle richieste di notifica, anche aiutando i soggetti coinvolti in una determinata richiesta a seguire lo stato di avanzamento della procedura di notifica. Tali sistemi dovrebbero inoltre consentire di estrarre dati, anche a livello di singoli Stati membri, per permettere alla Commissione di verificare se le richieste di notifica siano trattate tempestivamente, in particolare ai fini della pertinente rendicontazione da parte della Commissione come previsto dal presente regolamento. Occorre anche dare alle autorità competenti degli Stati membri e agli operatori economici il tempo sufficiente per prepararsi al passaggio dal sistema cartaceo previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006 a un sistema di scambio di informazioni e documenti per via elettronica. Tale nuovo obbligo dovrebbe quindi diventare applicabile ventiquattro mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (29)

    Per scambiare le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento durante il trasporto dei rifiuti, gli operatori economici coinvolti dovrebbero poter utilizzare l’ambiente eFTI istituito dal regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e poter contare sull’interoperabilità tra i sistemi previsti dal presente regolamento e l’ambiente per lo scambio di informazioni elettroniche sul trasporto merci.

    (30)

    Al fine di agevolare il lavoro svolto dalle autorità doganali nell’attuazione del presente regolamento, è necessario che il sistema centrale gestito dalla Commissione che consente la trasmissione e lo scambio per via elettronica di informazioni e documenti sia interoperabile con l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, istituito dal Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), una volta completati tutti i lavori tecnici necessari per garantire tale operabilità.

    (31)

    Le autorità competenti dei paesi terzi dovrebbero essere in grado di rilasciare e scambiare le informazioni e la documentazione necessarie a soddisfare gli obblighi procedurali imposti dal presente regolamento, per via elettronica attraverso il sistema gestito a livello di Unione, se lo desiderano e se ottemperano agli obblighi per lo scambio di dati attraverso tale sistema.

    (32)

    Per poter tracciare le spedizioni di rifiuti e non compromettere la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti spediti oltre frontiera, dovrebbe essere vietato mescolare i rifiuti della spedizione con altri sin dall’inizio della spedizione fino al loro ricevimento nell’impianto di recupero o smaltimento.

    (33)

    Affinché il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento possa essere garantito con maggiore facilità, è importante che gli operatori economici e le autorità competenti conservino i documenti e le informazioni necessari per la spedizione dei rifiuti almeno per cinque anni dalla data di rilascio del certificato di completamento del recupero o dello smaltimento.

    (34)

    Al fine di garantire la trasparenza per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti effettuate conformemente al presente regolamento e il trattamento ecologicamente corretto di tali rifiuti a destinazione, è opportuno pubblicare le informazioni relative alle spedizioni di rifiuti. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe essere tenuta a pubblicare e aggiornare regolarmente taluni dati non riservati relativi alle notifiche delle spedizioni per le quali le autorità competenti hanno espresso il loro consenso o hanno sollevato obiezioni, nonché alle spedizioni di rifiuti soggette agli obblighi generali di informazione di cui al presente regolamento. A tal fine la Commissione dovrebbe utilizzare, nella misura del possibile, il sistema elettronico per lo scambio di dati relativi alle spedizioni di rifiuti. La pubblicazione di tali informazioni da parte della Commissione non dovrebbe pregiudicare la convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 (convenzione di Aarhus) (18), la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) né la legislazione nazionale degli Stati membri in materia. Qualsiasi ulteriore richiesta rivolta alle autorità competenti per l’accesso ad altre informazioni sulle spedizioni di rifiuti dovrebbe essere trattata conformemente a tale convenzione e alla legislazione nazionale e dell’Unione.

    (35)

    Al fine di attuare le prescrizioni dell’articolo 8della convenzione di Basilea, dovrebbe essere stabilito l’obbligo di riportare nel paese di spedizione i rifiuti di una spedizione, cui le autorità competenti interessate abbiano acconsentito, che non possa essere portata a termine come previsto e, ove necessario, di conservarli in sicurezza o di recuperarli o smaltirli in modo alternativo. AL fine di attuare i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione di Basilea, dovrebbe essere stabilito l’obbligo per la persona il cui comportamento sia all’origine di una spedizione illegale di riprendere i rifiuti in questione o provvedere in modo alternativo al loro recupero o smaltimento, e di sostenere i costi derivanti dalle operazioni di ripresa. Qualora tale persona non abbia la possibilità di adempiere a tali obblighi entro un termine ragionevole, le autorità competenti di spedizione o di destinazione, a seconda dei casi, dovrebbero cooperare e intervenire per assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti in questione. Qualora non sia chiara l’identità della persona responsabile della spedizione illegale, è opportuno che le autorità competenti interessate cooperino per garantire che i rifiuti in questione siano ripresi, recuperati o smaltiti. Al fine di ridurre gli effetti ambientali delle spedizioni derivanti dall’obbligo di riprendere i rifiuti spediti illegalmente e consentire, ove necessario, una procedura più efficiente in caso di spedizioni illegali, in alcuni casi le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione dovrebbero poter concordare la possibilità di recuperare o smaltire i rifiuti oggetto di una spedizione illegale in modo alternativo, al di fuori del paese di spedizione, anziché riprenderli in carico. Tale gestione alternativa dovrebbe essere ecologicamente corretta. Tuttavia, la gestione alternativa dovrebbe essere possibile soltanto per le spedizioni all’interno dell’Unione.

    (36)

    Affinché le autorità competenti siano in condizione di trattare correttamente i documenti loro trasmessi relativi alla spedizione di rifiuti, occorre imporre al notificatore di fornire una traduzione autenticata di tali documenti in una lingua accettabile per le suddette autorità se queste lo richiedono. Al fine di evitare di creare inutili oneri amministrativi, il sistema elettronico per lo scambio di informazioni sulle spedizioni di rifiuti dovrebbe includere una funzione che fornisca traduzioni di cortesia dei documenti pertinenti presentati attraverso tale sistema.

    (37)

    Per evitare perturbazioni nella spedizione di oggetti o sostanze a causa di disaccordi tra le autorità competenti circa l’attribuzione o meno della qualifica di rifiuto a tali oggetti o sostanze, è necessario stabilire una procedura di risoluzione dei disaccordi. È importante a questo proposito che le autorità competenti basino le loro decisioni sulle disposizioni stabilite nella direttiva 2008/98/CE relative alla determinazione dei sottoprodotti e alla cessazione della qualifica di rifiuto. Gli Stati membri necessitano di condizioni uniformi per determinare se un oggetto o una sostanza debba essere considerato un bene usato o un rifiuto. Inoltre gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a garantire che gli oggetti o le sostanze destinati a essere spediti in un altro paese come beni usati soddisfino tali condizioni conformemente al diritto dell’Unione. È altresì necessario stabilire criteri per la classificazione di rifiuti specifici negli allegati del presente regolamento e definire una procedura per risolvere i disaccordi tra le autorità competenti circa l’assoggettamento o meno dei rifiuti alla procedura di notifica. Al fine di assicurare una migliore armonizzazione in tutta l’Unione delle condizioni alle quali i rifiuti sono soggetti alla procedura di notifica, compresi i rifiuti di materiali compositi che possono essere difficili da riciclare, la Commissione dovrebbe anche avere il potere di adottare atti delegati che stabiliscano i criteri di classificazione di determinati rifiuti che figurano negli allegati del presente regolamento, onde determinarne l’assoggettamento alla procedura di notifica. Inoltre, per evitare che i rifiuti siano dichiarati falsamente come beni usati e per fornire chiarezza giuridica, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscano i criteri per distinguere tra beni usati e rifiuti, per determinati prodotti per i quali tale distinzione è importante, in particolare per la loro esportazione dall’Unione.

    (38)

    Al fine di consentire alle amministrazioni di limitare la spesa pubblica per gestire le procedure relative alla spedizione dei rifiuti e garantire l’osservanza del presente regolamento, è necessario prevedere la possibilità che costi amministrativi adeguati e proporzionati dovuti a tali procedure, nonché alla sorveglianza, alle analisi e alle ispezioni, siano a carico del notificatore e, se del caso, della persona che organizza la spedizione.

    (39)

    Per ridurre l’onere amministrativo e in circostanze eccezionali, dovute a particolari situazioni geografiche o demografiche, gli Stati membri dovrebbero poter concludere accordi bilaterali volti a rendere meno rigide le procedure di notifica delle spedizioni transfrontaliere di determinati flussi di rifiuti verso l’impianto idoneo più vicino, situato nella zona di confine tra i due Stati membri che concludono l’accordo. Gli Stati membri dovrebbero anche poter concludere accordi di questo tipo con i membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), anche nel caso in cui i rifiuti sono spediti dal e trattati nel paese di spedizione ma transitano attraverso un altro Stato membro.

    (40)

    Data la particolare situazione geografica delle Isole Fær Øer e il loro status di paese costitutivo del Regno di Danimarca, la Danimarca è il principale paese importatore di rifiuti dalle Isole Fær Øer per il recupero o lo smaltimento nel suo territorio. Fatta salva l’applicabilità delle norme sul transito di rifiuti all’interno dell’Unione, la Danimarca dovrebbe essere autorizzata ad assumersi la piena responsabilità del trattamento dell’importazione dei rifiuti dalle Isole Fær Øer nel suo territorio come un trasporto di rifiuti all’interno del suo territorio quando ne è il paese di destinazione.

    (41)

    Benché la sorveglianza e il controllo del trasporto di rifiuti nel territorio dello Stato membro rientrino nelle competenze del medesimo, i sistemi nazionali istituiti a tal fine dovrebbero tener conto della necessità di coerenza con il sistema dell’Unione per le spedizioni di rifiuti in modo da assicurare un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana.

    (42)

    Allo scopo di proteggere l’ambiente dei paesi interessati, occorre precisare la portata del divieto, a norma della convenzione di Basilea, di esportazione dall’Unione dei rifiuti destinati allo smaltimento in un paese terzo non appartenente all’EFTA.

    (43)

    I paesi firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo dovrebbero poter adottare le procedure di controllo previste per le spedizioni all’interno dell’Unione. In tali casi le spedizioni tra l’Unione e detti paesi dovrebbero essere soggette alle medesime norme applicate alle spedizioni all’interno dell’Unione.

    (44)

    Allo scopo di proteggere l’ambiente dei paesi interessati, è necessario chiarire la portata del divieto di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE, in conformità della convenzione di Basilea. In particolare, è necessario chiarire l’elenco dei rifiuti ai quali si applica tale divieto e assicurare che includa anche i rifiuti di cui all’allegato II della convenzione di Basilea, vale a dire i rifiuti domestici, i residui dell’incenerimento di rifiuti domestici e taluni rifiuti di plastica difficili da riciclare.

    (45)

    Al fine di garantire una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti contenenti o contaminati da POP, è opportuno non autorizzare l’esportazione di tali rifiuti dall’Unione verso paesi che non sono membri dell’OCSE, qualora tali rifiuti contengano o siano contaminati da POP in quantità che corrispondono o superano un limite di concentrazione specificato nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021.

    (46)

    È necessario stabilire norme rigorose riguardo all’esportazione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE, al fine di assicurare che tali rifiuti non arrechino danno all’ambiente e alla salute umana in detti paesi. Conformemente a tali norme, l’esportazione dall’Unione dovrebbe essere consentita soltanto per i rifiuti che non sono già soggetti al divieto di esportazione di rifiuti pericolosi e per alcuni altri rifiuti destinati al recupero in paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE, e soltanto verso i paesi inclusi in un elenco redatto e aggiornato dalla Commissione, quando tali paesi abbiano presentato a quest’ultima una richiesta nella quale dichiarano la loro disponibilità a ricevere determinati rifiuti non pericolosi o determinate miscele di rifiuti non pericolosi dall’Unione e dimostrano la loro capacità di gestirli in modo ecologicamente corretto, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento. Tali criteri dovrebbero includere il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di diritto del lavoro e diritti dei lavoratori. Data la probabilità che gli Stati membri potrebbero ratificare altre convenzioni di questo tipo in futuro, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiungere le convenzioni pertinenti ai criteri di cui al presente regolamento. Le esportazioni verso paesi diversi da quelli inclusi nell’elenco che la Commissione redigerà dovrebbero essere proibite. Al fine di assicurare un periodo di tempo sufficiente per passare a questo nuovo regime, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, al momento di stabilire e aggiornare l’elenco dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e verso i quali è autorizzata l’esportazione dall’Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero, è opportuno applicare il principio di parità nel diritto dell’Unione e monitorarne l’applicazione.

    (47)

    È necessario garantire che la spedizione di rifiuti necessaria per costruire catene del valore forti sia agevolata all’interno del mercato interno, garantendo nel contempo che siano posti in essere controlli adeguati. Rafforzando le catene del valore più importanti sarà possibile accelerare lo sviluppo della resilienza dell’Unione e aumentare la sua autonomia strategica.

    (48)

    I paesi ai quali si applica la decisione OCSE sono soggetti alle norme e alle raccomandazioni stabilite dall’OCSE in materia di spedizione e gestione dei rifiuti e di solito hanno standard più elevati rispetto ai paesi ai quali non si applica la decisione OCSE. È tuttavia importante che l’esportazione dall’Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero non arrechi danno all’ambiente e alla salute umana nei paesi a cui si applica la decisione OCSE. Di conseguenza è necessario stabilire un meccanismo per monitorare le spedizioni di rifiuti non pericolosi verso tali paesi. Nei casi in cui manchino informazioni sufficienti che dimostrino la capacità del paese di recuperare tali rifiuti in modo ecologicamente corretto, la Commissione dovrebbe avviare un dialogo con il paese e, se le informazioni da essa ottenute non sono sufficienti a dimostrare che i rifiuti sono recuperati in modo ecologicamente corretto, avere la facoltà di sospendere le esportazioni. La Commissione dovrebbe garantire che durante l’intero processo di spedizione dei rifiuti venga applicato il principio di parità nei confronti dei paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE.

    (49)

    L’Unione ha sviluppato e attuato una politica ambiziosa per affrontare i gravi danni all’ambiente e alla salute umana causati dall’inquinamento da plastica, in particolare se connesso alla cattiva gestione dei rifiuti di plastica. La strategia europea per la plastica nell’economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018, il Green Deal europeo, il nuovo piano d’azione per l’economia circolare e il piano d’azione dell’UE: «Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo» di cui alla comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021, rispecchiano tale ambizione e hanno portato all’adozione di un’ampia gamma di misure intese a ridurre i rifiuti di plastica e a migliorarne la gestione. Tali misure comprendono in particolare la legislazione sulla gestione dei rifiuti (direttiva 2008/98/CE), degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20)) dei prodotti di plastica monouso [direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (21)], nonché sulle restrizioni relative alle microplastiche aggiunte intenzionalmente [regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione (22)]. Oltre a tali misure, sono state avviate nuove iniziative per ridurre ulteriormente i rifiuti di plastica nell’Unione, come la revisione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) relativa ai veicoli fuori uso, nonché una proposta di nuove norme volte a prevenire le perdite di pellet per ridurre l’inquinamento da microplastica (24). Al fine di integrare tali misure intese a ridurre i rifiuti di plastica e migliorarne la gestione all’interno dell’Unione ed evitare che l’Unione esporti le sue sfide in materia di rifiuti verso paesi terzi, è opportuno stabilire disposizioni specifiche per garantire anche la corretta gestione ambientale dei rifiuti di plastica esportati dall’Unione. Tali disposizioni mirano a garantire che i rifiuti di plastica esportati dall’Unione siano trattati in condizioni equivalenti a quelle in vigore nell’Unione. I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE hanno maggiori probabilità di dover affrontare gravi sfide ambientali e per la salute umana legate alla gestione dei rifiuti di plastica esportati dall’Unione. Inoltre, le norme e le infrastrutture per la gestione dei rifiuti di plastica in tali paesi non sono, nella maggior parte dei casi, tanto sviluppate quanto nell’Unione. Dal 1o gennaio 2021 l’Unione vieta l’esportazione verso tali paesi di determinati tipi di rifiuti di plastica, segnatamente quelli classificati con le voci Y48 e A3210. Alla luce di tali sfide e differenze nel livello delle norme e degli elementi infrastrutturali, e al fine di proteggere ulteriormente l’ambiente e la salute umana, è opportuno estendere l’ambito di applicazione di tale divieto all’esportazione di tutti i rifiuti di plastica verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE. Al fine di concedere agli operatori economici e alle autorità competenti il tempo sufficiente per adeguare le loro operazioni a queste nuove norme, il divieto dovrebbe diventare applicabile 30 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Dovrebbe essere possibile concedere una deroga a tale divieto a qualsiasi paese al quale non si applica la decisione OCSE che dimostri di gestire i rifiuti di plastica in modo ecologicamente corretto. Tale deroga dovrebbe essere concessa mediante un atto delegato, su richiesta di un paese, a decorrere da 30 mesi dall’applicazione del divieto di esportazione.

    (50)

    La Commissione dovrebbe esercitare un controllo particolare sulle spedizioni di rifiuti di plastica verso i paesi ai quali si applica la decisione OCSE, monitorare le modalità di gestione di detti rifiuti in questi paesi ed essere autorizzata a limitare le esportazioni di rifiuti di plastica verso tali paesi al fine di proteggere l’ambiente e la salute umana.

    (51)

    Qualora siano autorizzate, le esportazioni di tutti i rifiuti di plastica verso tutti i paesi terzi dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

    (52)

    Si dovrebbero intraprendere le azioni necessarie a garantire che, ai sensi della direttiva 2008/98/CE e di altra normativa dell’Unione sui rifiuti, i rifiuti spediti all’interno dell’Unione e quelli importati nell’Unione siano gestiti, per l’intera durata della spedizione, anche durante il recupero e lo smaltimento nel paese di destinazione, senza mettere in pericolo la salute dell’uomo e l’ambiente. È altresì necessario assicurare che i rifiuti esportati dall’Unione siano gestiti in modo ecologicamente corretto per l’intera durata della spedizione, anche durante il recupero o smaltimento nel paese terzo di destinazione. A tal fine dovrebbe essere introdotto l’obbligo per gli esportatori di rifiuti di assicurare che l’impianto che riceve i rifiuti in un paese terzo di destinazione sia sottoposto, prima di esportarvi i rifiuti, a un audit indipendente da parte di terzi dotati di qualifiche adeguate. L’audit è finalizzato a verificare la conformità dell’impianto ai criteri stabiliti specificamente nel presente regolamento per assicurare che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto. Laddove l’audit concluda che l’impianto non soddisfa tali criteri specifici, l’esportatore non dovrebbe essere autorizzato ad esportarvi i rifiuti. Al fine di garantire che gli audit siano condotti in modo professionale e imparziale, è importante stabilire criteri relativi all’indipendenza e alle qualifiche dei revisori terzi e precisare che essi dovrebbero essere autorizzati o accreditati da un’autorità pubblica ufficiale per svolgere tali attività. L’obbligo relativo agli audit dovrebbe applicarsi agli impianti situati in tutti i paesi terzi, compresi quelli membri dell’OCSE. Conformemente alla decisione OCSE, i rifiuti esportati in un altro paese OCSE «sono destinati a operazioni di recupero presso un impianto di recupero che recupererà i rifiuti in modo ecologicamente corretto in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi nazionali a cui l’impianto è soggetto». La decisione OCSE non contiene alcun elemento o criterio che specifichi come attuare tale obbligo per quanto riguarda la «gestione ecologicamente corretta» dei rifiuti. In assenza di criteri comuni che definiscano le condizioni di recupero dei rifiuti presso gli impianti pertinenti, è necessario escludere il rischio che i rifiuti esportati dall’Unione verso paesi appartenenti all’OCSE siano gestiti in modo scorretto presso impianti specifici, e quindi gli impianti situati in tali paesi dovrebbero essere soggetti agli obblighi di audit previsti dal presente regolamento.

    (53)

    La Commissione dovrebbe creare e tenere aggiornato un registro contenente informazioni sugli impianti che sono stati sottoposti a un audit. Tale registro dovrebbe fornire informazioni che facilitano la preparazione di spedizioni ecologicamente corrette da parte dei notificatori o delle persone che organizzano la spedizione per l’esportazione di rifiuti dall’Unione, ma non è destinato a servire da strumento per dimostrare il rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dal presente regolamento. Il registro dovrebbe facilitare il compito degli esportatori di rifiuti ma non li dovrebbe esonerare dalla responsabilità di dimostrare tale rispetto.

    (54)

    Considerato il diritto di ciascuna parte della convenzione di Basilea, ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 1, di vietare l’importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell’allegato II della convenzione stessa, le importazioni nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbero essere consentite se il paese esportatore è parte di tale convenzione. Le importazioni nell’Unione di rifiuti destinati al recupero dovrebbero essere autorizzate se il paese esportatore è uno dei paesi cui si applica la decisione OCSE o è parte della convenzione di Basilea. Negli altri casi le importazioni dovrebbero essere autorizzate soltanto se il paese esportatore è vincolato da un accordo o da un’intesa bilaterale o multilaterale compatibile con la normativa dell’Unione e conforme all’articolo 11 della convenzione di Basilea, tranne quando ciò non sia possibile in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, o guerra.

    (55)

    Il presente regolamento dovrebbe ricomprendere le norme relative alle esportazioni e alle importazioni di rifiuti da e verso i paesi e territori d’oltremare di cui alla decisione 2013/755/UE del Consiglio (25).

    (56)

    Nei casi specifici di spedizioni che avvengono all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi, si dovrebbero applicare disposizioni specifiche relative alla procedura di autorizzazione dei paesi terzi. È inoltre necessario adottare disposizioni specifiche relative alle procedure che si applicano al transito di rifiuti attraverso l’Unione da e verso paesi terzi.

    (57)

    Per ragioni ambientali e in considerazione della situazione particolare dell’Antartico, il presente regolamento dovrebbe vietare esplicitamente l’esportazione di rifiuti verso tale territorio.

    (58)

    Al fine di assicurare un’attuazione e un controllo dell’osservanza armonizzate del presente regolamento, è necessario stabilire l’obbligo per gli Stati membri di effettuare ispezioni sulle spedizioni di rifiuti. Occorre pianificare adeguatamente le ispezioni per determinare le risorse necessarie da destinarvi e prevenire in maniera efficace le spedizioni illegali. Il regolamento (CE) n. 1013/2006 imponeva agli Stati membri di istituire piani di ispezione per le spedizioni di rifiuti entro il 1o gennaio 2017. Al fine di facilitare un’applicazione più coerente delle disposizioni relative ai piani di ispezione e assicurare un approccio armonizzato alle ispezioni in tutta l’Unione, gli Stati membri dovrebbero notificare i loro piani di ispezione alla Commissione, che dovrebbe essere incaricata di esaminarli e, se del caso, formulare raccomandazioni per migliorarli. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione degli Stati membri sono informate di una spedizione illegale di rifiuti, dovrebbero valutare come potenziare le loro misure di controllo per spedizioni simili in modo da identificare precocemente le spedizioni illegali di rifiuti.

    (59)

    Negli Stati membri vigono norme divergenti per quanto concerne la facoltà e la possibilità da parte delle autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni di esigere prove al fine di accertare la legalità delle spedizioni. Tali prove potrebbero riguardare, tra l’altro, se la sostanza o l’oggetto è un rifiuto, se i rifiuti sono stati classificati correttamente e se i rifiuti saranno spediti verso impianti che gestiscono i rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente al presente regolamento. È opportuno pertanto che il presente regolamento preveda la possibilità che le autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni esigano siffatte prove. Dovrebbe essere possibile richiedere tali prove sulla base di disposizioni generali o caso per caso. Qualora tali prove non siano fornite o siano ritenute insufficienti, il trasporto della sostanza o dell’oggetto in questione, o la spedizione dei rifiuti in questione dovrebbe essere considerata illegale e dovrebbe essere trattata in conformità con le pertinenti disposizioni del presente regolamento.

    (60)

    Dalla valutazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 è emerso che uno degli aspetti problematici è la netta difformità delle norme nazionali sulle sanzioni negli Stati dell’Unione. Di conseguenza, per facilitare un’applicazione più coerente delle sanzioni, dovrebbero essere stabiliti criteri comuni non esaustivi in base ai quali determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da comminare in caso di violazione del presente regolamento. Tali criteri dovrebbero includere, tra l’altro, la natura e la gravità della violazione, i benefici economici derivati dalla violazione e il danno ambientale da essa causato. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero anche assicurare che la spedizione illegale di rifiuti costituisca un reato penale, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26). Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurarne l’esecuzione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme per le sanzioni amministrative e penali per le stesse violazioni. In ogni caso, l’imposizione di sanzioni penali e amministrative non dovrebbe comportare una violazione del principio ne bis in idem secondo l’interpretazione dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

    (61)

    L’applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 ha dimostrato che garantirne l’osservanza quando sono coinvolti più attori a livello nazionale pone problemi di coordinamento e cooperazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che tutte le autorità coinvolte nelle attività di contrasto dispongano di meccanismi efficaci per cooperare e coordinarsi a livello nazionale per quanto riguarda lo sviluppo e l’attuazione delle politiche e attività volte a contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, anche per quanto concerne l’istituzione e l’attuazione dei piani di ispezione.

    (62)

    È necessario che gli Stati membri cooperino, a titolo bilaterale e multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali di rifiuti. Al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione in tutta l’Unione, dovrebbe essere istituito un apposito gruppo di controllo della conformità, con la partecipazione dei rappresentanti designati degli Stati membri e della Commissione, nonché di altre istituzioni, organi, o organismi pertinenti. Tale gruppo dovrebbe incontrarsi a cadenza regolare e fungere tra l’altro da consesso per la condivisione di informazioni pertinenti per la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali di rifiuti, inclusi informazioni e dati investigativi sulle tendenze delle spedizioni illegali ed esperienze, conoscenze e migliori pratiche sulla conformità al regolamento.

    (63)

    Al fine di sostenere e integrare le attività svolte dagli Stati membri per garantire l’osservanza del regolamento, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a svolgere ispezioni e azioni di coordinamento in merito alle spedizioni illegali che sono di natura complessa e potrebbero avere effetti negativi gravi sulla salute umana o sull’ambiente, e quando le azioni investigative necessarie hanno una dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno due paesi. Nello svolgimento di tali ispezioni, la Commissione dovrebbe agire nel pieno rispetto delle garanzie procedurali e in stretta collaborazione con le autorità pertinenti negli Stati membri, garantendo che tali ispezioni non abbiano un impatto negativo su un’eventuale procedura penale, legale o amministrativa riguardante la stessa spedizione illegale nello Stato membro. La Commissione può prendere in considerazione la possibilità, nell’ambito della propria organizzazione interna, di affidare determinate azioni di contrasto previste dal presente regolamento all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che possiede le competenze necessarie in materia. Le ispezioni e l’azione di coordinamento dell’assistenza reciproca non dovrebbero pregiudicare la responsabilità primaria degli Stati membri di assicurare la conformità al presente regolamento e di farlo rispettare e non dovrebbero influire sul costante esercizio dei poteri conferiti rispettivamente alla Commissione o all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in altri atti giuridici, in particolare nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), nel regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (28) o nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (29).

    (64)

    Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni relative all’attuazione del presente regolamento, sia mediante le relazioni presentate al segretariato della convenzione di Basilea sia mediante un questionario a parte. Tali relazioni dovrebbero avere lo scopo di analizzare le tendenze relative alle spedizioni di rifiuti e i dati pertinenti per la lotta alle spedizioni illegali, quali i dati sulle spedizioni illegali e sulle ispezioni. Ogni tre anni la Commissione dovrebbe redigere una relazione sull’attuazione del presente regolamento sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altre informazioni, raccolte in particolare mediante relazioni ad hoc a propria cura o stilate dall’Agenzia europea dell’ambiente sulle spedizioni di rifiuti di plastica e altri flussi specifici di rifiuti che destano preoccupazione. I sistemi per la trasmissione e lo scambio elettronico di informazioni e documenti dovrebbero essere concepiti in modo tale che i dati possano essere estratti dal sistema ai fini di tali relazioni.

    (65)

    Una cooperazione internazionale efficiente sul piano del controllo delle spedizioni di rifiuti contribuisce ad assicurare che le spedizioni di rifiuti siano controllate e monitorate in misura adeguata. Per garantire una gestione corretta dei rifiuti dovrebbero essere incoraggiati lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra l’Unione e i suoi Stati membri da un lato e i paesi terzi dall’altro.

    (66)

    Al fine di facilitare lo scambio di informazioni e la cooperazione per un’attuazione armonizzata del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti e i corrispondenti e notificarli alla Commissione. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero altresì designare l’autorità o le autorità e i membri del loro personale permanente responsabili della cooperazione tra gli Stati membri.

    (67)

    Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, al fine di assicurare il controllo delle spedizioni di rifiuti, a designare uffici doganali specifici di entrata e di uscita per le spedizioni di rifiuti in entrata e in uscita dall’Unione e a notificarli alla Commissione. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico dalla Commissione.

    (68)

    Al fine di integrare o modificare il presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per quanto riguarda la modifica degli elementi della richiesta di autorizzazione preventiva da parte dell’impianto di recupero, la definizione delle informazioni che devono essere fornite nei certificati che confermano il completamento delle operazioni di recupero e di smaltimento, la redazione delle istruzioni per la compilazione del documento di cui all’allegato VII, l’aggiornamento dell’elenco delle informazioni e della documentazione che devono essere scambiate attraverso sistemi elettronici, la definizione dei criteri in base ai quali determinati rifiuti sono classificati negli allegati III, III A, III B o IV, la definizione di un elenco dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e verso i quali sono autorizzate le esportazioni dall’Unione di rifiuti non pericolosi e di miscele di rifiuti non pericolosi, inclusi i rifiuti di plastica classificati sotto la voce B3011, a fini di recupero, nonché l’aggiornamento regolare di tale elenco, il divieto di esportare rifiuti in determinati paesi ai quali si applica la decisione OCSE e la modifica degli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (30). In particolare e al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (69)

    In sostituzione delle riunioni regolari dei corrispondenti e delle consultazioni con esperti e corrispondenti degli Stati membri e, se del caso, con rappresentanti di altri portatori di interessi e organizzazioni, nella preparazione degli atti delegati e ai fini dell’esame delle questioni sollevate dall’interpretazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire un gruppo di esperti, in conformità della decisione della Commissione C(2016) 3301 recante norme orizzontali sulla creazione e sul funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

    (70)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare un metodo semplice, basato sul rischio e armonizzato di calcolo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti, stabilire criteri dettagliati per la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica, chiarire, per alcuni tipi di prodotti, la distinzione tra beni usati e rifiuti in caso di spedizione transfrontaliera, adottare una tavola di concordanza per indicare la corrispondenza tra i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (31) e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, III A, III B, IV e V del presente regolamento, e precisare le informazioni richieste per le spedizioni di rifiuti durante situazioni di crisi od operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

    (71)

    Il regolamento (UE) 2020/1056 istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti relativamente al trasporto merci nel territorio dell’Unione e le sue disposizioni riprendono parti del presente regolamento. Al fine di assicurare la coerenza tra i due strumenti è necessario modificare il regolamento (UE) 2020/1056. Al fine di evitare l’assenza di disposizioni di attuazione in conformità del regolamento (UE) 2020/1056 in relazione alla definizione, all’accesso e al trattamento in formato elettronico degli obblighi di informazione a norma del presente regolamento prima della data di applicazione dell’interscambio elettronico dei dati obbligatorio a norma del presente regolamento, la modifica del regolamento (UE) 2020/1056 dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

    (72)

    Occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino ai nuovi obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri e la Commissione istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all’applicazione del medesimo. Al fine di evitare qualsiasi lacuna normativa, è necessario garantire che alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 rimangano in vigore fino alla data in cui diventeranno applicabili le disposizioni del presente regolamento che hanno applicazione differita.

    (73)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di armonizzazione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione. Stabilisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica:

    a)

    alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;

    b)

    alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;

    c)

    alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;

    d)

    alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.

    2.   Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento:

    a)

    i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti, purché i rifiuti siano disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi o da altri strumenti internazionali vincolanti pertinenti;

    b)

    i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;

    c)

    le spedizioni di rifiuti radioattivi come da definizione di cui all’articolo 5 della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio (34);

    d)

    le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all’articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;

    e)

    le spedizioni di acque reflue disciplinate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio (35) o da altra legislazione dell’Unione pertinente;

    f)

    le spedizioni di sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) e che non sono costituite da sottoprodotti di origine animale né li contengono;

    g)

    le spedizioni di rifiuti dall’Antartico nell’Unione ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (37);

    h)

    le spedizioni di diossido di carbonio ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (38);

    i)

    le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 ad eccezione delle navi che:

    i)

    sono considerate rifiuti pericolosi, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportati dall’Unione a fini di recupero, ai quali si applicano solo gli articoli 39, 48 e 49 e il titolo VII del presente regolamento; o

    ii)

    sono considerate rifiuti, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro e destinati a essere smaltiti.

    3.   Alle importazioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie durante situazioni di crisi o durante operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione si applicano soltanto l’articolo 51, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 53, paragrafo 5.

    4.   Alle spedizioni di rifiuti dall’Antartico verso paesi terzi, in transito nel territorio dell’Unione, si applicano gli articoli 39 e 59.

    5.   Ai trasporti di rifiuti effettuati esclusivamente all’interno dello Stato membro si applica soltanto l’articolo 36.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «miscela di rifiuti»: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria, affinché non siano più separati, di due o più tipi di rifiuti diversi:

    a)

    che sono elencati sotto voci diverse negli allegati III, III A, III B e IV o, se del caso, sotto trattini o sottotrattini diversi di tali voci; o

    b)

    che non sono classificati sotto una voce specifica negli allegati III, III A, III B o IV;

    I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti;

    2)

    «smaltimento intermedio»: le operazioni di smaltimento elencate alle voci D 8, D 9, D 13, D 14 o D 15 dell’allegato I della direttiva 2008/98/CE;

    3)

    «recupero intermedio»: le operazioni di recupero elencate alla voce R-12 o R-13 dell’allegato II della direttiva 2008/98/CE;

    4)

    «gestione ecologicamente corretta»: qualsiasi misura sostenibile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana, del clima e dell’ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;

    5)

    «destinatario»: la persona fisica o giuridica, posta sotto la giurisdizione nazionale del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;

    6)

    «notificatore»:

    a)

    nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3, o che fa effettuare o pianifica di far effettuare tale spedizione, a cui spetta l’obbligo della notifica:

    i)

    il produttore iniziale di rifiuti;

    ii)

    il nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;

    iii)

    il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione inviata da un’unica località notificata;

    iv)

    il commerciante o l’intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii); o

    v)

    qualora tutte le persone di cui ai punti da i) a iv) siano sconosciute o insolventi, il detentore dei rifiuti;

    b)

    nel caso di importazione o transito nel territorio dell’Unione di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale del paese di spedizione che effettua o pianifica di effettuare, intenda far effettuare o ha fatto effettuare una spedizione:

    i)

    la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione;

    ii)

    in assenza di una persona designata dalla legislazione del paese di spedizione, il detentore di rifiuti al momento in cui ha avuto luogo l’esportazione;

    7)

    «persona che organizza la spedizione»: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, o che fa effettuare o pianifica di effettuare tale spedizione:

    i)

    il produttore iniziale di rifiuti;

    ii)

    il nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;

    iii)

    il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione inviata da un’unica località;

    iv)

    il commerciante o l’intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii); o

    v)

    qualora tutte le persone di cui ai punti da i) a iv) siano sconosciute o insolventi, il detentore di rifiuti;

    8)

    «raccoglitore»: la persona fisica o giuridica che effettua la raccolta di rifiuti, quale definita all’articolo 3, punto 10, della direttiva 2008/98/CE;

    9)

    «autorità competente»:

    a)

    nel caso di uno Stato membro, l’organismo designato dallo Stato membro a norma dell’articolo 75;

    b)

    nel caso di un paese terzo che è parte della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione di Basilea»), l’organismo designato dal paese terzo autorità competente ai fini della convenzione di Basilea a norma dell’articolo 5 della stessa;

    c)

    nel caso di un paese non menzionato alle lettere a) e b), l’organismo che è stato designato autorità competente dal paese o dalla regione o, in assenza di tale designazione, l’autorità di regolamentazione del paese o della regione che abbia giurisdizione su una spedizione;

    10)

    «autorità competente di spedizione»: l’autorità competente per la zona dalla quale la spedizione ha inizio o dalla quale è pianificato che la spedizione abbia inizio;

    11)

    «autorità competente di destinazione»: l’autorità competente per la zona verso la quale è effettuata o è pianificata la spedizione, o nella quale i rifiuti sono caricati a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;

    12)

    «autorità competente di transito»: l’autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell’autorità competente di spedizione o dell’autorità competente di destinazione, attraverso il cui territorio è effettuata o è pianificata la spedizione di rifiuti;

    13)

    «paese di spedizione»: il paese dal quale la spedizione ha inizio o dal quale è pianificato che essa abbia inizio;

    14)

    «paese di destinazione»: il paese verso il quale è effettuata o è pianificata la spedizione di rifiuti per il recupero o lo smaltimento al suo interno, o per il carico a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione nazionale di alcun paese;

    15)

    «paese di transito»: il paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è effettuata o è pianificata la spedizione di rifiuti;

    16)

    «zona posta sotto la giurisdizione nazionale di un paese»: il territorio o la zona marina al cui interno uno Stato eserciti competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell’ambiente;

    17)

    «paesi e territori d’oltremare»: i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del TFUE;

    18)

    «ufficio doganale di esportazione»: l’ufficio doganale di esportazione definito all’articolo 1, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (39);

    19)

    «ufficio doganale di uscita»: l’ufficio doganale di uscita determinato conformemente all’articolo 329 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (40);

    20)

    «ufficio doganale di entrata»: l’ufficio doganale di prima entrata definito all’articolo 1, punto 15, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

    21)

    «importazione»: l’introduzione di rifiuti nell’Unione, escluso il transito nel territorio dell’Unione;

    22)

    «esportazione»: l’uscita di rifiuti dall’Unione, escluso il transito nel territorio dell’Unione;

    23)

    «transito»: la spedizione attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione;

    24)

    «trasporto di rifiuti»: il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna;

    25)

    «spedizione»: il trasporto, effettuato o pianificato, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento dalla località in cui il trasporto inizia fino al ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto che effettua lo smaltimento o il recupero nel paese di destinazione:

    a)

    tra un paese e un altro paese;

    b)

    tra un paese e un paese o territorio d’oltremare o un’altra zona, sotto la protezione del paese;

    c)

    tra un paese e una zona geografica che non fa parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale;

    d)

    tra un paese e l’Antartico;

    e)

    da un paese attraverso una delle zone di cui alle lettere da a) a d);

    f)

    all’interno di un paese attraverso una delle zone di cui alle lettere da a) a d) e che ha origine e fine nello stesso paese; o

    g)

    da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione nazionale di alcun paese, verso un paese;

    26)

    «spedizione illegale»: la spedizione effettuata:

    a)

    senza notifica alle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;

    b)

    senza l’autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;

    c)

    con l’autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta ai sensi del presente regolamento mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;

    d)

    in un modo non conforme alle informazioni contenute nel documento di notifica o contenute nel documento di movimento o da fornire nel medesimo, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di notifica o nel documento di movimento;

    e)

    in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con il diritto dell’Unione o internazionale;

    f)

    in contrasto con l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, o con gli articoli 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 o 52;

    g)

    in un modo che, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, non è conforme agli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafi 2, 4, 6 e 10, o alle informazioni contenute o da fornire nel documento di cui all’allegato VII, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di cui all’allegato VII;

    27)

    «ispezione»: qualsiasi azione intrapresa da un’autorità al fine di verificare la conformità agli obblighi di cui al presente regolamento;

    28)

    «gerarchia dei rifiuti»: la gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;

    29)

    «tragitto»: i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione;

    30)

    «itinerario»: l’itinerario tra la località in cui ha inizio la spedizione nel paese di spedizione, attraverso i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, fino all’impianto di trattamento nel paese di destinazione.

    Si applicano inoltre le definizioni di «rifiuto», «rifiuto pericoloso», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «commerciante», «intermediario», «gestione dei rifiuti», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio», e «smaltimento» di cui all’articolo 3, punti 1, 2, da a 9, da 13 a 15, 16, 17 e 19, rispettivamente, della direttiva 2008/98/CE.

    TITOLO II

    SPEDIZIONI ALL’INTERNO DELL’UNIONE CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI

    Articolo 4

    Quadro procedurale generale

    1.   Le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, salvo il caso in cui si sia ottenuta l’autorizzazione in conformità dell’articolo 11. Al fine di ottenere l’autorizzazione in conformità dell’articolo 11 per una spedizione destinata allo smaltimento si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1.

    2.   Le spedizioni dei rifiuti seguenti destinati al recupero sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1:

    a)

    i rifiuti elencati nell’allegato IV;

    b)

    i rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell’allegato III, III B o IV;

    c)

    le miscele di rifiuti, tranne se elencati nell’allegato III A;

    d)

    i rifiuti classificati come pericolosi che figurano nell’elenco dei rifiuti istituito a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;

    e)

    i rifiuti inseriti nell’allegato III o nell’allegato III B e le miscele di rifiuti inserite nell’allegato III A contaminate da altri materiali in misura tale da:

    i)

    aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, tenendo conto dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III di tale direttiva; o

    ii)

    impedire il recupero dei rifiuti in modo ecologicamente corretto;

    f)

    i rifiuti o le miscele di rifiuti contenenti o contaminate da POP ai sensi del regolamento (UE) 2019/1021 in quantità che corrispondono o superano un limite di concentrazione indicato nell’allegato IV di tale regolamento, che non sono classificati come rifiuti pericolosi.

    3.   Il paragrafo 2 si applica alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, da altri produttori di rifiuti o da entrambi, nonché alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un’operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche, inclusi i combustibili derivati da rifiuti processati da rifiuti urbani non differenziati, qualora tali rifiuti siano destinati al recupero. Le spedizioni di tali rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate.

    4.   Se il quantitativo dei rifiuti spediti supera 20 kg, le spedizioni dei rifiuti seguenti destinati al recupero sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18:

    a)

    i rifiuti elencati nell’allegato III o III B;

    b)

    le miscele di rifiuti, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e le miscele siano elencate nell’allegato III A.

    5.   In deroga all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o a prove di trattamento sperimentali, allo scopo di accertare le caratteristiche fisiche o chimiche dei rifiuti o di determinare la loro idoneità al recupero o allo smaltimento, sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    il quantitativo di rifiuti non supera quello ragionevolmente necessario per eseguire l’analisi o la prova in ciascun caso particolare, ma non è superiore a 250 kg o ad un maggiore quantitativo concordato caso per caso tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione e la persona che organizza la spedizione;

    b)

    qualora un quantitativo superiore a 250 kg sia richiesto dalla persona che organizza la spedizione, la persona in questione fornisce le informazioni di cui all’allegato VII, nella misura del possibile, alle autorità competenti di spedizione e di destinazione assieme a una spiegazione motivata della necessità di tale maggiore quantitativo per eseguire l’analisi o la prova.

    CAPO 1

    Notifica e autorizzazione scritte preventive

    Articolo 5

    Notifica

    1.   Un notificatore che intende spedire i rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, 2 o 3, trasmette una notifica preventiva scritta («notifica») a tutte le autorità competenti interessate.

    Un notificatore di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti ii), iii) o iv), può trasmettere una notifica solamente quando ha ottenuto un’autorizzazione o è registrato in conformità del capo IV della direttiva 2008/98/CE.

    Un notificatore che trasmette una notifica generale per più di una spedizione di cui all’articolo 13 si conforma anche agli obblighi di detto articolo.

    Se la spedizione è destinata a un impianto titolare di autorizzazione preventiva ai sensi dell’articolo 14, si applicano gli obblighi procedurali di cui ai paragrafi 12, 14, 15 e 16 di tale articolo.

    Se la spedizione è destinata a un recupero intermedio o a uno smaltimento intermedio, si applica anche l’articolo 15.

    2.   La notifica consiste nei documenti seguenti:

    a)

    il documento di notifica che figura nell’allegato I A («documento di notifica»);

    b)

    il documento di movimento che figura nell’allegato I B («documento di movimento»).

    Il notificatore fornisce le informazioni indicate nel documento di notifica e, se del caso, le informazioni indicate nel documento di movimento.

    Il notificatore, se non è il produttore iniziale di rifiuti di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto i), si assicura che anche il produttore iniziale di rifiuti o una delle persone indicate all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti ii), iii) o iv), se possibile, firmi il documento di notifica. Un commerciante o un intermediario garantisce di essere in possesso di un’autorizzazione scritta da parte di una delle persone di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii) o iii), ad agire per suo conto, e che tale autorizzazione scritta sia inclusa nella notifica.

    3.   Il documento di notifica o un suo allegato contiene le informazioni e la documentazione di cui alla parte 1 dell’allegato II. Il documento di movimento o un suo allegato contiene le informazioni e la documentazione di cui all’allegato II, parte 2, nella misura del possibile al momento della notifica.

    4.   Se richiesto da una delle autorità competenti interessate, il notificatore fornisce a tutte le autorità competenti interessate le informazioni e la documentazione richieste a norma del paragrafo 3 e le informazioni e la documentazione aggiuntive di cui all’allegato II, parte 3. L’autorità competente che ha fatto la richiesta informa le altre autorità competenti interessate della richiesta.

    5.   La notifica si considera debitamente compilata quando l’autorità competente di spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma dei paragrafi 3 e 4.

    6.   La notifica si considera debitamente completata quando tutte le autorità competenti interessate hanno accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati completati in conformità dei paragrafi 3 e 4, o quando tutte le informazioni e la documentazione richieste da esse in conformità del paragrafo 4 sono pervenute.

    7.   Al momento della notifica il notificatore fornisce alle autorità competenti interessate una copia del contratto concluso in conformità dell’articolo 6 e una dichiarazione che ne attesti l’esistenza in conformità dell’allegato I A.

    8.   Il notificatore fornisce una dichiarazione di costituzione di una garanzia finanziaria o di un’assicurazione equivalente in conformità dell’articolo 7 compilando l’apposita parte del documento di notifica.

    La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente di cui all’articolo 7 o, se le autorità competenti interessate lo consentono, la dichiarazione che ne attesti l’esistenza conformemente al modulo di cui all’allegato I A è fornita alle autorità competenti interessate come elemento del documento di notifica al momento della notifica.

    In deroga al secondo comma, se le autorità competenti interessate lo consentono, la documentazione di cui al medesimo comma \può essere fornita dopo la trasmissione della notifica, al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento in conformità con l’articolo 16, paragrafo 2.

    9.   La notifica copre la spedizione dalla località in cui la spedizione inizia e copre qualsiasi recupero intermedio o non intermedio o smaltimento intermedio o non intermedio.

    Se il successivo recupero intermedio o non intermedio o smaltimento intermedio o non intermedio è effettuato in un paese diverso dal primo paese di destinazione, il recupero non intermedio o lo smaltimento non intermedio e la località di tale recupero o smaltimento’ sono indicati nella notifica e si applica l’articolo 15, paragrafo 7.

    10.   Nel documento di notifica e nel documento di movimento è specificato un solo codice di identificazione dei rifiuti come indicato nell’allegato III, III A, III B o IV. Nei casi in cui i rifiuti non sono classificati sotto una voce specifica nell’allegato III, III B o IV, nel documento di notifica e nel documento di movimento è specificato un solo codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, fatta eccezione per:

    a)

    i rifiuti che non sono classificati sotto una voce specifica nell’allegato III, III B o IV, che possono essere specificati utilizzando più di un codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, qualora tutti i rifiuti coperti dalla notifica abbiano caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, ma non si tratti di una miscela di rifiuti; o

    b)

    le miscele di rifiuti che non sono classificate sotto una voce specifica nell’allegato III, III A, III B o IV, per le quali il codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e il codice di identificazione dei rifiuti di cui all’allegato III, III B o IV di ciascuna frazione di rifiuti devono essere specificati in ordine di importanza nel documento di notifica e nel documento di movimento o per le quali, qualora tali codici di identificazione non siano disponibili per tutte le frazioni, il codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE per la miscela nonché per ciascuna frazione di rifiuti deve essere specificato in ordine di importanza nel documento di notifica e nel documento di movimento.

    11.   I rifiuti o le miscele di rifiuti specificati in conformità del paragrafo 10 del presente articolo, possono essere ulteriormente specificati indicando il relativo codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e altri codici di identificazione pertinenti.

    Articolo 6

    Contratto

    1.   Per le spedizioni di rifiuti soggette a un obbligo di notifica è stipulato un contratto tra il notificatore e il destinatario avente per oggetto il recupero o lo smaltimento dei rifiuti. Se il destinatario non è l’operatore dell’impianto per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati, il contratto è firmato anche dall’operatore dell’impianto.

    2.   Il contratto di cui al paragrafo 1 è stipulato e diviene efficace al momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 5, all’articolo 16, paragrafo 6, o, se del caso, all’articolo 15, paragrafo 4.

    Il contratto è coerente con il documento di notifica e il documento di movimento corrispondenti e contiene almeno informazioni sul notificatore, sul destinatario e sull’impianto, sull’identità delle persone che rappresentano ciascuna parte, sul numero di notifica, sulla denominazione e composizione dei rifiuti, sui codici di identificazione dei rifiuti, sulla quantità di rifiuti oggetto del contratto, sulle operazioni di recupero o smaltimento e sul periodo di validità del contratto.

    3.   Il contratto include obblighi:

    a)

    per il notificatore, di riprendersi i rifiuti o, se del caso, di assicurarne il recupero o lo smaltimento in modo alternativo, a norma dell’articolo 22 e dell’articolo 25, paragrafo 2 o 3, se la spedizione, il recupero o lo smaltimento non sono stati effettuati come previsto o se si tratta di una spedizione illegale;

    b)

    per il destinatario, di recuperare o smaltire i rifiuti a norma dell’articolo 25, paragrafo 8, se si tratta di una spedizione illegale;

    c)

    per l’impianto presso il quale è effettuato il recupero o lo smaltimento, di fornire, a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente all’autorizzazione rilasciata per tale notifica, alle condizioni cui sono subordinate tali autorizzazioni, nonché al presente regolamento.

    4.   Se i rifiuti sono destinati a un recupero intermedio o a uno smaltimento intermedio, nel contratto figurano gli obblighi supplementari seguenti:

    a)

    per l’impianto, di fornire, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4 e, se del caso, dell’articolo 15, paragrafo 5, il certificato o i certificati dell’impianto o degli impianti che effettuano le operazioni non intermedie di recupero o non intermedie di smaltimento attestanti che tutti i rifiuti ricevuti conformemente alle autorizzazioni rilasciate per tale notifica, alle condizioni cui sono subordinate tali autorizzazioni, nonché al presente regolamento sono stati recuperati o smaltiti, specificando, se possibile, il quantitativo e il tipo di rifiuti oggetto di ciascun certificato;

    b)

    per il destinatario, di trasmettere, se del caso, una notifica all’autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale, a norma dell’articolo 15, paragrafo 8.

    5.   Se i rifiuti sono spediti tra due stabilimenti sotto il controllo dello stesso soggetto giuridico, il contratto di cui al paragrafo 1 può essere sostituito da una dichiarazione di tale soggetto giuridico. La dichiarazione riguarda gli obblighi di cui al paragrafo 3.

    Articolo 7

    Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente

    1.   Per le spedizioni soggette a un obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente che copra quanto segue:

    a)

    le spese di trasporto dei rifiuti;

    b)

    le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie;

    c)

    le spese di deposito per 90 giorni.

    2.   La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente copre le spese risultanti nel contesto di tutti i casi seguenti:

    a)

    quando la spedizione o il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell’articolo 22;

    b)

    in caso di spedizione o recupero o smaltimento illegali di cui all’articolo 25.

    3.   La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente è costituita dal notificatore o da un’altra persona fisica o giuridica che agisce per conto del notificatore ed è efficace al momento della notifica o, se l’autorità competente che approva la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente lo consente, al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento in conformità con l’articolo 16, paragrafo 2. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione.

    4.   L’autorità competente di spedizione approva la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente, compresi la forma, il contenuto e l’importo della copertura.

    5.   La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente copre ed è valida per la spedizione e il completamento del recupero o dello smaltimento.

    La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente è svincolata quando l’autorità competente che l’ha approvata ha ricevuto il certificato di cui all’articolo 16, paragrafo 6, o, se del caso, il certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 5, per quanto attiene al recupero intermedio o allo smaltimento intermedio.

    6.   In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti sono destinati al recupero intermedio o allo smaltimento intermedio e il recupero successivo o lo smaltimento successivo ha luogo nel paese di destinazione, le autorità competenti di spedizione e di destinazione possono convenire che la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente debba essere svincolata dopo che l’autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 4. In tal caso, l’autorità competente che decide di svincolare la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente informa immediatamente le altre autorità competenti interessate della loro decisione e qualsiasi spedizione successiva verso un impianto di recupero o smaltimento è coperta da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, a meno che l’autorità competente di destinazione non ritenga che tale nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente non sia necessaria. In tali circostanze, se la spedizione, il recupero successivo o lo smaltimento successivo non possono essere portati a termine come previsto, conformemente all’articolo 22, o in caso di spedizione illegale, conformemente all’articolo 25, l’autorità competente di destinazione è responsabile degli obblighi derivanti dalla ripresa.

    7.   L’autorità competente nell’Unione che ha approvato la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente ha accesso alla stessa e ne usa il fondo, anche per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate, in ottemperanza agli obblighi derivanti dagli articoli 24 e 26.

    8.   In caso di notifica generale a norma dell’articolo 13, è consentito costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché l’intera notifica generale. In tali casi la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente si applica alle parti di spedizione notificata da essa coperta al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento in conformità con l’articolo 16, paragrafo 2.

    9.   La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente di cui al paragrafo 8 del presente articolo è svincolata quando l’autorità competente che l’ha approvata riceve il certificato di cui all’articolo 16, paragrafo 6, o, se del caso, all’articolo 15, paragrafo 5, per quanto riguarda il recupero intermedio o lo smaltimento intermedio dei rifiuti. Il paragrafo 6 del presente articolo si applica mutatis mutandis.

    10.   La Commissione valuta la fattibilità relativa alla costruzione di un metodo di calcolo semplice, basato sui rischi e armonizzato per determinare l’importo delle garanzie finanziarie o delle assicurazioni equivalenti e, se del caso, adotta un atto di esecuzione per stabilire tale metodo di calcolo semplice, basato sui rischi e armonizzato. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

    Nell’effettuare la valutazione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto, tra l’altro, delle norme pertinenti degli Stati membri relative al calcolo della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente di cui al presente articolo.

    Articolo 8

    Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate

    1.   Se si ritiene che la notifica non è debitamente compilata conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, l’autorità competente di spedizione chiede al notificatore informazioni e documenti in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3 e, se del caso, all’articolo 5, paragrafo 4.

    2.   La richiesta di informazioni e documenti di cui al paragrafo 1 è trasmessa al notificatore quanto prima, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica.

    3.   Il notificatore fornisce le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 1 quanto prima, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’autorità competente di spedizione. Su richiesta del notificatore, l’autorità competente di spedizione può prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole se questi fornisce una spiegazione motivata del motivo per cui è necessaria tale proroga per poter fornire le informazioni e la documentazione richieste.

    4.   Se, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3, l’autorità competente di spedizione continua a ritenere che la notifica non sia ancora stata debitamente compilata conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, o che le informazioni e la documentazione supplementari di cui all’articolo 5, paragrafo 4, siano ancora necessarie, può quanto prima, e comunque entro sette giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3, presentare fino a due ulteriori richieste di informazioni e documenti al notificatore in conformità del paragrafo 2. Il paragrafo 3 si applica a ogni richiesta di questo tipo mutatis mutandis.

    5.   L’autorità competente di spedizione può decidere che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 3, o se è stata presentata una prima richiesta a norma del paragrafo 4 entro il termine stabilito in tale paragrafo.

    L’autorità competente di spedizione decide che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite a seguito della richiesta finale presentata a norma del paragrafo 4 non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 4.

    L’autorità competente di spedizione comunica al notificatore e alle altre autorità competenti interessate la sua decisione a norma del presente paragrafo quanto prima e comunque entro sette giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4.

    6.   Se l’autorità competente di spedizione ritiene che la notifica sia stata debitamente compilata conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, ne informa il notificatore e le altre autorità competenti interessate il prima possibile e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica debitamente compilata, o entro sette giorni lavorativi dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4.

    7.   Se l’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito ritiene che siano necessari informazioni e documenti conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, o informazioni e documenti aggiuntivi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, richiede tali informazioni e documenti al notificatore il prima possibile, e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, e informa le altre autorità competenti di tale richiesta.

    8.   Il notificatore fornisce le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 7 quanto prima, e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’autorità competente.

    Su richiesta del notificatore, l’autorità competente interessata può prorogare il termine di cui al primo comma per un periodo di tempo ragionevole se questi fornisce una spiegazione motivata del motivo per cui è necessaria tale proroga per poter fornire le informazioni e la documentazione richieste.

    9.   Se l’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito ritiene che le informazioni e la documentazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, o le informazioni e la documentazione aggiuntive di cui all’articolo 5, paragrafo 4, siano ancora necessarie, può quanto prima, e comunque entro sette giorni lavorativi dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 8, presentare fino a due ulteriori richieste di informazioni e documenti al notificatore in conformità del paragrafo 7. Il paragrafo 8 si applica mutatis mutandis a qualsiasi richiesta.

    10.   L’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito può decidere che la notifica non è valida e non deve essere ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 8 o, nel caso in cui sia stata presentata una prima richiesta a norma del paragrafo 9, entro il termine stabilito in tale paragrafo.

    L’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito decide che la notifica non è valida e non sarà ulteriormente trattata se le informazioni e la documentazione fornite a seguito della richiesta finale presentata a norma del paragrafo 8 non sono sufficienti o se il notificatore non ha fornito informazioni entro il termine di cui al paragrafo 8.

    L’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito comunica al notificatore e alle altre autorità competenti interessate la decisione a norma del presente paragrafo quanto prima e comunque entro sette giorni lavorativi dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 8 o, se del caso, al paragrafo 9.

    11.   L’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito comunica al notificatore e alle altre autorità competenti interessate che ritiene la notifica debitamente compilata quanto prima, ma comunque entro tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, o che ritiene le informazioni e la documentazione debitamente presentate quanto prima, ma comunque entro tre giorni lavorativi dalla data in cui il notificatore ha fornito le informazioni e la documentazione richieste a norma del paragrafo 8 e, se del caso, del paragrafo 9.

    12.   Se la notifica è stata debitamente completata conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 11, l’autorità competente di destinazione ne informa immediatamente il notificatore, l’autorità competente di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito interessata.

    13.   Se entro 30 giorni lavorativi dal giorno successivo alla presentazione della notifica o dalla fornitura delle informazioni e della documentazione conformemente al paragrafo 3 o 4 non ha agito conformemente al paragrafo 1, al paragrafo 5 o al paragrafo 6, l’autorità competente di spedizione fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.

    Se entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 7, o dopo che le informazioni e la documentazione sono state fornite a norma dei paragrafi 8 o 9, non ha agito conformemente al paragrafo 7 o al paragrafo 9, 10, 11 o 12, l’autorità competente di destinazione o qualsiasi autorità competente di transito fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.

    Articolo 9

    Autorizzazione a cura delle autorità competenti e termini per la spedizione, il recupero o lo smaltimento

    1.   Entro 30 giorni dalla data in cui il notificatore è stato informato a norma dell’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata, le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito prendono una delle decisioni seguenti, che devono essere debitamente motivate, in merito alla spedizione:

    a)

    di autorizzare senza condizioni;

    b)

    di autorizzare alle condizioni di cui all’articolo 10;

    c)

    di sollevare un’obiezione ai sensi dell’articolo 12;

    d)

    di non autorizzare, se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11.

    In deroga al primo comma, l’autorità competente di spedizione può adottare una decisione conformemente al primo comma, lettere c) o d), dopo aver ricevuto la notifica e prima di averla considerata debitamente compilata, se è evidente che le condizioni di cui all’articolo 11 non sono soddisfatte o che vi sono motivi per sollevare un’obiezione a norma dell’articolo 12.

    In deroga al primo comma, un’autorità competente interessata può adottare una decisione conformemente al primo comma, lettere c) o d), prima della data in cui il notificatore è stato informato a norma dell’articolo 8, paragrafo 12, dopo che la notifica è stata debitamente compilata, come indicato all’articolo 5, paragrafo 5.

    Se nel termine di 30 giorni di cui al primo comma non è sollevata alcuna obiezione, si presume che vi sia l’autorizzazione tacita delle autorità competenti di transito.

    2.   Le autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito informano il notificatore della loro decisione e delle relative motivazioni nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, primo comma, e informano le altre autorità competenti interessate di tale decisione. L’autorità competente informa immediatamente il notificatore e le altre autorità competenti interessate delle decisioni adottate a norma del paragrafo 1, secondo e terzo comma.

    Le autorizzazioni tacite di cui al paragrafo 1, quarto comma, sono valide per il periodo indicato nell’autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità competente di destinazione a norma del primo comma.

    Se, entro 30 giorni dalla data in cui il notificatore, l’autorità competente di spedizione o un’autorità competente di transito interessata sono stati informati in conformità dell’articolo 8, paragrafo 12, nessuna delle autorità competenti interessate ha adottato una decisione in conformità del paragrafo 1, primo comma, essa fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.

    3.   Se un notificatore presenta una notifica a norma dell’articolo 5 e, se del caso, dell’articolo 13, al fine di spedire, rispetto a una notifica autorizzata, lo stesso tipo di rifiuti, dallo stesso luogo del paese di spedizione allo stesso destinatario e allo stesso impianto e se i paesi di transito, se del caso, sono i medesimi, le autorità competenti interessate prendono in considerazione tutte le informazioni precedentemente trasmesse a norma dell’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, o dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e adottano quanto prima una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

    4.   L’autorizzazione scritta a una spedizione scade alla prima data della fine dei periodi di validità indicati dalle autorità competenti interessate. Essa non copre un periodo superiore a un anno.

    5.   La spedizione è effettuata solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dall’articolo 16, paragrafi 1 e 2, e durante il periodo di validità dell’autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti interessate conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. I rifiuti sono ricevuti nell’impianto per il recupero o lo smaltimento prima della fine del periodo di validità dell’autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti interessate.

    6.   Il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione è completato entro un anno dalla data in cui l’impianto che recupera o smaltisce i rifiuti li riceve, a meno che le autorità competenti interessate non indichino un termine più breve nella loro decisione.

    7.   Le autorità competenti interessate revocano la loro autorizzazione tacita o scritta su richiesta del notificatore o se sono a conoscenza di quanto segue:

    a)

    la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata;

    b)

    le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate;

    c)

    i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all’impianto che effettua il recupero o lo smaltimento;

    d)

    i rifiuti saranno o sono stati spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;

    e)

    la cessazione della garanzia finanziaria;

    f)

    la risoluzione del contratto.

    8.   L’autorità competente interessata informa il notificatore, le altre autorità competenti interessate e il destinatario di qualsiasi revoca dell’autorizzazione, compresi i motivi di tale revoca.

    9.   Se l’autorizzazione di una delle autorità competenti interessate è revocata a norma del paragrafo 7 del presente articolo, la prosecuzione della spedizione o del trattamento dei rifiuti non è, se del caso, consentita e si applica l’articolo 22 o 25, a seconda dei casi.

    Articolo 10

    Condizioni per l’autorizzazione alla spedizione

    1.   Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono, nel termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, imporre le condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione alla spedizione notificata. Tali condizioni sono debitamente motivate e possono fondarsi su una o più delle condizioni di cui all’articolo 11 o dei motivi di cui all’articolo 12.

    2.   Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono inoltre, nel termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, fissare le condizioni cui è subordinato il trasporto di rifiuti nel territorio posto sotto la loro giurisdizione nazionale. Tali condizioni non sono più severe di quelle fissate per i trasporti di rifiuti effettuati interamente nel territorio posto sotto la loro giurisdizione nazionale e tengono debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali.

    3.   Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono altresì, nel termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, imporre la condizione che l’autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente non è applicabile al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 3.

    4.   Le condizioni sono specificate nel documento di notifica, o allegate allo stesso, dall’autorità competente che le stabilisce.

    5.   L’autorità competente di destinazione può altresì, nel termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, imporre la condizione che l’impianto che riceve i rifiuti registri sistematicamente, per il periodo di validità della notifica, i flussi in entrata, in uscita e/o i bilanci dei rifiuti e le connesse operazioni di recupero o smaltimento che figurano nella notifica. Le registrazioni sono firmate da una persona che sia legalmente responsabile dell’impianto e sono presentate all’autorità competente di destinazione entro un mese dal completamento dell’operazione di recupero o di smaltimento notificata.

    Articolo 11

    Condizioni per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

    1.   In caso di notifica della spedizione destinata allo smaltimento a norma dell’articolo 5, le autorità competenti di spedizione e destinazione non rilasciano l’autorizzazione, entro il termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    il notificatore dimostra che:

    i)

    i rifiuti non possono essere recuperati in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o devono essere smaltiti a causa di obblighi giuridici a norma del diritto dell’Unione o di quello internazionale;

    ii)

    i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile nel paese in cui sono stati prodotti;

    iii)

    la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, e i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell’articolo 59;

    b)

    le autorità competenti interessate non dispongono di informazioni secondo cui il notificatore o il destinatario ha subito condanne per aver effettuato una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell’ambiente o della salute umana nei 5 anni precedenti l’invio della notifica;

    c)

    le autorità competenti interessate non dispongono di informazioni secondo cui il notificatore o l’impianto, nei 5 anni precedenti l’invio della notifica, ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni;

    d)

    lo Stato membro di destinazione non ha esercitato il suo diritto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della convenzione di Basilea, di vietare l’importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell’allegato II di detta convenzione;

    e)

    la spedizione pianificata e lo smaltimento pianificato sono conformi alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica nello Stato membro in cui si trova l’autorità competente;

    f)

    la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato non è in contrasto con gli obblighi risultanti dalle convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dall’Unione;

    g)

    i rifiuti saranno trattati conformemente alle norme tecniche giuridicamente vincolanti stabilite a protezione dell’ambiente in relazione allo smaltimento a norma del diritto dell’Unione o nei piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma dell’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE, e l’impianto che rientri nel campo d’applicazione della direttiva 2010/75/UE applica le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 3, paragrafo 10, di tale direttiva conformemente alla licenza rilasciatagli;

    h)

    i rifiuti non sono rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla raccolta domestica o da altri produttori di rifiuti o da entrambi, oppure rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a un’operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche.

    2.   In deroga al paragrafo 1, lettera (a), se il notificatore dimostra che i rifiuti in questione sono prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantità complessive annue talmente ridotte che la messa a disposizione di nuovi impianti specializzati di smaltimento all’interno di tale Stato membro non sarebbe economicamente sostenibile, non si applicano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii).

    3.   Se un’autorità competente di transito dà la sua autorizzazione a una spedizione conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, sono considerate soltanto le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), e) e f), del presente articolo.

    4.   Le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1 sono menzionate nella relazione di cui all’articolo 73. La Commissione informa tutti gli Stati membri delle autorizzazioni rilasciate nell’anno civile precedente.

    5.   Entro il 21 maggio 2027, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce criteri dettagliati per l’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), al fine di specificare in che modo la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica di cui alla lettera a), punti i) e ii), di tale paragrafo debbano essere dimostrate dai notificatori e valutate dalle autorità competenti. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

    Articolo 12

    Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero

    1.   In caso di notifica della spedizione di rifiuti destinati al recupero a norma dell’articolo 5, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro il termine di 30 giorni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate fondate su uno o più dei motivi seguenti:

    a)

    la spedizione o il recupero non è conforme alla direttiva 2008/98/CE;

    b)

    i rifiuti in questione non saranno trattati conformemente ai piani di gestione dei rifiuti o ai programmi di prevenzione dei rifiuti redatti, rispettivamente, dai paesi di spedizione o di destinazione in applicazione degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE;

    c)

    la spedizione o il recupero non è conforme alla normativa nazionale relativo alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni intraprese nel paese dell’autorità competente che solleva obiezioni;

    d)

    la spedizione o il recupero non è conforme alla normativa nazionale del paese di spedizione relativo al recupero dei rifiuti e al recupero o allo smaltimento dei rifiuti residui prodotti attraverso il recupero dei rifiuti in questione, anche quando la spedizione riguarda rifiuti destinati al recupero in un impianto avente norme tecniche di trattamento meno severe per tali particolari rifiuti rispetto a quelle del paese di spedizione, tenendo conto dell’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, fatto salvo il caso in cui:

    i)

    esista una corrispondente normativa dell’Unione, in particolare in materia di rifiuti, e siano state introdotte, nel diritto nazionale che ha attuato tali atti, prescrizioni almeno rigorose quanto quelle previste da tale normativa dell’Unione;

    ii)

    il recupero e il recupero o smaltimento dei rifiuti residui prodotti attraverso il recupero dei rifiuti in questione nel paese di destinazione sia effettuato con modalità considerate equivalenti a quelle previste dalla normativa nazionale del paese di spedizione;

    iii)

    la normativa nazionale del paese di spedizione, diverso da quello di cui al punto i), non è stato notificato conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), ove prescritto dalla medesima direttiva;

    e)

    è necessario per lo Stato membro, al fine di proteggere la propria rete di gestione dei rifiuti, limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati a operazioni di recupero diverse dal riciclaggio e dalla preparazione per il riutilizzo qualora sia previsto, sulla base delle informazioni disponibili, che tali spedizioni comportino la necessità di smaltire o trattare i rifiuti domestici in modo non conforme ai propri piani di gestione dei rifiuti;

    f)

    le autorità competenti interessate non hanno informazioni circa il fatto che il notificatore o il destinatario abbia subito condanne per aver effettuato una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell’ambiente o della salute umana nei 5 anni precedenti la presentazione della notifica;

    g)

    le autorità competenti interessate non hanno informazioni circa il fatto che il notificatore o l’impianto, nei 5 anni precedenti la presentazione della notifica, si sia reso ripetutamente responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni;

    h)

    la spedizione o il recupero è in contrasto con gli obblighi risultanti dalle convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dall’Unione;

    i)

    il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o le spese del recupero e le spese dello smaltimento della frazione non recuperabile dei rifiuti non giustificano il recupero sul piano economico o ambientale;

    j)

    i rifiuti sono destinati allo smaltimento e non al recupero;

    k)

    i rifiuti non saranno trattati conformemente alle norme tecniche giuridicamente vincolanti stabilite negli atti legislativi dell’Unione a protezione dell’ambiente in relazione alle operazioni di recupero o agli obblighi di recupero o riciclaggio stabiliti negli atti legislativi dell’Unione, oppure i rifiuti saranno trattati presso un impianto che rientra nel campo d’applicazione della direttiva 2010/75/UE ma che non applica le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 3, paragrafo 10, di tale direttiva.

    2.   Le autorità competenti di transito possono, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate rispetto alla spedizione di rifiuti destinati al recupero. Tali obiezioni sono fondate esclusivamente sui motivi di cui al paragrafo 1, lettere c), f), g) e h).

    3.   Se le autorità competenti, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, ritengono che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più, ne informano immediatamente il notificatore.

    4.   Se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono risolti nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, la notifica della spedizione di rifiuti destinati al recupero non è più valida. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate e il notificatore non concordino una diversa soluzione.

    5.   Le obiezioni sollevate dalle autorità competenti sulla base dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), del presente articolo, e i motivi di tali obiezioni sono comunicati alla Commissione in conformità dell’articolo 73.

    6.   In conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, le autorità competenti informano il notificatore dei motivi delle loro obiezioni a una spedizione.

    7.   Gli Stati membri di spedizione informano la Commissione e gli altri Stati membri della normativa nazionale sulla quale si possono basare le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera d), e specificano a quali rifiuti e operazioni di recupero nonché operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti residui prodotti attraverso il recupero dei rifiuti in questione si applicano, prima che tale normativa nazionale sia invocata come motivo per sollevare obiezioni motivate.

    Gli Stati membri di destinazione informano la Commissione e gli altri Stati membri delle decisioni o normative nazionali sulle quali si possono basare le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera e), e specificano a quali rifiuti e operazioni di recupero si applicano, prima che tali decisioni o normative nazionali siano invocate come motivi per sollevare obiezioni motivate.

    Articolo 13

    Notifica generale

    1.   Il notificatore può presentare una notifica generale che riguarda più di una spedizione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni, quali identificate in conformità dell’articolo 5, paragrafo 10, hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;

    b)

    i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto;

    c)

    gli eventuali paesi di transito sono gli stessi, il tragitto delle diverse spedizioni è indicato nel documento di notifica o allegato a tale documento e il luogo da cui parte la spedizione è lo stesso.

    2.   Il notificatore può indicare in un allegato al documento di notifica uno o più possibili tragitti alternativi. Il documento di movimento compilato a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, contiene informazioni sul tragitto da seguire indicato nel documento di notifica, nonché su eventuali tragitti alternativi da seguire in caso di circostanze impreviste e indicati nel documento di notifica.

    3.   Le autorità competenti interessate possono subordinare la loro approvazione della notifica generale alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi, in conformità dell’articolo 5, paragrafi da 3 a 6.

    Articolo 14

    Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva

    1.   La persona fisica o giuridica che possiede un impianto di recupero o esercita un controllo su di esso può presentare una richiesta di autorizzazione preventiva per l’impianto all’autorità competente che ha competenza giurisdizionale sull’impianto, designata in applicazione dell’articolo 75.

    Gli impianti che effettuano solo l’operazione di tipo R13 non sono ammessi a presentare una richiesta di cui al primo comma.

    2.   Nella richiesta di cui al paragrafo 1 figurano le informazioni seguenti:

    a)

    il nome, il numero di registrazione e l’indirizzo dell’impianto di recupero;

    b)

    copie delle autorizzazioni rilasciate all’impianto di recupero per lo svolgimento del trattamento di rifiuti a norma dell’articolo 23 della direttiva 2008/98/CE, nonché, se del caso, delle norme tecniche o delle certificazioni rispetto alle quali l’impianto è conforme;

    c)

    la descrizione della tecnologia impiegata per garantire il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti nell’impianto di recupero, per la quale si richiede l’autorizzazione preventiva, compresa la tecnologia concepita per risparmiare energia o limitare le emissioni di gas a effetto serra connesse alle attività dell’impianto;

    d)

    il codice o i codici R di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE per l’operazione o le operazioni di recupero per le quali si richiede l’autorizzazione preventiva;

    e)

    la denominazione e composizione dei rifiuti, le caratteristiche fisiche e il codice o i codici di identificazione dei rifiuti per i quali si richiede l’autorizzazione preventiva, elencati nell’allegato IV del presente regolamento o nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;

    f)

    il quantitativo totale di ciascun tipo di rifiuto per il quale si richiede l’autorizzazione preventiva, rispetto alla capacità di trattamento per la quale l’impianto è autorizzato a svolgere il trattamento di rifiuti a norma dell’articolo 23 della direttiva 2008/98/CE;

    g)

    la quantità di rifiuti residui prodotti attraverso il recupero dei rifiuti rispetto alla quantità di materiale recuperato e il metodo previsto di recupero o smaltimento dei rifiuti residui;

    h)

    registrazioni delle attività dell’impianto legate al recupero di rifiuti, comprendenti in particolare la quantità e i tipi di rifiuti trattati negli ultimi tre anni, se del caso;

    i)

    una prova o un’attestazione del fatto che la persona fisica o giuridica che possiede l’impianto o esercita un controllo su di esso non ha subito condanne per aver effettuato una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla gestione dei rifiuti nei 5 anni precedenti alla richiesta, in particolare in relazione alla protezione dell’ambiente o della salute umana.

    3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 80, che modificano il paragrafo 2 del presente articolo per quanto concerne le informazioni da includere nella richiesta.

    4.   La procedura di cui ai paragrafi da 5 a 10 si applica all’autorizzazione preventiva di un impianto per il quale è stata presentata una richiesta a norma del paragrafo 1.

    5.   Entro 55 giorni dalla data di ricevimento di una richiesta presentata a norma del paragrafo 1 e contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, l’autorità competente la valuta e decide se approvarla.

    6.   Se la persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 ha fornito tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, l’autorità competente approva la richiesta e rilascia un’autorizzazione preventiva per l’impianto. L’autorizzazione preventiva può contenere condizioni relative alla sua durata, ai tipi e ai quantitativi di rifiuti oggetto della stessa, alla tecnologia utilizzata o ad altre condizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto.

    7.   In deroga al paragrafo 6, l’autorità competente può respingere la richiesta di autorizzazione preventiva se non ritiene che il suo rilascio assicurerà che i rifiuti saranno gestiti conformemente alla gerarchia dei rifiuti e ad altri requisiti di cui alla direttiva 2008/98/CE o, se del caso, che le migliori tecniche disponibili saranno applicate conformemente alle conclusioni di cui alla direttiva 2010/75/UE.

    8.   La decisione di approvare o respingere la richiesta di autorizzazione preventiva è comunicata alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta non appena è presa dall’autorità competente ed è debitamente motivata.

    9.   L’autorizzazione preventiva dell’impianto di recupero è valida per dieci anni, salvo diversa indicazione nella decisione di approvazione della richiesta di autorizzazione preventiva. Durante tale periodo l’autorità competente effettua almeno un’ispezione conformemente all’articolo 60. Se necessario, sono effettuate ispezioni supplementari sulla base dell’approccio di valutazione basato sul rischio di cui all’articolo 62.

    10.   L’autorizzazione preventiva dell’impianto di recupero può essere revocata in qualsiasi momento dall’autorità competente se si rendono disponibili informazioni che dimostrano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 2 sono false o che le condizioni di cui al paragrafo 6 non sono più soddisfatte. La decisione di revocare l’autorizzazione preventiva è debitamente motivata e comunicata all’impianto.

    11.   La persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 informa immediatamente l’autorità competente in merito a qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 2. L’autorità competente valuta debitamente tali modifiche e, se necessario, aggiorna o revoca l’autorizzazione preventiva.

    12.   Nel caso di una notifica generale trasmessa a norma dell’articolo 13 relativa a spedizioni destinate a un impianto titolare di autorizzazione preventiva, il periodo di validità dell’autorizzazione di cui all’articolo 9, paragrafo 4, è esteso a tre anni.

    In deroga al primo comma, le autorità competenti interessate possono decidere, in casi debitamente giustificati, di prorogare il periodo di validità per un periodo inferiore a 3 anni.

    13.   Le autorità competenti che hanno rilasciato un’autorizzazione preventiva a un impianto in conformità del presente articolo comunicano alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell’OCSE le informazioni seguenti a mezzo del modulo di cui all’allegato VI:

    a)

    il nome, il numero di registrazione e l’indirizzo dell’impianto di recupero;

    b)

    la descrizione della tecnologia impiegata, e il codice o i codici R di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE;

    c)

    il codice o i codici di identificazione dei rifiuti per i quali si applica l’autorizzazione preventiva;

    d)

    il quantitativo globale oggetto dell’autorizzazione preventiva;

    e)

    il periodo di validità dell’autorizzazione preventiva;

    f)

    qualunque modifica intervenuta nell’autorizzazione preventiva;

    g)

    qualunque modifica intervenuta nelle informazioni notificate;

    h)

    qualunque revoca dell’autorizzazione preventiva.

    14.   In deroga agli articoli 9, 10 e 12, l’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, le condizioni imposte a norma dell’articolo 10 o le obiezioni sollevate a norma dell’articolo 12 da tutte le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di una spedizione verso un impianto titolare di autorizzazione preventiva sono soggette a un termine di sette giorni lavorativi dalla data in cui il notificatore è stato informato a norma dell’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata.

    15.   Se una o più autorità competenti intendono esigere informazioni aggiuntive a norma dell’articolo 8, paragrafi 2, 4, 7 o 9, in relazione alla notifica di spedizioni verso un impianto titolare di autorizzazione preventiva, i periodi di cui a tali paragrafi, nonché all’articolo 8, paragrafi 3 e 8, sono ridotti rispettivamente a:

    a)

    cinque giorni lavorativi per l’articolo 8, paragrafi 2, 3, 7 e 8; e

    b)

    tre giorni lavorativi per l’articolo 8, paragrafi 4 e 9.

    16.   Fermo restando il paragrafo 14, un’autorità competente interessata può decidere che sia necessario più tempo per ricevere informazioni o documenti aggiuntivi dal notificatore.

    In tal caso, l’autorità competente informa il notificatore e le altre autorità competenti interessate entro sette giorni lavorativi dal giorno in cui il notificatore è stato informato a norma dell’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata.

    Il tempo totale necessario per prendere una delle decisioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, non supera i 30 giorni dalla data in cui il notificatore è stato informato conformemente all’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente compilata.

    Articolo 15

    Disposizioni aggiuntive relative al recupero intermedio e allo smaltimento intermedio

    1.   Se la spedizione è destinata al recupero intermedio o allo smaltimento intermedio, tutti gli impianti in cui sono previsti il recupero successivo intermedio o non intermedio, o lo smaltimento successivo intermedio o non intermedio sono parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta al recupero intermedio iniziale o allo smaltimento intermedio iniziale.

    2.   Le autorità competenti di spedizione e destinazione autorizzano la spedizione di rifiuti destinati a un’operazione intermedia di recupero o a un’operazione intermedia di smaltimento soltanto se ritengono che le condizioni di cui all’articolo 11 siano soddisfatte o non hanno motivi per sollevare obiezioni, a norma dell’articolo 12, riguardo alla spedizione o le spedizioni agli impianti che effettuano qualsiasi recupero successivo intermedio o non intermedio o successivo smaltimento intermedio o non intermedio.

    3.   L’impianto che effettua l’operazione intermedia di recupero o l’operazione intermedia di smaltimento conferma al notificatore e alla autorità competenti interessate di avere ricevuto i rifiuti entro due giorni lavorativi dalla loro ricezione. Tale conferma è fornita nel documento di movimento o ad esso allegata

    4.   Quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell’operazione intermedia di recupero o dall’operazione intermedia di smaltimento, e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, l’impianto che effettua l’operazione fornisce un certificato al notificatore e all’autorità competenti interessate, sotto la propria responsabilità, attestante l’avvenuta operazione. Tale certificato è fornito nel documento di movimento o è allegato ad esso.

    5.   Quando l’impianto di recupero o smaltimento che effettua un’operazione intermedia di recupero o un’operazione intermedia di smaltimento consegna i rifiuti per qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o successiva operazione intermedia o non intermedia di smaltimento a un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto quanto prima e comunque non oltre un anno dalla consegna dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, un certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento.

    L’impianto che effettua l’operazione intermedia di recupero o l’operazione intermedia di smaltimento di cui al paragrafo 3 trasmette prontamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali i certificati si riferiscono.

    6.   Per garantire la coerenza del contenuto del certificato di cui al paragrafo 5, primo comma, in tutta l’Unione, la Commissione, in tempo utile prima dell’adozione dell’atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, e al più tardi entro il 21 maggio 2025, adotta un atto delegato che integra il presente articolo e stabilisce le informazioni da fornire in tale certificato. Tale atto delegato è adottato in conformità all’articolo 80.

    7.   Se la consegna di cui al paragrafo 5 del presente articolo è effettuata a un impianto situato nel paese di spedizione iniziale o in un altro Stato membro e riguarda le spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, 2, o 3 è necessaria una nuova notifica ai sensi del presente regolamento.

    8.   Se la consegna di cui al paragrafo 5 del presente articolo è effettuata a un impianto in un paese terzo e riguarda le spedizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, 2, o 3 è necessaria una nuova notifica ai sensi del presente regolamento e le disposizioni relative alle autorità competenti interessate si applicano anche all’autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale.

    Articolo 16

    Obblighi da osservare dopo il rilascio dell’autorizzazione alla spedizione

    1.   Dopo che le autorità competenti interessate hanno dato l’autorizzazione a una spedizione notificata, tutte le imprese coinvolte compilano il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento nei punti indicati. Esse assicurano che le informazioni contenute nel documento di movimento siano rese disponibili per via elettronica attraverso un sistema di cui all’articolo 27, anche durante il trasporto dei rifiuti, alle altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nella spedizione, alle autorità competenti interessate e alle autorità coinvolte nelle ispezioni.

    2.   Una volta che ha ricevuto l’autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito o può presumere l’autorizzazione tacita dell’autorità competente di transito, il notificatore fornisce la data effettiva della spedizione e compila il documento di movimento nella misura possibile, secondo le istruzioni per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento di cui agli allegati I A e I B conformemente all’allegato IC, e lo presenta alle autorità competenti interessate e alle altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nella spedizione almeno due giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio. Tuttavia, le informazioni sul quantitativo effettivo dei rifiuti, sul vettore o i vettori e, se del caso, sul numero di identificazione del container possono essere presentate al più tardi prima dell’inizio della spedizione.

    3.   Il notificatore provvede affinché, oltre a rendere disponibile il documento di movimento in conformità del paragrafo 1, il documento di notifica contenente le autorizzazioni e le condizioni imposte dalle autorità competenti interessate sia messo a disposizione per via elettronica, anche durante il trasporto dei rifiuti, delle autorità competenti interessate e delle autorità coinvolte nelle ispezioni.

    4.   Qualora i documenti di cui ai paragrafi 1 e 3 non possano essere resi disponibili online durante il trasporto dei rifiuti, il notificatore e il vettore o i vettori garantiscono che i documenti siano disponibili con altri mezzi nel veicolo di trasporto. In tal caso, il notificatore provvede affinché eventuali modifiche o aggiunte ai documenti durante il trasporto dei rifiuti siano trasmesse attraverso un sistema di cui all’articolo 27.

    5.   L’impianto conferma al notificatore e alle autorità competenti interessate di avere ricevuto i rifiuti entro due giorni lavorativi dalla loro ricezione. Tale conferma è fornita nel documento di movimento o è allegata ad esso.

    6.   L’impianto che effettua l’operazione non intermedia di recupero o non intermedia di smaltimento fornisce la certificazione quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell’operazione e non oltre un anno dalla ricezione dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, sotto la propria responsabilità, relativa all’avvenuto recupero non intermedio o smaltimento non intermedio dei rifiuti.

    7.   Il certificato di cui al paragrafo 6 è trasmesso al notificatore e alle autorità competenti interessate.

    Articolo 17

    Modifiche apportate dopo il rilascio dell’autorizzazione

    1.   Se intervengono modifiche essenziali delle modalità o condizioni dell’autorizzazione, il notificatore ne informa le autorità competenti interessate e il destinatario, se possibile prima che abbia inizio una spedizione. Per modifiche essenziali si intendono, tra l’altro, le modifiche rispetto a quelle indicate nella notifica del quantitativo di rifiuti, del tragitto, compresi eventuali tragitti alternativi, della data o delle date di spedizione o del vettore o dei vettori, o modifiche della durata della spedizione dovute a circostanze impreviste che si verificano dopo l’inizio della spedizione, che ne determinano il superamento del periodo di validità.

    2.   Nel caso di una modifica essenziale di cui al paragrafo 1, è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate ritengano che non sia necessaria una nuova notifica e ne informino il notificatore. Le autorità competenti informano il notificatore quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1. Una spedizione prevista non ha luogo prima che il notificatore sia stato informato dalle autorità competenti interessate. Se una spedizione è già iniziata, il notificatore provvede affinché la sua consegna sia interrotta non appena possibile fino a quando le autorità competenti interessate non gli avranno comunicato se è necessaria una nuova notifica.

    3.   Se le modifiche essenziali di cui al paragrafo 1 coinvolgono autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale è trasmessa una nuova notifica.

    CAPO 2

    Obblighi generali di informazione

    Articolo 18

    Obblighi generali di informazione

    1.   Le spedizioni dei rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5 sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo.

    2.   Una spedizione di cui al paragrafo 1 può essere organizzata dalla persona che organizza la spedizione di cui all’articolo 3, punto 7, punti ii), iii) e iv), solo se tale persona ha ottenuto un’autorizzazione o è registrata a norma del capo IV della direttiva 2008/98/CE.

    3.   La persona che organizza la spedizione spedisce i rifiuti solo a un impianto di recupero dei rifiuti che ha ottenuto un’autorizzazione o una registrazione a norma del capo IV della direttiva 2008/98/CE. L’impianto presenta l’autorizzazione o la prova della registrazione alla persona che organizza la spedizione prima che la spedizione abbia luogo.

    4.   Tutte le imprese coinvolte nella spedizione completano il modulo di cui all’allegato VII con le informazioni pertinenti nei punti indicati e garantiscono che le informazioni siano rese disponibili per via elettronica in conformità dell’articolo 27, anche durante il trasporto dei rifiuti, alle altre persone coinvolte nella spedizione, alle autorità competenti interessate e alle autorità coinvolte nelle ispezioni.

    Se la persona che organizza la spedizione non è il produttore iniziale di rifiuti di cui all’articolo 3, punto 7, punto i), la persona che organizza la spedizione provvede affinché il produttore iniziale di rifiuti o una delle persone indicate all’articolo 3, punto 7, punto ii), iii) o v), se possibile, firmi anche il documento dell’allegato VII.

    5.   La persona che organizza la spedizione compila il modulo di cui all’allegato VII con le informazioni pertinenti, per quanto possibile, al più tardi due giorni lavorativi prima che la spedizione inizi. Tuttavia, le informazioni sul quantitativo effettivo dei rifiuti, sul vettore o i vettori e, se del caso, sul numero di identificazione del container possono essere presentate al più tardi prima dell’inizio della spedizione.

    6.   Se le informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 non possono essere rese disponibili online durante il trasporto di rifiuti, la persona che organizza la spedizione e il vettore o i vettori assicurano che le informazioni siano disponibili con altri mezzi nel veicolo di trasporto, a condizione che le informazioni siano coerenti con quelle rese disponibili per via elettronica conformemente ai paragrafi 4 e 5. In tali casi, la persona che organizza la spedizione provvede affinché eventuali modifiche o aggiunte ai documenti durante il trasporto dei rifiuti siano trasmesse attraverso un sistema di cui all’articolo 27.

    7.   Se una spedizione è destinata al recupero intermedio, nel documento di cui all’Allegato VII devono essere altresì indicati, oltre al recupero intermedio iniziale, l’impianto in cui è previsto il recupero intermedio o non intermedio direttamente successivo al recupero intermedio iniziale e i codici R di tali operazioni, nonché, se possibile, gli impianti in cui è previsto il recupero successivo intermedio o non intermedio e i codici R di tali operazioni.

    8.   L’impianto di recupero o il laboratorio conferma alla persona che organizza la spedizione la ricezione dei rifiuti entro due giorni dall’averli ricevuti compilando le voci pertinenti di cui all’allegato VII. Se l’impianto di recupero o il laboratorio non ha accesso a un sistema di cui all’articolo 27, esso fornisce la conferma tramite la persona che organizza la spedizione.

    9.   L’impianto di recupero, non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell’operazione di recupero e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti, fornisce la certificazione, sotto la propria responsabilità, dell’avvenuto recupero compilando le voci pertinenti di cui all’allegato VII. Se l’impianto di recupero non ha accesso a un sistema di cui all’articolo 27, esso fornisce il certificato tramite la persona che organizza la spedizione.

    10.   Tutte le spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, sono soggette all’obbligo di stipula di un contratto tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario per il recupero dei rifiuti. Se il destinatario non è l’operatore dell’impianto, il contratto è firmato anche dall’operatore dell’impianto.

    Il contratto di cui al primo comma è stipulato e diventa efficace al più tardi quando il documento di cui all’allegato VII è compilato conformemente al paragrafo 5 e rimane efficace per tutta la durata della spedizione fino al rilascio di un certificato a norma del paragrafo 9.

    Il contratto è coerente con i corrispondenti documenti di cui all’allegato VII e contiene almeno informazioni sulla persona che organizza la spedizione, sul destinatario e sull’impianto, sull’identità delle persone che rappresentano ciascuna parte, sulla descrizione dei rifiuti, sui codici identificativi dei rifiuti, sul quantitativo dei rifiuti oggetto del contratto, sull’operazione di recupero e sul periodo di validità del contratto.

    Il contratto prevede che, se la spedizione di rifiuti o il loro recupero non possono essere portati a termine come previsto o se la spedizione risulta illegale, la persona che organizza la spedizione o, se essa non è in grado di assicurare il completamento della spedizione di rifiuti o il loro recupero, il destinatario, abbia l’obbligo di riprendere i rifiuti o assicurare che siano recuperati in modo alternativo, nonché, se necessario, che siano stoccati nel frattempo.

    11.   La persona che organizza la spedizione o il destinatario fornisce alle autorità coinvolte nelle ispezioni, su loro richiesta, copia del contratto di cui al paragrafo 10 e di qualsiasi accordo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5.

    12.   Le informazioni prescritte nell’allegato VII sono messe a disposizione dagli Stati membri e dalla Commissione per fini di ispezione, applicazione delle norme, pianificazione e analisi statistiche, conformemente all’articolo 27 e alla legislazione nazionale.

    13.   Le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 sono soggette ai vincoli di riservatezza eventualmente previsti dalla legislazione dell’Unione e nazionale.

    14.   Se i rifiuti sono spediti tra due stabilimenti sotto il controllo dello stesso soggetto giuridico, il contratto di cui al paragrafo 10 può essere sostituito da una dichiarazione di tale soggetto giuridico. La dichiarazione copre mutatis mutandis gli obblighi di cui al paragrafo 10.

    15.   Entro il 21 maggio 2026, la Commissione adotta un atto delegato in conformità all’articolo 80 per integrare il presente regolamento stabilendo le istruzioni per la compilazione del documento di cui all’allegato VII.

    CAPO 3

    Miscelazione di rifiuti, documenti e accesso alle informazioni

    Articolo 19

    Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione

    Dall’inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento, i rifiuti indicati nella notifica o di cui all’articolo 18 non sono mescolati ad altri rifiuti o altre sostanze o oggetti.

    Articolo 20

    Conservazione dei documenti e delle informazioni

    1.   Le autorità competenti, il notificatore, il destinatario e l’impianto che riceve i rifiuti conservano nell’Unione tutte le informazioni e tutti i documenti presentati o scambiati in relazione alle spedizioni notificate per almeno cinque anni dalla data in cui è stato fornito un certificato a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, o dell’articolo 16, paragrafo 6.

    In caso di notifiche generali in conformità dell’articolo 13, l’obbligo di cui al primo comma si applica a partire dalla data in cui è stato fornito l’ultimo certificato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, o dell’articolo 16, paragrafo 6.

    2.   Le informazioni fornite a norma dell’articolo 18 sono conservate nell’Unione dalla persona che organizza la spedizione, dal destinatario e dall’impianto che riceve i rifiuti per almeno cinque anni dalla data in cui è stato fornito un certificato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 9.

    3.   Le autorità competenti conservano nell’Unione tutte le informazioni e tutti i documenti presentati o scambiati in relazione alle spedizioni illegali per almeno cinque anni dalla data di completamento della ripresa oppure del recupero o dello smaltimento alternativo.

    Articolo 21

    Pubblicazione di informazioni di spedizioni

    La Commissione pubblica le informazioni sulle notifiche delle spedizioni e sulle spedizioni soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’allegato XII tramite il proprio sito web e le aggiorna mensilmente. A tal fine la Commissione estrae i dati pertinenti dal sistema centrale di cui all’articolo 27.

    CAPO 4

    Procedure e obblighi relativi alla ripresa

    Articolo 22

    Ripresa in caso di impossibilità di portare a termine la spedizione autorizzata come previsto

    1.   Se una delle autorità competenti interessate viene a conoscenza che la spedizione di rifiuti, oppure il suo recupero o smaltimento, che ha ricevuto l’autorizzazione delle autorità competenti interessate non possono essere portati a termine come previsto dalle clausole dei documenti di notifica e di movimento o del contratto di cui all’articolo 6, e se tale spedizione non è una spedizione illegale, tale autorità ne informa immediatamente l’autorità competente di spedizione. Se l’impianto di recupero o smaltimento rifiuta la spedizione, ne informa immediatamente l’autorità competente di destinazione.

    2.   L’autorità competente di spedizione provvede affinché, salvo nei casi di cui al paragrafo 3, i rifiuti in questione siano riportati nella zona posta sotto la propria giurisdizione o altrove nel paese di spedizione dal notificatore, o, se del caso, dalla persona considerata il notificatore conformemente al paragrafo 11 o 12, al fine di organizzarne lo smaltimento o il recupero. Se ciò è irrealizzabile, l’autorità competente stessa o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto si conforma al presente articolo.

    L’obbligo di ripresa di cui al primo comma è assolto entro 90 giorni, o entro il periodo eventualmente concordato dalle autorità competenti interessate, da quando l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di destinazione o transito del fatto che la spedizione autorizzata di rifiuti, il suo recupero o smaltimento non può essere portata/o a termine come previsto e informata dei motivi di tale impossibilità. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, tra l’altro, anche da altre autorità competenti.

    3.   L’obbligo di ripresa di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità di spedizione, transito e destinazione interessate ritengono che i rifiuti possano essere recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove dal notificatore, o, se del caso, da una persona considerata il notificatore conformemente al paragrafo 11 o 12, o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

    L’obbligo di ripresa di cui al paragrafo 2 non si applica se i rifiuti spediti sono stati mescolati, durante l’operazione nell’impianto in questione, in modo irreversibile ad altri rifiuti, tanto da averne mutato la composizione o la natura o da renderne impossibile la separazione, prima che un’autorità competente venga a conoscenza del fatto che la spedizione notificata non può essere portata a termine come indicato al paragrafo 1. Tali miscele di rifiuti sono recuperate o smaltite in modo alternativo in conformità del primo comma del presente paragrafo.

    4.   In caso di soluzioni alternative di cui al paragrafo 3, il notificatore o, se del caso, la persona considerata il notificatore a norma dei paragrafi 11 o 12 o, se ciò è irrealizzabile, l’autorità competente di spedizione o la persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, provvede affinché i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto in conformità dell’articolo 59.

    5.   In caso di ripresa di cui al paragrafo 2 è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell’autorità competente di spedizione iniziale.

    Se necessario, una nuova notifica è trasmessa dal notificatore iniziale o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 11 o 12 o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

    Le autorità competenti non sollevano obiezioni né si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione che non può essere portata a termine come previsto o alla corrispondente operazione di recupero o smaltimento.

    6.   In caso di soluzioni alternative fuori dal paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, una nuova notifica, se del caso, è trasmessa dal notificatore iniziale o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 11 o 12, o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

    Nel caso sia il notificatore a trasmettere la nuova notifica, la trasmette anche all’autorità competente del paese di spedizione iniziale.

    7.   In caso di soluzioni alternative nel paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, non è necessaria una nuova notifica ed è sufficiente una richiesta debitamente motivata. Tale richiesta debitamente motivata, volta a ottenere l’approvazione della soluzione alternativa, è presentata alle autorità competenti di destinazione e spedizione dal notificatore iniziale o, se ciò è irrealizzabile, è presentata all’autorità competente di destinazione dall’autorità competente di spedizione iniziale.

    8.   Se non deve essere trasmessa una nuova notifica a norma del paragrafo 5 o 7, è compilato un nuovo documento di movimento in conformità dell’articolo 15 o dell’articolo 16 dal notificatore iniziale o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 11 o 12, o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

    Se la nuova notifica è trasmessa dall’autorità competente di spedizione iniziale a norma del paragrafo 5 o 6, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente.

    9.   L’obbligo del notificatore e, se del caso, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l’impianto rilascia il certificato di recupero non intermedio o di smaltimento non intermedio di cui all’articolo 16, paragrafo 6, o, se del caso, di cui all’articolo 15, paragrafo 5. In caso di recupero intermedio o smaltimento intermedio di cui all’articolo 7, paragrafo 6, l’obbligo del paese di spedizione cessa quando l’impianto rilascia il certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 4.

    Se l’impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento per cui la spedizione risulta illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano l’articolo 25, paragrafo 8, e l’articolo 26, paragrafo 2.

    10.   Se nello Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione che non ha potuto essere portata a termine come previsto, inclusi il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, spetta all’autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che sono adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero non intermedio o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo.

    11.   Se il notificatore di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto iv), non ottemperi a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo e all’articolo 24, il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccoglitore di rifiuti di cui rispettivamente all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto i), ii) o iii) che ha autorizzato il commerciante o l’intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa.

    12.   Se il notificatore di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii), iii), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo e all’articolo 24, il detentore di rifiuti di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto v), è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa.

    Articolo 23

    Ripresa quando una spedizione soggetta agli obblighi generali di informazione non può essere portata a termine come previsto

    1.   Qualora una spedizione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 o 5, o il suo recupero, non possa essere portata a termine come previsto, conformemente al documento di cui all’allegato VII o nel contratto di cui all’articolo 18, paragrafo 10, e qualora non si tratti di una spedizione illegale, la persona che ha organizzato la spedizione a norma dell’articolo 18 ne dà immediatamente informazione all’autorità competente. In tal caso, la persona che organizza la spedizione o il destinatario, conformemente agli obblighi previsti dal contratto di cui all’articolo 18, paragrafo 10, riporta i rifiuti nel paese di spedizione o ne assicura il recupero in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove e provvede, se necessario, affinché siano prese disposizioni per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro restituzione o del loro recupero non intermedio o smaltimento non intermedio in modo alternativo.

    La ripresa o il recupero dei rifiuti in modo alternativo ha luogo entro 90 giorni, o entro qualsiasi altro termine concordato tra le autorità competenti interessate, dopo la data in cui la persona che organizza la spedizione ha informato l’autorità competente di spedizione conformemente al primo comma.

    2.   In caso di soluzioni alternative di cui al paragrafo 1, la persona che organizza la spedizione o il destinatario, a seconda dei casi, garantisce che i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto e conforme all’articolo 59.

    3.   In caso di ripresa o di soluzioni alternative al di fuori del paese di destinazione iniziale, come previsto al paragrafo 1, il documento di cui all’allegato VII è completato e presentato dalla persona che ha inizialmente organizzato la spedizione conformemente all’articolo 18. Se la spedizione a fini di ripresa o destinata a soluzioni alternative è soggetta all’articolo 4, paragrafo 1, 2, o 3 si applica, mutatis mutandis, l’articolo 22.

    4.   Se l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 4 o 5, o il suo recupero, non è stata portata a termine come previsto e che non sono stati rispettati gli obblighi di riprendere i rifiuti o di organizzarne il recupero alternativo a norma del paragrafo 1, l’autorità competente di spedizione adotta tutte le misure necessarie affinché la persona che ha organizzato la spedizione riprenda i rifiuti o ne organizzi il recupero in modo alternativo e assicuri, se necessario, che siano prese disposizioni per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione o del loro recupero non intermedio o smaltimento non intermedio in modo alternativo. Qualora per la persona che ha organizzato la spedizione sia irrealizzabile adempiere agli obblighi di ripresa, tali obblighi sono adempiuti da una persona considerata la persona che organizza la spedizione in conformità dei paragrafi 5 o 6, se del caso.

    5.   Se la persona che organizza la spedizione di cui all’articolo 3, punto 7, punto iv), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo e all’articolo 24, il produttore iniziale dei rifiuti, il nuovo produttore o il raccoglitore di rifiuti di cui rispettivamente all’articolo 3, punto 7, punti i), ii) o iii) che ha autorizzato il commerciante o l’intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa.

    6.   Se la persona che organizza la spedizione di cui all’articolo 3, punto 7, punto i), ii), iii), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo o all’articolo 24, il detentore di rifiuti di cui all’articolo 3, punto 7, punto v), è considerato la persona che organizza la spedizione ai fini di tali obblighi di ripresa.

    7.   Qualora sia irrealizzabile per la persona che organizza la spedizione o per una persona considerata responsabile ai sensi dei paragrafi 5 o 6 adempiere gli obblighi di ripresa di cui al paragrafo 4, l’autorità competente di spedizione o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto è considerata responsabile degli obblighi ai sensi del presente articolo.

    Articolo 24

    Spese di ripresa quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto

    1.   Le spese risultanti dalla reintroduzione o il recupero o lo smaltimento in modo alternativo dei rifiuti di una spedizione che non può essere portata a termine come previsto, comprese le spese di trasporto, recupero o smaltimento ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2 o 3, e, a partire dalla data in cui l’autorità competente di spedizione è a conoscenza del fatto che la spedizione dei rifiuti, lo smaltimento o il recupero non possono essere portati a termine come previsto, le spese del deposito ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 10, sono addebitate secondo l’ordine seguente:

    a)

    al notificatore iniziale o, se irrealizzabile, conformemente alla lettera b);

    b)

    alla persona fisica o giuridica considerata il notificatore a norma dell’articolo 22, paragrafo 11 o 12, se del caso o, se irrealizzabile, conformemente alla lettera c);

    c)

    alle altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso; o, se irrealizzabile, conformemente alla lettera d);

    d)

    all’autorità competente di spedizione; o, se anche ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera e);

    e)

    secondo altre modalità decise dalle autorità competenti interessate.

    2.   Prima di addebitare spese a una persona diversa dal notificatore iniziale, viene utilizzata la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente di cui all’articolo 7. Se non esiste una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente o se le spese superano l’importo della copertura della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente, le spese sono addebitate secondo l’ordine di cui al paragrafo 1.

    3.   Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle spese derivanti dalla ripresa o dal recupero alternativo di rifiuti a norma dell’articolo 23.

    4.   Il presente articolo lascia impregiudicati il diritto dell’Unione e nazionale in materia di responsabilità.

    Articolo 25

    Ripresa in caso di spedizione illegale

    1.   Se un’autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate.

    2.   Se la responsabilità per la spedizione illegale può essere imputata al notificatore, l’autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano ripresi:

    a)

    dal notificatore o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7, affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c) del presente paragrafo; o, se non è stata presentata alcuna notifica, conformemente alla lettera b) del presente paragrafo;

    b)

    da una persona considerata il notificatore a norma dell’articolo 3, punto 6), o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7 affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero, o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c) del presente paragrafo;

    c)

    dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero;

    3.   L’obbligo di ripresa di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione interessate e, se del caso, il notificatore o la persona considerata il notificatore concordano e hanno accertato che i rifiuti possano essere:

    a)

    recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione, transito o spedizione dal notificatore o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7, o, se ciò è irrealizzabile, dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera b);

    b)

    recuperati o smaltiti in modo alternativo in un altro paese dal notificatore o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7 o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, a condizione che tutte le autorità competenti interessate siano d’accordo.

    In caso di esportazione o importazione, il recupero o lo smaltimento in un modo alternativo concordato a norma del primo comma ha luogo solo se la ripresa in conformità del paragrafo 2 è irrealizzabile.

    4.   In caso di recupero o smaltimento in modo alternativo di cui al paragrafo 3, il notificatore o, se del caso, la persona considerata il notificatore a norma dei paragrafi 6 o 7 o, se ciò è irrealizzabile, l’autorità competente di spedizione o la persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, provvede affinché i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto, conformemente all’articolo 59.

    5.   L’obbligo di ripresa, recupero o smaltimento di cui ai paragrafi 2 e 3 è assolto entro 30 giorni, o entro il termine eventualmente concordato dalle autorità competenti interessate, successivamente alla data in cui l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei relativi motivi. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, tra l’altro, da altre autorità competenti.

    In caso di ripresa di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell’autorità competente di spedizione iniziale.

    Se è richiesta una nuova notifica, questa è trasmessa dalla persona o autorità determinata conformemente al paragrafo 2.

    Le autorità competenti non sollevano obiezioni né si oppongono alla reintroduzione di rifiuti oggetto di una spedizione illecita. In caso di recupero o smaltimento in un modo alternativo di cui al paragrafo 3, effettuato al di fuori del paese in cui è stata scoperta la spedizione illecita, l’autorità o la persona elencata in tale paragrafo trasmette una nuova notifica secondo l’ordine ivi indicato.

    Le autorità competenti interessate cooperano, se necessario, per garantire che i rifiuti siano ripresi, recuperati o smaltiti nel modo alternativo di cui ai paragrafi 2 e 3.

    6.   Se il notificatore di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto iv), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo o all’articolo 26, il produttore iniziale dei rifiuti, il nuovo produttore o il raccoglitore di rifiuti di cui rispettivamente all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii) o iii), che ha autorizzato il commerciante o l’intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa.

    7.   Se il notificatore di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti i), ii), iii), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo o all’articolo 26, il detentore di rifiuti di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto v), è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa.

    8.   Se la responsabilità per la spedizione illegale può essere imputata al destinatario, l’autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti siano recuperati o smaltiti in modo ecologicamente corretto dai soggetti seguenti:

    a)

    dal destinatario; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera b);

    b)

    dall’autorità competente stessa o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

    L’obbligo di recupero o smaltimento di cui al primo comma è assolto entro 30 giorni, o entro il termine eventualmente concordato dalle autorità competenti interessate, successivamente alla data in cui l’autorità competente di destinazione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di spedizione o transito della spedizione illegale e informata dei relativi motivi. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di spedizione o di transito, tra l’altro, da altre autorità competenti.

    Le autorità competenti interessate cooperano, nella misura necessaria, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti conformemente al presente paragrafo.

    9.   Se non è richiesta una nuova notifica è compilato un nuovo documento di movimento a norma dell’articolo 15 o 16, dalla persona responsabile della ripresa, o se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione iniziale.

    Se l’autorità competente di spedizione iniziale che effettua la ripresa in conformità al paragrafo 2, lettera c), trasmette una nuova notifica non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente.

    10.   Nei casi in cui la responsabilità della spedizione illegale non possa essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti interessate cooperano per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti.

    11.   Se è rilevata una spedizione illegale dopo un’operazione intermedia di recupero o un’operazione intermedia di smaltimento di cui all’articolo 7, paragrafo 6, l’obbligo del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzare il recupero o lo smaltimento in un modo alternativo cessa quando l’impianto rilascia il certificato di cui all’articolo 15, paragrafo 4.

    Se l’impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento per cui la spedizione risulta illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente, si applicano il paragrafo 8 del presente articolo e l’articolo 26, paragrafo 2.

    12.   Se nello Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti provenienti da una spedizione illegale, spetta all’autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che sono adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero non intermedio o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo.

    13.   Gli articoli 37, 39 e 40 ed eventuali divieti di esportazione previsti in un atto delegato di cui all’articolo 45, paragrafo 4, non si applicano se le spedizioni illegali sono reintrodotte nel paese di spedizione e questo è un paese cui si applicano i divieti di cui a tali disposizioni.

    14.   Se una spedizione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 4 o 5, è considerata una spedizione illegale, il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alla persona che organizza la spedizione e alle autorità competenti interessate.

    15.   Il presente articolo lascia impregiudicati il diritto dell’Unione e nazionale in materia di responsabilità.

    Articolo 26

    Spese per la ripresa in caso di spedizione illegale

    1.   Le spese risultanti dalla ripresa o dal recupero o dallo smaltimento in modo alternativo di rifiuti provenienti da una spedizione illegale, comprese le spese di trasporto dei rifiuti, recupero o smaltimento, in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 2 o 3, e, dal giorno in cui l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione è illegale, le spese di deposito di cui all’articolo 25, paragrafo 12, sono poste a carico:

    a)

    del notificatore o di una persona considerata il notificatore di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a); o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c); o, se non è stata presentata alcuna notifica, conformemente alla lettera b);

    b)

    della persona considerata il notificatore, di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera b), o di altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c);

    c)

    dell’autorità competente di spedizione.

    2.   Le spese risultanti dal recupero o dallo smaltimento in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 8, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 12, sono poste a carico del destinatario; o, se ciò è irrealizzabile, dell’autorità competente di destinazione.

    3.   Le spese risultanti dal recupero o dallo smaltimento in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 10, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 12, sono poste a carico:

    a)

    del notificatore o della persona considerata il notificatore secondo l’articolo 25, paragrafo 2, lettera b), o dell’articolo 25, paragrafo 6 o 7, o del destinatario, o di entrambi, in funzione della decisione presa dalle autorità competenti interessate; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera b);

    b)

    delle altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso o, se anche ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c);

    c)

    delle autorità competenti di spedizione e destinazione.

    4.   Nei casi in cui sia stata presentata una notifica e il notificatore non adempia alle proprie responsabilità per le spese addebitate, prima di addebitare le spese a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 a una persona diversa rispettivamente dal notificatore o dal destinatario, è utilizzata la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente di cui all’articolo 7. Se le spese superano l’importo della copertura della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente, le spese sono addebitate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.

    5.   Se una spedizione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 4 o 5, è considerata illegale, il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alla persona che organizza la spedizione e alle autorità competenti interessate.

    6.   Il presente articolo si applica lasciando impregiudicato il diritto dell’Unione e nazionale in materia di responsabilità.

    CAPO 5

    Disposizioni generali

    Articolo 27

    Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica

    1.   Le informazioni e la documentazione seguenti sono trasmesse e scambiate per via elettronica, tramite la piattaforma del sistema centrale di cui al paragrafo 3 o tramite altri sistemi o software interoperabili disponibili conformemente al paragrafo 4:

    a)

    per i rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3:

    i)

    la notifica di una spedizione a norma degli articoli 5 e 13;

    ii)

    le richieste di informazioni e di documenti a norma degli articoli 5 e 8;

    iii)

    le informazioni e la documentazione a norma degli articoli 5 e 8;

    iv)

    le informazioni e le decisioni a norma dell’articolo 8;

    v)

    le decisioni riguardo alla spedizione notificata e, se del caso, la revoca di un’autorizzazione a norma dell’articolo 9;

    vi)

    le informazioni e le condizioni cui è subordinata la spedizione a norma dell’articolo 10;

    vii)

    le informazioni a norma dell’articolo 11;

    viii)

    le informazioni e le obiezioni alla spedizione a norma dell’articolo 12;

    ix)

    le informazioni in merito alle decisioni di autorizzazione preventiva per impianti di recupero specifici a norma dell’articolo 14, paragrafi 8 e 10;

    x)

    le informazioni e le decisioni a norma dell’articolo 14, paragrafi 12 e 15;

    xi)

    le conferme del ricevimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;

    xii)

    i certificati di recupero o smaltimento a norma degli articoli 15 e 16;

    xiii)

    l’informazione preventiva in merito all’inizio di una spedizione a norma dell’articolo 16;

    xiv)

    i documenti che devono essere resi disponibili conformemente all’articolo 16;

    xv)

    le informazioni a norma dell’articolo 17;

    b)

    per i rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, le informazioni e la documentazione, le conferme e i certificati a norma dell’articolo 18;

    c)

    le informazioni e i documenti relativi alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e agli obblighi generali di informazione di cui agli articoli 34 e 35 e ai titoli IV, V e VI, se del caso.

    2.   Al fine di tenere aggiornato l’elenco delle informazioni e della documentazione previsto ai sensi del paragrafo 1 con le modifiche ai sistemi per lo scambio e la trasmissione per via elettronica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 al fine di modificare il paragrafo 1 per modificare l’elenco delle informazioni e della documentazione.

    3.   La Commissione gestisce un sistema centrale che consente la trasmissione e lo scambio per via elettronica delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1. Il sistema centrale mette a disposizione una piattaforma da utilizzare per lo scambio in tempo reale delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 tra i sistemi o i software disponibili per l’interscambio elettronico dei dati.

    La piattaforma di cui al primo comma è utilizzata anche per lo scambio in tempo reale delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 per le spedizioni all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi, l’esportazione dall’Unione, l’importazione nell’Unione e il transito attraverso l’Unione, qualora le autorità competenti, gli uffici doganali di esportazione, di uscita e di entrata, le autorità coinvolte nelle ispezioni e gli operatori economici dei paesi terzi si colleghino con tale piattaforma tramite un sistema o un software disponibile, nel qual caso si applica mutatis mutandis il paragrafo 4, o tramite il sito web di cui al terzo comma del presente paragrafo.

    Il sistema centrale fornisce inoltre un sito web per la preparazione e il trattamento delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 per le spedizioni all’interno dell’Unione, per le spedizioni all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi, l’esportazione dall’Unione, l’importazione nell’Unione e il transito attraverso l’Unione. Tale sito web può essere utilizzato dalle autorità competenti e dalle autorità coinvolte nelle ispezioni e dagli operatori economici degli Stati membri e dei paesi terzi che non utilizzano sistemi o software per l’interscambio elettronico dei dati, per trasmettere e scambiare direttamente, per via elettronica, le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 1.

    Il software di cui al primo, secondo e terzo comma è interoperabile con il sistema centrale di cui al paragrafo 3, scambia informazioni e documenti tramite tale sistema centrale in tempo reale e funziona conformemente ai requisiti e alle norme stabiliti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 5.

    Il sistema centrale agevola la conservazione dei documenti conformemente all’articolo 20.

    È anche previsto che il sistema centrale sia interoperabile con l’ambiente per le informazioni elettroniche sul trasporto merci istituito ai sensi del regolamento (UE) 2020/1056.

    È previsto che, entro quattro anni dall’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione garantisca l’interconnessione di tale sistema centrale con lo sportello unico ambientale dell’Unione europea per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399.

    4.   Gli Stati membri possono gestire i propri sistemi o software disponibili per la preparazione e il trattamento delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità competenti, delle autorità coinvolte nelle ispezioni e, se del caso, degli operatori economici degli Stati membri, nonché per la presentazione e lo scambio elettronici delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri fanno in modo che tali sistemi e software siano interoperabili con il sistema centrale di cui al paragrafo 3, siano gestiti conformemente ai requisiti e alle norme stabiliti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5 e consentano lo scambio delle informazioni e della documentazione tramite la piattaforma del sistema centrale in tempo reale.

    I sistemi di cui al primo comma agevolano la conservazione dei documenti conformemente all’articolo 20.

    5.   Entro il 21 maggio 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:

    a)

    i requisiti necessari per l’interoperabilità tra il sistema centrale di cui al paragrafo 3 e altri sistemi o software di cui al paragrafo 4, ivi compresi un protocollo per lo scambio di dati e un modello di dati per lo scambio di dati di cui agli allegati I A, I B e VII, nonché il certificato di cui all’articolo 15;

    b)

    qualsiasi altro requisito tecnico e organizzativo, anche sugli aspetti della sicurezza, della governance dei dati e della riservatezza dei dati, necessario per l’attuazione pratica della trasmissione e dello scambio per via elettronica di informazioni e documenti di cui al paragrafo 1, tenendo conto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (42).

    Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

    6.   La funzionalità del sistema centrale è riesaminata dalla Commissione ogni due anni. I risultati del riesame sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri. Il riesame tiene inoltre conto del riscontro degli utenti come le autorità competenti e i notificatori.

    Articolo 28

    Lingua

    1.   Tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni trasmesse in applicazione delle disposizioni del presente titolo sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti interessate.

    2.   Il notificatore e il destinatario o, se pertinente, la persona che organizza la spedizione forniscono alle autorità competenti interessate, su loro richiesta, traduzioni autenticate delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 in una lingua per esse accettabile.

    3.   Entro il 21 maggio 2028, la Commissione incorpora nel sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3, una funzione che fornisce traduzioni di cortesia delle comunicazioni di cui al paragrafo 1.

    Articolo 29

    Questioni relative alla classificazione

    1.   Nel decidere se considerare rifiuto un oggetto o una sostanza risultante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione dell’oggetto o della sostanza, gli Stati membri applicano l’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE.

    Nel decidere se bisogna considerare rifiuti che hanno cessato di essere tali quelli sottoposti a un’operazione di riciclaggio o altra operazione di recupero, gli Stati membri applicano l’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE.

    Nel decidere se considerare bene usato e non rifiuto un oggetto o una sostanza, gli Stati membri provvedono affinché siano soddisfatte almeno le condizioni seguenti:

    a)

    è certo che l’oggetto o la sostanza saranno ulteriormente utilizzati o riutilizzati;

    b)

    l’oggetto o la sostanza può svolgere la funzione prevista senza pretrattamento significativo;

    c)

    se del caso, l’oggetto o la sostanza è sottoposto a prove per garantirne la piena funzionalità;

    d)

    l’ulteriore utilizzo è legale, ossia l’oggetto o la sostanza soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione dell’ambiente e della salute, e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana;

    e)

    l’oggetto o la sostanza è adeguatamente conservato e protetto contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico.

    Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano fatti salvi l’articolo 23, paragrafo 2, e l’allegato VI della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43), nonché l’articolo 72, paragrafo 2, e l’allegato XIV del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio (44).

    2.   Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione di un oggetto o una sostanza come rifiuto o meno, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 1 e delle condizioni o decisioni adottate a livello dell’Unione o dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 o 6 della direttiva 2008/98/CE, l’oggetto o la sostanza è trattato/a come rifiuto ai fini della spedizione. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme al diritto dell’Unione o internazionale.

    3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire criteri dettagliati per l’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, a sostanze od oggetti specifici per i quali la distinzione tra beni usati e rifiuti è di particolare importanza per l’esportazione di rifiuti dall’Unione.

    Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

    4.   Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione di un rifiuto destinato al recupero come rifiuto che figura negli allegati III, III A, III B o IV oppure che non figura in nessuno di tali allegati, la spedizione del rifiuto è soggetta all’articolo 4, paragrafo 2.

    5.   Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione dell’operazione di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si applicano le disposizioni del presente regolamento in materia di smaltimento.

    6.   Al fine di facilitare la classificazione armonizzata dei rifiuti che figurano negli allegati III, III A, III B o IV nell’Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo criteri, quali le soglie di contaminazione, sulla base dei quali determinati rifiuti sono classificati negli allegati III, III A, III B o IV.

    7.   Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione dell’operazione di trattamento dei rifiuti come operazione intermedia o non intermedia, si applicano le disposizioni del presente regolamento in materia di operazioni intermedie.

    Articolo 30

    Spese amministrative

    Le autorità competenti interessate o le autorità coinvolte nelle ispezioni possono porre a carico del notificatore e, se del caso, della persona che organizza la spedizione spese amministrative congrue e proporzionate per l’espletamento della procedura di notifica e sorveglianza, nonché le spese abituali per opportune analisi e ispezioni. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni applicate a livello nazionale in relazione a tali costi. La Commissione rende tali informazioni di dominio pubblico.

    Articolo 31

    Accordi per le zone di confine

    1.   In casi eccezionali e se la particolare situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali volti a rendere la procedura di notifica per le spedizioni di determinati flussi di rifiuti meno vincolante nell’ambito di spedizioni transfrontaliere verso l’impianto idoneo più vicino situato nella zona di confine tra i due Stati membri interessati.

    2.   Gli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 possono essere conclusi anche quando i rifiuti sono spediti dal paese di spedizione e sono trattati nello stesso ma transitano attraverso un altro Stato membro.

    3.   Gli Stati membri possono altresì concludere gli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 con i paesi che sono membri dell’EFTA (Associazione europea di libero scambio).

    Gli accordi conclusi a norma del primo comma prevedono che i rifiuti siano gestiti nel paese EFTA interessato in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.

    4.   Gli accordi conclusi nel quadro del presente articolo sono notificati alla Commissione prima che acquisiscano efficacia.

    Articolo 32

    Spedizioni tra una regione ultraperiferica e lo Stato membro di cui fa parte

    In deroga all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, per quanto concerne le spedizioni tra una regione ultraperiferica e lo Stato membro di cui essa fa parte che richiedono il transito attraverso un altro Stato membro, l’autorizzazione tacita da parte dell’autorità competente di transito può essere presunta se non viene sollevata alcuna obiezione entro sette giorni lavorativi dalla data in cui il notificatore è stato informato conformemente all’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata. L’autorizzazione tacita è valida per lo stesso periodo indicato nell’autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità competente di destinazione conformemente all’articolo 9, paragrafo 1.

    Articolo 33

    Spedizioni dalle Isole Fær Øer alla Danimarca

    La Danimarca può adottare una decisione per trattare le importazioni nel suo territorio di rifiuti provenienti dalle Isole Fær Øer che non siano transitati attraverso nessun altro paese, a norma dell’articolo 36 del presente regolamento. Se la Danimarca adotta una decisione di questo tipo, essa è notificata alla Commissione.

    CAPO 6

    Spedizioni all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi

    Articolo 34

    Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

    Se la spedizione è effettuata all’interno dell’Unione e transita attraverso uno o più paesi terzi, e i rifiuti sono destinati allo smaltimento, gli articoli da 4 a 17 e agli articoli da 19 a 30 si applicano mutatis mutandis, fatti salvi gli adattamenti e gli obblighi aggiuntivi seguenti:

    a)

    l’articolo 38, paragrafo 2, lettere (a), (c), (d) e (g), e l’articolo 38, paragrafo 3, lettera (a), si applicano mutatis mutandis;

    b)

    se il paese terzo è parte della convenzione di Basilea e se il paese interessato ha deciso di non richiedere l’autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti della convenzione di Basilea a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della convenzione, un’autorità competente di transito esterna all’Unione dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata per fornire un’autorizzazione tacita o per iscritto, con o senza condizioni; o

    c)

    se il paese terzo non è parte della convenzione di Basilea, l’autorità competente di spedizione chiede all’autorità competente di transito di tale paese terzo se desidera trasmettere la sua autorizzazione scritta alla spedizione entro un termine convenuto tra le autorità competenti.

    Articolo 35

    Spedizioni di rifiuti destinati al recupero

    1.   Se la spedizione è effettuata all’interno dell’Unione e transita attraverso uno o più paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE del Consiglio relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero (45) («decisione OCSE»), e i rifiuti sono destinati al recupero, si applica l’articolo 34.

    2.   Se la spedizione è effettuata all’interno dell’Unione, ivi compresa la spedizione fra luoghi situati nello stesso Stato membro, e transita attraverso uno o più paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE, e i rifiuti sono destinati al recupero, si applicano gli articoli da 4 a 30, fatti salvi gli adattamenti e gli obblighi aggiuntivi seguenti:

    a)

    l’articolo 51, paragrafo 2, lettere c) e d), si applica mutatis mutandis;

    b)

    l’autorizzazione tacita da parte dell’autorità competente di transito esterna all’Unione può essere presunta se non sono sollevate obiezioni e, purché siano state soddisfatte le condizioni stabilite, la spedizione può iniziare 30 giorni dopo la data in cui il notificatore è stato informato conformemente all’articolo 8, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata, come previsto all’articolo 9, paragrafo 1.

    TITOLO III

    TRASPORTO DI RIFIUTI ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO DEGLI STATI MEMBRI

    Articolo 36

    Trasporto di rifiuti esclusivamente all’interno dello Stato membro

    1.   Ciascuno Stato membro istituisce un regime appropriato di sorveglianza e controllo del trasporto di rifiuti che ha luogo esclusivamente all’interno della sua giurisdizione nazionale. Il regime tiene conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema dell’Unione istituito dai titoli II e VII.

    2.   Lo Stato membro informa la Commissione del proprio regime di sorveglianza e controllo del trasporto di rifiuti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    TITOLO IV

    ESPORTAZIONI DALL’UNIONE VERSO PAESI TERZI

    CAPO 1

    Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento

    Articolo 37

    Divieto di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento

    1.   L’esportazione dall’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento è vietata.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea.

    3.   In deroga al paragrafo 2, sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA che è parte della convenzione di Basilea:

    a)

    se il paese EFTA proibisce l’importazione di tali rifiuti;

    b)

    se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1;

    c)

    se l’autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che nel paese di destinazione i rifiuti non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.

    4.   Il divieto stabilito al paragrafo 1 non si applica ai rifiuti soggetti all’obbligo di ripresa a norma dell’articolo 22 o 25.

    Articolo 38

    Procedure di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso i paesi EFTA

    1.   Se i rifiuti sono esportati dall’Unione verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea per esservi smaltiti, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2.   Si applicano gli adattamenti seguenti:

    a)

    il notificatore trasmette conformemente all’articolo 27 la notifica e le informazioni e la documentazione aggiuntive richieste, e allo stesso tempo trasmette tale notifica e informazioni e documentazione aggiuntive a mezzo posta convenzionale, fax o posta elettronica con firma digitale all’autorità competente di destinazione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3; in caso di utilizzo di posta elettronica con firma digitale, il timbro o la firma richiesti sono sostituiti dalla firma digitale;

    b)

    il notificatore fornisce, in allegato al documento di notifica, la prova documentale che l’impianto in cui i rifiuti sono esportati è stato sottoposto a un audit come previsto all’articolo 46, paragrafo 3, a meno che non si applichi l’esonero di cui all’articolo 46, paragrafo 11;

    c)

    l’autorità competente di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione comunicano all’autorità competente di destinazione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione qualsiasi richiesta di informazioni e documenti da parte loro e la loro decisione e le eventuali condizioni in merito alla spedizione pianificata, a mezzo posta convenzionale o, se del caso, per fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità competenti siano collegate al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3;

    d)

    le informazioni da fornire all’autorità competente di destinazione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione a norma degli articoli 7, 8, 16 e 17 sono fornite a mezzo posta convenzionale o, se del caso, per fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3;

    e)

    il notificatore provvede affinché le informazioni che l’impianto deve fornire a norma dell’articolo 15, paragrafi da 3 a 5, e dell’articolo 16, paragrafi 5 e 6, siano incluse in un sistema di cui all’articolo 27, fatto salvo il caso in cui tali impianti siano collegati al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3;

    f)

    qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata per fornire un’autorizzazione tacita se il paese interessato ha deciso di non chiedere un’autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti della convenzione di Basilea a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, di tale convenzione, o di fornire un’autorizzazione scritta con o senza condizioni;

    g)

    l’autorità competente di spedizione nell’Unione prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto all’articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione scritta dell’autorità competente di destinazione e, se del caso, l’autorizzazione tacita o scritta di un’autorità competente di transito esterna all’Unione e non prima di 61 giorni dalla data di trasmissione dell’avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata di un’autorità competente di transito esterna all’Unione, fatto salvo il caso in cui l’autorità competente di spedizione disponga dell’autorizzazione scritta dalle altre autorità competenti interessate, nel qual caso può prendere la decisione di cui all’articolo 9 prima di tale termine.

    3.   Si applicano le disposizioni aggiuntive seguenti:

    a)

    qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione fornisce al notificatore l’avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata con copia alle altre autorità competenti interessate qualora non abbiano accesso a un sistema di cui all’articolo 27;

    b)

    l’autorità competente di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione informano l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita sono informati della loro decisione di autorizzare la spedizione;

    c)

    una copia del documento di movimento è fornita dal vettore all’ufficio doganale di esportazione e all’ufficio doganale di uscita a mezzo posta convenzionale o, se del caso, per fax o posta elettronica con firma digitale oppure, laddove l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita vi abbiano accesso, tramite il sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3;

    d)

    non appena i rifiuti hanno lasciato l’Unione, l’ufficio doganale di uscita ne informa l’autorità competente di spedizione nell’Unione;

    e)

    se 42 giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato l’Unione l’autorità competente di spedizione nell’Unione non ha ricevuto dall’impianto alcuna informazione circa la ricezione dei rifiuti, ne informa immediatamente l’autorità competente di destinazione tramite il sistema di cui all’articolo 27 e in conformità dell’articolo 72;

    f)

    il contratto di cui all’articolo 6 che contiene i termini e condizioni seguenti:

    i)

    se l’impianto rilascia un certificato di smaltimento inesatto che ha come conseguenza lo svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario sostiene le spese che derivano dall’obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell’autorità competente di spedizione e le spese di recupero o smaltimento in modo alternativo ed ecologicamente corretto;

    ii)

    entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati allo smaltimento, l’impianto trasmette al notificatore e alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di smaltimento di cui al punto iii);

    iii)

    non appena possibile, ma comunque non oltre 30 giorni dall’avvenuto smaltimento e in nessun caso oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti, l’impianto certifica, sotto la propria responsabilità, che lo smaltimento dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore e alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente la certificazione;

    g)

    entro tre giorni lavorativi dal ricevimento delle copie di cui alla lettera f), punti ii) e iii), il notificatore rende disponibili le informazioni ivi contenute per via elettronica in conformità dell’articolo 27.

    4.   La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito esterne all’Unione e sono state osservate tutte le condizioni stabilite in tali autorizzazioni o nei relativi allegati;

    b)

    è garantita la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di cui all’articolo 59.

    5.   I rifiuti che sono esportati sono destinati a operazioni di smaltimento in impianti che, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.

    6.   Se l’ufficio doganale di esportazione o l’ufficio doganale di uscita rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l’autorità competente del paese dell’ufficio doganale. L’autorità competente:

    a)

    informa immediatamente della spedizione illegale l’autorità competente di spedizione nell’Unione;

    b)

    garantisce la detenzione dei i rifiuti fino a che l’autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l’abbia comunicata per iscritto all’autorità competente del paese dell’ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti; e

    c)

    comunica senza indugio la decisione dell’autorità competente di spedizione di cui alla lettera b) all’ufficio doganale di esportazione o all’ufficio doganale di uscita che ha rilevato la spedizione illegale.

    CAPO 2

    Esportazioni di rifiuti destinati al recupero

    Sezione 1

    Esportazioni di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE

    Articolo 39

    Divieto di esportazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti

    1.   Sono vietate le esportazioni dall’Unione dei rifiuti seguenti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:

    a)

    rifiuti pericolosi che figurano nell’allegato V, parte 1;

    b)

    rifiuti pericolosi che figurano nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;

    c)

    rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 3) e rifiuti che figurano nell’allegato V, parte 2, del presente regolamento;

    d)

    rifiuti di plastica classificati alla voce B3011;

    e)

    i rifiuti elencati nell’allegato III o III B e le miscele di rifiuti elencati nell’allegato III A contaminati da altri materiali in maniera da aumentare i rischi associati ai rifiuti così da rendere opportuno il loro rinvio alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, tenuto conto delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, o da impedire il recupero dei rifiuti in un modo ecologicamente corretto;

    f)

    i rifiuti o le miscele di rifiuti contenenti o contaminate da POP in quantità che corrispondono o superano un limite di concentrazione indicato nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021;

    g)

    rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica dell’allegato V del presente regolamento o nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;

    h)

    miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica dell’allegato V del presente regolamento o nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;

    i)

    rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 3 della convenzione di Basilea;

    j)

    rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione;

    k)

    rifiuti per i quali l’autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che nel paese di destinazione non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto come disposto all’articolo 59;

    2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai rifiuti soggetti all’obbligo di ripresa a norma dell’articolo 22 o 25.

    3.   In casi eccezionali gli Stati membri possono disporre, sulla base di prove documentali fornite dal notificatore, che un determinato rifiuto pericoloso elencato nell’allegato V del presente regolamento o nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE è escluso dal divieto di esportazione di cui al paragrafo 1, se non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, tenuto conto dei criteri e dei valori limite nonché dei limiti di concentrazione applicabili per la classificazione dei rifiuti come pericolosi specificati in detto allegato. Se la caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova, sia utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

    4.   Il fatto che un rifiuto non figuri tra quelli pericolosi dell’allegato V o dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, o che figuri nell’allegato V, parte 1, elenco B, non osta, in casi eccezionali, a che sia considerato pericoloso e quindi sia soggetto al divieto di esportazione se presenta una delle caratteristiche di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, tenuto conto dei criteri e dei valori limite nonché dei limiti di concentrazione applicabili per la classificazione dei rifiuti come pericolosi, ivi specificati. Se la caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova sia utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

    5.   Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, l’autorità competente interessata informa la prevista autorità competente di destinazione prima di prendere la decisione di autorizzare le spedizioni pianificate verso tale paese. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri, al segretariato della convenzione di Basilea se le informazioni si riferiscono a una voce elencata nella convenzione di Basilea e al segretariato dell’OCSE se le informazioni si riferiscono a una voce elencata nella decisione OCSE. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione può formulare osservazioni e le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato V.

    Sezione 2

    Esportazioni di rifiuti non pericolosi verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE

    Articolo 40

    Divieto di esportazione di rifiuti non pericolosi

    1.   Sono vietate le esportazioni dall’Unione dei rifiuti seguenti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:

    a)

    rifiuti non pericolosi elencati nell’allegato III o III B e le miscele di rifiuti non pericolosi elencati nell’allegato III A;

    b)

    rifiuti non pericolosi e miscele di rifiuti non pericolosi inclusi nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, se non già elencati nell’allegato III, III A o III B.

    c)

    rifiuti non pericolosi e miscele di rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIA i IIIB, oppure nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;

    d)

    rifiuti non pericolosi classificati alle voci AB130, AC250, AC260 o AC270.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti o miscele di rifiuti destinati al recupero verso un paese incluso nell’elenco dei paesi definito a norma dell’articolo 41 per i rifiuti non pericolosi e le miscele di rifiuti non pericolosi specificati in detto elenco.

    Tale esportazione può avere luogo solo a condizione che i rifiuti siano:

    a)

    destinati a un impianto autorizzato ai sensi della legislazione nazionale del paese interessato a effettuare operazioni di recupero per tali rifiuti;

    b)

    non destinati ad operazioni intermedie, a meno che tutte le successive operazioni di recupero non intermedie o intermedie abbiano luogo nello stesso paese di destinazione o in altri paesi per i quali i relativi rifiuti figurano nell’elenco di cui all’articolo 41.

    3.   Le esportazioni autorizzate a norma del paragrafo 2:

    a)

    sono soggette, per i rifiuti elencati all’allegato IX della Convenzione di Basilea diversi dai rifiuti classificati alla voce B3011, agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 o, se il paese lo indica nella richiesta di cui all’articolo 42, alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

    b)

    per i rifiuti classificati alla voce B3011, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;

    c)

    per i rifiuti non pericolosi e le miscele di rifiuti non pericolosi non elencati nell’allegato IX della convenzione di Basilea, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

    4.   In caso di esportazione a norma del paragrafo 2, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II.

    Qualora tali esportazioni siano soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, la persona che organizza la spedizione provvede affinché le informazioni che l’impianto deve fornire a norma dell’articolo 18, paragrafi 8 e 9 siano trasmesse tramite un sistema di cui all’articolo 27, a meno che l’impianto non sia collegato a un sistema di cui all’articolo 27.

    Se tali esportazioni sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, le procedure di cui all’articolo 38 si applicano con gli adattamenti seguenti:

    a)

    l’articolo 4, paragrafi 5, e l’articolo 14, non si applicano;

    b)

    una volta che è entrata in vigore la rimozione, dall’elenco di cui all’articolo 41, di un paese o di determinati rifiuti o miscele di rifiuti, l’autorità competente di spedizione revoca la sua autorizzazione scritta per qualsiasi notifica relativa a tale paese o a tali rifiuti o miscele di rifiuti.

    Articolo 41

    Elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni dall’Unione di rifiuti non pericolosi destinati al recupero

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 80 per integrare il presente regolamento definendo l’elenco dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e verso i quali sono autorizzate le esportazioni di rifiuti e miscele di rifiuti non pericolosi dall’Unione destinati al recupero («elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni»). Tale elenco comprende i paesi che hanno presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e hanno dimostrato di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 42, paragrafo 3, sulla base di una valutazione condotta dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43, e sono d’accordo nel rispettare l’articolo 42, paragrafo 5.

    2.   Nell’elenco di cui al paragrafo 1 figurano le informazioni seguenti:

    a)

    il nome dei paesi verso i quali è autorizzata l’esportazione dall’Unione di rifiuti e miscele di rifiuti non pericolosi destinati al recupero;

    b)

    i rifiuti non pericolosi specifici e le miscele di rifiuti non pericolosi per i quali è autorizzata l’esportazione dall’Unione verso ogni paese di cui alla lettera a);

    c)

    informazioni, quali un indirizzo Internet, che consentono di accedere a un elenco degli impianti abilitati, in base alla legislazione nazionale di ogni paese di cui alla lettera a), a effettuare il recupero dei rifiuti e delle miscele di rifiuti di cui alla lettera b);

    d)

    informazioni su eventuali procedure di controllo specifiche applicate in base alla legislazione nazionale di ogni paese di cui alla lettera a) all’importazione dei rifiuti di cui alla lettera b), precisando se l’importazione di rifiuti elencati all’allegato IX della Convenzione di Basilea è soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 38.

    3.   L’elenco di cui al paragrafo 1 è adottato entro il 21 novembre 2026, fatto salvo il caso in cui a tale data nessun paese abbia presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, o nessun paese soddisfi gli obblighi di cui all’articolo 42, paragrafo 3.

    Entro il 21 agosto 2024 la Commissione contatta tutti i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE per fornire loro le informazioni necessarie circa la possibilità di essere inclusi nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni.

    Al fine di essere inclusi nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni, adottato entro il 21 novembre 2026, i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE fanno richiesta ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, entro il 21 febbraio 2025.

    4.   La Commissione aggiorna regolarmente, e almeno ogni due anni dopo la sua istituzione, l’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni, al fine di:

    a)

    aggiungere un paese che rispetta i requisiti di cui all’articolo 42;

    b)

    eliminare un paese che cessa di rispettare i requisiti di cui all’articolo 42;

    c)

    aggiornare le informazioni di cui al paragrafo 2 sulla base di una richiesta ricevuta dal paese interessato e, se la richiesta riguarda l’aggiunta di nuovi rifiuti o miscele di rifiuti, a condizione che il paese abbia dimostrato di aver soddisfatto gli obblighi di cui all’articolo 42 in relazione ai nuovi rifiuti o miscele di rifiuti;

    d)

    includere o rimuovere qualsiasi altro elemento pertinente affinché l’elenco contenga informazioni accurate e aggiornate.

    5.   Dopo aver ricevuto le informazioni e le prove di cui all’articolo 42, paragrafo 5, la Commissione può esigere che il paese fornisca informazioni aggiuntive per dimostrare che continua a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 42, paragrafo 3.

    6.   Qualora si rendano disponibili informazioni che dimostrino in modo plausibile che gli obblighi di cui all’articolo 42 non sono più soddisfatti per un paese già incluso nell’elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione invita il paese a esprimere il proprio parere su tali informazioni, entro un termine massimo di due mesi dall’invito, unitamente a pertinenti elementi di prova che dimostrino il continuo rispetto di tali obblighi. Tale periodo può essere prorogato di altri due mesi se il paese presenta una richiesta motivata di proroga.

    7.   Se il paese non fornisce il proprio parere e gli elementi di prova richiesti entro il termine di cui al paragrafo 6, o se le prove fornite non sono sufficienti a dimostrare il continuo rispetto degli obblighi di cui all’articolo 42, la Commissione elimina il paese dall’elenco senza indebito ritardo.

    8.   La Commissione può rivolgersi in qualsiasi momento a un paese che figura nell’elenco di cui al paragrafo 1 per ottenere informazioni utili a garantire che esso continui a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 42.

    Articolo 42

    Obblighi per l’inclusione nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni

    1.   I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e che intendono ricevere dall’Unione determinati rifiuti o miscele di rifiuti di cui all’articolo 40, paragrafo 1, a fini di recupero, presentano una richiesta alla Commissione indicando la loro volontà di ricevere tali rifiuti o miscele di rifiuti specifici e di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 41. La richiesta e tutti i relativi documenti o altra comunicazione è effettuata in lingua inglese.

    2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata utilizzando il modulo di cui all’allegato VIII e contiene tutte le informazioni ivi specificate.

    3.   Il paese che presenta la richiesta dimostra di aver predisposto e attuato tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.

    A tal fine il paese richiedente dimostra che:

    a)

    ha una strategia di gestione dei rifiuti o un piano globale che copre tutto il suo territorio e mostra la sua capacità e disponibilità ad assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti. Nella strategia o nel piano sono indicati almeno gli elementi seguenti:

    i)

    la quantità annuale di rifiuti totali prodotti nel paese, nonché la quantità annuale di rifiuti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente richiesta («rifiuti interessati dalla richiesta») prodotti nel paese e le stime in merito al modo in cui tali quantitativi si svilupperanno nei prossimi dieci anni;

    ii)

    la stima dell’attuale capacità di trattamento dei rifiuti in generale e la stima della capacità di trattamento dei rifiuti interessati dalla richiesta, nonché la stima dell’evoluzione di queste capacità nei 10 anni successivi;

    iii)

    la quota di rifiuti domestici oggetto di raccolta differenziata, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per aumentare tale quota in futuro;

    iv)

    un’indicazione della quota di rifiuti domestici interessati dalla richiesta che sono conferiti in discarica, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per ridurre tale quota in futuro;

    v)

    un’indicazione della quota di rifiuti domestici riciclati, nonché gli obiettivi e le misure possibili per aumentare tale quota in futuro;

    vi)

    informazioni in merito alla quantità di rifiuti dispersi e alle misure adottate per prevenire la dispersione di rifiuti e raccoglierli;

    vii)

    una strategia su come garantire la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti importati nel suo territorio, compreso il possibile impatto di tali importazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti a livello nazionale;

    viii)

    informazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare i dati di cui ai punti da i) a vi);

    b)

    ha un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti che comprende almeno gli elementi seguenti:

    i)

    sistema o sistemi di rilascio di autorizzazioni o di concessione di licenze o di registrazione per gli impianti di trattamento di rifiuti;

    ii)

    sistema o sistemi di rilascio di autorizzazioni, di concessione o di registrazione di licenze per il trasporto di rifiuti;

    iii)

    disposizioni destinate ad assicurare che i rifiuti residui generati dall’operazione di recupero dei rifiuti interessati dalla richiesta sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59;

    iv)

    controlli adeguati dell’inquinamento applicati alle operazioni di gestione dei rifiuti, compresi limiti di emissioni per la protezione dell’aria, del suolo e dell’acqua e misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di tali operazioni;

    v)

    disposizioni in materia di garanzia dell’attuazione degli obblighi nazionali e internazionali relativi alla gestione e spedizione di rifiuti, nonché in materia di ispezione e sanzioni a tal fine;

    c)

    è parte degli accordi ambientali multilaterali di cui all’allegato VIII e ha adottato le misure necessarie per adempiere gli obblighi derivanti da tali accordi;

    d)

    ha una strategia intesa a garantire l’osservanza della legislazione nazionale sulla gestione dei rifiuti e sulla spedizione dei rifiuti, che comprende misure di controllo e monitoraggio, incluse informazioni sul numero di ispezioni delle spedizioni di rifiuti e degli impianti di gestione dei rifiuti e sulle sanzioni imposte in caso di violazione delle norme nazionali pertinenti.

    4.   Non prima del 21 maggio 2029, i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e che intendono ricevere dall’Unione rifiuti di plastica di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), a fini di riciclaggio, possono presentare una richiesta alla Commissione indicando la loro volontà di ricevere tali rifiuti e di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 41. La richiesta e tutti i relativi documenti o altra comunicazione è effettuata in lingua inglese.

    Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, il paese che presenta la richiesta dimostra anche che:

    a)

    dispone di un sistema globale di gestione dei rifiuti che copre l’intero territorio e garantisce efficacemente la raccolta differenziata dei rifiuti di plastica;

    b)

    ha un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti che comprende almeno gli elementi seguenti:

    i)

    divieto di combustione all’aria aperta e di discarica incontrollata dei rifiuti;

    ii)

    divieto di incenerimento e di discarica dei rifiuti di plastica raccolti separatamente;

    iii)

    disposizioni in materia di garanzia dell’attuazione delle lettere a) e b), punti i) e ii), nonché in materia di ispezione e sanzioni a tal fine;

    c)

    le importazioni dei rifiuti di plastica dall’Unione non hanno alcun effetto negativo sulla gestione dei rifiuti di plastica prodotti nel paese;

    5.   In caso di modifica delle informazioni fornite alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, i paesi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 41 forniscono senza ritardo un aggiornamento delle informazioni specificate nel modulo di cui all’allegato VIII, unitamente ai pertinenti elementi di prova. Il quinto anno successivo alla loro inclusione iniziale i paesi che figurano nell’elenco di cui al articolo 41 forniscono in ogni caso alla Commissione un aggiornamento delle informazioni specificate nel modulo di cui all’allegato VIII, unitamente ai pertinenti elementi di prova.

    Articolo 43

    Valutazione della richiesta di inclusione nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni

    1.   La Commissione valuta senza ritardo le richieste presentate a norma dell’articolo 42 e, se ritiene che gli obblighi di cui al suddetto articolo siano soddisfatti, include il paese richiedente nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni. La valutazione si basa sulle informazioni e sulle prove giustificative fornite dal paese richiedente, nonché su altre informazioni pertinenti e determina se il paese richiedente rispetta tutti gli obblighi di cui all’articolo 42 e se, fra l’altro, ha predisposto e attua tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti e le miscele di rifiuti in questione sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59, e che non vi sono gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti domestici nel paese interessato a seguito dell’esportazione di rifiuti dall’Unione. Al fine di effettuare tale valutazione, la Commissione usa, come riferimenti, le disposizioni pertinenti della legislazione e gli orientamenti di cui all’allegato IX.

    2.   Se nel corso della valutazione la Commissione ritiene che le informazioni fornite dal paese richiedente siano incomplete o insufficienti a dimostrare la conformità agli obblighi di cui all’articolo 42, essa dà al paese richiedente la possibilità di fornire informazioni aggiuntive entro un termine massimo di tre mesi. Tale termine può essere prorogato di un periodo aggiuntivo di tre mesi se il paese richiedente presenta una richiesta motivata di proroga.

    3.   Se il paese richiedente non fornisce le informazioni aggiuntive entro il termine di cui al paragrafo 2 o se le informazioni aggiuntive fornite sono ancora considerate incomplete o insufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 42, la Commissione informa senza indebito ritardo il paese richiedente in merito al fatto che non può essere incluso nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni e che la sua richiesta non sarà più trattata. In tal caso la Commissione informa anche il paese richiedente dei motivi per cui è giunta a tale conclusione. Il paese richiedente può presentare una nuova richiesta ai sensi dell’articolo 42.

    4.   La Commissione valuta senza indebito ritardo le richieste presentate a norma dell’articolo 42, paragrafo 4, e, se ritiene che gli obblighi di cui all’articolo 42, paragrafi 3 e 4, siano soddisfatti, le è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 80 per includere il paese richiedente nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni. Al fine di effettuare tale valutazione, la Commissione usa, come riferimenti, le disposizioni pertinenti della legislazione e gli orientamenti di cui all’allegato IX.

    Sezione 3

    Esportazioni verso paesi ai quali si applica la decisione OCSE

    Articolo 44

    Regime generale per le esportazioni di rifiuti

    1.   Se i rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi da 2 a 5, sono esportati dall’Unione e destinati a essere recuperati in paesi ai quali si applica la decisione OCSE, con o senza transito attraverso paesi ai quali si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 6.

    2.   Si applicano gli adattamenti seguenti:

    a)

    il notificatore fornisce, in allegato al documento di notifica, la prova documentale che l’impianto in cui i rifiuti sono esportati è stato sottoposto a un audit come previsto all’articolo 46, paragrafo 3, a meno che non si applichi l’esonero di cui all’articolo 46, paragrafo 11;

    b)

    le miscele di rifiuti di cui all’allegato III A destinate a operazioni intermedie sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte se qualsiasi operazione successiva intermedia o successiva non intermedia di recupero o smaltimento non intermedia avrà luogo in un paese al quale non si applica la decisione OCSE;

    c)

    i rifiuti classificati alla voce B3011 sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;

    d)

    i rifiuti elencati nell’allegato III B e le spedizioni di rifiuti destinati alle prove di trattamento sperimentali di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;

    e)

    le spedizioni di rifiuti destinati alle analisi di laboratorio di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a meno che la quantità di tali rifiuti non sia stata determinata in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per eseguire adeguatamente l’analisi in ciascun caso particolare e non superi i 25 kg, nel qual caso si applicano i requisiti procedurali di cui all’articolo 18;

    f)

    l’esportazione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, è vietata;

    g)

    l’autorizzazione prescritta dall’articolo 9 può essere data tacitamente dall’autorità competente di destinazione esterna all’Unione;

    h)

    l’autorizzazione alla spedizione di determinati rifiuti a norma dell’articolo 9 è revocata dall’autorità competente di spedizione qualora sia entrato in vigore un atto delegato a norma dell’articolo 45, paragrafo 6, che vieta l’esportazione di tali rifiuti verso il paese interessato;

    i)

    l’impianto di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 16, paragrafo 5, fornisce la relativa conferma entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti.

    3.   Per quanto concerne le esportazioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, si applicano gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettere da a) a e), e all’articolo 38, paragrafo 3, lettere da b) a g).

    4.   Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 4, la persona che organizza la spedizione provvede affinché le informazioni che l’impianto deve fornire in conformità dell’articolo 18, paragrafi 8 e 9, siano incluse in un sistema di cui all’articolo 27, a meno che tali impianti non siano collegati a un sistema di cui all’articolo 27.

    5.   La spedizione di rifiuti soggetti alla notifica e autorizzazione preventive scritte può avere luogo soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito oppure le autorità competenti di destinazione e transito esterne all’Unione hanno rilasciato un’autorizzazione tacita o l’autorizzazione tacita può essere presunta e le condizioni stabilite in tali autorizzazioni o nei relativi allegati sono state soddisfatte;

    b)

    è rispettato l’articolo 38, paragrafo 4, lettera b).

    6.   Se un’esportazione di cui al paragrafo 1 di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, è in transito attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE, si applicano gli adattamenti seguenti:

    a)

    l’autorità competente di transito del paese al quale non si applica la decisione OCSE dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento di una notifica debitamente compilata per dare autorizzazione tacita se il paese in questione ha deciso di non esigere l’autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti aderenti alla convenzione di Basilea a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della convenzione, o per rilasciare l’autorizzazione scritta, con o senza condizioni;

    b)

    l’autorità competente di spedizione nell’Unione decide di autorizzare la spedizione, come disposto dall’articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione tacita o scritta dall’autorità competente di transito del paese al quale non si applica la decisione OCSE e non prima di 61 giorni dalla data di trasmissione dell’avviso di ricevimento di una notifica debitamente compilata dall’autorità competente di transito esterna all’Unione, fatto salvo il caso in cui l’autorità competente di spedizione abbia ricevuto l’autorizzazione scritta dalle altre autorità competenti interessate, nel qual caso può prendere la decisione di cui all’articolo 9 prima di tale termine.

    7.   I rifiuti esportati sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, operano o sono autorizzati a operare nel paese di destinazione.

    8.   Si applica l’articolo 38, paragrafo 6.

    Articolo 45

    Monitoraggio delle esportazioni e procedura di salvaguardia

    1.   La Commissione monitora le esportazioni di rifiuti dall’Unione verso i paesi ai quali si applica la decisione OCSE, al fine di assicurare che le esportazioni non provochino un danno significativo all’ambiente o alla salute umana nel paese di destinazione o che i rifiuti importati dall’Unione non siano poi trasferiti a paesi terzi. Nell’ambito del suo monitoraggio, la Commissione valuta le richieste presentate da persone fisiche o giuridiche che sono corredate di informazioni e dati indicanti che la gestione dei rifiuti esportati dall’Unione non soddisfa i requisiti di una gestione ecologicamente corretta di cui all’articolo 59 in un paese terzo a cui si applica la decisione OCSE, o che tali esportazioni provocano gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti prodotti nel paese in questione.

    2.   Nei casi in cui:

    a)

    non sono disponibili prove sufficienti a dimostrare che un paese a cui si applica la decisione OCSE ha la capacità di recuperare determinati rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59, anche a causa dell’esportazione di tali rifiuti dall’Unione nel paese interessato, oppure

    b)

    qualora sia dimostrato che il paese interessato non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 59 per tali rifiuti, oppure

    c)

    vi sono prove dell’esistenza di gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti prodotti in tale paese a causa dell’esportazione di rifiuti dall’Unione,

    la Commissione impone alle autorità competenti del paese interessato di fornire, entro 60 giorni, informazioni sulle condizioni di recupero dei rifiuti, sull’effetto dell’esportazione dei rifiuti dall’Unione sulla gestione dei rifiuti prodotti in tale paese e sulla capacità del paese di gestirli in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59. La Commissione può concedere una proroga di tale termine se il paese ne fa richiesta motivata.

    3.   La richiesta di cui al paragrafo 2 è intesa a verificare che il paese abbia:

    a)

    predisposto e attuato un quadro giuridico adeguato per l’importazione e la gestione dei rifiuti in questione, sia quelli importati che quelli prodotti nel paese interessato, in modo ecologicamente corretto, nonché misure adeguate per assicurare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti residui generati dal recupero dei rifiuti in questione;

    b)

    predisposto relazioni separate sulla quantità di rifiuti prodotti nel paese interessato e di rifiuti importati in tale paese;

    c)

    la capacità sufficiente nel suo territorio per poter gestire i rifiuti in questione in modo ecologicamente corretto, tenendo conto del volume dei rifiuti importati nel suo territorio;

    d)

    predisposto una strategia adeguata, fra cui misure volte ad assicurare che l’importazione dei rifiuti in questione non abbia alcun sostanziale effetto negativo sulla raccolta e sulla gestione dei rifiuti prodotti a livello nazionale;

    e)

    predisposto e attuato misure adeguate di contrasto per assicurare che i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto e affrontare possibili spedizioni o trattamenti illegali dei suddetti rifiuti;

    f)

    attuato, nel caso dell’esportazione di rifiuti di plastica, obblighi volti a garantire che i rifiuti di plastica saranno riciclati in modo ecologicamente corretto e che i rifiuti residui generati dal processo di riciclaggio saranno gestiti in modo ecologicamente corretto, anche vietando la combustione all’aperto o lo scarico di tali rifiuti. La richiesta mira inoltre a verificare che siano attuate misure intese a evitare che l’importazione di rifiuti di plastica dall’Unione comprometta la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di plastica prodotti a livello nazionale e che siano state inoltre adottate misure per impedire che i rifiuti di plastica importati siano spediti in altri paesi. Sono inoltre fornite informazioni indicanti che l’applicazione e le ispezioni specifiche delle spedizioni di rifiuti di plastica e degli impianti che gestiscono tali rifiuti sono effettuate a intervalli regolari per attuare tali obblighi e mitigare l’inquinamento dell’aria, del suolo, dell’acqua o dell’ambiente marino dovuto alla cattiva gestione dei rifiuti di plastica.

    4.   Ai fini delle verifiche di cui al paragrafo 3, la Commissione consulta, se del caso, i portatori di interessi.

    5.   La Commissione esercita un controllo specifico per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica verso i paesi a cui si applica la decisione OCSE. Entro il 21 maggio 2026 la Commissione valuta se i paesi a cui si applica la decisione OCSE e che importano volumi significativi di rifiuti di plastica dall’Unione sono conformi al presente articolo.

    6.   Se, a seguito della richiesta di cui al paragrafo 2, il paese non fornisce le prove sufficienti di cui al paragrafo 3 attestanti che i rifiuti in questione sono gestiti in modo ecologicamente corretto in conformità dell’articolo 59, o che non vi sono gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti prodotti nel paese interessato a seguito dell’esportazione di rifiuti dall’Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per integrare il presente regolamento vietando l’esportazione dei rifiuti in questione verso tale paese.

    La Commissione revoca un divieto solo se dispone di prove sufficienti attestanti che i rifiuti in questione saranno gestiti in modo ecologicamente corretto e che non vi sono gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti prodotti in tale paese a seguito dell’esportazione di rifiuti dall’Unione.

    CAPO 3

    Obblighi supplementari

    Articolo 46

    Obblighi degli esportatori

    1.   Il notificatore o la persona che organizza la spedizione esporta rifiuti dall’Unione soltanto se può dimostrare che gli impianti che li riceveranno nel paese di destinazione li gestiranno in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.

    2.   Il notificatore o la persona che organizza la spedizione non esporta rifiuti verso un impianto che non soddisfa i criteri di cui all’allegato X, parte B.

    3.   Al fine di soddisfare l’obbligo di cui al paragrafo 1, il notificatore o la persona che organizza la spedizione e che intende esportare rifiuti dall’Unione assicura che gli impianti che li gestiranno nel paese di destinazione sono stati sottoposti a un audit.

    Tale audit è effettuato da un terzo, che è indipendente dal notificatore o dalla persona che organizza la spedizione, nonché dall’impianto sottoposto ad audit, e che possiede qualifiche adeguate in materia di audit e trattamento dei rifiuti.

    Quando commissiona un audit, il notificatore o la persona che organizza la spedizione verifica che il terzo soddisfi i requisiti di cui all’allegato X, parte A, e che sia stato autorizzato o accreditato da un organismo ufficiale nazionale a svolgere gli audit di cui al presente articolo.

    4.   L’audit di cui al paragrafo 3 comprende controlli sia fisici che documentali e verifica la conformità dell’impianto in questione ai criteri di cui all’allegato X, parte B.

    5.   Il notificatore o la persona che organizza la spedizione e che intende esportare rifiuti, prima di esportare rifiuti, assicura che l’impianto che li gestirà nel paese di destinazione è stato sottoposto a un audit di cui al paragrafo 3 che sia stato condotto non oltre due anni prima dell’esportazione verso l’impianto e che dimostri la conformità dell’impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B.

    Al fine di adempiere a tale obbligo, il notificatore o la persona che organizza la spedizione attua una delle opzioni seguenti:

    a)

    commissiona un audit a norma del presente articolo;

    b)

    acquisisce la relazione di un audit commissionato, a norma del presente articolo, da un altro notificatore o da un’altra persona che organizza la spedizione e messo a disposizione a norma del paragrafo 6, dopo aver verificato che l’audit sia stato condotto conformemente ai paragrafi 3 e 4 e abbia dimostrato la conformità dell’impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B; oppure

    c)

    acquisisce la relazione di un audit commissionato a norma del presente articolo dall’impianto stesso, notificato al registro di cui al paragrafo 8 conformemente al paragrafo 7, secondo comma, dopo aver verificato che l’audit sia stato condotto conformemente ai paragrafi 3 e 4 e abbia dimostrato la conformità dell’impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B.

    Il notificatore o la persona che organizza la spedizione commissiona inoltre senza indugio un audit ad hoc qualora riceva informazioni attendibili secondo le quali l’impianto non soddisfa più i criteri di cui all’allegato X, parte B. Se un audit ad hoc dimostra che un impianto non soddisfa più i criteri di cui all’allegato X, parte B, il notificatore o la persona che organizza la spedizione sospende immediatamente l’esportazione di rifiuti verso tale impianto e ne informa le autorità competenti di spedizione interessate.

    6.   Il notificatore o la persona che organizza la spedizione che ha commissionato o condotto un audit per un determinato impianto a norma del paragrafo 3 assicura che l’audit è messo a disposizione, a condizioni commerciali eque, di altri notificatori o persone che organizzano spedizioni che intendono esportare rifiuti verso l’impianto.

    7.   Il notificatore o la persona che organizza la spedizione notificano alla Commissione gli audit che hanno commissionato a norma dei paragrafi 3 e 5 e che hanno dimostrato la conformità di un impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B. La notifica contiene le informazioni seguenti:

    a)

    nome e dati di contatto dell’impianto che è stato sottoposto all’audit;

    b)

    nome e dati di contatto del notificatore o della persona che organizza la spedizione, che ha commissionato l’audit;

    c)

    nome e dati di contatto del terzo che ha effettuato l’audit;

    d)

    la data dell’audit;

    e)

    i tipi di rifiuti quali elencati negli allegati III, III A, III B o IV o nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;

    f)

    le operazioni di recupero (codici «R») di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE.

    Un notificatore o una persona che organizza la spedizione può notificare alla Commissione un audit commissionato dallo stesso impianto sottoposto ad audit, a condizione che il notificatore o la persona che organizza la spedizione abbia verificato che l’audit sia stato condotto conformemente ai paragrafi 3 e 4 e abbia dimostrato la conformità dell’impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B. Tale notifica contiene le informazioni in conformità del primo comma, lettere a) e da c) a f).

    8.   La Commissione istituisce e mantiene aggiornato un registro contenente le informazioni ricevute a norma del paragrafo 7. La Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni contenute nel registro.

    9.   Su richiesta di un’autorità competente o di un’autorità coinvolta nelle ispezioni, il notificatore o la persona che organizza la spedizione fornisce prove documentali attestanti che gli audit di cui al paragrafo 3 sono stati effettuati presso tutti gli impianti verso i quali esporta i rifiuti. Le prove documentali sono fornite in una lingua accettabile per le autorità interessate.

    10.   Il notificatore o la persona che organizza la spedizione che esporta rifiuti al di fuori dell’Unione rende annualmente disponibili al pubblico, per via elettronica, informazioni sul modo in cui ottempera agli obblighi previsti dal presente articolo.

    11.   Se un accordo internazionale concluso tra l’Unione e un paese terzo al quale si applica la decisione OCSE riconosce che gli impianti del paese terzo gestiranno i rifiuti in modo ecologicamente corretto, a norma dell’articolo 59 e conformemente ai criteri di cui all’allegato X, parte B, il notificatore o la persona che organizza una spedizione che intende esportare rifiuti verso quel paese terzo sono esonerati dagli obblighi previsti ai paragrafi da 3 a 7 e al paragrafo 9.

    Il notificatore o la persona che organizza la spedizione e che esporta rifiuti dall’Unione verso un impianto situato in un paese terzo con il quale l’Unione ha concluso un accordo internazionale effettua senza indugio un audit ad hoc nel caso in cui riceva informazioni attendibili secondo le quali l’impianto non soddisfa più i criteri di cui all’allegato X, parte B. In tal caso, il notificatore o la persona che organizza la spedizione notifica alle autorità competenti di spedizione tali informazioni attendibili, nonché la sua intenzione di effettuare un audit ad hoc.

    Se un audit ad hoc dimostra che un impianto non soddisfa più i criteri di cui all’allegato X, parte B, il notificatore o la persona che organizza la spedizione sospende immediatamente l’esportazione di rifiuti verso tale impianto e ne informa le autorità competenti di spedizione interessate.

    12.   La Commissione rende accessibile al pubblico sul proprio sito web i pertinenti accordi internazionali di cui al paragrafo 11.

    13.   La Commissione può adottare orientamenti relativi all’applicazione del presente articolo.

    Articolo 47

    Obblighi degli Stati membri di esportazione

    1.   Nei casi di esportazione dall’Unione, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le persone fisiche e giuridiche soggette alla loro giurisdizione nazionale non esportino rifiuti qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 39 a 46 per tale esportazione, o qualora i rifiuti esportati non siano gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.

    2.   Se dispongono di informazioni attendibili indicanti che le persone fisiche o giuridiche che esportano rifiuti dall’Unione non ottemperano ai loro obblighi ai sensi dell’articolo 46, gli Stati membri svolgono le verifiche necessarie.

    CAPO 4

    Disposizioni generali

    Articolo 48

    Esportazioni verso l’Antartico

    Sono vietate le esportazioni di rifiuti dall’Unione verso l’Antartico.

    Articolo 49

    Esportazioni verso i paesi o territori d’oltremare

    1.   Sono vietate le esportazioni dall’Unione verso i paesi o territori d’oltremare di rifiuti destinati a essere ivi smaltiti.

    2.   Per quanto concerne le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d’oltremare si applica, mutatis mutandis, il divieto di cui all’articolo 39.

    3.   Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d’oltremare non soggetti al divieto di cui all’articolo 39, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II.

    TITOLO V

    IMPORTAZIONI NELL’UNIONE DA PAESI TERZI

    CAPO 1

    Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento

    Articolo 50

    Divieto di importazione di rifiuti destinati allo smaltimento

    1.   Sono vietate le importazioni nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelle provenienti da:

    a)

    paesi che sono parti della convenzione di Basilea;

    b)

    altri paesi con i quali l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la legislazione dell’Unione e conformi all’articolo 11 della convenzione di Basilea;

    c)

    altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o

    d)

    altri territori se, in via eccezionale in situazione di crisi, di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possono essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alla lettera b) o c), o se l’autorità competente del paese di spedizione non è stata designata o non è in grado di agire.

    2.   In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti sul proprio territorio, se tali rifiuti non sono gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione.

    Tali accordi e intese:

    a)

    sono compatibili con il diritto dell’Unione e conformi all’articolo 11 della convenzione di Basilea;

    b)

    garantiscono che le operazioni di smaltimento saranno effettuate in un impianto autorizzato e soddisferanno i requisiti di una gestione ecologicamente corretta di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del presente regolamento, all’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE e ad altro diritto dell’Unione in materia di rifiuti, in particolare la normativa dell’Unione di cui all’allegato IX, parte 1;

    c)

    garantiscono che i rifiuti sono prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l’accordo o l’intesa; e

    d)

    sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione o, in situazioni di emergenza, al più tardi un mese dopo la loro conclusione.

    3.   Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), si basano sugli obblighi procedurali di cui all’articolo 51.

    4.   I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono tenuti a presentare all’autorità competente dello Stato membro di destinazione una richiesta preventiva debitamente motivata basata sul fatto che non possiedono né possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per smaltire i rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59.

    Articolo 51

    Obblighi procedurali per le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento in situazioni di crisi, o in operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace

    1.   Ai rifiuti importati nell’Unione destinati allo smaltimento e provenienti da paesi che sono parti della convenzione di Basilea o ai casi di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera d), si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2.   Si applicano gli adattamenti seguenti:

    a)

    il notificatore che non è stabilito nell’Unione e non ha accesso a un sistema di cui all’articolo 27 può presentare la notifica e qualsiasi informazione e documento supplementare richiesti alle autorità competenti interessate a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale; nel caso della posta elettronica con firma digitale, il timbro o la firma richiesti sono sostituiti dalla firma digitale;

    b)

    il notificatore o, se non è stabilito nell’Unione e non ha accesso a un sistema di cui all’articolo 27, l’autorità competente di destinazione nell’Unione, provvede affinché tutte le informazioni pertinenti, o almeno i documenti di notifica e di movimento corredati di eventuali allegati, le autorizzazioni scritte, le informazioni riguardanti le autorizzazioni tacite e le condizioni, siano inserite in tale sistema;

    c)

    le autorità competenti di destinazione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione informano le autorità competenti di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito esterne all’Unione in merito a qualsiasi richiesta di informazioni e documenti da parte loro e della loro decisione in merito alla spedizione pianificata, a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale, salvo che tali autorità competenti nei paesi interessati abbiano accesso al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3;

    d)

    le informazioni da fornire all’autorità competente di spedizione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione a norma degli articoli 7, 8, 16 e 17 sono fornite a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al sistema di cui all’articolo 27;

    e)

    un’autorità competente di transito esterna all’Unione dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata per fornire un’autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni se il paese interessato ha deciso di non chiedere un’autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti aderenti alla convenzione di Basilea a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, di tale convenzione;

    f)

    nelle situazioni di crisi, di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera d), non è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.

    3.   Si applicano le disposizioni aggiuntive seguenti:

    a)

    l’autorità competente di destinazione può, se necessario, esigere una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, o una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente aggiuntive, previa revisione dell’importo della copertura di qualsiasi garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stabilita dal notificatore;

    b)

    un’autorità competente di transito nell’Unione invia al notificatore l’avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata, con copia alle autorità competenti interessate qualora queste ultime non abbiano accesso a un sistema di cui all’articolo 27;

    c)

    l’autorità competente di destinazione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione informano l’ufficio doganale di entrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;

    d)

    una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all’ufficio doganale di entrata a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale oppure, se l’ufficio doganale di entrata vi ha accesso, tramite il sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3; e

    e)

    non appena le autorità doganali all’entrata abbiano svincolato i rifiuti per un regime doganale, l’ufficio doganale di entrata informa l’autorità competente di destinazione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione che i rifiuti sono entrati nell’Unione.

    4.   La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito e sono state soddisfatte le condizioni stabilite in tali autorizzazioni o nei relativi allegati;

    b)

    è stato concluso e ha effetto un contratto tra il notificatore e il destinatario di cui all’articolo 6;

    c)

    è stata costituita e ha effetto una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente di cui all’articolo 7; e

    d)

    è assicurata una gestione ecologicamente corretta conformemente all’articolo 59.

    5.   L’ufficio doganale di entrata che rileva una spedizione illegale informa immediatamente l’autorità competente del proprio paese. L’autorità competente:

    a)

    informa immediatamente l’autorità competente di destinazione nell’Unione in merito alla spedizione illegale, dopodiché tale autorità competente informa l’autorità competente di spedizione esterna all’Unione;

    b)

    immobilizza i rifiuti fino a che l’autorità competente di spedizione esterna all’Unione abbia preso una diversa decisione e l’abbia comunicata per iscritto all’autorità competente del paese dell’ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti; e

    c)

    comunica senza indugio la decisione dell’autorità competente di spedizione di cui alla lettera b) all’ufficio doganale di entrata che ha rilevato la spedizione illegale.

    6.   In caso di importazione di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie durante situazioni di crisi o durante operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, ad opera di tali forze armate od organizzazioni umanitarie o da una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto, tali entità informano qualsiasi autorità competente di transito e l’autorità competente di destinazione nell’Unione o, in casi urgenti in cui l’impianto di smaltimento o recupero non sia noto al momento della spedizione, informano l’autorità competente responsabile del territorio in cui si trova il primo luogo di destinazione, in anticipo riguardo alla spedizione e alla sua destinazione.

    Le informazioni fornite a norma del primo comma accompagnano la spedizione, a meno che non siano fornite tramite un sistema a norma dell’articolo 27.

    7.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le informazioni da fornire in conformità del paragrafo 6, primo comma, e le relative tempistiche.

    Tali informazioni sono sufficienti per consentire alle autorità di effettuare ispezioni e fornire informazioni dettagliate riguardo alle persone coinvolte nelle spedizioni, la data della spedizione, la quantità di rifiuti, l’identificazione dei rifiuti, la designazione e la composizione dei rifiuti, l’impianto di recupero o di smaltimento, il codice dell’operazione di recupero o di smaltimento e i paesi interessati.

    L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

    CAPO 2

    Importazioni di rifiuti destinati al recupero

    Articolo 52

    Divieto di importazione di rifiuti destinati al recupero

    1.   Sono vietate le importazioni nell’Unione di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelle provenienti da:

    a)

    paesi ai quali si applica la decisione OCSE;

    b)

    altri paesi che sono parti della convenzione di Basilea;

    c)

    altri paesi con i quali l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con il diritto dell’Unione e conformi all’articolo 11 della convenzione di Basilea;

    d)

    altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o

    e)

    altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alla lettera c) o d) o in cui l’autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

    2.   In casi eccezionali, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il recupero di determinati tipi di rifiuti sul proprio territorio, se tali rifiuti non sono gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione.

    In tal caso si applica l’articolo 50, paragrafo 2, secondo comma.

    3.   Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d), si basano sugli obblighi procedurali di cui all’articolo 51, se pertinenti.

    Articolo 53

    Obblighi procedurali per le importazioni da un paese al quale si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazioni di crisi o di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace

    1.   Ai rifiuti importati nell’Unione destinati al recupero e provenienti o transitanti da paesi cui si applica la decisione OCSE o ai casi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera e), si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2.   Si applicano gli adattamenti seguenti:

    a)

    l’autorizzazione prescritta dall’articolo 9 può essere data tacitamente dall’autorità competente di spedizione esterna all’Unione;

    b)

    le spedizioni di rifiuti destinati alle prove di trattamento sperimentali di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;

    c)

    le spedizioni di rifiuti destinati alle analisi di laboratorio di cui all’articolo 4, paragrafo 5, sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a meno che la quantità di tali rifiuti non sia stata determinata in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per eseguire adeguatamente l’analisi in ciascun caso particolare e non superi i 25 kg, nel qual caso si applicano i requisiti procedurali di cui all’articolo 18;

    d)

    si applicano le disposizioni dell’articolo 51, paragrafo 2, lettere da a) a e);

    e)

    l’impianto di cui all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 16, paragrafo 5, fornisce la relativa conferma entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti.

    3.   Si applica altresì l’articolo 51, paragrafo 3.

    4.   La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito, o l’autorizzazione tacita dell’autorità competente di spedizione esterna all’Unione è accordata o può essere presunta, e sono state soddisfatte le condizioni stabilite nelle rispettive decisioni;

    b)

    sono soddisfatte le condizioni specificate all’articolo 51, paragrafo 4, lettere b), c) e d.

    5.   Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, paragrafi 5 e 6.

    Articolo 54

    Obblighi procedurali per le importazioni da o attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE

    Ai rifiuti importati nell’Unione destinati al recupero e provenienti da un paese al quale non si applica la decisione OCSE o transitanti da qualsiasi paese a cui non si applica la decisione OCSE e che è anche parte della convenzione di Basilea si applica, mutatis mutandis, l’articolo 51.

    CAPO 3

    Obblighi supplementari

    Articolo 55

    Obblighi delle autorità competenti di destinazione nell’Unione

    1.   In caso di importazioni nell’Unione, l’autorità competente di destinazione nell’Unione impone e adotta le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti spediti nella zona posta sotto la sua giurisdizione siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto conformemente all’articolo 59 del presente regolamento, nonché a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE e altro diritto dell’Unione sui rifiuti, in particolare la normativa dell’Unione di cui all’allegato IX, parte 1, per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese di destinazione.

    2.   L’autorità competente di cui al paragrafo 1 vieta inoltre le importazioni di rifiuti da paesi terzi se ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti conformemente agli obblighi di cui al paragrafo 1.

    CAPO 4

    Importazioni da paesi o territori d’oltremare

    Articolo 56

    Importazioni da paesi o territori d’oltremare

    1.   In caso di importazione nell’Unione di rifiuti provenienti da paesi o territori d’oltremare si applica, mutatis mutandis, il titolo II.

    2.   Il paese o territorio d’oltremare e lo Stato membro a cui è legato possono applicare le procedure nazionali dello Stato membro alle spedizioni dal paese o territorio d’oltremare verso lo Stato membro se nessun altro paese è coinvolto nella spedizione in veste di paese di transito. Qualora applichi procedure nazionali a tali spedizioni, uno Stato membro lo notifica alla Commissione.

    TITOLO VI

    TRANSITO NELL’UNIONE DA E VERSO PAESI TERZI

    Articolo 57

    Transito nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento

    Alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, provenienti da e diretti verso paesi terzi, in transito attraverso Stati membri si applica, mutatis mutandis, l’articolo 51, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive seguenti:

    a)

    la prima e l’ultima autorità competente di transito nell’Unione informano, secondo il caso, l’ufficio doganale di entrata e l’ufficio doganale di uscita delle rispettive decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato un’autorizzazione tacita, dell’avviso di ricevimento conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, lettera b);

    b)

    non appena i rifiuti hanno lasciato l’Unione, l’ufficio doganale di uscita ne informa la o le autorità competenti di transito nell’Unione;

    c)

    un’autorità competente di transito nell’Unione può, se necessario, esigere una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, o una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente aggiuntive, previa revisione dell’importo della copertura di qualsiasi garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stabilita dal notificatore.

    Articolo 58

    Transito nell’Unione di rifiuti destinati al recupero

    1.   Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, provenienti da e diretti verso un paese cui non si applica la decisione OCSE, in transito attraverso Stati, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 57.

    2.   Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, provenienti da e diretti verso un paese cui si applica la decisione OCSE, in transito attraverso Stati membri, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 53, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive seguenti:

    a)

    la prima e l’ultima autorità competente di transito nell’Unione informano, secondo il caso, l’ufficio doganale di entrata e l’ufficio doganale di uscita delle rispettive decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato un’autorizzazione tacita, dell’avviso di ricevimento conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, lettera b);

    b)

    non appena i rifiuti hanno lasciato l’Unione, l’ufficio doganale di uscita ne informa le autorità competenti di transito nell’Unione;

    c)

    un’autorità competente di transito nell’Unione può, se necessario, esigere una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, o una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente aggiuntive, previa revisione dell’importo della copertura di qualsiasi garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stabilita dal notificatore.

    3.   Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero provenienti da un paese cui non si applica la decisione OCSE e dirette verso un paese cui tale decisione si applica o viceversa, in transito attraverso Stati membri, si applica il paragrafo 1 al paese al quale non si applica la decisione OCSE e il paragrafo 2 al paese al quale si applica la decisione.

    TITOLO VII

    GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA E GARANZIA DELL’OSSERVANZA DELLE NORME

    CAPO 1

    Gestione ecologicamente corretta

    Articolo 59

    Gestione ecologicamente corretta

    1.   Il produttore di rifiuti, il notificatore, la persona che organizza la spedizione e qualsiasi altra impresa coinvolta nella spedizione di rifiuti o nel loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

    2.   Ai fini dell’esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto per quanto concerne il recupero o lo smaltimento se è possibile dimostrare che i rifiuti, nonché gli eventuali rifiuti residui prodotti attraverso il recupero o lo smaltimento, saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della salute umana, del clima e dell’ambiente considerati equivalenti a quelli previsti a norma della normativa dell’Unione. Nel valutare l’equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione, ma vige l’obbligo di dimostrare che gli obblighi applicati nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell’ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione. Le pertinenti disposizioni della normativa dell’Unione e gli orientamenti internazionali di cui all’allegato IX sono utilizzati come punti di riferimento per effettuare la valutazione dell’equivalenza.

    CAPO 2

    Garanzia dell’osservanza delle norme

    Sezione 1

    Ispezioni degli Stati membri e sanzioni

    Articolo 60

    Ispezioni

    1.   Gli Stati membri, per garantire l’osservanza del presente regolamento, assicurano lo svolgimento di ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché di ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.

    2.   Le ispezioni delle spedizioni hanno luogo almeno in uno dei punti seguenti:

    a)

    nel luogo di origine, effettuate con il produttore dei rifiuti, il raccoglitore, il detentore dei rifiuti, il notificatore o la persona che organizza la spedizione;

    b)

    nel luogo di destinazione, compreso il recupero intermedio e non intermedio o lo smaltimento intermedio e non intermedio, effettuate con il destinatario o l’impianto;

    c)

    alle frontiere dell’Unione;

    d)

    durante la spedizione all’interno dell’Unione.

    Articolo 61

    Documenti e prove

    1.   Le ispezioni sulle spedizioni comprendono quanto meno la verifica dei documenti, l’accertamento delle identità dei soggetti coinvolti nella spedizione e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.

    2.   Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna non è un rifiuto, possono imporre alla persona fisica o giuridica che detiene la sostanza o l’oggetto, o ne organizza il trasporto, di presentare prove documentali:

    a)

    riguardanti l’origine e la destinazione della sostanza o dell’oggetto; e

    b)

    attestanti che non si tratta di rifiuti, comprese, se del caso, prove di funzionalità.

    Ai fini del primo comma, è altresì accertata la protezione della sostanza o dell’oggetto, quali un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento, dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico.

    Per distinguere tra beni usati e rifiuti, ai fini dell’ispezione, si applicano le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, nonché i criteri stabiliti a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, se del caso.

    Il presente paragrafo non pregiudica l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, e dell’allegato VI della direttiva 2012/19/UE, nonché l’applicazione dell’articolo 72, paragrafo 2, e dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2023/1542.

    3.   Le autorità coinvolte nelle ispezioni possono concludere che la sostanza o l’oggetto costituisce un rifiuto se:

    a)

    le prove di cui al paragrafo 2 o imposte ai sensi di altra legislazione dell’Unione al fine di accertare che una sostanza o un oggetto non costituisce rifiuto non sono state presentate entro il termine da esse specificato; o

    b)

    considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, o considerano insufficiente la protezione prevista contro i danni di cui al paragrafo 2, secondo comma.

    Se le autorità hanno concluso che una sostanza o un oggetto è un rifiuto a norma del primo comma, il trasporto della sostanza o dell’oggetto o la spedizione dei rifiuti è considerato/a una spedizione illegale. Di conseguenza la spedizione è trattata conformemente agli articoli 25 e 26 e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione.

    4.   Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti sia conforme al presente regolamento, possono imporre al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al detentore dei rifiuti, al vettore, al destinatario e all’impianto che riceve i rifiuti di presentare prove documentali utili entro un termine da esse specificato e possono trattenere i rifiuti di una spedizione e, se necessario, il mezzo di trasporto contenente i rifiuti, nonché sospenderne il trasporto dei rifiuti fino a quando non viene fornita tale documentazione.

    5.   Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti soggetta agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 sia destinata a operazioni di recupero conformi all’articolo 59, possono imporre alla persona che organizza la spedizione e al destinatario di presentare prove documentali utili fornite dall’impianto di recupero intermedio e non intermedio e, ove necessario, approvate dall’autorità competente del paese di destinazione. In caso di esportazione dall’Unione, le autorità coinvolte nelle ispezioni richiedono prove documentali dell’audit effettuato a norma dell’articolo 46.

    6.   Se le prove di cui al paragrafo 4 o 5 non sono state presentate alle autorità coinvolte nelle ispezioni entro il termine da esse specificato oppure se esse considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per giungere a una conclusione, la spedizione è considerata illegale ed è trattata conformemente agli articoli 25 e 26. Le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione.

    7.   La Commissione ha il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, una tavola di concordanza tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, e le voci dei rifiuti di cui agli allegati III, III A, III B, IV e V del presente regolamento. La Commissione provvede ad aggiornare tali atti per tenere conto delle modifiche della nomenclatura e delle voci elencate nei suddetti allegati, nonché per inserire nuovi codici della nomenclatura del sistema armonizzato relativi ai rifiuti eventualmente adottati dall’Organizzazione mondiale delle dogane. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 81, paragrafo 2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della Commissione (46) resta in vigore fino a quando la Commissione non avrà esercitato il potere di cui al presente articolo.

    Articolo 62

    Piani di ispezione

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché, per tutto il loro territorio geografico, siano elaborati uno o più piani, separatamente o come parte chiaramente definita di altri piani, delle ispezioni da eseguire a norma dell’articolo 60, paragrafo 1 («piano di ispezione»).

    I piani di ispezione si basano sulla valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali nonché sui risultati di ispezioni precedenti, tenendo conto, ove opportuno, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorità doganali, e analisi delle attività criminali, nonché di informazioni affidabili provenienti da persone fisiche o giuridiche su eventuali spedizioni illegali, di informazioni pertinenti relative alla gestione dei rifiuti spediti e di informazioni che dimostrano che una spedizione presenta analogie con le spedizioni precedentemente identificate come spedizioni illegali. Tale valutazione dei rischi tiene conto, in particolare, della necessità di verificare se le persone fisiche e giuridiche che esportano rifiuti dall’Unione rispettano gli obblighi stabiliti all’articolo 46. La valutazione dei rischi mira, tra l’altro, a individuare il numero minimo di ispezioni necessarie e la loro frequenza, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento.

    2.   I piani di ispezione contengono almeno gli elementi seguenti:

    a)

    gli obiettivi e le priorità delle ispezioni, compresa la spiegazione di come tali obiettivi e priorità sono stati individuati;

    b)

    la zona geografica a cui si riferisce il piano d’ispezione;

    c)

    informazioni sulle ispezioni pianificate, compreso un numero minimo di ispezioni e di controlli fisici da effettuare ogni anno civile su stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o sul relativo recupero o smaltimento, individuato in base alla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1;

    d)

    i compiti assegnati a ciascuna autorità coinvolta nelle ispezioni;

    e)

    gli accordi di cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni;

    f)

    le informazioni sulla formazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti alle ispezioni; e

    g)

    le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l’attuazione del piano di ispezione.

    3.   Il piano di ispezione è riesaminato almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornato. Il riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi del piano di ispezione.

    4.   Fatti salvi gli obblighi di riservatezza applicabili, gli Stati membri notificano alla Commissione i piani di ispezione di cui al paragrafo 1 ed eventuali revisioni sostanziali degli stessi ogni tre anni e per la prima volta un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    5.   La Commissione esamina i piani di ispezione notificati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 4 e, se del caso, redige relazioni sull’attuazione del presente articolo, sulla base dell’esame dei piani. Le relazioni possono comprendere, tra l’altro, raccomandazioni sulle priorità delle ispezioni e sulla cooperazione e sul coordinamento tra le autorità pertinenti coinvolte nelle ispezioni per garantire l’osservanza delle norme. Le relazioni possono anche essere presentate, se del caso, in occasione delle riunioni del gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti istituito a norma dell’articolo 66 e sono rese disponibili al Parlamento europeo e al Consiglio.

    Articolo 63

    Sanzioni

    1.   Fatti salvi gli obblighi che incombono loro in virtù della direttiva 2008/99/CE, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi:

    a)

    la natura, la gravità e l’entità della violazione;

    b)

    se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione;

    c)

    la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

    d)

    i benefici economici derivati dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;

    e)

    il danno ambientale causato dalla violazione;

    f)

    qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o porvi rimedio;

    g)

    il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente;

    h)

    qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso.

    3.   Gli Stati membri devono essere quanto meno in grado di imporre le sanzioni seguenti in caso di violazione del presente regolamento, se pertinenti:

    a)

    sanzioni pecuniarie;

    b)

    la revoca o la sospensione temporanea dell’autorizzazione a svolgere attività connesse alla gestione e alla spedizione di rifiuti nella misura in cui tali attività rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

    c)

    l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico.

    4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza ritardo, le norme e misure di cui al paragrafo 1 ed eventuali modifiche successive.

    Sezione 2

    Cooperazione per garantire l’osservanza del regolamento

    Articolo 64

    Cooperazione a livello nazionale per garantire l’osservanza del regolamento

    Gli Stati membri mantengono o istituiscono meccanismi efficaci che consentono a tutte le autorità coinvolte nelle attività di controllo dell’osservanza del regolamento nel loro territorio, comprese le autorità competenti e le autorità coinvolte nelle ispezioni, di cooperare e coordinarsi a livello nazionale per quanto riguarda lo sviluppo e l’attuazione delle politiche e attività volte a contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, anche per quanto concerne l’istituzione e l’attuazione dei piani di ispezione.

    Articolo 65

    Cooperazione tra gli Stati membri per garantire l’osservanza del regolamento

    1.   Gli Stati membri cooperano, a livello sia bilaterale che multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali. Si scambiano informazioni utili relative a tale prevenzione e individuazione, anche sulle spedizioni di rifiuti, sui flussi di rifiuti, sugli operatori e sugli impianti, e condividono esperienze e conoscenze sulle misure che garantiscono l’osservanza delle norme, compresa la valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, nell’ambito delle strutture istituite, segnatamente tramite il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti istituito a norma dell’articolo 66.

    2.   Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità e i membri del personale di ruolo responsabili della cooperazione di cui al paragrafo 1 ed individuano altresì una o più autorità e membri del loro personale permanente quali punti di contatto incaricati dei controlli fisici di cui all’articolo 61, paragrafo 1. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione, che le raccoglie e le mette a disposizione delle autorità e dei membri del loro personale di ruolo designati.

    3.   Un’autorità di uno Stato membro, su richiesta di un’autorità di un altro Stato membro, può adottare misure coercitive nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illegale di rifiuti e che si trovano nel proprio territorio.

    Articolo 66

    Gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti

    1.   È istituito un gruppo incaricato di facilitare e migliorare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri al fine di prevenire e individuare le spedizioni illegali («gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti»).

    2.   Il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti è composto da un massimo di tre rappresentanti per Stato membro, selezionati tra il personale di ruolo designato competente per la cooperazione di cui all’articolo 65, paragrafo 2, o il personale permanente di altre autorità pertinenti di ciascuno Stato membro coinvolte nelle attività di contrasto, che saranno designati dagli Stati membri, i quali ne informeranno la Commissione. Tale gruppo è copresieduto dal rappresentante o dai rappresentanti della Commissione e da un rappresentante di uno Stato membro eletto dal gruppo.

    3.   Il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti è un consesso di condivisione di informazioni pertinenti per la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali di rifiuti, inclusi informazioni e dati investigativi sulle tendenze generali delle spedizioni illegali di rifiuti, sulle valutazioni basate sul rischio effettuate dalle autorità degli Stati membri e sulle esperienze e conoscenze sulle misure per il controllo dell’osservanza delle norme, nonché la sede per lo scambio di pareri sulle migliori pratiche e per facilitare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità pertinenti. Il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti può esaminare qualsiasi questione tecnica relativa al controllo dell’osservanza del presente regolamento sollevata dai presidenti, di propria iniziativa o su richiesta dei membri del gruppo o del comitato di cui all’articolo 81.

    4.   Il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti si riunisce regolarmente, almeno una volta l’anno. Oltre ai membri di cui al paragrafo 2, i presidenti può invitare alle riunioni o a parti di esse, se del caso, rappresentanti di ulteriori istituzioni, organi, uffici, agenzie, reti o altri portatori di interessi pertinenti.

    5.   La Commissione trasmette al comitato di cui all’articolo 81 i pareri espressi dal gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti.

    Sezione 3

    Azioni intraprese dalla Commissione

    Articolo 67

    Disposizioni generali

    1.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 515/97, la Commissione esercita i poteri che le sono conferiti dagli articoli da 67 a 71 al fine di sostenere e integrare le attività degli Stati membri e di contribuire all’esecuzione uniforme del presente regolamento in tutta l’Unione.

    2.   La Commissione può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, che sono di natura complessa e potrebbero avere effetti negativi gravi sulla salute umana o sull’ambiente, e quando le azioni investigative necessarie hanno una dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno due paesi. La Commissione può intraprendere azioni in base a tali poteri di propria iniziativa, su richiesta delle autorità di uno o più Stati membri o in seguito a una denuncia, se sussistono sufficienti sospetti che il trasporto della sostanza o dell’oggetto o la spedizione di rifiuti costituisce una spedizione illegale. La Commissione può inoltre trasmettere tali denunce alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

    Se decide di non agire, la Commissione risponde all’autorità degli Stati membri o alle persone che hanno inviato la denuncia entro un termine ragionevole, indicando i motivi per cui ritiene che i sospetti siano insufficienti, a meno che sussistano motivi di interesse pubblico, quali la tutela della riservatezza dei procedimenti amministrativi o penali, a non farlo.

    La Commissione fornisce inoltre assistenza agli Stati membri nell’organizzazione di una stretta e regolare cooperazione tra le rispettive autorità competenti a norma dell’articolo 71.

    3.   Nell’esercizio dei suoi poteri, la Commissione tiene conto delle ispezioni e dei procedimenti penali, legali o amministrativi in corso o già effettuati per le stesse spedizioni dalle autorità di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento e non interferisce con i suddetti procedimenti. Nell’esercizio dei suoi poteri, la Commissione tiene conto di eventuali richieste di rinvio presentate da un’autorità di uno Stato membro tramite il suo personale di ruolo responsabile della cooperazione o tramite i punti di contatto di cui all’articolo 65, paragrafo 2.

    4.   Al termine delle azioni intraprese la Commissione redige una relazione. Se conclude che il trasporto della sostanza o dell’oggetto o la spedizione di rifiuti costituisce una spedizione illegale, la Commissione ne informa le autorità competenti del o dei paesi interessati e raccomanda che la spedizione illegale sia trattata conformemente agli articoli 25 e 26. La Commissione può altresì raccomandare alle autorità pertinenti degli Stati membri di dare un seguito e, se necessario, informare le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione interessati.

    5.   Le relazioni redatte in conformità del paragrafo 4, unitamente a tutti gli elementi di prova a loro sostegno e a esse allegati, costituiscono elementi di prova ammissibili:

    a)

    nei procedimenti giudiziari di natura non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri;

    b)

    nei procedimenti penali dello Stato membro nei quali risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dalle autorità amministrative nazionali e sono soggette alle medesime norme di valutazione applicabili alle relazioni amministrative redatte dalle autorità amministrative nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria;

    c)

    nei procedimenti giudiziari dinanzi la Corte di giustizia dell’Unione europea.

    Il presente regolamento lascia impregiudicato il potere della Corte di giustizia dell’Unione europea, degli organi giurisdizionali nazionali e delle autorità competenti di valutare liberamente il valore probatorio delle relazioni elaborate dalla Commissione a norma del paragrafo 4.

    Articolo 68

    Ispezioni a cura della Commissione

    1.   La Commissione può, in conformità all’articolo 67, svolgere ispezioni sulle spedizioni a norma dell’articolo 60, paragrafi 1e 2.

    2.   La Commissione svolge un’ispezione solo se sussistono sufficienti sospetti di una spedizione illegale di rifiuti.

    3.   La Commissione prepara ed effettua le ispezioni in stretta collaborazione con le autorità pertinenti dello Stato membro. Tale collaborazione prevede lo scambio di informazioni e di opinioni sulla pianificazione delle ispezioni e sulle misure da adottare. La Commissione tiene conto di eventuali ispezioni e procedimenti penali, legali o amministrativi effettuati dalle autorità amministrative o giudiziarie di uno Stato membro.

    La Commissione notifica con 15 giorni di anticipo l’oggetto, la finalità e la base giuridica delle ispezioni al personale di ruolo responsabile della cooperazione o ai punti di contatto di cui all’articolo 65, paragrafo 2, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione, affinché le autorità pertinenti possano fornire l’assistenza necessaria. A tal fine i funzionari delle autorità pertinenti dello Stato membro hanno la possibilità di partecipare alle ispezioni. In casi urgenti, se non è possibile rispettare il preavviso di 15 giorni, la Commissione ne dà comunicazione al primo momento utile.

    Inoltre, su richiesta delle autorità pertinenti dello Stato membro, le ispezioni sono effettuate congiuntamente dalla Commissione e dalle autorità pertinenti dello Stato membro medesimo.

    4.   Il personale e le altre persone che lo accompagnano autorizzati dalla Commissione a effettuare un’ispezione esercitano i loro poteri dietro presentazione di un’autorizzazione scritta che specifica l’oggetto e la finalità dell’ispezione.

    5.   Il personale della Commissione che conduce un’ispezione è autorizzato a:

    a)

    avere accesso a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del notificatore, della persona che organizza la spedizione, del produttore dei rifiuti, del detentore dei rifiuti, del vettore, del destinatario o dell’impianto che riceve i rifiuti;

    b)

    esaminare tutti i documenti utili relativi all’oggetto e alla finalità delle ispezioni, indipendentemente dal supporto su cui sono registrati, nonché effettuare od ottenere in qualsiasi forma copie o estratti di tali documenti;

    c)

    chiedere al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al produttore dei rifiuti, al detentore dei rifiuti, al vettore, al destinatario o all’impianto che riceve i rifiuti spiegazioni in merito a fatti o documenti relativi all’oggetto e alla finalità delle ispezioni e registrare le risposte;

    d)

    ricevere e registrare dichiarazioni rilasciate dal notificatore, dalla persona che organizza la spedizione, dal produttore dei rifiuti, dal detentore dei rifiuti, dal vettore, dal destinatario o dall’impianto che riceve i rifiuti in merito all’oggetto e alla finalità delle ispezioni;

    e)

    verificare fisicamente i rifiuti e prelevarne dei campioni per prove di laboratorio, se necessario.

    6.   Il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il produttore dei rifiuti, il detentore dei rifiuti, il vettore dei rifiuti, il destinatario e l’impianto che riceve i rifiuti cooperano con la Commissione nel corso delle sue ispezioni.

    7.   Le autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni sulle spedizioni di rifiuti nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione della Commissione forniscono, su richiesta di quest’ultima, l’assistenza necessaria al personale della Commissione.

    8.   Il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il produttore dei rifiuti, il detentore dei rifiuti, il vettore dei rifiuti, il destinatario e l’impianto che riceve i rifiuti sono tenuti ad assoggettarsi alle ispezioni della Commissione.

    9.   Se la Commissione constata che il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il produttore dei rifiuti, il detentore dei rifiuti, il vettore dei rifiuti, il destinatario o l’impianto che riceve i rifiuti si oppone ad un’ispezione, le autorità pertinenti dello Stato membro prestano alla Commissione l’assistenza necessaria, esigendo se del caso l’assistenza delle autorità di contrasto al fine di consentire alla Commissione di effettuare l’ispezione. Se per tale assistenza è necessaria l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria conformemente alle norme nazionali, ne è fatta richiesta.

    Articolo 69

    Richieste di informazioni

    1.   La Commissione può tenere colloqui con qualsiasi persona fisica o giuridica consenziente ai fini della raccolta di tutte le informazioni necessarie sulla spedizione di rifiuti.

    2.   Se il colloquio si svolge presso i locali di uno stabilimento, di un’impresa, di un intermediario o di un commerciante, la Commissione informa il personale di ruolo responsabile della cooperazione o i punti di contatto di cui all’articolo 65, paragrafo 2, nello Stato membro nel cui territorio ha luogo il colloquio. Se l’autorità di tale Stato membro lo esige, i suoi funzionari possono assistere il personale della Commissione nella conduzione del colloquio.

    L’invito a un colloquio è inviato alla persona in questione con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso della persona interessata o per ragioni debitamente motivate dall’urgenza dell’ispezione.

    Nel secondo caso, il termine di preavviso non è inferiore a 24 ore. L’invito comprende un elenco dei diritti della persona interessata, in particolare il diritto di essere assistita da una persona di sua scelta.

    3.   La Commissione può chiedere alle persone fisiche o giuridiche responsabili per uno stabilimento o un’impresa, o a qualsiasi intermediario e commerciante di fornire tutte le informazioni necessarie relative alla spedizione di rifiuti. La Commissione indica la base giuridica e la finalità della richiesta, specifica quali informazioni sono richieste e fissa il termine entro il quale devono essere fornite.

    4.   La Commissione mette senza indugio la richiesta a disposizione delle autorità pertinenti dello Stato membro nel cui territorio è situata la sede dello stabilimento, dell’impresa, dell’intermediario o del commerciante e alle autorità dello Stato membro il cui territorio è interessato.

    5.   Se lo stabilimento, l’impresa, l’intermediario o il commerciante non fornisce le informazioni richieste o la Commissione ritiene che le informazioni ricevute non siano sufficienti per giungere a una conclusione, si applica, mutatis mutandis, la seconda frase dell’articolo 61, paragrafo 6.

    Articolo 70

    Garanzie procedurali

    1.   La Commissione svolge ispezioni e richiede informazioni conformemente alle garanzie procedurali del notificatore, della persona che organizza la spedizione, del produttore di rifiuti, del detentore di rifiuti, del vettore di rifiuti, del destinatario o dell’impianto che riceve i rifiuti di cui al presente articolo.

    2.   Il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il produttore di rifiuti, il detentore di rifiuti, il vettore di rifiuti, il destinatario o l’impianto che riceve i rifiuti hanno:

    a)

    il diritto di non rendere dichiarazioni autoincriminanti;

    b)

    il diritto di essere assistiti da una persona di sua scelta;

    c)

    il diritto di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l’ispezione;

    d)

    il diritto di formulare osservazioni sui fatti che li riguardano, una volta completata l’ispezione e prima dell’adozione di una relazione di cui all’articolo 67, paragrafo 4. L’invito a presentare osservazioni contiene una sintesi dei fatti riguardanti la persona in questione e indica un termine adeguato per presentare osservazioni. In casi debitamente giustificati, ove necessario per tutelare la riservatezza dell’ispezione o di un’indagine amministrativa o penale in corso o futura da parte di un’autorità nazionale, la Commissione può decidere di rinviare l’invito a presentare osservazioni;

    e)

    il diritto di ricevere una copia del verbale del colloquio e di approvarlo o di aggiungere osservazioni;

    f)

    qualora la Commissione abbia formulato raccomandazioni giudiziarie a norma dell’articolo 67, paragrafo 4, fatti salvi i diritti di riservatezza degli informatori e conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati, la persona in questione può chiedere alla Commissione di fornire la relazione redatta a norma dell’articolo 67, paragrafo 4, nella misura in cui la riguarda. La Commissione concede l’accesso solo con il consenso esplicito di tutti i destinatari della relazione.

    La Commissione raccoglie elementi a favore e a carico del notificatore, della persona che organizza la spedizione, del produttore di rifiuti, del detentore di rifiuti, del vettore di rifiuti, del destinatario o dell’impianto che riceve i rifiuti, svolge le ispezioni e richiede le informazioni in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.

    3.   La Commissione garantisce la riservatezza delle ispezioni, del colloquio e della richiesta effettuati a norma della presente sezione. Le informazioni trasmesse o ottenute nel corso delle ispezioni, dei colloqui e delle richieste a norma della presente sezione sono soggette alle norme in materia di protezione dei dati.

    Articolo 71

    Assistenza reciproca

    Ai fini dell’applicazione del presente regolamento e fatti salvi gli articoli 64 e 65 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 515/97, ad eccezione dell’articolo 2 bis, degli articoli da 18 bis a 18 sexies, dei titoli da IV a VII e dell’allegato, si applica mutatis mutandis alla cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione che attuano le disposizioni della presente sezione.

    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 72

    Formato delle comunicazioni

    Laddove non si applichino le disposizioni di cui all’articolo 27 o gli attori esterni all’Unione non siano collegati al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3, i soggetti interessati possono trasmettere e scambiare le informazioni e la documentazione di cui al presente regolamento per posta ordinaria, fax, posta elettronica con firma digitale, posta elettronica senza firma digitale seguita da invio postale o, se concordato tra i soggetti interessati, per posta elettronica senza firma digitale. In caso di posta elettronica con firma digitale, il timbro o la firma richiesti sono sostituiti dalla firma digitale.

    Articolo 73

    Rendicontazione

    1.   Prima della fine di ogni anno civile, ogni Stato membro presenta alla Commissione copia della relazione redatta e presentata al segretariato della convenzione di Basilea in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale convenzione per l’anno civile precedente.

    2.   Prima della fine di ogni anno civile, lo Stato membro redige anche una relazione relativa all’anno civile precedente sulla base del questionario di cui all’allegato XI e la trasmette alla Commissione. Entro un mese dalla trasmissione della suddetta relazione alla Commissione, lo Stato membro rende altresì disponibile al pubblico, per via elettronica tramite Internet, la sezione della relazione relativa all’articolo 25, all’articolo 60, paragrafo 1, e all’articolo 63, paragrafo 1, compresa la tabella 7 dell’allegato XI, assieme agli eventuali chiarimenti da esso ritenuti opportuni, e informa la Commissione dei relativi collegamenti ipertestuali. La Commissione stila un elenco dei collegamenti ipertestuali degli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet.

    3.   Le relazioni redatte dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 sono trasmesse alla Commissione elettronicamente.

    4.   La Commissione esamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito dell’esame.

    In tale relazione la Commissione tratta inoltre gli elementi seguenti:

    a)

    l’andamento delle spedizioni illegali e le migliori pratiche per contrastarle, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal gruppo di controllo della conformità della legalità delle spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 66;

    b)

    l’efficienza della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al Titolo II, capo 1, e in particolare le relative tempistiche, segnatamente analizzando elementi quali il numero di obiezioni e di autorizzazioni e il tempo che intercorre tra la trasmissione di una notifica e l’adozione di una decisione al riguardo, sulla base dei dati conservati nei sistemi di cui all’articolo 27;

    c)

    il contributo del presente regolamento alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero, tenendo conto delle relazioni e dei dati pubblicati dalle pertinenti agenzie dell’Unione.

    L’Agenzia europea dell’ambiente coadiuva la Commissione nel compito di monitorare l’attuazione del presente regolamento stilando, ove opportuno, le relazioni che contengono l’analisi delle spedizioni di flussi specifici di rifiuti e dei relativi effetti sull’ambiente.

    La relazione di cui al primo comma è redatta per la prima volta entro il 31 decembre 2029 e successivamente ogni tre anni.

    5.   Dopo il 21 maggio 2029, la Commissione elabora una relazione in cui valuta se l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 39 a 46 ha garantito una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di plastica, sia nell’UE che nei paesi in cui tali rifiuti sono stati esportati dall’Unione, nonché non ha comportato effetti negativi significativi sul trattamento dei rifiuti nazionali nei paesi importatori. Essa tiene conto delle informazioni e degli elementi forniti dagli Stati membri coinvolti nell’esportazione di rifiuti di plastica, dalle autorità competenti dei paesi di importazione, nonché dagli operatori economici e dalle organizzazioni della società civile.

    La relazione fornisce inoltre informazioni sull’evoluzione della capacità degli operatori dei rifiuti nell’Unione di gestire in maniera ecologicamente corretta i rifiuti di plastica prodotti negli Stati membri e importati nell’Unione.

    La relazione valuta inoltre se le disposizioni relative alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri abbiano contribuito a migliorare la gestione dei rifiuti di plastica, in particolare con riguardo alla classificazione dei rifiuti di plastica di cui alla voce EU3011.

    La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento, che potrebbe includere condizioni più rigorose per l’esportazione di rifiuti di plastica verso paesi terzi, compresi i divieti di esportazione.

    Articolo 74

    Cooperazione internazionale

    Gli Stati membri, se opportuno e necessario in collaborazione con la Commissione, cooperano con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l’altro attraverso lo scambio o la condivisione di informazioni, la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e l’elaborazione di adeguati codici di buona prassi.

    Articolo 75

    Designazione delle autorità competenti

    Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti responsabili per l’attuazione del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito.

    Articolo 76

    Designazione dei corrispondenti

    Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno uno o più corrispondenti incaricati di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni sull’attuazione del presente regolamento. Il corrispondente della Commissione trasmette ai corrispondenti degli Stati membri qualsiasi quesito che gli sia posto e che riguardi questi ultimi, e viceversa.

    Articolo 77

    Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita

    Gli Stati membri possono designare uffici doganali specifici di entrata e di uscita per le spedizioni di rifiuti che entrano nell’Unione e ne escono. Se uno Stato membro decide di designare tali uffici doganali, nessun altro valico di frontiera all’interno di tale Stato membro è utilizzato per le spedizioni in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione.

    Articolo 74

    Notifica e informazione riguardo alle designazioni

    1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni:

    a)

    delle autorità competenti a norma dell’articolo 75;

    b)

    dei corrispondenti a norma dell’articolo 76;

    c)

    se del caso, degli uffici doganali di entrata e di uscita, a norma dell’articolo 77.

    2.   In relazione alle designazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:

    a)

    nomi;

    b)

    indirizzi postali;

    c)

    indirizzi di posta elettronica;

    d)

    numeri telefonici;

    e)

    lingue accettabili dalle autorità competenti.

    3.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le modifiche intervenute nelle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

    4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e le relative modifiche sono trasmesse alla Commissione per via elettronica.

    5.   La Commissione pubblica nel suo sito web gli elenchi delle autorità competenti, dei corrispondenti e, se del caso, degli uffici doganali di entrata e di uscita, designati e li aggiorna ove opportuno.

    Articolo 79

    Modifiche degli allegati da I a X e XII

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare gli allegati I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI e VII al fine di tenere conto delle modifiche concordate nel contesto della convenzione di Basilea e della decisione OCSE.

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato IC, al fine di adattarlo all’attuazione dell’articolo 27 dopo il 21 maggio 2026.

    3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato III A al fine di includervi, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, le miscele di due o più rifiuti di cui all’allegato III, sempreché la composizione di tali miscele di rifiuti non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e, qualora si dimostri che la miscela di rifiuti in questione sarà gestita in modo ecologicamente corretto all’interno dell’Unione e al fine di disporre che una o più voci dell’allegato III A si applichino unicamente alle spedizioni tra Stati membri qualora si dimostri che la miscela di rifiuti in questione non sarà gestita in modo ecologicamente corretto nei paesi ai quali si applica la decisione OCSE.

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato III B al fine di includervi, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, i rifiuti non pericolosi non elencati negli allegati III, IV o V, qualora si dimostri che i rifiuti in questione saranno gestiti in modo ecologicamente corretto all’interno dell’Unione.

    5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato VIII per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni di cui al suddetto allegato, sulla base dell’esperienza acquisita durante l’attuazione del presente regolamento, e per aggiornare il modulo e le informazioni di cui a tale allegato riguardanti la legislazione dell’Unione e gli orientamenti internazionali in materia di gestione ecologicamente corretta sulla base degli sviluppi intervenuti nei pertinenti consessi internazionali o a livello dell’Unione e per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

    6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato IX, al fine di aggiornare gli elenchi della legislazione dell’Unione e gli orientamenti internazionali in materia di gestione ecologicamente corretta sulla base degli sviluppi intervenuti a livello dell’Unione o nei pertinenti consessi internazionali.

    7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato X per quanto riguarda i criteri che vi figurano, sulla base delle esperienze acquisite durante l’attuazione del presente regolamento, e per aggiornare le informazioni contenute in tale allegato in merito alla normativa dell’Unione e agli orientamenti internazionali sulla base degli sviluppi intervenuti nei pertinenti consessi internazionali o a livello dell’Unione per quanto riguarda una gestione ecologicamente corretta e per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

    8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato XII per quanto riguarda le informazioni che vi figurano, sulla base dell’esperienza acquisita durante l’attuazione del presente regolamento.

    Articolo 80

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   La delega di potere di cui all’articolo 14, paragrafo 3, all’articolo 15, paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafo 15, all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 6, all’articolo 39, paragrafo 5, all’articolo 41, paragrafo 1, all’articolo 43, paragrafo 4, all’articolo 45, paragrafo 6 e all’articolo 79 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all’articolo 14, paragrafo 3, all’articolo 15, paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafo 15, all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 6, all’articolo 39, paragrafo 5, all’articolo 41, paragrafo 1, all’articolo 43, paragrafo 4, all’articolo 45, paragrafo 6 e all’articolo 79 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 6, dell’articolo 18, paragrafo 15, dell’articolo 27, paragrafo 2, dell’articolo 29, paragrafo 6, dell’articolo 39, paragrafo 5, dell’articolo 41, paragrafo 1, dell’articolo 43, paragrafo 4, dell’articolo 45, paragrafo 6, e dell’articolo 79 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 81

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 82

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1257/2013

    Il regolamento (UE) n. 1257/2013 è così modificato:

    1)

    all’articolo 3, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), e degli articoli 13, 15 e 16 si intende per:»

    ;

    2)

    all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo e, nel caso di navi considerate rifiuti pericolosi, situate in un’area sotto la giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportate dall’Unione, unicamente presso gli impianti inclusi nell’elenco europeo che sono ubicati nei paesi di cui all’allegato VII della convenzione di Basilea;».

    Articolo 83

    Modifica del regolamento (UE) 2020/1056

    Il regolamento (UE) 2020/1056 è così modificato:

    1)

    all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

    «iv)

    all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); il presente regolamento non pregiudica i controlli eseguiti dagli uffici doganali previsti dalle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione;

    (*1)  Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj»;"

    2)

    all’articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti accettano le informazioni regolamentari, incluse le informazioni aggiuntive, in conformità del regolamento (UE) 2024/1157 a partire dal 21 maggio 2026.

    »;

    3)

    all’articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso;

    4)

    all’articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.   In deroga al paragrafo 3, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi ai requisiti di informazione stabiliti nelle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), sono adottati non oltre la data di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157.

    »;

    5)

    all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.   In deroga al paragrafo 3, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi in modo specifico all’accesso e al trattamento da parte delle autorità delle informazioni regolamentari in relazione ai requisiti stabiliti nelle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), inclusa la comunicazione con gli operatori economici in relazione a tali informazioni, sono adottati non oltre la data di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157.

    »;

    6)

    all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   In deroga al paragrafo 2, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi in modo specifico al trattamento delle informazioni regolamentari in relazione ai requisiti stabiliti nelle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), sono adottati non oltre la data di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157.

    ».

    Articolo 84

    Riesame

    Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione riesamina il presente regolamento, tenendo conto, tra l’altro, delle relazioni redatte in conformità dell’articolo 73 e dell’esame di cui all’articolo 62, paragrafo 5, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui relativi risultati, corredata, se lo reputa opportuno, di una proposta legislativa.

    Durante il riesame e nel quadro della relazione, la Commissione valuta in particolare:

    a)

    l’efficienza della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al Titolo II, capo 1, e in particolare le relative tempistiche di cui agli articoli 8, 14, 15 e 16, segnatamente analizzando elementi quali il numero di obiezioni e di autorizzazioni e il tempo che intercorre tra la trasmissione di una notifica e l’adozione di una decisione al riguardo. La Commissione può utilizzare a tal fine i dati conservati nei sistemi di cui all’articolo 27;

    b)

    se la pubblicazione dei dati sulle spedizioni di rifiuti in conformità dell’articolo 21 assicura una trasparenza adeguata, segnatamente analizzando se e per quale motivo i nomi degli impianti a destinazione sono stati considerati riservati a norma della legislazione dell’Unione e nazionale dalle autorità competenti o dalle persone che organizzano le spedizioni;

    c)

    se il presente regolamento ha contribuito in misura sufficiente alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero, tenendo conto delle relazioni e dei dati pubblicati dalle pertinenti agenzie dell’Unione.

    Durante il riesame e nel quadro della relazione, la Commissione valuta inoltre se il principio di uguaglianza nel diritto dell’Unione è stato rispettato, valuta in tale contesto il possibile impatto sulla competitività degli Stati membri e adotta misure correttive qualora ciò sia ritenuto necessario.

    Articolo 85

    Abrogazione e disposizioni transitorie

    1.   Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è abrogato a decorrere dal 20 maggio 2024.

    2.   Tuttavia le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 fatta eccezione per:

    a)

    l’articolo 30, che cessa di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024;

    b)

    l’articolo 37, che continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2027;

    c)

    l’articolo 51, che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025.

    3.   Il regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi anche alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica conformemente all’articolo 4 del medesimo regolamento e per le quali l’autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento conformemente all’articolo 8 del medesimo regolamento prima del 21 maggio 2026. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tali spedizioni.

    4.   Il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (47) è abrogato a decorrere dal 21 maggio 2027.

    5.   Il recupero o lo smaltimento di rifiuti in una spedizione per i quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono portati a termine entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026.

    6.   Una spedizione per la quale le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 è portata a termine entro tre anni a decorrere dal 21 maggio 2026.

    7.   L’autorizzazione preventiva di un impianto in conformità dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1013/2006 cessa di essere valida entro cinque anni dal 20 maggio 2024.

    8.   I riferimenti al regolamento abrogato (CE) n. 1013/2006 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII.

    Articolo 86

    Entrata in vigore e applicazione

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2.   Esso si applica a decorrere dal 21 maggio 2026.

    3.   Tuttavia, con riguardo alle disposizioni seguenti si applicano le date di applicazione seguenti:

    a)

    l’articolo 83, punti 4, 5 e 6, si applica a decorrere dal 20 agosto 2020;

    b)

    l’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), l’articolo 7, paragrafo 10, l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 6, l’articolo 18, paragrafo 15, l’articolo 27, paragrafi 2 e 5, l’articolo 29, paragrafi 3 e 6, l’articolo 31, gli articoli da 41 a 43, l’articolo 45, l’articolo 51, paragrafo 7, l’articolo 61, paragrafo 7, l’articolo 66, e gli articoli da 79 a 82 e l’articolo 83, punti da 1 a 3, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2024;

    c)

    l’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 21 novembre 2026;

    d)

    gli articoli 38, paragrafo 2, lettera b), 40, 44, paragrafo 2, lettera a), 46 e 47 si applicano a decorrere dal 21 maggio 2027, fatta eccezione per l’articolo 40, paragrafo 3, lettera b), che si applica a decorrere dal 21 maggio 2026.

    e)

    l’articolo 73 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2024

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H. LAHBIB


    (1)   GU C 275 del 18.7.2022, pag. 95.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 marzo 2024.

    (3)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

    (5)   GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3.

    (6)  Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1o febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).

    (7)  Emendamento della convenzione di Basilea («emendamento divieto») adottato con la decisione III/1 delle parti della convenzione di Basilea.

    (8)  Decisione 97/640/CE del Consiglio, del 22 settembre 1997, relativa all’approvazione, a nome della Comunità, della modifica alla convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea), conformemente alla decisione III/1 della Conferenza delle parti (GU L 272 del 4.10.1997, pag. 45) e al regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 22 del 24.1.1997, pag. 14).

    (9)  OECD/LEGAL/0266.

    (10)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

    (11)  Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

    (12)  Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

    (13)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

    (14)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

    (15)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

    (16)  Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33).

    (17)  Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).

    (18)   GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

    (19)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

    (20)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

    (21)  Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

    (22)  Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione del 25 settembre 2023 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 67).

    (23)  Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

    (24)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche [COM(2023) 645 final].

    (25)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

    (26)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

    (27)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (28)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

    (29)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    (30)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (31)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (32)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (33)  Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

    (34)  Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21).

    (35)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

    (36)  Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).

    (37)  Protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico del 1991.

    (38)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

    (39)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

    (40)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

    (41)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

    (42)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (43)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

    (44)  Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).

    (45)  OCSE/LEGAL/0266.

    (46)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della Commissione, del 28 luglio 2016, che definisce una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 11).

    (47)  Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).


    ALLEGATO I A

    Image 1

    Image 2

    Image 3

    Image 4


    ALLEGATO I B

    Image 5

    Image 6

    Image 7

    Image 8


    ALLEGATO I C

    ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI MOVIMENTO

    Dal 21 maggio 2026, i documenti e le informazioni devono essere trasmessi per via elettronica ai sensi dell’articolo 27, come previsto dalle disposizioni pertinenti del presente regolamento.

    Nei casi di spedizioni che coinvolgono paesi terzi (conformemente ai titoli IV, V e VI), per i quali possono essere utilizzati documenti cartacei, le procedure cartacee rimangono valide nella misura in cui non è possibile accedere ai sistemi di cui all’articolo 27.

    L’allegato I C del Regolamento (CE) n. 1013/2006 può essere consultato a titolo di orientamento generale sulla compilazione dei documenti di notifica e di movimento, in particolare per la compilazione dei documenti in formato cartaceo, se ancora pertinenti.


    ALLEGATO II

    INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA NOTIFICA

    Parte 1: informazioni da fornire all’atto della trasmissione del documento di notifica

    1.

    Numero di serie, o altro identificativo accettato del documento di notifica, e numero complessivo di spedizioni previste.

    Nel caso in cui il notificatore abbia ottenuto in precedenza l’autorizzazione o le autorizzazioni per la spedizione degli stessi tipi di rifiuti allo stesso impianto, può essere indicato il numero di serie o altro identificativo accettato del documento di notifica di tali spedizioni autorizzate in precedenza.

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, qualora il notificatore abbia precedentemente ottenuto l’autorizzazione o le autorizzazioni per la spedizione degli stessi tipi di rifiuti dallo stesso luogo nel paese di spedizione allo stesso destinatario e allo stesso impianto e qualora i paesi di transito, se ve ne sono, siano gli stessi, il notificatore indica il numero di serie o altro identificativo accettato del documento di notifica di tali spedizioni precedentemente autorizzate. Inoltre, le modifiche dei dati di una nuova notifica rispetto alla spedizione precedentemente autorizzata sono indicate nella notifica.

    2.

    Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del notificatore e persona da contattare.

    3.

    Se il notificatore non è il produttore iniziale di rifiuti o il nuovo produttore o il raccoglitore dei rifiuti: nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona di contatto del(dei) produttore(i) iniziale di rifiuti o del(dei) nuovo(i) produttore(i) o raccoglitore(i) o del detentore dei rifiuti.

    4.

    Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona da contattare del(dei) commerciante(i) o intermediario(i), qualora sia stato autorizzato dal notificatore a norma dell’articolo 3, punto 6.

    5.

    Indirizzo del luogo da cui parte la spedizione, nome della persona responsabile di tale luogo e, se diversa dalle persone di cui ai punti da 2 a 4, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona di contatto della persona responsabile di tale luogo.

    6.

    Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione, persona da contattare dell’impianto di recupero o smaltimento, tecnologia utilizzata ed eventuale indicazione di titolarità di autorizzazione preventiva ai sensi dell’articolo 14.

    Se i rifiuti sono destinati a un’operazione intermedia di recupero o intermedia di smaltimento, devono essere fornite informazioni corrispondenti riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie di recupero o intermedie o non intermedie di smaltimento.

    È necessario esibire la prova dell’autorizzazione dell’impianto ai sensi del capo IV della direttiva 2008/98/CE o, se l’impianto di recupero o smaltimento figura nell’allegato I, categoria 5, della direttiva 2010/75/UE, la prova di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l’esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

    7.

    Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del destinatario e persona da contattare.

    8.

    Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del vettore o dei vettori previsti e/o dei loro agenti e persona da contattare.

    9.

    Paese di spedizione e autorità competente interessata.

    10.

    Paesi di transito e autorità competenti interessate.

    11.

    Paese di destinazione e autorità competente interessata.

    12.

    Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto.

    13.

    Data o date previste per l’inizio della spedizione/delle spedizioni.

    14.

    Mezzi di trasporto previsti.

    15.

    Tragitto previsto e itinerario previsto se possibile, comprese eventuali alternative.

    16.

    Prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l’esistenza).

    17.

    Denominazione dei rifiuti nella lista pertinente, fonte(i), descrizione, composizione ed eventuali caratteristiche di pericolosità. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l’inventario dettagliato dei rifiuti.

    18.

    Quantitativo minimo e massimo stimati.

    19.

    Tipo di imballaggio previsto.

    20.

    Designazione dell’operazione/delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE.

    21.

    Se i rifiuti sono destinati al recupero:

    a)

    il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;

    b)

    il quantitativo dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;

    c)

    il valore presunto del materiale recuperato;

    d)

    il costo del recupero e il costo dello smaltimento della frazione non recuperabile.

    22.

    Se i rifiuti sono destinati allo smaltimento, prove che dimostrino che le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), sono soddisfatte.

    23.

    Una copia del contratto e una dichiarazione che ne certifichi l’esistenza tra il notificatore, il destinatario e l’operatore dell’impianto in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti che è stato stipulato ed è efficace all’atto della notifica come prescritto dall’articolo 5, paragrafo 7, e dall’articolo 6.

    24.

    Una copia del contratto e una dichiarazione che ne certifichi l’esistenza tra il produttore di rifiuti, il nuovo produttore di rifiuti o il raccoglitore e l’intermediario o il commerciante, qualora l’intermediario o il commerciante agisca come notificatore.

    25.

    Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente (o, qualora l’autorità competente lo consenta, dichiarazione che ne certifichi l’esistenza), al momento della notifica o, qualora l’autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente lo consenta, al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, come prescritto dall’articolo 5, paragrafo 8, e dall’articolo 7.

    26.

    Dichiarazione del notificatore del fatto che il notificatore non è stato condannato per aver commesso una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell’ambiente o della salute umana e non ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in relazione a spedizioni anteriori, nei 5 anni precedenti l’invio della notifica.

    27.

    Dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete ed esatte.

    Parte 2: Informazioni da fornire nel documento di movimento o da allegare ad esso:

    Fornire tutte le informazioni elencate alla parte 1, aggiornate conformemente ai punti indicati di seguito, e le altre informazioni aggiuntive specificate.

    1.

    Numero d’ordine e numero complessivo di spedizioni.

    2.

    Data di inizio della spedizione.

    3.

    Mezzo di trasporto.

    4.

    Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del vettore/dei vettori.

    5.

    Tragitto e itinerario, ove possibile, comprese eventuali alternative, come indicato nel documento di notifica, in caso di circostanze impreviste.

    6.

    Quantitativi.

    7.

    Tipo di imballaggio.

    8.

    Numero di identificazione del container, se del caso.

    9.

    Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore/dai vettori.

    10.

    Dichiarazione firmata dal notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati.

    11.

    Firme prescritte in caso di trasferimento della custodia dei rifiuti.

    Parte 3: informazioni e documenti aggiuntivi che possono essere richiesti dalle autorità competenti

    1.

    Tipo e durata dell’autorizzazione di esercizio di cui è titolare l’impianto di recupero o smaltimento.

    2.

    Copia dell’autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 2010/75/UE.

    3.

    Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.

    4.

    Le distanze di trasporto tra il luogo in cui la spedizione ha inizio e l’impianto, compresi itinerari alternativi.

    5.

    In caso di trasporto intermodale, il luogo o i luoghi in cui avrà luogo il trasferimento.

    6.

    Informazioni sui costi del trasporto di rifiuti tra il notificatore e l’impianto.

    7.

    Copia della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti.

    8.

    Analisi chimica della composizione dei rifiuti.

    9.

    Descrizione del processo di produzione dei rifiuti.

    10.

    Descrizione del processo di trattamento dell’impianto che riceve i rifiuti.

    11.

    Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente o copia o prova dell’esistenza di detti documenti.

    12.

    Informazioni in merito al calcolo della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente di cui all’articolo 5, paragrafo 8, e all’articolo 7.

    13.

    Copia o prova della polizza di assicurazione della responsabilità civile

    14.

    Documento che certifichi che il notificatore non è stato condannato per aver commesso una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell’ambiente o della salute umana e non ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in relazione a spedizioni anteriori, nei 5 anni precedenti l’invio della notifica.

    15.

    Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale.


    ALLEGATO III

    ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»), DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA a)

    Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:

    a)

    aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III di tale direttiva; o

    b)

    impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

    Parte I

    Rifiuti elencati nell’allegato IX della convenzione di Basilea (1).

    Ai fini del presente regolamento:

    a)

    tutti i riferimenti all’allegato IX della convenzione di Basilea, elenco A, si intendono fatti all’allegato IV del presente regolamento;

    b)

    alla voce B1020 della convenzione di Basilea i termini «alla rinfusa e in forma finita» comprendono tutte le forme di rifiuti metallici non dispersibili (2) ivi elencate;

    c)

    la voce B1030 della convenzione di Basilea va letta come «Residui contenenti metalli refrattari»;

    d)

    la parte della voce B1100 della convenzione di Basilea che fa riferimento a «scorie derivanti dalla lavorazione del rame» ecc., non si applica e si applica invece la voce OCSE GB040 della parte II;

    e)

    la voce B1110 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece le voci OCSE GC010 e GC020 della parte II;

    f)

    la voce B2050 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce OCSE GG040 della parte II;

    g)

    per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione, la voce B3011 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:

    EU3011 (3)

    Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente AC300 nell’allegato IV, parte II, e la voce corrispondente EU48 nell’allegato IV, parte I):

    i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti (4) e destinati a essere riciclati:

    –rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (5) da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i polimeri seguenti:

    polietilene (PE)

    polipropilene (PP)

    polistirene (PS)

    acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

    polietilene tereftalato (PET)

    policarbonato (PC)

    polieteri

    rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (6) da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le resine seguenti:

    resine ureiche

    resine formofenoliche

    resine melammine formaldeidi

    resine epossidiche

    resine alchidiche

    rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (6) da uno dei polimeri fluorurati seguenti (7):

    perfluoroetilene/propilene (FEP)

    perfluoroalcossi alcani

    tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)

    tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

    fluoruro di polivinile (PVF)

    polifluoruro di vinilidene (PVDF)

    politetrafluoroetilene (PTFE)

    — cloruro di polivinile (PVC)

    Parte II

    Rifiuti contenenti metalli provenienti dalla fusione e raffinazione di metalli

    GB040

    7112

    2620 30

    2620 91

    Scorie derivanti dal trattamento dei metalli preziosi e del rame, destinate a ulteriori raffinazioni

    Altri rifiuti contenenti metalli

    GC010

     

    Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe

    GC020

     

    Rottami elettronici (ad esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi

    GC030

    ex 8908 00

    Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro funzionamento che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi (8)

    GC050

     

    Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (ad esempio ossido di alluminio, zeoliti)

    Rifiuti di vetro in forma non dispersibile

    GE020

    ex 7001

    ex 7019 39

    Rifiuti di fibre di vetro

    Rifiuti ceramici in forma non dispersibile

    GF010

     

    Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l’uso)

    Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

    GG030

    ex 2621

    Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone

    GG040

    ex 2621

    Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone

    Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall’utilizzo del cuoio

    GN010

    ex 0502 00

    Rifiuti di peli e setole di maiale, pecora e cinghiale o di peli di tasso ed altre forme di peli per pennelli

    GN020

    ex 0503 00

    Rifiuti di crine, in strati o no, con o senza materiale di supporto

    GN030

    ex 0505 90

    Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con piume o piumino, rifiuti di piume e parti di piume (anche raffilate) e piumino, grezzi o soltanto puliti, disinfettati o trattati, a fini di conservazione


    (1)  L’allegato IX della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all’allegato V, parte 1, elenco B.

    (2)  I rifiuti in forma «non dispersibile» non comprendono i rifiuti sotto forma di polvere, fango o gli articoli solidi contenenti rifiuti pericolosi in forma liquida.

    (3)  Ai fini del presente regolamento, con le diciture «quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti» e, se del caso, «composti quasi esclusivamente da» si intende che, in una spedizione di rifiuti di plastica o di miscele di rifiuti di plastica, classificati alla voce UE3011, il contenuto della contaminazione, di altri tipi di rifiuti o polimeri non alogenati, resine polimerizzate o prodotti di condensazione, o di polimeri fluorurati, diversi dal polimero non alogenato, dalla resina polimerizzata o dal prodotto di condensazione, o dal polimero fluorurato che costituisce la maggior parte del rifiuto di plastica, non supera in totale il 6 % del peso della spedizione.

    (4)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».

    (5)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

    (6)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

    (7)  I rifiuti di consumo sono esclusi.

    (8)  La dicitura «adeguatamente vuotate» è intesa come presunzione di piena conformità rispetto alle norme e alle linee guida internazionali sul riciclaggio delle navi.


    ALLEGATO III A

    MISCELE DI RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III A CONDIZIONE CHE LA COMPOSIZIONE DI TALI MISCELE NON PREGIUDICHI LA LORO GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA, DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA b)

    1.

    Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, le miscele di rifiuti non possono essere assoggettate agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, qualora siano contaminate da altri materiali in misura tale da:

    a)

    aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III di tale direttiva; o

    b)

    impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

    2.

    Le miscele di rifiuti seguenti sono ricomprese nel presente allegato:

    a)

    miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1050 della convenzione di Basilea;

    b)

    miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1070 della convenzione di Basilea;

    c)

    miscele di rifiuti classificati alle voci B3040 e B3080 della convenzione di Basilea;

    d)

    miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alla voce B1100 della convenzione di Basilea limitatamente a matte di galvanizzazione, scorie contenenti zinco, schiumature di alluminio (o schiume) escluse le scorie saline e i rifiuti dei rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame;

    e)

    miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alle voci B1070 e B1100 della convenzione di Basilea, limitatamente ai rifiuti di rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame.

    3.

    Le miscele di rifiuti seguenti classificate nei trattini o sottotrattini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato:

    a)

    miscele di rifiuti classificati alla voce B1010 della convenzione di Basilea;

    b)

    miscele di rifiuti classificati alla voce B2010 della convenzione di Basilea;

    c)

    miscele di rifiuti classificati alla voce B2030 della convenzione di Basilea;

    d)

    miscele di rifiuti classificati alla voce B3020 della convenzione di Basilea limitatamente a carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati, altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata o carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe);

    e)

    miscele di rifiuti classificati alla voce B3030 della convenzione di Basilea;

    f)

    miscele di rifiuti classificati alla voce B3040 della convenzione di Basilea;

    g)

    miscele di rifiuti classificati alla voce B3050 della convenzione di Basilea.

    4.

    Per le spedizioni destinate al riciclaggio all’interno dell’Unione le miscele di rifiuti seguenti (1) classificate nei trattini o sottotrattini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato:

    a)

    miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a polimeri non alogenati;

    b)

    miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a resine polimerizzate o prodotti di condensazione;

    c)

    miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a «perfluoroalcossi alcani».


    (1)  Ai fini del presente regolamento, con le diciture «quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti» e, se del caso, «composti quasi esclusivamente da» si intende che, in una spedizione di miscele di rifiuti di plastica, di cui all’allegato III A, paragrafo 4, il contenuto della contaminazione, di altri tipi di rifiuti o polimeri non alogenati, resine polimerizzate o prodotti di condensazione, o di polimeri fluorurati, diversi dal polimero non alogenato, dalla resina polimerizzata o dal prodotto di condensazione, o dal polimero fluorurato che costituisce la maggior parte del rifiuto di plastica, non supera in totale il 6 % del peso della spedizione.


    ALLEGATO III B

    RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA a)

    1.

    Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:

    a)

    aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III di tale direttiva; o

    b)

    impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

    2.

    I rifiuti indicati di seguito sono inseriti nel presente allegato:

    BEU04

    Imballaggi compositi costituiti principalmente di carta e in misura minore di plastica, non contenenti residui e non contemplati dalla voce B3020 della convenzione di Basilea

    BEU05

    Rifiuti puliti biodegradabili provenienti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, giardini, parchi e cimiteri

    3.

    Le spedizioni dei rifiuti di cui al presente allegato non pregiudicano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031.

    ALLEGATO IV

    ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA») (1) DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA a)

    Parte I

    Rifiuti elencati agli allegati II e VIII della Convenzione di Basilea (2).

    Ai fini del presente regolamento:

    a)

    tutti i riferimenti fatti all’elenco B nell’allegato VIII della convenzione di Basilea si intendono fatti all’allegato III del presente regolamento;

    b)

    alla voce A1010 della convenzione di Basilea, i termini «esclusi quelli specificatamente inclusi nell’elenco B (allegato IX)» fanno riferimento tanto alla voce B1020 della convenzione di Basilea quanto alla nota relativa alla voce B1020 dell’allegato III del presente regolamento, parte I, lettera b);

    c)

    le voci A1180 e A2060 della convenzione di Basilea non si applicano e si applicano invece, se del caso, le voci OCSE GC010, GC020 e GG040 dell’allegato III, parte II;

    d)

    la voce A4050 della convenzione di Basilea comprende i residui dei rivestimenti di vasche per l’elettrolisi dell’alluminio, poiché contengono cianuri inorganici che rientrano nella voce Y33. Se i cianuri sono stati distrutti, i relativi prodotti esauriti sono assegnati alla voce AB120 della parte II, poiché contengono composti inorganici fluorurati, ad esclusione del fluoruro di calcio, rientranti nella voce Y32;

    e)

    la voce A3210 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce AC300 della parte II;

    f)

    per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione, la voce Y48 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:

    EU48

    Rifiuti di plastica non contemplati dalla voce AC300 nella parte II o dalla voce EU3011 nell’allegato III, parte I, e miscele di rifiuti di plastica non contemplati dall’allegato III A, punto 4.

    Parte II

    Rifiuti contenenti metalli

    AA010

    2619 00

    Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall’industria del ferro e dell’acciaio (3)

    AA060

    2620 50

    Ceneri e residui di vanadio (3)

    AA190

    8104 20

    ex 8104 30

    Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette, a contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

    Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

    AB030

     

    Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale di metalli

    AB070

     

    Sabbie usate in operazioni di fonderia

    AB120

    ex 2812 90

    ex 3824

    Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove

    AB130

     

    Sabbia usata per limatura

    AB150

    ex 3824 90

    Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

    Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

    AC060

    ex 3819 00

    Fluidi idraulici

    AC070

    ex 3819 00

    Fluidi per freni

    AC080

    ex 3820 00

    Fluidi antigelo

    AC150

     

    Clorofluorocarburi

    AC160

     

    Idrocarburi alogenati (halon)

    AC170

    ex 4403 10

    Rifiuti di legno o di sughero trattati

    AC250

     

    Tensioattivi

    AC260

    ex 3101

    letame liquido da porcilaia; feci

    AC270

     

    Fanghi di depurazione

    AC300

     

    Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all’allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III (cfr. la relativa voce EU3011 nell’allegato III, parte 1, e la relativa voce EU48 nella parte 1)

    Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

    AD090

    ex 3824 90

    Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove

    AD100

     

    Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche

    AD120

    ex 3914 00

    ex 3915

    Resine a scambio ionico

    AD150

     

    Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (come i biofiltri usati)

    Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

    RB020

    ex 6815

    Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell’amianto


    (1)  Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 4.

    (2)  L’allegato VIII della Convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all’allegato V, parte 1, elenco A. L’allegato II della convenzione di Basilea è riportato all’allegato V, parte 2, elenco A.

    (3)  Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.


    ALLEGATO V

    ELENCHI DI RIFIUTI AI FINI DELL’ARTICOLO 39

    Introduzione

    1.

    Il presente allegato si applica fatta salva la direttiva 2008/98/CE.

    2.

    Il presente allegato si compone di due parti. L’articolo 39 fa ulteriormente riferimento all’elenco di rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE. Ai fini del presente regolamento nonché per stabilire se un determinato rifiuto è contemplato o meno dal divieto di esportazione di cui all’articolo 39 del presente regolamento, l’elenco di rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE si applica soltanto quando l’elenco A della parte 1 del presente allegato non è applicabile. Soltanto se un rifiuto non è elencato nell’elenco A della parte 1 del presente allegato e non elencato come rifiuto pericoloso nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE si deve verificare se è elencato nella parte 2 del presente allegato.

    3.

    I rifiuti inseriti nell’elenco B della parte 1 o che figurano tra i rifiuti non pericolosi dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE (ossia i rifiuti non contrassegnati da un asterisco) sono soggetti al divieto di esportazione se sono contaminati da altri materiali in misura tale da:

    a)

    aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III di tale direttiva; o

    b)

    impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

    Parte 1 (1)

    Elenco A (allegato VIII della convenzione di Basilea)

    A1

    Rifiuti di metalli o contenenti metalli

    A1010

    Rifiuti di metallo e rifiuti che consistono di leghe di uno degli elementi seguenti:

    antimonio

    arsenico

    berillio

    cadmio

    piombo

    mercurio

    selenio

    tellurio

    tallio

    esclusi quelli specificatamente inclusi nell’elenco B

    A1020

    Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti (esclusi i rifiuti di metallo in forma massiccia) uno degli elementi seguenti:

    antimonio; composti dell’antimonio

    berillio; composti del berillio

    cadmio; composti del cadmio

    piombo; composti del piombo

    selenio; composti del selenio

    tellurio; composti del tellurio

    A1030

    Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno degli elementi seguenti:

    arsenico; composti dell’arsenico

    mercurio; composti del mercurio

    tallio; composti del tallio

    A1040

    Rifiuti che hanno come componenti uno degli elementi seguenti:

    metalli carbonilici

    composti esavalenti del cromo

    A1050

    Fanghi da galvanizzazione

    A1060

    Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli

    A1070

    Residui di liscivazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iarosite, ematite ecc.

    A1080

    Residui di zinco non riportati nell’elenco B, contenenti piombo e cadmio in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III

    A1090

    Ceneri prodotte dall’incenerimento di cavi isolati di rame

    A1100

    Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame

    A1110

    Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettroraffinazione e estrazione per via elettrolitica del rame

    A1120

    Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettroraffinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame

    A1130

    Reattivi d’attacco chimico esausti contenenti rame disciolto

    A1140

    Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame

    A1150

    Ceneri di metalli preziosi prodotte dall’incenerimento di circuiti stampati non inclusi nell’elenco B (2)

    A1160

    Batterie piombo/acido in pezzi o rottami

    A1170

    Batterie non assortite, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell’elenco B. Batterie non incluse nell’elenco B che contengono sostanze di cui all’allegato I in quantità tale da renderle pericolose

    A1180

    Rifiuti di dispositivi elettrici o elettronici o rottami (3) che contengono elementi quali accumulatori ed altre batterie incluse nell’elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato e condensatori di PCB, o contaminati da elementi riportati nell’allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) in misura tale da acquisire una delle caratteristiche di cui all’allegato III (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B1110) (4)

    A1190

    Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche contenenti o contaminate con catrame di carbone, PCB4  (4), piombo, cadmio, altri composti organoalogenati o altri costituenti dell’allegato I in una misura tale da presentare le caratteristiche dell’allegato III

    A2

    Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

    A2010

    Vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato

    A2020

    Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell’elenco B

    A2030

    Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell’elenco B

    A2040

    Gesso proveniente da processi dell’industria chimica, quando contiene componenti elencati nell’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B2080)

    A2050

    Rifiuti di amianto (polveri e fibre)

    A2060

    Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all’allegato III (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B2050)

    A3

    Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

    A3010

    Rifiuti dalla produzione o lavorazione di coke e bitume di petrolio

    A3020

    Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria

    A3030

    Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo

    A3040

    Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore)

    A3050

    Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell’elenco B (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B4020)

    A3060

    Rifiuti di nitrocellulosa

    A3070

    Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi

    A3080

    Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell’elenco B

    A3090

    Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B3100)

    A3100

    Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B3090)

    A3110

    Rifiuti della slanatura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B3110)

    A3120

    Fluff — frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione

    A3130

    Rifiuti di composti organici del fosforo

    A3140

    Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell’elenco B

    A3150

    Rifiuti di solventi organici alogenati

    A3160

    Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici

    A3170

    Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)

    A3180

    Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti in o contaminati da: policlorodifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), policlorato naftalene (PCN) o polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibromurato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg (5)

    A3190

    Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici

    A3200

    Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B2130)

    A3210

    Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all’allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III (cfr. la relativa voce B3011 nella presente parte, elenco B, e la voce Y48 nella parte 2, elenco A)

    A4

    Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

    A4010

    Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati sull’elenco B

    A4020

    Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoiatriche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell’ambito di progetti di ricerca

    A4030

    Rifiuti derivanti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di antiparassitari e diserbanti che sono fuori specifica, scaduti (6) o non più idonei alla loro funzione originaria

    A4040

    Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno (7)

    A4050

    Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:

    cianuri inorganici, eccetto i residui di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici

    cianuri organici

    A4060

    Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua

    A4070

    Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici esclusi quelli riportati nell’elenco B (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B4010)

    A4080

    Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati nell’elenco B)

    A4090

    Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell’elenco B (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B2120)

    A4100

    Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell’inquinamento industriale per l’abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell’elenco B

    A4110

    Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da:

    qualsiasi prodotto della famiglia dei policlorodibenzofurani

    qualsiasi prodotto della famiglia delle policlorodibenzodiossine

    A4120

    Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da perossidi

    A4130

    Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III

    A4140

    Rifiuti che consistono in o contengono sostanze chimiche fuori specifica o scadute (8), corrispondenti alle categorie riportate nell’allegato I e aventi le caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III

    A4150

    Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell’uomo e/o sull’ambiente

    A4160

    Carbone attivo esausto non riportato nell’elenco B (cfr. la voce corrispondente nell’elenco B, B2060)

    Elenco B (allegato IX della convenzione di Basilea)

    B1

    Rifiuti di metalli o contenenti metalli

    B1010

    Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile:

    metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

    rottami di ferro e acciaio

    rottami di rame

    rottami di nichel

    rottami di alluminio

    rottami di zinco

    rottami di stagno

    rottami di tungsteno

    rottami di molibdeno

    rottami di tantalio

    rottami di magnesio

    rottami di cobalto

    rottami di bismuto

    rottami di titanio

    rottami di zirconio

    rottami di manganese

    rottami di germanio

    rottami di vanadio

    rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

    rottami di torio

    rottami delle terre rare

    rottami di cromo

    B1020

    Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe, alla rinfusa e in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette ecc.):

    rottami di antimonio

    rottami di berillio

    rottami di cadmio

    rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

    rottami di selenio

    rottami di tellurio

    B1030

    Metalli refrattari contenenti residui

    B1031

    Rifiuti di molibdeno, tungsteno, titanio, tantalio, niobio e renio e delle loro leghe sotto forma metallica dispersibile (polvere metallica), esclusi quelli specificatamente inclusi nell’elenco A, alla voce A1050 Fanghi da galvanizzazione.

    B1040

    Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi

    B1050

    Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III (9)

    B1060

    Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compresa

    B1070

    Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all’allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all’allegato III

    B1080

    Ceneri e residui di zinco, compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all’allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all’allegato III o le caratteristiche di pericolosità H4.3 (10)

    B1090

    Rifiuti di batterie conformi a una specifica, escluse quelle costruite con piombo, cadmio o mercurio

    B1100

    Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e dalla raffinazione di metalli:

    zinco commerciale solido

    schiumature e scorie di zinco:

    scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

    scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

    scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

    scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

    schiumature da fonderia di zinco

    schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

    scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III

    rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

    scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

    tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

    B1110

    Assemblaggi elettrici ed elettronici

    rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe

    rifiuti o rottami di assemblaggi elettrici o elettronici (11) (comprese le piastre di circuiti stampati) che non contengono componenti quali accumulatori e altre batterie riportate nell’elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato e condensatori di PCB, o non contaminati da sostanze di cui allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) o da cui tali sostanze sono state eliminate in misura tale che essi non presentano alcuna delle caratteristiche di cui all’allegato III (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A1180)

    assemblaggi elettrici ed elettronici (compresi i circuiti stampati, i componenti elettronici e i cavi) destinati al riutilizzo diretto (12) e non al riciclaggio o all’eliminazione definitiva (13)

    B1115

    Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche, non comprese nella voce A1190 dell’elenco A, escluse quelle destinate alle operazioni dell’allegato IV A o ad ogni altra operazione di eliminazione che comprenda, in qualsiasi fase, processi termici incontrollati, come l’incenerimento all’aperto

    B1120

    Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno degli elementi seguenti:

    metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell’elenco A

    scandio

    vanadio

    manganese

    cobalto

    rame

    ittrio

    niobio

    afnio

    tungsteno

    titanio

    cromo

    ferro

    nichel

    zinco

    zirconio

    molibdeno

    tantalio

    renio

    lantanidi (metalli delle terre rare):

    lantanio

    praseodimio

    samario

    gadolinio

    disprosio

    erbio

    itterbio

    cerio

    neodimio

    europio

    terbio

    olmio

    tulio

    lutezio

    B1130

    Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi

    B1140

    Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici

    B1150

    Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma dispersibile, non liquida, con imballaggio ed etichettatura appropriati

    B1160

    Ceneri di metalli preziosi derivanti dall’incenerimento di circuiti stampati (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A1150)

    B1170

    Ceneri di metalli preziosi derivanti dall’incenerimento di pellicole fotografiche

    B1180

    Rifiuti di pellicole fotografiche contenenti alogenuri di argento e argento metallico

    B1190

    Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico

    B1200

    Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio

    B1210

    Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di TiO2 e vanadio

    B1220

    Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate secondo specifiche industriali (ad esempio DIN 4301), destinate principalmente alla costruzione

    B1230

    Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio

    B1240

    Scaglie di laminazione dell’ossido di rame

    B1250

    Rifiuti di autoveicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi

    B2

    Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

    B2010

    Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile:

    rifiuti di grafite naturale

    rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura o in altro modo

    rifiuti di mica

    rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite

    rifiuti di feldspato

    rifiuti di spatofluoro

    rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia

    B2020

    Rifiuti di vetro in forma non dispersibile:

    vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato

    B2030

    Rifiuti ceramici in forma non dispersibile:

    rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

    fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove

    B2040

    Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici:

    solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico

    rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

    scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

    zolfo in forma solida

    calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

    cloruri di sodio, calcio e potassio

    carborundum (carburo di silicio)

    rottami di calcestruzzo

    rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

    B2050

    Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell’elenco A (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A2060)

    B2060

    Carbone attivo esausto non contenente nessun costituente di cui all’allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all’allegato III, ad esempio carbone derivante dal trattamento dell’acqua potabile, dai processi dell’industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A4160)

    B2070

    Fanghi di fluoruro di calcio

    B2080

    Rifiuti di gesso proveniente dai processi dell’industria chimica non inclusi nell’elenco A (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A2040)

    B2090

    Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke di petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali (ad eccezione dei residui anodici derivanti dall’elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall’industria metallurgica)

    B2100

    Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione

    B2110

    Residui di bauxite («fango rosso») (pH moderato inferiore a 11,5)

    B2120

    Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11,5, non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A4090)

    B2130

    Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame (14) (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A3200)

    B3

    Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

    B3011 (15)

    Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente A3210 nella presente parte, elenco A, e la voce Y48 nella parte 2, elenco A)

    i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché destinati a essere riciclati (16) in modo ecologicamente corretto e quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti (17):

    rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (18) da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i polimeri seguenti:

    polietilene (PE)

    polipropilene (PP)

    polistirene (PS)

    acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

    polietilene tereftalato (PET)

    policarbonato (PC)

    polieteri

    rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (19) da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le resine seguenti:

    resine ureiche

    resine formofenoliche

    resine melammine formaldeidi

    resine epossidiche

    resine alchiliche

    rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente 19  (19) da uno dei polimeri fluorurati seguenti (20):

    perfluoroetilene/propilene (FEP)

    perfluoroalcossi alcani:

    tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)

    tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

    fluoruro di polivinile (PVF)

    polifluoruro di vinilidene (PVDF)

    miscele di rifiuti di plastica composte da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché ciascun materiale sia destinato a essere riciclato (21) separatamente e in modo ecologicamente corretto e purché la miscela sia quasi priva di contaminazione e di altri tipi di rifiuti (22).

    B3020

    Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta

    I materiali seguenti purché non mescolati con rifiuti pericolosi:

    rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

    carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

    altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

    carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

    altri, includendo ma non limitatamente a:

    1)

    cartoni laminati

    2)

    residui non selezionati

    B3026

    I rifiuti seguenti ottenuti dal pretrattamento di imballaggi compositi per liquidi, non contenenti materiali di cui all’allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all’allegato III:

    frazione di plastica non separabile

    frazione di plastica-alluminio non separabile

    B3027

    Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette.

    B3030

    Rifiuti tessili

    I materiali seguenti, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

    cascami di seta (compresi bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):

    non cardati né pettinati

    altri

    cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati

    pettinacce di lana o di peli fini di animali

    altri cascami di lana o di peli fini di animali

    cascami di peli grossolani di animali

    cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)

    cascami di filatura (compresi i cascami di fili)

    sfilacciati

    altri

    stoppe e cascami di lino

    stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

    stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

    stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave

    stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco

    stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)

    stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove

    cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte:

    fibre sintetiche

    fibre artificiali

    indumenti ed altri articoli tessili usurati

    stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

    selezionati

    altri

    B3035

    Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti

    B3040

    Rifiuti di gomma

    I materiali seguenti, purché non mescolati con altri rifiuti:

    rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)

    altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove)

    B3050

    Rifiuti di legno e sughero non trattati:

    rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari

    Rifiuti di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

    B3060

    Rifiuti dell’industria agroalimentare, purché non infettivi:

    fecce di vino

    rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove

    degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

    rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all’acido o degelatinizzati

    rifiuti di pesce

    gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao

    altri rifiuti dell’industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

    B3065

    Rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica di cui all’allegato III

    B3070

    I rifiuti seguenti:

    rifiuti di capelli umani

    rifiuti di paglia

    micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell’alimentazione degli animali

    B3080

    Rifiuti, trucioli e residui di gomma

    B3090

    Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A3100)

    B3100

    Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A3090)

    B3110

    Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A3110)

    B3120

    Rifiuti di coloranti alimentari

    B3130

    Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici non pericolosi incapaci di formare perossidi

    B3140

    Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all’allegato IV A

    B4

    Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

    B4010

    Rifiuti che consistono principalmente di idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A4070)

    B4020

    Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, lattice, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell’elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all’allegato III, ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di caseina, amido, destrina, eteri di cellulosa, alcol polivinilici (cfr. la voce corrispondente nell’elenco A, A3050)

    B4030

    Macchine fotografiche monouso, con batterie non incluse nell’elenco A

    Parte 2

    Elenco A [allegato II della convenzione di Basilea]

    Y46

    Rifiuti domestici (23)

    Y47

    Residui dell’incenerimento di rifiuti domestici

    Y48

    Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, a eccezione dei seguenti:

    rifiuti di plastica che sono rifiuti pericolosi (cfr. voce A3210 nella parte 1, elenco A, dell’allegato V)

    i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché destinati a essere riciclati (24) in modo ecologicamente corretto e quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti (25):

    rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (26) da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i polimeri seguenti:

    polietilene (PE)

    polipropilene (PP)

    polistirene (PS)

    acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

    polietilene tereftalato (PET)

    policarbonato (PC)

    polieteri

    rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (27) da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le resine seguenti:

    resine ureiche

    resine formofenoliche

    resine melammine formaldeidi

    resine epossidiche

    resine alchiliche

    rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente 27  (27) da uno dei polimeri fluorurati seguenti (28):

    perfluoroetilene/propilene (FEP)

    perfluoroalcossi alcani:

    tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)

    tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

    fluoruro di polivinile (PVF)

    polifluoruro di vinilidene (PVDF)

    miscele di rifiuti di plastica composte da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché ciascun materiale sia destinato a essere riciclato (29) separatamente e in modo ecologicamente corretto e purché la miscela sia quasi priva di contaminazione e di altri tipi di rifiuti (30).

    Elenco B (rifiuti di cui alla decisione OCSE, appendice 4, parte II) (31)

    Rifiuti contenenti metalli

    AA010

    2619 00

    Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall’industria del ferro e dell’acciaio (32)

    AA060

    2620 50

    Ceneri e residui di vanadio

    AA190

    8104 20

    ex 8104 30

    Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette, a contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

    Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

    AB030

     

    Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale di metalli

    AB070

     

    Sabbie usate in operazioni di fonderia

    AB120

    ex 2812 90

    Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove

     

    ex 3824

     

    AB150

    ex 3824 90

    Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

    Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

    AC060

    ex 3819 00

    Fluidi idraulici

    AC070

    ex 3819 00

    Fluidi per freni

    AC080

    ex 3820 00

    Fluidi antigelo

    AC150

     

    Clorofluorocarburi

    AC160

     

    Idrocarburi alogenati (halon)

    AC170

    ex 4403 10

    Rifiuti di legno o di sughero trattati

    Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

    AD090

    ex 3824 90

    Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove

    AD100

     

    Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche

    AD120

    ex 3914 00

    Resine a scambio ionico

     

    ex 3915

     

    AD150

     

    Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (come i biofiltri usati)

    Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

    RB020

    ex 6815

    Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell’amianto


    (1)  I riferimenti negli elenchi A e B agli allegati I, III e IV si intendono come riferimenti agli allegati della convenzione di Basilea.

    (2)  Si noti che la voce corrispondente nell’elenco B (B1160) non specifica eccezioni.

    (3)  Questa voce non include rottami di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche.

    (4)  I PCB presentano una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.

    (5)  La concentrazione di 50 mg/kg è considerata a livello internazionale come un indicatore pratico per tutti i rifiuti. Tuttavia, molti paesi hanno fissato valori normativi inferiori per determinati tipi di rifiuti (ad esempio 20 mg/kg).

    (6)   «Scaduto» significa non utilizzato nel periodo raccomandato dal produttore.

    (7)  Questa voce non include il legno trattato con prodotti chimici di conservazione.

    (8)   «Scaduto» significa non utilizzato nel periodo raccomandato dal produttore.

    (9)  Si noti che, anche laddove si registri inizialmente un basso livello di contaminazione con i materiali inclusi nell’allegato I, i trattamenti successivi, incluso il riciclaggio, possono determinare la separazione in frazioni che presentano concentrazioni significativamente superiori a quelle dei materiali elencati nell’allegato I.

    (10)  La classificazione delle ceneri di zinco è attualmente in fase di riesame ed esiste una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad) secondo cui le ceneri di zinco non dovrebbero essere considerate pericolose.

    (11)  Questa voce non include i rottami provenienti dalle centrali elettriche.

    (12)   «Riutilizzo» può indicare la riparazione, la rimessa a nuovo o il miglioramento, ma non un riassemblaggio di notevole entità.

    (13)  In alcuni paesi tali materiali destinati al riutilizzo diretto non sono considerati rifiuti.

    (14)  Il livello di concentrazione del benzo(a)pirene non dovrebbe essere pari o superiore a 50 mg/kg.

    (15)  Ai fini del presente regolamento, con le diciture «quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti» e, se del caso, «composti quasi esclusivamente da» si intende che, in una spedizione di rifiuti di plastica o di miscele di rifiuti di plastica, classificati alla voce B3011, il contenuto della contaminazione, di altri tipi di rifiuti o polimeri non alogenati, resine polimerizzate o prodotti di condensazione, o di polimeri fluorurati, diversi dal polimero non alogenato, dalla resina polimerizzata o dal prodotto di condensazione, o dal polimero fluorurato che costituisce la maggior parte del rifiuto di plastica, non supera in totale il 2 % del peso della spedizione.

    (16)  Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.

    (17)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».

    (18)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

    (19)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

    (20)  I rifiuti di consumo sono esclusi.

    (21)  Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.

    (22)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

    (23)  Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell’allegato III.

    (24)  Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.

    (25)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».

    (26)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

    (27)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

    (28)  I rifiuti di consumo sono esclusi.

    (29)  Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.

    (30)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».

    (31)  I rifiuti contrassegnati con i codici AB130, AC250, AC260 e AC270 sono stati soppressi in quanto ritenuti, secondo la procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9; abrogata dalla direttiva 2008/98/CE), non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all’articolo 39 del presente regolamento. I rifiuti contrassegnati con il codice AC300 sono stati soppressi in quanto rientrano nella voce A3210 della parte 1, elenco A.

    (32)  Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.


    ALLEGATO VI

    MODULO PER GLI IMPIANTI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA (ARTICOLO 14)

    Autorità competente

    Impianto di recupero

    Identificazione dei rifiuti

    Periodo di validità

    Quantitativo totale con autorizzazione preventiva

     

    Nome e numero dell’impianto di recupero

    Indirizzo

    Operazione/i di recupero (+ codice/i R)

    Tecnica utilizzata (6):

    (codice/codici)

    dal

    al

    (tonnellate (Mg)]

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    ALLEGATO VII

    INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFI 4 E 5

    Image 9

    Image 10

    Image 11

    Image 12


    ALLEGATO VIII

    RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI PAESI VERSO I QUALI È AUTORIZZATA L’ESPORTAZIONE IN CONFORMITÀ DELL’ARTICOLO 42, PARAGRAFO 2

    Image 13

    Image 14

    Image 15

    Image 16

    Image 17

    Image 18


    ALLEGATO IX

    RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 43, PARAGRAFO 1

    Parte 1

    Legislazione dell’Unione concepita per assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti

    1.

    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti).

    2.

    Oltre alla direttiva quadro sui rifiuti, gli atti legislativi dell’Unione seguenti, che stabiliscono i requisiti per le operazioni di trattamento dei rifiuti, sono rilevanti al fine di assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti:

    a)

    direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (1);

    b)

    direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali.

    3.

    Anche gli atti legislativi dell’Unione seguenti, che stabiliscono i requisiti per flussi specifici di rifiuti, sono rilevanti al fine di assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti:

    a)

    direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

    b)

    direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT);

    c)

    direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

    d)

    Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;

    e)

    direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

    f)

    regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti.

    Parte 2

    Orientamenti internazionali sulla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti

    1.

    Linee guida adottate ai sensi della convenzione di Basilea:

    a)

    direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti in una discarica specialmente allestita (D5) (2);

    b)

    direttive tecniche sull’incenerimento ecologicamente corretto dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti oggetto delle operazioni di smaltimento D10 e R1 (3);

    c)

    direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) (4);

    d)

    direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) (5);

    e)

    direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido (6);

    f)

    direttive tecniche generali per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti, contenenti tali inquinanti o da essi contaminati (7);

    g)

    direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano] (DDT), contenenti tale sostanza o da essa contaminati (8);

    h)

    direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromociclododecano (HBCD), contenenti tale sostanza o da essa contaminati (9);

    i)

    direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), contenenti tali sostanze o da esse contaminati, acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati e acido perfluoroesano solfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati; (10)

    j)

    direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sali ed esteri, contenenti tali sostanze o da esse contaminati (11);

    k)

    direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dai pesticidi aldrin, alfa-esaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, clordano, clordecone, dicofol, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorobutadiene, lindano, mirex, pentaclorobenzene, pentaclorofenolo e suoi sali, acido perfluorottano sulfonato, suoi sali e fluoruro di perfluorottano sulfonile, endosulfan tecnico e relativi isomeri, toxafene o dall’esaclorobenzene come sostanza chimica industriale (pesticidi POP), contenenti tali sostanze o da esse contaminati (12);

    l)

    direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorobifenile, trifenile policlorurato, naftalene policlorurato o polibromobifenile, compreso l’esabromobifenile (PCB, PCT, PCN o PBB, compreso l’HBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati (13);

    m)

    direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere o tetrabromodifeniletere e pentabromodifenletere o decabromodifeniletere (POP-BDE), contenenti tali sostanze o da esse contaminati (14);

    n)

    direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dalle sostanze prodotte non intenzionalmente seguenti, contenenti tali sostanze o da esse contaminati: policlorodibenzo-p-diossine, policlorodibenzofurani, esaclorobenzene, policlorobifenile, pentaclorobenzene, naftalene policlorurato o esaclorobutadiene (15);

    o)

    direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esaclorobutadiene, contenenti tale sostanza o da essa contaminati (16);

    p)

    direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da paraffine clorurate a catena corta, contenenti tali sostanze o da esse contaminati (17);

    q)

    direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di rifiuti di plastica (18);

    r)

    direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta degli pneumatici usati e dei rifiuti di pneumatici (19);

    s)

    direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da mercurio o composti del mercurio, contenenti tali sostanze o da esse contaminati (20);

    t)

    direttive tecniche per il co-trattamento ecologicamente corretto di rifiuti pericolosi nei forni per cemento (21);

    u)

    documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso (22);

    v)

    documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta dei telefoni cellulari usati e fuori uso (23);

    w)

    quadro per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti (24);

    x)

    manuali pratici per la promozione della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti (25).

    2.

    Linee guida adottate dall’OCSE:

    a)

    direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti: personal computer usati e rottami (26).


    (1)  Pertinente per il trattamento di rifiuti residui prodotti durante un’operazione di recupero.

    (2)  Adottate alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, giugno 2022.

    (3)  Adottate alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, giugno 2022.

    (4)  Adottate alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2004.

    (5)  Adottate alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2002.

    (6)  Adottate alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2002.

    (7)  Adottate alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2023.

    (8)  Adottate all’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2006.

    (9)  Adottate alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2015.

    (10)  Adottate alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2023.

    (11)  Adottate alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017.

    (12)  Adottate alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, giugno 2022.

    (13)  Adottate alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017.

    (14)  Adottate alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2019.

    (15)  Adottate alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2019.

    (16)  Adottate alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2019.

    (17)  Adottate alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2019.

    (18)  Adottate alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2023.

    (19)  Adottate alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2011.

    (20)  Adottate alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, giugno 2022.

    (21)  Adottate alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2011.

    (22)  Adottato alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017.

    (23)  Adottato alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2011.

    (24)  Adottato all’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.

    (25)  Adottati alla tredicesima e alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017 e maggio 2019.

    (26)  Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell’OCSE, febbraio 2003 (documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).


    ALLEGATO X

    REQUISITI PER I REVISORI E CRITERI PER GLI IMPIANTI CHE RICEVONO RIFIUTI ESPORTATI DALL’UNIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 46

    Parte A

    Requisiti dettagliati per i terzi che effettuano audit

    1.

    Un terzo che effettua audit a norma dell’articolo 46 è considerato indipendente dal notificatore o dalla persona che organizza la spedizione, come pure dall’impianto sottoposto ad audit, se è documentato che:

    a)

    non è parte o non è sotto il controllo di tali entità;

    b)

    ha istituito e applica procedure che ne garantiscono l’imparzialità, tra cui:

    i)

    valutazione continuativa dei rischi per la sua imparzialità;

    ii)

    individuazione, eliminazione e attenuazione dei rischi per l’imparzialità derivanti da pressioni finanziarie, commerciali e di altro tipo;

    iii)

    valutazione dei rischi per l’imparzialità derivanti dalle relazioni del suo personale;

    c)

    è strutturato e gestito in modo da garantirne l’indipendenza e l’imparzialità, in particolare:

    i)

    è chiaramente identificabile all’interno del soggetto giuridico, se il soggetto giuridico svolge anche attività non connesse alle ispezioni;

    ii)

    dispone di norme in materia di relazioni sull’attività di audit svolta;

    iii)

    il suo personale ha responsabilità chiaramente identificabili per quanto riguarda lo svolgimento degli audit.

    2.

    Si considera che un terzo che effettua audit a norma dell’articolo 46 possieda qualifiche adeguate nel settore degli audit e del trattamento dei rifiuti se dispone di un numero sufficiente di membri del personale qualificati, direttamente o tramite subappalto, che seguono formazioni periodiche, e se il personale che partecipa alla realizzazione di tali audit ha un’esperienza professionale documentata nei settori seguenti:

    a)

    svolgimento di audit su impianti di trattamento dei rifiuti;

    b)

    operazioni di trattamento dei rifiuti;

    c)

    sistemi di gestione dell’ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro.

    3.

    Al fine di dimostrare la conformità ai criteri di cui ai paragrafi 1 e 2, un terzo che effettua audit potrebbe fare riferimento alla propria certificazione rispetto a norme riconosciute a livello dell’Unione o internazionale pertinenti per l’esecuzione degli audit di cui all’articolo 46, quali la norma ISO 19011:2018 o la norma ISO/IEC 17020:2012.

    Parte B

    Criteri designati per dimostrare che un impianto gestisce i rifiuti esportati dall’Unione in modo ecologicamente corretto

    1.

    L’audit di cui all’articolo 46, paragrafo 3, verifica che l’impianto che gestisce i rifiuti nel paese di destinazione nelle sue effettive operazioni rispetti le condizioni seguenti:

    a)

    è autorizzato dalle sue autorità competenti a importare e trattare i rifiuti in questione (prove da fornire, in particolare attraverso la produzione delle autorizzazioni o delle licenze corrispondenti) e sta svolgendo le proprie attività in conformità con la legislazione nazionale applicabile in materia di protezione dell’ambiente;

    b)

    è progettato, costruito e gestito in modo sicuro ed ecologicamente corretto e, in particolare, dispone dei processi, della tecnologia di gestione dei rifiuti adeguata, di un’organizzazione e delle infrastrutture necessari per trattare i rifiuti in questione, nonché delle assicurazioni relative a rischi e responsabilità potenziali. A tal fine occorre quanto meno verificare le informazioni sui metodi di trattamento dei rifiuti, compreso il modo in cui vengono trattati i rifiuti residui, in particolare attraverso la rintracciabilità a valle;

    c)

    prevede e gestisce sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare:

    i)

    i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati e di coloro che vivono in prossimità dell’impianto; e

    ii)

    gli effetti negativi sull’ambiente causati dalle sue attività (in particolare attraverso misure adeguate adottate per monitorare e affrontare l’inquinamento di suolo, acqua ed aria, nonché altri fattori inquinanti (odore, rumore)];

    d)

    assicura la rintracciabilità di tutti i rifiuti ricevuti e trattati presso l’impianto, compresa la garanzia che tutti i rifiuti residui prodotti dalle sue attività siano documentati e siano trasferiti soltanto verso impianti di gestione dei rifiuti autorizzati a trattare tali rifiuti residui. A tal fine sono verificate quanto meno le informazioni concernenti:

    il quantitativo di rifiuti che l’impianto è autorizzato a trattare conformemente alla sua autorizzazione/alle sue licenze;

    il quantitativo di rifiuti che l’impianto riceve e recupera ogni anno;

    il quantitativo di rifiuti residui prodotti dalle sue attività, nonché prove del fatto che tali rifiuti residui vengano trattati in un impianto di trattamento dei rifiuti autorizzato, anche in caso di esportazione;

    e)

    ha adottato misure destinate al risparmio di energia nonché alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra legate alle sue attività;

    f)

    stabilisce ed è in grado di fornire le registrazioni delle sue attività di gestione dei rifiuti come pure delle importazioni e delle esportazioni di rifiuti degli ultimi cinque anni; se l’impianto è in funzione da meno di cinque anni, stabilisce ed è in grado di fornire le registrazioni delle sue attività di gestione e spedizione dei rifiuti effettuate da quando è in funzione;

    g)

    non è stato condannato per aver commesso attività illegali legate all’importazione ed esportazione di rifiuti o alla gestione di rifiuti negli ultimi cinque anni;

    h)

    ha stabilito canali di segnalazione interna e procedure di segnalazione interna e di follow-up, che consentono ai lavoratori dell’impianto di segnalare le violazioni delle norme relative agli effetti negativi sull’ambiente se richiesto dalla legislazione del paese di destinazione.

    2.

    Nel verificare la conformità di un impianto rispetto ai criteri di cui sopra, la terza parte indipendente che esegue l’audit prende in particolare in considerazione, come punto di riferimento e se pertinente:

    a)

    obblighi specifici per il trattamento di determinati rifiuti, compresi quelli di cui alla parte 1 dell’allegato IX, e sul calcolo dei quantitativi di rifiuti trattati, cogenti conformemente alla normativa Unione;

    b)

    le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili adottate per talune attività nel contesto del regime della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (1).

    3.

    Inoltre, come riferimento, sono presi in considerazione anche gli orientamenti di cui alla parte 2 dell’allegato IX.

    (1)   GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.


    ALLEGATO XI

    QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE SUGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELL’ARTICOLO 73, PARAGRAFO 2

    Image 19

    Image 20

    Image 21

    Image 22

    Image 23

    Image 24

    Image 25

    Image 26

    Image 27

    Image 28


    ALLEGATO XII

    Image 29

    Image 30


    ALLEGATO XIII

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE) n. 1013/2006

    Presente regolamento

    Articolo 1, paragrafo 1

    Articolo 1

    Articolo 1, paragrafi da 2 a 5

    Articolo 2

    Articolo 2, punti 1, 2, 4, 6, 7 bis, 9, 10, 12 e 13

    Articolo 3, secondo comma

    Articolo 2, punto 3

    Articolo 3, punto 1

    Articolo 2, punto 5

    Articolo 3, punto 2

    Articolo 2, punto 7

    Articolo 3, punto 3

    Articolo 2, punto 8

    Articolo 3, punto 4

    Articolo 2, punto 14

    Articolo 3, punto 5

    Articolo 2, punto 15

    Articolo 3, punto 6

    Articolo 3, punto 7

    Articolo 2, paragrafo 11

    Articolo 3, punto 8

    Articolo 2, punto 16

    Articolo 3, punto 9, lettera b

    Articolo 2, punto 17

    Articolo 35, paragrafo 1

    Articolo 2, punto 18

    Articolo 3, punto 9

    Articolo 2, punto 19

    Articolo 3, punto 10

    Articolo 2, punto 20

    Articolo 3, punto 11

    Articolo 2, punto 21

    Articolo 3, punto 12

    Articolo 2, punto 22

    Articolo 3, punto 13

    Articolo 2, punto 23

    Articolo 3, punto 14

    Articolo 2, punto 24

    Articolo 3, punto 15

    Articolo 2, punto 25

    Articolo 3, punto 16

    Articolo 2, punto 26

    Articolo 3, punto 17

    Articolo 2, punto 27

    Articolo 3, punto 18

    Articolo 2, punto 28

    Articolo 3, punto 19

    Articolo 2, punto 29

    Articolo 3, punto 20

    Articolo 2, punto 30

    Articolo 3, punto 21

    Articolo 2, punto 31

    Articolo 3, punto 22

    Articolo 2, punto 32

    Articolo 3, punto 23

    Articolo 2, punto 33

    Articolo 3, punto 24

    Articolo 2, punto 34

    Articolo 3, punto 25

    Articolo 2, punto 35

    Articolo 3, punto 26

    Articolo 2, punto 35 bis

    Articolo 3, punto 27

    Articolo 3, punti 28, 29 e 30

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 6

    Articolo 7

    Articolo 7, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo e terzo comma

    Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 4, e articolo 8

    Articolo 8

    Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 9

    Articolo 9

    Articolo 10

    Articolo 10

    Articolo 11

    Articolo 11

    Articolo 12

    Articolo 12

    Articolo 13

    Articolo 13

    Articolo 14

    Articolo 14

    Articolo 15

    Articolo 15

    Articolo 16

    Articolo 16

    Articolo 17

    Articolo 17

    Articolo 18

    Articolo 18

    Articolo 19

    Articolo 19

    Articolo 20

    Articolo 20

    Articolo 21

    Articolo 21

    Articolo 22

    Articolo 22

    Articolo 23

    Articolo 23

    Articolo 24

    Articolo 24

    Articolo 25

    Articolo 25

    Articolo 26

    Articolo 26

    Articolo 27

    Articolo 27

    Articolo 28

    Articolo 28

    Articolo 29

    Articolo 29

    Articolo 30

    Articolo 30

    Articolo 31

    Articolo 32

    Articolo 33

    Articolo 31

    Articolo 34

    Articolo 32

    Articolo 35

    Articolo 33

    Articolo 36

    Articolo 34

    Articolo 37

    Articolo 35

    Articolo 38

    Articolo 36

    Articolo 39

    Articolo 37

    Articoli da 40 a 43

    Articolo 38

    Articolo 44

    Articolo 45

    Articolo 46

    Articolo 47

    Articolo 39

    Articolo 48

    Articolo 40

    Articolo 49

    Articolo 41

    Articolo 50

    Articolo 42

    Articolo 51

    Articolo 43

    Articolo 52

    Articolo 44

    Articolo 53

    Articolo 45

    Articolo 54

    Articolo 46

    Articolo 56

    Articolo 47

    Articolo 57

    Articolo 48

    Articolo 58

    Articolo 49, paragrafi 1 e 2

    Articolo 59

    Articolo 49, paragrafo 3

    Articolo 55

    Articolo 50, paragrafo 1

    Articolo 63

    Articolo 50, paragrafi 2 e 3

    Articolo 60

    Articolo 50, paragrafo 2 bis

    Articolo 62

    Articolo 50, paragrafi da 4 a 4 sexies

    Articolo 61

    Articolo 64

    Articolo 50, paragrafi da 5 a 7

    Articolo 65

    Articolo 66

    Articolo 67

    Articolo 68

    Articolo 69

    Articolo 70

    Articolo 71

    Articolo 72

    Articolo 51

    Articolo 73, paragrafi da 1 a 4, primo e quarto comma

    Articolo 73, paragrafo 4, secondo e terzo comma, e paragrafo 5

    Articolo 52

    Articolo 74

    Articolo 53

    Articolo 75

    Articolo 54

    Articolo 76

    Articolo 55

    Articolo 77

    Articolo 56

    Articolo 78

    Articolo 57

    Articolo 58

    Articolo 79

    Articolo 58 bis

    Articolo 80

    Articolo 59 bis

    Articolo 81

    Articolo 82

    Articolo 83

    Articolo 60

    Articolo 84

    Articoli da 61 e 62

    Articolo 85

    Articolo 63

    Articolo 64

    Articolo 86

    Allegati I A, I B e I C

    Allegati I A, I B e I C

    Allegato II

    Allegato II

    Allegato III

    Allegato III

    Allegato III A

    Allegato III A

    Allegato III B

    Allegato III B

    Allegato IV

    Allegato IV

    Allegato IV A

    ---

    Allegato V

    Allegato V

    Allegato VI

    Allegato VI

    Allegato VII

    Allegato VII

    Allegato VIII

    Allegato IX, parte 1

    Allegato VIII

    Allegato IX, parte 2

    Allegato X

    Allegato IX

    Allegato XI

    Allegato XII

    Allegato XIII


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


    Top