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Document 32024R1107

Regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti

C/2024/1569

GU L, 2024/1107, 23.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1107/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1107/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1107

23.5.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1107 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2024

che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IX del regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce i requisiti essenziali per la manutenzione degli aeromobili senza equipaggio, in particolare quelli che possono essere soggetti alla certificazione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

L’articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione (2) stabilisce che i sistemi aeromobili senza equipaggio (unmanned aircraft systems - «UAS») destinati a essere impiegati nella categoria «specifica» di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione (3), per i quali il rischio operativo non può essere adeguatamente attenuato, devono essere certificati e soddisfare requisiti dettagliati in materia di mantenimento dell’aeronavigabilità.

(3)

Tenendo conto della natura specifica degli UAS, è necessario stabilire requisiti dettagliati e specifici di mantenimento dell’aeronavigabilità per tali UAS e i loro componenti nonché per le organizzazioni e il personale coinvolti nei compiti di mantenimento dell’aeronavigabilità.

(4)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, i requisiti dettagliati per gli UAS dovrebbero essere proporzionati al rischio della particolare operazione o del particolare tipo di operazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per le operazioni a rischio elevato rientranti nella categoria «specifica».

(5)

Tali requisiti dettagliati per il mantenimento dell’aeronavigabilità degli UAS dovrebbero fondarsi sui requisiti dettagliati di cui al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (4) applicabili agli aeromobili leggeri con conducente ed essere armonizzati con gli stessi; tuttavia, tali requisiti dettagliati per gli UAS dovrebbero essere adattati e adeguati al fine di garantire che siano appropriati alla natura specifica degli UAS e siano proporzionati ai rischi posti dal loro esercizio.

(6)

Nel caso in cui non sia disponibile un certificato di aeronavigabilità valido e sia rilasciato un permesso di volo a un UAS, tali requisiti dettagliati non dovrebbero essere applicati e dovrebbero invece applicarsi i requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità stabiliti nelle condizioni di volo approvate in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (5).

(7)

È necessario prevedere una transizione agevole al nuovo quadro normativo istituito dal presente regolamento. Occorre pertanto fornire ai portatori di interessi e alle amministrazioni degli Stati membri un tempo sufficiente per adattarsi e garantire la conformità a questo nuovo quadro normativo.

(8)

I requisiti per la protezione dei sistemi informativi e di comunicazione e dei dati stabiliti per le organizzazioni che si occupano di mantenimento dell’aeronavigabilità dovrebbero essere rinviati fino a quando il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (6) diventerà applicabile.

(9)

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha presentato alla Commissione il parere n. 03/2023 (7) conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni al fine di garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio (unmanned aircraft systems - «UAS»), compresi i componenti da installarvisi, quando l’aeromobile senza equipaggio è, o sarà, immatricolato in uno Stato membro ed è destinato a essere impiegato nella categoria «specifica», quale definita all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e quando un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità è stato o sarà rilasciato all’aeromobile senza equipaggio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«sistema aeromobile senza equipaggio»: un aeromobile senza equipaggio, quale definito all’articolo 3, punto 30), del regolamento (UE) 2018/1139, e la sua unità di controllo e monitoraggio;

2)

«unità di controllo e monitoraggio»: il dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio, quale definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2018/1139;

3)

«personale autorizzato a certificare»: il personale responsabile della certificazione della manutenzione al completamento di quest’ultima;

4)

«componente»: qualsiasi motore, elica o parte di un aeromobile senza equipaggio o qualsiasi elemento dell’unità di controllo e monitoraggio;

5)

«mantenimento dell’aeronavigabilità»: tutte le procedure che garantiscono, in qualsiasi momento del ciclo operativo del sistema aeromobile senza equipaggio, la conformità di quest’ultimo ai requisiti di aeronavigabilità applicabili e alle condizioni per l’esercizio in sicurezza;

6)

«manutenzione»: una combinazione delle attività seguenti o una sola di esse: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un sistema aeromobile senza equipaggio o di un suo componente, ad eccezione dell’ispezione pre-volo;

7)

«organizzazione»: una persona fisica, una persona giuridica o una parte di una persona giuridica, stabilita in più di una sede all’interno o al di fuori del territorio degli Stati membri;

8)

«ispezione pre-volo»: un’ispezione eseguita prima del volo per assicurare che l’aeromobile senza equipaggio sia idoneo al volo previsto;

9)

«sede principale di attività»: la sede centrale o la sede legale dell’impresa da cui sono esercitati le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento;

10)

«intervento critico di manutenzione»: un intervento di manutenzione che comporta l’assemblaggio o qualsiasi modifica di un sistema o di qualsiasi componente di un sistema aeromobile senza equipaggio, di un motore o di un’elica che, in caso di errore commesso durante la sua esecuzione, potrebbe direttamente pregiudicare la sicurezza del volo;

11)

«installazione dell’unità di controllo e monitoraggio»: il processo di integrazione di elementi dell’unità di controllo e monitoraggio in un ambiente fisico idoneo a tale scopo, secondo una serie di istruzioni di installazione e collaudo, affinché l’unità di controllo e monitoraggio installata possa essere utilizzata per l’esercizio di un aeromobile senza equipaggio.

Articolo 3

Requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità

1.   Il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio di cui all’articolo 1 e dei componenti da installarvisi è assicurato in conformità all’allegato I (parte ML.UAS) del presente regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio di cui all’articolo 1 per cui è stato rilasciato un permesso di volo è assicurato sulla base delle disposizioni specifiche relative al mantenimento dell’aeronavigabilità definite nelle condizioni di volo approvate di cui al permesso di volo rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21), capitolo P, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.

Articolo 4

Approvazione delle organizzazioni coinvolte al mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio

Un’organizzazione coinvolta nel mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio di cui all’articolo 1 e dei componenti da installarvisi, compresa la loro manutenzione, è conforme all’allegato II (parte CAO.UAS) e ottiene il relativo certificato di approvazione dall’autorità competente specificata nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione (8).

Articolo 5

Personale autorizzato a certificare

Il personale autorizzato a certificare è qualificato conformemente all’allegato II (parte CAO.UAS).

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2025.

Tuttavia il punto CAO.UAS.102 dell’allegato II (parte CAO.UAS) si applica a decorrere dal 22 febbraio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947/oj).

(4)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj).

(5)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le regole per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le organizzazioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011 e (UE) 2015/340 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e per le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011, (UE) 2015/340 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/203/oj).

(7)   https://www.easa.europa.eu/en/document-library/opinions.

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione, del 10 aprile 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'autorità competente e le procedure amministrative per la certificazione, la sorveglianza e l'applicazione delle norme in relazione al mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (GU L, 2024/1109, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1109/oj).


ALLEGATO I

(Parte ML.UAS)

INDICE

ML.UAS.1

CAPITOLO A –

GENERALITÀ

ML.UAS.101

Ambito di applicazione

CAPITOLO B –

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

ML.UAS.201

Responsabilità

CAPITOLO C –

MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ

ML.UAS.301

Compiti di mantenimento dell’aeronavigabilità

ML.UAS.302

Programma di manutenzione dell’UAS

ML.UAS.303

Direttive di aeronavigabilità (AD)

ML.UAS.304

Modifiche e riparazioni

ML.UAS.305

Sistema di registrazione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS

ML.UAS.307

Trasferimento dei registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità di UAS

CAPITOLO D –

STANDARD DI MANUTENZIONE

ML.UAS.401

Dati di manutenzione

ML.UAS.403

Difetti degli UAS

CAPITOLO E –

COMPONENTI

ML.UAS.501

Installazione di componenti di UA

ML.UAS.502

Manutenzione di componenti di UA

ML.UAS.504

Segregazione dei componenti

ML.UAS.520

Installazione e manutenzione dei componenti di CMU

CAPITOLO H –

CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO («CRS»)

ML.UAS.801

Certificazione della manutenzione di UA

ML.UAS.802

Certificazione della manutenzione di componenti di UA

ML.UAS.803

Certificazione della manutenzione di CMU

ML.UAS.804

Certificazione della manutenzione di componenti di CMU

ML.UAS.805

Certificazione dell’installazione di CMU

CAPITOLO I –

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ («ARC»)

ML.UAS.901

Revisione dell’aeronavigabilità di un’UA – Generalità

ML.UAS.902

Validità dell’ARC di un UA

ML.UAS.903

Processo di revisione dell’aeronavigabilità

ML.UAS.905

Trasferimento dell’immatricolazione di un’UA all’interno dell’Unione

ML.UAS.906 A

Revisione dell’aeronavigabilità di UA importati nell’Unione

ML.UAS.906B

Revisione dell’aeronavigabilità in seguito a modifiche delle operazioni UAS

ML.UAS.907

Rilievi

Appendice 1 –

Contratto di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità

Appendice 2 –

Certificato di revisione dell’aeronavigabilità (modulo 15d AESA)

Appendice 3 –

Istruzioni per la compilazione del modulo 1 AESA

ML.UAS.1

a)

Ai fini del presente allegato, per «autorità competente» si intende l’autorità specificata all’allegato I (parte AR.UAS), punto AR.UAS.GEN.010, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109.

b)

Ai fini del presente allegato, per «proprietario dell’aeromobile senza equipaggio (unmanned aircraft - UA)» si intende uno dei soggetti seguenti:

1)

il proprietario registrato dell’UA, che può essere l’operatore di UAS stesso;

2)

l’operatore di UAS che agisce in veste di locatario dell’UA, a condizione che si applichi il punto ML.UAS.201, lettera b).

CAPITOLO A

GENERALITÀ

ML.UAS.101   Ambito di applicazione

Il presente allegato stabilisce le misure che le persone e le organizzazioni devono adottare per garantire che il sistema aeromobile senza equipaggio (unmanned aircraft system - UAS) impiegato nel contesto della categoria «specifica», quale definita all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, e per il quale è stato o sarà rilasciato un certificato di aeronavigabilità dell’UA in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, sia aeronavigabile. Specifica inoltre le condizioni che devono essere soddisfatte dalle persone o dalle organizzazioni coinvolte nei compiti relativi all’aeronavigabilità dell’UAS in questione.

CAPITOLO B

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

ML.UAS.201   Responsabilità

a)

Il proprietario dell’UA risponde del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS e deve garantire che nessun volo abbia luogo se non sono soddisfatti tutti i requisiti seguenti:

1)

l’UAS è mantenuto in condizioni di aeronavigabilità;

2)

tutti gli equipaggiamenti operativi e di emergenza sono correttamente installati sull’UAS ed efficienti oppure, qualora tali equipaggiamenti siano non efficienti, sono chiaramente identificati come tali;

3)

il certificato di aeronavigabilità dell’UA è valido.

b)

In deroga alla lettera a), nei casi in cui l’UA è noleggiato, l’assunzione delle responsabilità di cui alla lettera a) deve ricadere sul locatario, se quest’ultimo è identificato nel documento di immatricolazione dell’UA o se tale trasferimento di responsabilità è stipulato specificamente nel contratto di noleggio.

c)

Qualsiasi persona o organizzazione che effettua la manutenzione dell’UAS e dei suoi componenti è responsabile degli interventi di manutenzione eseguiti.

d)

L’operatore di UAS è responsabile dell’esecuzione completa dell’ispezione pre-volo. La persona che effettua l’ispezione per conto dell’operatore di UAS deve essere qualificata a tal fine. L’ispezione pre-volo non deve necessariamente essere effettuata da un’organizzazione di manutenzione approvata o da personale autorizzato a certificare.

e)

Oltre ai requisiti di cui alla lettera a), il proprietario dell’UA deve garantire che:

1)

i compiti associati alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS siano svolti da un’organizzazione approvata in conformità all’allegato II (parte-CAO.UAS) che abbia la sua sede principale di attività in un territorio a cui si applicano i trattati.

Se il proprietario dell’UA affida mediante contratto l’esecuzione di tali compiti a un’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS, deve essere stipulato un contratto scritto in conformità all’appendice 1. Tale organizzazione contraente deve assumersi la responsabilità della corretta esecuzione di detti compiti;

2)

salvo quanto diversamente specificato nel capitolo E, la manutenzione dell’UAS e dei componenti da installarvisi sia effettuata da un’organizzazione approvata conformemente all’allegato II (parte CAO.UAS) che abbia la propria sede principale di attività in un territorio a cui si applicano i trattati.

f)

Al fine di stabilire se l’UAS è conforme ai requisiti del presente allegato, il proprietario dell’UA deve garantire che l’accesso all’UAS e ai registri a esso relativi sia consentito a qualsiasi persona autorizzata dall’autorità competente.

CAPITOLO C

MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ

ML.UAS.301   Compiti di mantenimento dell’aeronavigabilità

Il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS e l’efficienza degli equipaggiamenti operativi e di emergenza devono essere garantiti mediante:

a)

l’esecuzione di ispezioni pre-volo dell’UA;

b)

l’esecuzione di interventi di manutenzione non programmati e la correzione di difetti (compresi danni) conformemente ai dati di cui ai punti ML.UAS.401 e ML.UAS.304, a seconda dei casi, tenendo conto della lista degli equipaggiamenti minimi e della lista delle deviazioni di configurazione, se disponibili;

c)

l’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione programmata conformemente al programma di manutenzione dell’UAS di cui al punto ML.UAS.302;

d)

il rispetto di qualsiasi aspetto applicabile tra quelli che seguono:

1)

una direttiva di aeronavigabilità (airworthiness directive - «AD») emessa o adottata dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea;

2)

requisiti operativi aventi conseguenze sul mantenimento dell’aeronavigabilità;

3)

requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità imposti dall’Agenzia;

4)

una misura richiesta dall’autorità competente come reazione immediata a un problema di sicurezza;

e)

l’esecuzione di modifiche e riparazioni in conformità al punto ML.UAS.304;

f)

l’effettuazione, quando necessario, di voli di collaudo dopo la manutenzione;

g)

la disponibilità di una dichiarazione su massa e centraggio che rispecchi la configurazione in essere dell’UA qualora tali informazioni siano prodotte dal fabbricante dell’UA.

ML.UAS.302   Programma di manutenzione dell’UAS

a)

La manutenzione programmata dell’UAS deve essere organizzata in conformità a un programma di manutenzione dell’UAS.

b)

Il programma di manutenzione dell’UAS e ogni sua successiva modifica devono essere approvati dall’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS responsabile della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS.

c)

Il programma di manutenzione dell’UAS deve essere conforme:

1)

alle informazioni obbligatorie sul mantenimento dell’aeronavigabilità, come le AD a carattere ripetitivo, la sezione relativa alla limitazione di aeronavigabilità delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità e specifici requisiti per la manutenzione di cui alla scheda tecnica di omologazione;

2)

alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità emesse dal titolare dell’approvazione del progetto.

d)

Fatta salva la lettera c), punto 1), in deroga alla lettera c), punto 2), il programma di manutenzione dell’UAS può discostarsi dalle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, sulla base dei dati ottenuti dalle revisioni effettuate in conformità alla lettera f).

e)

Il programma di manutenzione dell’UAS deve tenere conto della configurazione dell’UAS, nonché del tipo e delle specificità delle operazioni.

f)

Il programma di manutenzione dell’UAS deve essere sottoposto a riesame almeno una volta l’anno per valutarne l’efficacia, tenendo in considerazione eventuali istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità nuove o modificate.

ML.UAS.303   Direttive di aeronavigabilità (AD)

Qualsiasi AD applicabile deve essere applicata conformemente ai suoi requisiti, salvo indicazioni diverse da parte dell’Agenzia.

ML.UAS.304   Modifiche e riparazioni

a)

Qualsiasi danno a un UAS o a un componente da installarvisi deve essere valutato prima di essere riparato.

b)

L’esecuzione di modifiche e riparazioni sull’UAS o sui suoi componenti impone che tali modifiche e riparazioni siano, in alternativa:

1)

approvate dall’Agenzia; o

2)

approvate da un’organizzazione di progettazione conforme all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012; o

3)

contenute nei requisiti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.90B o 21.A.431B, del regolamento (UE) n. 748/2012.

ML.UAS.305   Sistema di registrazione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS

a)

Per ogni UAS, identificato dall’immatricolazione dell’UA e dal tipo e numero di serie dell’unità di controllo e monitoraggio (control and monitoring unit - «CMU»), deve essere istituito un sistema per registrare le informazioni sul mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS. Tale sistema deve essere utilizzato dal pilota remoto e dalla o dalle persone coinvolte nel mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS.

b)

Il sistema di registrazione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS deve registrare le informazioni seguenti:

1)

la data dell’inserimento e il corrispondente utilizzo totale, nel o nei parametri pertinenti all’UAS (ad esempio ore di volo, giorni di calendario o cicli);

2)

i dettagli della manutenzione effettuata sull’UAS, in particolare tutti i certificati di riammissione in servizio (CRS) richiesti dal punto ML.UAS.801 o ML.UAS.803;

3)

i dettagli dell’installazione della CMU, in particolare il certificato di riammissione in servizio (certificate of release to service - «CRS») richiesto dal punto ML.UAS.805, quando tale installazione è prescritta dal titolare dell’approvazione del progetto;

4)

le prove che confermano l’esecuzione completa dell’ispezione pre-volo dell’UA;

5)

le informazioni considerate necessarie al fine di garantire la continuità della sicurezza in volo;

6)

la dichiarazione su massa e centraggio, qualora tali informazioni siano prodotte dal fabbricante dell’UA;

7)

qualsiasi altro dato necessario a dimostrare la conformità alla lettera g).

c)

Per quanto concerne i componenti soggetti a limitazioni di aeronavigabilità, oltre al documento di riammissione in servizio (modulo 1 AESA o equivalente), nel sistema di registrazione devono essere inserite anche le informazioni seguenti:

1)

la designazione e l’identificazione del o dei componenti;

2)

il tipo, il numero di serie e di immatricolazione, a seconda del caso, dell’UA, della CMU o del componente su cui lo specifico componente è stato installato, così come il riferimento ai registri della manutenzione pertinenti alla loro installazione e rimozione;

3)

la data dell’inserimento e il corrispondente utilizzo totale accumulato del componente, nel o nei parametri pertinenti al componente in questione.

d)

Ogni inserimento deve essere effettuato il prima possibile dopo il completamento del compito, in modo da fornire uno stato aggiornato al pilota remoto.

e)

Tutti i dati inseriti nei registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità di UAS devono essere redatti in modo chiaro ed accurato. Nel caso in cui sia necessario rettificare un’informazione inserita, la correzione dovrà essere realizzata in modo tale che l’informazione iniziale resti chiaramente visibile.

f)

Il sistema di registrazione deve contemplare registrazioni per l’UA, la CMU e, se del caso, per i componenti soggetti a limitazioni di aeronavigabilità.

g)

Il sistema di registrazione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS deve essere in grado di fornire:

1)

lo stato aggiornato delle AD e delle misure imposte dall’autorità competente come reazione immediata ad un problema di sicurezza;

2)

lo stato aggiornato delle modifiche e delle riparazioni;

3)

lo stato aggiornato della conformità al programma di manutenzione dell’UAS;

4)

lo stato aggiornato dei componenti soggetti a limitazioni di aeronavigabilità;

5)

la lista aggiornata della manutenzione differita.

h)

I registri devono essere conservati per i periodi specificati di seguito:

1)

per i registri di cui alla lettera b), punti 2) e 3), fino al momento in cui le informazioni ivi contenute non siano sostituite da informazioni nuove equivalenti in termini di portata e dettaglio, ma per un periodo non inferiore a 36 mesi dalla messa in servizio dopo la manutenzione o, a seconda dei casi, l’installazione della CMU;

2)

per i registri di cui alla lettera b), punti 1) e 7), e alla lettera c), per almeno 12 mesi dal ritiro permanente dell’UAS o del componente dal servizio;

3)

per i registri di cui alla lettera b), punti da 4) a 6), non meno di 36 mesi dopo l’inserimento nel sistema di registrazione;

4)

se non sostituiti, i registri di cui alla lettera h), punto 1), devono essere conservati per 12 mesi dal ritiro permanente dal servizio dell’UA o della CMU.

ML.UAS.307   Trasferimento dei registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS

a)

In caso di trasferimento permanente di un UA da un proprietario a un altro, devono essere trasferiti anche i registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità pertinenti di cui al punto ML.UAS.305.

b)

Quando affida mediante contratto compiti di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità ad un’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS, il proprietario dell’UA deve garantire che i registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità di cui al punto ML.UAS.305 siano trasferiti a tale organizzazione contraente.

c)

I periodi di conservazione dei registri di cui al punto ML.A.305, lettera h), devono continuare ad applicarsi al nuovo proprietario o all’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS.

CAPITOLO D

STANDARD DI MANUTENZIONE

ML.UAS.401   Dati di manutenzione

a)

La manutenzione dell’UAS impone l’uso e il rispetto dei dati di manutenzione applicabili aggiornati.

b)

Ai fini del presente allegato, per «dati di manutenzione applicabili» si intende quanto elencato di seguito:

1)

i requisiti, le procedure, gli standard o le informazioni applicabili emessi dall’autorità competente o dall’Agenzia;

2)

qualsiasi AD applicabile;

3)

le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità applicabili e altre istruzioni di manutenzione emesse dal titolare del certificato di omologazione, dal titolare del certificato di omologazione supplementare e eventualmente da altre organizzazioni che pubblichino tali dati in conformità all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012;

4)

per i componenti approvati per l’installazione dal titolare dell’approvazione del progetto, le istruzioni di manutenzione applicabili pubblicate dal fabbricante del componente e ritenute accettabili da detto titolare.

ML.UAS.403   Difetti dell’UAS

a)

Qualsiasi difetto dell’UAS che costituisce un serio pericolo per la sicurezza del volo deve essere corretto prima dei successivi voli.

b)

Le persone elencate di seguito possono decidere che un difetto non costituisce un serio pericolo per la sicurezza del volo e differirne la correzione di conseguenza:

1)

il pilota remoto o il personale autorizzato a certificare, per i difetti relativi all’equipaggiamento dell’UAS non richiesto;

2)

il pilota remoto o il personale autorizzato a certificare quando si utilizza la lista degli equipaggiamenti minimi o la lista delle deviazioni di configurazione per quanto riguarda i difetti relativi all’equipaggiamento dell’UAS richiesto;

3)

il personale autorizzato a certificare in relazione a difetti diversi da quelli di cui alla lettera b), punti 1) e 2).

c)

Qualsiasi difetto dell’UAS che non costituisce un rischio grave per la sicurezza del volo deve essere corretto al più presto dalla data in cui è stato originariamente individuato ed entro i termini specificati nei dati di manutenzione o nella lista degli equipaggiamenti minimi.

d)

Qualsiasi difetto non corretto prima del volo deve essere registrato nel sistema di registrazione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS di cui al punto ML.UAS.305 e tale registrazione deve essere messa a disposizione del pilota remoto.

CAPITOLO E

COMPONENTI

ML.UAS.501   Installazione di componenti di UA

a)

Se non diversamente specificato all’allegato II (parte CAO.UAS) o all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, del regolamento (UE) n. 748/2012, un componente può essere installato su un UA soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

1)

è in condizioni soddisfacenti;

2)

è stato adeguatamente riammesso in servizio utilizzando un modulo 1 AESA di cui all’allegato I (parte M), appendice II, del regolamento (UE) n. 1321/2014 o un modulo equivalente;

3)

è stato contrassegnato conformemente all’allegato I (parte 21), capitolo Q, del regolamento (UE) n. 748/2012.

b)

Prima dell’installazione di un componente su un UA, l’organizzazione di manutenzione deve accertare che quel dato componente sia idoneo a essere installato tenendo conto della configurazione dell’UA e di qualsiasi AD applicabile.

c)

Le parti standard devono essere installate su un UA o su un componente soltanto se nei dati di manutenzione sono indicate tali specifiche parti standard, se queste ultime sono corredate di prove di conformità allo standard applicabile e se presentano una tracciabilità adeguata.

d)

Le materie prime o i materiali di consumo possono essere utilizzati su un UA o su un componente unicamente a condizione che:

1)

il fabbricante dell’aeromobile o del componente consenta l’uso di tali materie prime o materiali di consumo nei pertinenti dati di manutenzione;

2)

tali materiali sodisfino le specifiche richieste per i materiali e siano adeguatamente tracciabili;

3)

tali materiali siano corredati di una documentazione che faccia chiaramente riferimento a tali materiali specifici e che includa una dichiarazione di conformità alle specifiche applicabili nonché l’indicazione della sede di fabbricazione e del fornitore.

ML.UAS.502   Manutenzione dei componenti di UA

a)

La manutenzione dei componenti di UA deve essere certificata in conformità della tabella seguente:

 

Certificazione con modulo 1 AESA (di cui all’allegato I (parte M), appendice II, del regolamento (UE) n. 1321/2014)

Certificazione unitamente a manutenzione di UA in conformità al punto ML.UAS.801 (impossibile rilasciare un modulo 1 AESA)

Componenti sottoposti a manutenzione in conformità ai dati di manutenzione dei componenti (dati emessi dal fabbricante del componente)

Manutenzione diversa dalla revisione

Per i motori: organizzazioni di manutenzione abilitate per i motori

Per altri componenti: organizzazioni di manutenzione abilitate per i componenti

Organizzazioni di manutenzione di UA

Revisione di componenti diversi dai motori

Organizzazioni di manutenzione abilitate per i componenti

Impossibile

Revisione di motori

organizzazioni di manutenzione abilitate per i motori

Organizzazioni di manutenzione di UA, se previsto dal titolare dell’approvazione del progetto

Manutenzione di componenti in conformità ai dati di manutenzione dell’UA (dati emessi dal fabbricante dell’UA)

Tutti i componenti e tutte le tipologie di manutenzione

Organizzazioni di manutenzione abilitate per i motori (per i motori) o per i componenti (per gli altri componenti)

Organizzazioni di manutenzione di UA

b)

I componenti di cui allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punti da 3) a 6), del regolamento (UE) n. 748/2012 possono essere sottoposti a manutenzione da qualsiasi persona o organizzazione. In tal caso, in deroga a quanto stabilito alla lettera a), la manutenzione di tali componenti deve essere accompagnata da una «dichiarazione di avvenuta manutenzione» emessa dalla persona o dall’organizzazione che ha eseguito la manutenzione. La «dichiarazione di avvenuta manutenzione» deve contenere quanto meno le informazioni di base sulla manutenzione eseguita, la data in cui è stata completata e l’identificazione dell’organizzazione o della persona che emette la dichiarazione. La dichiarazione deve essere considerata un registro della manutenzione ed equivalente a un modulo 1 AESA in relazione al componente oggetto della manutenzione.

ML.UAS.504   Segregazione dei componenti

a)

I componenti non efficienti e non recuperabili devono essere separati da componenti, parti standard e materiali efficienti.

b)

Un componente è da considerarsi non efficiente in presenza di una qualsiasi delle circostanze seguenti:

1)

raggiungimento della limitazione del componente come definita nel programma di manutenzione dell’UAS;

2)

non conformità alle AD applicabili e ad altri requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità prescritti dall’Agenzia;

3)

assenza delle informazioni necessarie per determinare lo stato di aeronavigabilità del componente o la sua idoneità all’installazione;

4)

evidenza di difetti o malfunzionamenti del componente;

5)

coinvolgimento del componente in un inconveniente o incidente che può averne compromesso l’efficienza.

c)

I componenti che hanno raggiunto i limiti di vita certificati o che presentano difetti o malfunzionamenti irreparabili devono essere classificati come non recuperabili ed essere esclusi dal sistema di fornitura dei componenti, a meno che non ne sia stato esteso il limite di vita certificato o non sia stata approvata una soluzione di riparazione in conformità al punto ML.UAS.304.

ML.UAS.520   Installazione e manutenzione dei componenti di CMU

a)

I componenti devono essere installati su una CMU soltanto quando nei dati di manutenzione sono specificati tali componenti e quando sono in condizioni soddisfacenti.

b)

Fatta salva la lettera a), i componenti critici di CMU di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.308, lettera a), del regolamento (UE) n. 748/2012 devono essere installati sulla CMU soltanto se accompagnati da un modulo 1 AESA o equivalente e contrassegnati in conformità all’allegato I (parte 21), capitolo Q, di detto regolamento.

c)

Fatta salva la lettera a), i componenti di CMU non considerati critici devono essere installati sulla CMU soltanto se accompagnati dalla dichiarazione di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.308, lettera b), del regolamento (UE) n. 748/2012, o equivalente.

d)

La manutenzione dei componenti critici di CMU deve essere effettuata da un’organizzazione di manutenzione approvata in conformità all’allegato II (parte CAO.UAS) e deve essere certificata su un modulo 1 AESA come indicato all’allegato I (parte M), appendice II, del regolamento (UE) n. 1321/2014.

e)

I componenti di CMU che non sono considerati critici possono essere sottoposti a manutenzione da qualsiasi persona o organizzazione. La manutenzione di tali componenti deve essere accompagnata da una «dichiarazione di avvenuta manutenzione» emessa dalla persona o dall’organizzazione che ha eseguito la manutenzione. Tale dichiarazione deve contenere quanto meno le informazioni di base sulla manutenzione eseguita, la data in cui è stata completata e l’identificazione dell’organizzazione o della persona che emette la dichiarazione. Essa è considerata un registro della manutenzione e, ai fini dell’installazione, è equivalente alla dichiarazione di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.308, lettera b), del regolamento (UE) n. 748/2012.

f)

In deroga alle lettere d) ed e), se i componenti di CMU sono soggetti a manutenzione mentre sono installati sulla CMU o temporaneamente rimossi dalla stessa, tale intervento di manutenzione può essere certificato unitamente alla manutenzione della CMU conformemente al punto ML.UAS.803.

CAPITOLO H

CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO («CRS»)

ML.UAS.801   Certificazione della manutenzione di UA

a)

Una volta completata, la manutenzione eseguita su un UA deve essere certificata su un «certificato di riammissione in servizio» (CRS) dal personale autorizzato a certificare. Il CRS deve essere rilasciato quando il personale autorizzato a certificare ha verificato che tutti gli interventi di manutenzione ordinati sono stati eseguiti correttamente, tenendo conto della disponibilità e dell’utilizzo dei dati di manutenzione di cui al punto ML.UAS.401.

b)

In un CRS devono figurare almeno le informazioni seguenti:

1)

le informazioni di base sulla manutenzione eseguita sull’UA;

2)

la data in cui è stata certificata la manutenzione dell’UA;

3)

il riferimento dell’approvazione dell’organizzazione di manutenzione e del personale autorizzato a certificare che rilascia il CRS;

4)

le eventuali limitazioni relative all’aeronavigabilità o alle operazioni.

c)

In deroga alla lettera a), quando la manutenzione ordinata non può essere completata, è possibile rilasciare un CRS nel rispetto delle limitazioni approvate per l’UA. In tal caso il CRS deve indicare che la manutenzione non ha potuto essere completata e specificare, nell’ambito delle informazioni di cui alla lettera b), punto 4), le limitazioni relative all’aeronavigabilità e alle operazioni eventualmente applicabili.

d)

Il CRS non deve essere rilasciato in caso di non conformità note ai requisiti del presente allegato che costituiscono un pericolo per la sicurezza del volo.

ML.UAS.802   Certificazione della manutenzione di componenti di UA

a)

Una volta completata, la manutenzione eseguita su un componente di UA deve essere certificata dal personale autorizzato a certificare, fatta eccezione per i casi di cui al punto ML.UAS.502, lettera b). La certificazione deve essere rilasciata quando il personale autorizzato a certificare ha verificato che tutti gli interventi di manutenzione ordinati sono stati eseguiti correttamente, tenendo conto della disponibilità e dell’utilizzo dei dati di manutenzione di cui al punto ML.UAS.401, e che il componente è in condizioni soddisfacenti.

b)

Tale certificazione deve essere redatta su un modulo 1 AESA, fatta eccezione per il caso in cui tali interventi di manutenzione siano certificati unitamente alla manutenzione dell’UA, come indicato al punto ML.UAS.502, lettera a).

c)

Il modulo 1 AESA di cui alla lettera b) deve essere compilato secondo le istruzioni fornite nell’appendice 3. Tale modulo può essere generato da una banca dati informatizzata.

ML.UAS.803   Certificazione della manutenzione di CMU

a)

Una volta completata, la manutenzione eseguita sulla CMU che coinvolge qualsiasi componente critico per l’esercizio dell’UAS, secondo quanto stabilito dal titolare dell’approvazione del progetto, deve essere certificata su un CRS dal personale autorizzato a certificare. Il CRS deve essere rilasciato quando il personale autorizzato a certificare ha verificato che tutti gli interventi di manutenzione ordinati sono stati eseguiti correttamente, tenendo conto della disponibilità e dell’utilizzo dei dati di manutenzione di cui al punto ML.UAS.401.

b)

In un CRS devono figurare almeno le informazioni seguenti:

1)

le informazioni di base sulla manutenzione eseguita sulla CMU;

2)

la data in cui è stata certificata la manutenzione della CMU;

3)

il riferimento dell’approvazione dell’organizzazione di manutenzione e del personale autorizzato a certificare che rilascia il CRS;

4)

le eventuali limitazioni relative all’aeronavigabilità o alle operazioni.

c)

Il CRS non deve essere rilasciato in caso di non conformità note ai requisiti del presente allegato che costituiscono un pericolo per la sicurezza del volo.

ML.UAS.804   Certificazione della manutenzione di componenti di CMU

a)

Una volta completata, la manutenzione eseguita su un componente di CMU conformemente al punto ML.UAS.520, lettera d), deve essere certificata da personale autorizzato a certificare. La certificazione deve essere rilasciata quando il personale autorizzato a certificare ha verificato che tutti gli interventi di manutenzione ordinati sono stati eseguiti correttamente, tenendo conto della disponibilità e dell’utilizzo dei dati di manutenzione di cui al punto ML.UAS.401, e che il componente è in condizioni soddisfacenti.

b)

Tale certificazione deve essere redatta su un modulo 1 AESA, fatta eccezione per il caso in cui tali interventi di manutenzione siano certificati unitamente alla manutenzione della CMU, come indicato al punto ML.UAS.520, lettera f).

c)

Il modulo 1 AESA di cui alla lettera b) deve essere compilato secondo le istruzioni fornite nell’appendice 3. Tale modulo può essere generato da una banca dati informatizzata.

ML.UAS.805   Certificazione dell’installazione di CMU

a)

Se prescritto dal titolare dell’approvazione del progetto, l’installazione della CMU, una volta completata, deve essere certificata su un CRS dal personale autorizzato a certificare. Il CRS deve essere rilasciato quando il personale autorizzato a certificare ha verificato che tutte le istruzioni di installazione e di collaudo correntemente applicabili emesse dal titolare dell’approvazione del progetto sono state correttamente rispettate, tenendo conto dei requisiti di installazione dei componenti di CMU di cui al punto ML.UAS.520.

b)

Un CRS deve comprendere tutte le informazioni seguenti:

1)

un riferimento alle istruzioni di installazione della CMU;

2)

la data in cui è stata certificata l’installazione della CMU;

3)

il riferimento dell’approvazione dell’organizzazione di manutenzione e del personale autorizzato a certificare che rilascia il CRS;

4)

le eventuali limitazioni relative all’aeronavigabilità o alle operazioni.

c)

Il CRS non deve essere rilasciato in caso di non conformità note ai requisiti del presente allegato che costituiscono un pericolo per la sicurezza del volo.

CAPITOLO I

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ («ARC»)

ML.UAS.901   Revisione dell’aeronavigabilità dell’UA — Generalità

Al fine di garantire la validità del certificato di aeronavigabilità di un UA, quest’ultimo deve essere sottoposto periodicamente a una revisione dell’aeronavigabilità in conformità al punto ML.UAS.903.

a)

Il certificato di revisione dell’aeronavigabilità (airworthiness review certificate - ARC) è rilasciato in conformità all’appendice 2 (modulo 15d AESA), al completamento di una revisione soddisfacente dell’aeronavigabilità. L’ARC deve avere una validità di 1 anno.

b)

La revisione dell’aeronavigabilità e il rilascio dell’ARC devono essere eseguiti in conformità al punto ML.UAS.903:

1)

dal personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità che agisce per conto dell’autorità competente; o

2)

dal personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità che agisce per conto di un’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS approvata per l’esecuzione della revisione dell’aeronavigabilità dell’UA in questione.

c)

La validità di un ARC può essere prorogata al massimo per due volte consecutivamente, per un periodo di un anno ciascuna, da un’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS, nel rispetto delle condizioni seguenti:

1)

l’UAS è stato gestito in modo continuativo da una o più organizzazioni di cui alla parte CAO.UAS dall’ultima emissione o proroga dell’ARC;

2)

l’UAS è stato sottoposto a manutenzione nei 12 mesi precedenti da parte di un’organizzazione di manutenzione approvata conformemente alla parte CAO.UAS;

3)

l’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS non dispone di alcun elemento né motivo per ritenere che l’UAS non sia aeronavigabile.

L’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS può concedere la proroga dell’ARC indipendentemente dal personale o dall’organizzazione che, come previsto alla lettera b), ha originariamente rilasciato l’ARC.

d)

In deroga alla lettera c), la proroga dell’ARC può essere anticipata di un massimo di 30 giorni, senza interruzione dello schema di revisione dell’aeronavigabilità.

e)

Quando l’autorità competente esegue autonomamente la revisione dell’aeronavigabilità e rilascia il relativo certificato, il proprietario dell’UA deve fornire, su richiesta e se necessario, quanto segue all’autorità competente:

1)

la documentazione richiesta dall’autorità competente;

2)

un alloggio idoneo nella sede appropriata per il suo personale;

3)

il sostegno di personale autorizzato a certificare idoneo.

ML.UAS.902   Validità dell’ARC di un UA

a)

L’ARC perde la propria validità se si verifica una delle circostanze seguenti:

1)

l’ARC è sospeso o revocato;

2)

il certificato di aeronavigabilità non è valido;

3)

l’UA non è presente nel registro aeronautico di uno Stato membro;

4)

il certificato di omologazione per il quale il certificato di aeronavigabilità era stato rilasciato è sospeso o revocato.

b)

Un UA non deve volare se l’ARC non è valido o in presenza di una delle circostanze seguenti:

1)

il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UA, della CMU o di qualunque componente installato sull’UAS non risponde ai requisiti di cui al presente allegato;

2)

l’UA è destinato a essere impiegato con una CMU per la quale è stata individuata una non conformità rispetto al punto ML.UAS.903, lettera b), che non è stata risolta;

3)

l’UA o la CMU non mantiene la conformità al progetto di tipo approvato dall’Agenzia;

4)

l’UA è stato utilizzato senza rispettare le limitazioni previste dal manuale di volo approvato o dal certificato di aeronavigabilità, senza che siano stati adottati provvedimenti adeguati;

5)

l’UA è stato coinvolto in un incidente o in un inconveniente che incide sulla sua aeronavigabilità, senza che siano stati adottati gli opportuni provvedimenti conseguenti al fine di ripristinarne l’aeronavigabilità;

6)

una modifica o una riparazione dell’UAS o di qualsiasi componente istallato sull’UAS non è conforme al punto ML.UAS.304.

ML.UAS.903   Processo di revisione dell’aeronavigabilità

a)

La revisione dell’aeronavigabilità di un UA deve comprendere un’analisi documentata dei registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UA e un’ispezione fisica dell’UA.

b)

La revisione dell’aeronavigabilità di cui alla lettera a) deve comprendere altresì un’analisi documentata dei registri e un’ispezione fisica della o delle CMU utilizzate per l’esercizio dell’UA, fatto salvo il caso in cui tali CMU siano state incluse nella revisione dell’aeronavigabilità di un UA dello stesso tipo negli ultimi sei mesi.

c)

Attraverso l’analisi documentata dei registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UA e delle CMU, si deve garantire che:

1)

i dati richiesti di cui al punto ML.UAS.305, lettera b), punto 1), siano stati correttamente registrati;

2)

il manuale di volo sia adeguato alla configurazione dell’UAS e rifletta lo stato di revisione più recente;

3)

tutti gli interventi di manutenzione previsti per l’UAS in conformità al programma di manutenzione dell’UAS siano stati eseguiti;

4)

tutti i difetti noti siano stati corretti o la loro correzione sia stata differita conformemente al punto ML.UAS.403;

5)

tutte le AD applicabili siano state applicate e correttamente incluse nei registri dell’UAS;

6)

tutte le modifiche e riparazioni eseguite sull’UAS siano state incluse nei registri dell’UAS e siano conformi al punto ML.UAS.304;

7)

tutti i componenti soggetti a limitazioni di aeronavigabilità e installati sull’UAS siano correttamente identificati, anche nei registri dell’UAS e non abbiano ecceduto i corrispondenti limiti di aeronavigabilità approvati;

8)

dal momento in cui l’UA o la CMU rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, tutti gli interventi di manutenzione siano stati certificati conformemente all’allegato appropriato del presente regolamento;

9)

la dichiarazione su massa e centraggio in essere corrisponda all’effettiva configurazione dell’UA e sia valida;

10)

l’UA e la CMU siano conformi alla revisione applicabile in essere del rispettivo progetto di tipo approvata dall’Agenzia;

11)

il certificato di aeronavigabilità sia valido, fatto salvo il caso in cui sia stata presentata una domanda per l’ottenimento di un nuovo certificato di aeronavigabilità ai sensi del punto ML.UAS.906 A o ML.UAS.906B e il certificato di aeronavigabilità non sia ancora stato rilasciato al momento della revisione;

12)

il certificato acustico corrisponda alla configurazione dell’UA e sia valido, se è stato rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21), capitolo I, del regolamento (UE) n. 748/2012.

d)

Mediante il controllo fisico dell’UA e della CMU, si deve assicurare che:

1)

tutti i contrassegni e le targhette richiesti siano installati correttamente;

2)

l’UAS sia conforme al relativo manuale di volo approvato;

3)

la configurazione dell’UAS sia conforme alla documentazione approvata;

4)

non vi sia alcun difetto evidente che non sia già stato corretto in conformità al punto ML.UAS.403;

5)

non si possano riscontrare incongruenze tra l’UAS e l’analisi documentata dei registri di cui alla lettera c).

e)

Per quanto riguarda il controllo fisico di cui alla lettera d), il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità non debitamente autorizzato come personale autorizzato a certificare deve essere assistito da personale di quest’ultimo tipo.

f)

In deroga al punto ML.UAS.901, lettera a), la revisione dell’aeronavigabilità può essere anticipata di un massimo di 90 giorni, senza interruzione dello schema di revisione dell’aeronavigabilità.

g)

L’ARC (modulo 15d AESA) di cui all’appendice 2 deve essere emesso soltanto da personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità debitamente autorizzato, quando la revisione dell’aeronavigabilità è stata eseguita in maniera completa e sono state attuate tutte le azioni volte ad eliminare le non conformità rilevate.

h)

Ogni ARC rilasciato o prorogato per un UA deve essere altresì inviato allo Stato membro di registrazione dell’UA in questione entro 10 giorni.

i)

I compiti di revisione dell’aeronavigabilità non possono essere oggetto di subappalto.

ML.UAS.905   Trasferimento dell’immatricolazione di un UA all’interno dell’Unione

a)

Per il trasferimento dell’immatricolazione di un UA all’interno dell’UE, il richiedente deve:

1)

fornire in primo luogo al precedente Stato membro di immatricolazione il nome dello Stato membro in cui l’aeromobile senza equipaggio sarà immatricolato;

2)

chiedere successivamente al nuovo Stato membro di immatricolazione il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.

b)

Fatto salvo il punto M.A.902, lettera a), punto 3), il vecchio ARC deve restare valido fino alla sua scadenza.

c)

In deroga alla lettera b), la revisione dell’aeronavigabilità deve essere eseguita in modo soddisfacente in conformità al punto ML.UAS.903 se si verifica una delle circostanze seguenti:

1)

l’aeromobile era in condizioni non idonee al volo nel precedente Stato membro;

2)

l’ARC precedente non è valido o è scaduto.

ML.UAS.906   A Revisione dell’aeronavigabilità di UA importati nell’Unione

a)

Quando un UA è importato da un paese terzo, o da un sistema normativo nel quale non si applica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, e iscritto nel registro di uno Stato membro, il richiedente deve:

1)

chiedere all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012;

2)

far eseguire, per gli UA non nuovi, una revisione dell’aeronavigabilità che dia esito soddisfacente conformemente al punto ML.UAS.903;

3)

far eseguire tutti gli interventi di manutenzione per assicurare la conformità al programma di manutenzione dell’UAS approvato.

b)

Se l’UA è conforme ai requisiti pertinenti, l’autorità competente o l’organizzazione che esegue la revisione dell’aeronavigabilità, come previsto al punto ML.UAS.901, lettera b), deve rilasciare un ARC.

c)

Il proprietario dell’UA deve garantire che all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione sia concesso l’accesso all’UAS a fini di controllo.

ML.UAS.906B   Revisione dell’aeronavigabilità in seguito a modifiche delle operazioni UAS

a)

Se le modifiche alle operazioni UAS nella categoria «specifica» comportano la necessità di rilasciare un certificato di aeronavigabilità in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, il proprietario dell’UA deve:

1)

chiedere all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione il rilascio di un certificato di aeronavigabilità in conformità all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012;

2)

far eseguire una revisione dell’aeronavigabilità che dia esito soddisfacente conformemente al punto ML.UAS.903;

3)

far eseguire tutti gli interventi di manutenzione per assicurare la conformità al programma di manutenzione dell’UAS approvato.

b)

Se l’UA è conforme ai requisiti pertinenti, l’autorità competente o l’organizzazione che esegue la revisione dell’aeronavigabilità, come previsto al punto ML.UAS.901, lettera b), deve rilasciare un ARC.

c)

Il proprietario dell’UA deve garantire che all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione sia concesso l’accesso all’UAS a fini di controllo.

ML.UAS.907   Rilievi

Dopo aver ricevuto la notifica dei rilievi dall’autorità competente in conformità al punto AR.UAS.GEN.351 dell’allegato I (parte AR.UAS) del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109, la persona o l’organizzazione responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS a norma del punto ML.UAS.201 deve, entro il periodo concordato con l’autorità competente, definire un piano di azioni correttive (per risolvere i rilievi e fare in modo che non si ripetano) nonché dimostrare l’attuazione di tale piano all’autorità competente.


Appendice 1

Contratto di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità

a)

Quando un proprietario di un UA stipula, in conformità al punto ML.UAS.201, un contratto con un’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS relativo all’esecuzione di compiti legati alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, il contratto firmato da entrambe le parti deve essere messo a disposizione, su richiesta, dell’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione.

b)

Il contratto deve essere stipulato tenendo conto dei requisiti del presente allegato e deve definire gli obblighi dei firmatari relativamente al mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS.

c)

Nel contratto figurano almeno le informazioni seguenti:

1)

l’immatricolazione, il tipo e il numero di serie dell’UA e i dettagli della CMU;

2)

il nome del proprietario o del locatario registrato dell’UA, o i dati identificativi della società corrispondente, incluso l’indirizzo;

3)

i dati identificativi dell’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS, incluso l’indirizzo;

4)

il tipo di operazione.

d)

Il contratto deve contenere la dichiarazione seguente:

«Il proprietario dell’UA affida all’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS, l’elaborazione e l’approvazione di un programma di manutenzione dell’UAS e l’organizzazione della manutenzione dell’UAS conformemente al suddetto programma di manutenzione dell’UAS.

In base al presente contratto, entrambi i firmatari si assumono i rispettivi obblighi da esso previsti.

Il proprietario dell’UA dichiara, per quanto a sua conoscenza, che tutte le informazioni fornite all’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS riguardanti il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS sono e saranno corrette e che l’UAS non sarà riparato o modificato senza il preventivo accordo dell’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS.

In caso di mancato rispetto del presente contratto da parte di uno dei due firmatari, il presente contratto è considerato nullo. In tal caso il proprietario dell’UA avrà la piena responsabilità di ogni intervento relativo al mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS e il proprietario dell’UA informerà le autorità competenti dello Stato membro di registrazione entro due settimane in merito alla risoluzione del contratto.»

e)

Quando il proprietario dell’UA stipula un contratto con un’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS in conformità al punto ML.UAS.201, gli obblighi delle parti devono essere così stabiliti:

1)

Obblighi dell’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS

i)

provvedere affinché il tipo di UA e di CMU sia incluso nell’ambito delle sue attività;

ii)

rispettare tutte le condizioni relative alla gestione dell’aeronavigabilità dell’UAS elencate di seguito:

A)

elaborare e approvare il programma di manutenzione dell’UAS;

B)

una volta approvato, mettere a disposizione del proprietario dell’UA il programma di manutenzione dell’UAS, nonché le motivazioni di eventuali deviazioni in conformità al punto ML.UAS.302, lettera d);

C)

stabilire e ordinare la manutenzione necessaria a garantire un adeguato collegamento con il precedente programma di manutenzione dell’UAS;

D)

provvedere affinché tutti gli interventi di manutenzione siano eseguiti da un’organizzazione di manutenzione approvata;

E)

provvedere affinché siano applicate tutte le AD applicabili;

F)

provvedere affinché tutti i difetti rilevati durante la manutenzione, le revisioni dell’aeronavigabilità o riferiti dal proprietario dell’UA siano corretti da un’organizzazione di manutenzione approvata;

G)

coordinare la manutenzione programmata, l’applicazione delle AD, la manutenzione dei componenti soggetti a limitazioni di aeronavigabilità e i requisiti per l’ispezione dei componenti;

H)

informare il proprietario dell’UA ogni volta che l’UAS deve essere messo a disposizione di un’organizzazione di manutenzione approvata;

I)

gestire e archiviare tutti i registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità di UAS;

iii)

predisporre l’approvazione di qualsiasi modifica dell’UAS in conformità al punto ML.UAS.304 prima dell’integrazione della specifica modifica;

iv)

predisporre l’approvazione di qualsiasi riparazione dell’UAS in conformità al punto ML.UAS.304 prima dell’esecuzione della specifica riparazione;

v)

informare l’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione ogniqualvolta il proprietario non mette a disposizione l’UA per la manutenzione come richiesto dall’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS incaricata;

vi)

informare l’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione qualora il contratto non sia stato rispettato;

vii)

garantire che sia effettuata, quando necessario, la revisione dell’aeronavigabilità dell’UA e che sia rilasciato l’ARC;

viii)

inviare entro 10 giorni qualsiasi ARC rilasciato o prorogato all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione;

ix)

segnalare tutti gli eventi in conformità ai regolamenti applicabili;

x)

informare l’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione qualora il contratto sia denunciato da una delle parti.

2)

Obblighi del proprietario dell’UA:

i)

possedere una comprensione generale del programma di manutenzione dell’UAS;

ii)

possedere una conoscenza generale del presente allegato;

iii)

rendere disponibile l’UAS per la manutenzione come richiesto dall’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS incaricata;

iv)

non modificare l’UAS senza previa consultazione dell’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS incaricata;

v)

informare l’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS incaricata in merito a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti all’insaputa e senza il controllo di detta organizzazione;

vi)

notificare all’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS incaricata, mediante le registrazioni, tutti i difetti riscontrati durante l’utilizzo;

vii)

informare l’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione qualora il contratto sia denunciato da una delle parti;

viii)

informare l’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione e l’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS incaricata della vendita dell’UA;

ix)

segnalare tutti gli eventi in conformità ai regolamenti applicabili;

x)

informare periodicamente l’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS incaricata in merito alle ore di volo dell’UA e a qualsiasi altro dato relativo al suo utilizzo, come concordato con l’organizzazione della parte CAO.UAS incaricata;

xi)

informare l’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS di qualsiasi non conformità ai requisiti operativi che possa compromettere il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS;

xii)

informare l’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS di qualsiasi requisito operativo (ad esempio approvazioni specifiche) il cui rispetto è necessario per mantenere l’UAS nella configurazione richiesta.


Appendice 2

Certificato di revisione dell’aeronavigabilità (Modulo 15d AESA)

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE - ARC)

(per gli aeromobili senza equipaggio (UA) conformi alla parte ML.UAS)

Riferimento ARC: …

In conformità al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio,

[NOME DELL’AUTORITÀ COMPETENTE]

certifica:

di aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità in conformità all’allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, sull’UA seguente:

[oppure]

che l’UA nuovo seguente:

Fabbricante dell’UA: … Designazione dell’UA a cura del fabbricante: …

Immatricolazione dell’UA: … Numero di serie dell’UA: …

(e che l’aeromobile in questione) è ritenuto aeronavigabile alla data della revisione.

Data di rilascio: …Data di scadenza: …

Ore di volo (flight hours - FH) dell’UA alla data della revisione: …

Firma: …Autorizzazione n. (se applicabile): …

[OPPURE]

[NOME, INDIRIZZO E RIFERIMENTO DELL’APPROVAZIONE DELL’IMPRESA APPROVATA] (*1)

certifica di aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità in conformità all’allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, sull’UA seguente:

Fabbricante dell’UA: …Designazione dell’UA a cura del fabbricante: …

Immatricolazione dell’UA: …Numero di serie dell’UA: …

e che l’aeromobile in questione è ritenuto aeronavigabile alla data della revisione.

Data di rilascio: …Data di scadenza: …

Ore di volo (FH) dell’UA alla data della revisione: …

Firma: …Autorizzazione n. (se applicabile): …

==============================================================================

Primo rinnovo: l’UA è conforme alle condizioni di cui al punto ML.UAS.901, lettera c), dell’allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione

Data di rilascio: …Data di scadenza: …

Ore di volo (FH) dell’UA alla data del rilascio: …

Firma: …Autorizzazione n.: …

Nome dell’impresa approvata: …Riferimento dell’approvazione: …

==============================================================================

Secondo rinnovo: l’UA è conforme alle condizioni di cui al punto ML.UAS.901, lettera c), dell’allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione

Data di rilascio: …Data di scadenza: …

Ore di volo (FH) dell’UA alla data del rilascio: …

Firma: …Autorizzazione n.: …

Nome dell’impresa approvata: …Riferimento dell’approvazione: …

Modulo 15d AESA — versione 1


(*1)  Il responsabile del rilascio del modulo può adattarlo alle proprie esigenze sopprimendo il nome, la dichiarazione di certificazione, il riferimento all’aeromobile di cui trattasi e i dettagli del rilascio che non sono pertinenti all’uso del modulo stesso.


Appendice 3

Istruzioni per la compilazione del modulo 1 AESA

Le presenti istruzioni si riferiscono soltanto all’uso del modulo 1 AESA, come specificato all’allegato I (parte M), appendice II, del regolamento (UE) n. 1321/2014, a fini di manutenzione dell’UAS.

Si richiama l’attenzione sulle istruzioni di cui all’allegato I (parte M), appendice II, del regolamento (UE) n. 1321/2014, che riguardano l’uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione per gli aeromobili con equipaggio e sulle istruzioni di cui all’allegato I (parte 21), appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, che riguardano l’uso del modulo 1 AESA a fini di produzione.

1.   SCOPO E USO

1.1.

Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l’aeronavigabilità dei lavori di manutenzione eseguiti sui componenti dell’UAS («elementi»).

1.2.

Deve essere stabilita una correlazione tra il certificato e gli elementi. Il dichiarante deve conservare il certificato in condizioni che permettano di verificare i dati originali.

1.3.

Il certificato può essere accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma può dipendere dall’esistenza di accordi bilaterali e/o dalla politica seguita da una particolare autorità di aeronavigabilità.

1.4.

Il certificato non costituisce una ricevuta o lettera di vettura.

1.5.

Gli UA non devono essere autorizzati utilizzando il certificato.

1.6.

Il certificato non costituisce approvazione per l’installazione degli elementi, ma serve all’utilizzatore finale a stabilirne lo status di approvazione dell’aeronavigabilità.

1.7.

Lo stesso certificato non può riguardare l’autorizzazione di elementi di produzione e di elementi di manutenzione.

2.   FORMATO GENERALE

2.1.

Il certificato deve essere conforme al formato definito inclusi i numeri dei riquadri e la collocazione di ogni riquadro. Le dimensioni dei riquadri possono essere adattate alle singole certificazioni, ma non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato.

2.2.

Il certificato deve essere avere un orientamento orizzontale (formato «landscape») ma le dimensioni complessive possono essere aumentate o ridotte in misura consistente a condizione che il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. Nel dubbio, consultare la rispettiva autorità competente.

2.3.

La dichiarazione di responsabilità dell’utilizzatore/installatore può figurare su entrambi i lati del modulo.

2.4.

Il certificato deve essere stampato in maniera chiara e leggibile.

2.5.

Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile e conforme al formato definito.

2.6.

Il certificato deve essere in inglese e, se opportuno, in una o più altre lingue.

2.7.

Le singole voci da inserire nel certificato possono essere stampate a macchina o mediante computer, oppure scritte a mano, in stampatello, per consentire un’immediata leggibilità.

2.8.

Per una maggiore chiarezza, limitare al minimo l’uso di abbreviazioni.

2.9.

Lo spazio disponibile sul retro del certificato può essere utilizzato dal dichiarante per l’aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. L’eventuale uso del retro del certificato deve essere indicato nel riquadro appropriato sul fronte del certificato.

3.   ERRORI SU UN CERTIFICATO

3.1.

Se un utilizzatore finale trova un errore su un certificato, deve indicarlo per iscritto al dichiarante. Quest’ultimo può rilasciare un nuovo certificato solo se è possibile verificare e correggere l’errore.

3.2.

Il nuovo certificato deve avere un nuovo numero di riferimento, essere firmato e datato.

3.3.

La richiesta di nuovo certificato può essere soddisfatta senza dover riverificare le condizioni dell’elemento o degli elementi. Il nuovo certificato non è un attestato delle condizioni in essere e deve fare riferimento al precedente certificato nel riquadro 12 con la seguente dichiarazione; «Il presente certificato corregge gli errori presenti nel riquadro/i [inserire il/i riquadro/i corretto/i] del certificato [inserire il numero di riferimento originale] datato [inserire data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/la condizione/l’autorizzazione al servizio».

Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo previsto per il primo certificato.

4.   COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE

Riquadro 1: autorità competente di approvazione/Stato

Indicare il nome e lo Stato dell’autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l’autorità competente è l’Agenzia, indicare solo «AESA».

Riquadro 2: intestazione del modulo 1 AESA

« CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

MODULO 1 AESA»

Riquadro 3: numero di riferimento del modulo

Inserire il numero unico stabilito dal sistema/dalla procedura di numerazione dell’impresa identificata nel riquadro 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici.

Riquadro 4: società (nome e indirizzo)

Inserire il nome e l’indirizzo completi dell’impresa approvata che certifica il lavoro oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal riquadro.

Riquadro 5: ordine/contratto/fattura

Per facilitare la tracciabilità dell’acquirente degli elementi, inserire il numero dell’ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi.

Riquadro 6: elemento

Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo riquadro permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel riquadro 12.

Riquadro 7: descrizione

Inserire il nome o la descrizione dell’elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il catalogo illustrato delle parti, il manuale di manutenzione dell’aeromobile, il bollettino di servizio, il manuale per la manutenzione dei componenti).

Riquadro 8: numero della parte

Inserire il numero della parte come appare sull’elemento o sull’etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o di un’elica si può utilizzare la designazione del tipo.

Riquadro 9: quantitativo

Indicare il quantitativo di elementi.

Riquadro 10: numero di serie

Se le norme applicabili richiedono che l’elemento sia identificato con un numero di serie, inserirlo in questo riquadro. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dalle norme applicabili. Se non vi è un numero di serie identificato sull’elemento, inserire «n.d.».

Riquadro 11: status/lavoro

Di seguito sono riportati i termini ammessi per il riquadro 11. Inserire solo uno dei seguenti termini. Qualora uno o più termini siano applicabili, scegliere quello che descrive meglio la maggior parte del lavoro svolto e/o lo stato dell’articolo.

i)

Revisionato

Indica un processo atto a garantire che l’articolo è pienamente conforme alle tolleranze di servizio applicabili specificate nei dati di manutenzione. L’articolo sarà almeno smontato, pulito, ispezionato, riparato secondo necessità, rimontato e verificato nel rispetto dei dati indicati sopra.

ii)

Riparato

Rettifica dei difetti secondo uno standard approvato (1).

iii)

Controllato/testato

Esame, misurazione ecc. secondo uno standard approvato (1) (ad esempio esame visivo, test di funzionalità, prova a punto fisso ecc.).

iv)

Modificato

Alterazione di un articolo per renderlo conforme a uno standard approvato (1).

Riquadro 12: Osservazioni

Descrivere il lavoro identificato nel riquadro 11, direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all’utilizzatore o all’installatore per stabilire lo stato di aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo 1 AESA principale. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del riquadro 6 si riferisce.

Esempi di informazioni da inserire nel riquadro 12 possono essere i seguenti:

i)

dati di manutenzione utilizzati, compreso lo stato di revisione e il riferimento;

ii)

conformità alle direttive di aeronavigabilità (AD) o ai bollettini di servizio;

iii)

riparazioni effettuate;

iv)

modifiche effettuate;

v)

pezzi di ricambio installati;

vi)

stato delle parti a durata limitata;

vii)

discrepanze rispetto all’ordine di lavoro del cliente;

viii)

certificazioni diverse da quelle di cui all’allegato II (parte 145), punto 145.A.50, del regolamento (UE) n. 1321/2014;

ix)

informazioni necessarie a supporto di spedizioni parziali o riassemblaggio dopo la consegna.

Includere la seguente dichiarazione CRS del componente:

«Certifica che, se non diversamente specificato nel presente riquadro, il lavoro indicato nel riquadro 11 e descritto in questo riquadro è stato effettuato in conformità ai requisiti di cui all’allegato II (parte CAO.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107, e che, in riferimento a tale lavoro, il componente è considerato pronto per la riammissione in servizio.»

Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali insiemi di dati appropriati non adatti ad altri riquadri devono essere inseriti in questo riquadro.

Riquadri 13a-13e

Requisiti generali per i riquadri 13a-13e: autorizzazione non utilizzata a fini di manutenzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato.

Riquadro 14a

Contrassegnare la casella «altra norma specificata nel riquadro 12» e inserire nel riquadro 12 la certificazione di cui alla parte CAO.UAS. Se la manutenzione è anche certificata dall’organizzazione a norma dell’allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014, contrassegnare anche la casella «Parte 145.A.50 Riammissione in servizio».

Se contrassegnando la casella «altra norma» si intendono altre normative oltre alla parte CAO.UAS e alla parte 145, tali normative devono essere identificate nel riquadro 12. Occorre contrassegnare almeno una casella, oppure, se necessario, entrambe.

La dichiarazione del certificato «se non diversamente specificato nel presente riquadro» si riferisce ai casi seguenti:

a)

casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione;

b)

casi in cui l’esecuzione della manutenzione si è discostata dai requisiti normativi pertinenti;

c)

casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità ad un requisito diverso da quello specificato nella parte 145 o nella parte CAO.UAS; in questo caso nel riquadro 12 deve essere indicata la norma specifica.

Riquadro 14b: firma autorizzata

Questo riquadro deve essere completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche dell’autorità competente possono firmare questo riquadro. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata.

Riquadro 14c: rif. certificato/approvazione

Inserire il/i numero/i o il/i riferimento/i di certificato/approvazione. Tale numero o riferimento è rilasciato dall’autorità competente.

Riquadro 14d: nome

Inserire il nome della persona che firma il riquadro 14b in modo leggibile.

Riquadro 14e: data

Inserire la data alla quale il riquadro 14b è firmato, la data deve essere nel formato dd = 2 cifre giorno, mmm = prime 3 lettere del mese, yyyy = 4 cifre anno.

Responsabilità dell’utente/installatore

Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l’installazione e l’uso degli elementi accompagnati dal modulo:

«Il presente certificato non costituisce automaticamente un’autorizzazione a installare i prodotti.

Se l’utente/installatore effettua il lavoro secondo le direttive nazionali di un’autorità aeronautica diversa da quanto specificato nel riquadro 1, è tenuto obbligatoriamente a verificare che l’autorità aeronautica cui fa capo accetti i prodotti dell’autorità specificata nel riquadro 1.

Le dichiarazioni di cui ai punti 13a e 14a non costituiscono una certificazione dell’installazione. In qualsiasi caso, la documentazione della manutenzione degli aeromobili deve contenere un certificato di installazione rilasciato dall’utente/installatore in conformità alle normative nazionali, prima che l’aeromobile torni a volare.»


(1)  Per «standard approvato» s’intende una norma, un metodo, una tecnica o una pratica di fabbricazione/progettazione/manutenzione/qualità approvato/a dall’autorità competente. Lo standard approvato deve essere descritto nel riquadro 12.


ALLEGATO II

(Parte CAO.UAS)

INDICE

CAO.UAS.1

Generalità

CAO.UAS.010

Ambito di applicazione

CAO.UAS.015

Domanda

CAO.UAS.017

Metodi di rispondenza

CAO.UAS.020

Ambito delle attività e termini di approvazione

CAO.UAS.025

Manuale dell’organizzazione

CAO.UAS.030

Strutture e immagazzinamento

CAO.UAS.035

Requisiti relativi al personale

CAO.UAS.040

Personale autorizzato a certificare

CAO.UAS.045

Personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità

CAO.UAS.048

Personale che rilascia permessi di volo

CAO.UAS.050

Componenti, equipaggiamento e utensili

CAO.UAS.055

Dati e ordini di manutenzione

CAO.UAS.060

Standard di manutenzione

CAO.UAS.065

Certificazione della manutenzione di UA

CAO.UAS.070

Certificazione della manutenzione di componenti

CAO.UAS.071

Certificazione della manutenzione di CMU

CAO.UAS.072

Certificazione dell’installazione di CMU

CAO.UAS.075

Gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità

CAO.UAS.080

Dati di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità

CAO.UAS.085

Revisione dell’aeronavigabilità

CAO.UAS.086

Permesso di volo

CAO.UAS.090

Conservazione dei registri

CAO.UAS.095

Privilegi dell’organizzazione

CAO.UAS.100

Monitoraggio della conformità e revisione organizzativa

CAO.UAS.102

Protezione dei sistemi informativi e comunicazione e dei dati

CAO.UAS.105

Modifiche dell’organizzazione

CAO.UAS.110

Mantenimento della validità di un certificato di approvazione

CAO.UAS.112

Accesso

CAO.UAS.115

Rilievi e osservazioni

CAO.UAS.120

Segnalazione di eventi

CAO.UAS.1   Generalità

Ai fini del presente allegato:

a)

per «autorità competente» si intende l’autorità specificata all’allegato I (parte AR.UAS), punto AR.UAS.GEN.010, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109;

b)

per «proprietario dell’UA» si intende uno dei soggetti seguenti:

1)

il proprietario registrato dell’UA, che può essere l’operatore di UAS stesso; o

2)

l’operatore di UAS che è locatario dell’UA, a condizione che si applichi l’allegato I (parte ML.UAS), punto ML.UAS.201, lettera b).

CAO.UAS.010   Ambito di applicazione

Per quanto riguarda gli UAS impiegati in operazioni nella categoria «specifica», come definita all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e per i quali è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità per l’UA in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il presente allegato stabilisce i requisiti che un’organizzazione deve soddisfare per il rilascio o il mantenimento di un certificato di approvazione per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità o la manutenzione di UAS e loro componenti, o per una combinazione di tali attività.

CAO.UAS.015   Domanda

L’organizzazione deve presentare domanda all’autorità competente, nella forma e nei modi da essa stabiliti, per il rilascio o la modifica di un’approvazione a norma della parte CAO.UAS.

CAO.UAS.017   Metodi di rispondenza

a)

Un’organizzazione può ricorrere a qualsiasi metodo alternativo di rispondenza per stabilire la conformità al presente regolamento.

b)

Se un’organizzazione desidera avvalersi di metodi alternativi di rispondenza, prima di applicarli deve fornire all’autorità competente una descrizione completa dei medesimi. La descrizione deve includere tutte le revisioni di manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una spiegazione delle modalità atte a conseguire la conformità al presente regolamento.

L’organizzazione può avvalersi di tali metodi alternativi di rispondenza previa approvazione da parte dell’autorità competente.

CAO.UAS.020   Ambito delle attività e termini di approvazione

a)

Per ciascuno dei privilegi richiesti, l’organizzazione deve specificare l’ambito delle attività nel proprio manuale organizzativo, come previsto al punto CAO.UAS.025. L’ambito delle attività deve essere una descrizione accurata del lavoro svolto dall’organizzazione.

b)

Per la manutenzione di UA e CMU, nell’ambito delle attività deve figurare:

1)

il tipo o il fabbricante dell’UA e della CMU;

2)

il tipo e l’entità dei lavori di manutenzione, compresi eventuali compiti e metodi specializzati.

c)

Per l’installazione di CMU, nell’ambito delle attività deve figurare il tipo o il fabbricante della CMU.

d)

Per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, nell’ambito delle attività deve figurare:

1)

il tipo o il fabbricante dell’UA e della CMU;

2)

l’identificazione dell’UA e della CMU gestiti;

3)

l’indicazione specifica di quale UA è impiegato con quale CMU.

e)

Per la revisione dell’aeronavigabilità e il permesso di volo, nell’ambito delle attività deve figurare il tipo o il fabbricante dell’UA.

f)

Per la manutenzione di componenti diversi dai motori completi, l’ambito delle attività deve essere stabilito secondo la classificazione che segue:

1)

C1: aria condizionata e pressurizzazione dell’UA;

2)

C2: pilota automatico dell’UA;

3)

C3: comunicazione e navigazione dell’UA;

4)

C4: porte e portelli dell’UA;

5)

C5: elettricità e illuminazione dell’UA;

6)

C6: equipaggiamento dell’UA;

7)

C7: motore dell’UA;

8)

C8: comandi di volo dell’UA;

9)

C9: impianto combustibile dell’UA;

10)

C10: rotori dell’UA;

11)

C11: trasmissione dell’UA;

12)

C12: impianto idraulico dell’UA;

13)

C13: equipaggiamento di indicazione e registrazione dell’UA;

14)

C14: carrello di atterraggio dell’UA;

15)

C15: ossigeno dell’UA;

16)

C16: eliche dell’UA;

17)

C17: impianto pneumatico e di aspirazione dell’UA;

18)

C18: protezione ghiaccio/pioggia/fuoco dell’UA;

19)

C19: finestrini dell’UA;

20)

C20: strutturale dell’UA;

21)

C21: zavorra d’acqua dell’UA;

22)

C22: aumento propulsione dell’UA;

23)

C23: altri componenti dell’UA;

24)

C24: componenti di CMU.

g)

Per la manutenzione di motori completi, nell’ambito delle attività deve figurare il tipo o il fabbricante dei motori.

h)

Per il privilegio dei test non distruttivi (non-destructive testing - NDT), quando fa parte della classe «servizi specializzati», l’ambito delle attività deve includere i metodi NDT.

i)

L’organizzazione deve rispettare le condizioni di approvazione allegate al certificato di organizzazione rilasciato dall’autorità competente nonché l’ambito delle attività descritto nel manuale dell’organizzazione.

CAO.UAS.025   Manuale dell’organizzazione

a)

L’organizzazione deve stabilire e mantenere un manuale che specifichi le informazioni e le procedure necessarie al personale per eseguire i propri compiti e che permetta all’organizzazione di dimostrare la conformità al presente regolamento.

b)

Il manuale deve includere direttamente o mediante riferimento le informazioni seguenti:

1)

una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, attestante che l’organizzazione opera in qualsiasi momento conformemente ai requisiti del presente allegato e al manuale dell’organizzazione;

2)

l’ambito delle attività dettagliato dell’organizzazione per ciascun privilegio;

3)

un organigramma che identifichi i titoli e i nomi delle persone di cui al punto CAO.UAS.035, lettere a), b) e c), e che indichi le linee di responsabilità tra tali persone;

4)

una descrizione generale e l’ubicazione delle strutture;

5)

la procedura di modifica del manuale, secondo quanto indicato al punto CAO.UAS.105, lettera b),

e le attività di cui ai punti successivi, se l’organizzazione intende svolgerle:

6)

l’ambito delle attività svolte in un luogo diverso dalle strutture approvate e le relative procedure;

7)

un elenco del personale autorizzato a certificare, con il rispettivo ambito di autorizzazione;

8)

un elenco del personale responsabile dell’approvazione dei programmi di manutenzione degli UAS;

9)

un elenco del personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità, con il rispettivo ambito di autorizzazione;

10)

un elenco del personale responsabile del rilascio dei permessi di volo;

11)

l’ambito e le procedure per la manutenzione di UA eseguita e certificata da remoto dalla CMU.

c)

La versione iniziale del manuale deve essere approvata dall’autorità competente.

d)

Le modifiche del manuale devono essere trattate in conformità al punto CAO.UAS.105.

CAO.UAS.030   Strutture e immagazzinamento

a)

L’organizzazione deve garantire che le strutture da utilizzare, comprese quelle che ospitano uffici, le consentano di eseguire tutte le attività previste.

b)

Inoltre, qualora l’ambito dell’approvazione dell’organizzazione comprenda attività di manutenzione, l’organizzazione deve garantire che:

1)

officine, hangar e reparti specializzati consentano un’adeguata protezione dalla contaminazione e dalle condizioni ambientali;

2)

siano previste strutture di immagazzinamento sicure per i componenti, l’equipaggiamento, gli utensili e i materiali, garantendo nel contempo la segregazione dei componenti come richiesto dal punto ML.UAS.504, lettera a);

3)

le istruzioni pertinenti per l’immagazzinamento dei componenti sino rispettate e l’accesso alle strutture di immagazzinamento sia limitato esclusivamente al personale autorizzato.

CAO.UAS.035   Requisiti relativi al personale

a)

L’organizzazione deve nominare un dirigente responsabile investito dell’autorità necessaria per assicurare che tutte le attività dell’organizzazione possano essere finanziate ed eseguite in conformità al presente regolamento.

b)

Il dirigente responsabile deve nominare una persona o un gruppo di persone cui è attribuita la responsabilità di garantire che le attività di mantenimento dell’aeronavigabilità siano svolte in conformità al manuale dell’organizzazione.

c)

Il dirigente responsabile deve nominare un responsabile del monitoraggio della conformità incaricato della gestione della funzione di monitoraggio della conformità di cui al punto CAO.UAS.100.

d)

Le persone nominate in conformità alle lettere b) e c) devono rispondere direttamente al dirigente responsabile e avere accesso diretto a quest’ultimo. Tali persone devono essere in grado di dimostrare di disporre delle conoscenze, della preparazione e dell’esperienza appropriate per assolvere le proprie responsabilità.

e)

L’organizzazione deve garantire che tutto il personale coinvolto nelle attività di mantenimento dell’aeronavigabilità disponga delle conoscenze, della preparazione e dell’esperienza appropriate e rimanga competente per le attività da svolgere.

f)

L’organizzazione deve disporre di personale sufficiente e adeguatamente qualificato per l’esecuzione del lavoro previsto.

g)

L’organizzazione deve stabilire una formazione iniziale per il proprio personale di manutenzione al fine di garantire l’esecuzione in sicurezza della manutenzione prevista.

h)

Il personale adibito a compiti specializzati, quali saldatura, ispezioni e test non distruttivi diversi da quelli eseguiti con liquidi penetranti, deve essere qualificato in conformità a una norma ufficialmente riconosciuta.

CAO.UAS.040   Personale autorizzato a certificare

a)

Per certificare la manutenzione eseguita su UA, CMU e componenti o per certificare l’installazione di CMU, l’organizzazione deve autorizzare a tale scopo il personale autorizzato a certificare pertinente.

b)

Il personale autorizzato a certificare destinato a certificare la manutenzione eseguita su UA e CMU o a certificare l’installazione di CMU deve ricevere una formazione iniziale pertinente agli UA e alle CMU specifici da indicare nell’autorizzazione. L’organizzazione deve garantire che tale personale abbia acquisito almeno tre mesi di esperienza pratica in interventi di manutenzione con aeromobili o CMU simili o sei mesi di esperienza pratica in interventi di manutenzione su aeromobili o CMU in esercizio, prima di ricevere l’autorizzazione alla certificazione.

c)

L’organizzazione deve provvedere affinché il personale autorizzato a certificare usufruisca periodicamente di una formazione sufficiente e adeguata, al fine di garantire che tale personale disponga di conoscenze aggiornate in merito alle pertinenti tecnologie, procedure dell’organizzazione e questioni relative ai fattori umani.

CAO.UAS.045   Personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità

a)

Per eseguire le revisioni dell’aeronavigabilità, l’organizzazione deve autorizzare il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità, che deve soddisfare tutti i requisiti seguenti:

1)

avere acquisito almeno un anno di esperienza nel mantenimento dell’aeronavigabilità;

2)

essere autorizzato in qualità di personale autorizzato a certificare o aver acquisito almeno due anni di esperienza nel mantenimento dell’aeronavigabilità, oltre all’esperienza di cui al punto 1);

3)

avere completato una formazione adeguata sulla manutenzione aeronautica.

b)

Il rilascio da parte dell’organizzazione dell’autorizzazione di personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità è subordinato alla previa esecuzione da parte del candidato di una revisione dell’aeronavigabilità sotto la supervisione dell’autorità competente o di una persona già autorizzata dall’organizzazione a effettuare la revisione dell’aeronavigabilità. Se la revisione dell’aeronavigabilità eseguita sotto supervisione è soddisfacente, il candidato in questione deve essere autorizzato dal responsabile del monitoraggio della conformità ad agire in qualità di personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità.

CAO.UAS.048   Personale che rilascia permessi di volo

Un permesso di volo deve essere rilasciato dal personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità specificamente autorizzato dall’organizzazione a tale scopo.

CAO.UAS.050   Componenti, equipaggiamento e utensili

a)

L’organizzazione deve disporre o avere accesso ad equipaggiamento e utensili adeguati per assolvere le proprie responsabilità.

b)

L’organizzazione deve garantire che l’equipaggiamento e gli utensili impiegati siano controllati e calibrati secondo una norma ufficialmente riconosciuta. Essa deve tenere un registro delle calibrazioni e delle norme utilizzate.

c)

Per quanto concerne la manutenzione, l’organizzazione deve ispezionare, classificare e separare adeguatamente tutti i componenti in entrata ricevuti conformemente all’allegato I (parte ML.UAS), punti ML.UAS.501 e ML.UAS.504, a seconda dei casi.

CAO.UAS.055   Dati e ordini di manutenzione

a)

L’organizzazione deve avere accesso ai dati di manutenzione aggiornati applicabili specificati all’allegato I (parte ML.UAS), punto ML.UAS.401, lettera b), necessari per l’esecuzione della manutenzione e deve utilizzare tali dati.

b)

Prima dell’inizio della manutenzione deve essere concordato per iscritto un ordine di lavoro tra l’organizzazione e la persona o l’organizzazione che richiede la manutenzione, definendo gli interventi da eseguire.

CAO.UAS.060   Standard di manutenzione

a)

Tutti gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti in conformità ai requisiti di cui all’allegato I (parte ML-UAS), capitoli D, E e H.

b)

Quando esegue interventi di manutenzione, l’organizzazione deve soddisfare tutti i requisiti seguenti:

1)

provvedere affinché l’area in cui è effettuata la manutenzione sia adeguatamente predisposta e ripulita (esente da sporcizia e contaminanti);

2)

utilizzare i metodi, le tecniche, le norme e le istruzioni specificati nei dati di manutenzione e negli ordini di lavoro di cui al punto CAO.UAS.055;

3)

utilizzare gli utensili, l’equipaggiamento e i materiali specificati al punto CAO.UAS.050;

4)

provvedere affinché la manutenzione sia eseguita nel rispetto di tutte le limitazioni ambientali indicate nei dati di manutenzione di cui al punto CAO.UAS.055;

5)

provvedere affinché siano utilizzate strutture adeguate in caso di condizioni meteorologiche avverse o di manutenzione prolungata;

6)

provvedere affinché il rischio di errori durante la manutenzione sia ridotto al minimo, in particolare il rischio di errori ripetuti in attività di manutenzione identiche;

7)

provvedere affinché sia applicato un metodo di rilevamento di errori dopo l’esecuzione di ogni intervento critico di manutenzione;

8)

effettuare una verifica generale al termine della manutenzione per assicurarsi che l’UA, la CMU o i corrispondenti componenti siano sgombri da utensili, equipaggiamento e da qualsiasi pare o materiale estranei e che tutti i pannelli di accesso rimossi siano stati correttamente ricollocati.

CAO.UAS.065   Certificazione della manutenzione di UA

Una volta completata la manutenzione eseguita su un UA in conformità al presente regolamento, l’organizzazione deve certificare tale manutenzione in conformità all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.801.

CAO.UAS.070   Certificazione della manutenzione di componenti

a)

Una volta completata la manutenzione eseguita su componenti di UA in conformità al presente regolamento, l’organizzazione deve certificare tale manutenzione in conformità all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.802.

b)

Una volta completata la manutenzione eseguita, in conformità al presente regolamento, su componenti di CMU di cui all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.520, lettera d), l’organizzazione deve certificare tale manutenzione in conformità all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.804.

c)

Le lettere a) e b) non si applicano ai componenti fabbricati in conformità al punto CAO.UAS.095, lettera a), punto 5).

CAO.UAS.071   Certificazione della manutenzione di CMU

Una volta completata la manutenzione eseguita su una CMU in conformità al presente regolamento, l’organizzazione deve certificare tale manutenzione in conformità all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.803.

CAO.UAS.072   Certificazione dell’installazione di unità di controllo e monitoraggio

Una volta completata l’installazione di una CMU in conformità al presente regolamento, qualora ciò sia prescritto dal titolare dell’approvazione del progetto, l’organizzazione deve certificare tale installazione in conformità all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.805.

CAO.UAS.075   Gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità

a)

Tutti i compiti di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità devono essere eseguiti in conformità ai requisiti di cui all’allegato I (parte ML.UAS), capitolo C.

b)

Per ogni UAS gestito, l’organizzazione deve:

1)

sviluppare e controllare il programma di manutenzione dell’UAS e approvare l’emissione iniziale e le sue relative modifiche; eventuali deviazioni ai sensi del punto ML.UAS.302, lettera d), devono essere eseguite in conformità a una procedura approvata dall’autorità competente e le relative motivazioni devono essere registrate dall’organizzazione;

2)

mettere il programma di manutenzione dell’UAS a disposizione del proprietario dell’UA;

3)

provvedere affinché le modifiche e le riparazioni siano conformi all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.304;

4)

provvedere affinché tutti gli interventi di manutenzione siano certificati in conformità all’allegato I (parte ML-UAS), capitolo H;

5)

provvedere affinché tutte le AD applicabili e tutti i requisiti operativi aventi un impatto sul mantenimento dell’aeronavigabilità siano applicati;

6)

provvedere affinché tutti i difetti siano corretti da un’organizzazione di manutenzione debitamente approvata;

7)

provvedere affinché l’UAS sia messo a disposizione di un’organizzazione di manutenzione debitamente approvata per la manutenzione, in conformità al programma di manutenzione dell’UAS e ogniqualvolta sia necessario;

8)

coordinare la manutenzione programmata e l’applicazione delle AD per garantire che le attività siano eseguite correttamente;

9)

gestire e archiviare tutti i registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità;

10)

provvedere affinché la dichiarazione su massa e centraggio rispecchi la configurazione in essere dell’UA, qualora tali informazioni siano fornite dal fabbricante dell’UA.

CAO.UAS.080   Dati di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità

a)

L’organizzazione deve avere accesso ai dati aggiornati e applicabili di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, necessari per lo svolgimento dei compiti di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, e deve utilizzare tali dati.

b)

Tali dati sono specificati all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.401, lettera b).

CAO.UAS.085   Revisione dell’aeronavigabilità

L’organizzazione deve effettuare revisioni dell’aeronavigabilità conformemente all’allegato I (parte ML.UAS), punto ML.UAS.903.

CAO.UAS.086   Permesso di volo

L’organizzazione deve rilasciare un permesso di volo in conformità all’allegato I (parte 21), punto 21.A.711, lettera d), del regolamento (UE) n. 748/2012 quando è in grado di attestare la conformità alle condizioni di volo approvate secondo una procedura specificata nel manuale dell’organizzazione.

CAO.UAS.090   Conservazione dei registri

a)

L’organizzazione deve conservare i registri seguenti, se applicabili ai privilegi di cui è titolare:

1)

Registri di manutenzione

Certificati di riammissione in servizio (CRS), unitamente a tutti i documenti giustificativi necessari a dimostrare che tutti i requisiti di manutenzione sono stati rispettati; l’organizzazione deve altresì fornire il CRS alla persona o all’organizzazione che richiede la manutenzione, unitamente a qualsiasi documento, quali i dati specifici di riparazione o modifica, necessario per garantire la conformità all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.305.

2)

Registri delle installazioni di CMU

CRS, unitamente a tutti i documenti giustificativi necessari a dimostrare che tutti i requisiti di installazione sono stati rispettati; l’organizzazione deve altresì fornire il CRS alla persona o all’organizzazione che richiede l’installazione, unitamente a tutti i dati di installazione specifici.

3)

Registri di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità

I registri richiesti dall’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.305.

4)

Registri relativi alle revisioni dell’aeronavigabilità

Gli ARC rilasciati o prorogati, unitamente a tutti i documenti giustificativi. Tali registri devono essere forniti anche all’organizzazione che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS, se diversa dall’organizzazione che rilascia l’ARC.

5)

Registri dei permessi di volo

Il permesso di volo rilasciato e tutti i documenti giustificativi del rilascio del permesso di volo, comprese le condizioni di volo.

b)

L’organizzazione deve conservare i registri relativi al personale e le autorizzazioni necessari a dimostrare le qualifiche del proprio personale. L’organizzazione deve conservare i registri relativi al personale autorizzato a certificare, al personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità e al personale che rilascia permessi di volo per un periodo di almeno due anni dopo che il personale in questione ha lasciato l’organizzazione o dopo che l’autorizzazione rilasciata a tale personale è stata revocata.

c)

Su richiesta del personale, l’organizzazione deve consentire ai membri del personale di accedere ai rispettivi registri come specificato alla lettera b), nonché duplicare e fornire loro tali registri quando lasciano l’organizzazione.

d)

L’organizzazione deve conservare i registri:

1)

di cui alla lettera a), punto 1), e i relativi dati di manutenzione, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui ha riammesso in servizio l’UA, la CMU o il componente in seguito alla manutenzione;

2)

di cui alla lettera a), punto 2), per l’organizzazione che installa la CMU, qualora sia diversa dall’organizzazione che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS, per un periodo di tre anni dalla data di certificazione dell’installazione della CMU;

3)

di cui alla lettera a), punto 3), per il periodo specificato all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.305;

4)

di cui alla lettera a), punto 4):

per l’organizzazione che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS, per un periodo di due anni dopo il ritiro definitivo dell’UA dal servizio;

per l’organizzazione che rilascia l’ARC, se diversa dall’organizzazione che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS, per un periodo di quattro anni dopo il rilascio dell’ARC;

5)

di cui alla lettera a), punto 5):

per l’organizzazione che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS, per un periodo di due anni dopo il ritiro definitivo dell’UA dal servizio;

per l’organizzazione che rilascia il permesso di volo, se diversa dall’organizzazione che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS, per un periodo di tre anni dal rilascio del permesso di volo.

e)

I registri di monitoraggio della conformità devono essere conservati per un periodo minimo di due anni.

f)

Tutti i registri devono essere conservati con modalità che assicurino la protezione da danneggiamento, alterazione e furto.

g)

Se la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di un UAS è trasferita ad un’altra impresa o persona, tutti i registri di cui alla lettera a), punti da 2) a 5), devono essere trasferiti a tale impresa o persona. Se il trasferimento è effettuato a un’altra organizzazione di cui alla parte CAO.UAS, la lettera d) deve applicarsi a tale organizzazione dal momento del trasferimento.

h)

In caso di cessazione dell’attività da parte dell’organizzazione, tutti i registri conservati devono essere trasferiti nel modo seguente:

1)

i registri di cui alla lettera a), punto 1), devono essere trasferiti all’ultimo proprietario o cliente del rispettivo UAS o componente oppure devono essere conservati come specificato dall’autorità competente;

2)

i registri di cui alla lettera a), punti da 2) a 5), devono essere trasferiti al proprietario dell’UA.

CAO.UAS.095   Privilegi dell’organizzazione

Conformemente al manuale dell’organizzazione, a quest’ultima devono essere concessi uno o più dei privilegi riportati di seguito.

a)

Manutenzione

1)

Sottoporre a manutenzione UA, CMU o componenti specificati nell’ambito delle attività e nei luoghi specificati nel manuale dell’organizzazione;

2)

predisporre la prestazione di servizi specializzati da parte di un’organizzazione subcontraente debitamente qualificata sotto il controllo dell’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS, conformemente alle procedure appropriate specificate nel manuale dell’organizzazione;

3)

effettuare, alle condizioni specificate nella procedura di cui al punto CAO.UAS.025, lettera b), punto 6), la manutenzione di UA, CMU o componenti specificati nell’ambito delle attività presso un luogo non elencato nel manuale dell’organizzazione;

4)

certificare la manutenzione conformemente ai punti CAO.UAS.065, CAO.UAS.070 o CAO.UAS.071;

5)

l’organizzazione può fabbricare, in conformità ai dati di manutenzione, una serie limitata di parti da impiegare durante i lavori di manutenzione in corso presso le proprie strutture, come descritto nel manuale dell’organizzazione.

b)

Installazione di CMU

Un’organizzazione approvata per la manutenzione di CMU può eseguire l’installazione di una CMU e certificare tale installazione conformemente al punto CAO.UAS.072.

c)

Gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità

1)

Gestire il mantenimento dell’aeronavigabilità di qualsiasi UAS specificato nell’ambito delle attività;

2)

approvare il programma di manutenzione dell’UAS conformemente all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.302, lettera b);

3)

predisporre l’esecuzione di compiti limitati di mantenimento dell’aeronavigabilità da parte di un’organizzazione subcontraente soggetta alla funzione di monitoraggio della conformità dell’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS, come indicato nel certificato dell’organizzazione;

4)

prorogare la validità di un ARC conformemente all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.901, lettera c).

d)

Revisione dell’aeronavigabilità

Un’organizzazione la cui approvazione include i privilegi di cui alle lettere a) o c) può essere approvata per eseguire revisioni dell’aeronavigabilità conformemente al punto CAO.UAS.085 e rilasciare il relativo ARC.

e)

Permesso di volo

Un’organizzazione la cui approvazione include il privilegio di cui alla lettera d) può essere approvata per rilasciare un permesso di volo conformemente al punto CAO.UAS.086 per gli UA per i quali può rilasciare l’ARC.

CAO.UAS.100   Monitoraggio della conformità e riesame dell’organizzazione

a)

Per garantire che l’organizzazione soddisfi costantemente i requisiti del presente regolamento, l’organizzazione deve istituire una funzione di monitoraggio della conformità.

b)

Tale funzione deve monitorare in modo indipendente:

1)

la conformità del manuale dell’organizzazione al presente regolamento;

2)

la conformità delle attività dell’organizzazione al manuale dell’organizzazione.

c)

Tale funzione deve inoltre monitorare la conformità degli interventi di manutenzione dati in appalto al contratto o agli ordini di lavoro.

d)

Se l’organizzazione è titolare di uno o più certificati supplementari nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139, la funzione di monitoraggio della conformità può essere integrata con quella prevista dai certificati supplementari di cui è titolare l’organizzazione stessa.

e)

L’organizzazione può sostituire la funzione di monitoraggio della conformità con riesami periodici dell’organizzazione che non richiedono l’indipendenza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti e previa approvazione dell’autorità competente:

1)

il personale dell’organizzazione non comprende più di 10 equivalenti a tempo pieno;

2)

il personale dell’organizzazione non comprende più di cinque equivalenti a tempo pieno coinvolti in attività di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità.

In tal caso l’organizzazione non deve subappaltare compiti di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità ad altre parti.

CAO.UAS.102   Protezione dei sistemi informativi e di comunicazione e dei dati

a)

L’organizzazione deve proteggere i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e i dati utilizzati per le attività di mantenimento dell’aeronavigabilità, compresi il software e l’hardware pertinenti e le connessioni di rete.

b)

Fatto salvo il punto CAO.UAS.120, l’organizzazione deve garantire che tutti gli inconvenienti o vulnerabilità riguardanti la sicurezza delle informazioni che non possa rappresentare un rischio significativo per la sicurezza aerea siano segnalati alla rispettiva autorità competente.

Inoltre:

1)

se tale inconveniente o vulnerabilità riguarda un aeromobile o un sistema o componente associato, l’organizzazione deve segnalare il fatto anche al titolare dell’approvazione del progetto;

2)

se tale inconveniente o vulnerabilità riguarda un sistema o un componente utilizzato dall’organizzazione, quest’ultima deve segnalarlo all’organizzazione responsabile della progettazione del sistema o del componente.

c)

Le segnalazioni di cui alla lettera b) devono essere effettuate il prima possibile, ma non oltre le 72 ore dal momento in cui l’organizzazione è venuta a conoscenza della condizione, fatto salvo il caso in cui circostanze eccezionali impediscano di procedere in tal senso.

CAO.UAS.105   Modifiche dell’organizzazione

a)

Le modifiche dell’organizzazione indicate di seguito necessitano della previa approvazione dell’autorità competente:

1)

le modifiche del certificato, comprese le condizioni di approvazione dell’organizzazione;

2)

le modifiche a livello delle persone di cui al punto CAO.UAS.035, lettere da a) a c);

3)

le modifiche della procedura di cui alla lettera b).

b)

Qualsiasi altra modifica deve essere gestita dall’organizzazione e notificata all’autorità competente secondo una procedura specificata nel manuale dell’organizzazione. L’organizzazione deve presentare una descrizione delle modifiche e delle corrispondenti modifiche del manuale dell’organizzazione entro 15 giorni dalla data in cui sono introdotte le modifiche.

CAO.UAS.110   Mantenimento della validità di un certificato di approvazione

Un certificato di approvazione deve essere rilasciato per una durata illimitata e deve rimanere valido a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’organizzazione rimane conforme ai requisiti del presente allegato, tenendo conto dei requisiti di cui al punto CAO.UAS.115 relativi alla gestione dei rilievi;

b)

l’organizzazione ha garantito l’accesso all’autorità competente come specificato al punto CAO.UAS.112;

c)

il certificato di approvazione non è stato restituito dall’organizzazione, né è stato sospeso o revocato dall’autorità competente.

CAO.UAS.112   Accesso

Al fine di determinare la conformità ai pertinenti requisiti del presente allegato, l’organizzazione deve garantire che l’accesso a qualsiasi struttura, UAS, documento, registro, dato, procedura o materiale inerente alle sue attività soggette a certificazione sia concesso a chiunque sia autorizzato dall’autorità competente.

CAO.UAS.115   Rilievi e osservazioni

a)

Dopo aver ricevuto la notifica di un rilievo da parte dell’autorità competente conformemente all’allegato I (parte AR.UAS), punto AR.UAS.GEN.350, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109, l’organizzazione deve definire, entro il periodo concordato con l’autorità competente, un piano di azioni correttive (per risolvere i rilievi e fare in modo che non si ripetano) nonché dimostrare l’attuazione di tale piano all’autorità competente.

b)

Le osservazioni ricevute conformemente all’allegato I (parte AR.UAS), punto AR.UAS.GEN.350, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 devono essere tenute in debita considerazione dall’organizzazione. L’organizzazione deve registrare le decisioni adottate in relazione a tali osservazioni.

CAO.UAS.120   Segnalazione di eventi

a)

L’organizzazione deve istituire e mantenere un sistema di segnalazione di eventi che comprenda segnalazioni obbligatorie e volontarie. Le organizzazioni che hanno la loro sede principale di attività in uno Stato membro devono garantire che il loro sistema di segnalazione di eventi sia conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e del regolamento (UE) 2018/1139, nonché agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tali regolamenti.

b)

Fatto salvo l’articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, l’organizzazione deve segnalare alla propria autorità competente e al titolare dell’approvazione del progetto dell’UAS o del componente tutti gli eventi e le condizioni connessi alla sicurezza di un UAS o di un componente individuati dall’organizzazione che mettano in pericolo o, se non corretti o affrontati, possano mettere in pericolo un UAS o qualsiasi altra persona, e in particolare deve segnalare eventuali incidenti o inconvenienti gravi.

c)

Quanto l’organizzazione è incaricata dello svolgimento di attività di manutenzione, detta organizzazione deve segnalare qualsiasi evento o condizione che incida su un UAS anche all’organizzazione responsabile della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS in questione, in conformità all’allegato I (parte ML.UAS), punto ML.UAS.201. Per gli eventi o le condizioni che riguardano i componenti, l’organizzazione deve effettuare la segnalazione alla persona o all’organizzazione che ha richiesto la manutenzione.

d)

Quando è incaricata dello svolgimento di compiti di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, l’organizzazione deve segnalare qualsiasi evento o condizione che incida su un UAS anche al proprietario che ha stipulato il contratto con l’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS.


(1)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1107/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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