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Document 32024R1107
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1107 of 13 March 2024 supplementing Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules for the continuing airworthiness of certified unmanned aircraft systems and their components, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks
Regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti
Regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti
C/2024/1569
GU L, 2024/1107, 23.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1107/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1107 |
23.5.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1107 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2024
che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato IX del regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce i requisiti essenziali per la manutenzione degli aeromobili senza equipaggio, in particolare quelli che possono essere soggetti alla certificazione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(2) |
L’articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione (2) stabilisce che i sistemi aeromobili senza equipaggio (unmanned aircraft systems - «UAS») destinati a essere impiegati nella categoria «specifica» di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione (3), per i quali il rischio operativo non può essere adeguatamente attenuato, devono essere certificati e soddisfare requisiti dettagliati in materia di mantenimento dell’aeronavigabilità. |
(3) |
Tenendo conto della natura specifica degli UAS, è necessario stabilire requisiti dettagliati e specifici di mantenimento dell’aeronavigabilità per tali UAS e i loro componenti nonché per le organizzazioni e il personale coinvolti nei compiti di mantenimento dell’aeronavigabilità. |
(4) |
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, i requisiti dettagliati per gli UAS dovrebbero essere proporzionati al rischio della particolare operazione o del particolare tipo di operazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per le operazioni a rischio elevato rientranti nella categoria «specifica». |
(5) |
Tali requisiti dettagliati per il mantenimento dell’aeronavigabilità degli UAS dovrebbero fondarsi sui requisiti dettagliati di cui al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (4) applicabili agli aeromobili leggeri con conducente ed essere armonizzati con gli stessi; tuttavia, tali requisiti dettagliati per gli UAS dovrebbero essere adattati e adeguati al fine di garantire che siano appropriati alla natura specifica degli UAS e siano proporzionati ai rischi posti dal loro esercizio. |
(6) |
Nel caso in cui non sia disponibile un certificato di aeronavigabilità valido e sia rilasciato un permesso di volo a un UAS, tali requisiti dettagliati non dovrebbero essere applicati e dovrebbero invece applicarsi i requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità stabiliti nelle condizioni di volo approvate in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (5). |
(7) |
È necessario prevedere una transizione agevole al nuovo quadro normativo istituito dal presente regolamento. Occorre pertanto fornire ai portatori di interessi e alle amministrazioni degli Stati membri un tempo sufficiente per adattarsi e garantire la conformità a questo nuovo quadro normativo. |
(8) |
I requisiti per la protezione dei sistemi informativi e di comunicazione e dei dati stabiliti per le organizzazioni che si occupano di mantenimento dell’aeronavigabilità dovrebbero essere rinviati fino a quando il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (6) diventerà applicabile. |
(9) |
L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha presentato alla Commissione il parere n. 03/2023 (7) conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni al fine di garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio (unmanned aircraft systems - «UAS»), compresi i componenti da installarvisi, quando l’aeromobile senza equipaggio è, o sarà, immatricolato in uno Stato membro ed è destinato a essere impiegato nella categoria «specifica», quale definita all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e quando un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità è stato o sarà rilasciato all’aeromobile senza equipaggio.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«sistema aeromobile senza equipaggio»: un aeromobile senza equipaggio, quale definito all’articolo 3, punto 30), del regolamento (UE) 2018/1139, e la sua unità di controllo e monitoraggio; |
2) |
«unità di controllo e monitoraggio»: il dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio, quale definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2018/1139; |
3) |
«personale autorizzato a certificare»: il personale responsabile della certificazione della manutenzione al completamento di quest’ultima; |
4) |
«componente»: qualsiasi motore, elica o parte di un aeromobile senza equipaggio o qualsiasi elemento dell’unità di controllo e monitoraggio; |
5) |
«mantenimento dell’aeronavigabilità»: tutte le procedure che garantiscono, in qualsiasi momento del ciclo operativo del sistema aeromobile senza equipaggio, la conformità di quest’ultimo ai requisiti di aeronavigabilità applicabili e alle condizioni per l’esercizio in sicurezza; |
6) |
«manutenzione»: una combinazione delle attività seguenti o una sola di esse: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un sistema aeromobile senza equipaggio o di un suo componente, ad eccezione dell’ispezione pre-volo; |
7) |
«organizzazione»: una persona fisica, una persona giuridica o una parte di una persona giuridica, stabilita in più di una sede all’interno o al di fuori del territorio degli Stati membri; |
8) |
«ispezione pre-volo»: un’ispezione eseguita prima del volo per assicurare che l’aeromobile senza equipaggio sia idoneo al volo previsto; |
9) |
«sede principale di attività»: la sede centrale o la sede legale dell’impresa da cui sono esercitati le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento; |
10) |
«intervento critico di manutenzione»: un intervento di manutenzione che comporta l’assemblaggio o qualsiasi modifica di un sistema o di qualsiasi componente di un sistema aeromobile senza equipaggio, di un motore o di un’elica che, in caso di errore commesso durante la sua esecuzione, potrebbe direttamente pregiudicare la sicurezza del volo; |
11) |
«installazione dell’unità di controllo e monitoraggio»: il processo di integrazione di elementi dell’unità di controllo e monitoraggio in un ambiente fisico idoneo a tale scopo, secondo una serie di istruzioni di installazione e collaudo, affinché l’unità di controllo e monitoraggio installata possa essere utilizzata per l’esercizio di un aeromobile senza equipaggio. |
Articolo 3
Requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità
1. Il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio di cui all’articolo 1 e dei componenti da installarvisi è assicurato in conformità all’allegato I (parte ML.UAS) del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio di cui all’articolo 1 per cui è stato rilasciato un permesso di volo è assicurato sulla base delle disposizioni specifiche relative al mantenimento dell’aeronavigabilità definite nelle condizioni di volo approvate di cui al permesso di volo rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21), capitolo P, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.
Articolo 4
Approvazione delle organizzazioni coinvolte al mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio
Un’organizzazione coinvolta nel mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio di cui all’articolo 1 e dei componenti da installarvisi, compresa la loro manutenzione, è conforme all’allegato II (parte CAO.UAS) e ottiene il relativo certificato di approvazione dall’autorità competente specificata nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione (8).
Articolo 5
Personale autorizzato a certificare
Il personale autorizzato a certificare è qualificato conformemente all’allegato II (parte CAO.UAS).
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2025.
Tuttavia il punto CAO.UAS.102 dell’allegato II (parte CAO.UAS) si applica a decorrere dal 22 febbraio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947/oj).
(4) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj).
(5) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le regole per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le organizzazioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011 e (UE) 2015/340 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e per le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011, (UE) 2015/340 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/203/oj).
(7) https://www.easa.europa.eu/en/document-library/opinions.
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione, del 10 aprile 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'autorità competente e le procedure amministrative per la certificazione, la sorveglianza e l'applicazione delle norme in relazione al mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (GU L, 2024/1109, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1109/oj).
ALLEGATO I
(Parte ML.UAS)
INDICE
ML.UAS.1
CAPITOLO A – |
GENERALITÀ |
ML.UAS.101 |
Ambito di applicazione |
CAPITOLO B – |
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ |
ML.UAS.201 |
Responsabilità |
CAPITOLO C – |
MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ |
ML.UAS.301 |
Compiti di mantenimento dell’aeronavigabilità |
ML.UAS.302 |
Programma di manutenzione dell’UAS |
ML.UAS.303 |
Direttive di aeronavigabilità (AD) |
ML.UAS.304 |
Modifiche e riparazioni |
ML.UAS.305 |
Sistema di registrazione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS |
ML.UAS.307 |
Trasferimento dei registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità di UAS |
CAPITOLO D – |
STANDARD DI MANUTENZIONE |
ML.UAS.401 |
Dati di manutenzione |
ML.UAS.403 |
Difetti degli UAS |
CAPITOLO E – |
COMPONENTI |
ML.UAS.501 |
Installazione di componenti di UA |
ML.UAS.502 |
Manutenzione di componenti di UA |
ML.UAS.504 |
Segregazione dei componenti |
ML.UAS.520 |
Installazione e manutenzione dei componenti di CMU |
CAPITOLO H – |
CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO («CRS») |
ML.UAS.801 |
Certificazione della manutenzione di UA |
ML.UAS.802 |
Certificazione della manutenzione di componenti di UA |
ML.UAS.803 |
Certificazione della manutenzione di CMU |
ML.UAS.804 |
Certificazione della manutenzione di componenti di CMU |
ML.UAS.805 |
Certificazione dell’installazione di CMU |
CAPITOLO I – |
CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ («ARC») |
ML.UAS.901 |
Revisione dell’aeronavigabilità di un’UA – Generalità |
ML.UAS.902 |
Validità dell’ARC di un UA |
ML.UAS.903 |
Processo di revisione dell’aeronavigabilità |
ML.UAS.905 |
Trasferimento dell’immatricolazione di un’UA all’interno dell’Unione |
ML.UAS.906 A |
Revisione dell’aeronavigabilità di UA importati nell’Unione |
ML.UAS.906B |
Revisione dell’aeronavigabilità in seguito a modifiche delle operazioni UAS |
ML.UAS.907 |
Rilievi |
Appendice 1 – |
Contratto di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità |
Appendice 2 – |
Certificato di revisione dell’aeronavigabilità (modulo 15d AESA) |
Appendice 3 – |
Istruzioni per la compilazione del modulo 1 AESA |
ML.UAS.1
a) |
Ai fini del presente allegato, per «autorità competente» si intende l’autorità specificata all’allegato I (parte AR.UAS), punto AR.UAS.GEN.010, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109. |
b) |
Ai fini del presente allegato, per «proprietario dell’aeromobile senza equipaggio (unmanned aircraft - UA)» si intende uno dei soggetti seguenti:
|
CAPITOLO A
GENERALITÀ
ML.UAS.101 Ambito di applicazione
Il presente allegato stabilisce le misure che le persone e le organizzazioni devono adottare per garantire che il sistema aeromobile senza equipaggio (unmanned aircraft system - UAS) impiegato nel contesto della categoria «specifica», quale definita all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, e per il quale è stato o sarà rilasciato un certificato di aeronavigabilità dell’UA in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, sia aeronavigabile. Specifica inoltre le condizioni che devono essere soddisfatte dalle persone o dalle organizzazioni coinvolte nei compiti relativi all’aeronavigabilità dell’UAS in questione.
CAPITOLO B
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
ML.UAS.201 Responsabilità
a) |
Il proprietario dell’UA risponde del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS e deve garantire che nessun volo abbia luogo se non sono soddisfatti tutti i requisiti seguenti:
|
b) |
In deroga alla lettera a), nei casi in cui l’UA è noleggiato, l’assunzione delle responsabilità di cui alla lettera a) deve ricadere sul locatario, se quest’ultimo è identificato nel documento di immatricolazione dell’UA o se tale trasferimento di responsabilità è stipulato specificamente nel contratto di noleggio. |
c) |
Qualsiasi persona o organizzazione che effettua la manutenzione dell’UAS e dei suoi componenti è responsabile degli interventi di manutenzione eseguiti. |
d) |
L’operatore di UAS è responsabile dell’esecuzione completa dell’ispezione pre-volo. La persona che effettua l’ispezione per conto dell’operatore di UAS deve essere qualificata a tal fine. L’ispezione pre-volo non deve necessariamente essere effettuata da un’organizzazione di manutenzione approvata o da personale autorizzato a certificare. |
e) |
Oltre ai requisiti di cui alla lettera a), il proprietario dell’UA deve garantire che:
|
f) |
Al fine di stabilire se l’UAS è conforme ai requisiti del presente allegato, il proprietario dell’UA deve garantire che l’accesso all’UAS e ai registri a esso relativi sia consentito a qualsiasi persona autorizzata dall’autorità competente. |
CAPITOLO C
MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ
ML.UAS.301 Compiti di mantenimento dell’aeronavigabilità
Il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS e l’efficienza degli equipaggiamenti operativi e di emergenza devono essere garantiti mediante:
a) |
l’esecuzione di ispezioni pre-volo dell’UA; |
b) |
l’esecuzione di interventi di manutenzione non programmati e la correzione di difetti (compresi danni) conformemente ai dati di cui ai punti ML.UAS.401 e ML.UAS.304, a seconda dei casi, tenendo conto della lista degli equipaggiamenti minimi e della lista delle deviazioni di configurazione, se disponibili; |
c) |
l’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione programmata conformemente al programma di manutenzione dell’UAS di cui al punto ML.UAS.302; |
d) |
il rispetto di qualsiasi aspetto applicabile tra quelli che seguono:
|
e) |
l’esecuzione di modifiche e riparazioni in conformità al punto ML.UAS.304; |
f) |
l’effettuazione, quando necessario, di voli di collaudo dopo la manutenzione; |
g) |
la disponibilità di una dichiarazione su massa e centraggio che rispecchi la configurazione in essere dell’UA qualora tali informazioni siano prodotte dal fabbricante dell’UA. |
ML.UAS.302 Programma di manutenzione dell’UAS
a) |
La manutenzione programmata dell’UAS deve essere organizzata in conformità a un programma di manutenzione dell’UAS. |
b) |
Il programma di manutenzione dell’UAS e ogni sua successiva modifica devono essere approvati dall’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS responsabile della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS. |
c) |
Il programma di manutenzione dell’UAS deve essere conforme:
|
d) |
Fatta salva la lettera c), punto 1), in deroga alla lettera c), punto 2), il programma di manutenzione dell’UAS può discostarsi dalle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, sulla base dei dati ottenuti dalle revisioni effettuate in conformità alla lettera f). |
e) |
Il programma di manutenzione dell’UAS deve tenere conto della configurazione dell’UAS, nonché del tipo e delle specificità delle operazioni. |
f) |
Il programma di manutenzione dell’UAS deve essere sottoposto a riesame almeno una volta l’anno per valutarne l’efficacia, tenendo in considerazione eventuali istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità nuove o modificate. |
ML.UAS.303 Direttive di aeronavigabilità (AD)
Qualsiasi AD applicabile deve essere applicata conformemente ai suoi requisiti, salvo indicazioni diverse da parte dell’Agenzia.
ML.UAS.304 Modifiche e riparazioni
a) |
Qualsiasi danno a un UAS o a un componente da installarvisi deve essere valutato prima di essere riparato. |
b) |
L’esecuzione di modifiche e riparazioni sull’UAS o sui suoi componenti impone che tali modifiche e riparazioni siano, in alternativa:
|
ML.UAS.305 Sistema di registrazione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS
a) |
Per ogni UAS, identificato dall’immatricolazione dell’UA e dal tipo e numero di serie dell’unità di controllo e monitoraggio (control and monitoring unit - «CMU»), deve essere istituito un sistema per registrare le informazioni sul mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS. Tale sistema deve essere utilizzato dal pilota remoto e dalla o dalle persone coinvolte nel mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS. |
b) |
Il sistema di registrazione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS deve registrare le informazioni seguenti:
|
c) |
Per quanto concerne i componenti soggetti a limitazioni di aeronavigabilità, oltre al documento di riammissione in servizio (modulo 1 AESA o equivalente), nel sistema di registrazione devono essere inserite anche le informazioni seguenti:
|
d) |
Ogni inserimento deve essere effettuato il prima possibile dopo il completamento del compito, in modo da fornire uno stato aggiornato al pilota remoto. |
e) |
Tutti i dati inseriti nei registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità di UAS devono essere redatti in modo chiaro ed accurato. Nel caso in cui sia necessario rettificare un’informazione inserita, la correzione dovrà essere realizzata in modo tale che l’informazione iniziale resti chiaramente visibile. |
f) |
Il sistema di registrazione deve contemplare registrazioni per l’UA, la CMU e, se del caso, per i componenti soggetti a limitazioni di aeronavigabilità. |
g) |
Il sistema di registrazione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS deve essere in grado di fornire:
|
h) |
I registri devono essere conservati per i periodi specificati di seguito:
|
ML.UAS.307 Trasferimento dei registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS
a) |
In caso di trasferimento permanente di un UA da un proprietario a un altro, devono essere trasferiti anche i registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità pertinenti di cui al punto ML.UAS.305. |
b) |
Quando affida mediante contratto compiti di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità ad un’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS, il proprietario dell’UA deve garantire che i registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità di cui al punto ML.UAS.305 siano trasferiti a tale organizzazione contraente. |
c) |
I periodi di conservazione dei registri di cui al punto ML.A.305, lettera h), devono continuare ad applicarsi al nuovo proprietario o all’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS. |
CAPITOLO D
STANDARD DI MANUTENZIONE
ML.UAS.401 Dati di manutenzione
a) |
La manutenzione dell’UAS impone l’uso e il rispetto dei dati di manutenzione applicabili aggiornati. |
b) |
Ai fini del presente allegato, per «dati di manutenzione applicabili» si intende quanto elencato di seguito:
|
ML.UAS.403 Difetti dell’UAS
a) |
Qualsiasi difetto dell’UAS che costituisce un serio pericolo per la sicurezza del volo deve essere corretto prima dei successivi voli. |
b) |
Le persone elencate di seguito possono decidere che un difetto non costituisce un serio pericolo per la sicurezza del volo e differirne la correzione di conseguenza:
|
c) |
Qualsiasi difetto dell’UAS che non costituisce un rischio grave per la sicurezza del volo deve essere corretto al più presto dalla data in cui è stato originariamente individuato ed entro i termini specificati nei dati di manutenzione o nella lista degli equipaggiamenti minimi. |
d) |
Qualsiasi difetto non corretto prima del volo deve essere registrato nel sistema di registrazione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS di cui al punto ML.UAS.305 e tale registrazione deve essere messa a disposizione del pilota remoto. |
CAPITOLO E
COMPONENTI
ML.UAS.501 Installazione di componenti di UA
a) |
Se non diversamente specificato all’allegato II (parte CAO.UAS) o all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, del regolamento (UE) n. 748/2012, un componente può essere installato su un UA soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
|
b) |
Prima dell’installazione di un componente su un UA, l’organizzazione di manutenzione deve accertare che quel dato componente sia idoneo a essere installato tenendo conto della configurazione dell’UA e di qualsiasi AD applicabile. |
c) |
Le parti standard devono essere installate su un UA o su un componente soltanto se nei dati di manutenzione sono indicate tali specifiche parti standard, se queste ultime sono corredate di prove di conformità allo standard applicabile e se presentano una tracciabilità adeguata. |
d) |
Le materie prime o i materiali di consumo possono essere utilizzati su un UA o su un componente unicamente a condizione che:
|
ML.UAS.502 Manutenzione dei componenti di UA
a) |
La manutenzione dei componenti di UA deve essere certificata in conformità della tabella seguente:
|
b) |
I componenti di cui allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punti da 3) a 6), del regolamento (UE) n. 748/2012 possono essere sottoposti a manutenzione da qualsiasi persona o organizzazione. In tal caso, in deroga a quanto stabilito alla lettera a), la manutenzione di tali componenti deve essere accompagnata da una «dichiarazione di avvenuta manutenzione» emessa dalla persona o dall’organizzazione che ha eseguito la manutenzione. La «dichiarazione di avvenuta manutenzione» deve contenere quanto meno le informazioni di base sulla manutenzione eseguita, la data in cui è stata completata e l’identificazione dell’organizzazione o della persona che emette la dichiarazione. La dichiarazione deve essere considerata un registro della manutenzione ed equivalente a un modulo 1 AESA in relazione al componente oggetto della manutenzione. |
ML.UAS.504 Segregazione dei componenti
a) |
I componenti non efficienti e non recuperabili devono essere separati da componenti, parti standard e materiali efficienti. |
b) |
Un componente è da considerarsi non efficiente in presenza di una qualsiasi delle circostanze seguenti:
|
c) |
I componenti che hanno raggiunto i limiti di vita certificati o che presentano difetti o malfunzionamenti irreparabili devono essere classificati come non recuperabili ed essere esclusi dal sistema di fornitura dei componenti, a meno che non ne sia stato esteso il limite di vita certificato o non sia stata approvata una soluzione di riparazione in conformità al punto ML.UAS.304. |
ML.UAS.520 Installazione e manutenzione dei componenti di CMU
a) |
I componenti devono essere installati su una CMU soltanto quando nei dati di manutenzione sono specificati tali componenti e quando sono in condizioni soddisfacenti. |
b) |
Fatta salva la lettera a), i componenti critici di CMU di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.308, lettera a), del regolamento (UE) n. 748/2012 devono essere installati sulla CMU soltanto se accompagnati da un modulo 1 AESA o equivalente e contrassegnati in conformità all’allegato I (parte 21), capitolo Q, di detto regolamento. |
c) |
Fatta salva la lettera a), i componenti di CMU non considerati critici devono essere installati sulla CMU soltanto se accompagnati dalla dichiarazione di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.308, lettera b), del regolamento (UE) n. 748/2012, o equivalente. |
d) |
La manutenzione dei componenti critici di CMU deve essere effettuata da un’organizzazione di manutenzione approvata in conformità all’allegato II (parte CAO.UAS) e deve essere certificata su un modulo 1 AESA come indicato all’allegato I (parte M), appendice II, del regolamento (UE) n. 1321/2014. |
e) |
I componenti di CMU che non sono considerati critici possono essere sottoposti a manutenzione da qualsiasi persona o organizzazione. La manutenzione di tali componenti deve essere accompagnata da una «dichiarazione di avvenuta manutenzione» emessa dalla persona o dall’organizzazione che ha eseguito la manutenzione. Tale dichiarazione deve contenere quanto meno le informazioni di base sulla manutenzione eseguita, la data in cui è stata completata e l’identificazione dell’organizzazione o della persona che emette la dichiarazione. Essa è considerata un registro della manutenzione e, ai fini dell’installazione, è equivalente alla dichiarazione di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.308, lettera b), del regolamento (UE) n. 748/2012. |
f) |
In deroga alle lettere d) ed e), se i componenti di CMU sono soggetti a manutenzione mentre sono installati sulla CMU o temporaneamente rimossi dalla stessa, tale intervento di manutenzione può essere certificato unitamente alla manutenzione della CMU conformemente al punto ML.UAS.803. |
CAPITOLO H
CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO («CRS»)
ML.UAS.801 Certificazione della manutenzione di UA
a) |
Una volta completata, la manutenzione eseguita su un UA deve essere certificata su un «certificato di riammissione in servizio» (CRS) dal personale autorizzato a certificare. Il CRS deve essere rilasciato quando il personale autorizzato a certificare ha verificato che tutti gli interventi di manutenzione ordinati sono stati eseguiti correttamente, tenendo conto della disponibilità e dell’utilizzo dei dati di manutenzione di cui al punto ML.UAS.401. |
b) |
In un CRS devono figurare almeno le informazioni seguenti:
|
c) |
In deroga alla lettera a), quando la manutenzione ordinata non può essere completata, è possibile rilasciare un CRS nel rispetto delle limitazioni approvate per l’UA. In tal caso il CRS deve indicare che la manutenzione non ha potuto essere completata e specificare, nell’ambito delle informazioni di cui alla lettera b), punto 4), le limitazioni relative all’aeronavigabilità e alle operazioni eventualmente applicabili. |
d) |
Il CRS non deve essere rilasciato in caso di non conformità note ai requisiti del presente allegato che costituiscono un pericolo per la sicurezza del volo. |
ML.UAS.802 Certificazione della manutenzione di componenti di UA
a) |
Una volta completata, la manutenzione eseguita su un componente di UA deve essere certificata dal personale autorizzato a certificare, fatta eccezione per i casi di cui al punto ML.UAS.502, lettera b). La certificazione deve essere rilasciata quando il personale autorizzato a certificare ha verificato che tutti gli interventi di manutenzione ordinati sono stati eseguiti correttamente, tenendo conto della disponibilità e dell’utilizzo dei dati di manutenzione di cui al punto ML.UAS.401, e che il componente è in condizioni soddisfacenti. |
b) |
Tale certificazione deve essere redatta su un modulo 1 AESA, fatta eccezione per il caso in cui tali interventi di manutenzione siano certificati unitamente alla manutenzione dell’UA, come indicato al punto ML.UAS.502, lettera a). |
c) |
Il modulo 1 AESA di cui alla lettera b) deve essere compilato secondo le istruzioni fornite nell’appendice 3. Tale modulo può essere generato da una banca dati informatizzata. |
ML.UAS.803 Certificazione della manutenzione di CMU
a) |
Una volta completata, la manutenzione eseguita sulla CMU che coinvolge qualsiasi componente critico per l’esercizio dell’UAS, secondo quanto stabilito dal titolare dell’approvazione del progetto, deve essere certificata su un CRS dal personale autorizzato a certificare. Il CRS deve essere rilasciato quando il personale autorizzato a certificare ha verificato che tutti gli interventi di manutenzione ordinati sono stati eseguiti correttamente, tenendo conto della disponibilità e dell’utilizzo dei dati di manutenzione di cui al punto ML.UAS.401. |
b) |
In un CRS devono figurare almeno le informazioni seguenti:
|
c) |
Il CRS non deve essere rilasciato in caso di non conformità note ai requisiti del presente allegato che costituiscono un pericolo per la sicurezza del volo. |
ML.UAS.804 Certificazione della manutenzione di componenti di CMU
a) |
Una volta completata, la manutenzione eseguita su un componente di CMU conformemente al punto ML.UAS.520, lettera d), deve essere certificata da personale autorizzato a certificare. La certificazione deve essere rilasciata quando il personale autorizzato a certificare ha verificato che tutti gli interventi di manutenzione ordinati sono stati eseguiti correttamente, tenendo conto della disponibilità e dell’utilizzo dei dati di manutenzione di cui al punto ML.UAS.401, e che il componente è in condizioni soddisfacenti. |
b) |
Tale certificazione deve essere redatta su un modulo 1 AESA, fatta eccezione per il caso in cui tali interventi di manutenzione siano certificati unitamente alla manutenzione della CMU, come indicato al punto ML.UAS.520, lettera f). |
c) |
Il modulo 1 AESA di cui alla lettera b) deve essere compilato secondo le istruzioni fornite nell’appendice 3. Tale modulo può essere generato da una banca dati informatizzata. |
ML.UAS.805 Certificazione dell’installazione di CMU
a) |
Se prescritto dal titolare dell’approvazione del progetto, l’installazione della CMU, una volta completata, deve essere certificata su un CRS dal personale autorizzato a certificare. Il CRS deve essere rilasciato quando il personale autorizzato a certificare ha verificato che tutte le istruzioni di installazione e di collaudo correntemente applicabili emesse dal titolare dell’approvazione del progetto sono state correttamente rispettate, tenendo conto dei requisiti di installazione dei componenti di CMU di cui al punto ML.UAS.520. |
b) |
Un CRS deve comprendere tutte le informazioni seguenti:
|
c) |
Il CRS non deve essere rilasciato in caso di non conformità note ai requisiti del presente allegato che costituiscono un pericolo per la sicurezza del volo. |
CAPITOLO I
CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ («ARC»)
ML.UAS.901 Revisione dell’aeronavigabilità dell’UA — Generalità
Al fine di garantire la validità del certificato di aeronavigabilità di un UA, quest’ultimo deve essere sottoposto periodicamente a una revisione dell’aeronavigabilità in conformità al punto ML.UAS.903.
a) |
Il certificato di revisione dell’aeronavigabilità (airworthiness review certificate - ARC) è rilasciato in conformità all’appendice 2 (modulo 15d AESA), al completamento di una revisione soddisfacente dell’aeronavigabilità. L’ARC deve avere una validità di 1 anno. |
b) |
La revisione dell’aeronavigabilità e il rilascio dell’ARC devono essere eseguiti in conformità al punto ML.UAS.903:
|
c) |
La validità di un ARC può essere prorogata al massimo per due volte consecutivamente, per un periodo di un anno ciascuna, da un’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS, nel rispetto delle condizioni seguenti:
L’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS può concedere la proroga dell’ARC indipendentemente dal personale o dall’organizzazione che, come previsto alla lettera b), ha originariamente rilasciato l’ARC. |
d) |
In deroga alla lettera c), la proroga dell’ARC può essere anticipata di un massimo di 30 giorni, senza interruzione dello schema di revisione dell’aeronavigabilità. |
e) |
Quando l’autorità competente esegue autonomamente la revisione dell’aeronavigabilità e rilascia il relativo certificato, il proprietario dell’UA deve fornire, su richiesta e se necessario, quanto segue all’autorità competente:
|
ML.UAS.902 Validità dell’ARC di un UA
a) |
L’ARC perde la propria validità se si verifica una delle circostanze seguenti:
|
b) |
Un UA non deve volare se l’ARC non è valido o in presenza di una delle circostanze seguenti:
|
ML.UAS.903 Processo di revisione dell’aeronavigabilità
a) |
La revisione dell’aeronavigabilità di un UA deve comprendere un’analisi documentata dei registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UA e un’ispezione fisica dell’UA. |
b) |
La revisione dell’aeronavigabilità di cui alla lettera a) deve comprendere altresì un’analisi documentata dei registri e un’ispezione fisica della o delle CMU utilizzate per l’esercizio dell’UA, fatto salvo il caso in cui tali CMU siano state incluse nella revisione dell’aeronavigabilità di un UA dello stesso tipo negli ultimi sei mesi. |
c) |
Attraverso l’analisi documentata dei registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UA e delle CMU, si deve garantire che:
|
d) |
Mediante il controllo fisico dell’UA e della CMU, si deve assicurare che:
|
e) |
Per quanto riguarda il controllo fisico di cui alla lettera d), il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità non debitamente autorizzato come personale autorizzato a certificare deve essere assistito da personale di quest’ultimo tipo. |
f) |
In deroga al punto ML.UAS.901, lettera a), la revisione dell’aeronavigabilità può essere anticipata di un massimo di 90 giorni, senza interruzione dello schema di revisione dell’aeronavigabilità. |
g) |
L’ARC (modulo 15d AESA) di cui all’appendice 2 deve essere emesso soltanto da personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità debitamente autorizzato, quando la revisione dell’aeronavigabilità è stata eseguita in maniera completa e sono state attuate tutte le azioni volte ad eliminare le non conformità rilevate. |
h) |
Ogni ARC rilasciato o prorogato per un UA deve essere altresì inviato allo Stato membro di registrazione dell’UA in questione entro 10 giorni. |
i) |
I compiti di revisione dell’aeronavigabilità non possono essere oggetto di subappalto. |
ML.UAS.905 Trasferimento dell’immatricolazione di un UA all’interno dell’Unione
a) |
Per il trasferimento dell’immatricolazione di un UA all’interno dell’UE, il richiedente deve:
|
b) |
Fatto salvo il punto M.A.902, lettera a), punto 3), il vecchio ARC deve restare valido fino alla sua scadenza. |
c) |
In deroga alla lettera b), la revisione dell’aeronavigabilità deve essere eseguita in modo soddisfacente in conformità al punto ML.UAS.903 se si verifica una delle circostanze seguenti:
|
ML.UAS.906 A Revisione dell’aeronavigabilità di UA importati nell’Unione
a) |
Quando un UA è importato da un paese terzo, o da un sistema normativo nel quale non si applica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, e iscritto nel registro di uno Stato membro, il richiedente deve:
|
b) |
Se l’UA è conforme ai requisiti pertinenti, l’autorità competente o l’organizzazione che esegue la revisione dell’aeronavigabilità, come previsto al punto ML.UAS.901, lettera b), deve rilasciare un ARC. |
c) |
Il proprietario dell’UA deve garantire che all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione sia concesso l’accesso all’UAS a fini di controllo. |
ML.UAS.906B Revisione dell’aeronavigabilità in seguito a modifiche delle operazioni UAS
a) |
Se le modifiche alle operazioni UAS nella categoria «specifica» comportano la necessità di rilasciare un certificato di aeronavigabilità in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, il proprietario dell’UA deve:
|
b) |
Se l’UA è conforme ai requisiti pertinenti, l’autorità competente o l’organizzazione che esegue la revisione dell’aeronavigabilità, come previsto al punto ML.UAS.901, lettera b), deve rilasciare un ARC. |
c) |
Il proprietario dell’UA deve garantire che all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione sia concesso l’accesso all’UAS a fini di controllo. |
ML.UAS.907 Rilievi
Dopo aver ricevuto la notifica dei rilievi dall’autorità competente in conformità al punto AR.UAS.GEN.351 dell’allegato I (parte AR.UAS) del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109, la persona o l’organizzazione responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS a norma del punto ML.UAS.201 deve, entro il periodo concordato con l’autorità competente, definire un piano di azioni correttive (per risolvere i rilievi e fare in modo che non si ripetano) nonché dimostrare l’attuazione di tale piano all’autorità competente.
Appendice 1
Contratto di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità
a) |
Quando un proprietario di un UA stipula, in conformità al punto ML.UAS.201, un contratto con un’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS relativo all’esecuzione di compiti legati alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, il contratto firmato da entrambe le parti deve essere messo a disposizione, su richiesta, dell’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione. |
b) |
Il contratto deve essere stipulato tenendo conto dei requisiti del presente allegato e deve definire gli obblighi dei firmatari relativamente al mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS. |
c) |
Nel contratto figurano almeno le informazioni seguenti:
|
d) |
Il contratto deve contenere la dichiarazione seguente: «Il proprietario dell’UA affida all’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS, l’elaborazione e l’approvazione di un programma di manutenzione dell’UAS e l’organizzazione della manutenzione dell’UAS conformemente al suddetto programma di manutenzione dell’UAS. In base al presente contratto, entrambi i firmatari si assumono i rispettivi obblighi da esso previsti. Il proprietario dell’UA dichiara, per quanto a sua conoscenza, che tutte le informazioni fornite all’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS riguardanti il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS sono e saranno corrette e che l’UAS non sarà riparato o modificato senza il preventivo accordo dell’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS. In caso di mancato rispetto del presente contratto da parte di uno dei due firmatari, il presente contratto è considerato nullo. In tal caso il proprietario dell’UA avrà la piena responsabilità di ogni intervento relativo al mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS e il proprietario dell’UA informerà le autorità competenti dello Stato membro di registrazione entro due settimane in merito alla risoluzione del contratto.» |
e) |
Quando il proprietario dell’UA stipula un contratto con un’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS in conformità al punto ML.UAS.201, gli obblighi delle parti devono essere così stabiliti:
|
Appendice 2
Certificato di revisione dell’aeronavigabilità (Modulo 15d AESA)
CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE - ARC) (per gli aeromobili senza equipaggio (UA) conformi alla parte ML.UAS) Riferimento ARC: … In conformità al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, [NOME DELL’AUTORITÀ COMPETENTE] certifica:
[oppure]
Fabbricante dell’UA: … Designazione dell’UA a cura del fabbricante: … Immatricolazione dell’UA: … Numero di serie dell’UA: … (e che l’aeromobile in questione) è ritenuto aeronavigabile alla data della revisione. Data di rilascio: …Data di scadenza: … Ore di volo (flight hours - FH) dell’UA alla data della revisione: … Firma: …Autorizzazione n. (se applicabile): … [OPPURE] [NOME, INDIRIZZO E RIFERIMENTO DELL’APPROVAZIONE DELL’IMPRESA APPROVATA] (*1) certifica di aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità in conformità all’allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, sull’UA seguente: Fabbricante dell’UA: …Designazione dell’UA a cura del fabbricante: … Immatricolazione dell’UA: …Numero di serie dell’UA: … e che l’aeromobile in questione è ritenuto aeronavigabile alla data della revisione. Data di rilascio: …Data di scadenza: … Ore di volo (FH) dell’UA alla data della revisione: … Firma: …Autorizzazione n. (se applicabile): … ============================================================================== Primo rinnovo: l’UA è conforme alle condizioni di cui al punto ML.UAS.901, lettera c), dell’allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione Data di rilascio: …Data di scadenza: … Ore di volo (FH) dell’UA alla data del rilascio: … Firma: …Autorizzazione n.: … Nome dell’impresa approvata: …Riferimento dell’approvazione: … ============================================================================== Secondo rinnovo: l’UA è conforme alle condizioni di cui al punto ML.UAS.901, lettera c), dell’allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione Data di rilascio: …Data di scadenza: … Ore di volo (FH) dell’UA alla data del rilascio: … Firma: …Autorizzazione n.: … Nome dell’impresa approvata: …Riferimento dell’approvazione: … |
Modulo 15d AESA — versione 1
(*1) Il responsabile del rilascio del modulo può adattarlo alle proprie esigenze sopprimendo il nome, la dichiarazione di certificazione, il riferimento all’aeromobile di cui trattasi e i dettagli del rilascio che non sono pertinenti all’uso del modulo stesso.
Appendice 3
Istruzioni per la compilazione del modulo 1 AESA
Le presenti istruzioni si riferiscono soltanto all’uso del modulo 1 AESA, come specificato all’allegato I (parte M), appendice II, del regolamento (UE) n. 1321/2014, a fini di manutenzione dell’UAS.
Si richiama l’attenzione sulle istruzioni di cui all’allegato I (parte M), appendice II, del regolamento (UE) n. 1321/2014, che riguardano l’uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione per gli aeromobili con equipaggio e sulle istruzioni di cui all’allegato I (parte 21), appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, che riguardano l’uso del modulo 1 AESA a fini di produzione.
1. SCOPO E USO
1.1. |
Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l’aeronavigabilità dei lavori di manutenzione eseguiti sui componenti dell’UAS («elementi»). |
1.2. |
Deve essere stabilita una correlazione tra il certificato e gli elementi. Il dichiarante deve conservare il certificato in condizioni che permettano di verificare i dati originali. |
1.3. |
Il certificato può essere accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma può dipendere dall’esistenza di accordi bilaterali e/o dalla politica seguita da una particolare autorità di aeronavigabilità. |
1.4. |
Il certificato non costituisce una ricevuta o lettera di vettura. |
1.5. |
Gli UA non devono essere autorizzati utilizzando il certificato. |
1.6. |
Il certificato non costituisce approvazione per l’installazione degli elementi, ma serve all’utilizzatore finale a stabilirne lo status di approvazione dell’aeronavigabilità. |
1.7. |
Lo stesso certificato non può riguardare l’autorizzazione di elementi di produzione e di elementi di manutenzione. |
2. FORMATO GENERALE
2.1. |
Il certificato deve essere conforme al formato definito inclusi i numeri dei riquadri e la collocazione di ogni riquadro. Le dimensioni dei riquadri possono essere adattate alle singole certificazioni, ma non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato. |
2.2. |
Il certificato deve essere avere un orientamento orizzontale (formato «landscape») ma le dimensioni complessive possono essere aumentate o ridotte in misura consistente a condizione che il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. Nel dubbio, consultare la rispettiva autorità competente. |
2.3. |
La dichiarazione di responsabilità dell’utilizzatore/installatore può figurare su entrambi i lati del modulo. |
2.4. |
Il certificato deve essere stampato in maniera chiara e leggibile. |
2.5. |
Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile e conforme al formato definito. |
2.6. |
Il certificato deve essere in inglese e, se opportuno, in una o più altre lingue. |
2.7. |
Le singole voci da inserire nel certificato possono essere stampate a macchina o mediante computer, oppure scritte a mano, in stampatello, per consentire un’immediata leggibilità. |
2.8. |
Per una maggiore chiarezza, limitare al minimo l’uso di abbreviazioni. |
2.9. |
Lo spazio disponibile sul retro del certificato può essere utilizzato dal dichiarante per l’aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. L’eventuale uso del retro del certificato deve essere indicato nel riquadro appropriato sul fronte del certificato. |
3. ERRORI SU UN CERTIFICATO
3.1. |
Se un utilizzatore finale trova un errore su un certificato, deve indicarlo per iscritto al dichiarante. Quest’ultimo può rilasciare un nuovo certificato solo se è possibile verificare e correggere l’errore. |
3.2. |
Il nuovo certificato deve avere un nuovo numero di riferimento, essere firmato e datato. |
3.3. |
La richiesta di nuovo certificato può essere soddisfatta senza dover riverificare le condizioni dell’elemento o degli elementi. Il nuovo certificato non è un attestato delle condizioni in essere e deve fare riferimento al precedente certificato nel riquadro 12 con la seguente dichiarazione; «Il presente certificato corregge gli errori presenti nel riquadro/i [inserire il/i riquadro/i corretto/i] del certificato [inserire il numero di riferimento originale] datato [inserire data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/la condizione/l’autorizzazione al servizio».
Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo previsto per il primo certificato. |
4. COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE
Riquadro 1: autorità competente di approvazione/Stato
Indicare il nome e lo Stato dell’autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l’autorità competente è l’Agenzia, indicare solo «AESA».
Riquadro 2: intestazione del modulo 1 AESA
« CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
MODULO 1 AESA»
Riquadro 3: numero di riferimento del modulo
Inserire il numero unico stabilito dal sistema/dalla procedura di numerazione dell’impresa identificata nel riquadro 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici.
Riquadro 4: società (nome e indirizzo)
Inserire il nome e l’indirizzo completi dell’impresa approvata che certifica il lavoro oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal riquadro.
Riquadro 5: ordine/contratto/fattura
Per facilitare la tracciabilità dell’acquirente degli elementi, inserire il numero dell’ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi.
Riquadro 6: elemento
Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo riquadro permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel riquadro 12.
Riquadro 7: descrizione
Inserire il nome o la descrizione dell’elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il catalogo illustrato delle parti, il manuale di manutenzione dell’aeromobile, il bollettino di servizio, il manuale per la manutenzione dei componenti).
Riquadro 8: numero della parte
Inserire il numero della parte come appare sull’elemento o sull’etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o di un’elica si può utilizzare la designazione del tipo.
Riquadro 9: quantitativo
Indicare il quantitativo di elementi.
Riquadro 10: numero di serie
Se le norme applicabili richiedono che l’elemento sia identificato con un numero di serie, inserirlo in questo riquadro. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dalle norme applicabili. Se non vi è un numero di serie identificato sull’elemento, inserire «n.d.».
Riquadro 11: status/lavoro
Di seguito sono riportati i termini ammessi per il riquadro 11. Inserire solo uno dei seguenti termini. Qualora uno o più termini siano applicabili, scegliere quello che descrive meglio la maggior parte del lavoro svolto e/o lo stato dell’articolo.
i) |
Revisionato |
Indica un processo atto a garantire che l’articolo è pienamente conforme alle tolleranze di servizio applicabili specificate nei dati di manutenzione. L’articolo sarà almeno smontato, pulito, ispezionato, riparato secondo necessità, rimontato e verificato nel rispetto dei dati indicati sopra. |
ii) |
Riparato |
Rettifica dei difetti secondo uno standard approvato (1). |
iii) |
Controllato/testato |
Esame, misurazione ecc. secondo uno standard approvato (1) (ad esempio esame visivo, test di funzionalità, prova a punto fisso ecc.). |
iv) |
Modificato |
Alterazione di un articolo per renderlo conforme a uno standard approvato (1). |
Riquadro 12: Osservazioni
Descrivere il lavoro identificato nel riquadro 11, direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all’utilizzatore o all’installatore per stabilire lo stato di aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo 1 AESA principale. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del riquadro 6 si riferisce.
Esempi di informazioni da inserire nel riquadro 12 possono essere i seguenti:
i) |
dati di manutenzione utilizzati, compreso lo stato di revisione e il riferimento; |
ii) |
conformità alle direttive di aeronavigabilità (AD) o ai bollettini di servizio; |
iii) |
riparazioni effettuate; |
iv) |
modifiche effettuate; |
v) |
pezzi di ricambio installati; |
vi) |
stato delle parti a durata limitata; |
vii) |
discrepanze rispetto all’ordine di lavoro del cliente; |
viii) |
certificazioni diverse da quelle di cui all’allegato II (parte 145), punto 145.A.50, del regolamento (UE) n. 1321/2014; |
ix) |
informazioni necessarie a supporto di spedizioni parziali o riassemblaggio dopo la consegna. |
Includere la seguente dichiarazione CRS del componente:
□ |
«Certifica che, se non diversamente specificato nel presente riquadro, il lavoro indicato nel riquadro 11 e descritto in questo riquadro è stato effettuato in conformità ai requisiti di cui all’allegato II (parte CAO.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107, e che, in riferimento a tale lavoro, il componente è considerato pronto per la riammissione in servizio.» |
Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali insiemi di dati appropriati non adatti ad altri riquadri devono essere inseriti in questo riquadro.
Riquadri 13a-13e
Requisiti generali per i riquadri 13a-13e: autorizzazione non utilizzata a fini di manutenzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato.
Riquadro 14a
Contrassegnare la casella «altra norma specificata nel riquadro 12» e inserire nel riquadro 12 la certificazione di cui alla parte CAO.UAS. Se la manutenzione è anche certificata dall’organizzazione a norma dell’allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014, contrassegnare anche la casella «Parte 145.A.50 Riammissione in servizio».
Se contrassegnando la casella «altra norma» si intendono altre normative oltre alla parte CAO.UAS e alla parte 145, tali normative devono essere identificate nel riquadro 12. Occorre contrassegnare almeno una casella, oppure, se necessario, entrambe.
La dichiarazione del certificato «se non diversamente specificato nel presente riquadro» si riferisce ai casi seguenti:
a) |
casi in cui non è stato possibile completare la manutenzione; |
b) |
casi in cui l’esecuzione della manutenzione si è discostata dai requisiti normativi pertinenti; |
c) |
casi in cui la manutenzione è stata eseguita in conformità ad un requisito diverso da quello specificato nella parte 145 o nella parte CAO.UAS; in questo caso nel riquadro 12 deve essere indicata la norma specifica. |
Riquadro 14b: firma autorizzata
Questo riquadro deve essere completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche dell’autorità competente possono firmare questo riquadro. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata.
Riquadro 14c: rif. certificato/approvazione
Inserire il/i numero/i o il/i riferimento/i di certificato/approvazione. Tale numero o riferimento è rilasciato dall’autorità competente.
Riquadro 14d: nome
Inserire il nome della persona che firma il riquadro 14b in modo leggibile.
Riquadro 14e: data
Inserire la data alla quale il riquadro 14b è firmato, la data deve essere nel formato dd = 2 cifre giorno, mmm = prime 3 lettere del mese, yyyy = 4 cifre anno.
Responsabilità dell’utente/installatore
Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l’installazione e l’uso degli elementi accompagnati dal modulo:
«Il presente certificato non costituisce automaticamente un’autorizzazione a installare i prodotti.
Se l’utente/installatore effettua il lavoro secondo le direttive nazionali di un’autorità aeronautica diversa da quanto specificato nel riquadro 1, è tenuto obbligatoriamente a verificare che l’autorità aeronautica cui fa capo accetti i prodotti dell’autorità specificata nel riquadro 1.
Le dichiarazioni di cui ai punti 13a e 14a non costituiscono una certificazione dell’installazione. In qualsiasi caso, la documentazione della manutenzione degli aeromobili deve contenere un certificato di installazione rilasciato dall’utente/installatore in conformità alle normative nazionali, prima che l’aeromobile torni a volare.»
(1) Per «standard approvato» s’intende una norma, un metodo, una tecnica o una pratica di fabbricazione/progettazione/manutenzione/qualità approvato/a dall’autorità competente. Lo standard approvato deve essere descritto nel riquadro 12.
ALLEGATO II
(Parte CAO.UAS)
INDICE
CAO.UAS.1 |
Generalità |
CAO.UAS.010 |
Ambito di applicazione |
CAO.UAS.015 |
Domanda |
CAO.UAS.017 |
Metodi di rispondenza |
CAO.UAS.020 |
Ambito delle attività e termini di approvazione |
CAO.UAS.025 |
Manuale dell’organizzazione |
CAO.UAS.030 |
Strutture e immagazzinamento |
CAO.UAS.035 |
Requisiti relativi al personale |
CAO.UAS.040 |
Personale autorizzato a certificare |
CAO.UAS.045 |
Personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità |
CAO.UAS.048 |
Personale che rilascia permessi di volo |
CAO.UAS.050 |
Componenti, equipaggiamento e utensili |
CAO.UAS.055 |
Dati e ordini di manutenzione |
CAO.UAS.060 |
Standard di manutenzione |
CAO.UAS.065 |
Certificazione della manutenzione di UA |
CAO.UAS.070 |
Certificazione della manutenzione di componenti |
CAO.UAS.071 |
Certificazione della manutenzione di CMU |
CAO.UAS.072 |
Certificazione dell’installazione di CMU |
CAO.UAS.075 |
Gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità |
CAO.UAS.080 |
Dati di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità |
CAO.UAS.085 |
Revisione dell’aeronavigabilità |
CAO.UAS.086 |
Permesso di volo |
CAO.UAS.090 |
Conservazione dei registri |
CAO.UAS.095 |
Privilegi dell’organizzazione |
CAO.UAS.100 |
Monitoraggio della conformità e revisione organizzativa |
CAO.UAS.102 |
Protezione dei sistemi informativi e comunicazione e dei dati |
CAO.UAS.105 |
Modifiche dell’organizzazione |
CAO.UAS.110 |
Mantenimento della validità di un certificato di approvazione |
CAO.UAS.112 |
Accesso |
CAO.UAS.115 |
Rilievi e osservazioni |
CAO.UAS.120 |
Segnalazione di eventi |
CAO.UAS.1 Generalità
Ai fini del presente allegato:
a) |
per «autorità competente» si intende l’autorità specificata all’allegato I (parte AR.UAS), punto AR.UAS.GEN.010, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109; |
b) |
per «proprietario dell’UA» si intende uno dei soggetti seguenti:
|
CAO.UAS.010 Ambito di applicazione
Per quanto riguarda gli UAS impiegati in operazioni nella categoria «specifica», come definita all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e per i quali è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità per l’UA in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il presente allegato stabilisce i requisiti che un’organizzazione deve soddisfare per il rilascio o il mantenimento di un certificato di approvazione per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità o la manutenzione di UAS e loro componenti, o per una combinazione di tali attività.
CAO.UAS.015 Domanda
L’organizzazione deve presentare domanda all’autorità competente, nella forma e nei modi da essa stabiliti, per il rilascio o la modifica di un’approvazione a norma della parte CAO.UAS.
CAO.UAS.017 Metodi di rispondenza
a) |
Un’organizzazione può ricorrere a qualsiasi metodo alternativo di rispondenza per stabilire la conformità al presente regolamento. |
b) |
Se un’organizzazione desidera avvalersi di metodi alternativi di rispondenza, prima di applicarli deve fornire all’autorità competente una descrizione completa dei medesimi. La descrizione deve includere tutte le revisioni di manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una spiegazione delle modalità atte a conseguire la conformità al presente regolamento. L’organizzazione può avvalersi di tali metodi alternativi di rispondenza previa approvazione da parte dell’autorità competente. |
CAO.UAS.020 Ambito delle attività e termini di approvazione
a) |
Per ciascuno dei privilegi richiesti, l’organizzazione deve specificare l’ambito delle attività nel proprio manuale organizzativo, come previsto al punto CAO.UAS.025. L’ambito delle attività deve essere una descrizione accurata del lavoro svolto dall’organizzazione. |
b) |
Per la manutenzione di UA e CMU, nell’ambito delle attività deve figurare:
|
c) |
Per l’installazione di CMU, nell’ambito delle attività deve figurare il tipo o il fabbricante della CMU. |
d) |
Per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, nell’ambito delle attività deve figurare:
|
e) |
Per la revisione dell’aeronavigabilità e il permesso di volo, nell’ambito delle attività deve figurare il tipo o il fabbricante dell’UA. |
f) |
Per la manutenzione di componenti diversi dai motori completi, l’ambito delle attività deve essere stabilito secondo la classificazione che segue:
|
g) |
Per la manutenzione di motori completi, nell’ambito delle attività deve figurare il tipo o il fabbricante dei motori. |
h) |
Per il privilegio dei test non distruttivi (non-destructive testing - NDT), quando fa parte della classe «servizi specializzati», l’ambito delle attività deve includere i metodi NDT. |
i) |
L’organizzazione deve rispettare le condizioni di approvazione allegate al certificato di organizzazione rilasciato dall’autorità competente nonché l’ambito delle attività descritto nel manuale dell’organizzazione. |
CAO.UAS.025 Manuale dell’organizzazione
a) |
L’organizzazione deve stabilire e mantenere un manuale che specifichi le informazioni e le procedure necessarie al personale per eseguire i propri compiti e che permetta all’organizzazione di dimostrare la conformità al presente regolamento. |
b) |
Il manuale deve includere direttamente o mediante riferimento le informazioni seguenti:
|
c) |
La versione iniziale del manuale deve essere approvata dall’autorità competente. |
d) |
Le modifiche del manuale devono essere trattate in conformità al punto CAO.UAS.105. |
CAO.UAS.030 Strutture e immagazzinamento
a) |
L’organizzazione deve garantire che le strutture da utilizzare, comprese quelle che ospitano uffici, le consentano di eseguire tutte le attività previste. |
b) |
Inoltre, qualora l’ambito dell’approvazione dell’organizzazione comprenda attività di manutenzione, l’organizzazione deve garantire che:
|
CAO.UAS.035 Requisiti relativi al personale
a) |
L’organizzazione deve nominare un dirigente responsabile investito dell’autorità necessaria per assicurare che tutte le attività dell’organizzazione possano essere finanziate ed eseguite in conformità al presente regolamento. |
b) |
Il dirigente responsabile deve nominare una persona o un gruppo di persone cui è attribuita la responsabilità di garantire che le attività di mantenimento dell’aeronavigabilità siano svolte in conformità al manuale dell’organizzazione. |
c) |
Il dirigente responsabile deve nominare un responsabile del monitoraggio della conformità incaricato della gestione della funzione di monitoraggio della conformità di cui al punto CAO.UAS.100. |
d) |
Le persone nominate in conformità alle lettere b) e c) devono rispondere direttamente al dirigente responsabile e avere accesso diretto a quest’ultimo. Tali persone devono essere in grado di dimostrare di disporre delle conoscenze, della preparazione e dell’esperienza appropriate per assolvere le proprie responsabilità. |
e) |
L’organizzazione deve garantire che tutto il personale coinvolto nelle attività di mantenimento dell’aeronavigabilità disponga delle conoscenze, della preparazione e dell’esperienza appropriate e rimanga competente per le attività da svolgere. |
f) |
L’organizzazione deve disporre di personale sufficiente e adeguatamente qualificato per l’esecuzione del lavoro previsto. |
g) |
L’organizzazione deve stabilire una formazione iniziale per il proprio personale di manutenzione al fine di garantire l’esecuzione in sicurezza della manutenzione prevista. |
h) |
Il personale adibito a compiti specializzati, quali saldatura, ispezioni e test non distruttivi diversi da quelli eseguiti con liquidi penetranti, deve essere qualificato in conformità a una norma ufficialmente riconosciuta. |
CAO.UAS.040 Personale autorizzato a certificare
a) |
Per certificare la manutenzione eseguita su UA, CMU e componenti o per certificare l’installazione di CMU, l’organizzazione deve autorizzare a tale scopo il personale autorizzato a certificare pertinente. |
b) |
Il personale autorizzato a certificare destinato a certificare la manutenzione eseguita su UA e CMU o a certificare l’installazione di CMU deve ricevere una formazione iniziale pertinente agli UA e alle CMU specifici da indicare nell’autorizzazione. L’organizzazione deve garantire che tale personale abbia acquisito almeno tre mesi di esperienza pratica in interventi di manutenzione con aeromobili o CMU simili o sei mesi di esperienza pratica in interventi di manutenzione su aeromobili o CMU in esercizio, prima di ricevere l’autorizzazione alla certificazione. |
c) |
L’organizzazione deve provvedere affinché il personale autorizzato a certificare usufruisca periodicamente di una formazione sufficiente e adeguata, al fine di garantire che tale personale disponga di conoscenze aggiornate in merito alle pertinenti tecnologie, procedure dell’organizzazione e questioni relative ai fattori umani. |
CAO.UAS.045 Personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità
a) |
Per eseguire le revisioni dell’aeronavigabilità, l’organizzazione deve autorizzare il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità, che deve soddisfare tutti i requisiti seguenti:
|
b) |
Il rilascio da parte dell’organizzazione dell’autorizzazione di personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità è subordinato alla previa esecuzione da parte del candidato di una revisione dell’aeronavigabilità sotto la supervisione dell’autorità competente o di una persona già autorizzata dall’organizzazione a effettuare la revisione dell’aeronavigabilità. Se la revisione dell’aeronavigabilità eseguita sotto supervisione è soddisfacente, il candidato in questione deve essere autorizzato dal responsabile del monitoraggio della conformità ad agire in qualità di personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità. |
CAO.UAS.048 Personale che rilascia permessi di volo
Un permesso di volo deve essere rilasciato dal personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità specificamente autorizzato dall’organizzazione a tale scopo.
CAO.UAS.050 Componenti, equipaggiamento e utensili
a) |
L’organizzazione deve disporre o avere accesso ad equipaggiamento e utensili adeguati per assolvere le proprie responsabilità. |
b) |
L’organizzazione deve garantire che l’equipaggiamento e gli utensili impiegati siano controllati e calibrati secondo una norma ufficialmente riconosciuta. Essa deve tenere un registro delle calibrazioni e delle norme utilizzate. |
c) |
Per quanto concerne la manutenzione, l’organizzazione deve ispezionare, classificare e separare adeguatamente tutti i componenti in entrata ricevuti conformemente all’allegato I (parte ML.UAS), punti ML.UAS.501 e ML.UAS.504, a seconda dei casi. |
CAO.UAS.055 Dati e ordini di manutenzione
a) |
L’organizzazione deve avere accesso ai dati di manutenzione aggiornati applicabili specificati all’allegato I (parte ML.UAS), punto ML.UAS.401, lettera b), necessari per l’esecuzione della manutenzione e deve utilizzare tali dati. |
b) |
Prima dell’inizio della manutenzione deve essere concordato per iscritto un ordine di lavoro tra l’organizzazione e la persona o l’organizzazione che richiede la manutenzione, definendo gli interventi da eseguire. |
CAO.UAS.060 Standard di manutenzione
a) |
Tutti gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti in conformità ai requisiti di cui all’allegato I (parte ML-UAS), capitoli D, E e H. |
b) |
Quando esegue interventi di manutenzione, l’organizzazione deve soddisfare tutti i requisiti seguenti:
|
CAO.UAS.065 Certificazione della manutenzione di UA
Una volta completata la manutenzione eseguita su un UA in conformità al presente regolamento, l’organizzazione deve certificare tale manutenzione in conformità all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.801.
CAO.UAS.070 Certificazione della manutenzione di componenti
a) |
Una volta completata la manutenzione eseguita su componenti di UA in conformità al presente regolamento, l’organizzazione deve certificare tale manutenzione in conformità all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.802. |
b) |
Una volta completata la manutenzione eseguita, in conformità al presente regolamento, su componenti di CMU di cui all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.520, lettera d), l’organizzazione deve certificare tale manutenzione in conformità all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.804. |
c) |
Le lettere a) e b) non si applicano ai componenti fabbricati in conformità al punto CAO.UAS.095, lettera a), punto 5). |
CAO.UAS.071 Certificazione della manutenzione di CMU
Una volta completata la manutenzione eseguita su una CMU in conformità al presente regolamento, l’organizzazione deve certificare tale manutenzione in conformità all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.803.
CAO.UAS.072 Certificazione dell’installazione di unità di controllo e monitoraggio
Una volta completata l’installazione di una CMU in conformità al presente regolamento, qualora ciò sia prescritto dal titolare dell’approvazione del progetto, l’organizzazione deve certificare tale installazione in conformità all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.805.
CAO.UAS.075 Gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità
a) |
Tutti i compiti di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità devono essere eseguiti in conformità ai requisiti di cui all’allegato I (parte ML.UAS), capitolo C. |
b) |
Per ogni UAS gestito, l’organizzazione deve:
|
CAO.UAS.080 Dati di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità
a) |
L’organizzazione deve avere accesso ai dati aggiornati e applicabili di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, necessari per lo svolgimento dei compiti di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, e deve utilizzare tali dati. |
b) |
Tali dati sono specificati all’allegato I (parte ML-UAS), punto ML.UAS.401, lettera b). |
CAO.UAS.085 Revisione dell’aeronavigabilità
L’organizzazione deve effettuare revisioni dell’aeronavigabilità conformemente all’allegato I (parte ML.UAS), punto ML.UAS.903.
CAO.UAS.086 Permesso di volo
L’organizzazione deve rilasciare un permesso di volo in conformità all’allegato I (parte 21), punto 21.A.711, lettera d), del regolamento (UE) n. 748/2012 quando è in grado di attestare la conformità alle condizioni di volo approvate secondo una procedura specificata nel manuale dell’organizzazione.
CAO.UAS.090 Conservazione dei registri
a) |
L’organizzazione deve conservare i registri seguenti, se applicabili ai privilegi di cui è titolare:
|
b) |
L’organizzazione deve conservare i registri relativi al personale e le autorizzazioni necessari a dimostrare le qualifiche del proprio personale. L’organizzazione deve conservare i registri relativi al personale autorizzato a certificare, al personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità e al personale che rilascia permessi di volo per un periodo di almeno due anni dopo che il personale in questione ha lasciato l’organizzazione o dopo che l’autorizzazione rilasciata a tale personale è stata revocata. |
c) |
Su richiesta del personale, l’organizzazione deve consentire ai membri del personale di accedere ai rispettivi registri come specificato alla lettera b), nonché duplicare e fornire loro tali registri quando lasciano l’organizzazione. |
d) |
L’organizzazione deve conservare i registri:
|
e) |
I registri di monitoraggio della conformità devono essere conservati per un periodo minimo di due anni. |
f) |
Tutti i registri devono essere conservati con modalità che assicurino la protezione da danneggiamento, alterazione e furto. |
g) |
Se la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di un UAS è trasferita ad un’altra impresa o persona, tutti i registri di cui alla lettera a), punti da 2) a 5), devono essere trasferiti a tale impresa o persona. Se il trasferimento è effettuato a un’altra organizzazione di cui alla parte CAO.UAS, la lettera d) deve applicarsi a tale organizzazione dal momento del trasferimento. |
h) |
In caso di cessazione dell’attività da parte dell’organizzazione, tutti i registri conservati devono essere trasferiti nel modo seguente:
|
CAO.UAS.095 Privilegi dell’organizzazione
Conformemente al manuale dell’organizzazione, a quest’ultima devono essere concessi uno o più dei privilegi riportati di seguito.
a) |
Manutenzione
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b) |
Installazione di CMU Un’organizzazione approvata per la manutenzione di CMU può eseguire l’installazione di una CMU e certificare tale installazione conformemente al punto CAO.UAS.072. |
c) |
Gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità
|
d) |
Revisione dell’aeronavigabilità Un’organizzazione la cui approvazione include i privilegi di cui alle lettere a) o c) può essere approvata per eseguire revisioni dell’aeronavigabilità conformemente al punto CAO.UAS.085 e rilasciare il relativo ARC. |
e) |
Permesso di volo Un’organizzazione la cui approvazione include il privilegio di cui alla lettera d) può essere approvata per rilasciare un permesso di volo conformemente al punto CAO.UAS.086 per gli UA per i quali può rilasciare l’ARC. |
CAO.UAS.100 Monitoraggio della conformità e riesame dell’organizzazione
a) |
Per garantire che l’organizzazione soddisfi costantemente i requisiti del presente regolamento, l’organizzazione deve istituire una funzione di monitoraggio della conformità. |
b) |
Tale funzione deve monitorare in modo indipendente:
|
c) |
Tale funzione deve inoltre monitorare la conformità degli interventi di manutenzione dati in appalto al contratto o agli ordini di lavoro. |
d) |
Se l’organizzazione è titolare di uno o più certificati supplementari nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139, la funzione di monitoraggio della conformità può essere integrata con quella prevista dai certificati supplementari di cui è titolare l’organizzazione stessa. |
e) |
L’organizzazione può sostituire la funzione di monitoraggio della conformità con riesami periodici dell’organizzazione che non richiedono l’indipendenza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti e previa approvazione dell’autorità competente:
In tal caso l’organizzazione non deve subappaltare compiti di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità ad altre parti. |
CAO.UAS.102 Protezione dei sistemi informativi e di comunicazione e dei dati
a) |
L’organizzazione deve proteggere i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e i dati utilizzati per le attività di mantenimento dell’aeronavigabilità, compresi il software e l’hardware pertinenti e le connessioni di rete. |
b) |
Fatto salvo il punto CAO.UAS.120, l’organizzazione deve garantire che tutti gli inconvenienti o vulnerabilità riguardanti la sicurezza delle informazioni che non possa rappresentare un rischio significativo per la sicurezza aerea siano segnalati alla rispettiva autorità competente. Inoltre:
|
c) |
Le segnalazioni di cui alla lettera b) devono essere effettuate il prima possibile, ma non oltre le 72 ore dal momento in cui l’organizzazione è venuta a conoscenza della condizione, fatto salvo il caso in cui circostanze eccezionali impediscano di procedere in tal senso. |
CAO.UAS.105 Modifiche dell’organizzazione
a) |
Le modifiche dell’organizzazione indicate di seguito necessitano della previa approvazione dell’autorità competente:
|
b) |
Qualsiasi altra modifica deve essere gestita dall’organizzazione e notificata all’autorità competente secondo una procedura specificata nel manuale dell’organizzazione. L’organizzazione deve presentare una descrizione delle modifiche e delle corrispondenti modifiche del manuale dell’organizzazione entro 15 giorni dalla data in cui sono introdotte le modifiche. |
CAO.UAS.110 Mantenimento della validità di un certificato di approvazione
Un certificato di approvazione deve essere rilasciato per una durata illimitata e deve rimanere valido a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) |
l’organizzazione rimane conforme ai requisiti del presente allegato, tenendo conto dei requisiti di cui al punto CAO.UAS.115 relativi alla gestione dei rilievi; |
b) |
l’organizzazione ha garantito l’accesso all’autorità competente come specificato al punto CAO.UAS.112; |
c) |
il certificato di approvazione non è stato restituito dall’organizzazione, né è stato sospeso o revocato dall’autorità competente. |
CAO.UAS.112 Accesso
Al fine di determinare la conformità ai pertinenti requisiti del presente allegato, l’organizzazione deve garantire che l’accesso a qualsiasi struttura, UAS, documento, registro, dato, procedura o materiale inerente alle sue attività soggette a certificazione sia concesso a chiunque sia autorizzato dall’autorità competente.
CAO.UAS.115 Rilievi e osservazioni
a) |
Dopo aver ricevuto la notifica di un rilievo da parte dell’autorità competente conformemente all’allegato I (parte AR.UAS), punto AR.UAS.GEN.350, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109, l’organizzazione deve definire, entro il periodo concordato con l’autorità competente, un piano di azioni correttive (per risolvere i rilievi e fare in modo che non si ripetano) nonché dimostrare l’attuazione di tale piano all’autorità competente. |
b) |
Le osservazioni ricevute conformemente all’allegato I (parte AR.UAS), punto AR.UAS.GEN.350, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 devono essere tenute in debita considerazione dall’organizzazione. L’organizzazione deve registrare le decisioni adottate in relazione a tali osservazioni. |
CAO.UAS.120 Segnalazione di eventi
a) |
L’organizzazione deve istituire e mantenere un sistema di segnalazione di eventi che comprenda segnalazioni obbligatorie e volontarie. Le organizzazioni che hanno la loro sede principale di attività in uno Stato membro devono garantire che il loro sistema di segnalazione di eventi sia conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e del regolamento (UE) 2018/1139, nonché agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tali regolamenti. |
b) |
Fatto salvo l’articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, l’organizzazione deve segnalare alla propria autorità competente e al titolare dell’approvazione del progetto dell’UAS o del componente tutti gli eventi e le condizioni connessi alla sicurezza di un UAS o di un componente individuati dall’organizzazione che mettano in pericolo o, se non corretti o affrontati, possano mettere in pericolo un UAS o qualsiasi altra persona, e in particolare deve segnalare eventuali incidenti o inconvenienti gravi. |
c) |
Quanto l’organizzazione è incaricata dello svolgimento di attività di manutenzione, detta organizzazione deve segnalare qualsiasi evento o condizione che incida su un UAS anche all’organizzazione responsabile della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS in questione, in conformità all’allegato I (parte ML.UAS), punto ML.UAS.201. Per gli eventi o le condizioni che riguardano i componenti, l’organizzazione deve effettuare la segnalazione alla persona o all’organizzazione che ha richiesto la manutenzione. |
d) |
Quando è incaricata dello svolgimento di compiti di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, l’organizzazione deve segnalare qualsiasi evento o condizione che incida su un UAS anche al proprietario che ha stipulato il contratto con l’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS. |
(1) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1107/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)