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Document 32024R1072

Regolamento delegato (UE) 2024/1072 della Commissione, del 25 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le decisioni relative a informazioni vincolanti nel contesto della determinazione del valore in dogana e le decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine

C/2024/255

GU L, 2024/1072, 15.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1072/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1072/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1072

15.4.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1072 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2024

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le decisioni relative a informazioni vincolanti nel contesto della determinazione del valore in dogana e le decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 24, lettere c) e g), e l’articolo 36, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che le autorità doganali, subordinatamente a talune condizioni, adottino decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti («decisioni ITV») e decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine («decisioni IVO»).

(2)

L’articolo 35 del regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che le autorità doganali, in casi specifici, adottino decisioni relative a informazioni vincolanti per quanto riguarda altri fattori di cui al titolo II dello stesso regolamento. Il valore in dogana delle merci, di cui al titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013, costituisce uno di tali altri fattori, non essendo ancora soggetto a decisioni relative a informazioni vincolanti.

(3)

Le decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana («decisioni IVVD») dovrebbero essere introdotte nella normativa doganale al fine di aumentare la trasparenza, la certezza del diritto, la conformità e l’uniformità della determinazione del valore in dogana, a beneficio degli operatori economici, delle autorità doganali e degli interessi finanziari dell’Unione.

(4)

Al fine di garantire la coerenza fra i diversi tipi di informazioni vincolanti, nella misura del possibile, le disposizioni relative alle decisioni IVVD dovrebbero essere allineate alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) relative alle decisioni ITV e IVO.

(5)

L’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere modificato al fine di subordinare le decisioni IVVD alla medesima deroga al diritto a essere sentiti applicabile alle decisioni ITV e IVO in conformità all’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013.

(6)

Un nuovo articolo 18 bis dovrebbe essere introdotto nel regolamento delegato (UE) 2015/2446, al fine di includere la determinazione del valore in dogana tra gli elementi che possono essere oggetto di decisioni relative a informazioni vincolanti, definire l’ambito di applicazione materiale di tali decisioni, indicare le situazioni in cui una domanda di decisione IVVD non deve essere accettata e stabilirne la natura vincolante sia per le autorità doganali sia per il destinatario della decisione nonché il relativo periodo di validità, mediante disposizioni analoghe a quelle applicabili alle decisioni ITV e IVO, a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(7)

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali di Stati membri nonché tra operatori economici ed autorità doganali di Stati membri, e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale siano effettuati mediante procedimenti informatici. L’articolo 19, paragrafo 3, e l’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero quindi essere soppressi, poiché si prevede di includere le domande IVO e le decisioni IVO nel sistema elettronico di cui all’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3) quale modificato.

(8)

L’articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che dispone proroghe del termine per l’adozione delle decisioni ITV e IVO in caso di sospensione dell’adozione se non sono garantite la correttezza e l’uniformità della classificazione tariffaria o della determinazione di origine, dovrebbe essere esteso all’adozione delle decisioni IVVD nel caso in cui l’adozione di queste sia sospesa se non è garantita la determinazione corretta e uniforme del valore in dogana.

(9)

Un nuovo articolo 20 bis dovrebbe essere introdotto nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 al fine di subordinare le decisioni IVVD alle disposizioni relative alla gestione di tali decisioni analogamente a quanto disposto all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 952/2013 per le decisioni ITV e IVO.

(10)

Al fine di garantire l’applicazione coerente delle decisioni IVVD, anche per quanto riguarda la loro gestione attraverso un sistema elettronico, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data in cui è operativo il sistema elettronico di cui all’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(11)

Le disposizioni del presente regolamento relative alla soppressione della deroga all’uso di procedimenti informatici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative, rispettivamente, alle domande di decisioni IVO e alle decisioni IVO, dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di introduzione, ai fini di dette decisioni, del sistema elettronico di cui all’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1)

all’articolo 10 è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

se si tratta di una decisione di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 1).»;

2)

nel titolo I, capo 2, sezione 2, sottosezione 3, è inserito il seguente articolo 18 bis:

„Articolo 18 bis

Decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana

(Articolo 35 del codice)

1.   Le autorità doganali adottano, su domanda, decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana (“decisioni IVVD”), che precisano il metodo o i criteri appropriati di valutazione doganale, nonché la relativa applicazione, per la determinazione del valore in dogana di merci in circostanze particolari.

Tale domanda non è accettata in uno dei seguenti casi:

a)

se è presentata o sia già stata presentata presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa a merci alle stesse condizioni che determinano il valore in dogana;

b)

se non si riferisce a un qualsiasi uso previsto della decisione IVVD o a un qualsiasi uso previsto di un regime doganale.

2.   Le decisioni IVVD sono vincolanti soltanto per quanto riguarda la determinazione del valore in dogana delle merci:

a)

per le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione prende effetto;

b)

per il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve, o si ritiene che abbia ricevuto, notifica della decisione.

3.   Le decisioni IVVD sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse prendono effetto.

4.   Per l’applicazione di una decisione IVVD nel contesto di un particolare regime doganale il destinatario della decisione è in grado di provare che le merci interessate e le condizioni che determinano il valore in dogana corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione.»

;

3)

all’articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso;

4)

all’articolo 20, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se la Commissione informa le autorità doganali che l’adozione di una decisione relativa a informazioni vincolanti è sospesa conformemente all’articolo 34, paragrafo 10, lettera a), del codice, per le decisioni ITV e IVO, o conformemente all’articolo 20 bis, paragrafo 7, lettera a), per le decisioni IVVD, il termine per l’adozione della decisione di cui all’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice è ulteriormente prorogato fino a quando la Commissione comunica alle autorità doganali che sono garantite la correttezza e l’uniformità della classificazione tariffaria, della determinazione dell’origine o della determinazione del valore in dogana.»;

(5)

è inserito il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis

Gestione delle decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana

(Articolo 35 del codice)

1.   Una decisione IVVD cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3, nei seguenti casi:

a)

se l’adozione di un atto dell’Unione giuridicamente vincolante rende la decisione IVVD non conforme a detto atto, a decorrere dalla data di applicazione dello stesso;

b)

se una decisione IVVD non è più compatibile con l’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sulla valutazione in dogana) o con le decisioni adottate per l’interpretazione di tale accordo dal comitato per la valutazione in dogana, con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   La cessazione della validità delle decisioni IVVD non ha effetto retroattivo.

3.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 3, e all’articolo 27 del codice, le decisioni IVVD sono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.

4.   Le decisioni IVVD sono revocate a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, e dell’articolo 28 del codice.

5.   Le autorità doganali revocano le decisioni IVVD se non sono più compatibili con una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

6.   Laddove una decisione IVVD cessa di essere valida a norma del paragrafo 1, oppure è revocata a norma del paragrafo 4 o 5, può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti vincolanti basati su tale decisione e conclusi prima della sua revoca o della cessazione della sua validità.

L’uso esteso di cui al primo comma non supera i sei mesi dalla data della revoca o della cessazione di validità della decisione IVVD.

Per beneficiare dell’uso esteso di una decisione IVVD, il destinatario di tale decisione presenta una domanda all’autorità doganale che ha preso la decisione entro 30 giorni dalla data della sua revoca o della cessazione della sua validità, indicando le quantità per le quali si richiede un periodo di uso esteso e lo Stato membro o gli Stati membri nei quali le merci saranno sdoganate nel periodo di uso esteso. Tale autorità doganale adotta una decisione in merito all’uso esteso e ne informa il destinatario senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla data in cui riceve tutte le informazioni necessarie per essere in grado di prendere tale decisione.

7.   La Commissione comunica alle autorità doganali:

a)

la sospensione dell’adozione di decisioni IVVD per le merci la cui determinazione corretta e uniforme del valore in dogana non è garantita; o

b)

il ritiro della sospensione di cui alla lettera a).»

;

6)

l’articolo 21 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1072/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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