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Document 32024R1034
Council Regulation (EU) 2024/1034 of 4 April 2024 amending Regulation (EU) 2020/1998 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses
Regolamento (UE) 2024/1034 del Consiglio, del 4 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Regolamento (UE) 2024/1034 del Consiglio, del 4 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
ST/7479/2024/INIT
GU L, 2024/1034, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1034/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1034 |
5.4.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/1034 DEL CONSIGLIO
del 4 aprile 2024
che modifica il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1999 (1) e il regolamento (UE) 2020/1998 (2) relativi a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani. |
(2) |
Il 4 aprile 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1025 (3) che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 al fine di introdurre un’esenzione per l’assistenza umanitaria e altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali, applicabile a determinati soggetti. L’esenzione si fonda sul paragrafo 1 della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 9 dicembre 2022. |
(3) |
Poiché le modifiche previste dal presente regolamento rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/1998, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (UE) 2020/1998, l’articolo 5 è così modificato:
1) |
sono inseriti i paragrafi seguenti: «-1. L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
-1 bis. L’esenzione di cui al paragrafo -1 non si applica alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi contrassegnati da asterisco nell’allegato I.» |
2) |
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo il paragrafo -1, e in deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la disponibilità di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.» |
3) |
è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, l’autorizzazione si considera concessa.» |
4) |
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2024
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
(1) Decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 13).
(2) Regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2024/1025 del Consiglio, del 4 aprile 2024, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L, 2024/1025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1025/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1034/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)