Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0966

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/966 della Commissione, del 21 marzo 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, che modifica il regolamento (CE) n. 1966/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3176/94

    C/2024/1979

    GU L, 2024/966, 27.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/966/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/966/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/966

    27.3.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/966 DELLA COMMISSIONE

    del 21 marzo 2024

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, che modifica il regolamento (CE) n. 1966/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3176/94

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1966/94 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 705/2005 della Commissione (3), il prodotto che figura nella riga corrispondente al punto 7 della tabella di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1966/94, descritto come un articolo confezionato con tessuto a tessitura molto fitta, monocolore (100 % cotone), di forma rettangolare. I bordi presentano un rinforzo in tessuto e un orlo. L’articolo in questione presenta una cucitura a macchina sulla superficie che forma dei riquadri interni. Esso presenta inoltre due aperture di lunghezza di 10 cm circa situate su uno dei bordi che consentono di riempirlo di piume, di lanuggine o di altre materie (involucro per piumone), è stato classificato nel codice NC 6302 31 00 («altra biancheria da letto, di cotone»).

    (2)

    Con il regolamento (CE) n. 3176/94 della Commissione (4), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione (5), un articolo molto simile, descritto come un articolo di forma rettangolare, non lavabile normalmente, confezionato con tessuto a tessitura molto fitta, monocolore (100 % cotone), di forma rettangolare. I bordi presentano un rinforzo in tessuto e un orlo. L’articolo in questione presenta una cucitura a macchina sulla superficie che forma dei riquadri interni, con aperture situate su uno dei bordi che consentono di riempirlo di piume, di lanuggine o di altre materie (involucro per piumone) (involucro per piumone), è stato classificato nel codice NC 6307 90 98 («Altri manufatti confezionati»).

    (3)

    Nelle colonne «Motivazione» degli allegati del regolamento (CE) n. 1966/94, punto 7, e del regolamento (CE) n. 3176/94, le motivazioni addotte non forniscono precisazioni sufficienti per giustificare le classificazioni corrispondenti e per stabilire criteri oggettivi per poter distinguere gli articoli della voce 6302 dagli articoli della voce 6307.

    (4)

    Pertanto, i regolamenti (CE) n. 1966/94 e n. 3176/94 non contribuiscono a garantire una classificazione uniforme di tali articoli. È pertanto opportuno sopprimere il punto 7 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1966/94 e abrogare il regolamento (CE) n. 3176/94.

    (5)

    Al tempo stesso, e al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (6), è opportuno chiarire la classificazione delle merci simili a quelle descritte nel regolamento (CE) n. 1966/94, punto 7, e nel regolamento (CE) n. 3176/94, adottando una nuova misura relativa alla classificazione di questo tipo di merci che fornisca motivazioni sufficienti per distinguere tra loro gli articoli delle voci 6302 e 6307. È pertanto necessario adottare una nuova misura relativa alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

    (6)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

    (7)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (8)

    È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dellarticolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Articolo 3

    Nella tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1966/94, la riga relativa al punto 7 è soppressa.

    Articolo 4

    Il regolamento (CE) n. 3176/94 è abrogato.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2024

    Per la Commissione

    A nome della presidente

    Gerassimos THOMAS

    Direttore generale

    Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale


    (1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/2022-12-12.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1966/94 della Commissione, del 28 luglio 1994, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 198 del 30.7.1994, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1966/oj).

    (3)  Regolamento (CE) n. 705/2005 della Commissione, del 4 maggio 2005, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/705/oj).

    (4)  Regolamento (CE) n. 3176/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 335 del 23.12.1994, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3176/2013-06-04).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 130 del 15.5.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/441/oj).

    (6)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/2023-06-17).


    ALLEGATO

    Descrizione della merce

    Classificazione

    (Codice NC)

    Motivazioni

    1)

    2)

    3)

    Articolo in forma di involucro/guscio di tessuto a trama molto fitta, monocolore, composto al 100 % di cotone, delle dimensioni di circa 80 cm x 80 cm. I bordi sono rinforzati con un bordino cucito.

    L'articolo presenta un'apertura di circa 25 cm su uno dei bordi per consentirne il riempimento.

    L'involucro/guscio è destinato a essere riempito dopo l'importazione, ad esempio con piume e/o lanuggine, dopodiché l'apertura viene chiusa in modo permanente affinché l'articolo diventi un cuscino.

    (Cfr. le immagini) (*1)

    6307 90 98

    La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6307 , 6307 90 e 6307 90 98 .

    La classificazione dell'articolo nella voce 9404 come oggetti letterecci ed oggetti simili è esclusa in quanto l'articolo non ha il carattere essenziale di un articolo completo della voce 9404 ai sensi della regola generale 2 a). Non è ancora imbottito né dotato internamente di alcun materiale.

    La classificazione dell'articolo nella voce 6302 come biancheria da letto è esclusa in quanto l'articolo non presenta le caratteristiche e le proprietà oggettive della biancheria da letto della voce 6302 , che comprende articoli quali lenzuola, federe per cuscini, copripiumini e coprimaterassi. Tali articoli sono destinati a rivestire, ad esempio, un cuscino o un piumino e possono essere facilmente rimossi da essi in qualsiasi momento [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6302 , primo paragrafo, punto (1)].

    L'articolo non ha la stessa funzione o utilizzo della biancheria da letto della voce 6302 ; si tratta di un prodotto di natura diversa, in quanto deve essere riempito e chiuso in modo permanente dopo il riempimento. Il tessuto a trama fitta e il fatto che l'articolo sia chiuso in modo permanente garantiscono che il materiale di riempimento non possa fuoriuscire. Il materiale di riempimento non può essere facilmente rimosso una volta chiuso l'articolo. A differenza di una federa per cuscino, l'articolo diventa parte integrante del cuscino. Inoltre, l'articolo non è a contatto diretto con l’utilizzatore, in quanto sarà coperto da una federa (la biancheria da letto stessa) prima dell'utilizzo.

    Dato che l'articolo non può essere classificato in una voce più specifica della voce 6307 , esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 6307 90 98 fra gli altri manufatti confezionati di tessuti.


    Image 1

     

    Image 2


    (*1)  Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/966/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


    Top