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Document 32024R0913
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/913 of 15 December 2023 laying down implementing technical standards for the application of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the form and content of the information to be notified in respect of the cross-border activities of alternative investment fund managers and the exchange of information between competent authorities on cross-border notification letters
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/913 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi e lo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/913 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi e lo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera
C/2023/8707
GU L, 2024/913, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/913/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/913 |
25.3.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/913 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2023
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi e lo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 5, secondo comma, l’articolo 32, paragrafo 8, secondo comma, e l’articolo 33, paragrafo 8, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Lo scambio di informazioni tra autorità competenti è uno degli elementi delle procedure amministrative relative alle notifiche dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che intendono svolgere attività di commercializzazione o di gestione, prestare servizi o stabilire una succursale in Stati membri ospitanti. Ai fini dell’espletamento agevole, celere, snello e corretto di tali procedure amministrative è necessario definire e armonizzare lo scambio di informazioni tra autorità competenti elaborando formulari, modelli, procedure di cooperazione e sistemi di comunicazione elettronica uniformi. |
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(2) |
Ai fini di una trasmissione celere, corretta, efficiente in termini di costi e snella della mole enorme di informazioni da inviare e da ricevere per le notifiche tra Stati membri, è indispensabile che le informazioni siano fornite per via elettronica. Sebbene sia praticabile il ricorso alla posta elettronica, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni anche mediante altra tecnologia elettronica potenzialmente più avanzata. È pertanto necessario stabilire una procedura particolareggiata per tali trasmissioni elettroniche e per la soluzione dei problemi tecnici che potrebbero verificarsi nel processo di trasmissione delle informazioni tra autorità competenti. |
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(3) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate in quanto riguardano la forma e il contenuto delle informazioni che devono essere scambiate tra i GEFIA e le autorità nazionali competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante in cui il GEFIA intende prestare servizi transfrontalieri. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire ai GEFIA e alle autorità nazionali competenti una visione globale e un accesso efficiente, è opportuno riunire le disposizioni in un unico regolamento. |
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(4) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
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(5) |
L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sulle disposizioni dei progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento relative ai modelli di lettere di notifica per la commercializzazione e la gestione di fondi di investimento alternativi (FIA) negli Stati membri ospitanti, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(6) |
Per consentire ai GEFIA e alle autorità competenti di adeguarsi ai nuovi obblighi stabiliti nel presente regolamento, è opportuno differirne l’applicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Forma e contenuto del modello uniforme di lettera di notifica
1. Il gestore di fondi di investimento alternativi dell’UE (GEFIA UE) si serve del modello riportato nell’allegato I del presente regolamento per notificare alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine ciascun fondo d’investimento alternativo dell’UE (FIA UE) che intende commercializzare nello Stato membro d’origine in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE.
2. Il GEFIA UE si serve del modello riportato nell’allegato II del presente regolamento per notificare alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine ciascun FIA UE che intende commercializzare in Stati membri diversi dal suo Stato membro d’origine in conformità dell’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE.
3. Il GEFIA si serve del modello riportato nell’allegato III del presente regolamento per comunicare le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE, e gli abbina il modello riportato nell’allegato V del presente regolamento se intende stabilire una succursale di cui all’articolo 33, paragrafo 3, della medesima direttiva.
Articolo 2
Trasmissione delle notifiche effettuate in conformità dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE
1. Ciascuna autorità competente pubblica sul proprio sito web l’indirizzo di posta elettronica o altro canale di comunicazione di cui i GEFIA devono servirsi per inviare le notifiche effettuate in conformità dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE.
2. Il GEFIA invia le notifiche di cui al paragrafo 1 in formato leggibile meccanicamente all’indirizzo di posta elettronica pubblicato in conformità del paragrafo 1 o servendosi di qualsiasi altro canale di comunicazione predisposto dalle autorità competenti.
Articolo 3
Modelli per lo scambio di informazioni tra autorità competenti
Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA si servono del modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento per l’attestazione di cui all’articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE.
Articolo 4
Trasmissione delle notifiche tra autorità competenti
1. Ciascuna autorità competente designa un punto di contatto unico per la comunicazione e la trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui all’articolo 3. Ciascuna autorità competente comunica a tutte le altre autorità competenti gli estremi del punto di contatto e qualsiasi sua modifica.
2. Ciascuna autorità competente provvede a che l’indirizzo di posta elettronica o altro canale di comunicazione indicato per la ricezione delle notifiche sia monitorato ogni giorno lavorativo.
3. Ciascuna autorità competente trasmette al punto di contatto di cui al paragrafo 1 le informazioni e i documenti di cui all’articolo 3 per posta elettronica o, se sono scelti altri canali di comunicazione, in formato leggibile meccanicamente.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 14 aprile 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
ALLEGATO I
Modello di lettera di notifica per la commercializzazione di FIA UE a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE
LETTERA DI NOTIFICA
NOTIFICA DELL’INTENZIONE DI COMMERCIALIZZARE QUOTE O AZIONI DI UNO O PIÙ FIA GESTITI DALLO STESSO GEFIA NEL PROPRIO STATO MEMBRO D’ORIGINE A NORMA DELL’ARTICOLO 31, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE (direttiva GEFIA) (1)
IN _____________________________________ (Stato membro d’origine del GEFIA)
Sono qui notificate modifiche di informazioni già fornite in una notifica precedente?
sì ☐ no ☐
In caso affermativo, inserire soltanto le informazioni aggiornate rispetto alla notifica precedente e indicare la data della notifica precedente: _______________________
INDICE
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PARTE 1 — |
Informazioni sul GEFIA o sul FIA gestito internamente |
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PARTE 2 — |
Informazioni sui FIA da commercializzare nello Stato membro d’origine del GEFIA |
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Sezione 1. |
Identificazione del FIA |
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Sezione 2. |
Modalità per impedire la commercializzazione presso investitori al dettaglio |
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Sezione 3. |
Allegati |
PARTE 1
Informazioni sul GEFIA o sul FIA gestito internamente
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Informazioni sul GEFIA o sul FIA gestito internamente |
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GEFIA o FIA gestito internamente (2) |
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LEI del GEFIA o del FIA gestito internamente (2) |
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Codice di identificazione nazionale del GEFIA o del FIA gestito internamente (se disponibile) (2) |
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Stato membro d’origine del GEFIA o del FIA gestito internamente (2) |
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Indirizzo e, se diverso, sede legale/domicilio |
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Durata del GEFIA o del FIA gestito internamente (se applicabile) |
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Sito web del GEFIA o del FIA gestito internamente |
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Estremi del servizio (o punto di contatto) del GEFIA o del FIA gestito internamente responsabile della lettera di notifica |
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Servizio (o punto di contatto) |
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Numero di telefono |
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Indirizzo e-mail |
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Estremi del terzo (se il GEFIA o il FIA gestito internamente incarica un terzo della notifica) |
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Terzo |
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Indirizzo e, se diverso, sede legale/domicilio |
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Servizio (o punto di contatto) |
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Numero di telefono |
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Indirizzo e-mail |
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Servizio (o punto di contatto) per la trasmissione della fattura o per la comunicazione delle eventuali spese od oneri regolamentari applicabili (se applicabile) (3) |
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Nome del soggetto |
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Indirizzo e, se diverso, sede legale/domicilio |
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Servizio (o punto di contatto) |
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Numero di telefono |
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Indirizzo e-mail |
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PARTE 2
Informazioni sui FIA da commercializzare nello Stato membro d’origine del GEFIA
Sezione 1. Identificazione del FIA
Compilare la tabella che segue con le informazioni su ciascun FIA che si intende commercializzare, creando una tabella distinta per ciascun FIA e indicando una sola categoria di azioni (denominazione e ISIN) per riga. Se il FIA assume la forma di FIA ombrello multicomparto o a sub-fondi, nella tabella che segue i riferimenti al FIA si intendono fatti al comparto o al sub-fondo da commercializzare nello Stato membro d’origine del GEFIA e non al FIA ombrello, da indicarsi separatamente nell’apposita colonna.
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Denominazione del FIA da commercializzare |
Data di costi-tuzione del FIA |
Stato membro d’origine del FIA |
Forma giuridica del FIA (4) |
LEI del FIA (se disponibile) |
Commercializ-zazione presso investitori al dettaglio (5) |
Denominazione di ciascuna categoria di azioni del FIA |
ISIN del FIA/di ciascuna categoria di azioni del FIA (se disponibile) |
Nome del depositario del FIA |
Durata del FIA (se applicabile) |
Codice di identificazione nazionale del FIA (se disponibile) |
Denominazione del FIA ombrello (se applicabile) |
Strategia di investimento del FIA (6) |
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Strutture master-feeder (se applicabile)
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Denominazione del FIA di destinazione (master) o del comparto o comparti di destinazione |
LEI del FIA di destinazione (master) o del comparto o comparti di destinazione (se disponibile) |
GEFIA del FIA di destinazione (master)/comparto di destinazione (se diverso dal GEFIA del FIA) |
LEI del GEFIA del FIA di destinazione (master)/comparto di destinazione (se diverso dal GEFIA del FIA e se disponibile) |
Stato membro d’origine del FIA di destinazione (se diverso dallo Stato membro d’origine del FIA) |
Stato membro d’origine del GEFIA del FIA di destinazione (se diverso dallo Stato membro d’origine del FIA di destinazione) |
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Sezione 2. Modalità per impedire la commercializzazione presso investitori al dettaglio
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Informare delle modalità stabilite per impedire che quote o azioni del FIA siano commercializzate presso investitori al dettaglio, anche qualora il GEFIA faccia ricorso a soggetti indipendenti per fornire i servizi di investimento in relazione al FIA (7) . |
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Sezione 3. Allegati
Ultima versione del regolamento o dei documenti costitutivi del FIA (se disponibile)
Ultima versione della documentazione promozionale (ad esempio il prospetto) (se disponibile)
Ultima relazione annuale del FIA (se disponibile)
Eventuali informazioni supplementari di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE per ciascun FIA da commercializzare (8)
Altro (precisare)
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(titolo del documento o nome del documento in formato elettronico allegato) |
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Data |
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Nome e qualifica del firmatario |
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Firma |
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(1) Lettera di notifica da usare anche per i FIA che presentano i requisiti di fondo di investimento europeo a lungo termine e che sono commercializzati a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98) in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE.
(2) Campo da compilare sempre, anche in caso di aggiornamento.
(3) Indicare un unico punto di contatto per la trasmissione della fattura o per la comunicazione delle eventuali spese od oneri regolamentari applicabili di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 55) e all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/955 della Commissione, del 27 maggio 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli, le procedure e le disposizioni tecniche per le pubblicazioni e le notifiche delle norme di commercializzazione, delle spese e degli oneri e specifica le informazioni da comunicare per la creazione e la gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, nonché i formulari, i modelli e le procedure per la comunicazione di tali informazioni (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 30). Il punto di contatto può coincidere con il punto di contatto designato all’interno del GEFIA o con il punto di contatto di un terzo designato.
(4) Una delle forme giuridiche seguenti: fondo comune, fondo d’investimento di tipo unit trust, società di investimento o altra forma giuridica prevista dalla normativa nazionale dello Stato membro d’origine del FIA.
(5) Se è consentita nello Stato membro d’origine del GEFIA, rispondere «sì» o «no». Se non è consentita, indicare «n.a.».
(6) Indicare il tipo predominante di FIA e la ripartizione per strategia di investimento secondo il modulo per la segnalazione riportato nell’allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).
(7) Informazioni da inserire soltanto per i FIA di cui è prevista la commercializzazione unicamente presso investitori professionali. Non è necessario predisporre modalità per i FIA che il GEFIA/il FIA autogestito intende commercializzare presso investitori al dettaglio laddove la normativa nazionale dello Stato membro d’origine del GEFIA lo consenta in conformità dell’articolo 43 della direttiva 2011/61/UE. Se la presente lettera di notifica riguarda sia FIA che si rivolgono a investitori professionali sia FIA che si rivolgono a investitori al dettaglio, inserire informazioni soltanto per i FIA che si rivolgono unicamente a investitori professionali.
(8) Allegato III, lettera f), della direttiva 2011/61/UE.
ALLEGATO II
Modello di lettera di notifica per la commercializzazione transfrontaliera di FIA UE a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE
LETTERA DI NOTIFICA
NOTIFICA DELL’INTENZIONE DI COMMERCIALIZZARE QUOTE O AZIONI DI UNO O PIÙ FIA GESTITI DALLO STESSO GEFIA IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DAL PROPRIO STATO MEMBRO D’ORIGINE A NORMA DELL’ARTICOLO 32, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE (direttiva GEFIA) (1)
IN ______________________________ (Stato membro o Stati membri ospitanti)
Sono qui notificate modifiche di informazioni già fornite in una notifica precedente?
sì ☐ no ☐
In caso affermativo, inserire soltanto le informazioni aggiornate rispetto alla notifica precedente e indicare la data della notifica precedente: ___________________
INDICE
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PARTE 1 — |
Informazioni sul GEFIA o sul FIA gestito internamente *** |
|
Sezione 1. |
Identificazione del GEFIA o del FIA gestito internamente |
|
Sezione 2. |
Strutture per gli investitori al dettaglio (se pertinente) |
|
PARTE 2 — |
Informazioni sui FIA da commercializzare nello Stato membro ospitante |
|
Sezione 1. |
Identificazione del FIA |
|
Sezione 2. |
Modalità di commercializzazione di quote o di azioni di FIA |
|
Sezione 3. |
Allegati |
PARTE 1
Informazioni sul GEFIA o sul FIA gestito internamente
Sezione 1. Identificazione del GEFIA o del FIA gestito internamente
|
Informazioni sul GEFIA o sul FIA gestito internamente |
|
|
GEFIA o FIA gestito internamente (2) |
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LEI del GEFIA o del FIA gestito internamente (2) |
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Codice di identificazione nazionale del GEFIA o del FIA gestito internamente (se disponibile) (2) |
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Stato membro d’origine del GEFIA o del FIA gestito internamente (2) |
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Indirizzo e, se diverso, sede legale/domicilio |
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Durata del GEFIA o del FIA gestito internamente (se applicabile) |
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Sito web del GEFIA o del FIA gestito internamente |
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Estremi del servizio (o punto di contatto) del GEFIA o del FIA gestito internamente responsabile della stesura della lettera di notifica |
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Servizio (o punto di contatto) |
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Numero di telefono |
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Indirizzo e-mail |
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Estremi del terzo (se il GEFIA o il FIA gestito internamente incarica un terzo della notifica) |
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Terzo |
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Indirizzo e, se diverso, sede legale/domicilio |
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Servizio (o punto di contatto) |
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Numero di telefono |
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Indirizzo e-mail |
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Punto di contatto per la trasmissione della fattura o per la comunicazione delle eventuali spese od oneri regolamentari applicabili (se applicabile) (3) |
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Nome del soggetto |
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Indirizzo e, se diverso, sede legale/domicilio |
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Servizio (o punto di contatto) |
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Numero di telefono |
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Indirizzo e-mail |
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Indicare l’indirizzo di posta elettronica fra quelli forniti in questa sezione (punto di contatto presso il GEFIA o il FIA gestito internamente, punto di contatto presso il terzo designato o punto di contatto per la trasmissione della fattura) che l’autorità nazionale competente dello Stato membro ospitante deve privilegiare per la trasmissione di informazioni riservate (ad esempio, login e password per accedere ai sistemi nazionali di segnalazione). |
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Sezione 2. Strutture per gli investitori al dettaglio (se pertinente)
A norma dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE, ciascun GEFIA UE è autorizzato a commercializzare quote o azioni dei FIA UE che gestisce presso investitori professionali in Stati membri diversi dal suo Stato membro d’origine. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ai GEFIA di commercializzare presso investitori al dettaglio sul loro territorio quote o azioni dei FIA che gestiscono in conformità dell’articolo 43 della direttiva 2011/61/UE.
Inserire informazioni sulle strutture per gli investitori al dettaglio quando la commercializzazione dei FIA è rivolta loro.
In conformità dell’allegato IV, lettera j), della direttiva 2011/61/UE, compilare la tabella che segue con informazioni sulle strutture per svolgere i compiti di cui all’articolo 43 bis, paragrafo 1, della medesima direttiva.
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Compito della struttura |
Informazioni sulla struttura che svolge il compito |
Nome/forma giuridica/sede legale/indirizzo, e-mail e numero di telefono per la corrispondenza del soggetto responsabile della messa a disposizione delle strutture |
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Trattare gli ordini di sottoscrizione, pagamento e rimborso (o riacquisto) dell’investitore relativi alle quote o azioni del FIA |
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Informare gli investitori su come impartire gli ordini di cui sopra e sulle modalità di pagamento dei proventi derivanti dal rimborso (o riacquisto) |
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Facilitare la gestione delle informazioni relative all’esercizio da parte dell’investitore dei diritti derivanti dall’investimento nel FIA |
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Mettere le informazioni e i documenti necessari a norma degli articoli 22 e 23 della direttiva 2011/61/UE a disposizione degli investitori affinché ne possano prendere visione e farne copia |
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Fornire agli investitori informazioni inerenti alle funzioni svolte dalle strutture su supporto durevole, secondo la definizione data nell’articolo 43 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/61/UE |
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Fungere da punto di contatto per le comunicazioni con le autorità competenti |
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PARTE 2
Informazioni sui FIA da commercializzare nello Stato membro ospitante
Sezione 1. Identificazione del FIA
Compilare la tabella che segue con le informazioni su ciascun FIA che si intende commercializzare nello Stato membro ospitante, creando una tabella distinta per ciascun FIA e indicando una sola categoria di azioni (denominazione e ISIN) per riga. Se il FIA assume la forma di FIA ombrello multicomparto o a sub-fondi, nella tabella che segue i riferimenti al FIA si intendono fatti al comparto o al sub-fondo da commercializzare nello Stato membro ospitante e non al FIA ombrello, da indicarsi separatamente nell’apposita colonna.
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Denominazione del FIA da commercializzare nello Stato membro ospitante |
Data di costituzione del FIA |
Stato membro d’origine del FIA |
Forma giuridica del FIA (4) |
Lei del FIA (se disponibile) |
Commercializzazione presso investitori al dettaglio (5) |
Denominazione di ciascuna categoria di azioni del FIA |
ISIN del FIA/di ciascuna categoria di azioni del FIA (se disponibile) |
Nome del depositario del FIA |
Durata del FIA (se applicabile) |
Codice di identificazione nazionale del FIA (se disponibile) |
Denominazione del FIA ombrello (se applicabile) |
Strategia di investimento del FIA (6) |
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Strutture master-feeder (se applicabile)
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Denominazione del FIA di destinazione (master) o del comparto o comparti di destinazione |
LEI del FIA di destinazione (master) o del comparto o comparti di destinazione (se disponibile) |
GEFIA del FIA di destinazione (master)/comparto di destinazione (se diverso dal GEFIA del FIA) |
LEI del GEFIA del FIA di destinazione (master)/comparto di destinazione (se diverso dal GEFIA del FIA e se disponibile) |
Stato membro d’origine del FIA di destinazione (se diverso dallo Stato membro d’origine del FIA) |
Stato membro d’origine del GEFIA (se diverso dallo Stato membro d’origine del FIA di destinazione) |
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Sezione 2. Modalità di commercializzazione di quote o azioni di FIA
Le quote o azioni del FIA/dei comparti del FIA saranno commercializzate da:
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GEFIA che gestisce il FIA o FIA gestito internamente |
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☐ |
enti creditizi |
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☐ |
imprese di investimento o consulenti autorizzati |
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☐ |
altri organismi, compresi organismi situati in paesi terzi. Precisare: |
________________________________________________________________________
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Informare delle modalità stabilite per impedire che quote o azioni del FIA siano commercializzate presso investitori al dettaglio, anche qualora il GEFIA faccia ricorso a soggetti indipendenti per fornire i servizi di investimento in relazione al FIA (7) . |
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Sezione 3. Allegati
Ultima versione del regolamento o dei documenti costitutivi del FIA
Ultima versione della documentazione promozionale (ad esempio il prospetto)
Ultima relazione annuale del FIA (se disponibile)
Eventuali informazioni supplementari di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE per ciascun FIA da commercializzare (allegato IV, lettera f)]
Altro (precisare)
_________________________________________________________________________________
(titolo del documento o nome del documento in formato elettronico allegato)
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Data |
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Nome e qualifica del firmatario |
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Firma |
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(1) Lettera di notifica da usare anche per i FIA che presentano i requisiti di fondo di investimento europeo a lungo termine e che sono commercializzati a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/760 in combinato disposto con l’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE.
(2) Campo da compilare sempre, anche in caso di aggiornamento.
(3) Indicare un unico punto di contatto per la trasmissione della fattura o per la comunicazione delle eventuali spese od oneri regolamentari applicabili di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1156 e all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/955 della Commissione. Il punto di contatto può coincidere con il punto di contatto designato all’interno del GEFIA o con il punto di contatto di un terzo designato.
(4) Una delle forme giuridiche seguenti: fondo comune, fondo d’investimento di tipo unit trust, società di investimento o altra forma giuridica prevista dalla normativa nazionale dello Stato membro d’origine del FIA.
(5) Se è consentita nello Stato membro d’origine del GEFIA, rispondere «sì» o «no». Se non è consentita, indicare «n.a.».
(6) Indicare il tipo predominante di FIA e la ripartizione per strategia di investimento secondo il modulo per la segnalazione riportato nell’allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 231/2013.
(7) Informazioni da inserire soltanto per i FIA di cui è prevista la commercializzazione unicamente presso investitori professionali. Non è necessario predisporre modalità per i FIA che il GEFIA/il FIA autogestito intende commercializzare presso investitori al dettaglio laddove la normativa nazionale dello Stato membro d’origine del GEFIA lo consenta in conformità dell’articolo 43 della direttiva 2011/61/UE. Se la presente lettera di notifica riguarda sia FIA che si rivolgono a investitori professionali sia FIA che si rivolgono a investitori al dettaglio, inserire informazioni soltanto per i FIA che si rivolgono unicamente a investitori professionali.
ALLEGATO III
Modello di lettera di notifica che il GEFIA UE deve trasmettere all’autorità competente del suo Stato membro d’origine per gestire FIA UE stabiliti in altri Stati membri a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE o per stabilire una succursale in un altro Stato membro a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE
LETTERA DI NOTIFICA
NOTIFICA DELL’INTENZIONE DEL GEFIA DI GESTIRE FIA STABILITI IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DAL PROPRIO STATO MEMBRO D’ORIGINE IN CONFORMITÀ DELL’ARTICOLO 33, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE O DI STABILIRE UNA SUCCURSALE IN CONFORMITÀ DELL’ARTICOLO 33, PARAGRAFO 3, DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE
IN ______________________________ (Stato membro o Stati membri ospitanti)
Sono qui notificate modifiche di informazioni già fornite in una notifica precedente?
sì ☐ no ☐
In caso affermativo, inserire soltanto le informazioni aggiornate rispetto alla notifica precedente e indicare la data della notifica precedente:
____________________
INDICE
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PARTE 1 — |
Informazioni sul GEFIA |
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PARTE 2 — |
Informazioni da notificare a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE |
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Sezione 1. |
Programma di attività |
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Sezione 2. |
Informazioni sui FIA da gestire negli Stati membri ospitanti |
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PARTE 3 — |
Informazioni che il GEFIA deve fornire a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE per operare nello Stato membro ospitante o negli Stati membri ospitanti tramite una succursale |
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Sezione 1. |
Informazioni sulla succursale |
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Sezione 2. |
Programma di attività della succursale |
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Sezione 3. |
Struttura operativa della succursale |
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Sezione 4. |
Cessazione della succursale |
PARTE 1
Informazioni sul GEFIA
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Informazioni sul GEFIA |
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GEFIA (1) |
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LEI del GEFIA (1) |
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Codice di identificazione nazionale del GEFIA (se disponibile) (1) |
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Stato membro d’origine del GEFIA (1) |
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Indirizzo e, se diverso, sede legale/domicilio |
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Durata del GEFIA (se applicabile) |
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Sito web del GEFIA |
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Estremi del servizio (o punto di contatto) del GEFIA responsabile della lettera di notifica |
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Servizio (o punto di contatto) |
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Numero di telefono |
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Indirizzo e-mail |
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Estremi del terzo (se il GEFIA o il FIA gestito internamente incarica un terzo della notifica) |
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Terzo |
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Indirizzo e, se diverso, sede legale/domicilio |
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Servizio (o punto di contatto) |
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Numero di telefono |
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Indirizzo e-mail |
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Punto di contatto per la trasmissione della fattura o per la comunicazione delle eventuali spese od oneri regolamentari applicabili (se applicabile) (2) |
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Nome del soggetto |
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Indirizzo e, se diverso, sede legale/domicilio |
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Servizio (o punto di contatto) |
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Numero di telefono |
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Indirizzo e-mail |
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Indicare l’indirizzo di posta elettronica fra quelli forniti in questa sezione (punto di contatto presso il GEFIA, punto di contatto presso il terzo designato o punto di contatto per la trasmissione della fattura) che l’autorità nazionale competente dello Stato membro ospitante deve privilegiare per la trasmissione delle informazioni riservate (ad esempio, login e password per accedere ai sistemi nazionali di segnalazione). |
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PARTE 2
Informazioni da notificare a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE
Compilare soltanto se il GEFIA intende operare nello Stato membro ospitante in regime di libera prestazione di servizi. Lasciare in bianco se il GEFIA intende operare nello Stato membro ospitante esclusivamente tramite una succursale, e compilare invece la parte 3.
Sezione 1. Programma di attività
Indicare la gamma delle attività del GEFIA nello Stato membro ospitante
Gestione degli investimenti
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☐ |
Gestione del portafoglio |
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☐ |
Gestione del rischio |
Amministrazione
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☐ |
Servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo |
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☐ |
Servizio di informazione per i clienti |
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☐ |
Valutazione e determinazione del prezzo, anche ai fini delle dichiarazioni fiscali |
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☐ |
Verifica dell’osservanza della normativa applicabile |
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☐ |
Tenuta del registro dei detentori delle quote/azioni |
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☐ |
Distribuzione dei proventi |
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☐ |
Emissione e rimborso delle quote/azioni |
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☐ |
Regolamento dei contratti, compreso l’invio dei certificati |
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☐ |
Tenuta delle registrazioni contabili |
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☐ |
Commercializzazione |
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☐ |
Attività collegate agli attivi dei FIA |
Servizi d’investimento e servizi ausiliari
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☐ |
Gestione dei portafogli di investimento, compresi quelli detenuti dai fondi pensione ed enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37), in linea con i mandati conferiti dagli investitori su base discrezionale e individuale |
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☐ |
Consulenza in materia di investimenti |
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☐ |
Custodia e amministrazione di azioni o quote di organismi di investimento collettivo |
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☐ |
Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari
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Sezione 2. Informazioni sui FIA da gestire nello Stato membro ospitante
Compilare la tabella che segue con le informazioni disponibili sui FIA esistenti che il GEFIA intende gestire nello Stato membro ospitante. Se il FIA assume la forma di FIA ombrello multicomparto o a sub-fondi, nella tabella che segue i riferimenti al FIA si intendono fatti al comparto o al sub-fondo da gestire nello Stato membro ospitante e non al FIA ombrello, da indicarsi separatamente nell’apposita colonna.
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Denominazione del FIA da gestire nello Stato membro ospitante |
Data di costituzione (se applicabile) |
Forma giuridica del FIA (3) |
Lei del FIA (se disponibile) |
Nome del depositario del FIA |
Durata del FIA |
Codice di identificazione nazionale del FIA (se disponibile) |
Denominazione del FIA ombrello (se applicabile) |
Strategia di investimento del FIA (4) |
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Strutture master-feeder (se applicabile)
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Denominazione del FIA di destinazione (master) o del comparto o comparti di destinazione |
LEI del FIA di destinazione (master) o del comparto o comparti di destinazione (se disponibile) |
GEFIA del FIA di destinazione (master)/comparto di destinazione (se diverso dal GEFIA del FIA) |
LEI del GEFIA del FIA di destinazione (master)/comparto di destinazione (se diverso dal GEFIA del FIA e se disponibile) |
Stato membro d’origine del FIA di destinazione (se diverso dallo Stato membro d’origine del FIA) |
Stato membro d’origine del GEFIA (se diverso dallo Stato membro d’origine del FIA di destinazione) |
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PARTE 3
Informazioni che il GEFIA deve fornire a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE per operare nello Stato membro ospitante o negli Stati membri ospitanti tramite una succursale
Compilare soltanto se il GEFIA intende stabilire una succursale nello Stato membro ospitante. Lasciare in bianco se il GEFIA intende operare nello Stato membro ospitante esclusivamente in regime di libera prestazione di servizi.
Sezione 1. Informazioni sulla succursale
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Identificazione della succursale |
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Nome della succursale (5) |
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Codice di identificazione nazionale della succursale nello Stato d’origine del GEFIA (se disponibile) (5) |
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Codice di identificazione nazionale della succursale nello Stato membro in cui è stabilita (se disponibile) (5) |
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Indirizzo e, se diverso, sede legale/domicilio (5) |
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Sito web della succursale (se diverso dal sito web del GEFIA) |
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Servizio (o punto di contatto), nello Stato membro in cui la succursale è stabilita, da cui si possono ottenere i documenti |
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Servizio (o punto di contatto) |
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Indirizzo e, se diverso, sede legale/domicilio |
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Numero di telefono |
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Indirizzo e-mail |
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Sezione 2. Programma di attività della succursale
La succursale svolgerà le seguenti attività e fornirà i seguenti servizi nello Stato membro o negli Stati membri ospitanti:
Gestione degli investimenti
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☐ |
Gestione del portafoglio |
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☐ |
Gestione del rischio |
Amministrazione
|
☐ |
Servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo |
|
☐ |
Servizio di informazione per i clienti |
|
☐ |
Valutazione e determinazione del prezzo, anche ai fini delle dichiarazioni fiscali |
|
☐ |
Verifica dell’osservanza della normativa applicabile |
|
☐ |
Tenuta del registro dei detentori delle quote/azioni |
|
☐ |
Distribuzione dei proventi |
|
☐ |
Emissione e rimborso delle quote/azioni |
|
☐ |
Regolamento dei contratti, compreso l’invio dei certificati |
|
☐ |
Tenuta delle registrazioni contabili |
|
☐ |
Commercializzazione |
|
☐ |
Attività collegate agli attivi dei FIA |
Servizi d’investimento e servizi ausiliari
|
☐ |
Gestione dei portafogli di investimento, compresi quelli detenuti dai fondi pensione ed enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2016/2341, in linea con i mandati conferiti dagli investitori su base discrezionale e individuale |
|
☐ |
Consulenza in materia di investimenti |
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☐ |
Custodia e amministrazione di azioni o quote di organismi di investimento collettivo |
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☐ |
Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari |
Sezione 3. Struttura operativa della succursale
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Descrizione del processo di gestione del rischio approntato dal GEFIA a livello di succursale in base all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 |
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Indicazione delle catene di riferimento a livello funzionale, geografico e giuridico |
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Collocazione della succursale nella struttura societaria del GEFIA o del gruppo se il GEFIA è membro di un gruppo |
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Regole vigenti in base alle quali la succursale riferisce alla sede amministrativa principale del GEFIA |
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Sintesi dei sistemi e dei controlli approntati a livello di succursale a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2024/… della Commissione (6) |
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Indicazione dei controlli effettuati sugli accordi di delega riguardo alle attività svolte nello Stato membro ospitante |
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Modalità per il rispetto degli obblighi che ricadono nella responsabilità dell’autorità competente dello Stato membro ospitante in cui è stabilita la succursale a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE |
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Procedure approntate e risorse umane e materiali assegnate ai fini del rispetto degli obblighi di contrasto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo |
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Previsioni su profitti e perdite e sui flussi di cassa per un periodo iniziale di 36 mesi |
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Sezione 4. Cessazione della succursale
Non compilare in caso di prima notifica, ma soltanto in caso di aggiornamento se è prevista la cessazione della succursale.
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Dati e procedure di cessazione delle attività, con indicazione dettagliata delle misure di tutela degli interessi degli investitori nello Stato membro ospitante e delle modalità di soluzione dei reclami e di estinzione di eventuali debiti |
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Calendario della cessazione programmata |
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Data |
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Nome e qualifica del firmatario |
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Firma |
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(1) Campo da compilare sempre, anche in caso di aggiornamento.
(2) Indicare un unico punto di contatto per la trasmissione della fattura o per la comunicazione delle eventuali spese od oneri regolamentari applicabili di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1156 e all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/955 della Commissione. Il punto di contatto può coincidere con il punto di contatto designato all’interno del GEFIA o con il punto di contatto di un terzo designato.
(3) Una delle forme giuridiche seguenti: fondo comune, fondo d’investimento di tipo unit trust, società di investimento o altra forma giuridica prevista dalla normativa nazionale dello Stato membro d’origine del FIA.
(4) Indicare il tipo predominante di FIA e la ripartizione per strategia di investimento secondo il modulo per la segnalazione riportato nell’allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione.
(5) Campo da compilare sempre, anche in caso di aggiornamento.
(6) Regolamento delegato (UE) 2024/912 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) (GU L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).
ALLEGATO IV
Attestazione dell’autorizzazione del GEFIA a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE
ATTESTAZIONE RILASCIATA DA ______________________________________ (denominazione dell’autorità competente dello Stato membro d’origine del GEFIA)
Sezione 1. Servizio rilasciante dell’autorità competente dello Stato membro d’origine del GEFIA
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Servizio |
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Indirizzo dell’autorità nazionale competente |
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Indirizzo di posta elettronica del servizio rilasciante |
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Sezione 2. Identificazione del GEFIA autorizzato
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GEFIA |
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LEI del GEFIA |
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Stato membro d’origine del GEFIA |
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Indirizzo e, se diverso, sede legale/domicilio |
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Sezione 3. Copertura dell’autorizzazione del GEFIA
L’autorizzazione del GEFIA è limitata alla gestione di FIA secondo la strategia di investimento seguente:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(L’attestazione dev’essere datata e firmata da un rappresentante dell’autorità competente dello Stato membro d’origine del GEFIA. Il firmatario deve indicare il nome completo.)
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Data |
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Nome e qualifica del firmatario |
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Firma |
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ALLEGATO V
Modello di lettera di notifica delle persone responsabili della succursale che il GEFIA UE che intende stabilire una succursale in un altro Stato membro a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2011/61/UE deve trasmettere all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine
LETTERA DI NOTIFICA
NOTIFICA DELLE PERSONE RESPONSABILI DELLA SUCCURSALE (1) IN RELAZIONE ALL’INTENZIONE DEL GEFIA DI STABILIRE UNA SUCCURSALE IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DAL SUO STATO MEMBRO D’ORIGINE IN CONFORMITÀ DELL’ARTICOLO 33, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE
IN _____________________________________ (Stato membro ospitante)
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Identificazione del GEFIA |
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GEFIA |
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LEI del GEFIA |
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Codice di identificazione nazionale del GEFIA (se disponibile) |
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Stato membro d’origine del GEFIA |
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Indirizzo e, se diverso, sede legale/domicilio |
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Identificazione della succursale |
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Nome della succursale |
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Codice di identificazione nazionale della succursale nello Stato d’origine del GEFIA (se disponibile) |
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Identificazione nazionale della succursale nello Stato membro in cui è stabilita (se disponibile) |
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|
Indirizzo e, se diverso, sede legale/domicilio |
|
Sono qui notificate modifiche di informazioni già fornite in una notifica precedente?
sì ☐ no ☐
In caso affermativo, evidenziare le informazioni aggiornate rispetto alla notifica precedente e indicare la data della notifica precedente: ________________
NOTIFICA DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA
|
☐ |
gestione della succursale |
|
☐ |
cessazione delle attività della succursale (2)
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||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Trasmettere un modulo distinto per ciascuna persona e un unico modulo per file elettronico.
(2) Compilare come aggiornamento soltanto se è prevista la cessazione della succursale.
(3) Non può essere la persona notificata.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/913/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)