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Document 32024R0894

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/894 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la segnalazione di eventi

C/2024/1456

GU L, 2024/894, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/894/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/894/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/894

20.3.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/894 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2024

che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la segnalazione di eventi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 72, paragrafo 5, e l’articolo 62, paragrafo 15, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, e disciplina tra l’altro il ruolo delle autorità nazionali competenti per quanto riguarda la sorveglianza e la certificazione degli aeroporti, dei gestori degli aeroporti e dei fornitori di servizi di gestione del piazzale.

(2)

Il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce obblighi specifici per le autorità competenti degli Stati membri di istituire sistemi di segnalazione, analisi e monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile nell’ambito del loro sistema di gestione. Tali obblighi esistono parallelamente agli obblighi di segnalazione stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 139/2014. Per garantirne la conformità e l’attuazione uniforme, i sistemi di segnalazione di eventi delle autorità nazionali competenti istituiti a norma del regolamento (UE) n. 139/2014 dovrebbero essere allineati ai principi del regolamento (UE) n. 376/2014 concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile.

(3)

Le misure previste nel presente regolamento si basano sul parere n. 04/2023 (4) emesso dall’Agenzia in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 139/2014.

(5)

Al fine di garantire un’agevole attuazione delle misure introdotte dal presente regolamento, mantenendo nel contempo un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, è opportuno concedere all’industria e alle autorità competenti degli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle misure introdotte dal presente regolamento, il quale dovrebbe pertanto applicarsi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 139/2014 è così modificato:

1)

gli articoli 4 e 5 sono soppressi;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 marzo 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/139/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj).

(4)  https://www.easa.europa.eu/en/document-library/opinions/opinion-no-042023


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (UE) n. 139/2014 (parte-ADR.AR) è così modificato:

1)

alla norma ADR.AR.A.025, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

Se viene a conoscenza di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e dei relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente ne informa l’Agenzia senza indebito ritardo e in ogni caso entro 30 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza di tali problemi.

b)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e gli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, l’autorità competente fornisce quanto prima all’Agenzia le informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza derivanti dalle segnalazioni di eventi registrate nella banca dati nazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.

(1)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1)."

(2)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;"

2)

alla norma ADR.AR.A.030, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente attua un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni in materia di sicurezza.

b)

L’Agenzia attua un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni ricevute riguardanti la sicurezza e fornisce alle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione, senza indebiti ritardi, tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, che sono necessarie per poter reagire tempestivamente ai problemi di sicurezza concernente gli aeroporti, i gestori degli aeroporti e le organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di AMS soggetti al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.

c)

Al momento della ricezione delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente adotta provvedimenti adeguati per risolvere i problemi di sicurezza, inclusa la pubblicazione di note informative in materia di sicurezza in conformità alla norma ADR.AR.A.040.»;

3)

la norma ADR.AR.B.005 è così modificata:

a)

alla lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

politiche e procedure documentate per descrivere la propria organizzazione, mezzi e metodi per conformarsi al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. Le procedure devono essere mantenute aggiornate e utilizzate come documenti di lavoro di base dell’autorità competente in questione per tutti i compiti corrispondenti;»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

L’autorità competente stabilisce le procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni e l’assistenza necessarie con le altre autorità competenti interessate, siano esse dello stesso Stato membro o di altri Stati membri, anche per quanto concerne:

1)

i pertinenti rilievi mossi e le azioni di follow-up intraprese a seguito della sorveglianza di organizzazioni responsabili della fornitura di AMS nel territorio di uno Stato membro, ma che hanno dichiarato le loro attività presso più di un’autorità competente o in più di uno Stato membro;

2)

le informazioni derivanti dalla segnalazione di eventi obbligatoria e volontaria di cui alle norme ADR.OR.C.030 e ADR.OR.F.055.»;

4)

la norma ADR.AR.B.015 è sostituita dalla seguente:

«ADR.AR.B.015

Modifiche al sistema di gestione

a)

L’autorità competente dispone di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere le proprie responsabilità come stabilito nel regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. Tale sistema permette di agire in modo appropriato al fine di garantire che il sistema di gestione resti adeguato ed efficace.

b)

L’autorità competente aggiorna tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, in modo da garantire l’efficace attuazione di tale sistema.

c)

L’autorità competente notifica all’Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere le proprie responsabilità come stabilito nel regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.».


(1)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/894/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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