This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32024R0894
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/894 of 13 March 2024 amending Regulation (EU) No 139/2014 as regards occurrence reporting
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/894 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la segnalazione di eventi
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/894 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la segnalazione di eventi
C/2024/1456
GU L, 2024/894, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/894/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/894 |
20.3.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/894 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2024
che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la segnalazione di eventi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 72, paragrafo 5, e l’articolo 62, paragrafo 15, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, e disciplina tra l’altro il ruolo delle autorità nazionali competenti per quanto riguarda la sorveglianza e la certificazione degli aeroporti, dei gestori degli aeroporti e dei fornitori di servizi di gestione del piazzale. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce obblighi specifici per le autorità competenti degli Stati membri di istituire sistemi di segnalazione, analisi e monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile nell’ambito del loro sistema di gestione. Tali obblighi esistono parallelamente agli obblighi di segnalazione stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 139/2014. Per garantirne la conformità e l’attuazione uniforme, i sistemi di segnalazione di eventi delle autorità nazionali competenti istituiti a norma del regolamento (UE) n. 139/2014 dovrebbero essere allineati ai principi del regolamento (UE) n. 376/2014 concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile. |
(3) |
Le misure previste nel presente regolamento si basano sul parere n. 04/2023 (4) emesso dall’Agenzia in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 139/2014. |
(5) |
Al fine di garantire un’agevole attuazione delle misure introdotte dal presente regolamento, mantenendo nel contempo un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, è opportuno concedere all’industria e alle autorità competenti degli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle misure introdotte dal presente regolamento, il quale dovrebbe pertanto applicarsi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 139/2014 è così modificato:
1) |
gli articoli 4 e 5 sono soppressi; |
2) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 20 marzo 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
(2) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/139/oj).
(3) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj).
(4) https://www.easa.europa.eu/en/document-library/opinions/opinion-no-042023
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (UE) n. 139/2014 (parte-ADR.AR) è così modificato:
1) |
alla norma ADR.AR.A.025, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
(1) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1)." (2) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;" |
2) |
alla norma ADR.AR.A.030, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
|
3) |
la norma ADR.AR.B.005 è così modificata:
|
4) |
la norma ADR.AR.B.015 è sostituita dalla seguente:
|
(1) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/894/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)