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Document 32024R0859

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/859 della Commissione, del 18 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza salicilato di sodio in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale

    C/2024/1668

    GU L, 2024/859, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/859/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/859/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/859

    19.3.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/859 DELLA COMMISSIONE

    del 18 marzo 2024

    che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza salicilato di sodio in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui ("LMR") negli alimenti di origine animale.

    (2)

    La sostanza salicilato di sodio figura in tale tabella come sostanza consentita.

    (3)

    Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 470/2009, il 30 settembre 2022 Dopharma B.V. ha presentato all'Agenzia europea per i medicinali ("Agenzia") una domanda di estensione ai polli della voce esistente relativa alla sostanza salicilato di sodio.

    (4)

    Il 5 ottobre 2023 l'Agenzia, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari istituito a norma dell'articolo 139 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e a seguito dell'esame della domanda di Dopharma B.V., ha raccomandato l'estensione dei limiti massimi di residui per la sostanza salicilato di sodio nei polli e la determinazione di LMR numerici.

    (5)

    L'Agenzia ha inoltre concluso che l'estrapolazione degli LMR per il salicilato di sodio dai tessuti di pollo ai tessuti delle altre specie di pollame diverse dai tacchini è appropriata.

    (6)

    Alla luce del parere dell'Agenzia, la Commissione ritiene opportuno determinare l'LMR raccomandato per il salicilato di sodio nei tessuti di pollo ed estrapolarlo alle altre specie di pollame diverse dai tacchini, ma limitatamente agli animali che non producono uova destinate al consumo umano, in quanto non sono stati forniti dati relativi ai residui per le uova.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

    (8)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

    (2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43)


    ALLEGATO

    Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce relativa alla sostanza «salicilato di sodio» è sostituita dalla seguente:

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animale

    LMR

    Tessuti campione

    Altre disposizioni

    (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)

    Classificazione terapeutica

    «Salicilato di sodio

    NON PERTINENTE

    Bovini, suini

    LMR non richiesto

    NON PERTINENTE

    Per uso orale.

    Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.

    NESSUNA

    Tutte le specie da produzione alimentare tranne i pesci

    LMR non richiesto

    Esclusivamente per uso topico.

    Acido salicilico

    Tacchini

    400  μg/kg

    2 500  μg/kg

    200  μg/kg

    150  μg/kg

    Muscolo

    Pelle e grasso in proporzioni naturali

    Fegato

    Rene

    Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano.

    Agenti antinfiammatori/Agenti antinfiammatori non steroidei».

    Pollame diverso dai tacchini

    250  μg/kg

    250  μg/kg

    500  μg/kg

    1 000  μg/kg

    Muscolo

    Pelle e grasso in proporzioni naturali

    Fegato

    Rene


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/859/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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