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Document 32024R0634

Regolamento delegato (UE) 2024/634 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda la prova della posizione doganale di merci unionali e le formalità doganali relative ai dispositivi elettronici di rilevamento del carico

C/2023/8596

GU L, 2024/634, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/634/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/634/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/634

20.2.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/634 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2023

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda la prova della posizione doganale di merci unionali e le formalità doganali relative ai dispositivi elettronici di rilevamento del carico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 156, lettere a), b) e d), l’articolo 160 e l’articolo 253, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 in combinato disposto con il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) ha dimostrato che sono necessarie alcune modifiche a tale regolamento delegato per rispondere meglio alle esigenze degli operatori economici e delle autorità doganali per quanto concerne la prova della posizione doganale di merci unionali e le formalità doganali applicabili durante il trasbordo delle merci.

(2)

Al fine di precisare i casi specifici in cui le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori da tale territorio senza che muti la loro posizione doganale, è necessario confermare che la presunzione di posizione unionale implica che, sebbene le merci possano temporaneamente lasciare il territorio doganale dell’Unione attraverso le acque o lo spazio aereo internazionali, non è autorizzato uno scalo al di fuori del territorio doganale dell’Unione.

(3)

Il concetto di emittente autorizzato mira a semplificare le formalità relative alla prova della posizione doganale di merci unionali esclusivamente. In vista dell’introduzione del sistema elettronico relativo alla prova della posizione unionale (PoUS) di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (3), è necessario rafforzare le condizioni per tali autorizzazioni.

(4)

Al fine di semplificare le formalità doganali applicabili ai dispositivi elettronici di rilevamento del carico, i dispositivi di sicurezza e di localizzazione che possono essere collocati all’interno degli imballaggi o ad essi collegati, che sono dichiarati per l’ammissione temporanea o riesportati, dovrebbero beneficiare di formalità doganali semplificate. È altresì importante garantire che tali dispositivi beneficino dell’esenzione totale dai dazi all’importazione quando sono dichiarati per l’ammissione temporanea. Tale esenzione totale dovrebbe applicarsi anche agli imballaggi importati pieni e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni, quando recano marchi indelebili e inamovibili che identificano una persona stabilita all’interno o al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in quanto tali imballaggi beneficiano anche delle stesse formalità doganali semplificate quando sono dichiarati per l’ammissione temporanea o la riesportazione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

(1)

l’articolo 119 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

« Presunzione e prova di posizione doganale

(Articolo 153, paragrafo 1, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)»;

b)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

quando le merci sono trasportate per via aerea e sono state imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell’Unione a destinazione di un altro aeroporto dell’Unione, senza scalo fuori dal territorio doganale dell’Unione, purché siano trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale nei casi seguenti, purché sia dimostrata la loro posizione doganale di merci unionali:

a)

le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione e lasciano temporaneamente tale territorio per via marittima o aerea senza scalo fuori da tale territorio;

b)

le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione senza essere trasbordate e che sono trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;

c)

le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione e che sono state trasbordate al di fuori del territorio doganale dell’Unione su un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state inizialmente caricate e che sono trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro. Se un nuovo documento di trasporto è rilasciato al di fuori del territorio doganale dell’Unione, il documento di trasporto unico originale è messo a disposizione delle autorità doganali al momento della reintroduzione nell’Unione;

d)

gli autoveicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono stati reintrodotti;

e)

imballaggi, palette e altri materiali simili, esclusi i container, appartenenti a una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, utilizzati per il trasporto di merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono state reintrodotte;

f)

le merci contenute nei bagagli trasportati da un passeggero che non sono destinate a uso commerciale e che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell’Unione e vi sono state reintrodotte.»

;

(2)

l’articolo 128 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La domanda di autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è presentata all’autorità doganale competente a prendere la decisione dello Stato membro in cui le merci sono state inizialmente caricate su un mezzo di trasporto per la spedizione e in cui sono disponibili tutte le informazioni necessarie sulle merci.»

;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:

«3 bis.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente alle seguenti condizioni:

a)

il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione;

b)

il richiedente rilascia regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali oppure le autorità doganali competenti sanno che il richiedente è in grado di soddisfare i requisiti stabiliti nel codice e nel presente regolamento per l’uso di tali prove;

c)

il richiedente soddisfa i criteri di cui all’articolo 39, lettere a), b) e d), del codice;

d)

l’autorità doganale competente ritiene di essere in grado, senza uno sforzo amministrativo sproporzionato, di controllare le prove della posizione unionale rilasciate dal richiedente e di effettuare controlli.

ter.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 specifica in particolare:

a)

le condizioni alle quali le scritture sono messe a disposizione delle autorità doganali a fini di controllo e conservate per almeno tre anni;

b)

le condizioni alle quali l’emittente autorizzato stabilisce che le prove sono state utilizzate correttamente;

c)

il termine e le modalità che l’emittente autorizzato deve rispettare per informare l’ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci.»

;

(3)

all’articolo 136, paragrafo 1, dopo la lettera j) è inserita la seguente lettera j bis):

«j bis)

i dispositivi di sicurezza e di localizzazione delle merci collocati all’interno degli imballaggi o ad essi collegati;»;

(4)

all’articolo 138, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a), j) e j bis), del presente regolamento che beneficiano dell’esenzione dai dazi all’importazione come merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice;»;

(5)

all’articolo 139, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da h) a j bis), si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea a norma dell’articolo 141.

2.   Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da h) a j bis), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell’articolo 141 all’atto dell’appuramento del regime di ammissione temporanea.»

;

(6)

all’articolo 141, paragrafo 1, lettera d), i punti iv) e v) sono sostituiti dai seguenti:

«iv)

se le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a), j) e j bis), del presente regolamento si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea a norma dell’articolo 139, paragrafo 1, del presente regolamento;

v)

se le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a), j) e j bis), del presente regolamento che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 203 del codice sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione in conformità all’articolo 138, lettera c), del presente regolamento.»;

(7)

l’articolo 228 è sostituito dal seguente:

«Articolo 228

Imballaggi e dispositivi di sicurezza e di localizzazione

(Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice)

L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci seguenti:

a)

imballaggi importati pieni e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni;

b)

imballaggi importati vuoti e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni;

c)

dispositivi di sicurezza e di localizzazione delle merci collocati all’interno degli imballaggi o ad essi collegati e destinati alla riesportazione.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell’Unione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/634/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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