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Document 32024R0403

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/403 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda la definizione di SIGMET nonché determinati requisiti per le regole del volo a vista speciali e le autorizzazioni del controllo del traffico aereo

    C/2024/455

    GU L, 2024/403, 11.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/403/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/403/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/403

    11.4.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/403 DELLA COMMISSIONE

    del 30 gennaio 2024

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda la definizione di SIGMET nonché determinati requisiti per le regole del volo a vista speciali e le autorizzazioni del controllo del traffico aereo

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (2) stabilisce requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea («ATM/ANS») e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo («funzioni della rete ATM») per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (3) stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea applicabili al traffico aereo generale (le cosiddette «regole dell’aria»). Alcune disposizioni di tale regolamento relative alla fornitura di servizi di traffico aereo sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/404 della Commissione (4)

    (3)

    Al fine di garantire la coerenza è pertanto opportuno modificare le corrispondenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373. Si tratta in particolare della definizione di informazioni relative a condizioni meteorologiche significative e di determinate disposizioni in materia di autorizzazioni relative a regole del volo a vista («VFR») speciali.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373.

    (5)

    Al fine di garantire un’agevole attuazione delle misure introdotte dal presente regolamento, mantenendo nel contempo un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, è opportuno concedere all’industria e alle autorità competenti degli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle misure introdotte dal presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore.

    (6)

    L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha assistito la Commissione a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139 e il 18 agosto 2023 ha presentato alla Commissione il relativo parere n. 02/2023.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’applicazione delle norme comuni di sicurezza nel settore dell’aviazione civile, istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I, IV e VI del regolamento (UE) 2017/373 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1 maggio 2025.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012 , che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 Testo rilevante ai fini del SEE ( GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/404 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 per quanto riguarda gli aggiornamenti delle pertinenti disposizioni dell'ICAO, il completamento delle procedure in caso di avaria delle comunicazioni radio e la soppressione del supplemento all'allegato di tale regolamento (GU L, 2024/404, 11.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/404/oj).


    ALLEGATO

    Gli allegati I, IV e VI del regolamento (UE) 2017/373 sono così modificati:

    1)

    nell’allegato I, il punto 93 è sostituito dal seguente:

    «93.

    “SIGMET”: informazione emessa da un ufficio di veglia meteorologica riguardante la presenza effettiva o prevista, lungo la rotta, di determinati fenomeni meteorologici e di altra natura nell’atmosfera che possono influire sulla sicurezza delle operazioni degli aeromobili, nonché riguardante l’evoluzione di tali fenomeni nel tempo e nello spazio;»;

    2)

    nell’allegato IV, sottoparte B, il punto ATS.TR.270 è così modificato:

    a)

    la frase introduttiva della lettera a) è sostituita dalla seguente:

     

    «I voli VFR speciali possono essere autorizzati a operare all’interno di una zona di controllo, purché dispongano di un’autorizzazione ATC. Salvo quanto altrimenti consentito dall’autorità competente per gli elicotteri in casi speciali, tra i quali i voli di polizia, del servizio medico, di operazioni di ricerca e soccorso e antincendio, si applicano le seguenti condizioni aggiuntive:»;

    b)

    alla lettera a), il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «(3)

    L’ente di controllo del traffico aereo non rilascia agli aeromobili un’autorizzazione VFR speciale per decollare o atterrare in un aeroporto posto all’interno di una zona di controllo, o per entrare nel circuito di traffico dell’aeroporto posto all’interno di una zona di controllo, quando le condizioni meteorologiche riportate su tale aeroporto sono al di sotto delle seguenti minime:

    i)

    visibilità al suolo inferiore a 1 500 m o, per gli elicotteri, inferiore a 800 m;

    ii)

    ceiling inferiore a 180 m (600 ft).»;

    3)

    nell’allegato VI, sottoparte B, punto AIS.TR.330 NOTAM, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f)

    Le informazioni riguardanti neve, neve mista ad acqua, ghiaccio, brina e acque stagnanti, oppure acqua associata a neve, neve fondente, ghiaccio o brina, nell’area di movimento devono essere diffuse mediante SNOWTAM e strutturate secondo l’ordine indicato per il formato SNOWTAM nell’appendice 3.».


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/403/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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