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Document 32024R0399

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 della Commissione, del 29 gennaio 2024, che modifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e di determinate categorie di animali

    C/2024/445

    GU L, 2024/399, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/399/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/399/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/399

    12.2.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/399 DELLA COMMISSIONE

    del 29 gennaio 2024

    che modifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e di determinate categorie di animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l’articolo 90, primo comma, e l’articolo 126, paragrafo 3,

    visto il regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, del 27 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione (4), in particolare l’articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (5) stabilisce norme relative ai modelli di certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, di certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e di certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti richiesti per l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e merci.

    (2)

    Più specificamente i capitoli 1 (modello «BOV»), 2 (modello «OVI»), 3 (modello «POR»), 4 (modello «EQU»), 5 (modello «RUF»), 7 (modello «SUF»), 10 (modello «RUM-MSM»), 11 (modello «SUI-MSM»), 12 (modello «NZ-TRANSIT-SG»), 13 (modello «POU»), 15 (modello «RAT»), 19 (modello «E»), 20 (modello «EP»), 23 (modello «RM»), 24 (modello «MP-PREP»), 25 (modello «MPNT»), 26 (modello «MPST»), 27 (modello «CAS»), 28 (modello «FISH-CRUST-HC»), 33 (modello «MILK-RM»), 34 (modello «MILK-RMP/NT»), 35 (modello «DAIRY-PRODUCTS-PT»), 36 (modello «DAIRY-PRODUCTS-ST»), 37 (modello «COLOSTRUM»), 38 (modello «COLOSTRUM-BP»), 45 (modello «HON») e 49 (modello «PAO») dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabiliscono modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

    (3)

    Gli attestati di sanità pubblica di tali modelli dovrebbero essere modificati al fine di rispecchiare le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2023/905 per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione. Occorre pertanto modificare tali modelli di conseguenza.

    (4)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 (6) della Commissione stabilisce tra l’altro modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali, e modelli di dichiarazioni ufficiali per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri.

    (5)

    Più specificamente i capitoli 1 (modello «BOV-X»), 2 (modello «BOV-Y»), 4 (modello «OV/CAP-X»), 5 (modello «OV/CAP-Y»), 7 (modello «SUI-X»), 8 (modello «SUI-Y»), 12 (modello «CAM-CER»), 13 (modello «EQUI-X»), 14 (modello «EQUI-Y»), 22 (modello «BPP»), 23 (modello «BPR»), 29 (modello «SP»), 30 (modello «SR») e 31 (modello «POU-LT20») dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 stabiliscono modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri destinati alla produzione di alimenti.

    (6)

    Gli attestati di sanità pubblica di tali modelli dovrebbero essere modificati al fine di rispecchiare le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2023/905 per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione. Occorre pertanto modificare tali modelli di conseguenza.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

    (8)

    Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e di determinate categorie di animali oggetto delle modifiche apportate dal presente regolamento, l’uso dei certificati rilasciati in conformità ai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento dovrebbe continuare ad essere autorizzato per un periodo transitorio a determinate condizioni.

    (9)

    Il regolamento delegato (UE) 2023/905 stabilisce che le condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali o prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione si applicano a decorrere da 24 mesi dopo la data di applicazione del regolamento di esecuzione che inserisce nei pertinenti certificati sanitari e certificati sanitari/ufficiali il divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi 6 mesi dopo la sua entrata in vigore. Ne consegue che le partite di determinati prodotti di origine animale e di determinate categorie di animali che entrano nell’Unione da paesi terzi devono essere accompagnate da certificati in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento a decorrere dal 3 settembre 2026.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato conformemente all’allegato, parte 1, del presente regolamento.

    Articolo 2

    L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato conformemente all’allegato, parte 2, del presente regolamento.

    Articolo 3

    1.   Per un periodo transitorio che termina il 3 dicembre 2024, in relazione alle partite di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano continua a essere autorizzato per l’ingresso nell’Unione l’uso di certificati rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato III, capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45 e 49, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2024.

    2.   Per un periodo transitorio che termina il 3 dicembre 2024, in relazione alle partite di determinati animali terrestri destinati alla produzione di alimenti continua a essere autorizzato per l’ingresso nell’Unione l’uso di certificati rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato II, capitoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 22, 23, 29, 30 e 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2024.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (2)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (3)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (4)   GU L 116 del 4.5.2023, pag. 1.

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).


    ALLEGATO

    PARTE 1

    L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:

    1)

    nel capitolo 1 (modello «BOV»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (16)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di bovini domestici (comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(16)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    2)

    nel capitolo 2 (modello «OVI»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (13)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di ovini e caprini domestici (Ovis aries e Capra hircus) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(13)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    3)

    nel capitolo 3 (modello «POR»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (9)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di suini domestici (Sus scrofa) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(9)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    4)

    nel capitolo 4 (modello «EQU»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (3)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(3)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    5)

    nel capitolo 5 (modello «RUF»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (12)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d’allevamento di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(12)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    6)

    nel capitolo 7 (modello «SUF»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (7)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d’allevamento di razze selvatiche dei suini o della famiglia Tayassuidae di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(7)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    7)

    nel capitolo 10 (modello «RUM-MSM»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (6)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni separate meccanicamente di ruminanti domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni separate meccanicamente non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(6)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    8)

    nel capitolo 11 (modello «SUI-MSM»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (6)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni separate meccanicamente di suini domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni separate meccanicamente non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(6)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    9)

    nel capitolo 12 (modello «NZ-TRANSIT-SG»), la parte II è così modificata:

    a)

    è aggiunta la parte II.3 seguente:

    «(5) (6)

    [II.3.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II sono aggiunte le note seguenti:

    «(5)

    Cancellare la dicitura non pertinente.

    (6)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    10)

    nel capitolo 13 (modello «POU»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(4) (10)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(10)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    11)

    nel capitolo 15 (modello «RAT»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(3) (10)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(10)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    12)

    nel capitolo 19 (modello «E»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(4) (5)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle uova]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le uova di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che ai gruppi di galline ovaiole da cui sono state ottenute le uova non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II sono aggiunte le note seguenti:

    «(4)

    Cancellare la dicitura non pertinente.

    (5)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    13)

    nel capitolo 20 (modello «EP»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(3) (4)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli ovoprodotti]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che gli ovoprodotti di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che ai gruppi di galline ovaiole da cui sono state ottenute le uova non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(4)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    14)

    nel capitolo 23 (modello «RM»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(2) (3)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di conigli d’allevamento di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II sono aggiunte le note seguenti:

    «(2)

    Cancellare la dicitura non pertinente.

    (3)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    15)

    nel capitolo 24 (modello «MP-PREP»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(2) (9)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale delle preparazioni di carni]

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le preparazioni di carni di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originarie di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(9)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    16)

    nel capitolo 25 (modello «MPNT»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (12)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne]

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(12)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    17)

    nel capitolo 26 (modello «MPST»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (13)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne]

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(13)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    18)

    nel capitolo 27 (modello «CAS»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (4)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei budelli]

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i budelli di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(4)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    19)

    nel capitolo 28 (modello «FISH-CRUST-HC»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(4) (13)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti della pesca]

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti della pesca provenienti dall’acquacoltura di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali d’acquacoltura da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(13)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    20)

    nel capitolo 33 (modello «MILK-RM»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (4)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale del latte crudo]

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il latte crudo non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, ed è originario di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(4)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    21)

    nel capitolo 34 (modello «MILK-RMP/NT»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (4)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il prodotto lattiero-caseario fabbricato con latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il latte crudo non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, ed è originario di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(4)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    22)

    nel capitolo 35 (modello «DAIRY-PRODUCTS-PT»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (4)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il prodotto lattiero-caseario di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il latte crudo non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, ed è originario di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(4)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    23)

    nel capitolo 36 (modello «DAIRY-PRODUCTS-ST»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (4)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il prodotto lattiero-caseario di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il latte crudo non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, ed è originario di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(4)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    24)

    nel capitolo 37 (modello «COLOSTRUM»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (5)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale del colostro]

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il colostro di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il colostro non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, ed è originario di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(5)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    25)

    nel capitolo 38 (modello «COLOSTRUM-BP»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (5)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal colostro]

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti ottenuti dal colostro di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano i prodotti ottenuti dal colostro non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(5)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    26)

    nel capitolo 45 (modello «HON»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(3)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale del miele e degli altri prodotti apicoli]

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che il miele e gli altri prodotti apicoli di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui sono stati ottenuti il miele e gli altri prodotti apicoli non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(3)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    27)

    nel capitolo 49 (modello «PAO»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (2)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale dei prodotti]

    Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che i prodotti di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    sono inserite le note alla parte II seguenti:

    « Parte II

    (1)

    Cancellare la dicitura non pertinente.

    (2)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.».

    PARTE 2

    L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

    1)

    nel capitolo 1 (modello «BOV-X»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (15)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(15)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    2)

    nel capitolo 2 (modello «BOV-Y»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (13)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(13)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    3)

    nel capitolo 4 (modello «OV/CAP-X»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (12)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(12)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    4)

    nel capitolo 5 (modello «OV/CAP-Y»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (11)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(11)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    5)

    nel capitolo 7 (modello «SUI-X»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (11)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(11)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    6)

    nel capitolo 8 (modello «SUI-Y»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (11)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(11)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    7)

    nel capitolo 12 (modello «CAM-CER»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(1) (10)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(10)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    8)

    nel capitolo 13 (modello «EQUI-X»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.6.a. seguente:

    «(1) (10)

    [II.6.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(10)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    9)

    nel capitolo 14 (modello «EQUI-Y»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.6.a. seguente:

    «(3) (8)

    [II.6.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(8)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    10)

    nel capitolo 22 (modello «BPP»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(3) (18)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(18)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    11)

    nel capitolo 23 (modello «BPR»), la parte II è così modificata:

    a)

    il titolo è modificato come segue:

    «CAPITOLO 23

    MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI RATITI RIPRODUTTORI E DI RATITI DA REDDITO (MODELLO “BPR”) »;

    b)

    è aggiunta la parte II.2 seguente:

    «(2) (13)

    [II.2.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che ai [ratiti riproduttori] (2) [ratiti da reddito] (2) di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    c)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(13)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    12)

    nel capitolo 29 (modello «SP»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(3) (15)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(15)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    13)

    nel capitolo 30 (modello «SR»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(3) (12)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(12)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.»;

    14)

    nel capitolo 31 (modello «POU- LT20»), la parte II è così modificata:

    a)

    è inserita la parte II.1.a. seguente:

    «(2) (20)

    [II.1.a.

    Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione [da cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli animali]

    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione che figura nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]»;

    b)

    nelle note relative alla parte II è aggiunta la nota seguente:

    «(20)

    Applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.».


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/399/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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