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Document 32024R0387
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/387 of 19 January 2024 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry and germinal products of poultry, and of fresh meat of poultry and game birds
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/387 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/387 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna
C/2024/452
GU L, 2024/387, 22.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/387/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/387 |
22.1.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/387 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2024
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento. |
(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna. |
(5) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella provincia del Quebec, confermato il 3 gennaio 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(6) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 8 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame negli Stati seguenti: California (3), Kansas (3), Missouri (1) e Wisconsin (1), confermati tra il 28 dicembre 2023 e il 10 gennaio 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(7) |
A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione. |
(8) |
Il Canada e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'HPAI. |
(9) |
Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna provenienti da tali zone. |
(10) |
Il Canada e il Regno Unito hanno inoltre fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità - informazioni che hanno determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(11) |
Il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a 10 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nelle province seguenti: Alberta (4), Columbia britannica (2), Manitoba (1), Quebec (1) e Saskatchewan (2), confermati tra il 1° novembre 2023 e il 5 dicembre 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(12) |
Il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle isole Orcadi, Scozia, confermato il 22 novembre 2023. |
(13) |
Il Canada e il Regno Unito hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa dei focolai di HPAI, essi hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nei rispettivi territori. |
(14) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito e ritiene che detti paesi abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di determinati prodotti dalle zone interessate di tali paesi terzi, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalle zone del Canada e del Regno Unito interessate dalla citata sospensione. |
(15) |
È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada e nel Regno Unito. |
(16) |
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada e il Regno Unito, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) |
l'allegato V è così modificato:
|
2) |
nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/387/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)