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Document 32024R0379

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/379 della Commissione, del 25 gennaio 2024, recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea

    C/2024/387

    GU L, 2024/379, 26.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/379/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/379/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/379

    26.1.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/379 DELLA COMMISSIONE

    del 25 gennaio 2024

    recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 43, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 44, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, francese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (2) contengono errori nella sezione 3, capo 2, punto SERA.3215, lettera b), punto 2, dell'allegato e nella tabella relativa all'allegato 2 dell'ICAO, quarta riga, seconda colonna, del supplemento all'allegato. Tali errori alterano il significato delle disposizioni.

    (2)

    Nella versione in lingua tedesca del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 è omessa una frase nell'allegato, sezione 8, punto SERA.8012, lettera b). Tale errore altera il significato della disposizione.

    (3)

    È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, francese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/212. Non sono interessate le altre versioni linguistiche.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, espresso prima dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, e al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, espresso prima dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 è così rettificato:

    1)

    nell'allegato, sezione 3, capo 2, punto SERA.3215, lettera b), il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

    «2)

    a meno che non siano parcheggiati e adeguatamente illuminati, tutti gli aeromobili sull'area di movimento di un aeroporto devono mantenere accese le luci che indicano il contorno della struttura, per quanto praticabile;»;

    2)

    (non riguarda la versione italiana);

    3)

    nel supplemento all'allegato, tabella relativa all'allegato 2 dell'ICAO, quarta riga, la seconda colonna è sostituita dal seguente testo:

    «Il regolamento di esecuzione UE n. 923/2012, paragrafo SERA.3215 b) 2), specifica [con l'aggiunta alla norma ICAO nell'allegato 2, 3.2.3.2 b) del testo sottolineato]:

    «2)

    a meno che non siano parcheggiati e adeguatamente illuminati, tutti gli aeromobili sull'area di movimento di un aeroporto devono mantenere accese le luci che indicano il contorno della struttura, per quanto praticabile;».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/923/oj).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, la progettazione delle strutture dello spazio aereo e la qualità dei dati, nonché la sicurezza delle piste e abroga il regolamento (UE) n. 73/2010 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/469/oj).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/379/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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