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Document 32024R0238

    Regolamento (UE) 2024/238 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’introduzione di limitazioni dell’uso di determinate sostanze aromatizzanti

    C/2024/63

    GU L, 2024/238, 16.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/238/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/238/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/238

    16.1.2024

    REGOLAMENTO (UE) 2024/238 DELLA COMMISSIONE

    del 15 gennaio 2024

    che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’introduzione di limitazioni dell’uso di determinate sostanze aromatizzanti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.

    (2)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) è stato adottato l’elenco delle sostanze aromatizzanti ed è stato inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

    (3)

    Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

    (4)

    L’elenco dell’Unione di aromi e materiali di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene, tra l’altro, una serie di sostanze aromatizzanti per le quali, al momento dell’adozione dell’elenco con il regolamento (UE) n. 872/2012, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») non ha potuto escludere un rischio per la salute dei consumatori sulla base dei dati disponibili, concludendo quindi che per completarne la valutazione fossero necessari dati supplementari. Tali sostanze sono state incluse nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti a condizione che, entro le scadenze specifiche di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, fossero trasmessi dati sulla sicurezza in risposta alle preoccupazioni espresse dall’Autorità.

    (5)

    Tra le sostanze incluse nell’elenco dell’Unione di aromi e materiali di base ma identificate con un rimando a una nota indicante l’obbligo per l’Autorità di completare la valutazione figurano le tre sostanze seguenti appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 216 (FGE.216): 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), 2-fenil-5-metiles-2-enale (n. FL 05.099) e 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100). Per tali sostanze l’Autorità ha chiesto dati scientifici supplementari, che sono stati successivamente presentati dai richiedenti.

    (6)

    Nel suo parere scientifico del 29 giugno 2022 (4) l’Autorità ha valutato i dati presentati e ha concluso che la sostanza rappresentativa del gruppo, la 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), ha indotto una modalità d’azione aneugenica. Poiché gli studi sul micronucleo in vivo disponibili non hanno consentito di trarre conclusioni, non si può escludere una potenziale aneugenicità in vivo per le sostanze 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), 2-fenil-5-metiles-2-enale (n. FL 05.099) e 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100).

    (7)

    Sulla base di tale parere e al fine di valutare ulteriormente la sicurezza di queste tre sostanze, gli operatori del settore interessati si sono impegnati a fornire dati supplementari che consentano una valutazione approfondita dell’aneugenicità in vivo per le tre sostanze (5).

    (8)

    In attesa della nuova valutazione dei dati supplementari forniti dagli operatori del settore interessati da parte dell’Autorità e dando seguito al suo parere scientifico del 29 giugno 2022, è inoltre opportuno limitare le condizioni d’uso delle sostanze 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), 2-fenil-5-metiles-2-enale (n. FL 05.099) e 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100) al loro uso attuale.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

    (10)

    Gli alimenti che non soddisfano le nuove condizioni stabilite ai quali è stata aggiunta una delle sostanze interessate e che sono stati immessi sul mercato dell’Unione o che sono stati spediti da paesi terzi e che erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero poter essere commercializzati nell’Unione fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Tale misura transitoria non dovrebbe applicarsi alle preparazioni alle quali è stata aggiunta una delle sostanze interessate e che non sono destinate a essere consumate nella loro forma originale poiché i produttori di prodotti alimentari che utilizzano tali preparazioni come ingredienti ne conoscono la composizione al momento dell’utilizzo.

    (11)

    Per motivi di armonizzazione con il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al fine di tenere conto delle limitazioni corrispondenti alle categorie di alimenti utilizzate dall’Autorità durante la valutazione dell’esposizione, le categorie di alimenti elencate nell’allegato I, parte A, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbero essere sostituite dalle categorie di alimenti elencate nell’allegato II, parte D, del regolamento (CE) n. 1333/2008.

    (12)

    Nell’allegato I, parte A, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, alla colonna 8 dell’elenco dell’Unione dovrebbe essere aggiunta una nuova nota indicante la necessità di dati supplementari laddove questi siano previsti al fine di completare pienamente la valutazione dell’Autorità.

    (13)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1334/2008

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Misure transitorie

    1.   Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento, che non soddisfano le condizioni stabilite nel medesimo allegato e che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

    2.   Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento, che non soddisfano le condizioni stabilite nel medesimo allegato e che sono stati importati nell’Unione da un paese terzo possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza se l’importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

    3.   Le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle preparazioni che non sono destinate ad essere consumate nella loro forma originale alle quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento.

    4.   Ai fini del presente regolamento per «preparazione» si intende una miscela di uno o più aromi in cui possono essere incorporati anche altri ingredienti alimentari quali additivi alimentari, enzimi o supporti per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

    (2)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

    (4)  Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 216 Revisione 2 (FGE.216Rev2): considerazione del potenziale di genotossicità dei 2-fenil-2-alchenali α,β-insaturi del sottogruppo 3.3 di FGE.19. EFSA Journal 2022;20(8):7420, doi:10.2903/j.efsa.2022.7420. Disponibile online all’indirizzo: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7420.

    (5)  Lettera di IOFI/EFFA alla DG Sante - Parere EFSA 216 Rev2 (EFSA Journal (2022; 20(8) 7420)] - lettera di IOFI/EFFA di follow-up: conferma dei test di follow-up e calendario previsto. Ares(2022)8489668.

    (6)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).


    ALLEGATO

    L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificato:

    1)

    la sezione 1 è così modificata:

    a)

    \la tabella contenente l’elenco delle categorie di alimenti è sostituita dalla seguente:

    «Numero della categoria

    Categoria di alimenti

    0.

    Tutte le categorie di alimenti

    01.

    Prodotti lattieri e analoghi

    01.1

    Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato

    01.2

    Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato) non trattati termicamente dopo la fermentazione

    01.3

    Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione

    01.4

    Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente

    01.5

    Latte disidratato, quale definito nella direttiva 2001/114/CE

    01.6

    Panna o crema di latte anche in polvere

    01.6.1

    Panna o crema di latte pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi)

    01.6.2

    Prodotti a base di panna o crema di latte non aromatizzati, ottenuti con fermenti lattici vivi, e loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20 %

    01.6.3

    Altri tipi di panna o crema di latte

    01.7

    Formaggio e prodotti caseari

    01.7.1

    Formaggio non stagionato, tranne i prodotti della categoria 16

    01.7.2

    Formaggio stagionato

    01.7.3

    Crosta edibile di formaggio

    01.7.4

    Formaggio ottenuto dal siero di latte

    01.7.5

    Formaggio fuso

    01.7.6

    Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)

    01.8

    Prodotti analoghi ai prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande

    01.9

    Caseinati alimentari

    02.

    Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi

    02.1

    Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)

    02.2

    Emulsioni di oli e grassi, principalmente del tipo acqua in olio

    02.2.1

    Burro, burro concentrato, butter oil e grasso del latte anidro

    02.2.2

    Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ed emulsioni liquide

    02.3

    Spray di olio vegetale per ungere piastre

    03.

    Gelati

    04.

    Ortofrutticoli

    04.1

    Ortofrutticoli non trasformati

    04.1.1

    Ortofrutticoli freschi interi

    04.1.2

    Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati

    04.1.3

    Ortofrutticoli congelati

    04.2

    Ortofrutticoli trasformati

    04.2.1

    Ortofrutticoli essiccati

    04.2.2

    Ortofrutticoli sottoaceto, sott’olio o in salamoia

    04.2.3

    Ortofrutticoli in recipienti

    04.2.4

    Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne i prodotti di cui alla categoria 5.4

    04.2.4.1

    Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta

    04.2.4.2

    Composta, tranne i prodotti di cui alla categoria 16

    04.2.5

    Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi

    04.2.5.1

    Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

    04.2.5.2

    Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

    04.2.5.3

    Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi

    04.2.5.4

    Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio

    04.2.6

    Prodotti trasformati a base di patate

    05.

    Prodotti di confetteria

    05.1

    Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE

    05.2

    Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito

    05.3

    Gomme da masticare (chewing-gum)

    05.4

    Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4

    06.

    Cereali e prodotti a base di cereali

    06.1

    Cereali interi, spezzati o in fiocchi

    06.2

    Farina e altri prodotti della macinazione e amidi

    06.2.1

    Farine

    06.2.2

    Amidi e fecole

    06.3

    Cereali da colazione

    06.4

    Paste alimentari

    06.4.1

    Pasta fresca

    06.4.2

    Pasta secca

    06.4.3

    Pasta fresca precotta

    06.4.4

    Gnocchi di patate

    06.4.5

    Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi)

    06.5

    Noodles

    06.6

    Pastelle

    06.7

    Cereali precotti o trasformati

    07.

    Prodotti da forno

    07.1

    Pane e panini

    07.1.1

    Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale

    07.1.2

    Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

    07.2

    Prodotti da forno fini

    08.

    Carne

    08.1

    Carni fresche, escluse le preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004

    08.2

    Preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004

    08.3

    Prodotti a base di carne

    08.3.1

    Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico

    08.3.2

    Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico

    08.3.3

    Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne

    08.3.4

    Prodotti a base di carne tradizionali e tradizionalmente ottenuti mediante salatura con disposizioni specifiche riguardanti nitriti e nitrati

    08.3.4.1

    Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura per immersione (prodotti a base di carne immersi in una salamoia contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti)

    08.3.4.2

    Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura a secco (il procedimento di salatura a secco consiste nell’applicazione a secco di una miscela contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti sulla superficie della carne, cui fa seguito un periodo di stabilizzazione/stagionatura)

    08.3.4.3

    Altri prodotti tradizionali e tradizionalmente ottenuti mediante salatura (compresi procedimenti combinati di salatura per immersione e a secco o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura)

    09.

    Pesce e prodotti della pesca

    09.1

    Pesce e prodotti della pesca non trasformati

    09.1.1

    Pesce non trasformato

    09.1.2

    Molluschi e crostacei non trasformati

    09.2

    Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei

    09.3

    Uova di pesce

    10.

    Uova e ovoprodotti

    10.1

    Uova non trasformate

    10.2

    Uova e ovoprodotti trasformati

    11.

    Zuccheri, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavola

    11.1

    Tipi di zucchero e sciroppi definiti dalla direttiva 2001/111/CE

    11.2

    Altri tipi di zucchero e sciroppi

    11.3

    Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE

    11.4

    Edulcoranti da tavola

    11.4.1

    Edulcoranti da tavola in forma liquida

    11.4.2

    Edulcoranti da tavola in polvere

    11.4.3

    Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse

    12.

    Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine

    12.1

    Sale e succedanei del sale

    12.1.1

    Sale

    12.1.2

    Succedanei del sale

    12.2

    Erbe aromatiche, spezie e condimenti

    12.2.1

    Erbe aromatiche e spezie

    12.2.2

    Condimenti

    12.3

    Aceti e acido acetico diluito (diluito con acqua al 4-30 % in volume)

    12.4

    Senape

    12.5

    Zuppe, minestre e brodi

    12.6

    Salse

    12.7

    Insalate e pasta da spalmare a base di aromi

    12.8

    Lievito e prodotti a base di lievito

    12.9

    Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8

    13.

    Alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, quali definiti dalla direttiva 2009/39/CE

    13.1

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    13.1.1

    Alimenti per lattanti, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE della Commissione (1)

    13.1.2

    Alimenti di proseguimento, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE

    13.1.3

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE della Commissione (2)

    13.1.4

    Altri alimenti per bambini nella prima infanzia

    13.1.5

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE della Commissione (3), e alimenti speciali per lattanti

    13.1.5.1

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e alimenti speciali per lattanti

    13.1.5.2

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE

    13.2

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)

    13.3

    Alimenti dietetici contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o un pasto (l’intera alimentazione quotidiana o parte di essa)

    13.4

    Alimenti adatti alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione (4)

    14.

    Bevande

    14.1

    Bevande analcoliche

    14.1.1

    Acqua, compresa l’acqua minerale naturale, quale definita nella direttiva 2009/54/CE, acqua di sorgente e tutti gli altri tipi di acqua in bottiglia o confezionata

    14.1.2

    Succhi di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e succhi di ortaggi

    14.1.3

    Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi

    14.1.4

    Bevande aromatizzate

    14.1.5

    Caffè, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

    14.1.5.1

    Caffè ed estratti di caffè

    14.1.5.2

    Altro

    14.2

    Bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico

    14.2.1

    Birra e bevande a base di malto

    14.2.2

    Vino e altri prodotti definiti nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

    14.2.3

    Sidro e sidro di pere

    14.2.4

    Vino di frutta e made wine

    14.2.5

    Idromele

    14.2.6

    Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (UE) 2019/787

    14.2.7

    Prodotti vitivinicoli aromatizzati, quali definiti dal regolamento (UE) n. 251/2014

    14.2.7.1

    Vini aromatizzati

    14.2.7.2

    Bevande aromatizzate a base di vino

    14.2.7.3

    Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

    14.2.8

    Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e altre bevande alcoliche a base di alcol distillato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %

    15.

    Salatini e snack pronti al consumo

    15.1

    Snack a base di patate, cereali, farina o amido

    15.2

    Frutta a guscio trasformata

    16.

    Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4

    17.

    Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

    17.1

    Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

    17.2

    Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

    18.

    Alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1-17, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    b)

    nell’elenco riferito alla colonna 8 (note), è aggiunta la nota seguente:

    «(5)

    dati scientifici supplementari da trasmettere entro un termine concordato con i servizi della Commissione, affinché la valutazione sia completata dall’Autorità»;

    2)

    nella sezione 2, tabella 1, le voci 05.062, 05.099 e 05.100 sono sostituite dalle seguenti:

    «05.062

    2-fenilcrotonaldeide

    4411-89-6

    1474

    670

     

     

    Categoria 1.4: non oltre 0,50 mg/kg.

     

    Categoria 1.7: non oltre 1,40 mg/kg.

     

    Categoria 1.8: non oltre 1,30 mg/kg.

     

    Categorie 2.1, 2.2 e 2.3: non oltre 1,60 mg/kg.

     

    Categoria 3.0: non oltre 1,15 mg/kg.

     

    Categoria 4.2: non oltre 0,05 mg/kg.

     

    Categoria 4.2.2: non oltre 0,20 mg/kg.

     

    Categoria 4.2.5: non oltre 0,30 mg/kg.

     

    Categoria 5.1: non oltre 2,00 mg/kg.

     

    Categoria 5.2: non oltre 2,00 mg/kg.

     

    Categoria 5.3: non oltre 2,00 mg/kg.

     

    Categoria 5.4: non oltre 1,10 mg/kg.

     

    Categoria 6.3: non oltre 2,00 mg/kg.

     

    Categoria 6.4: non oltre 0,04 mg/kg.

     

    Categoria 6.6: non oltre 0,30 mg/kg.

     

    Categoria 6.7: non oltre 0,60 mg/kg.

     

    Categoria 7.1: non oltre 2,00 mg/kg.

     

    Categoria 7.2: non oltre 2,00 mg/kg.

     

    Categorie 8.2 e 8.3: non oltre 0,80 mg/kg.

     

    Categorie 9.2 e 9.3: non oltre 0,50 mg/kg.

     

    Categoria 10.2: non oltre 0,20 mg/kg.

     

    Categoria 11.2: non oltre 1,5 mg/kg.

     

    Categoria 12.2: non oltre 0,60 mg/kg.

     

    Categoria 12.3: non oltre 1,80 mg/kg.

     

    Categoria 12.4: non oltre 0,20 mg/kg.

     

    Categoria 12.5: non oltre 0,40 mg/kg.

     

    Categoria 12.6: non oltre 1,90 mg/kg.

     

    Categoria 12.7: non oltre 0,20 mg/kg.

     

    Categoria 12.9: non oltre 2,00 mg/kg.

     

    Categorie 13.2, 13.3 e 13.4: non oltre 2,00 mg/kg.

     

    Categoria 14.1: non oltre 2,00 mg/kg.

     

    Categoria 14.2.1: non oltre 0,20 mg/kg.

     

    Categoria 14.2.2: non oltre 0,30 mg/kg.

     

    Categoria 14.2.5: non oltre 0,50 mg/kg.

     

    Categoria 14.2.6: non oltre 1,50 mg/kg.

     

    Categoria 15.0: non oltre 2,00 mg/kg.

     

    Categoria 16: non oltre 2,00 mg/kg.

     

    Categoria 18.0: non oltre 0,40 mg/kg.

    5

    EFSA

    05.099

    2-fenil-5-metiles-2-enale

    21834-92-4

    1472

    10365

     

     

    Categoria 1.4: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 1.7: non oltre 3,20 mg/kg.

     

    Categoria 1.8: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categorie 2.1, 2.2 e 2.3: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 3.0: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 4.2: non oltre 1,10 mg/kg.

     

    Categoria 4.2.2: non oltre 0,50 mg/kg.

     

    Categoria 4.2.5: non oltre 2,70 mg/kg.

     

    Categoria 5.1: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 5.2: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 5.3: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 5.4: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 6.3: non oltre 2,10 mg/kg.

     

    Categoria 6.4: non oltre 0,30 mg/kg.

     

    Categoria 6.6: non oltre 3,00 mg/kg.

     

    Categoria 6.7: non oltre 0,06 mg/kg.

     

    Categoria 7.1: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 7.2: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categorie 8.2 e 8.3: non oltre 0,20 mg/kg.

     

    Categorie 9.2 e 9.3: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 10.2: non oltre 0,50 mg/kg.

     

    Categoria 11.1: non oltre 2,40 mg/kg.

     

    Categoria 11.2: non oltre 5 mg/kg.

     

    Categoria 11.4: non oltre 0,02 mg/kg.

     

    Categoria 12.2: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 12.3: non oltre 3,00 mg/kg.

     

    Categoria 12.4: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 12.5: non oltre 0,20 mg/kg.

     

    Categoria 12.6: non oltre 1,60 mg/kg.

     

    Categoria 12.7: non oltre 0,60 mg/kg.

     

    Categoria 12.9: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categorie 13.2, 13.3 e 13.4: non oltre 1,10 mg/kg.

     

    Categoria 14.1: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 14.2.1: non oltre 1,25 mg/kg.

     

    Categoria 14.2.2: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 14.2.5: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 14.2.6: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 15.0: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 16: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 17: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 18.0: non oltre 2,30 mg/kg.

    5

    EFSA

    05.100

    2-fenil-4-metil-2-pentenale

    26643-91-4

    1473

    10366

     

     

    Categoria 1.4: non oltre 0,60 mg/kg.

     

    Categoria 1.7: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 1.8: non oltre 0,50 mg/kg.

     

    Categorie 2.1, 2.2 e 2.3: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 3.0: non oltre 0,60 mg/kg.

     

    Categoria 4.2: non oltre 0,09 mg/kg.

     

    Categoria 4.2.2: non oltre 1,50 mg/kg.

     

    Categoria 4.2.5: non oltre 0,20 mg/kg.

     

    Categoria 5.1: non oltre 2,00 mg/kg.

     

    Categoria 5.2: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 5.3: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 5.4: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 6.3: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 6.4: non oltre 1,50 mg/kg.

     

    Categoria 6.6: non oltre 3,00 mg/kg.

     

    Categoria 6.7: non oltre 0,20 mg/kg.

     

    Categoria 7.1: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 7.2: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categorie 8.2 e 8.3: non oltre 1,50 mg/kg.

     

    Categorie 9.2 e 9.3: non oltre 1,50 mg/kg.

     

    Categoria 10.2: non oltre 1,50 mg/kg.

     

    Categoria 11.2: non oltre 0,10 mg/kg.

     

    Categoria 12.2: non oltre 0,90 mg/kg.

     

    Categoria 12.3: non oltre 1,50 mg/kg.

     

    Categoria 12.4: non oltre 1,50 mg/kg.

     

    Categoria 12.5: non oltre 0,80 mg/kg.

     

    Categoria 12.6: non oltre 1,50 mg/kg.

     

    Categoria 12.7: non oltre 1,50 mg/kg.

     

    Categoria 12.9: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categorie 13.2, 13.3 e 13.4: non oltre 5,00 mg/kg.

     

    Categoria 14.2.1: non oltre 0,08 mg/kg.

     

    Categoria 14.2.2: non oltre 0,08 mg/kg.

     

    Categoria 14.2.5: non oltre 0,08 mg/kg.

     

    Categoria 14.2.6: non oltre 0,08 mg/kg.

     

    Categoria 15.0: non oltre 1,8 mg/kg.

     

    Categoria 16: non oltre 4,00 mg/kg.

     

    Categoria 17: non oltre 0,60 mg/kg.».

    5

    EFSA


    (1)   GU L 401 dell’30.12.2006, pag. 1.

    (2)   GU L 339 dell’6.12.2006, pag. 16.

    (3)   GU L 91 dell’7.4.1999, pag. 29.

    (4)   GU L 16 dell’21.1.2009, pag. 3. »


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/238/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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