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Document 32024R0238
Commission Regulation (EU) 2024/238 of 15 January 2024 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the introduction of restrictions on the use of certain flavouring substances
Regolamento (UE) 2024/238 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’introduzione di limitazioni dell’uso di determinate sostanze aromatizzanti
Regolamento (UE) 2024/238 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’introduzione di limitazioni dell’uso di determinate sostanze aromatizzanti
C/2024/63
GU L, 2024/238, 16.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/238/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/238 |
16.1.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/238 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2024
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’introduzione di limitazioni dell’uso di determinate sostanze aromatizzanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso. |
(2) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) è stato adottato l’elenco delle sostanze aromatizzanti ed è stato inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(3) |
Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
(4) |
L’elenco dell’Unione di aromi e materiali di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene, tra l’altro, una serie di sostanze aromatizzanti per le quali, al momento dell’adozione dell’elenco con il regolamento (UE) n. 872/2012, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») non ha potuto escludere un rischio per la salute dei consumatori sulla base dei dati disponibili, concludendo quindi che per completarne la valutazione fossero necessari dati supplementari. Tali sostanze sono state incluse nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti a condizione che, entro le scadenze specifiche di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, fossero trasmessi dati sulla sicurezza in risposta alle preoccupazioni espresse dall’Autorità. |
(5) |
Tra le sostanze incluse nell’elenco dell’Unione di aromi e materiali di base ma identificate con un rimando a una nota indicante l’obbligo per l’Autorità di completare la valutazione figurano le tre sostanze seguenti appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 216 (FGE.216): 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), 2-fenil-5-metiles-2-enale (n. FL 05.099) e 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100). Per tali sostanze l’Autorità ha chiesto dati scientifici supplementari, che sono stati successivamente presentati dai richiedenti. |
(6) |
Nel suo parere scientifico del 29 giugno 2022 (4) l’Autorità ha valutato i dati presentati e ha concluso che la sostanza rappresentativa del gruppo, la 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), ha indotto una modalità d’azione aneugenica. Poiché gli studi sul micronucleo in vivo disponibili non hanno consentito di trarre conclusioni, non si può escludere una potenziale aneugenicità in vivo per le sostanze 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), 2-fenil-5-metiles-2-enale (n. FL 05.099) e 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100). |
(7) |
Sulla base di tale parere e al fine di valutare ulteriormente la sicurezza di queste tre sostanze, gli operatori del settore interessati si sono impegnati a fornire dati supplementari che consentano una valutazione approfondita dell’aneugenicità in vivo per le tre sostanze (5). |
(8) |
In attesa della nuova valutazione dei dati supplementari forniti dagli operatori del settore interessati da parte dell’Autorità e dando seguito al suo parere scientifico del 29 giugno 2022, è inoltre opportuno limitare le condizioni d’uso delle sostanze 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), 2-fenil-5-metiles-2-enale (n. FL 05.099) e 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100) al loro uso attuale. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(10) |
Gli alimenti che non soddisfano le nuove condizioni stabilite ai quali è stata aggiunta una delle sostanze interessate e che sono stati immessi sul mercato dell’Unione o che sono stati spediti da paesi terzi e che erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero poter essere commercializzati nell’Unione fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Tale misura transitoria non dovrebbe applicarsi alle preparazioni alle quali è stata aggiunta una delle sostanze interessate e che non sono destinate a essere consumate nella loro forma originale poiché i produttori di prodotti alimentari che utilizzano tali preparazioni come ingredienti ne conoscono la composizione al momento dell’utilizzo. |
(11) |
Per motivi di armonizzazione con il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al fine di tenere conto delle limitazioni corrispondenti alle categorie di alimenti utilizzate dall’Autorità durante la valutazione dell’esposizione, le categorie di alimenti elencate nell’allegato I, parte A, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbero essere sostituite dalle categorie di alimenti elencate nell’allegato II, parte D, del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(12) |
Nell’allegato I, parte A, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, alla colonna 8 dell’elenco dell’Unione dovrebbe essere aggiunta una nuova nota indicante la necessità di dati supplementari laddove questi siano previsti al fine di completare pienamente la valutazione dell’Autorità. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1334/2008
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento, che non soddisfano le condizioni stabilite nel medesimo allegato e che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
2. Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento, che non soddisfano le condizioni stabilite nel medesimo allegato e che sono stati importati nell’Unione da un paese terzo possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza se l’importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle preparazioni che non sono destinate ad essere consumate nella loro forma originale alle quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento.
4. Ai fini del presente regolamento per «preparazione» si intende una miscela di uno o più aromi in cui possono essere incorporati anche altri ingredienti alimentari quali additivi alimentari, enzimi o supporti per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
(4) Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 216 Revisione 2 (FGE.216Rev2): considerazione del potenziale di genotossicità dei 2-fenil-2-alchenali α,β-insaturi del sottogruppo 3.3 di FGE.19. EFSA Journal 2022;20(8):7420, doi:10.2903/j.efsa.2022.7420. Disponibile online all’indirizzo: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7420.
(5) Lettera di IOFI/EFFA alla DG Sante - Parere EFSA 216 Rev2 (EFSA Journal (2022; 20(8) 7420)] - lettera di IOFI/EFFA di follow-up: conferma dei test di follow-up e calendario previsto. Ares(2022)8489668.
(6) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
ALLEGATO
L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificato:
1) |
la sezione 1 è così modificata:
|
2) |
nella sezione 2, tabella 1, le voci 05.062, 05.099 e 05.100 sono sostituite dalle seguenti:
|
(1) GU L 401 dell’30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 339 dell’6.12.2006, pag. 16.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/238/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)