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Document 32024R0219

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/219 della Commissione, del 3 gennaio 2024, che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome Terre Abruzzesi/Terre d’Abruzzo (IGP)

C/2024/30

GU L, 2024/219, 10.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/219/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/219/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/219

10.1.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/219 DELLA COMMISSIONE

del 3 gennaio 2024

che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Terre Abruzzesi/Terre d’Abruzzo» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Terre Abruzzesi/Terre d’Abruzzo» trasmessa dall’Italia è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Terre Abruzzesi/Terre d’Abruzzo» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Terre Abruzzesi/Terre d’Abruzzo» (IGP) è protetto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2024

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU C 317 del 9.12.2023, pag. 25.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/219/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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