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Document 32024R0209

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/209 della Commissione, del 10 gennaio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia

C/2024/13

GU L, 2024/209, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/209/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/209/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/209

11.1.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/209 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2024

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 14 novembre 2022 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC») e della Turchia («paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 30 settembre 2022 da Laminados Losal S.A.U. («denunciante» o «Losal»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di piatti a bulbo in acciaio, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.   Misure provvisorie

(3)

Il 12 luglio 2023 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Cina e della Turchia (3) («regolamento provvisorio»).

1.3.   Fase successiva della procedura

(4)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il governo della Turchia, il produttore esportatore turco Özkan Demir, il produttore esportatore cinese Longteng e l’utilizzatore dell’Unione Fincantieri S.p.A («Fincantieri») hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. Anche Losal ha presentato un’osservazione sulla comunicazione di Özkan Demir dopo il termine previsto al punto 8 dell’avviso di apertura.

(5)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il governo della Turchia, Özkan Demir e Fincantieri.

(6)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.

(7)

La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della RPC e della Turchia («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

(8)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Longteng e Özkan Demir.

1.4.   Osservazioni relative all’apertura

(9)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, nessuna parte interessata ha presentato ulteriori argomentazioni o osservazioni sull’apertura diverse da quelle di cui alla sezione 1.4 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto confermato le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 8 a 15 del regolamento provvisorio.

1.5.   Campionamento

(10)

In assenza di osservazioni sul campionamento dei produttori dell’Unione, degli importatori e dei produttori esportatori, la Commissione ha confermato i considerando da 16 a 23 del regolamento provvisorio.

1.6.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(11)

Come indicato al considerando 28 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2021 e il 30 settembre 2022 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(12)

La Commissione ha ricordato che, come indicato al considerando 30 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm («piatti a bulbo in acciaio») originari della RPC e della Turchia, attualmente classificati con il codice NC ex 7216 50 91 (codice TARIC 7216509110) («prodotto in esame»).

(13)

I piatti a bulbo in acciaio sono utilizzati principalmente nell’industria della cantieristica navale per costruire strutture in acciaio per navi da crociera, traghetti, navi militari e navi mercantili. I piatti a bulbo in acciaio possono essere utilizzati anche nella costruzione di piattaforme offshore e rotaie a guida, ma nell’Unione tale applicazione riguarda solo quantità trascurabili.

2.2.   Prodotto simile

(14)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 31 e 32 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   Cina

(15)

In seguito alle divulgazioni provvisorie delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni da Longteng sulle risultanze provvisorie relative al dumping.

3.1.1.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(16)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, si confermano le conclusioni di cui al considerando 43 del regolamento provvisorio.

3.1.2.   Valore normale

3.1.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

(17)

L’esistenza di distorsioni significative è stata illustrata in dettaglio nella sezione 3.1.2.1 del regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni provvisorie.

3.1.2.2.   Paese rappresentativo

(18)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui al considerando 84 del regolamento provvisorio.

3.1.2.3.   Materie prime, energia, SGAV e profitti

(19)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Longteng ha presentato osservazioni concernenti i valori di riferimento utilizzati per determinati fattori produttivi e le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») utilizzate per calcolare il valore normale.

3.1.2.3.1.   Fattori produttivi

(20)

Longteng ha ribadito le osservazioni presentate in merito alla seconda nota al fascicolo, senza aggiungere nuovi elementi. Tali osservazioni sono state sintetizzate e confutate ai considerando da 92 a 94 del regolamento provvisorio. Longteng ha affermato inoltre che i valori di riferimento utilizzati per l’ossigeno e l’azoto non dovrebbero basarsi sui prezzi all’importazione in Malaysia, in quanto queste importazioni si basavano principalmente su importazioni da Singapore, asseritamente caratterizzate da una produzione industriale limitata, e tali valori di riferimento non potevano riflettere i costi associati alla produzione di massa di questi prodotti. Longteng ha altresì indicato valori di riferimento ben inferiori per il «valore esente da distorsioni» di ossigeno e azoto stabilito in altri procedimenti, in cui era stato selezionato il Messico come paese rappresentativo appropriato. Longteng ha proposto di utilizzare i valori di costi dell’ossigeno e dell’azoto del produttore esportatore turco che ha collaborato, Özkan Demir.

(21)

La Commissione ha stabilito che, per quanto riguarda questi fattori produttivi, Singapore rientrava fra i primi 10 paesi al mondo in termini di quantitativi esportati (4). Le sue esportazioni verso la Malaysia potevano pertanto essere utilizzate come base ragionevole per la definizione di detti valori di riferimento. Si ritiene inoltre che i valori delle importazioni in Malaysia, a causa della concorrenza, riflettano il valore dei pertinenti fattori produttivi in Malaysia. Le affermazioni generali in merito ai costi di produzione nel paese esportatore sono pertanto di rilevanza limitata. Per quanto riguarda i valori di riferimento inferiori utilizzati in altri procedimenti, come spiegato al considerando 90 del regolamento provvisorio il Messico non è stato considerato idoneo per stabilire i valori di riferimento per tali fattori produttivi, poiché non aveva importato in quantità rappresentative tutti e tre i fattori produttivi (5). Tali valori inoltre non si riferivano al medesimo periodo dell’inchiesta. Infine, poiché Özkan Demir non acquistava ossigeno e azoto a causa di un diverso processo produttivo, tali informazioni non erano disponibili.

(22)

Longteng ha affermato che il prezzo medio delle importazioni di argo in Turchia era artificialmente elevato e ha proposto di utilizzare il costo effettivo dell’argo indicato da Özkan Demir o di includere questo fattore produttivo nei «materiali di consumo». Come per l’ossigeno e l’azoto tuttavia Özkan Demir non disponeva di tali informazioni. Inoltre, dati i volumi rappresentativi delle importazioni di argo in Turchia, non sussisteva alcun motivo oggettivo per non considerare rappresentativi tali prezzi o per assimilare l’argo ai materiali di consumo.

(23)

Su tale base le argomentazioni relative ai fattori produttivi sono state respinte.

(24)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Longteng ha sostenuto che i valori di riferimento utilizzati nella costruzione del valore normale per calcare, azoto e ossigeno differivano notevolmente dai propri costi unitari. Longteng ha inoltre proposto di utilizzare il prezzo all’importazione in Brasile come valore di riferimento per il calcare, mentre per l’azoto e l’ossigeno ha fatto riferimento ai prezzi del maggiore paese esportatore come parametri di riferimento.

(25)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni sulla base del fatto che Longteng non ha fornito prove che consentissero di accertare positivamente che i loro valori per i fattori produttivi in questione erano esenti da distorsioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, secondo comma, del regolamento di base. Qualsiasi argomentazione basata su un confronto con valori distorti è inoperante. Inoltre, per quanto riguarda i valori di riferimento alternativi proposti da Longteng, la Commissione ha osservato che il Brasile non presentava importazioni di azoto e ossigeno in quantità sufficientemente rappresentative mentre, come illustrato al considerando 90 del regolamento provvisorio e al considerando 22 del presente regolamento, la Commissione ha scelto la Malaysia come unico paese rappresentativo che disponeva di quantità rappresentative per tutti e tre i fattori produttivi in questione. Tale fonte non è stata pertanto ritenuta appropriata. Su tale base questa argomentazione è stata respinta.

3.1.2.3.2.   SGAV e profitti

(26)

Longteng ha affermato che alcuni elementi di costo delle «spese di marketing, vendita e distribuzione», quali nolo, esportazione, trasporto e commissioni sulle vendite, non dovrebbero essere inclusi nel calcolo delle SGAV della società rappresentativa, poiché il valore normale doveva essere calcolato a livello franco fabbrica.

(27)

La Commissione ha riesaminato i rendiconti finanziari del produttore turco e ha accolto l’argomentazione di Longteng, eliminando tali spese dal calcolo delle SGAV. Contrariamente a quanto affermato al considerando 109 del regolamento provvisorio, i dati finanziari sono stati estratti dai rendiconti finanziari della società, pubblicamente disponibili sul sito web della stessa.

(28)

La Commissione ha anche stabilito parallelamente che le SGAV e i margini di profitto provvisori del produttore turco non erano stati calcolati adeguatamente, in quanto alcuni elementi erano stati inclusi/esclusi per il calcolo del margine di SGAV ma non per il calcolo del margine di profitto, con una conseguente asimmetria nel calcolo dei margini. Al produttore esportatore che ha collaborato della RPC sono state comunicate correzioni dettagliate. Le percentuali di SGAV e di profitti sono state ricalcolate di conseguenza, risultando rispettivamente pari al 13,3 % e al 16,9 % del costo totale di produzione esente da distorsioni.

(29)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Longteng ha sostenuto che la Commissione, nel calcolare il margine di profitto della società rappresentativa, ha erroneamente incluso nel calcolo dei profitti le spese di trasporto, che sono state invece escluse dalle SGAV. Longteng ha inoltre asserito che il tasso di SGAV e di profitto stabilito non può essere considerato realistico nell’industria siderurgica.

(30)

La Commissione ha respinto tale argomentazione, in quanto non sussistevano motivi per non tenere conto delle voci «altre entrate/spese derivanti dalle operazioni principali» e «entrate/spese finanziarie» nel calcolare il tasso di profitto, dato che queste voci sono state prese in considerazione nel calcolo dell’importo totale delle SGAV. Considerare o no queste voci nel calcolo del profitto e delle SGAV non ha alcuna incidenza sulla determinazione finale del dumping, in quanto a ogni aumento/diminuzione delle SGAV corrisponde un aumento/una diminuzione del margine di profitto.

(31)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Longteng ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto escludere dal calcolo del margine le entrate e le spese in valuta estera, in quanto riflettono le forti fluttuazioni nella valutazione della lira turca durante il periodo dell’inchiesta.

(32)

A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto che le entrate e le spese in valuta estera siano di norma prese in considerazione nel calcolo delle SGAV, a condizione che tali spese siano collegate al prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre, se fossero state escluse, queste spese avrebbero incrementato di conseguenza il margine di profitto applicabile, il che non avrebbe avuto alcun effetto sul livello combinato di SGAV e profitti. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(33)

Longteng ha inoltre sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto adeguare la percentuale di profitto dopo aver detratto le spese di trasporto, come richiesto da Longteng e osservato al considerando 29. Longteng ha altresì argomentato che le percentuali di SGAV e di profitto utilizzate non potevano essere considerate realistiche per l’industria siderurgica.

(34)

La Commissione ha ritenuto che i calcoli fossero stati effettuati in linea con la prassi abituale della Commissione e che le argomentazioni addotte da Longteng non fornissero alcun valido motivo per procedere diversamente. La Commissione ha ritenuto che le cifre presentate da Longteng non si riferissero al paese rappresentativo e che pertanto non potessero essere prese in considerazione ai fini della presente inchiesta. Su tale base questa argomentazione è stata respinta.

3.1.2.3.3.   Energia

(35)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha riscontrato che l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale in Turchia ha superato il tasso di inflazione nel paese. L’Istituto di Statistica turco inoltre non ha pubblicato le informazioni sui prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale afferenti alla seconda metà del 2022. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare il costo esente da distorsioni dell’energia elettrica e del gas naturale in Malaysia. Di fatto la Malaysia è un paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC ed è stato utilizzato anche per calcolare il valore di riferimento per ossigeno, azoto e calcare. Inoltre la Malaysia è stata utilizzata come paese rappresentativo anche in altre inchieste simili.

(36)

I prezzi dell’energia elettrica in Malaysia erano pubblicamente disponibili sul sito web della società per l’energia elettrica TNB (6). La Commissione ha utilizzato le tariffe applicabili ai clienti nella categoria «media tensione». I prezzi del gas naturale in Malaysia erano pubblicamente disponibili sul sito web della commissione per l’energia (7). La Commissione ha utilizzato le tariffe del gas naturale applicabili agli utilizzatori industriali nel quarto trimestre del 2021 e ha selezionato una fascia di consumo in linea con il consumo di gas naturale del denunciante.

Energia

Energia elettrica

 

Tenaga Nasional — prezzo dell’energia elettrica applicato in Malaysia agli utilizzatori industriali

0,51 CNY/kWh

Gas naturale

 

Commissione per l’energia — prezzo del gas applicato agli utilizzatori industriali

2,02 CNY/m3

3.1.3.   Calcolo

(37)

Con l’eccezione delle modifiche descritte ai considerando da 26 a 36, la Commissione ha calcolato il valore normale come indicato ai considerando da 110 a 114 del regolamento provvisorio.

3.1.4.   Prezzo all’esportazione

(38)

Il calcolo del prezzo all’esportazione è stato illustrato in dettaglio ai considerando 115 e 116 del regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni provvisorie.

3.1.5.   Confronto

(39)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando 117 e 118 del regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni provvisorie.

3.1.6.   Margini di dumping

(40)

In seguito alle conclusioni sulle argomentazioni di Longteng descritte ai considerando 23 e 27, e alle risultanze di cui ai considerando 28 e 36, la Commissione ha rivisto i margini di dumping.

(41)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.

23  %

Tutte le altre società

23  %

3.2.   Turchia

(42)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni scritte dal governo della Turchia e da Özkan Demir sulle risultanze provvisorie relative al dumping. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni scritte dal governo della Turchia e da Özkan Demir.

3.2.1.   Valore normale

(43)

Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 122 a 133 del regolamento provvisorio.

(44)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Özkan Demir, nell’ambito delle argomentazioni secondarie esposte in dettaglio al considerando 74, ha asserito che la «verifica delle normali operazioni commerciali» avrebbe dovuto essere effettuata su base trimestrale. Özkan Demir ha giustificato tale affermazione sulla base dell’aumento sostanziale del costo di produzione, più che raddoppiato nel periodo dell’inchiesta. Secondo quanto spiegato da Özkan Demir, tale circostanza ha comportato che alcune operazioni fossero considerate in perdita, mentre di fatto erano redditizie su base trimestrale. Özkan Demir ha inoltre affermato che in passato, in presenza di variazioni sostanziali del costo di produzione, la Commissione aveva effettuato un calcolo del dumping su base mensile o trimestrale. A sostegno di quanto asserito nel corso dell’audizione, Özkan Demir ha fatto riferimento alla relazione del panel nella controversia Dominican Republic — AD on Steel Bars (Costa Rica) (8).

(45)

In via preliminare, la Commissione ha osservato che nel testo dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base non vi è alcun elemento che giustifichi l’utilizzo di dati trimestrali relativi al costo di produzione. In effetti, l’articolo 2, paragrafo 4, fa riferimento alla «media ponderata dei costi nel periodo dell’inchiesta» quale congruo termine per determinare se i prezzi consentano il recupero dei costi. La Commissione ha ritenuto che il ricorso ai costi annui di produzione sia generalmente accettato e appaia appropriato nella maggior parte dei casi, in quanto elimina le fluttuazioni estreme e a breve termine dei costi e dei prezzi. Costituisce persino la norma nella prassi di molte autorità incaricate dell’inchiesta. Uno scostamento dall’utilizzo dei costi medi annui è possibile solo in circostanze del tutto eccezionali. La Commissione ha esaminato attentamente questa argomentazione per valutare se vi erano motivi per discostarsi dal metodo previsto per la verifica delle normali operazioni commerciali sulla base del costo di produzione medio annuo. Essa ha tuttavia concluso che, nel caso di specie, non sussistevano circostanze eccezionali.

(46)

In primo luogo, come illustrato da Özkan Demir, la società non produce il prodotto oggetto dell’inchiesta in modo continuativo. In effetti, durante il periodo dell’inchiesta in alcuni mesi non ha avuto luogo alcuna produzione. In una situazione del genere il ricorso a intervalli di tempo relativamente brevi (tre mesi nel caso dei trimestri) non determinerebbe un risultato medio che rappresenti con precisione i costi relativi al periodo in questione. In altre parole, poiché in alcuni trimestri non vi sarebbero dati sulla produzione per almeno un terzo del periodo di riferimento, la media ottenuta non rifletterebbe in modo preciso i costi pertinenti durante tutto il trimestre. Nel caso di specie è maggiormente opportuno spostare l’attenzione su un periodo più lungo (un anno), in quanto la media annua rappresenta in modo più preciso i costi di produzione relativi a tale periodo.

(47)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Özkan Demir ha sostenuto che, in assenza di produzione per al massimo un terzo del periodo pertinente, il fatto di preferire un calcolo annuale rispetto a un calcolo trimestrale era privo di fondamento, dato che l’assenza di produzione permane in determinati mesi. Come indicato al considerando 46, la Commissione ha ritenuto che il ricorso a un costo di produzione medio annuo consenta di riflettere i costi pertinenti durante l’intero anno, riducendo in tal modo l’incidenza connessa all’assenza di produzione in determinati periodi. In altre parole, una media di un anno, anche in assenza di dati relativi ai costi per alcuni mesi nel corso di tale anno, riflette in modo più preciso i costi di produzione nel periodo in questione. Özkan Demir non ha fornito alcun elemento di prova in senso contrario. È evidente che ciò non vale per la media di un trimestre in cui non vi sono dati relativi ai costi per l’intera terza parte di tale trimestre. Per i trimestri in cui mancava un terzo dei dati relativi ai costi di produzione, la Commissione ha ritenuto che i costi medi di produzione non fossero rappresentativi del periodo che dovevano coprire. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Özkan Demir non ha fornito argomentazioni o soluzioni che ponessero rimedio a questa evidente carenza del metodo trimestrale nel caso di specie. La Commissione ha inoltre osservato che, per diversi tipi di prodotto, vi era una discrepanza tra i trimestri in cui alcuni modelli erano fabbricati e i trimestri in cui erano venduti sul mercato interno. Pertanto, se venisse adottato l’approccio trimestrale, per tali tipi di prodotto non sarebbe possibile effettuare una verifica delle normali operazioni commerciali a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Ciò è dovuto al fatto che per alcuni dei trimestri in cui sono state effettuate vendite non vi sarebbero dati relativi ai costi. In altre parole, l’approccio trimestrale non solo determinerebbe valori non rappresentativi se considerato in generale; per determinati tipi di prodotto esso non consentirebbe nemmeno un confronto tra il prezzo applicabile in quel trimestre e i costi corrispondenti nello stesso trimestre. Su tale base è stato confermato che il ricorso a un costo di produzione medio annuo per ciascun modello consentirebbe di riflettere i costi pertinenti durante l’intero anno e costituirebbe una base adeguata per il calcolo del dumping annuale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(48)

In secondo luogo, i dati forniti da Özkan Demir non consentono di stabilire SGAV precise e verificate per ciascun trimestre, in quanto tali informazioni sono state presentate solo su base annua e per l’intero periodo dell’inchiesta. Non erano pertanto disponibili dati trimestrali che consentissero un calcolo trimestrale del dumping o una verifica delle normali operazioni commerciali utilizzando le informazioni corrispondenti relative a ciascun trimestre per quanto riguarda le SGAV.

(49)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Özkan Demir ha sostenuto che le SGAV non hanno subito fluttuazioni nel corso del periodo dell’inchiesta e a sostegno della sua argomentazione ha fatto riferimento alle percentuali di SGAV applicabili nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta. Özkan Demir ha inoltre affermato che la Commissione non ha chiesto tali informazioni pur presentando una richiesta relativa ai costi di produzione mensili.

(50)

A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che, nel chiedere alla Commissione di effettuare calcoli trimestrali del dumping, Özkan Demir avrebbe dovuto fornire tutte le informazioni pertinenti che le consentissero di effettuare detti calcoli. In mancanza di tali informazioni, la Commissione non era in grado di valutare il livello di SGAV applicabile in ciascun trimestre. Inoltre, al momento di presentare le sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Özkan Demir non ha fornito dati relativi alle SGAV su base trimestrale. Per quanto riguarda le cifre relative alle SGAV per il 2021 e il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha osservato che, sebbene possano apparire simili, le percentuali applicabili non si riferiscono ai vari trimestri del periodo dell’inchiesta e pertanto non forniscono indicazioni analitiche sulla fluttuazione di tali valori durante il periodo dell’inchiesta. Inoltre, in considerazione delle fluttuazioni disomogenee della lira turca rispetto all’euro e al dollaro USA nel periodo dell’inchiesta, è lecito attendersi che le SGAV, costituite in gran parte da guadagni e perdite in valuta estera, non abbiano registrato un andamento uniforme. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(51)

Infine, come indicato anche al considerando 77, le vendite sul mercato interno non si sono concentrate in un determinato periodo, bensì hanno registrato una distribuzione uniforme su base trimestrale nel periodo dell’inchiesta e presentavano i volumi di vendita più elevati nel terzo trimestre del periodo dell’inchiesta. Le vendite all’esportazione hanno seguito lo stesso andamento, cosicché le vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta erano distribuite uniformemente sia sul mercato interno sia sul mercato di esportazione, consentendo in tal modo un confronto equo tra le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione nell’ambito dello stesso periodo.

(52)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Özkan Demir ha affermato che le vendite sul mercato interno erano concentrate nel quarto trimestre del 2021, mentre le vendite all’esportazione nel primo trimestre del 2022. Il metodo applicato da Özkan Demir era tuttavia errato, in quanto si basava sulla data dell’ordine e non sulla data della fattura. Inoltre, se effettuasse un calcolo trimestrale del dumping, la Commissione utilizzerebbe la data della fattura per ripartire le vendite in base ai trimestri. La configurazione degli scambi deve pertanto essere analizzata distribuendo le vendite per ciascun trimestre in base alla data della fattura. A tal fine si può osservare che i volumi di vendita più elevati sono stati registrati durante il terzo trimestre del periodo dell’inchiesta; ciò vale sia per le vendite sul mercato interno sia per le vendite all’esportazione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(53)

La Commissione ha inoltre osservato che la relazione del panel nella controversia DS605 citata da Özkan Demir è stata oggetto di ricorso da parte della Repubblica Dominicana e che pertanto non è stata adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC. Va inoltre aggiunto che in questo caso i fatti sono diversi. Nell’inchiesta relativa alla controversia DS605 oltre il 50 % delle vendite è stato eliminato dal calcolo del valore normale. Sempre nell’ambito della controversia DS605, l’aumento dei costi interessava solo una materia prima (principale), mentre nel caso in esame riguardava una combinazione di elementi quali l’aumento del costo di produzione, l’inflazione e la svalutazione della valuta. Per contro, nel caso di Özkan Demir la maggior parte delle vendite sul mercato interno (circa il [70-65 %] % del volume di vendita) è risultata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali e quindi utilizzata nel calcolo del valore normale. Questo perché, nel caso in esame, la Commissione ha anche concluso che le vendite di Özkan Demir non erano concentrate in un particolare trimestre, bensì erano distribuite lungo tutto il periodo dell’inchiesta.

(54)

Quello che conta ai fini dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, è il fatto che i prezzi di vendita consentano il recupero dei costi e generino una redditività sostenibile entro un congruo termine; la redditività registrata solo in un dato momento è meno importante.

(55)

A tale proposito, e nel considerare la giurisprudenza pertinente adottata dall’OMC, la Commissione ha ricordato che, nella controversia EC — Salmon (Norway), il panel ha riconosciuto specificamente che l’esistenza di vendite effettuate a prezzi superiori alla media ponderata dei costi per il periodo dell’inchiesta sarebbe sufficiente a dimostrare che tutte le vendite che non sono risultate superiori alla media ponderata dei costi per il periodo dell’inchiesta non consentono il recupero dei costi entro un congruo termine (9). Il panel ha inoltre discusso il significato dell’espressione «al momento della vendita» e ha osservato al punto 7.243 che l’articolo 2.2.1 [dell’accordo antidumping] non spiega che cosa si intenda per «prezzi inferiori ai costi unitari al momento della vendita». A tale riguardo, si ravvisa una somiglianza tra la prima e la seconda frase dell’articolo 2.2.1. Sebbene entrambe le frasi prevedano un calcolo dei costi unitari per un certo periodo di tempo, nessuna delle due specifica esattamente quale debba essere tale periodo di tempo. È vero che la seconda frase va oltre quanto affermato nella prima, in quanto prevede una valutazione dei costi al «momento della vendita». A nostro avviso tuttavia ciò significa solo che il periodo di riferimento deve includere «il momento della vendita». Sarebbe pertanto del tutto in linea con la seconda frase dell’articolo 2.2.1 che un’autorità incaricata dell’inchiesta calcoli i costi unitari al «momento della vendita» nel particolare giorno di vendita, oppure una media comprendente tale giorno, nel corso di una settimana, di un mese o del periodo dell’inchiesta. Il panel ha ulteriormente approfondito il suo ragionamento nella nota a piè di pagina 417, in cui affermava quanto segue: A tale riguardo, riteniamo significativo che, mentre utilizzavano i termini «data di vendita» di cui all’articolo 2.4.1, gli estensori dell’accordo antidumping abbiano scelto di utilizzare l’espressione «momento della vendita» nella seconda frase dell’articolo 2.2.1. A nostro avviso, questa differenza corrobora la tesi secondo cui il «momento della vendita» di cui alla seconda frase dell’articolo 2.2.1 non deve necessariamente essere la «data di vendita» e può comprendere altri «periodi».

(56)

La Commissione ha inoltre osservato che il fatto di valutare la redditività delle vendite sul mercato interno su base trimestrale o annuale era irrilevante per una percentuale significativa delle vendite sul mercato interno, come illustrato al considerando 81.

(57)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Özkan Demir ha nuovamente fatto riferimento alla relazione del panel nella controversia DS605. Come indicato al considerando 52, tale relazione è stata oggetto di ricorso da parte della Repubblica Dominicana e pertanto non è stata adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC. In ogni caso, come osservato ai considerando da 46 a 48, nel caso di Özkan Demir, per motivi del tutto specifici attinenti ai dati della società relativi al periodo dell’inchiesta, un calcolo trimestrale attendibile risultava impossibile. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto la richiesta di effettuare una verifica trimestrale delle normali operazioni commerciali.

3.2.2.   Prezzo all’esportazione

(58)

Il calcolo del prezzo all’esportazione è stato illustrato in dettaglio ai considerando 134 e 135 del regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni provvisorie.

3.2.3.   Confronto

(59)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando da 136 a 138 del regolamento provvisorio.

(60)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, Özkan Demir ha presentato osservazioni sull’utilizzo della data dell’ordine di acquisto per convertire in lira turca il valore normale e il prezzo all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base.

(61)

Data la consistente svalutazione della lira turca durante il periodo dell’inchiesta e considerato che le condizioni di vendita sono state fissate al momento dell’ordine di acquisto, come spiegato al considerando 138 del regolamento provvisorio, nel convertire il prezzo delle vendite all’esportazione e delle vendite sul mercato interno da euro e dollaro USA in lira turca a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base la Commissione ha applicato il tasso di cambio alla data dell’ordine di acquisto (anziché alla data della fattura).

(62)

Özkan Demir ha affermato che per la conversione valutaria la Commissione avrebbe dovuto utilizzare la data della fattura. Il produttore ha sostenuto che le condizioni di vendita non sono state fissate al momento dell’ordine, poiché alcune fatture si riferivano a quantitativi non rientranti nella tolleranza (+/- 5 o 10 %) specificata nell’ordine di acquisto. La Commissione ha osservato tuttavia che nessuna delle vendite effettuate al di fuori delle tolleranze è stata contestata dagli acquirenti, segnalando che le tolleranze non riguardavano le condizioni di vendita, a differenza del quantitativo di base e dal prezzo unitario. Come indicato inoltre al considerando 138 del regolamento provvisorio, dall’analisi delle pratiche concrete adottate dal produttore esportatore turco è emerso che le condizioni di vendita, inclusi i quantitativi e il prezzo, sono state fissate al momento dell’ordine di acquisto.

(63)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Özkan Demir ha ribadito la propria argomentazione secondo cui per la conversione valutaria la Commissione avrebbe dovuto utilizzare la data della fattura. In particolare, Özkan Demir ha sostenuto che le condizioni di vendita, in particolare il quantitativo e il prezzo finali, erano fissati al momento della fatturazione. La società ha inoltre affermato che, secondo quanto ammesso dalla Commissione, le tolleranze non costituiscono condizioni di vendita; quest’ultima continua tuttavia a basarsi sull’ordine di acquisto, nell’ambito del quale la tolleranza regola prevalentemente la quantità, in quanto elemento determinante per la fissazione delle condizioni di vendita.

(64)

La Commissione ha osservato che il ricorso alla tolleranza è una pratica generale nella vendita di piatti a bulbo, ma anche di prodotti in acciaio più in generale. Le società operanti in questo settore concordano, al momento dell’ordine, le quantità e i prezzi unitari. Il fatto di ricorrere alle tolleranze è un elemento indicativo del settore siderurgico, in cui vengono ordinati quantitativi approssimativi utilizzando le tolleranze per riflettere l’incapacità dei produttori di consegnare quantitativi esatti, data la natura del prodotto. Il ricorso a tali tolleranze non pregiudica il fatto che le condizioni di vendita, vale a dire le quantità e i prezzi unitari, sono fissati al momento dell’ordine. Tale confutazione è confermata anche dal fatto che nessuna delle vendite effettuate al di fuori delle tolleranze è stata contestata dai clienti, come indicato al considerando 62. Su tale base questa argomentazione è stata respinta.

(65)

Özkan Demir ha anche sostenuto che la Commissione non ha dimostrato in misura sufficiente per quale motivo si sia discostata dalla normale prassi e abbia utilizzato la data dell’ordine anziché la data della fattura ai fini della conversione. Secondo la Commissione erano stati addotti motivi sufficienti per giustificare un adeguamento, facendo riferimento al momento della fissazione delle condizioni di vendita, alla svalutazione della lira turca e all’impatto del prezzo e del confronto tra i prezzi. I prezzi delle vendite sul mercato interno e nell’UE sono espressi in valuta estera, ma la differenza temporale tra la data dell’ordine di acquisto e la data della fattura varia da un’operazione all’altra e in media è superiore per le vendite nell’UE rispetto alle vendite sul mercato interno. La variazione del tasso di cambio può quindi incidere sul confronto tra i prezzi e un equo confronto richiede l’utilizzo della data della vendita per la conversione valutaria in lira turca.

(66)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Özkan Demir ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione non ha soddisfatto l’onere della prova per quanto riguarda l’applicazione dell’adeguamento e non ha dimostrato l’incidenza della variazione del tasso di cambio sui prezzi e sulla loro comparabilità. La Commissione ha osservato in primo luogo che l’adeguamento previsto all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base costituisce una conversione valutaria che consente un calcolo del dumping in cui devono essere confrontati i valori relativi ai costi e ai prezzi in varie valute. Özkan Demir non contesta la necessità di tale adeguamento. Nell’ambito di detto adeguamento, spetta alla Commissione scegliere una data per il tasso di conversione. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), si può utilizzare l’ordine di acquisto o la conferma dell’ordine, se tali documenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita. Come illustrato sopra e al considerando 138 del regolamento provvisorio, in questo caso particolare l’ordine di acquisto è maggiormente idoneo a determinare le condizioni di vendita. Özkan Demir non ha confutato questo fatto nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. In effetti, la Commissione ha osservato che durante il periodo dell’inchiesta la svalutazione della lira turca rispetto all’euro era pari a circa il 74 %. La Commissione ha inoltre rilevato che l’intervallo di tempo tra la data dell’ordine e la data della fattura variava notevolmente: tra 0 e 266 giorni per le vendite sul mercato interno e tra 20 e 219 giorni per le vendite all’UE. Ciò significa che, se fosse stato utilizzato il tasso di cambio della data della fattura, le condizioni di vendita (come i prezzi) fissate al momento dell’ordine di acquisto sarebbero state distorte da una differenza significativa nel tasso di cambio registrata tra tale data e la data della fattura a causa della svalutazione della lira turca. La Commissione ha altresì osservato che Özkan Demir utilizzava valute estere per le sue vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, il che dimostra che prevedeva forti variazioni nella valutazione della valuta nazionale rispetto alle valute estere. Pertanto la società stessa attenuava gli effetti della svalutazione sul prezzo concordato al momento dell’ordine di acquisto e sul reddito che il prezzo concordato poteva garantire al momento della fatturazione. In altre parole, lo stesso Özkan Demir si è avvalso di meccanismi basati sulla valuta per evitare la distorsione dei prezzi concordati negli ordini di acquisto a motivo della svalutazione della valuta nazionale turca.

(67)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Özkan Demir ha fatto riferimento a una precedente inchiesta (10), in cui due esportatori turchi avevano chiesto un adeguamento per la conversione valutaria a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base e ha affermato che la Commissione stava utilizzando un livello di prova meno rigoroso all’atto di «applicare» un adeguamento per la conversione valutaria. Sulla base dei fatti del caso in esame, la Commissione ha ritenuto di aver dimostrato l’esistenza di elementi sufficienti a giustificare il ricorso alla data di acquisto quale data del cambio di valuta di cui al considerando 138 del regolamento provvisorio e ai considerando da 61 a 66 del presente regolamento. Su tale base questa argomentazione è stata respinta.

(68)

Özkan Demir ha inoltre affermato che l’utilizzo della data dell’ordine aveva comportato una modifica del periodo dell’inchiesta e l’uso di un insieme di dati incompleti. La Commissione ha espresso disaccordo, ritenendo che il periodo dell’inchiesta sia rimasto invariato. Il periodo dell’inchiesta è stato utilizzato in modo coerente per definire e basare il calcolo del dumping su una serie completa di operazioni con una data della fattura che rientrava nel periodo dell’inchiesta. L’utilizzo della data dell’ordine si è limitato rigorosamente all’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base.

(69)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Özkan Demir ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione ha utilizzato insiemi di dati incompleti, poiché la data delle vendite è cambiata dalla data della fattura alla data dell’ordine. In assenza di nuovi elementi su questo punto, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 68 che confuta l’argomentazione di Özkan Demir.

(70)

Nelle sue osservazioni, la società Özkan Demir ha inoltre fatto riferimento alle istruzioni contenute nel questionario antidumping inviato a Özkan Demir, affermando di essere stata incaricata di utilizzare la data della fattura come data di vendita per determinare quali vendite rientrano nel periodo dell’inchiesta e ha indicato che il ricorso alla data dell’ordine nel calcolo era contrario a tali istruzioni e comportava una modifica dell’insieme di dati. Allo stesso proposito, Özkan Demir ha fatto riferimento alla controversia Dominican Republic — AD on Steel Bars (Costa Rica) (11), in cui l’UE ha indicato che le autorità incaricate dell’inchiesta dovrebbero abbinare i prezzi all’esportazione e quelli praticati sul mercato interno che rientrano nello stesso [periodo dell’inchiesta] e sulla base degli stessi criteri (ad esempio la data della fattura). A tale proposito si fa riferimento al considerando 68, confermando l’uso della data della fattura per definire il periodo dell’inchiesta sia per le vendite sul mercato interno sia per le vendite all’esportazione, ma utilizzando la data dell’ordine per l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Su tale base questa argomentazione è stata respinta.

(71)

Poiché tutte le vendite all’esportazione nell’UE e la maggior parte delle vendite sul mercato interno erano effettuate in euro, Özkan Demir ha osservato che i calcoli del margine di dumping potevano essere effettuati in euro, onde evitare qualsiasi effetto collegato alla conversione valutaria. Özkan Demir ha rilevato che il regolamento di base non contiene indicazioni in merito alla valuta utilizzata per il calcolo del margine di dumping. La Commissione ha tuttavia ritenuto che questo metodo richiederebbe anche la conversione in euro dei costi di produzione e del prezzo di vendita di talune vendite sul mercato interno. Per questo motivo si è ritenuto opportuno effettuare i calcoli del dumping nella valuta del paese esportatore.

(72)

Su queste basi le argomentazioni di Özkan Demir sono state respinte.

(73)

Il denunciante ha affermato che la base per la conversione valutaria dovrebbe essere la data dell’offerta (che precede la data dell’ordine). L’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base non prevede tuttavia tale base di conversione. Aspetto ancora più importante, un’offerta non può essere considerata un accordo sulle condizioni di vendita tra due parti. L’argomentazione del denunciante è stata pertanto respinta.

(74)

Özkan Demir ha presentato alcune argomentazioni secondarie, qualora le sue argomentazioni relative all’utilizzo della data dell’ordine di acquisto ai fini di un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, venissero respinte dalla Commissione.

(75)

La prima argomentazione secondaria riguardava il fatto di escludere le operazioni per le quale la data dell’ordine non rientrava nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha valutato che questo metodo comporterebbe l’esclusione di un numero significativo di operazioni fatturate nel periodo dell’inchiesta. Il periodo dell’inchiesta e le relative operazioni non potevano essere modificati nel corso dell’inchiesta, come giustamente ricordato anche da Özkan Demir nelle sue osservazioni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(76)

La seconda argomentazione secondaria riguardava il calcolo del dumping su base trimestrale.

(77)

In primo luogo, Özkan Demir ha giustificato tale argomentazione con la forte svalutazione e l’iperinflazione presenti in Turchia durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha rilevato tuttavia che non esisteva alcuna differenza sostanziale nei modelli di vendita sul mercato interno e all’esportazione tale da giustificare il calcolo su base trimestrale. Di fatto, le vendite all’esportazione e le vendite sul mercato interno erano distribuite uniformemente su base trimestrale e presentavano i volumi di vendita più elevati nel terzo trimestre del periodo dell’inchiesta per le vendite sia sul mercato interno sia sul mercato di esportazione. Benché siano possibili differenze nella distribuzione delle vendite sul mercato interno e delle vendite all’esportazione, solo in circostanze eccezionali la Commissione può rinunciare all’approccio annuale ed effettuare calcoli su base trimestrale anziché su base annua. Poiché non si sono registrate circostanze eccezionali, tale argomentazione non ha determinato un cambiamento di metodo.

(78)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Özkan Demir ha ribadito le stesse argomentazioni di cui ai considerando 75 e 76. In assenza di nuovi elementi su questo punto, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 77 che confuta l’argomentazione di Özkan Demir.

(79)

Inoltre, prima della divulgazione provvisoria delle informazioni, Özkan Demir ha esplicitamente dichiarato, nella sua risposta alla seconda lettera di richiesta di maggiori informazioni, che nella fattispecie un calcolo su base mensile potrebbe non risultare appropriato. La Commissione non comprende per quale motivo un calcolo del dumping su base trimestrale sarebbe più accurato rispetto a un calcolo su base mensile, che la società ha rifiutato. Di fatto, almeno in teoria, un calcolo mensile dovrebbe neutralizzare anche meglio gli effetti di un aumento significativo dei costi nel periodo dell’inchiesta e/o la forte inflazione e la svalutazione della lira turca. La Commissione non può essere obbligata a discostarsi dal metodo standard indicato nel regolamento di base ogniqualvolta un produttore esportatore chieda l’applicazione di un metodo diverso che migliorerebbe il suo margine di dumping.

(80)

Come già indicato al considerando 77, sia le vendite all’esportazione sia le vendite sul mercato interno erano distribuite uniformemente su base trimestrale e presentavano i volumi di vendita più elevati nel terzo trimestre del periodo dell’inchiesta, sia sul mercato interno sia sul mercato di esportazione. Da questo si evince che è stato effettuato un confronto equo prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, in linea con l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il fatto che, come affermato da Özkan Demir, le percentuali dei volumi delle vendite all’esportazione e delle vendite sul mercato interno fossero leggermente diverse per alcuni tipi di prodotto su base trimestrale non ha modificato tale conclusione. Inoltre gli esempi teorici forniti da Özkan Demir (12) dimostrano in effetti che le differenze nella tempistica delle vendite sono pertinenti, ma sono comunque semplificazioni della realtà, poiché ad esempio non viene considerata la svalutazione della lira turca in relazione all’euro.

(81)

Il calcolo del dumping su base trimestrale inoltre risponderebbe solo in misura molto limitata al timore di Özkan Demir che le vendite sul mercato interno siano considerate in perdita, mentre in un dato momento risultavano redditizie, seppure in misura molto limitata, utilizzando calcoli su base trimestrale o mensile. Anche se la Commissione effettuasse i calcoli del dumping su base trimestrale, la percentuale di vendite sul mercato interno che sarebbe considerata redditizia non aumenterebbe in misura significativa (meno del 10 %) rispetto a quella ottenuta calcolando il dumping su base annua.

(82)

Tutto sommato, la Commissione ha pertanto concluso che nel caso di specie non vi erano motivi sufficienti per discostarsi dal calcolo del dumping su base annua e ricorrere a un altro metodo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(83)

In secondo luogo, alla luce dell’ultima argomentazione secondaria la Commissione avrebbe dovuto ricalcolare il costo degli adeguamenti contabilizzati in lira turca, concernenti principalmente i costi di trasporto, applicando il tasso di cambio alla data dell’ordine anziché alla data della fattura, in linea con il calcolo del valore delle vendite. La Commissione ha rilevato che l’utilizzo della data dell’ordine si riferiva a un adeguamento per la conversione valutaria di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, mentre gli adeguamenti per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori sono disciplinati dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base, che prevede l’utilizzo dei costi sostenuti. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.4.   Margine di dumping

(84)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş

13,6  %

Tutte le altre società

13,6  %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(85)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 143 a 145 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo dell’Unione

(86)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 146 a 149 del regolamento provvisorio.

4.3.   Importazioni dai paesi interessati

4.3.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

(87)

Il governo della Turchia ha affermato che l’esame delle importazioni dovrebbe essere condotto separatamente per ciascun paese interessato. Secondo il governo della Turchia, la Commissione ha svolto un’analisi cumulativa delle importazioni per essere in grado di determinare un aumento delle importazioni e poter adottare una misura. Il governo della Turchia ha inoltre sostenuto che un aumento del 4 % della quota di mercato dei paesi interessati non rappresenta un aumento significativo delle importazioni come indicato nell’accordo antidumping dell’OMC.

(88)

La decisione della Commissione di esaminare cumulativamente le importazioni dalla Cina e dalla Turchia era conforme all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base e all’articolo 3.3 dell’accordo antidumping dell’OMC. Entrambi questi articoli stabiliscono due condizioni, in presenza delle quali la Commissione può effettuare una valutazione cumulativa: «a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all’articolo 9, paragrafo 3, [del regolamento di base e all’articolo 5, paragrafo 8, dell’accordo antidumping dell’OMC] e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell’Unione simile [sul mercato interno]».

(89)

Un aumento significativo delle importazioni, come indicato dal governo della Turchia, non rientra in queste condizioni. Il governo della Turchia non ha contestato il fatto che, nel caso in esame, le due condizioni non fossero rispettate. Le conclusioni di cui ai considerando da 150 a 153 del regolamento provvisorio, secondo cui le condizioni per la valutazione cumulativa erano rispettate, sono state pertanto confermate.

4.3.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

(90)

Come indicato al considerando 87, il governo della Turchia ha affermato che l’aumento del 4 % della quota di mercato dei paesi interessati tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta, evidenziato nella tabella 3 del regolamento provvisorio, non era da considerare significativo. Secondo l’OMC tuttavia il termine significativo dovrebbe essere interpretato secondo la definizione del dizionario Oxford, ossia «degno di nota, importante, influente». L’articolo 3.2 dell’accordo antidumping dell’OMC (equivalente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base), che si riferisce alla necessità di esaminare se le importazioni oggetto di dumping sono aumentate in misura significativa, non stabilisce una soglia minima per ciò che si intende come aumento «significativo»; se l’aumento è «significativo» dipenderà dalle circostanze specifiche del caso (13).

(91)

Nel caso in esame la Commissione ha ritenuto significativo un aumento del 4 %, in particolare alla luce degli aumenti molto più elevati degli anni precedenti il periodo in esame. Come spiegato al considerando 157 del regolamento provvisorio, la quota di mercato inferiore nel periodo dell’inchiesta rispetto al biennio 2020-2021 era dovuta a una situazione particolare sul mercato dell’Unione, che non era strutturale né si sarebbe protratta dopo il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha quindi respinto l’argomentazione e ha confermato i considerando da 154 a 157 del regolamento provvisorio.

4.3.3.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati, undercutting e contrazione dei prezzi

(92)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, Özkan Demir ha contestato il metodo applicato dalla Commissione per il calcolo dell’undercutting. Secondo tale argomentazione, la Commissione ha eseguito una «doppia conversione» delle vendite nell’UE convertendo in lira turca gli importi in euro sulle fatture di Özkan Demir mediante l’applicazione del tasso di cambio della data dell’ordine, per poi convertirli nuovamente in euro a un tasso di cambio diverso, ossia quello del mese della fattura. La Commissione ha riconosciuto l’errore e ha apportato le necessarie correzioni, utilizzando gli importi in euro indicati sulle fatture di Özkan Demir (adeguati al valore cif allo sbarco) per calcolare i prezzi all’importazione.

(93)

Di conseguenza è stato corretto anche il prezzo medio all’importazione per la Turchia nel periodo dell’inchiesta indicato nella tabella 4 del regolamento provvisorio, come illustrato nella tabella seguente:

Tabella 4

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta

RPC

[800 -900 ]

[800 -900 ]

[850 -1 000 ]

[1 000 -1 200 ]

Indice

100

95

108

133

Turchia

[700 -800 ]

[700 -800 ]

[850 -1 000 ]

[1 100 -1 300 ]

Indice

100

92

119

157

Fonte: produttori esportatori che hanno collaborato.

(94)

In seguito a tale correzione, il margine di undercutting medio per la Turchia è diventato irrilevante, con un margine di underselling per la Turchia del 15,41 %. Come concluso nella sezione 4.3.3 del regolamento provvisorio, la Commissione ha accertato l’esistenza di una contrazione dei prezzi. A causa della notevole pressione sui prezzi dovuta alle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione in volumi molto elevati, durante il periodo in esame l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i prezzi di vendita per raggiungere una situazione redditizia.

(95)

Il governo della Turchia ha chiesto se la Commissione avesse considerato l’onere sui piatti a bulbo in acciaio importati dovuto alle misure di salvaguardia in vigore nei confronti di determinati prodotti di acciaio (14), compreso il prodotto in esame, durante il periodo dell’inchiesta. In caso di esaurimento del contingente tariffario per il gruppo di prodotti che comprende i piatti a bulbo in acciaio, gli importatori dovrebbero pagare dazi di salvaguardia del 25 % sulle importazioni oltre contingente.

(96)

Nell’analizzare gli effetti delle misure di salvaguardia la Commissione ha tenuto conto della natura temporanea dei dazi di salvaguardia, come spiegato al considerando 252 del regolamento provvisorio. È stato riscontrato inoltre che, durante il periodo dell’inchiesta, i dazi di salvaguardia sono stati pagati solo sul 18,5 % del totale delle importazioni dell’Unione di piatti a bulbo in acciaio. I dati doganali disponibili per tale periodo tuttavia non hanno consentito di operare una distinzione tra il prodotto oggetto dell’inchiesta e altri piatti a bulbo in acciaio aventi anche dimensioni che non rientrano nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta. Poiché tuttavia non sono prodotti nell’Unione, è probabile che i piatti a bulbo in acciaio di dimensioni maggiori abbiano costituito una parte più ampia dei volumi di importazione rispetto al prodotto oggetto dell’inchiesta. Le informazioni fornite durante le verifiche in loco presso Fincantieri, l’utilizzatore dell’Unione che ha collaborato, hanno corroborato tale ipotesi.

(97)

Dato che 1) più dell’80 % dei piatti a bulbo in acciaio importati dalla Turchia non erano soggetti a dazi di salvaguardia, 2) è probabile che gran parte dei piatti a bulbo in acciaio sui quali sono stati pagati dazi di salvaguardia non rientrassero nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta, 3) non sono state fornite prove circa l’incidenza dei dazi di salvaguardia sui prezzi all’esportazione dei produttori esportatori turchi e 4) i dazi di salvaguardia sono temporanei per natura, la Commissione ha ritenuto che un adeguamento dei prezzi cif per tenere conto dei dazi di salvaguardia non fosse giustificato. Per quanto concerne l’applicazione dei dazi di salvaguardia sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della RPC, i contingenti non sono stati esauriti in nessun trimestre durante il periodo dell’inchiesta.

(98)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Turchia ha ribadito le sue osservazioni sull’inclusione delle misure di salvaguardia nel calcolo del margine di pregiudizio. Secondo il governo della Turchia, l’inclusione di misure di salvaguardia nel calcolo potrebbe potenzialmente ridurre il margine di pregiudizio a un livello inferiore rispetto al margine di dumping. Tuttavia, come indicato ai considerando 96 e 97, solo un volume limitato di esportazioni è stato soggetto a misure di salvaguardia durante il periodo dell’inchiesta. Non sono stati forniti elementi di prova del fatto che un volume così limitato sarebbe stato interamente soggetto al pagamento del dazio di salvaguardia del 25 %. È pertanto improbabile che la misura di salvaguardia abbia avuto un’incidenza sui prezzi all’esportazione.

(99)

Inoltre non sono stati forniti alla Commissione elementi di prova riguardanti l’incidenza delle misure di salvaguardia sui prezzi all’esportazione. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Turchia ha affermato che né il governo della Turchia né gli esportatori turchi dispongono di informazioni in merito all’influenza dei dazi di salvaguardia sui prezzi degli esportatori, in quanto solo gli importatori disporrebbero di tali informazioni. Essi hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe invece basarsi sulle operazioni di importazione e sulle dichiarazioni doganali. Tuttavia i prezzi sono fissati tra fornitore e cliente. Nel caso in cui i dazi di salvaguardia avessero avuto un’incidenza sui prezzi all’esportazione, la questione sarebbe probabilmente rientrata nelle negoziazioni sui prezzi. La sua influenza sui prezzi all’esportazione sarebbe quindi ben nota ai produttori esportatori. Tuttavia nessun importatore o produttore esportatore ha presentato alcuna richiesta di adeguamento, né sono stati forniti elementi di prova che potessero essere utilizzati per il calcolo di detto adeguamento. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(100)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 164 a 167 del regolamento provvisorio.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(101)

Il governo della Turchia ha dichiarato che la Commissione ipotizza che il fallimento di Laminorul sia correlato all’aumento delle importazioni e a presunte pratiche di dumping e che essa dovrebbe effettuare un’analisi rigorosa delle cause del fallimento di Laminorul. Il governo della Turchia ha chiesto inoltre se i tassi relativi a produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti tenevano conto dei dati di Laminorul.

(102)

La Commissione non ha mai formulato asserzioni sulle possibili cause del fallimento di Laminorul. Di fatto, il fallimento della società è stato preso in considerazione in quanto tale. Come spiegato ai considerando 11 e 12 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che nel periodo in esame Laminorul facesse parte dell’industria dell’Unione e pertanto l’ha inclusa nei suoi dati e nella sua analisi.

(103)

Come illustrato inoltre al considerando 12 del regolamento provvisorio, l’effetto dell’inclusione nell’analisi dei dati di Laminorul è stato esplicitamente considerato in numerose sezioni del regolamento provvisorio. Ciò vale anche per la produzione e la capacità, poiché ai considerando 169 e 170 del regolamento provvisorio la Commissione ha evidenziato che senza Laminorul i volumi di produzione e i tassi di utilizzo degli impianti sono diminuiti nel periodo in esame, mentre la capacità è rimasta stabile. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(104)

In assenza di altre argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 168 a 170 del regolamento provvisorio.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(105)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 171 e 172 del regolamento provvisorio.

4.4.2.3.   Crescita

(106)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui al considerando 173 del regolamento provvisorio.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(107)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 174 a 176 del regolamento provvisorio.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(108)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 177 e 178 del regolamento provvisorio.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(109)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 179 a 181 del regolamento provvisorio.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(110)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 182 e 183 del regolamento provvisorio.

4.4.3.3.   Scorte

(111)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 184 e 185 del regolamento provvisorio.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(112)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 186 a 190 del regolamento provvisorio.

4.4.4.   Conclusioni sul pregiudizio

(113)

Alla luce di quanto precede e in assenza di altre argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 191 a 198 del regolamento provvisorio.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(114)

Il governo della Turchia ha affermato che nel periodo in esame la quota di mercato della Turchia è diminuita, scendendo fino a un livello inferiore a quello del 2019 nel periodo dell’inchiesta. Ha anche rilevato che i produttori dell’Unione erano stati in grado di aumentare le vendite a un prezzo superiore rispetto ai costi di produzione. A suo parere, questo dimostrerebbe che l’industria dell’Unione non è competitiva.

(115)

La Commissione ha osservato tuttavia che nel biennio 2020-2021 la quota di mercato della Turchia era superiore al livello del 2019 e solo leggermente inferiore a tale livello nel periodo dell’inchiesta. Come già spiegato al considerando 91 del presente regolamento e al considerando 157 del regolamento provvisorio, questo leggero calo della quota di mercato nel periodo dell’inchiesta era in gran parte dovuto a una circostanza non strutturale verificatasi in tale periodo, che probabilmente non si sarebbe protratta dopo il periodo dell’inchiesta. In ogni caso, poiché per l’analisi del pregiudizio la Commissione ha cumulato le importazioni dalla Turchia e dalla RPC, i cambiamenti concernenti nello specifico le importazioni dalla Turchia non sono rilevanti.

(116)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Turchia ha argomentato che la Commissione non dovrebbe ignorare la tendenza positiva degli indicatori dell’industria dell’Unione quali elementi non strutturali del mercato e sostenere che l’industria si trova ad affrontare un pregiudizio notevole. Tuttavia, come è risultato chiaro dalle conclusioni sul pregiudizio di cui alla sezione 4.4.4 del regolamento provvisorio, gli indicatori dell’industria dell’Unione non evidenziavano alcuna tendenza positiva. Gli elementi non strutturali del mercato cui il governo della Turchia ha fatto riferimento riguardavano solo l’aumento della quota di mercato dell’Unione tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta, aumento che, come spiegato, era probabilmente di natura temporanea. Inoltre nel periodo dell’inchiesta la quota di mercato dell’industria dell’Unione era ancora inferiore rispetto a quella del 2019, anno di inizio del periodo in esame.

(117)

Per quanto riguarda l’aumento di prezzo superiore ai costi di produzione indicato dal governo della Turchia, il prezzo medio unitario di vendita nell’Unione si è mantenuto costantemente al di sotto dei costi di produzione durante l’intero periodo dell’inchiesta. Oltre al fatto che l’analisi della Commissione non si è limitata alle sole importazioni dalla Turchia, considerate in combinazione con le importazioni cinesi, la Commissione ha rilevato che il costante afflusso di importazioni oggetto di dumping a basso costo dalla Turchia e dalla RPC ha impedito all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi al livello necessario per raggiungere una situazione redditizia. Nessuna parte interessata ha contestato tale affermazione. L’argomentazione del governo della Turchia è stata pertanto respinta.

(118)

Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, sono stati confermati i considerando da 200 a 206 del regolamento provvisorio.

5.2.   Effetti di altri fattori

(119)

Il governo della Turchia ha esortato la Commissione a prendere in esame l’influenza di altri fattori, quali i cambiamenti tecnologici, le preferenze degli acquirenti e la pressione concorrenziale delle importazioni non oggetto di dumping, che a suo parere erano esclusi dall’analisi della Commissione.

(120)

In primo luogo, non era chiaro a quali cambiamenti tecnologici facesse riferimento il governo della Turchia, né sono stati presentati elementi di prova in materia dalle parti interessate.

(121)

In secondo luogo, l’influenza delle preferenze degli acquirenti per i piatti a bulbo in acciaio importati rispetto ai piatti a bulbo in acciaio prodotti nell’Unione è presa in considerazione nell’analisi di cui alla sezione 2.3 del regolamento provvisorio. In tale sezione si spiega che i piatti a bulbo in acciaio prodotti nei paesi interessati e prodotti nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base. Le eventuali preferenze degli acquirenti non sono rilevanti per l’analisi del dumping e del pregiudizio. Le misure istituite non sono comunque intese a chiudere il mercato, né a espellere le parti dal mercato. Tale argomentazione era dunque irrilevante.

(122)

In terzo luogo, la pressione concorrenziale delle importazioni non oggetto di dumping è stata ampiamente analizzata nella sezione 5.2.1 del regolamento provvisorio. È stato concluso che, data la specificità della produzione di piatti a bulbo in acciaio nel Regno Unito e i prezzi all’importazione relativamente elevati, la pressione concorrenziale di tali importazioni non era tale da attenuare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.

(123)

L’utilizzatore dell’Unione che ha collaborato, Fincantieri, ha affermato che la Commissione ha sottostimato l’impatto del fallimento di Laminorul e della pandemia di COVID-19 sui risultati dell’industria dell’Unione. Secondo Fincantieri, la Commissione ha ritenuto erroneamente che tali fattori non fossero in grado di attenuare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. A tale proposito, Fincantieri ha indicato in particolare la crisi di Laminorul quale causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione nel suo complesso.

(124)

Tuttavia, come illustrato al considerando 103, in tutto il regolamento provvisorio è stato dimostrato che il pregiudizio esisteva a prescindere dal fatto che Laminorul fosse inclusa o no nell’analisi. Come risulta evidente dai dati, non si può affermare che gli indicatori negativi dell’andamento dell’industria dell’Unione nel 2019 o comunque nel resto del periodo in esame, erano dovuti principalmente, se non esclusivamente al fallimento di Laminorul, come sostenuto da Fincantieri.

(125)

A titolo di esempio, con o senza Laminorul il tasso di utilizzo degli impianti era inferiore al 50 % nel 2019 (considerando 170 del regolamento provvisorio), la quota di mercato era inferiore al 50 % (considerando 171 e 172), il prezzo di vendita medio nell’Unione era inferiore al costo di produzione (tabella 8 del regolamento provvisorio), il denunciante era in perdita (tabella 11 del regolamento provvisorio) e l’utile sul capitale investito era negativo (sempre tabella 11). Come concluso anche nella sezione 4.4.4. del regolamento provvisorio, tale situazione negativa di pregiudizio ha coinciso con volumi significativi di importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.

(126)

Fincantieri ha anche fatto riferimento a quanto affermato al considerando 172 del regolamento provvisorio, ossia che una parte delle vendite di Laminorul è stata sostituita da importazioni piuttosto che da vendite di altri produttori dell’Unione.

(127)

A tale proposito, Fincantieri ha affermato che innanzitutto i produttori dell’Unione hanno continuato a rappresentare una fonte primaria di approvvigionamento per l’industria della costruzione navale dell’Unione.

(128)

In secondo luogo, secondo quanto affermato da Fincantieri, il fatto che il produttore dell’Unione Olifer s.p.l. («Olifer») non si sia manifestato dimostrerebbe che la sua situazione economica non ha risentito negativamente delle importazioni dai paesi interessati. Secondo Fincantieri ciò dimostra che il problema deriva dal denunciante, Losal. Fincantieri ha affermato che il modello aziendale di Losal presentava gravi carenze strutturali. Sempre secondo Fincantieri, la società Losal risentiva delle stesse problematiche strutturali e logistiche che hanno determinato il fallimento di Laminorul e che dipendevano da fattori non collegati alle importazioni dai paesi interessati.

(129)

Tuttavia, sebbene i produttori dell’Unione rappresentassero in effetti un’importante fonte di approvvigionamento per l’industria delle costruzioni navali dell’Unione, nel periodo dell’inchiesta il [57,0 — 64,0 %] del mercato era rifornito mediante importazioni dalla Turchia e dalla RPC. La principale fonte di approvvigionamento per i costruttori navali dell’Unione erano quindi i paesi interessati, non l’industria dell’Unione.

(130)

Il motivo per cui Olifer non ha collaborato non è noto alla Commissione, ma potrebbe dipendere, ad esempio, dal tempo e dall’impegno richiesti per collaborare a un’inchiesta, un aspetto non trascurabile, soprattutto per un’impresa di medie dimensioni come Olifer. Potrebbe dipendere anche dal timore di contrariare i principali acquirenti, tra cui Fincantieri. In ogni caso non esistono elementi di prova del fatto che la mancata collaborazione di Olifer fosse indicativa della sua situazione economica. In aggiunta, dal lato degli utilizzatori dell’Unione solo la stessa Fincantieri ha collaborato all’inchiesta. Se l’argomentazione di Fincantieri è valida per Olifer, si potrebbe dire lo stesso per l’industria delle costruzioni navali dell’Unione, che è costituita da un gran numero di società oltre a Fincantieri. L’analisi della Commissione inoltre si è basata anche sugli indicatori macroeconomici indicati nella sezione 4.4.2 del regolamento provvisorio. Ai fini di tale analisi era irrilevante chi avesse collaborato e chi no.

(131)

Riguardo all’argomentazione secondo cui l’attuale situazione di Losal era dovuta a problemi strutturali paragonabili alla situazione di Laminorul prima del fallimento, la Commissione non era in grado di confrontare la situazione delle due società. Dalle informazioni pubblicamente disponibili e dalle osservazioni di Losal e Fincantieri è emerso che non vi era consenso sui motivi della crisi e del successivo fallimento di Laminorul.

(132)

Dalle informazioni fornite da Losal e Fincantieri è tuttavia risultato evidente che nel periodo dell’inchiesta sussistevano problemi per quanto riguarda le consegne di Losal. Sulla base delle dichiarazioni di Fincantieri nella sua comunicazione sull’apertura, e di Losal nel corso della verifica in loco, sembra tuttavia che tali problemi fossero limitati a due ordini specifici e riguardassero solo una parte di questi ordini. I problemi erano dovuti principalmente a questioni connesse ai trasporti, a causa degli scioperi proclamati da alcune società di trasporto e della difficoltà di trovare società che effettuassero consegne a Palermo, Italia. In ogni caso, è stato successivamente istituito un sistema specifico per Fincantieri, che consentiva all’utilizzatore di seguire lo stato dei suoi ordini su base settimanale. Inoltre Fincantieri era solo uno dei tanti clienti di Losal, sebbene importante, e nessun altro acquirente/utilizzatore si è manifestato per sostenere questa tesi.

(133)

Fincantieri ha inoltre affermato che Losal non disponeva di un programma di lavorazione regolare e che avviava la produzione solo in presenza di un numero consistente di ordini da parte dei suoi clienti. Tuttavia, sulla base degli elementi di prova raccolti durante la visita di verifica in loco presso Losal, ciò si è rivelato inesatto.

(134)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Fincantieri ha ribadito le sue osservazioni circa le questioni strutturali che riguardavano Losal, affermando che la Commissione ha sottovalutato l’incidenza su Fincantieri di tali questioni. Fincantieri ha inoltre ribadito che i risultati negativi erano frutto di fattori non correlati alle importazioni dai paesi interessati. Non sono stati presentati nuovi elementi a sostegno di tali dichiarazioni.

(135)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che le argomentazioni presentate da Fincantieri per quanto concerne l’effetto del fallimento di Laminorul e i problemi logistici e strutturali del denunciante non erano tali da attenuare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(136)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, diverse da quelle trattate al considerando 122, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 207 a 211 del regolamento provvisorio.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(137)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 212 a 214 del regolamento provvisorio.

5.2.3.   Pandemia di COVID-19 e diminuzione dei consumi

(138)

Sia il governo della Turchia sia Fincantieri hanno ribadito l’affermazione secondo cui la pandemia di COVID-19 ha svolto un ruolo importante nella situazione negativa dell’industria dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’impatto sui volumi delle vendite. Poiché non sono stati presentati elementi nuovi rispetto a quelli esaminati ai considerando 215 e 216 del regolamento provvisorio, è stata confermata la conclusione di cui a tali considerando.

5.2.4.   Aumento dei prezzi dell’energia

(139)

Il governo della Turchia ha ribadito l’argomentazione concernente l’incidenza dell’aumento dei prezzi dell’energia sulla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. Poiché non sono stati presentati argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati ai considerando da 217 a 220 del regolamento provvisorio, è stata confermata la conclusione di cui a tali considerando.

5.2.5.   Diversificazione dei prodotti

(140)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 221 a 225 del regolamento provvisorio.

5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(141)

La Commissione ha valutato l’incidenza di altri fattori, tenendo conto delle osservazioni delle parti interessate e ha concluso che tali fattori non attenuavano il nesso di causalità. In effetti, fattori quali il fallimento di Laminorul, la pandemia di COVID-19 o altri fattori indicati dalle varie parti potrebbero aver avuto un’incidenza sull’andamento dell’industria dell’Unione. Tali fattori non spiegavano tuttavia la contrazione dei prezzi subita dall’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame, e in particolare durante il periodo dell’inchiesta. In un contesto concorrenziale normale, l’industria dell’Unione dovrebbe essere in grado di aumentare i propri prezzi di vendita portandoli a un livello redditizio, o almeno di coprire i costi di produzione. Gli eventuali effetti dei fattori discussi sopra non potrebbero spiegare l’incapacità dell’industria dell’Unione di ottenere tali risultati.

(142)

La Commissione ha pertanto confermato la conclusione di cui ai considerando da 226 a 228 del regolamento provvisorio.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

6.1.   Margine di pregiudizio

(143)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 229 a 235 del regolamento provvisorio.

(144)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, e dato che non aveva registrato importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, la Commissione ha esaminato l’andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se vi fosse stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell’inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva di cui alla sezione 1.2 del regolamento provvisorio e quindi riflettere il pregiudizio aggiuntivo derivante da tale aumento nella determinazione del margine di pregiudizio.

(145)

In base ai dati della banca dati Surveillance 2, nel periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane i volumi delle importazioni dalla RPC e dalla Turchia sono stati superiori, rispettivamente dell’831,8 % e del 13,7 %, rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell’inchiesta su una base di quattro settimane. Su tale base la Commissione ha concluso che, per entrambi i paesi, nel periodo di comunicazione preventiva si era verificato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell’inchiesta.

(146)

Per riflettere il pregiudizio aggiuntivo causato dall’aumento delle importazioni, la Commissione ha deciso di adeguare il livello di eliminazione del pregiudizio sulla base dell’aumento del volume delle importazioni, che era ritenuto il fattore di ponderazione pertinente in virtù delle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Essa ha quindi calcolato un fattore moltiplicatore stabilito dividendo la somma del volume delle importazioni durante le quattro settimane del periodo di comunicazione preventiva, pari a [1 400-1 800] tonnellate (per la RPC) e [2 100-2 500] tonnellate (per la Turchia), e le 52 settimane del periodo dell’inchiesta per il volume delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta estrapolato a 56 settimane. La cifra ottenuta, pari al 59,3 % per la RPC e all’1 % per la Turchia, rifletteva il pregiudizio aggiuntivo causato dall’ulteriore aumento delle importazioni. I margini di pregiudizio provvisori sono stati quindi moltiplicati per questo fattore.

(147)

Come descritto ai considerando 92 e 94, la Commissione ha rivisto i margini di pregiudizio. Il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è pertanto il seguente:

Paese

Società

Margine di pregiudizio definitivo

RPC

Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.

34,6  %

 

Tutte le altre società

34,6  %

Turchia

Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş

15,5  %

 

Tutte le altre società

15,5  %

6.2.   Conclusioni sul livello delle misure

(148)

In seguito alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Paese

Società

Margine di dumping definitivo

Margine di pregiudizio definitivo

Dazio antidumping definitivo

RPC

Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.

23,0  %

34,6  %

23,0  %

 

Tutte le altre società

23,0  %

34,6  %

23,0  %

Turchia

Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş

13,6  %

15,5  %

13,6  %

 

Tutte le altre società

13,6  %

15,5  %

13,6  %

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(149)

In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 238 a 241 del regolamento provvisorio.

7.2.   Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

(150)

Come osservato da Fincantieri, il fatto che l’industria dell’Unione disponesse di capacità inutilizzate durante il periodo in esame non dimostrava necessariamente che l’industria dell’Unione potesse effettivamente produrre di più. Secondo quanto inoltre lamentato da Fincantieri, la Commissione ha ipotizzato che la domanda sarebbe rimasta stabile, mentre il consumo ha risentito pesantemente della pandemia di COVID-19. Fincantieri sembrava anche ritenere che nel regolamento provvisorio la Commissione avesse asserito che i produttori dell’Unione potessero produrre in misura sufficiente per soddisfare le esigenze dell’industria della costruzione navale. Analogamente, il governo della Turchia ha contestato il fatto che la capacità produttiva dell’industria dell’Unione sia sufficiente per soddisfare il consumo interno.

(151)

La Commissione ha stabilito, sulla base dei dati verificati di Losal e delle informazioni disponibili per Olifer, che la capacità inutilizzata era significativa. L’industria dell’Unione utilizzava meno della metà della sua capacità per produrre piatti a bulbo in acciaio. Da una prospettiva economica, è illogico disporre della capacità di produrre e vendere un quantitativo superiore di un prodotto, e mantenere tale disponibilità, senza effettivamente aumentare la produzione, salvo in mancanza di una domanda sufficiente per tale prodotto. Sulla base dei dati verificati, era evidente che l’industria dell’Unione era in grado di fornire ai suoi clienti volumi maggiori di piatti a bulbo in acciaio ed era disposta a farlo.

(152)

Tuttavia la Commissione non ha mai dichiarato che l’industria dell’Unione era in grado di fornire piatti a bulbo in acciaio in quantità sufficienti per soddisfare pienamente le esigenze dell’industria della costruzione navale dell’Unione. Come risultava evidente dai dati riportati nelle tabelle 2 e 5 del regolamento provvisorio, il consumo dell’Unione è stato costantemente superiore rispetto alla capacità produttiva dell’Unione durante tutto il periodo in esame. Il considerando 246 del regolamento provvisorio inoltre affermava chiaramente che l’obiettivo delle misure antidumping non è quello di chiudere il mercato dell’Unione alle importazioni da paesi terzi, bensì di eliminare gli effetti distorsivi del dumping pregiudizievole sugli scambi. Tuttavia il fatto che l’industria dell’Unione non potesse soddisfare completamente la domanda dell’Unione non significa che debba essere consentita l’importazione di piatti a bulbo in acciaio a prezzi di dumping. Tale conclusione vale a prescindere dall’andamento della domanda. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

(153)

Fincantieri ha anche contestato quanto affermato ai considerando 249 e 250 del regolamento provvisorio, secondo cui i produttori dell’Unione possono riesaminare le loro strategie di investimento e concentrarsi su altre linee di produzione più redditizie, poiché il rischio di scomparsa dell’industria dell’Unione è puramente ipotetico e non è sostenuto da alcun elemento di prova. Se tuttavia un’industria è costantemente in perdita e non ha alcuna possibilità di aumentare i prezzi a un livello che le consentirebbe di coprire i propri costi, né tantomeno di realizzare un congruo profitto, è molto improbabile che una simile situazione possa protrarsi più a lungo.

(154)

È ugualmente improbabile che l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni dai paesi interessati ridurrebbe drasticamente il gruppo di fornitori disponibili, come affermato da Fincantieri. Come rilevato dalla stessa Fincantieri, la capacità dell’industria dell’Unione non è sufficiente per soddisfare completamente la domanda, il che implica la costante necessità di una fonte di approvvigionamento diversificata di piatti a bulbo in acciaio. È noto che a livello mondiale esiste solo un piccolo gruppo di fornitori di piatti a bulbo in acciaio, principalmente i due produttori dell’Unione, Özkan Demir e Longteng. L’aumento del costo dei piatti a bulbo in acciaio non diminuirà la necessità di importarli da tali fornitori. Questo è particolarmente vero perché, come affermato da Fincantieri, la domanda di piatti a bulbo in acciaio tende ad aumentare. Non impedirà neppure agli acquirenti dell’Unione di importare piatti a bulbo in acciaio, anche se a un costo più elevato. Sebbene, in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Longteng abbia sostenuto che il livello dei dazi antidumping per la Cina esplicherebbe un effetto proibitivo sulle importazioni dalla Cina, nessuna parte interessata ha fornito elementi di prova del fatto che l’istituzione di dazi antidumping renderebbe proibitiva l’importazione di piatti a bulbo in acciaio dalla Cina o dalla Turchia. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(155)

A tale proposito, Fincantieri ha altresì affermato che l’istituzione di dazi antidumping andrebbe chiaramente a svantaggio degli utilizzatori, poiché l’incidenza delle misure non è trascurabile e i costruttori navali non sono in grado di trasferire l’aumento di costo ai propri clienti finali.

(156)

Fincantieri ha segnalato che il gruppo Fincantieri ha registrato una perdita netta di 323 milioni di EUR nel 2022, e che pertanto l’incidenza negativa di un aumento del costo dei piatti a bulbo in acciaio sarebbe significativa. La risposta al questionario presentata da Fincantieri nella presente inchiesta, e verificata in loco, ha tuttavia evidenziato un notevole profitto, pari all’[8 — 10 %] nel 2021 e durante il periodo dell’inchiesta per la società Fincantieri SpA e per i prodotti che incorporano piatti a bulbo in acciaio. Dai rendiconti finanziari di Fincantieri per il 2022 (15) risulta che il gruppo Fincantieri era ancora redditizio nel 2021. Le notevoli perdite subite nel 2022 sembravano riferite in larga misura a redditi e spese straordinari e non ricorrenti che non riguardavano il prodotto oggetto dell’inchiesta, quali perdite per riduzione di valore, altre immobilizzazioni immateriali e contenziosi.

(157)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Fincantieri ha sostenuto che, ai fini della valutazione del pregiudizio dell’Unione, era irrilevante che tali perdite fossero collegate al prodotto oggetto dell’inchiesta. Tuttavia, anche se venisse accettata, tale argomentazione nulla toglierebbe al fatto che le perdite cui Fincantieri fa riferimento riguardavano il gruppo Fincantieri e non la società italiana oggetto di verifica Fincantieri SpA Il gruppo Fincantieri comprendeva una serie di entità di paesi terzi, tra cui cantieri navali, darsene e società controllate in Asia, Oceania e nelle Americhe. Considerare i risultati del gruppo come un’indicazione della sostenibilità finanziaria delle entità dell’Unione sarebbe quantomeno impreciso ed errato.

(158)

Nelle sue osservazioni Fincantieri ha inoltre affermato che la Commissione non dimostra che le perdite registrate nel 2022 fossero connesse a «redditi straordinari e non ricorrenti». Tuttavia dai conti finanziari del gruppo Fincantieri per il 2022 emerge quanto segue: il risultato netto è stato influenzato da oneri ritenuti straordinari per controversie relative all’esposizione all’amianto negli esercizi precedenti (52 milioni di EUR), alla riduzione di valore delle attività immateriali (164 milioni di EUR), ai probabili rischi connessi all’inadempimento degli obblighi per gli accordi di compensazione (20 milioni di EUR) e ad altri oneri (2 milioni di EUR) (16). Anche i conti finanziari del gruppo Fincantieri relativi alla prima metà del 2023 (17) hanno dimostrato che effettivamente tali costi in larga misura non erano più rilevanti e che il gruppo Fincantieri aveva ridotto le proprie perdite a 22 milioni di EUR alla fine di giugno 2023. Inoltre le previsioni erano positive, alla luce della ripresa post-COVID del settore delle crociere e dell’aumento degli investimenti sia nel settore della difesa, a motivo della situazione politica globale, sia nel settore della produzione di energia eolica offshore.

(159)

In aggiunta, il costo aggiuntivo dei dazi antidumping citato da Fincantieri costituirebbe solo una parte irrisoria dei costi complessivi della società. Come indicato al considerando 248 del regolamento provvisorio, il costo dei piatti a bulbo in acciaio rappresentava una parte trascurabile (meno dello 0,5 %) del costo complessivo di produzione sostenuto da Fincantieri per i prodotti che incorporano piatti a bulbo in acciaio. Non sarebbe ragionevole sostenere che un aumento del costo di una parte così piccola del costo complessivo di produzione andrebbe a scapito degli utilizzatori.

(160)

Fincantieri ha affermato di non poter trasferire gli aumenti di costo ai clienti finali, poiché non esiste la possibilità di rinegoziare o adeguare i termini contrattuali una volta stipulato il contratto con l’armatore. Come indicato al considerando 156, dalla risposta al questionario risultava tuttavia evidente che la società ha continuato a registrare profitti nonostante l’aumento del costo delle materie prime e dell’energia negli anni precedenti. La possibilità o meno per l’utilizzatore di trasferire ai propri clienti un aumento di prezzo dovuto all’istituzione di dazi antidumping dunque non è pertinente alla questione se Fincantieri possa assorbire l’aumento di prezzo. Non vi erano neppure elementi di prova a dimostrazione del fatto che l’aumento del costo non potesse essere trasferito ai clienti dei costruttori navali in contratti successivi. Fincantieri non ha presentato nuovi elementi al riguardo nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

7.3.   Conclusioni sull’interesse dell’Unione

(161)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato la conclusione di cui al considerando 253 del regolamento provvisorio, secondo cui non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari dei paesi interessati.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1.   Misure definitive

(162)

Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive per impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(163)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo

RPC

Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.

23,0  %

 

Tutte le altre società

23,0  %

Turchia

Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş

13,6  %

 

Tutte le altre società

13,6  %

(164)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(165)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping nel caso di una successiva modifica del nome dell’entità. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione (18). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(166)

Come spiegato ai considerando da 95 a 97, i piatti a bulbo in acciaio rientrano in una categoria di prodotti di acciaio soggetta a misure di salvaguardia (19). Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia la tariffa oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto sul commercio maggiore a quanto auspicabile, la Commissione ha deciso di impedire per il prodotto in esame l’applicazione concomitante del dazio antidumping e del dazio tariffario oltre contingente per la durata dell’applicazione della misura di salvaguardia.

(167)

Ciò significa che, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (20) diventi applicabile al prodotto in esame e superi il livello del dazio antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui a detto articolo. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e del dazio antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.

8.2.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(168)

In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.

9.   DISPOSIZIONI FINALI

(169)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(170)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm, attualmente classificati con il codice NC ex 7216 50 91 (codice TARIC 7216509110) e originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia.

2.   Le aliquote dei dazi antidumping definitivi applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.

23,0  %

899 J

 

Tutte le altre società

23,0  %

8999

Turchia

Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş

13,6  %

899K

 

Tutte le altre società

13,6  %

8999

3.   In caso di deterioramento delle merci prima dell’immissione in libera pratica per cui, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (22), l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione proporzionale del prezzo realmente pagato o pagabile.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile ai piatti a bulbo di acciai non legati e superi il livello del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.

2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.

3.   La sospensione di cui al paragrafo 2 è limitata nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 sono riscossi in via definitiva.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di piatti a bulbo originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia (GU C 431 del 14.11.2022, pag. 11).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell’11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia (GU L 177 del 12.7.2023, pag. 63).

(4)  Disponibile agli indirizzi seguenti: https://oec.world/en/profile/bilateral-product/nitrogen/reporter/sgp e https://oec.world/en/profile/bilateral-product/oxygen/reporter/sgp, consultati il 15 settembre 2023.

(5)  Calcare, ossigeno e azoto.

(6)  Disponibili all’indirizzo seguente: https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1 (ultima consultazione: 15 settembre 2023).

(7)  Disponibili all’indirizzo seguente: https://www.st.gov.my/en/web/consumer/details/2/10 (ultima consultazione: 15 settembre 2023).

(8)  DS605: Dominican Republic — Anti-dumping Measures on Corrugated Steel Bars.

(9)  DS337: European Communities — Anti-Dumping Measure on Farmed Salmon from Norway, punto 7.275.

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32).

(11)  Relazione del panel, Dominican Republic — Anti-Dumping Measures on Corrugated Steel Bars, WT/DS605/R, Annex C-4, Integrated Executive Summary of the Arguments of the European Union.

(12)  Pagg. 21 e 22 della comunicazione del 27 luglio 2023.

(13)  Relazione del panel nella controversia DS538 — Pakistan — BOPP Film (UAE), punto 7.263.

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 58).

(15)  Cfr. la relazione finanziaria annuale di Fincantieri 2022, disponibile all’indirizzo seguente:

https://www.fincantieri.com/globalassets/investor-relations/bilanci-e-relazioni/2022/eng_fincantieri_annual_report_2022.pdf.

(16)   Ibidem.

(17)  Disponibili all’indirizzo seguente: https://www.fincantieri.com/globalassets/investor-relations/bilanci-e-relazioni/2023/half-year-financial-report-at-june-30-2023.pdf.

(18)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. E-mail: TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.

(19)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/978.

(20)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

(21)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/209/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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