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Document 32024O1211

    Indirizzo (UE) 2024/1211 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2024, sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2024/13), (rifusione)

    ECB/2024/13

    GU L, 2024/1211, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1211/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1211/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1211

    3.5.2024

    INDIRIZZO (UE) 2024/1211 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 16 aprile 2024

    sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2024/13)

    (rifusione)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, e l’articolo 23,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre apportare svariate modifiche all’indirizzo (UE) 2021/564 della Banca centrale europea (BCE/2021/9) (1). A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione di tale indirizzo.

    (2)

    In linea con il ruolo dell’euro come valuta di riserva internazionale, l’Eurosistema ha sviluppato un quadro per l’erogazione di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali, autorità monetarie e paesi non appartenenti all’area dell’euro e alle organizzazioni internazionali. I servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve (ERMS) sono un elemento centrale di tale quadro e comprendono una serie ben definita di servizi standardizzati di gestione delle riserve che consentono ai clienti di gestire in modo integrato le proprie attività di riserva denominate in euro attraverso una singola banca centrale dell’Eurosistema.

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 23, in combinato disposto con l’articolo 42.4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro possono stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali, e condurre tutte le operazioni bancarie rientranti nelle loro relazioni coi paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

    (4)

    L’Eurosistema, nell’erogare ai clienti i propri servizi di gestione delle riserve, dovrebbe operare quale unico sistema, a prescindere da quale sia la banca centrale dell’Eurosistema attraverso la quale tali servizi sono erogati. A tal fine, il presente indirizzo intende garantire, fra l’altro, che i servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve siano erogati in maniera uniforme e secondo termini e condizioni armonizzate, e che la BCE, i fornitori di ERMS o l’Eurosistema, a seconda del caso, siano adeguatamente informati su tali servizi.

    (5)

    Tutte le informazioni, i dati e i documenti, inclusi quelli ricevuti dai clienti, redatti da e/o scambiati tra le banche centrali dell’Eurosistema nel contesto dell’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve sono riservati e sono soggetti all’articolo 37 dello statuto del SEBC. La condivisione di qualsiasi informazione contenente dati personali deve avvenire nel rispetto del diritto dell’Unione applicabile in materia di protezione dei dati.

    (6)

    Ai sensi dell’articolo 1, lettera c), dell’Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) (2), le disposizioni di tale indirizzo non si applicano alle operazioni effettuate e ai depositi assunti nel quadro dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve. A fini di chiarezza e nell’interesse della certezza del diritto, è opportuno che ciò venga specificato nel presente indirizzo.

    (7)

    Il Consiglio direttivo ha stabilito che è necessaria una maggiore trasparenza della remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria. I tassi di remunerazione applicabili a tali depositi sono stabiliti in diversi atti giuridici. Al fine di migliorare la trasparenza e la coerenza tra atti giuridici correlati, è opportuno che i tassi di remunerazione siano definiti in modo esaustivo in un unico atto giuridico per facilitare la comunicazione dei tassi di remunerazione e consentire futuri adeguamenti di tali tassi. Di conseguenza, le norme in materia di remunerazione relative ai depositi assunti nel quadro dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve contengono riferimenti alle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea (BCE/2024/11) (3), ossia l’atto giuridico unico che stabilisce la remunerazione applicabile ai depositi non collegati alla politica monetaria.

    (8)

    Al fine di garantire la certezza del diritto, è necessario allineare la data di applicazione del presente indirizzo alla data di applicazione della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11). Il presente indirizzo dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o dicembre 2024,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente indirizzo definisce il quadro di riferimento per l’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve da parte delle banche centrali dell’Eurosistema ai clienti.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    per «organizzazione internazionale» si intende un’organizzazione, diversa da un’istituzione e da un organo dell’Unione, istituita da un trattato internazionale o sottoposta alla sua autorità;

    2)

    per «servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve» o «ERMS» si intendono i servizi di gestione delle riserve elencati all’articolo 3 che possono essere erogati dai fornitori di ERMS ai clienti e che consentono loro di gestire in modo integrato le loro riserve attraverso uno o più fornitori di ERMS;

    3)

    per «cliente» si intende qualunque banca centrale (ivi compresa qualunque autorità monetaria) o qualunque paese (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative) situato al di fuori dell’area dell’euro o qualunque organizzazione internazionale a cui una o più banche centrali dell’Eurosistema eroghino servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve;

    4)

    per «banca centrale dell’Eurosistema» si intendono la BCE o le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro;

    5)

    per «fornitore di ERMS» si intende una banca centrale dell’Eurosistema che fornisce tutti o un sottoinsieme dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve, indipendentemente dal fatto che la banca centrale competente dell’Eurosistema abbia stipulato un contratto con il cliente;

    6)

    per «servizio di investimento di Tipo 1» si intende un servizio limitato di investimento direttamente presso il fornitore di ERMS;

    7)

    per «servizio di investimento di Tipo 2» si intende un servizio per l’investimento per conto altrui sul mercato con controparti selezionate dal fornitore di ERMS;

    8)

    per «per conto altrui» si intende che il fornitore di ERMS agisce per conto di un cliente in uno dei seguenti modi: a) su base pubblica, quando il fornitore di ERMS agisce in nome e per conto del cliente nei confronti della controparte, ossia comunica l’identità del suo cliente e il fatto che agisce per conto di tale cliente; o b) su base riservata, quando il fornitore di ERMS agisce per conto, ma non a nome del cliente, nei confronti della controparte, ossia comunica che agisce per conto di uno dei suoi clienti ma non indica l’identità di tale cliente;

    9)

    per «eccedenza di liquidità» si intende il saldo che non può essere accettato né dal servizio di investimento di Tipo 1 né dal servizio di investimento di Tipo 2 in un dato giorno;

    10)

    per «conto proprio» si intende che il fornitore di ERMS agisce in nome e per conto proprio nei confronti dei suoi clienti e delle sue controparti;

    11)

    per «riserve» si intendono il contante denominato in euro e quei titoli denominati in euro che sono inclusi nell’elenco delle attività negoziabili idonee dell’Eurosistema, pubblicato e aggiornato quotidianamente sul sito Internet della BCE ai sensi dell’articolo 61 dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (4), ad eccezione di:

    a)

    titoli che rientrano nella categoria V dello scarto di garanzia ai sensi dell’indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (5) (titoli garantiti da attività);

    b)

    contante e titoli detenuti esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi pensionistici e correlati di un cliente nei confronti del proprio personale, precedente o attuale;

    c)

    contante e titoli detenuti esclusivamente per i seguenti scopi o nei seguenti conti:

    i)

    la riprogrammazione del debito pubblico nel quadro di accordi internazionali o di fondi derivanti da altri prestiti per programma, nella misura in cui i fondi non sono a libera disposizione del titolare del conto (ad esempio, quando i fondi sono obbligatoriamente detenuti in conti bloccati prima del rimborso);

    ii)

    i conti nn. 1 e 2 o il conto titoli del Fondo monetario internazionale; e

    iii)

    i contributi versati degli Stati membri della zona euro alle banche di sviluppo internazionali;

    d)

    altre categorie di titoli così come deciso di volta in volta dal Consiglio direttivo.

    Articolo 3

    Servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve

    I fornitori di ERMS possono offrire ai clienti tutti o un sottoinsieme dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve ai sensi del presente indirizzo, di seguito indicati. Se del caso, si applica la remunerazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11):

    1)

    i seguenti servizi di cassa:

    a)

    apertura e gestione di conti di cassa;

    b)

    esecuzione e registrazione di operazioni di pagamento senza l’uso di contante in entrata e in uscita in connessione con i servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve;

    2)

    i seguenti servizi di custodia:

    a)

    apertura e gestione di conti titoli e custodia tramite uno o più delle seguenti modalità, tra le quali i fornitori di ERMS sono liberi di scegliere le modalità di custodia e regolamento specifiche che desiderano offrire ai rispettivi clienti:

    i)

    un conto presso il sistema di deposito accentrato (SDA) locale;

    ii)

    accesso remoto a un SDA o a un SDA internazionale (SDAI);

    iii)

    accordi bilaterali tra un fornitore di ERMS e la banca centrale nazionale del paese in cui sono emessi i titoli pertinenti;

    b)

    relazioni di fine mese sulla custodia, con l’ulteriore possibilità di fornire relazioni in altre date, a richiesta del cliente;

    c)

    trasmissione delle relazioni attraverso SWIFT a tutti i clienti in grado di riceverle attraverso tale mezzo e, per i clienti che non sono in grado di ricevere relazioni mediante SWIFT, trasmissione mediante altri mezzi adeguati;

    d)

    notifica di eventi societari (tra cui, ad esempio, pagamenti di cedole e rimborsi) connessi alle partecipazioni in titoli di un cliente;

    e)

    elaborazione di eventi societari per conto dei clienti;

    f)

    facilitazione di accordi per programmi automatici di prestito titoli tra clienti e agenti terzi per conto dei clienti, a determinate condizioni restrittive, tramite programmi gestiti da SDA o SDAI o tramite agenti terzi. Gli accordi sono eseguiti in quanto necessario per concedere all’agente di prestito titoli (SDA, SDAI o agente terzo) l’accesso alle partecipazioni in titoli dei clienti. In alcuni casi, potrebbe essere necessario aprire ulteriori sottoconti per il cliente, ad esempio se il cliente non desidera che l’agente abbia accesso a tutte le sue partecipazioni in titoli o se il fornitore di ERMS non desidera che l’agente abbia accesso al conto di cassa principale del cliente. Questo servizio è concesso solo se l’agente di prestito è un ente accettabile per il fornitore di ERMS interessato, sia in termini di onorabilità e di precedenti in materia di regolamento di tale agente, sia in termini di giurisdizione in cui l’agente opera e/o è costituito;

    3)

    i seguenti servizi di regolamento:

    a)

    servizi di regolamento senza preventivo pagamento o consegna/ricevuta contro servizi di regolamento a pagamento per tutti i titoli denominati in euro per i quali un fornitore di ERMS offre un conto titoli al rispettivo cliente, informando quest’ultimo dei collegamenti che possono essere utilizzati per il regolamento dei titoli detenuti dalle controparti del cliente e dei rischi derivanti dall’utilizzo di collegamenti non idonei per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema;

    b)

    conferma del regolamento di tutte le operazioni attraverso SWIFT (o altri mezzi, a seconda dei casi, per i clienti che non sono in grado di ricevere relazioni mediante SWIFT);

    4)

    i seguenti servizi di cassa/investimento overnight:

    a)

    un servizio di investimento di Tipo 1 alle seguenti condizioni:

    i)

    il servizio di investimento di Tipo 1 è limitato a un importo complessivo determinato dal Consiglio direttivo per l’intero Eurosistema e una parte di tale importo complessivo è assegnata a ciascun fornitore di ERMS;

    ii)

    la BCE trattiene una data quota dell’importo complessivo del servizio di investimento di Tipo 1 determinato dal Consiglio direttivo, il quale può assegnarlo in tutto o in parte a qualsiasi fornitore di ERMS,come ritiene opportuno;

    iii)

    il fornitore di ERMS può assegnare, su richiesta di un cliente, un importo di un servizio di investimento di Tipo 1 al singolo cliente per il servizio di investimento di Tipo 1, fino a un limite massimo per cliente determinato dal Consiglio direttivo. Se il consenso di cui all’articolo 5, paragrafo 2, non è ottenuto da parte di un cliente, il pertinente fornitore di ERMS fissa a zero il limite di tale cliente per i saldi del servizio di investimento di Tipo 1;

    iv)

    il fornitore di ERMS può modificare unilateralmente l’importo assegnato del servizio di investimento di Tipo 1 senza il consenso del cliente;

    v)

    i fondi investiti nell’ambito del servizio di investimento di Tipo 1 non sono riversati sul mercato;

    vi)

    l’accredito o l’addebito di interessi sui conti dei clienti è calcolato su base giornaliera [applicando l’euro short-term rate (EURSTR)] pubblicato in ogni giornata lavorativa di TARGET sulla base delle operazioni condotte e regolate nella precedente giornata lavorativa di TARGET) e accreditato o addebitato sul conto di ciascun cliente al più tardi entro cinque giorni lavorativi dall’ultimo giornata lavorativa del mese precedente;

    b)

    un servizio di investimento di Tipo 2 alle seguenti condizioni:

    i)

    se un cliente manifesta interesse per questo servizio di investimento, il pertinente fornitore di ERMS si adopera per investire, per conto altrui, i fondi in questione con le controparti che figurano nel suo elenco delle controparti;

    ii)

    le operazioni nell’ambito del servizio di investimento di Tipo 2 sono eseguite con la massima diligenza possibile. Tutti i rischi di credito e le perdite subite sono a carico del cliente;

    iii)

    questo tipo di investimento è effettuato solo se la remunerazione è superiore alla remunerazione delle disponibilità liquide in eccesso. Gli investimenti comuni e la compravendita per blocchi restano possibili;

    c)

    disponibilità liquide in eccesso a condizione che tali disponibilità liquide in eccesso rimangano sui rispettivi conti di cassa;

    5)

    i seguenti servizi di deposito a tempo determinato:

    a)

    depositi a tempo determinato di clienti per loro conto alle seguenti condizioni:

    i)

    le operazioni sono eseguite su richiesta del cliente (attraverso SWIFT o attraverso altri mezzi, a seconda dei casi, per i clienti che non sono in grado di ricevere relazioni attraverso SWIFT), che può essere trasmessa su base individuale o nell’ambito di una disposizione di ordine permanente;

    ii)

    le operazioni sono effettuate con le controparti rientranti nell’elenco delle controparti del fornitore di ERMS pertinente;

    iii)

    tutti i rischi di credito e le perdite subite sono a carico del cliente;

    iv)

    le operazioni sono eseguite con la massima diligenza possibile;

    b)

    depositi a tempo determinato di clienti per conto proprio alle seguenti condizioni:

    i)

    i depositi a tempo determinato sono immediatamente riversati nel mercato dietro presentazione di garanzie;

    ii)

    una scadenza minima di un giorno e una scadenza massima di 12 mesi sono offerte senza restrizioni su un deposito alla data valuta del collocamento iniziale, a condizione che il fornitore di ERMS sia in grado di neutralizzare l’impatto sulla liquidità;

    iii)

    l’importo minimo di un deposito è pari a 1 000 000 EUR;

    6)

    l’esecuzione di investimenti per i clienti in conformità ai loro ordini permanenti, o a un mandato di investimento, e in conformità alla serie di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve, alle seguenti condizioni:

    a)

    il fornitore di ERMS provvede affinché i clienti interessati eseguano una procura in base alla quale gli investimenti possono essere effettuati in conformità ai loro ordini permanenti o a un mandato di investimento;

    b)

    la procura di cui alla lettera a) indica gli importi in questione e la frequenza degli ordini permanenti. I fondi necessari per coprire i costi dell’operazione eseguita in linea con gli ordini permanenti sono depositati sul conto di cassa del cliente presso il pertinente fornitore di ERMS non oltre la chiusura delle attività alla data di regolamento o a un cut-off time precedente, come indicato nel singolo contratto ERMS;

    c)

    salvo diversa istruzione da parte del cliente due giorni lavorativi prima dell’esecuzione degli ordini, gli ordini permanenti sono eseguiti automaticamente;

    7)

    esecuzione degli ordini dei clienti di acquisto/vendita di titoli sul mercato secondario, che coprono i titoli dell’intera gamma di titoli idonei per i quali sono forniti conti titoli, come stabilito al punto 2), lettera a), alle seguenti condizioni:

    a)

    le banche centrali dell’Eurosistema eseguono ordini di titoli per conto altrui o per conto proprio;

    b)

    gli ordini di titoli sono eseguiti con la massima diligenza possibile;

    c)

    i fondi necessari per coprire i costi dell’operazione eseguita in linea con un ordine di titoli sono depositati sul conto di cassa del cliente presso il fornitore di ERMS non oltre la chiusura delle attività alla data di regolamento o a un cut-off time precedente, come indicato nel singolo contratto ERMS;

    8)

    i seguenti servizi di operazioni in cambi in euro rispetto ad altre valute e oro nonché i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo (reverse repos) in euro:

    a)

    acquisti o vendite a pronti per conto proprio;

    b)

    swap per conto proprio;

    i servizi di operazioni in cambi dell’Eurosistema offerti dai fornitori di ERMS per conto proprio sono eseguiti in nome proprio e possono essere soggetti agli indirizzi adottati dalla BCE sulla base dell’articolo 31 dello statuto del SEBC, che stabiliscono le soglie alle quali o al di sotto delle quali le banche centrali nazionali possono effettuare, in un dato giorno, vari tipi di operazioni in cambi senza l’approvazione della BCE, e al di sopra delle quali le banche centrali nazionali non possono effettuare vari tipi di operazioni in cambi in un dato giorno senza la previa approvazione della BCE. Nella misura in cui le operazioni eseguite ai sensi del presente indirizzo sono soggette agli indirizzi adottati dalla BCE sulla base dell’articolo 31 dello statuto del SEBC, si applicano anche tali ultimi indirizzi.

    Articolo 4

    Costi e compensi del servizio

    I fornitori di ERMS addebitano ai loro clienti i seguenti costi e compensi del servizio:

    1)

    per recuperare i costi interni per i servizi di custodia e regolamento forniti ai clienti per la gamma di titoli idonei di cui all’articolo 3, punti 2) e 3), le seguenti commissioni, determinate dal Consiglio direttivo:

    a)

    una commissione di custodia calcolata in relazione al volume dei titoli;

    b)

    una tariffa per operazione, che è addebitata sulla base dei seguenti criteri:

    i)

    ogni qualvolta i titoli sono depositati o ritirati dal deposito; o

    ii)

    per ciascuna operazione di prestito titoli in cui il fornitore di ERMS ha un coinvolgimento operativo diretto;

    2)

    per l’esecuzione di ordini di titoli, i costi interni sono coperti applicando un margine determinato dal fornitore di ERMS interessato in base all’operazione. Eventuali commissioni esterne, ad esempio quelle applicate dagli SDA, dagli SDAI e dalle banche centrali corrispondenti, nel contesto di accordi bilaterali, sono interamente trasferite ai clienti. Tali commissioni possono variare e non sono armonizzate a livello dell’Eurosistema;

    3)

    le commissioni addebitate ai clienti per gli investimenti in conformità agli ordini permanenti o a un mandato di investimento sono quelle applicate all’operazione sottostante relativa ai titoli o al servizio di cassa. Per l’esecuzione degli ordini permanenti in quanto tale, non si applicano commissioni distinte o aggiuntive. La commissione per un mandato di investimento è determinata dal pertinente fornitore di ERMS;

    4)

    per i costi sostenuti per la prestazione di servizi di operazioni in cambi per conto proprio, il pertinente fornitore di ERMS applica un margine tra il prezzo di acquisto o di vendita della valuta estera, determinato dal rispettivo fornitore di ERMS, e il tasso di mercato prevalente in base alla singola operazione;

    5)

    i clienti assicurano che i saldi dei loro conti di cassa siano pari o superiori a zero entro la fine di ogni giornata lavorativa.

    Articolo 5

    Informazioni riguardanti i servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve

    1.   I fornitori di ERMS trasmettono alla BCE tutte le informazioni pertinenti relative all’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve ai clienti e informano la BCE quando un potenziale cliente li contatta. La BCE può condividere informazioni pertinenti nell’ambito della BCE e dell’Eurosistema rigorosamente in base al principio della necessità di sapere. La condivisione di qualsiasi informazione contenente dati personali è effettuata nel rispetto del diritto dell’Unione applicabile in materia di protezione dei dati. Le informazioni condivise non devono includere dati sulle operazioni disaggregati per singolo cliente.

    2.   I fornitori di ERMS si adoperano per ottenere il consenso del cliente alla comunicazione della propria identità alle banche centrali dell’Eurosistema per i seguenti scopi:

    a)

    analisi dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve e delle relative condizioni, compresa l’allocazione del servizio di investimento di Tipo 1;

    b)

    tutela dei clienti e di altri fornitori di ERMS dai danni causati da incidenti gravi individuati, ossia attacchi informatici, guasti tecnici o operativi o frodi da parte del cliente;

    c)

    supporto alle operazioni di prestito/pronti contro termine con il cliente; e

    d)

    altri compiti dell’Eurosistema o funzioni consultive nell’ambito del mandato della BCE.

    3.   Se un cliente non acconsente alla comunicazione della propria identità per gli scopi di cui al paragrafo 2, il fornitore di ERMS interessato fornisce alla BCE le informazioni pertinenti (tramite un codice identificativo numerico pseudonimizzato) senza rivelare l’identità di tale cliente e fissa a zero il limite del cliente per i saldi del servizio di investimento di Tipo 1.

    4.   La BCE può chiedere ai fornitori di ERMS di comunicarle informazioni ad hoc su qualsiasi cliente in circostanze eccezionali, come nel caso in cui il cliente sia potenzialmente soggetto a sanzioni o misure restrittive, e può condividere tali informazioni nell’ambito dell’Eurosistema. I fornitori di ERMS inviano al cliente informazioni su tale scambio di informazioni ad hoc non appena ragionevolmente possibile.

    5.   Le banche centrali dell’Eurosistema informano la BCE in merito alla fornitura di qualsiasi servizio in euro in relazione all’investimento di riserve non incluso nell’articolo 3 e quindi non soggetto al presente indirizzo, specificando il tipo di servizio e i termini e le condizioni applicabili.

    Articolo 6

    Divieto e sospensione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve

    1.   Il cliente è tenuto a rispettare tutta la normativa dell’Unione e nazionale in materia di sanzioni o misure restrittive e di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in quanto e nella misura in cui tale normativa sia applicabile al cliente, incluse le istruzioni date dalle autorità competenti. Il cliente, inoltre, è tenuto a confermare al fornitore di ERMS di essere conforme a tale normativa e di non essere coinvolto in alcuna forma di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

    2.   I fornitori di ERMS possono limitare, sospendere o escludere un cliente dall’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve in una delle seguenti circostanze:

    a)

    se il cliente non adempie agli obblighi di cui al paragrafo 1;

    b)

    se il cliente e/o le sue riserve sono soggetti a sanzioni o misure restrittive imposte dalla normativa dell’Unione e/o nazionale;

    c)

    se il cliente non rispetta gli obblighi previsti dal presente indirizzo o dal contratto individuale con il fornitore di ERMS.

    3.   Se il fornitore di ERMS rifiuta di erogare, o limita l’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve a un cliente, sulla base di una misura o una decisione diversa da quelle di cui al paragrafo 1, il fornitore di ERMS interessato ne informa tempestivamente la BCE. La BCE, a sua volta, ne informa tempestivamente le altre banche centrali dell’Eurosistema. L’assunzione di tali provvedimenti o decisioni non preclude alle altre banche centrali dell’Eurosistema l’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve a tali clienti.

    Articolo 7

    Competenze e responsabilità nell’ambito dell’erogazione dei servizi di gestione delle riserve offerti dall’Eurosistema

    1.   Ciascun fornitore di ERMS è responsabile verso i propri clienti dell’esecuzione di qualsiasi accordo contrattuale o informale sui servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve ed è responsabile dei servizi che eroga. L’esistenza di un siffatto accordo non fa sorgere di per sé in capo ai clienti diritti o pretese nei confronti delle altre banche centrali dell’Eurosistema.

    2.   Il fornitore di ERMS può dare suggerimenti ai clienti in merito alla tempistica e all’esecuzione di un’operazione al fine di evitare conflitti con la politica monetaria e dei cambi dell’Eurosistema, e non è responsabile delle eventuali conseguenze che possano derivarne per il cliente;

    Articolo 8

    Accordi contrattuali con i clienti

    1.   I fornitori di ERMS sono tenuti ad assicurare che i loro accordi contrattuali con i clienti attuino il presente indirizzo.

    2.   Seun cliente non accetta le modifiche necessarie per garantire che il suo accordo contrattuale con il fornitore di ERMS sia coerente con il presente indirizzo, il fornitore di ERMS risolve l’accordo contrattuale. Se la modifica riguarda solo un servizio specifico e non l’intero insieme di servizi, il fornitore ERMS può scegliere di far cessare esclusivamente il servizio interessato dalle modifiche pertinenti.

    Articolo 9

    Ruolo della BCE

    La BCE coordina l’erogazione generale dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve e il relativo quadro informativo e può, a tale scopo, stabilire specifiche tecniche interne. Tutte le banche centrali dell’Eurosistema che acquistino o perdano lo status di fornitore di ERMS, ne informano la BCE.

    Articolo 10

    Non applicazione dell’indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7)

    Ai sensi dell’articolo 1, lettera c), dell’indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7), le disposizioni di tale indirizzo non si applicano alle operazioni effettuate e ai depositi assunti nel quadro dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve.

    Articolo 11

    Abrogazione dell’indirizzo (UE) 2021/564 (BCE/2021/9)

    1.   L’indirizzo (UE) 2021/564 (BCE/2021/9) è abrogato con effetto dal 1o dicembre 2024.

    2.   I riferimenti all’indirizzo abrogato si intendono fatti al presente indirizzo e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’ allegato.

    Articolo 12

    Efficacia

    1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

    2.   Le banche centrali dell’Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o dicembre 2024.

    Articolo 13

    Destinatari

    Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile 2024

    Per il Consiglio direttivo della BCE

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  Indirizzo (UE) 2021/564 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2021, sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali e che abroga l’Indirizzo (UE) 2020/1284 della Banca centrale europea (BCE/2021/9) (GU L 119 del 7.4.2021, pag. 121).

    (2)  Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).

    (3)  Indirizzo (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2024, sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2024/11) (GU L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj).

    (4)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

    (5)  Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).


    ALLEGATO

    Tavola di concordanza

    Indirizzo (UE) 2021/564 (BCE/2021/9)

    Presente indirizzo

    -

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 3

    -

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 7

    -

    Articolo 8

    Articolo 9

    Articolo 10

    -

    -

    Articolo 11

    Articolo 12

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 3

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    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 7

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    Articolo 8

    Articolo 9

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    Articolo 10

    Articolo 11

    Articolo 12

    Articolo 13


    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1211/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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