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Document 32024D2123

    Decisione (UE) 2024/2123 del Consiglio, del 26 luglio 2024, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria

    ST/12167/2024/INIT

    GU L, 2024/2123, 1.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2123/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2123/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/2123

    1.8.2024

    DECISIONE (UE) 2024/2123 DEL CONSIGLIO

    del 26 luglio 2024

    sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6,

    vista la proposta della Commissione europea,

    viste le osservazioni dell’Ungheria,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), prevede che gli Stati membri debbano evitare disavanzi pubblici eccessivi.

    (2)

    Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte, sostenibile e inclusiva sorretta dalla stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in termini di crescita sostenibile e di occupazione.

    (3)

    La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 TFUE, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (1) che costituisce parte integrante del PSC, prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE contiene ulteriori disposizioni relative all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione di tali disposizioni. Il quadro di governance economica riformato dell’Unione, entrato in vigore il 30 aprile 2024, comprende il regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio (3) che ha modificato il regolamento (CE) n. 1467/97. Poiché il Consiglio non ha ancora stabilito il percorso della spesa netta per l’Ungheria, la Commissione non è in grado di valutare il rispetto del criterio del debito conformemente alle nuove norme. La presente decisione riguarda pertanto solo il superamento del rapporto tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) rispetto al valore di riferimento del 3 %, stabilito dal TFUE, in linea con le disposizioni giuridiche vigenti.

    (4)

    L’articolo 126, paragrafo 5, TFUE, prevede che, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, la Commissione debba trasmettere un parere allo Stato membro interessato e informarne il Consiglio. Sulla base della sua relazione del 19 giugno 2024 adottata a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE e visto il parere del comitato economico e finanziario a norma dell’articolo 126, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha concluso che in Ungheria esiste un disavanzo eccessivo. L’8 luglio 2024 la Commissione ha pertanto trasmesso all’Ungheria un parere in tal senso e ne ha informato il Consiglio.

    (5)

    L’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, prevede che il Consiglio debba considerare le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso dell’Ungheria la valutazione globale ha portato alle conclusioni che si illustrano di seguito.

    (6)

    Secondo i dati convalidati dalla Commissione (Eurostat) il 22 aprile 2024, nel 2023 il disavanzo pubblico dell’Ungheria ha raggiunto il 6,7 % del PIL, mentre il debito pubblico è stato pari al 73,5 % del PIL. Nella sua relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha ritenuto che il superamento, nel 2023, del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal TFUE non sia eccezionale, in quanto non deriva né da un evento inconsueto né da una grave congiuntura negativa ai sensi delPSC. Il superamento del valore di riferimento del TFUE non è neanche temporaneo secondo le previsioni di primavera 2024 della Commissione, che hanno prospettato un disavanzo pubblico ancora superiore al 3 % del PIL nel 2024 e nel 2025. In sintesi, nel 2023 il disavanzo è stato superiore e non vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal TFUE. Il superamento non è considerato né eccezionale ai sensi del TFUE e del PSC né temporaneo. Pertanto il criterio del disavanzo stabilito dal trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/97 non è, prima facie, soddisfatto.

    (7)

    Conformemente al programma di convergenza 2024 ungherese, il disavanzo pubblico si attesta al 4,5 % del PIL nel 2024. Le previsioni di primavera 2024 della Commissione indicano un disavanzo del 5,4 % del PIL nel 2024, il che è superiore e non vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal TFUE. La differenza tra le due serie di proiezioni è principalmente dovuta alla previsione, da parte della Commissione, di una crescita più elevata della spesa nello scenario di base, in particolare per quanto riguarda le retribuzioni del settore pubblico, i consumi intermedi e i trasferimenti correnti. La Commissione prospetta anche un lieve calo, nel 2024, delle entrate provenienti dai contributi sociali e dalle imposte sulla produzione e sulle importazioni.

    (8)

    Nella relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha analizzato anche tutti i fattori significativi come previsto da tale articolo. Come stabilito all’articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1467/97, nel valutare l’osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, si deve tenere conto di tali fattori significativi nel percorso che segue la relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, TFUE e porta alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo soltanto qualora, prima di tenere conto di tali fattori significativi, il disavanzo pubblico resti vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore sia temporaneo. Nel caso dell’Ungheria tale duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto i fattori significativi non sono presi in considerazione nella procedura che porta alla presente decisione.

    (9)

    Tenuto conto del termine del 20 settembre 2024 per la presentazione dei piani strutturali nazionali di bilancio di medio termine, il quale termine può essere prorogato in conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), indicativamente fino al 15 ottobre 2024, che è la data per la presentazione dei documenti programmatici di bilancio degli Stati membri della zona euro, il Consiglio prende atto che la prossima fase della procedura, vale a dire la raccomandazione della Commissione per una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE sulla correzione del disavanzo eccessivo, coinciderà con la presentazione dei pareri della Commissione sui documenti programmatici di bilancio degli Stati membri della zona euro a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Questa impostazione consente di garantire la coerenza tra gli obblighi di bilancio nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e il percorso di aggiustamento stabilito nei piani strutturali nazionali di bilancio di medio termine. Per consentire tale coerenza, evitando nel contempo lacune in materia di sorveglianza nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, è necessario che gli Stati membri presentino tempestivamente i piani strutturali nazionali di bilancio di medio termine. Tale tempistica dovrebbe essere considerata eccezionale e correlata alla transizione verso il nuovo quadro e non costituisce pertanto un precedente. Il Consiglio prende inoltre atto del fatto che, mancando una presentazione tempestiva del piano strutturale nazionale di bilancio di medio termine, la raccomandazione della Commissione per una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE, prenderà in considerazione la traiettoria di riferimento trasmessa dalla Commissione allo Stato membro in conformità del regolamento (UE) 2024/1263,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Da una valutazione globale risulta che in Ungheria esiste un disavanzo eccessivo dovuto al mancato rispetto del criterio del disavanzo.

    Articolo 2

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

    Articolo 3

    L’Ungheria è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2024

    Per il Consiglio

    Il presidente

    BÓKA J.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

    (2)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L, 2024/1264, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1264/oj).

    (4)  Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).

    (5)  Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5. 2013, pag. 11).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2123/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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