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Document 32024D2057
Commission Decision (EU) 2024/2057 of 28 February 2023 on the State aid SA.48556 (2019/C) (ex 2018/N) – Hungary – LIP – Regional investment aid to Samsung SDI (notified under document C(2023) 1478)
Decisione (UE) 2024/2057 della Commissione, del 28 febbraio 2023, relativa all’aiuto di Stato SA.48556 (2019/C) (ex 2018/N) — Ungheria — LIP — Aiuti a finalità regionale agli investimenti a favore di Samsung SDI [notificata con il numero C(2023)1478]
Decisione (UE) 2024/2057 della Commissione, del 28 febbraio 2023, relativa all’aiuto di Stato SA.48556 (2019/C) (ex 2018/N) — Ungheria — LIP — Aiuti a finalità regionale agli investimenti a favore di Samsung SDI [notificata con il numero C(2023)1478]
C/2023/1478
GU L, 2024/2057, 1.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2057/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/2057 |
1.8.2024 |
DECISIONE (UE) 2024/2057 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2023
relativa all’aiuto di Stato SA.48556 (2019/C) (ex 2018/N) — Ungheria — LIP — Aiuti a finalità regionale agli investimenti a favore di Samsung SDI
[notificata con il numero C(2023)1478]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo,
dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni conformemente alle disposizioni di cui sopra (1), e viste tali osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
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1) |
Con notifica elettronica protocollata il 16 maggio 2018, l’Ungheria ha notificato alla Commissione l’intenzione di concedere un aiuto a finalità regionale agli investimenti a favore di Samsung SDI Magyarország Zrt. («Samsung SDI» o «il beneficiario»). |
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2) |
Con lettera del 14 ottobre 2019 (la «decisione di avvio del procedimento»), la Commissione ha informato l’Ungheria della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») in relazione a tale misura di aiuto a finalità regionale agli investimenti (la «misura di aiuto») e ha invitato l’Ungheria a presentare osservazioni entro un mese. |
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3) |
La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). Nella stessa pubblicazione la Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni. |
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4) |
L’Ungheria, Samsung SDI e la Corea del Sud hanno presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. |
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5) |
Con lettera del 29 giugno 2021, la Commissione ha informato l’Ungheria di aver deciso di estendere l’ambito di applicazione della decisione di avvio del procedimento (la «decisione di estensione») in relazione alla misura di aiuto (3). Essa ha invitato l’Ungheria a presentare le sue osservazioni entro un mese. La decisione di estensione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4). |
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6) |
L’Ungheria, Samsung SDI e la Corea del Sud hanno presentato osservazioni sulla decisione di estensione. L’Ungheria ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla decisione con lettera datata 9 agosto 2021. La Samsung SDI ha trasmesso le proprie osservazioni preliminari su tale decisione il 28 gennaio 2022 e le osservazioni finali il 14 marzo 2022. La Corea del Sud ha inviato le proprie osservazioni il 18 marzo 2022. |
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7) |
Il 21 marzo 2022 l’Ungheria ha inviato le proprie osservazioni in merito alle osservazioni presentate da Samsung SDI e ha confermato di non avere niente da osservare in merito alle osservazioni presentate dalla Corea del Sud. |
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8) |
La Commissione ha inviato ulteriori richieste di informazioni all’Ungheria, le più recenti del dicembre 2022, alle quali l’Ungheria ha risposto entro i termini. |
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9) |
Con lettera del 17 febbraio 2023, l’Ungheria ha acconsentito all’adozione e alla notifica della presente decisione in lingua inglese. |
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA DI AIUTO
2.1. Obiettivo della misura di aiuto
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10) |
L’Ungheria intende promuovere lo sviluppo regionale fornendo aiuti a finalità regionale per l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente di Samsung SDI, che produce elementi di batterie per veicoli elettrici a Göd, nella contea di Pest, in Ungheria centrale. Göd è situata in una zona ammissibile a ricevere aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, con un massimale standard dell’aiuto regionale pari al 35 % in base alla carta ungherese degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2017-2020 (5). |
2.2. Il beneficiario
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11) |
Il beneficiario dell’aiuto è Samsung SDI, una società interamente controllata di Samsung SDI Co. Ltd. («gruppo Samsung SDI») con sede in Corea del Sud. Il gruppo Samsung SDI è una grande impresa con quasi 19 000 dipendenti a livello mondiale e nel 2016 ha registrato un fatturato di circa 4 miliardi di EUR. |
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12) |
Il gruppo Samsung SDI è attivo nella produzione di batterie ricaricabili utilizzate nell’industria informatica, nei veicoli elettrici e nei sistemi di stoccaggio dell’energia. |
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13) |
Nel 2016 Samsung SDI ha realizzato a Göd un impianto per la produzione di batterie per veicoli elettrici («investimento 1») con una capacità massima mensile di [100 000-400 000] (6) elementi di batterie per veicoli elettrici, equivalente a una capacità annua di [0,1-0,5] GWh. Questo impianto di produzione ha avviato la produzione sperimentale nel secondo trimestre del 2017 e la produzione in serie nel maggio 2018. Non è stato concesso alcun aiuto di Stato per l’investimento 1. |
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14) |
L’Ungheria ha confermato che il beneficiario non è un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (7). L’Ungheria si è impegnata a sospendere la concessione e/o il pagamento dell’aiuto notificato al beneficiario, qualora questi abbia ricevuto in precedenza aiuti illegali dichiarati incompatibili da una decisione della Commissione, fino a quando il beneficiario non avrà rimborsato o versato in un conto separato l’aiuto illegale e incompatibile e gli interessi di recupero corrispondenti. |
2.3. Il progetto di investimento e i costi ammissibili
2.3.1. Il progetto di investimento
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15) |
Il progetto sostenuto dalla misura di aiuto («investimento 2») riguarda l’ampliamento della capacità dell’impianto di produzione di elementi di batterie per veicoli elettrici nell’ambito di uno stabilimento esistente di proprietà del beneficiario, situato a Göd (ossia all’interno dello stabilimento costruito nell’ambito dell’investimento 1). Secondo le stime, grazie all’ampliamento previsto, nel […] la capacità produttiva di Samsung SDI in Ungheria avrebbe raggiunto 6 milioni di elementi di batterie al mese, pari a una capacità annua di [17-20] GWh (8). Samsung SDI intendeva utilizzare il [50-90] % di tale capacità per servire il mercato dello Spazio economico europeo («SEE») e il [10-40] % per servire […] (9). |
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16) |
La misura di aiuto sostiene gli investimenti in attrezzature e macchinari connessi alla produzione di elementi di batterie, nonché negli impianti necessari per la loro produzione. Samsung SDI intendeva integrare l’investimento nella produzione di elementi di batterie con investimenti supplementari nella produzione di moduli di batterie e pacchi batterie (10) per i quali non sarebbe stato richiesto alcun aiuto. L’investimento 2 doveva essere attuato in due fasi (11) (cfr. tabella 1, considerando 16 della decisione di avvio del procedimento). |
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17) |
I lavori relativi all’investimento 2 sono iniziati il 1o dicembre 2017, successivamente alla presentazione, in data 13 settembre 2017, della relativa domanda di aiuto all’Ungheria da parte del beneficiario. Secondo le previsioni, l’investimento 2 avrebbe creato 1 200 nuovi posti di lavoro diretti. |
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18) |
L’Ungheria ha confermato che Samsung SDI ha completato l’acquisto delle attrezzature necessarie per l’investimento 2 entro la fine del 2021 e che l’investimento 2 ha raggiunto, come previsto, la piena capacità produttiva nel gennaio 2022. |
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19) |
Secondo l’Ungheria, Samsung SDI intendeva procedere allo sviluppo e alla fabbricazione in serie di elementi di batterie per veicoli elettrici che comportano cambiamenti significativi in termini di tecniche, attrezzature e software. |
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20) |
L’obiettivo delle nuove innovazioni nei processi di Samsung SDI era ridurre i tempi e i costi di produzione degli elementi di batterie. A seguito dell’attuazione delle innovazioni nei processi, gli elementi di batterie prodotti e alcune materie prime utilizzate sarebbero stati modificati durante tutte e due le fasi dell’investimento 2. |
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21) |
L’Ungheria ha inoltre spiegato che sul mercato delle batterie per veicoli elettrici esistono tre distinti formati di celle di base (vale a dire prismatiche, che corrispondono a quelle prodotte da Samsung SDI a Göd dopo l’investimento 1, celle cilindriche e pouch (a sacchetto)] e che i relativi processi di produzione, come spiegato al considerando 17 della decisione di avvio del procedimento, sono diversi. |
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22) |
L’Ungheria ha spiegato che il processo di produzione delle celle si articola in tre fasi (considerando 18 della decisione di avvio) e che le singole innovazioni nei processi cui era destinato il sostegno della misura di aiuto riguardavano tutte queste tre fasi (considerando 19 della decisione di avvio del procedimento, che elenca anche le singole innovazioni nei processi più pertinenti secondo l’Ungheria). |
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23) |
L’Ungheria ha inoltre spiegato che alcuni di questi nuovi elementi sarebbero stati protetti da brevetti, ma che essenzialmente il gruppo Samsung SDI avrebbe tutelato la maggior parte del nuovo processo di produzione attraverso il blackboxing (12). Nel […], al momento della notifica, l’impilamento degli elettrodi, che doveva essere introdotto con l’investimento 2, era ancora in fase di sviluppo e di collaudo, ma se ne prevedeva l’applicazione nella produzione in serie nel […]. |
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24) |
L’Ungheria riteneva che tali innovazioni nei processi e nelle attrezzature sarebbero state introdotte nel settore della produzione di batterie e accumulatori per veicoli elettrici per la prima volta a livello mondiale (cfr. considerando 21 della decisione di avvio del procedimento). |
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25) |
In conclusione, l’Ungheria ha ritenuto che il nuovo processo di produzione costituisse una «nuova innovazione nei processi» ai sensi del punto 15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale applicabili al momento della notifica (13) («gli orientamenti»). L’Ungheria ha inoltre spiegato che, a seguito dell’investimento in questione, si prevedeva un aumento delle quote di mercato di Samsung SDI, che sarebbero passate dal [7-10] % nel 2019 al [20-25] % nel 2023 a livello europeo e dal [7-10] % nel 2019 al [10-13,5] % nel 2023 a livello mondiale. |
2.3.2. Costi di investimento ammissibili
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26) |
I costi totali di investimento ammissibili notificati per l’investimento 2 ammontano a 380,628 miliardi di HUF, arrotondati (1,2 miliardi di EUR (14), arrotondati) in valore nominale, ossia 376,540 miliardi di HUF, arrotondati (1,187 miliardi di EUR, arrotondati) in valore attuale (15). I costi ammissibili comprendono i costi di immobili, macchinari e attrezzature (cfr. tabelle 2 e 3 al considerando 23 della decisione di avvio del procedimento). |
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27) |
L’Ungheria ha confermato che solo i nuovi attivi sono stati accettati come spese ammissibili. I costi ammissibili per l’investimento 2 non comprendono i costi degli attivi immateriali o i costi di locazione (cfr. considerando 155 della decisione di avvio del procedimento). |
2.4. Forma dell’aiuto, autorità che concede l’aiuto e base giuridica nazionale
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28) |
La misura di aiuto è una sovvenzione in denaro a fondo perduto e costituisce aiuti ad hoc soggetti a notifica individuale, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione prevista per i regimi di aiuti esentati dall’obbligo di notifica a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (16). |
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29) |
La base giuridica nazionale per la notifica della misura di aiuto è il decreto governativo 210/2014 sull’utilizzo dell’accantonamento per la promozione degli investimenti. L’autorità che concede l’aiuto è il ministero ungherese degli Affari esteri e del commercio. |
2.5. Importo dell’aiuto
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30) |
L’aiuto notificato ammonta a 34,891 miliardi di HUF, arrotondati (110 milioni di EUR, arrotondati) in valore nominale e a 34,304 miliardi di HUF, arrotondati (108 milioni di EUR, arrotondati) in valore attuale. L’Ungheria ha concesso l’aiuto, solo previa approvazione della Commissione, il 27 dicembre 2021. |
2.6. Intensità dell’aiuto e cumulo con altri aiuti agli investimenti
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31) |
Sulla base del totale dei costi ammissibili notificati pari a 380,628 miliardi di HUF, arrotondati (1 200,000 milioni di EUR, arrotondati) in valore nominale, il valore attualizzato della spesa totale ammissibile è di 376,540 miliardi di HUF, arrotondati (1 187,111 milioni di EUR, arrotondati). Sulla base di tali cifre e applicando il massimale standard di aiuti regionali per le grandi imprese pari al 35 % applicabile a Göd in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2017-2021, nonché le norme di riduzione (17) di cui al punto 20, lettera c), e al punto 86 degli orientamenti, la Commissione ha calcolato che il valore attualizzato dell’importo totale massimo di aiuto a finalità regionale consentito per l’investimento 2 è pari a 49,360 miliardi di HUF, arrotondati (155,616 milioni di EUR, arrotondati), corrispondente a un’intensità massima di aiuto del 13,11 %. |
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32) |
L’aiuto previsto di 34,304 miliardi di HUF, arrotondati (108 milioni di EUR, arrotondati) in valore attuale, per spese ammissibili proposte pari a 376,540 miliardi di HUF, arrotondati (1 187 milioni di EUR, arrotondati) in valore attuale, corrisponde a un’intensità di aiuto del 9,11 %, calcolata sulla base dei costi totali ammissibili notificati. |
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33) |
Nella notifica l’Ungheria ha dichiarato che il sostegno finanziario nell’ambito della misura di aiuto non sarebbe stato combinato con altri sostegni finanziari erogati per gli stessi costi ammissibili da altre fonti locali, regionali, nazionali o dell’Unione europea. |
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34) |
L’Ungheria conferma che non saranno superati né l’importo massimo dell’aiuto approvato espresso in valore attuale né l’intensità di aiuto approvata se l’importo della spesa ammissibile si discosta dall’importo stimato. |
2.7. Contributo proprio
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35) |
L’Ungheria ha confermato che il beneficiario dell’aiuto apporterebbe un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che non prevede alcun sostegno finanziario pubblico. |
2.8. Mantenimento dell’attività assistita
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36) |
La misura di aiuto è concessa a condizione che il beneficiario mantenga l’investimento nella regione assistita per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento. |
2.9. Motivi che hanno portato all’avvio del procedimento di indagine formale
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37) |
Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto che l’investimento previsto costituisse una nuova innovazione nei processi e fosse pertanto ammissibile agli aiuti ai sensi degli orientamenti. Tuttavia, sia nella decisione di avvio del procedimento che nella decisione di estensione, la Commissione ha sollevato dubbi, in particolare per quanto riguarda l’effetto di incentivazione sostanziale dell’aiuto e la credibilità dello scenario di investimento alternativo in Cina, presentato dall’Ungheria (cfr. sezione 3.4.1.4 della decisione di avvio del procedimento e considerando 3 della decisione di estensione). |
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38) |
In primo luogo, la Commissione non ha potuto escludere che una combinazione di fattori strategici, quali la rapida espansione del mercato europeo, la vicinanza agli acquirenti europei, i rischi legati al trasferimento forzato di tecnologie e il contesto politico ed economico cinese, ostile nei confronti delle imprese sudcoreane, non avrebbe costituito un elemento strategico prevalente tale da indurre comunque l’impresa a localizzare il proprio investimento in Ungheria, anche in assenza di aiuti. |
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39) |
In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che l’aiuto a finalità regionale proposto non fosse determinante per la decisione a favore del sito ungherese. La Commissione nutriva infatti dubbi sull’esistenza e, se esistente, sull’entità dell’asserito divario di 173 milioni di EUR in termini di valore attuale netto (VAN) dell’investimento 2 rispetto all’investimento controfattuale in Cina. La Commissione ha osservato che tale divario si basava in larga misura su differenze significative dei costi di investimento tra le due ubicazioni alternative dell’investimento, giustificate dall’Ungheria e dal beneficiario sulla base di una politica di approvvigionamento locale (18). La Commissione ha tuttavia espresso dubbi in merito a tale politica di approvvigionamento locale, che ha ritenuto, prima facie, non realistica né credibile. La Commissione ha inoltre messo in dubbio l’esistenza di un presunto sostegno pubblico in Cina per quanto riguardava la decisione sull’ubicazione da parte del beneficiario e la pertinenza di tale sostegno, in quanto i documenti interni del gruppo Samsung SDI riguardanti la decisione sull’ubicazione indicavano l’aiuto dall’Ungheria come un fattore decisivo per la scelta dell’ubicazione, mentre non menzionavano il sostegno pubblico da parte delle autorità cinesi. |
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40) |
Poiché aveva espresso dubbi sullo scenario controfattuale e sul confronto in termini di VAN, la Commissione ha sollevato dubbi anche in merito alla proporzionalità dell’aiuto (cfr. sezione 3.4.1.5 della decisione di avvio del procedimento). La Commissione ha espresso dubbi anche riguardo al contributo dell’aiuto allo sviluppo regionale (cfr. sezione 3.4.1.1 della decisione di avvio del procedimento) e all’adeguatezza della forma dell’aiuto (cfr. sezione 3.4.1.3 della decisione di avvio del procedimento) (cfr. anche il considerando 4 della decisione di estensione). |
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41) |
La Commissione ha infine individuato la possibilità di effetti negativi indebiti derivanti dall’aiuto. In particolare, non ha potuto escludere che l’investimento avesse un nesso causale, quantomeno indiretto, con il trasferimento delle attività di produzione di pacchi batterie del gruppo Samsung SDI dall’Austria all’Ungheria, il che costituirebbe un evidente effetto negativo sugli scambi ai sensi del punto 122 degli orientamenti (cfr. sezione 3.4.2.4 della decisione di avvio del procedimento e considerando 4 della decisione di estensione). Nella decisione di estensione, la Commissione ha inoltre ritenuto che l’aiuto potesse avere un effetto negativo per la coesione, attirando investimenti a discapito di una regione polacca meno sviluppata, che sarebbe stata ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE (cfr. considerando 72 di tale decisione). |
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42) |
Per i motivi di cui sopra, sia nella decisione di avvio del procedimento che in quella di estensione la Commissione ha sollevato dubbi in merito alla compatibilità della misura di aiuto con il mercato interno. |
3. OSSERVAZIONI DELL’UNGHERIA E DELLA SAMSUNG SDI
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43) |
A sostegno della sua affermazione secondo cui l’investimento 2 può beneficiare di aiuti a finalità regionale, l’Ungheria ha invocato una situazione riconducibile allo «scenario 2» ai sensi del punto 61 degli orientamenti, sostenendo che, in assenza della misura di aiuto, il progetto di investimento sarebbe stato attuato a Xìan (Cina), dove il gruppo Samsung SDI è comproprietario, attraverso una joint venture (19), di un impianto di produzione di elementi di batterie per veicoli elettrici e di un terreno libero sufficiente per ospitare un ampliamento dell’impianto (20). |
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44) |
L’Ungheria ha sostenuto che l’investimento 2 si qualificava come una nuova innovazione nei processi ed è pertanto ammissibile agli aiuti a norma degli orientamenti. L’Ungheria ha osservato che, nella sua decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha concordato con tale conclusione. |
3.1. Contributo allo sviluppo regionale e alla coesione territoriale
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45) |
L’Ungheria ha spiegato che l’investimento avrebbe contribuito allo sviluppo regionale della regione dell’Ungheria centrale (cfr. considerando 34 della decisione di avvio del procedimento). Nel 2016 la contea di Pest aveva un prodotto interno lordo («PIL») pro capite pari al 54 % della media UE-28. |
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46) |
L’Ungheria ha inoltre elencato una serie di effetti positivi che l’investimento avrebbe generato per lo sviluppo della regione, compresa la creazione di 1 200 posti di lavoro diretti (cfr. considerando 35 della decisione di avvio del procedimento). |
3.2. Effetto di incentivazione
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47) |
L’Ungheria ha ribadito che Samsung SDI ha presentato la domanda di aiuto il 13 settembre 2017, mentre i lavori relativi all’investimento 2 sono iniziati il 1o dicembre 2017. L’Ungheria ha constatato che nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha convenuto che il criterio dell’effetto di incentivazione formale era stato rispettato. |
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48) |
L’Ungheria e Samsung SDI hanno inoltre sostenuto che l’aiuto è conforme al criterio dell’effetto di incentivazione sostanziale. Nelle rispettive risposte alla decisione di avvio del procedimento, sia l’Ungheria che Samsung SDI si sono tuttavia discostate da alcune dichiarazioni iniziali contenute nella notifica e hanno fornito nuove argomentazioni e prove che contraddicevano parzialmente le dichiarazioni precedenti. |
3.2.1. Scenario controfattuale
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49) |
Il progetto di investimento a Göd e lo scenario controfattuale a Xìan presentati nei documenti di notifica comprendevano investimenti simili in termini di edifici, macchinari e attrezzature. In particolare, l’Ungheria ha confermato che il tipo, la capacità e la quantità di macchinari e attrezzature sarebbero identici in entrambi gli scenari di investimento. Nonostante ciò la spesa totale in conto capitale relativa all’investimento sarebbe notevolmente più elevata in Ungheria che in Cina (superiore di 215,3 milioni di EUR in valore attuale). Mentre i costi degli edifici sono leggermente inferiori in Ungheria rispetto a quelli della Cina (poiché, per il progetto di investimento a Göd, Samsung SDI potrebbe utilizzare un edificio esistente), i costi dei macchinari e delle attrezzature sarebbero notevolmente più elevati in Ungheria rispetto alla Cina. Secondo le informazioni ottenute inizialmente dall’Ungheria il 16 ottobre 2018, tale differenza è dovuta alla politica di approvvigionamento locale del gruppo Samsung SDI, che prevede che macchinari e attrezzature siano interamente acquistati nel SEE (se l’investimento fosse realizzato in Ungheria) o in Cina (se l’investimento fosse realizzato in Cina). |
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50) |
L’Ungheria e Samsung SDI hanno contestato il parere espresso dalla Commissione in via preliminare (nella decisione di avvio del procedimento) in cui è messa in dubbio l’esistenza stessa di una tale politica di approvvigionamento interamente locale. In particolare, hanno spiegato che, per l’investimento 1, Samsung SDI aveva deciso, in linea con una restrizione prevista dalla sua politica di approvvigionamento locale, di affidarsi a fornitori sudcoreani esperti di macchinari e attrezzature piuttosto che a fornitori del SEE, al fine di ridurre al minimo i rischi. (21) Una tale circostanza particolare non poteva mettere in dubbio una politica di approvvigionamento altrimenti, nel complesso, locale. |
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51) |
L’Ungheria ha tuttavia spiegato che, sebbene l’analisi controfattuale dell’approvvigionamento locale di Samsung SDI in questo caso si basasse su una premessa che rispecchiava la politica consolidata del gruppo Samsung SDI, la valutazione ex ante del comitato per gli investimenti di Samsung SDI «potrebbe essere stata […] troppo presuntiva per quanto riguarda le sue capacità di approvvigionamento locale» (22). |
|
52) |
L’Ungheria ha confermato che fino all’inizio del 2019 — quando circa il [35-50] % dell’investimento 2 di Samsung SDI era stato ordinato ai fornitori — Samsung SDI non aveva fatto ricorso a fornitori del SEE (cfr. considerando 44 della decisione di avvio del procedimento). La stragrande maggioranza delle attrezzature e dei macchinari acquistati per la misura di aiuto proveniva invece, secondo l’Ungheria, dalla Corea del Sud. L’Ungheria ha tuttavia ritenuto che la Commissione non possa basarsi su fatti ex post relativi all’approvvigionamento effettivo per mettere in dubbio la credibilità delle ipotesi commerciali al momento della decisione sull’ubicazione. |
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53) |
L’Ungheria ha spiegato che il gruppo Samsung SDI era dovuto ricorrere a fornitori sudcoreani per il sito ungherese e non aveva rispettato i piani iniziali presentati nei documenti di notifica, in quanto la ricerca di fornitori locali adeguati nel SEE non aveva prodotto i risultati attesi. |
|
54) |
Secondo l’Ungheria, la ricerca di fornitori nel SEE da parte di Samsung SDI era iniziata già nel 2015 e, a maggio 2019, era ancora in corso. Fatta eccezione per i contatti bilaterali con cinque produttori di apparecchiature del SEE nel 2015, 2016 e 2017 (che si sono conclusi proficuamente per due di essi) (23), la ricerca è culminata essenzialmente in una conferenza organizzata congiuntamente dal gruppo Samsung SDI e da […] (24), che si è tenuta il 24 febbraio 2017 a […] (ossia otto mesi prima della decisione di investimento di Samsung SDI). Secondo l’Ungheria, su 24 partecipanti alla conferenza (e altre cinque società, contattate a livello bilaterale dal gruppo Samsung SDI dopo la conferenza), la maggior parte (23) dei potenziali fornitori del SEE è stata esclusa per diversi motivi (25) prima dell’adozione della decisione finale di investire in Ungheria il 27 novembre 2017. Dopo la decisione di investimento, i colloqui sono proseguiti soltanto con sei potenziali fornitori del SEE, che hanno però potuto fornire attrezzature soltanto per una piccola parte del fabbisogno di Samsung SDI per l’investimento 2 in Ungheria. |
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55) |
Secondo l’Ungheria, in Cina il gruppo Samsung SDI disponeva di un’esperienza (26) e di contatti sufficienti con i fornitori locali e pertanto, nella fase di pianificazione dell’investimento notificato, non era stato necessario intraprendere azioni specifiche per raccogliere informazioni sulle loro capacità tecniche e sui prezzi delle attrezzature standard. |
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56) |
L’Ungheria ha inoltre spiegato che, per quanto riguarda le attrezzature e i macchinari utilizzati per attuare la nuova innovazione nei processi, il gruppo Samsung SDI ha effettuato valutazioni tecniche in Cina nel periodo compreso tra l’8 e il 12 gennaio 2017. Le conclusioni di queste valutazioni tecniche erano state che, sebbene avessero realizzato miglioramenti tecnologici significativi rispetto alla situazione esistente nei 2-3 anni precedenti e fossero diventati nel frattempo competitivi in termini di prezzi (inferiori del [5-30] % rispetto ai fornitori sudcoreani), i produttori cinesi non soddisfacevano i requisiti di qualità del gruppo Samsung SDI. |
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57) |
Più in generale, l’Ungheria ha contestato i dubbi della Commissione in merito alla realtà dello scenario controfattuale cinese. |
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58) |
In primo luogo, l’Ungheria ha negato l’esistenza di una strategia di investimento regionalizzata (27), che avrebbe in ogni caso portato alla realizzazione del progetto di investimento in Ungheria. L’Ungheria ritiene che tali dubbi si basino in realtà sull’errata interpretazione, da parte della Commissione, del verbale di una riunione interna del gruppo Samsung SDI tenutasi il 21 settembre 2017, riguardante la «Review for new production investment to EU&[…]» (28), cui hanno partecipato diversi dirigenti del gruppo Samsung SDI e il suo direttore finanziario. L’Ungheria osserva che, se tale strategia fosse esistita, un investimento simile sarebbe stato effettuato in […], il che non è avvenuto. |
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59) |
In secondo luogo, l’Ungheria e Samsung SDI hanno spiegato che Samsung SDI disponeva dei mezzi e dell’esperienza per proteggere adeguatamente i propri diritti di proprietà intellettuale in Cina. Samsung SDI ha spiegato che, all’epoca della decisione sull’ubicazione, disponeva già di una notevole esperienza nella creazione di impianti di produzione in Cina (lo stabilimento di Tianjin risale al 1996) e nella gestione della protezione dei propri diritti di proprietà intellettuale. Come dimostrato dagli elementi di prova prodotti da Samsung SDI, erano già state adottate misure specifiche per tutelare tali diritti, come il blackboxing (cfr. considerando 23), accordi di riservatezza per i dipendenti e per gli azionisti cinesi e politiche rigorose in materia di accesso alla fabbrica (quali scansioni di sicurezza, controllo dei dispositivi elettronici), che si sono dimostrate adeguate nella pratica per prevenire qualsiasi rischio di violazione della proprietà intellettuale. Samsung SDI ha fornito ulteriori informazioni che dimostrano che l’amministrazione cinese aveva annunciato l’introduzione di norme volte a rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nell’ottobre 2017 (ossia prima della decisione di investimento), in occasione del 19° congresso nazionale del partito comunista. L’Ungheria e Samsung SDI sostengono che, di conseguenza, il gruppo Samsung SDI non avrebbe avuto motivo di escludere un investimento controfattuale in Cina a causa di preoccupazioni in merito alla proprietà intellettuale. |
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60) |
In terzo luogo, l’Ungheria e Samsung SDI hanno contestato i dubbi espressi in via preliminare dalla Commissione in merito a un presunto ambiente ostile in Cina nei confronti delle società sudcoreane. Samsung SDI ha confermato che il gruppo Samsung SDI intrattiene buoni rapporti commerciali con le autorità cinesi, come confermato dalle offerte di aiuto ricevute in relazione a questo o ad altri investimenti. Samsung SDI ha spiegato che il presunto ambiente ostile riguardava vendite sul mercato interno cinese, il che sarebbe stato irrilevante nel caso di specie, in quanto la produzione derivante dal presente investimento sarebbe stata destinata ai mercati di esportazione. I dubbi espressi dalla Commissione al riguardo sarebbero quindi infondati. Samsung SDI ha inoltre fornito una presentazione interna preparata dal gruppo di pianificazione del ramo automobilistico e dei sistemi di stoccaggio dell’energia di Samsung SDI e presentata alla riunione del 21 settembre 2017 (cfr. considerando 58) («la relazione interna del 21 settembre 2017»); secondo Samsung SDI, tale documento (un confronto qualitativo sito per sito) mostra che il gruppo Samsung SDI ha attribuito un punteggio di […] alle sue relazioni con le autorità cinesi. |
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61) |
In quarto luogo, per confutare l’ipotesi generale secondo cui l’investimento 1 fosse stato realizzato in Ungheria con l’intenzione di incrementarlo in un momento successivo, l’Ungheria ha trasmesso alla Commissione una tabella Excel fornita da Samsung SDI in cui si indicava che, nel 2020, lo stabilimento di produzione di Xìan disponeva solo di due linee di produzione (corrispondenti alle due linee di produzione iniziali stabilite nell’ambito dell’investimento 1). |
3.2.2. Nuovo calcolo dei livelli di approvvigionamento locale in entrambi gli scenari controfattuali: Xìan (Cina) e Göd (Ungheria)
3.2.2.1.
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62) |
L’Ungheria e Samsung SDI hanno contestato l’assunto della Commissione secondo cui il gruppo Samsung SDI non avrebbe acquistato alcuna attrezzatura a livello locale in Cina se avesse scelto Xìan come luogo di investimento. Hanno spiegato che i problemi in termini di […] e di riservatezza che, a prima vista, potrebbero incidere sull’affidabilità dei fornitori cinesi (29) avrebbero potuto essere affrontati coinvolgendo le autorità cinesi (30) (il che sarebbe tuttavia possibile solo qualora l’investimento si dovesse realizzare in Cina), fornendo assistenza tecnica ai fornitori cinesi e inviando ingegneri SDI dalla sede centrale sudcoreana Samsung SDI per collaborare strettamente con loro (31) e avvalendosi di accordi contrattuali specifici e accordi di sviluppo congiunto con i fornitori (32). Per quanto riguarda le questioni di riservatezza, l’Ungheria ha inoltre affermato che, ad eccezione di macchine specifiche, per quanto riguarda i fornitori di macchinari e attrezzature utilizzati per le varie fasi del processo di produzione delle batterie non vi sono problemi di riservatezza. Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, l’Ungheria ha inoltre affermato che, sulla base dei nuovi calcoli effettuati ex post da Samsung SDI utilizzando i dati disponibili al momento della decisione di investimento, una quota di approvvigionamento locale di attrezzature e macchinari a Xìan, in Cina, pari al [31-35] % (33) della spesa ammissibile per l’investimento, sarebbe stata un’ipotesi realistica per l’epoca in cui è stata presa la decisione sull’ubicazione. |
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63) |
Il tasso di approvvigionamento locale di riferimento del [31-35] % in Cina si basava sull’ipotesi che il gruppo Samsung SDI avrebbe acquistato:
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64) |
Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, l’Ungheria ha presentato due ulteriori argomentazioni a sostegno della sua affermazione secondo cui nel momento in cui era stata adottata la decisione di investimento, nel novembre 2017, un livello elevato di approvvigionamento locale in Cina era realistico. |
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65) |
In primo luogo, ha sostenuto che nei periodi 2015-2016 e 2018-2019 il gruppo Samsung SDI aveva raggiunto un coefficiente di approvvigionamento locale di macchinari e attrezzature compreso tra il [10-15] % e il [25-30] % nel suo stabilimento di Tianjin (in media il [25-30] % per il 2015-2016 e il [15-20] % nel 2018-2019). L’Ungheria ha ritenuto che l’investimento di Tianjin costituisse un parametro di riferimento pertinente per il progetto di investimento notificato, in quanto le rispettive linee di fabbricazione hanno «caratteristiche simili» e «si basano su macchinari e attrezzature analoghi». In secondo luogo, l’Ungheria ha presentato elementi di prova sul livello di sviluppo tecnologico nel mercato cinese delle attrezzature e dei macchinari nel 2017 (per una sintesi, cfr. il considerando 11 della decisione di estensione). |
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66) |
L’Ungheria e Samsung SDI hanno inoltre ricordato che la ricerca di fornitori locali è un processo dinamico che può evolvere nel tempo, determinando potenzialmente quote di approvvigionamento locale più elevate di quelle garantite al momento della decisione di investimento. |
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67) |
L’Ungheria e Samsung SDI hanno inoltre ritenuto che, in assenza di approvvigionamento locale, il beneficiario avrebbe utilizzato i suoi fornitori sudcoreani. In tal caso, dovrebbero essere presi in considerazione ulteriori elementi di costo. Tali costi comprendono i costi di spedizione dei macchinari e delle attrezzature verso l’impianto in Cina (stimati al [2-3] % dei costi dei rispettivi macchinari e attrezzature), una maggiorazione del [18-22] % per tenere conto del coinvolgimento della sede centrale del gruppo Samsung SDI in Corea del Sud nel processo di approvvigionamento (36) e dazi doganali dell’1,1 % da pagare per tali macchinari e attrezzature da importare in Cina dalla Corea del Sud. |
3.2.2.2.
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68) |
Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, l’Ungheria ha ritenuto che la Commissione «non avesse motivo di dubitare che l’approvvigionamento locale fosse un’ipotesi ex ante credibile per Samsung SDI nel momento in cui ha deciso di investire a Göd». L’Ungheria ha affermato che «il modo in cui l’approvvigionamento di attrezzature e macchinari per l’Ungheria si era svolto ex post, rispetto a quanto inizialmente previsto da Samsung conformemente alla sua politica consolidata di approvvigionamento locale, era irrilevante». |
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69) |
L’Ungheria ha spiegato che, contrariamente al parere preliminare della Commissione, il gruppo Samsung SDI non avrebbe potuto acquistare attrezzature da fornitori cinesi più economici, a causa di […] (in particolare […]). In ogni caso, l’Ungheria ha osservato che, poiché i costi ipotizzati di approvvigionamento presso fornitori sudcoreani erano praticamente identici a quelli dell’approvvigionamento nel SEE (escludendo i costi di spedizione, stimati al [3-4] % dei costi dei rispettivi macchinari e attrezzature), una percentuale di approvvigionamento locale inferiore al 100 % in Ungheria avrebbe un impatto molto limitato sul VAN ex ante dell’investimento in Ungheria. |
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70) |
Secondo l’Ungheria, l’approvvigionamento di macchinari e attrezzature attraverso la sede centrale di Samsung SDI, che funge da intermediario, potrebbe sostituire gli sforzi di approvvigionamento locale di Samsung SDI ogniqualvolta questo non risultasse fattibile. In caso di approvvigionamento centrale attraverso la sede centrale di Samsung SDI, si applicherebbero i costi di spedizione e una maggiorazione del [18-22] % (mentre non sarebbero dovuti dazi doganali). |
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71) |
A seguito del successivo scambio di corrispondenza tra la Commissione e l’Ungheria, nel gennaio 2023 l’Ungheria ha presentato un nuovo calcolo del divario in termini di VAN, in cui la quota di approvvigionamento di macchinari e attrezzature al di fuori del SEE per lo stabilimento di Göd alla fine del 2021 è stata indicata al [94-99] %, mentre la quota di approvvigionamento all’interno del SEE è stata fissata al [1-1,5] %. |
3.2.2.3.
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72) |
L’Ungheria e Samsung SDI sostengono che, qualora la Commissione dovesse respingere l’ipotesi iniziale di un approvvigionamento interamente locale da parte di Samsung SDI, sulla base della politica del gruppo Samsung SDI, i calcoli del VAN dovrebbero includere una maggiorazione del [18-22] % (37). In linea con l’esperienza effettiva di Samsung SDI, tale maggiorazione sarebbe giustificata dal fatto che i macchinari e le attrezzature sarebbero dapprima acquistati dalla sede centrale di Samsung SDI presso i produttori sudcoreani e successivamente le rispettive attrezzature sarebbero state vendute a Samsung SDI in Ungheria o in Cina, dopo aver applicato una maggiorazione del [18-22] % alla base dei costi sottostanti (che consisterebbe nel prezzo di acquisto e in tutti gli altri costi sostenuti dalla sede centrale di Samsung SDI in relazione all’acquisto, alla consegna e all’installazione dei macchinari e delle attrezzature presso il sito di investimento locale fino all’avvio della produzione in serie). La maggiorazione del [18-22] % corrisponde alla differenza nominale tra i prezzi di acquisto della sede centrale di Samsung SDI e i prezzi di rivendita basati sulle fatture addebitate alle sue affiliate locali. Si tratterebbe di un livello ragionevole e adeguato per questo tipo di operazioni infragruppo, che comprendono non solo l’acquisto delle attrezzature, ma anche i servizi supplementari forniti dalla sede centrale di Samsung SDI. L’Ungheria e Samsung SDI sostengono che tale maggiorazione del [18-22] % costituirebbe un prezzo conforme al mercato, come dimostrano sia gli studi precedenti la decisione sull’ubicazione nel caso di specie sia gli studi presentati alla Commissione nel corso della presente inchiesta (38). |
3.2.3. Sostegno pubblico all’ubicazione alternativa proposta a Xìan, in Cina
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73) |
Sebbene avesse inizialmente comunicato alla Commissione che il beneficiario «non aveva ricevuto alcuna offerta di sovvenzione» dal governo cinese durante il processo decisionale (cfr. considerando 13 della decisione di estensione), l’Ungheria ha in un secondo momento ritrattato tale dichiarazione. |
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74) |
L’Ungheria e Samsung SDI hanno successivamente affermato che in Cina sarebbe stata disponibile una sovvenzione diretta agli investimenti a copertura del [15-20] % dei costi di investimento. Hanno inoltre affermato che, se fosse stato effettuato in Cina, l’investimento avrebbe probabilmente beneficiato di un’aliquota d’imposta sul reddito delle società del 15 % anziché della normale aliquota del 25 %. |
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75) |
Per quanto riguarda la sovvenzione, l’Ungheria e Samsung SDI hanno presentato un’offerta del governo locale cinese, datata 23 febbraio 2017, senza firma né timbro, che conteneva due opzioni (cfr. considerando 16 della decisione di estensione). L’Ungheria e Samsung SDI hanno fornito ulteriori elementi di prova, in particolare documentando lo svolgimento di negoziati tra il gruppo Samsung SDI e il governo locale cinese da gennaio a luglio 2017 (39) e un’offerta di aiuto aggiornata del 23 maggio 2018. Alla luce di tali ulteriori elementi di prova, l’Ungheria e Samsung SDI sostengono che i negoziati relativi a una sovvenzione del [15-20] % erano seri e realistici; restava ancora da chiarire la possibilità di ottenere una sovvenzione ancora più elevata pari al [25-30] % dei costi dell’investimento. |
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76) |
Per quanto riguarda un possibile livello inferiore dell’imposta sul reddito delle società pari al 15 %, l’Ungheria ha spiegato che l’ipotesi iniziale del gruppo Samsung SDI di un’aliquota d’imposta sul reddito delle società del 25 % in Cina si basava su una stima piuttosto prudente. L’Ungheria ha affermato che il gruppo Samsung SDI avrebbe potuto legittimamente prendere come base per il calcolo del VAN un’aliquota fiscale molto inferiore, pari al 15 %, in Cina (cfr. considerando 25 e 26 della decisione di estensione) (40). |
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77) |
L’Ungheria e il beneficiario hanno spiegato che la relazione interna del 21 settembre 2017 dimostra che il gruppo Samsung SDI era a conoscenza della potenziale offerta di sovvenzione cinese. Secondo Samsung SDI, il fatto che tali sovvenzioni non siano state prese in considerazione nei calcoli del divario di redditività presentati al comitato per gli investimenti di SDI e all’amministratore delegato di Samsung SDI nelle fasi decisionali successive che hanno portato alla decisione sull’ubicazione e di investimento non è pertinente: è prassi comune del gruppo Samsung SDI tenere conto degli aiuti solo dopo i calcoli del VAN, come dimostrato anche dal fatto che, nella fase dei calcoli del VAN, non sono stati presi in considerazione neppure i potenziali aiuti provenienti dall’Ungheria. |
3.2.4. Introduzione da parte di Samsung SDI di un approccio «differenziato» e di un approccio «probabilistico» per il calcolo del divario di redditività
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78) |
Pur non condividendo i dubbi della Commissione in merito ai confronti del VAN, l’Ungheria ha spiegato di essere disposta a confrontare alcuni altri scenari plausibili di redditività, allo scopo di illustrare in che modo il divario di redditività tra l’Ungheria e la Cina resterebbe significativo in tali scenari e che, di conseguenza, l’aiuto di Stato offerto dall’Ungheria a Samsung SDI avrebbe mantenuto il suo effetto di incentivazione. Più specificamente, Samsung SDI ha ricalcolato il divario in termini di VAN a seguito della decisione di avvio del procedimento, ipotizzando due approcci: un approccio «differenziato», che prevede quattro scenari diversi, e un approccio «probabilistico», che conduce a tre scenari possibili. |
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79) |
Nell’ambito dell’approccio differenziato, Samsung SDI ha calcolato due divari in termini di VAN senza alcun approvvigionamento locale in Cina o in Ungheria, ma tenendo conto di una sovvenzione cinese locale pari al [15-20] % dell’investimento o di un’aliquota d’imposta sui redditi delle società del 15 %. In entrambi gli scenari, Samsung SDI sostiene che il divario di redditività rimarrebbe paragonabile o superiore al divario iniziale di 173 milioni di EUR. Un terzo nuovo calcolo del divario in termini di VAN, ricalcolato sulla base di un tasso di approvvigionamento locale del [31-35] % per l’investimento in Cina (e nessun approvvigionamento locale per l’investimento in Ungheria), di nessuna sovvenzione e di un’aliquota d’imposta sul reddito delle società del 25 % per l’investimento in Cina, porterebbe a un divario in termini di VAN inferiore a quello iniziale ma pari all’importo dell’aiuto di Stato proposto dall’Ungheria. Infine, un quarto nuovo calcolo del divario in termini VAN, ricalcolato sulla base di un tasso di approvvigionamento locale del [25-30] % per l’investimento in Cina (e nessun approvvigionamento locale in Ungheria), di nessuna sovvenzione e di un’aliquota d’imposta sul reddito delle società del 25 % per l’investimento in Cina, porterebbe a un divario in termini di VAN inferiore sia al divario del VAN iniziale sia all’importo dell’aiuto di Stato proposto dall’Ungheria. |
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80) |
Samsung SDI ha sostenuto che la metodologia differenziata di cui sopra non rispecchiava accuratamente il processo decisionale che ha portato all’investimento. Ha invece ritenuto che un approccio probabilistico restituirebbe un quadro più realistico che tiene conto di tutti i fattori considerati da Samsung SDI nel decidere in merito all’ubicazione dell’investimento. |
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81) |
I tre «scenari probabilistici» proposti da Samsung SDI in seguito alla decisione di avvio del procedimento combinano i tre diversi fattori (ossia l’approvvigionamento locale del [25-30] % per l’investimento in Cina, una sovvenzione del [15-20] % da parte delle autorità cinesi e un’aliquota d’imposta sul reddito delle società del 15 %) ai quali vengono applicati diversi coefficienti di probabilità per riflettere l’incertezza relativa alla concretizzazione di tali fattori. I coefficienti di probabilità proposti sono del 100 % per il fattore relativo all’approvvigionamento locale prudente del [25-30] % in Cina per tutti e tre gli scenari e, in alternativa, del 25 % o dello 0 % per gli altri due fattori (in due scenari) o del 25 % per entrambi (nel terzo scenario) (41). Samsung spiega che tutti e tre i divari in termini di VAN risultanti dai nuovi calcoli rientrano nell’intervallo del divario in termini di VAN iniziale e che tutti e tre sono superiori all’importo dell’aiuto di Stato proposto dall’Ungheria. Alla luce di quanto precede, l’Ungheria ha sostenuto che l’effetto di incentivazione dell’importo dell’aiuto notificato sarebbe stato confermato. |
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82) |
L’Ungheria ha affermato che la Commissione dovrebbe tenere conto di tale ricalcolo ex post del divario in termini di VAN, effettuato sulla base di dati storici, sebbene non sia stato preso in considerazione dal beneficiario dell’aiuto nel momento in cui ha scelto il luogo dell’investimento. |
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83) |
Nelle loro osservazioni sulla decisione di estensione, l’Ungheria e Samsung SDI hanno sostenuto che un documento aziendale interno contemporaneo al processo decisionale fornito da Samsung SDI conferma l’affermazione secondo cui il beneficiario ha applicato un approccio intrinsecamente probabilistico nella fase ex ante della valutazione dell’investimento. A tal riguardo, esse hanno fatto riferimento, più precisamente, alla relazione interna del 21 settembre 2017. |
3.3. Proporzionalità
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84) |
L’Ungheria ha spiegato che la misura di aiuto mirava a compensare, in parte, lo svantaggio dichiarato in termini di costi di 173 milioni di EUR al fine di attrarre l’investimento in una regione assistita. L’Ungheria ha confermato che il gruppo Samsung SDI era disposto a sostenere il restante svantaggio in termini di costi, pari a 65 milioni di EUR, in quanto riteneva che avrebbe beneficiato di determinati vantaggi offerti dal sito ungherese sotto il profilo qualitativo e strategico. |
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85) |
L’Ungheria e Samsung SDI hanno ribadito che, anche se il divario in termini di VAN dovesse essere ricalcolato (cfr. sezione 3.2.4), l’importo dell’aiuto, a condizione che rimanga entro il limite di tale divario del VAN riveduto, rimarrebbe proporzionato. |
3.4. Strumento adeguato e necessario
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86) |
L’Ungheria ha spiegato che la necessità di aiuti nella regione interessata, ossia l’Ungheria centrale, è confermata dal suo status di regione assistita ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. In passato, la regione dell’Ungheria centrale ha beneficiato di numerose misure non di aiuto e orizzontali, che da sole si sono rivelate insufficienti a far fronte agli svantaggi regionali della zona. La contea di Pest è rimasta particolarmente sottosviluppata rispetto al resto della regione dell’Ungheria centrale. |
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87) |
L’Ungheria ha ritenuto che, secondo la prassi della Commissione, una sovvenzione diretta costituisca uno strumento di aiuto adeguato per conseguire l’obiettivo perseguito, vale a dire attrarre l’investimento verso Göd. |
3.5. Effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi
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88) |
In primo luogo, l’Ungheria ha osservato che sarebbero stati serviti gli stessi acquirenti, indipendentemente dal fatto che gli elementi di batterie per veicoli elettrici siano prodotti in Cina o in Ungheria. Volumi uguali sarebbero prodotti e venduti agli stessi prezzi per rifornire gli stessi mercati geografici (vale a dire il SEE e […]). |
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89) |
In secondo luogo, l’Ungheria non ha contestato il fatto che per il progetto di investimento non fossero stati presi in considerazione soltanto i tre impianti esistenti di elementi di batterie del gruppo Samsung SDI in Cina, Corea del Sud e Ungheria (come affermato nella notifica e durante la fase di esame preliminare), ma anche siti di investimento greenfield in Cina (Wuxi), Polonia (Środa), Slovacchia (Sered’), Ungheria (Tatabánya) e Cechia (Most Joseph). L’Ungheria e Samsung SDI hanno tuttavia spiegato che queste altre possibilità, che avrebbero costituito investimenti greenfield, erano state escluse in una fase iniziale del processo decisionale. Samsung SDI ha ricordato che all’epoca la capacità del gruppo era inferiore al suo obiettivo di vendita in Europa e […]; pertanto il gruppo incaricato della pianificazione della divisione commerciale di Samsung SDI aveva proposto un piano di investimenti per aumentare quanto prima tale capacità. Tale obiettivo non sarebbe pertanto stato raggiunto mediante investimenti greenfield. Il gruppo incaricato della pianificazione ha mantenuto solo due siti dismessi: Göd e Xìan. La Commissione avrebbe pertanto interpretato in modo errato i documenti interni relativi alla riunione del 21 settembre 2017 (42). |
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90) |
In terzo luogo, per quanto riguarda un eventuale trasferimento all’interno del SEE, l’Ungheria ha innanzitutto asserito che le attività di produzione in Austria (pacchi batterie) e l’attività sovvenzionata in Ungheria (celle di batterie) erano sostanzialmente e tecnologicamente diverse (la Commissione stessa aveva riconosciuto che il processo di produzione delle nuove celle di batterie a Göd costituiva una «nuova innovazione nei processi», cfr. considerando da 89 a 101 della decisione di avvio del procedimento). Inoltre la riduzione delle attività dello stabilimento austriaco del gruppo Samsung SDI si inseriva nel quadro di un riorientamento della missione di tale impianto e non costituiva una chiusura parziale ai sensi degli orientamenti. In ogni caso, non esisterebbe alcun nesso causale tra la riduzione delle attività in Austria e l’aiuto in Ungheria per l’ampliamento del sito di Göd. |
4. OSSERVAZIONI DEL MINISTERO DEL COMMERCIO, DELL’INDUSTRIA E DELL’ENERGIA DELLA COREA DEL SUD SULLA DECISIONE DI ESTENSIONE
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91) |
Nelle sue osservazioni, la Corea del Sud ha riconosciuto gli sforzi compiuti dalla Commissione per risolvere le questioni segnalate nell’ambito del procedimento di indagine formale in corso. Ha inoltre indicato che ci si poteva attendere ulteriori investimenti di Samsung SDI in Europa e che una decisione positiva adottata dalla Commissione in questo caso fungerebbe da catalizzatore per gli ulteriori investimenti di Samsung SDI. |
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92) |
L’Ungheria ha confermato di non avere niente da rilevare in merito alle osservazioni presentate dalla Corea del Sud. |
5. VALUTAZIONE
5.1. Esistenza degli aiuti
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93) |
Per i motivi esposti nella decisione di avvio del procedimento (considerando da 71 a 76), la Commissione ha ritenuto che la misura di aiuto costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto era imputabile allo Stato e concessa mediante risorse statali, era selettiva, procurava un vantaggio economico a Samsung SDI, poteva incidere sugli scambi tra Stati membri e falsava o minacciava di falsare la concorrenza. Tale valutazione rimane valida, pertanto la misura in questione costituisce un aiuto di Stato. |
5.2. Legittimità della misura di aiuto
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94) |
Nella decisione di avvio del procedimento (considerando da 77 a 80) la Commissione ha ricordato che se l’importo degli aiuti agli investimenti a finalità regionale che si prevede di concedere supera la soglia di notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014, tali aiuti non rientrano nell’esenzione prevista da tale regolamento e devono pertanto essere notificati individualmente alla Commissione. In questo caso, nella zona di Göd, la soglia applicabile è di 26,25 milioni di EUR. Pertanto la misura di aiuto prevista, pari a 108 milioni di EUR, non ha potuto essere esentata dall’obbligo di notifica. |
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95) |
Inoltre, a norma del punto 15 degli orientamenti, gli aiuti regionali agli investimenti di grandi imprese in zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE sono considerati compatibili solo se sono concessi per investimenti iniziali finalizzati alla creazione di nuove attività economiche in tali zone o alla diversificazione degli stabilimenti esistenti in nuovi prodotti o in nuove innovazioni nei processi. Gli aiuti a favore di tali attività sono soggetti a obbligo di notifica individuale, a meno che non sostengano investimenti iniziali finalizzati alla creazione di nuove attività economiche in tali zone. L’obbligo di notificare individualmente gli aiuti finalizzati alla diversificazione degli stabilimenti esistenti in nuovi prodotti o in nuove innovazioni nei processi si applica indipendentemente dall’importo dell’aiuto previsto. |
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96) |
Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha concluso (al considerando 79 di tale decisione) che, notificando la concessione di tali aiuti previa approvazione della Commissione, l’Ungheria ha rispettato gli obblighi di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (cfr. anche il considerando 30). Questa valutazione rimane valida. |
5.3. Compatibilità della misura di aiuto
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97) |
In deroga al divieto generale di concedere aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un aiuto può essere considerato compatibile se può beneficiare di una delle deroghe enumerate nel TFUE. Poiché l’obiettivo della misura di aiuto è promuovere lo sviluppo regionale in una zona designata ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la Commissione valuterà la compatibilità della misura di aiuto alla luce di tale disposizione, come interpretata negli orientamenti. |
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98) |
L’Ungheria ha concesso l’aiuto, solo previa approvazione della Commissione, il 27 dicembre 2021 (considerando 30). L’aiuto è pertanto valutato alla luce degli orientamenti applicabili dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2021 (43). |
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99) |
In linea con le disposizioni degli orientamenti, nella decisione di avvio del procedimento (cfr. considerando 83) la Commissione ha valutato in primo luogo se l’investimento 2, che deve essere realizzato da una grande impresa in una zona ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e che non riguarda un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica ai sensi del punto 20, lettera i), degli orientamenti, potesse essere considerato ammissibile agli aiuti a finalità regionale, in quanto l’Ungheria asseriva che il suo processo di produzione si basava su una nuova innovazione nei processi. La Commissione ha inoltre constatato che Samsung SDI non era un’impresa in difficoltà (considerando 8 della decisione di avvio del procedimento) (e ad oggi non dispone di informazioni in senso contrario). La Commissione osserva infine che l’Ungheria si è impegnata a sospendere la concessione e/o il pagamento dell’aiuto notificato al beneficiario, qualora questi abbia ricevuto in precedenza aiuti illegittimi dichiarati incompatibili da una decisione della Commissione, fino a quando il beneficiario non avrà rimborsato o versato in un conto separato l’aiuto illegittimo e incompatibile e gli interessi di recupero corrispondenti. Pertanto nel caso di specie i punti 18 e 19 degli orientamenti sono rispettati. |
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100) |
La Commissione ha riconosciuto che il processo di produzione delle nuove celle di batterie a Göd si qualificava come «nuova innovazione nei processi» e consisteva pertanto in un investimento iniziale ai sensi degli orientamenti (considerando 37 della presente decisione e considerando da 89 a 101 della decisione di avvio del procedimento). L’indagine formale della Commissione non ha individuato alcun elemento idoneo a rimettere in discussione tale valutazione. Di conseguenza la conclusione della Commissione rimane valida ai fini della presente decisione. |
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101) |
La Commissione è pertanto invitata a valutare se la misura di aiuto soddisfi i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, ossia se costituisca «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo […] di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune». Tale valutazione è effettuata sulla base dei criteri stabiliti negli orientamenti. |
5.3.1. Obiettivo della promozione dello sviluppo regionale
5.3.1.1.
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102) |
Gli orientamenti impongono allo Stato membro di dimostrare concretamente il contributo reale e duraturo dell’investimento sovvenzionato allo sviluppo regionale della regione interessata. A tal fine, la sezione 3.2.2 degli orientamenti elenca una serie di indicatori che gli Stati membri possono utilizzare per dimostrare il contributo regionale dei singoli aiuti agli investimenti. |
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103) |
Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha confermato che la zona di Göd era ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. |
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104) |
Per provare che il contributo fosse reale e duraturo, lo Stato membro doveva anche dimostrare che la redditività della misura di aiuto era avvalorata da un contributo finanziario da parte del beneficiario dell’aiuto pari almeno al 25 % dei costi ammissibili (44), apportato attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno finanziario pubblico. Inoltre l’investimento (gli attivi sovvenzionati) doveva essere mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento (45). La Commissione ha osservato che tali condizioni erano soddisfatte (cfr. considerando 31 e 32 della decisione di avvio del procedimento). |
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105) |
Nella decisione di avvio del procedimento (cfr. considerando 105), la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l’investimento avrebbe avuto tutti gli effetti positivi descritti nei documenti di notifica, in quanto la politica di approvvigionamento locale ivi menzionata non sembrava concretizzarsi, almeno non per l’acquisto di macchinari e attrezzature utilizzati nel progetto di investimento. |
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106) |
Tuttavia dopo aver valutato gli elementi di prova complessivi contenuti nel fascicolo, la Commissione prende atto del fatto che l’Ungheria ha invocato diversi effetti regionali positivi dell’investimento. Tra gli altri (cfr. considerando 35 della decisione di avvio del procedimento), stando alle previsioni, la misura di aiuto avrebbe creato 1 200 nuovi posti di lavoro diretti. Data la sua ubicazione, è probabile che l’investimento attragga pendolari dalle regioni limitrofe che sono regioni assistite ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE. Secondo le previsioni, il numero di posti di lavoro indiretti creati a seguito dell’investimento sarebbe stato di circa 200 in Ungheria e i lavori di costruzione in quanto tali avrebbero attirato più di [30-60] diverse imprese edili e più di [800-1 100] lavoratori (considerando 46). Il beneficiario intendeva inoltre offrire una formazione completa per migliorare le competenze generali e specifiche della propria forza lavoro e cooperare con gli istituti di istruzione superiore ungheresi (promuovendo in tal modo le ricadute di conoscenze e i trasferimenti di tecnologia). L’Ungheria ha altresì fatto riferimento a investimenti ulteriori e ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione previste nella regione. La Commissione ritiene che nel fascicolo non vi siano elementi atti a contestare l’esistenza dei benefici attesi al momento della concessione dell’aiuto condizionato. Per quanto riguarda i suoi dubbi iniziali in relazione all’approvvigionamento locale, la Commissione osserva che tali dubbi non potevano in alcun caso incidere sull’esistenza del contributo dell’investimento 2 allo sviluppo regionale della zona (come stabilito sopra), ma solo sulla sua portata. |
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107) |
La Commissione ritiene pertanto che sia sufficientemente dimostrato che l’investimento apporterebbe un contributo positivo allo sviluppo della regione. |
5.3.1.2.
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108) |
Secondo la sezione 3.5 degli orientamenti, gli aiuti a finalità regionale sono considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l’aiuto modifica il comportamento dell’impresa spingendola ad intraprendere un’attività supplementare che contribuisce allo sviluppo di una zona e che non realizzerebbe senza l’aiuto o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso o in un altro luogo. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica. |
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109) |
Come spiegato al considerando 116 della decisione di avvio del procedimento, nel caso dell’investimento 2 il criterio dell’effetto di incentivazione formale di cui ai punti 64, 65 e 69 degli orientamenti, vale a dire che i lavori possono iniziare solo dopo la presentazione del modulo di domanda di aiuto, è stato rispettato. |
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110) |
Tuttavia, poiché un’impresa può avere numerose ragioni valide per realizzare un progetto di investimento in una determinata regione, anche in assenza di aiuti di Stato, la Commissione deve inoltre valutare in modo approfondito, come prescritto dagli orientamenti, la necessità dell’aiuto quale incentivo sostanziale all’investimento. In tale contesto, lo Stato membro è tenuto a specificare lo scenario descritto al punto 61 degli orientamenti (decisione di investimento, scenario 1; o decisione sull’ubicazione, scenario 2). |
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111) |
L’Ungheria ha notificato la misura di aiuto come rientrante nello scenario 2 di cui al punto 61 degli orientamenti. Conformemente al punto 61 degli orientamenti, lo scenario 2 è presente quando l’aiuto fornisce un incentivo a decidere di collocare un investimento già pianificato nella regione in questione invece che altrove, in quanto compensa gli svantaggi e i costi netti legati all’ubicazione dell’investimento nella regione interessata. Come indicato alla sezione 3.5.2 degli orientamenti, nel caso dello scenario 2, lo Stato membro deve fornire prove evidenti del fatto che l’aiuto ha un effetto concreto sulla scelta del luogo di investimento. L’onere della prova riguardo al suddetto effetto ricade pertanto sullo Stato membro. A tal fine, lo Stato membro deve fornire una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui nessuna autorità pubblica nel SEE concederebbe un aiuto al beneficiario (anche nel luogo scelto). Il punto 71 degli orientamenti indica che per lo scenario 2 — cui l’Ungheria si richiama nel caso di specie — lo Stato membro può dimostrare l’effetto di incentivazione dell’aiuto presentando documenti aziendali dai quali risulti che è stato effettuato un confronto tra i costi e i benefici dell’ubicazione dell’investimento nella regione assistita in questione e quelli dell’ubicazione in un’altra o in altre regioni. Tali documenti dovrebbero essere contemporanei al processo decisionale relativo all’investimento o alla scelta della sua ubicazione. A tal fine, lo Stato membro è invitato a basarsi su documenti ufficiali del consiglio di amministrazione, valutazioni dei rischi, relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi e documenti che analizzino vari scenari di investimento. |
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112) |
La Commissione deve verificare se lo scenario controfattuale presentato dall’Ungheria sia realistico e credibile. |
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113) |
A norma del punto 68 degli orientamenti, uno scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all’investimento da parte del beneficiario (46). |
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114) |
Nel caso di specie, l’Ungheria ha avanzato una serie di argomentazioni e fornito documenti giustificativi a sostegno della sua posizione secondo cui l’investimento 2 soddisfaceva i requisiti degli orientamenti in quanto progetto rientrante nello scenario 2 di cui al punto 61 degli orientamenti. Ha asserito la presenza di un divario di redditività in termini di valore netto attuale (VAN) di 173 milioni di EUR rispetto a un sito alternativo di investimento a Xìan, Cina. Tale divario derivava essenzialmente da una differenza significativa tra i costi di investimento pianificati della misura di aiuto nelle due ubicazioni alternative. Mentre il beneficiario investirebbe 1,2 miliardi di EUR in valore nominale (corrispondente a un valore attuale di 982 milioni di EUR (47)) in edifici, attrezzature e macchinari in Ungheria, i costi equivalenti in Cina ammontavano a soli […] milioni di EUR in valore nominale (corrispondenti a un valore attuale di 766,7 milioni di EUR). La differenza di 215,3 milioni di EUR (in valore attuale) era dovuta esclusivamente al costo dei macchinari e delle attrezzature, che nella notifica risultava superiore di quasi il [35-50] % in Ungheria rispetto alla Cina. |
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115) |
Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha osservato che la differenza di 215,3 milioni di EUR nei costi di investimento era parzialmente compensata dai vantaggi netti dell’investimento ungherese (42,3 milioni di EUR), con un conseguente divario di redditività netta finale di 173 milioni di EUR tra le sedi in Cina e Ungheria, a svantaggio della sede in Ungheria. La Commissione ha inoltre osservato che l’Ungheria affermava che l’aiuto notificato di 108 milioni di EUR in valore attualizzato compensava in parte lo svantaggio netto di 173 milioni di EUR legato alla decisione di ubicare l’investimento in Ungheria rispetto alla Cina. |
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116) |
Come risulta dalla decisione di estensione (in particolare i considerando 5 e 6), in risposta alla decisione di avvio del procedimento, l’Ungheria e Samsung SDI hanno ritrattato alcune dichiarazioni formulate durante la fase di esame preliminare e hanno presentato nuove argomentazioni ed elementi di prova relativi alle ipotesi formulate dal beneficiario nello scenario controfattuale, che erano almeno parzialmente in contraddizione con dichiarazioni e affermazioni precedenti. |
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117) |
Nella decisione di avvio e nella decisione di estensione, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla credibilità dello scenario controfattuale (un investimento in Cina), in quanto considerazioni strategiche prevalenti avrebbero comunque indotto l’impresa a localizzare il proprio investimento in Ungheria. Ha inoltre espresso dubbi in merito ai confronti relativi al divario in termini di VAN, che non sembravano realistici e credibili alla luce degli elementi di prova disponibili. |
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118) |
Nella sezione seguente, la Commissione valuta ciascuno dei punti sui quali aveva espresso dubbi in relazione al divario in termini di VAN e alla decisione sull’ubicazione. Questi possono essere raggruppati in tre categorie: l’esistenza di considerazioni strategiche prevalenti che annullano fin dall’inizio la credibilità dell’ubicazione alternativa cinese; la differenza tra i costi di macchinari e attrezzature nelle due ubicazioni alternative (e in particolare i livelli di approvvigionamento locale previsto); e il presunto sostegno finanziario delle autorità cinesi a favore dell’ubicazione cinese. |
5.3.1.2.1. L’esistenza di considerazioni strategiche prevalenti che annullano fin dall’inizio la credibilità dell’ubicazione alternativa cinese
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119) |
Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha sollevato dubbi in merito alla credibilità dello scenario controfattuale cinese, in quanto non poteva escludere che l’investimento avrebbe comunque avuto luogo in Ungheria per una serie di fattori. Tali fattori erano i seguenti: i) il contesto economico ostile in Cina nei confronti dei produttori sudcoreani di batterie per veicoli elettrici, ii) il rischio di un trasferimento forzato di tecnologia, iii) la scarsa probabilità che Samsung SDI avesse realizzato l’investimento 1 a Göd senza prendere in considerazione un aumento degli investimenti in una fase successiva, iv) i vantaggi di un’ubicazione in Europa, quali la rapida espansione del mercato europeo e la vicinanza agli acquirenti europei (unitamente a una strategia di investimento regionalizzata che, secondo il parere preliminare della Commissione, il gruppo Samsung SDI avrebbe potuto perseguire). |
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120) |
Per quanto riguarda l’ostilità del contesto economico cinese nei confronti dei produttori sudcoreani di batterie per veicoli elettrici (cfr. considerando 139 della decisione di avvio del procedimento), la Commissione prende atto del fatto che, come dimostrato da documenti interni contemporanei al processo decisionale e come sostenuto nella notifica, l’investimento alternativo previsto a Xìan sarebbe servito da base per le esportazioni (non era previsto che generasse vendite sul mercato cinese (48)). La Commissione pertanto riconosce che il fatto che nel 2016 la Cina abbia attuato misure che hanno ostacolato le vendite dei produttori sudcoreani di batterie per veicoli elettrici sul mercato interno cinese non sembra aver creato un contesto economico ostile per l’investimento in questione, che non era destinato a servire il mercato cinese. Samsung SDI ha inoltre presentato documenti contemporanei e informazioni pubblicamente disponibili che dimostrano l’esistenza di buoni rapporti commerciali tra le autorità cinesi e il gruppo Samsung SDI (in particolare l’offerta di sovvenzioni da parte delle autorità cinesi del 23 febbraio 2017) e altri produttori sudcoreani di batterie per veicoli elettrici. La Commissione osserva infine che nessun documento del fascicolo consente di concludere che il gruppo Samsung SDI avesse considerato tale ambiente ostile come un fattore decisivo al momento di decidere in merito all’ubicazione. Al contrario, dalla relazione interna del 21 settembre 2017 emerge che, poco prima della decisione di investimento, il gruppo Samsung SDI ha attribuito un punteggio di […] ai propri rapporti con le autorità cinesi: lo stesso punteggio attribuito alle autorità ungheresi e superiore a quello attribuito ad altre autorità europee. La Commissione ritiene pertanto che il progetto di investimento non sia stato minacciato da un ambiente economico potenzialmente ostile in Cina e che, in ogni caso, il contesto imprenditoriale in Cina non sia stato considerato dal beneficiario né negativo né un fattore prevalente al momento della decisione sull’ubicazione. |
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121) |
Per quanto riguarda il rischio potenziale di trasferimento forzato di tecnologia in Cina (cfr. considerando 138 della decisione di avvio del procedimento), l’Ungheria e Samsung SDI hanno fornito informazioni supplementari che dimostrano che il beneficiario aveva previsto una serie di misure nello scenario di investimento controfattuale al fine di garantire che i suoi diritti di proprietà intellettuale fossero sufficientemente tutelati in Cina, sulla base della propria esperienza in materia di impianti operativi in tale paese (considerando 59). Samsung SDI ha inoltre spiegato che nell’ottobre 2017 (ossia prima della decisione di investimento) l’amministrazione cinese ha annunciato una legislazione volta a rafforzare la protezione della proprietà intellettuale (considerando 59). Alla luce di tali osservazioni, la Commissione ritiene che i suoi dubbi iniziali su un possibile trasferimento forzato di diritti di PI non fossero tali da escludere un’ubicazione controfattuale in Cina. |
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122) |
I dubbi espressi in via preliminare dalla Commissione (cfr. considerando 140 della decisione di avvio del procedimento) in merito alla credibilità generale dello scenario controfattuale di investimento cinese si basavano anche sull’argomentazione secondo cui era improbabile che Samsung SDI avrebbe avviato un piccolo stabilimento di produzione di elementi di batterie senza aiuti, come quello di Göd (ossia l’investimento 1), se non avesse preso in considerazione un aumento dell’investimento in una fase successiva. Ne consegue che all’epoca in cui è stato effettuato l’investimento 1, nel 2016, vi sarebbe già stata l’intenzione di investire e aumentare la capacità a Göd. Da un documento interno di Samsung SDI si evinceva tuttavia che l’investimento iniziale 1 del gruppo a Xìan non era stato incrementato: uno dei siti di produzione del gruppo Samsung SDI avrebbe quindi potuto non essere sviluppato oltre la prima fase di investimento se fosse stata presa una decisione sull’ubicazione a favore del sito concorrente. Oltretutto l’esistenza di un investimento iniziale a Göd non significa che non vi fosse alcuna scelta tra Göd e Xìan, in quanto in entrambi i siti era presente un investimento esistente che poteva essere incrementato. Più in generale, la Commissione riconosce che anche l’esistenza di un’intenzione implicita o esplicita di potenziare un sito di produzione (come il fatto che una società abbia acquistato un terreno più ampio di quello richiesto per un primo stabilimento) non significa necessariamente che il nuovo investimento sarà effettuato in ogni caso. A tale riguardo, la Commissione osserva che nessun elemento del fascicolo dimostra espressamente che Samsung SDI avesse fin dall’inizio in programma di accrescere l’investimento a Göd. |
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123) |
Inoltre nella decisione di avvio del procedimento (considerando 143 della decisione di avvio del procedimento) la Commissione ha ritenuto in linea generale che una serie di vantaggi offerti da un sito di produzione europeo (ad esempio, la rapida espansione del mercato europeo e la vicinanza agli acquirenti europei) possano aver costituito considerazioni strategiche prevalenti che avrebbero indotto Samsung SDI a localizzare in ogni caso il proprio investimento in Ungheria. Tale dubbio è stato confermato anche nella decisione di estensione (considerando 57 della decisione di estensione), in cui la Commissione ha ritenuto che il gruppo Samsung SDI avrebbe potuto seguire una strategia di investimento regionalizzata che l’avrebbe portata a investire in ogni caso in siti di produzione in Europa. Tuttavia anche se in un documento interno del gruppo Samsung SDI (49) si suggerisce che una diversificazione dei siti di produzione in ciascun continente «potrebbe essere utile», il tono cauto di tale documento e il contesto di tale dichiarazione (la diversificazione era solo uno dei diversi parametri del confronto qualitativo sito per sito, insieme ad altre considerazioni, come il flusso logistico in treno tra il possibile sito di Xìan e l’Europa) dimostrano che tale fattore non costituiva una considerazione strategica prevalente per il gruppo Samsung SDI. Altri documenti interni contemporanei del gruppo Samsung SDI si limitano ad affermare che tali fattori qualitativi «non dovrebbero [essere] trascurare[ti]» (50). Nessun altro elemento del fascicolo consente di suffragare il dubbio sollevato al riguardo e l’esistenza di una strategia di investimento regionalizzata prioritaria al momento della decisione di investimento. In particolare, nessuno degli elementi di prova relativi alla quarta e alla quinta fase del processo decisionale del beneficiario (considerando 68 e 69 della decisione di avvio del procedimento) — entrambi successivi alla riunione del 21 settembre 2017 — indica un indirizzo a favore della diversificazione regionale nel processo di decisione finale sull’ubicazione. Inoltre, come osservato dall’Ungheria, se la vicinanza ai clienti fosse un fattore chiave della strategia di investimento del gruppo Samsung SDI al momento della decisione sull’ubicazione, il gruppo avrebbe avviato in parallelo uno stabilimento di produzione di batterie per veicoli elettrici a […]. I documenti aziendali interni dimostrano tuttavia che, per colmare il divario di approvvigionamento individuato nel mercato […], sono state prese in considerazione solo le due alternative in Ungheria e in Cina. L’assenza di una strategia di investimento regionalizzata prioritaria è ulteriormente evidenziata dai documenti interni di Samsung SDI forniti dall’Ungheria, secondo i quali sia l’investimento iniziale a Xìan che il previsto potenziamento del sito di Xìan avrebbero servito i mercati esteri (l’Europa e […], non il mercato interno cinese) (51). |
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124) |
Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ritiene che le considerazioni strategiche di cui sopra non siano state decisive e/o non siano state prese in considerazione (in quanto tali o come aventi una rilevanza primaria) nella decisione sull’ubicazione del progetto di investimento. Di conseguenza, il gruppo Samsung SDI potrebbe in generale prevedere realisticamente un tale investimento in Cina. |
5.3.1.2.2. Differenze nei costi dei macchinari e nei livelli di approvvigionamento locale a Xìan e a Göd
5.3.1.2.2.1. Mancanza di credibilità dell’ipotesi iniziale di approvvigionamento interamente locale di attrezzature e macchinari in entrambe le ubicazioni
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125) |
Nella notifica l’Ungheria ha giustificato la notevole differenza nei costi di investimento per attrezzature e macchinari invocando la politica di approvvigionamento locale del gruppo Samsung SDI, che in linea di principio impone al gruppo di acquistare le attrezzature e i macchinari e gli altri fattori produttivi necessari per gli investimenti da fonti locali (cfr. considerando 42 e 130 della decisione di avvio del procedimento). Nella decisione di avvio, la Commissione ha ritenuto che l’affermazione secondo cui Samsung SDI si sarebbe procurato in loco il 100 % dei macchinari e delle attrezzature in entrambi gli scenari considerati (vale a dire sia nel caso di investimento a Xìan che a Göd) non fosse credibile e realistica. |
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126) |
Per quanto riguarda l’approvvigionamento locale di attrezzature per il sito ungherese (ossia l’approvvigionamento da fornitori del SEE), la Commissione ha rilevato (considerando 47 della decisione di avvio del procedimento) le limitate iniziative intraprese da Samsung SDI per individuare i fornitori locali (contatti bilaterali con cinque fornitori del SEE nel 2015, 2016 e 2017, conferenza del febbraio 2017) sottolineandone gli scarsi risultati, dal momento che 23 dei 29 fornitori del SEE considerati erano stati scartati per vari motivi prima della decisione di investimento (mentre, al momento della decisione di investimento, erano in corso trattative con solo sei fornitori, che potevano unicamente fornire attrezzature per una piccola parte dell’investimento di Samsung SDI in Ungheria). La Commissione ha altresì osservato (considerando 48 della decisione di avvio del procedimento) che nessuna delle attrezzature per il primo investimento di Samsung SDI (investimento greenfield 1) a Göd era stata acquistata da fornitori del SEE. Samsung SDI, in linea con una restrizione prevista nella sua politica di approvvigionamento locale, non ha cercato di ricorrere all’approvvigionamento locale in quel momento e non ha quindi sviluppato contatti con i fornitori locali (cfr. considerando 50 e nota 20). L’Ungheria si è limitata a spiegare che la ricerca di fornitori del SEE è un impegno costante e che, in ultima analisi, alcune attrezzature potevano essere acquistate dai fornitori identificati. In considerazione di quanto precede e dell’assenza di elementi indicanti che, al momento della decisione di investimento, i fornitori con sede nel SEE fossero stati seriamente presi in considerazione per una parte significativa delle consegne di macchinari e attrezzature ai fini dell’investimento 2, la Commissione conferma la sua conclusione secondo cui Samsung SDI non poteva presumere in modo credibile di potere acquistare il 100 % delle attrezzature per l’impianto ungherese a livello locale. La Commissione osserva che, per l’investimento 2, Samsung SDI non ha di fatto acquistato quasi nessuna delle attrezzature da fornitori del SEE (52). |
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127) |
Per quanto riguarda l’approvvigionamento locale per l’investimento alternativo a Xìan, la Commissione osserva innanzitutto che, al momento della decisione sull’ubicazione, il gruppo Samsung SDI sapeva di aver raggiunto solo un livello limitato di approvvigionamento locale nel proprio stabilimento di Tianjin che produce elementi di batterie per dispositivi mobili. Secondo gli elementi di prova (presentati dall’Ungheria il 3 novembre 2020, considerando 63, lettera a)] che avrebbero potuto essere disponibili al momento della decisione sull’ubicazione, nel periodo 2015-2016 per lo stabilimento di Tianjin era stato raggiunto un approvvigionamento locale medio del [25-30] % (che era la percentuale più elevata di approvvigionamento locale registrata per tale impianto fino a quel momento). |
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128) |
La Commissione osserva inoltre che, al momento della decisione sull’ubicazione, il gruppo Samsung SDI riteneva che l’utilizzo di fornitori cinesi potesse in generale creare problemi in termini di […] e riservatezza (considerando 62). Sebbene l’Ungheria e Samsung SDI abbiano successivamente affermato che tali problemi potrebbero o avrebbero potuto essere affrontati con vari mezzi (cfr. la sottosezione 5.3.1.2.2.2.2), la Commissione ritiene che, se fossero stati risolvibili velocemente, senza costi aggiuntivi e in tutti i casi, per tutti i fornitori e le macchine, tali aspetti non sarebbero stati l’oggetto di documenti aziendali. |
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129) |
La Commissione sostiene quindi che il gruppo Samsung SDI non poteva presumere in modo credibile di potere acquistare a livello locale il 100 % delle attrezzature per l’impianto cinese. Ciò è confermato dalla valutazione ex post del livello di approvvigionamento locale che si sarebbe potuto realisticamente ipotizzare al momento della decisione di investimento: il tasso di approvvigionamento locale più elevato presentato da Samsung SDI e dall’Ungheria non supera il [40-45] % (53). |
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130) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che, al momento della decisione sull’ubicazione, la politica di approvvigionamento interamente locale non fosse credibile e realistica né a Göd né a Xìan. Pertanto l’approvvigionamento interamente locale non poteva ragionevolmente essere preso in considerazione ai fini dei confronti del VAN effettuati da Samsung SDI. Di conseguenza, l’asserito differenziale dei costi di investimento tra Ungheria e Cina, pari a 237,5 milioni di EUR (in valore attuale), dove i costi di macchinari e attrezzature in Ungheria erano superiori di circa il [40-45] % rispetto alla Cina, non può essere giustificato. |
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131) |
Considerando che la Commissione non nega che il beneficiario abbia tenuto conto dell’approvvigionamento locale nella sua valutazione del VAN e che l’approvvigionamento locale sia un fattore pertinente da valutare, ma si limita a concludere che l’ipotesi di un approvvigionamento interamente locale non era né credibile né realistica, essa valuterà in che misura l’approvvigionamento locale avrebbe potuto essere considerato credibile e realistico al momento della decisione sull’ubicazione. |
5.3.1.2.2.2. Valutazione da parte della Commissione di un livello realistico dei costi dei macchinari e delle attrezzature e della quota di approvvigionamento locale
5.3.1.2.2.2.1. Considerazioni generali
Utilizzo di forniture dalla Corea del Sud in assenza di approvvigionamento locale
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132) |
Nelle loro osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento, l’Ungheria e Samsung SDI hanno sostenuto che, in considerazione della politica di approvvigionamento locale del gruppo Samsung SDI e in assenza di fornitori locali adeguati, Samsung SDI utilizza i suoi abituali fornitori sudcoreani di fiducia come seconda opzione. Sebbene la Commissione abbia riconosciuto tale punto al considerando 131 della decisione di avvio del procedimento, successivamente (cfr. considerando 45 della decisione di estensione) ha sollevato un dubbio sul motivo per cui, se l’approvvigionamento parziale da parte dei fornitori cinesi dovesse essere considerato realistico, i macchinari e le attrezzature necessari in Ungheria non dovrebbero essere acquistati da fornitori cinesi molto più economici (invece che dalla Corea del Sud), il che avrebbe abbassato i costi di macchinari e attrezzature nello scenario ungherese e ridotto il divario in termini di VAN tra le due sedi. |
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133) |
Nelle sue osservazioni sulla decisione di estensione Samsung SDI ha tuttavia spiegato che i problemi relativi ai tempi (ritardo di consegna) avrebbero potuto essere affrontati solo con il coinvolgimento delle autorità cinesi (considerando 62 e 69). Samsung SDI ha affermato che ci si sarebbe potuti aspettare un tale coinvolgimento solo se l’investimento stesso avesse avuto luogo in Cina. La Commissione riconosce che dal punto di vista di Samsung SDI non sarebbe stato credibile acquistare macchinari e attrezzature per l’investimento in Ungheria da fornitori cinesi, in quanto ciò avrebbe esposto Samsung SDI a problemi riguardanti […] che avrebbero vanificato il vantaggio di prezzo prima facie a breve termine. La Commissione ritiene pertanto che, contrariamente a quanto inizialmente affermato, dal momento che l’approvvigionamento locale non era realistico in nessuno dei due scenari di investimento (ossia Ungheria e Cina), Samsung SDI avrebbe probabilmente utilizzato i suoi fornitori sudcoreani di fiducia. |
Costi aggiuntivi in caso di approvvigionamento non locale: spese di spedizione e dazi doganali
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134) |
La Commissione ritiene che, come convenuto anche dall’Ungheria e da Samsung SDI, l’eventuale acquisto dei macchinari e delle attrezzature per l’investimento da fornitori sudcoreani, invece che a livello locale, comporterebbe costi aggiuntivi (costi di spedizione, eventuali dazi doganali). La Commissione constata che l’Ungheria ha stimato i costi di spedizione (cfr. considerando 69) dalla Corea del Sud all’Ungheria al [3-4] %, mentre i costi di spedizione dalla Corea del Sud alla Cina sono stati stimati al [2-3] % dei rispettivi costi di macchinari e attrezzature (considerando 67). La Commissione inoltre dà atto che (come indicato al considerando 67) nello scenario in cui l’investimento dovesse essere realizzato in Cina, sulle attrezzature non acquistate in loco si applicherebbero anche dazi doganali dell’1,1 %, mentre non si applicherebbero dazi doganali se l’investimento avesse luogo in Ungheria (considerando 70). |
Costi aggiuntivi in caso di approvvigionamento non locale: maggiorazione applicata dalla sede centrale di Samsung SDI
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135) |
Come descritto ai considerando 44 e 45 della decisione di avvio del procedimento, i macchinari e le attrezzature utilizzati fino al marzo 2019 per l’investimento a Göd (54) non erano stati acquistati direttamente dal beneficiario dai fornitori sudcoreani. La sede centrale di Samsung SDI aveva invece agito da intermediario acquistando i macchinari e le attrezzature in Corea del Sud e rivendendoli a Samsung SDI in Ungheria, dopo aver applicato una maggiorazione del [18-22] % (maggiorazione) alla base dei costi sottostanti (55). Samsung SDI ha spiegato che il coinvolgimento della sede centrale di Samsung SDI è in linea con la sua politica di approvvigionamento locale e consente in particolare alla sede centrale di Samsung SDI di comunicare direttamente con i fornitori sudcoreani e li incoraggia ad agire rapidamente in caso di problemi in uno dei siti di produzione del gruppo. Secondo Samsung SDI, la sede centrale del gruppo sarebbe stata anche coinvolta nel caso di approvvigionamento non locale se l’investimento avesse dovuto essere realizzato in Cina. |
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136) |
La Commissione ha espresso dubbi sul fatto che tali operazioni infragruppo abbiano determinato un prezzo conforme al mercato e che non abbiano gonfiato artificialmente i costi ammissibili dello scenario che prevedeva l’ubicazione dell’investimento in Ungheria e, di conseguenza, il divario in termini di VAN (considerando 136 della decisione di avvio del procedimento e considerando 47 della decisione di estensione). |
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137) |
La Commissione rileva in primo luogo che l’Ungheria, nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, ha presentato un documento interno di Samsung SDI del 10 gennaio 2017, da cui risulta che la maggiorazione del [18-22] % si basava su uno studio di un consulente esterno e sui risultati dell’analisi comparativa di altre società fornitrici di attrezzature. Nelle sue osservazioni in merito alla decisione di estensione, l’Ungheria ha inoltre chiarito che i valori apparentemente inferiori di [13-17] % (valore mediano) e di [14-18] % (per Samsung SDI), entrambi menzionati in una relazione di Deloitte del dicembre 2018 (sulla cui base la Commissione aveva espresso dubbi), non tenevano conto dei costi aggiuntivi del [3-4] % sostenuti dalla sede centrale di Samsung SDI per l’acquisto di attrezzature, il che spiega la differenza con il margine nominale del [18-22] % utilizzato nel ricalcolo. |
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138) |
Infine Samsung SDI ha presentato un ulteriore studio effettuato da Copenhagen Economics, del 13 aprile 2020 (56), che ha valutato se la remunerazione delle operazioni infragruppo all’interno del gruppo Samsung SDI fosse conforme al principio di libera concorrenza, utilizzando la metodologia delle linee guida dell’OCSE (57). Tale studio ha concluso che il [18-22] % rientra nell’intervallo interquartile del costo netto maggiorato del margine di società comparabili (ossia tra un valore mediano del 16,8 % e un valore del terzo quartile del 23,5 %) e ha quindi confermato che la maggiorazione applicata dalla sede centrale di Samsung SDI alle operazioni infragruppo era conforme al principio di libera concorrenza. |
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139) |
Alla luce delle ulteriori argomentazioni e prove presentate dall’Ungheria e da Samsung SDI, la Commissione ritiene che, nel caso in cui i macchinari e le attrezzature per l’investimento non fossero stati acquistati a livello locale (per entrambe le località considerate), sia realistico e credibile presumere che tale approvvigionamento non locale sarebbe stato effettuato tramite la sede centrale di Samsung SDI e avrebbe comportato una maggiorazione conforme al mercato del [18-22] % sui costi di tali macchinari e attrezzature. |
Costi aggiuntivi in caso di approvvigionamento locale: spese di acquisto
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140) |
Poiché la maggiorazione del [18-22] % copre in particolare le spese di acquisto sostenute dalla sede centrale di Samsung SDI quando acquista macchinari e attrezzature per conto di una controllata (in Ungheria o in Cina), la Commissione ritiene che sarebbe stato realistico includere le spese di acquisto corrispondenti nel caso in cui le attrezzature siano acquistate localmente (direttamente dalla controllata in Ungheria o in Cina). Nella sua comunicazione del 1o luglio 2022 Samsung SDI ha specificato che l’approvvigionamento locale delle sue attrezzature in Cina e Ungheria avrebbe effettivamente comportato costi aggiuntivi (corrispondenti in particolare al collaudo e alla convalida). Samsung SDI ha spiegato che tali costi sarebbero (logicamente) più elevati per le attrezzature innovative che per quelle non innovative (58). Poiché, secondo le ipotesi rivedute più credibili (cfr. infra), non tutte le attrezzature (e in particolare nessuna delle attrezzature innovative) sarebbero state acquistate localmente, le spese di acquisto aggiuntive da applicare sono relativamente limitate. Secondo i calcoli forniti da Samsung SDI, tali spese rappresenterebbero il [3,5-5] % del costo dei macchinari. La Commissione non ha alcun motivo di fatto per sollevare dubbi su questo livello di spese. |
5.3.1.2.2.2.2. Livello credibile di approvvigionamento locale di macchinari e attrezzature nello scenario controfattuale
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141) |
Come indicato al considerando 130, sebbene sia giunta alla conclusione che l’ipotesi secondo cui la totalità dei macchinari e delle attrezzature sarebbe stata acquistata localmente non fosse credibile e realistica per nessuno dei due siti di investimento, la Commissione concorda sul fatto che la quota di approvvigionamento locale è un fattore rilevante di cui Samsung SDI ha tenuto conto al momento della decisione sull’ubicazione. La Commissione deve pertanto valutare quale quota di approvvigionamento locale possa essere ritenuta credibile e realistica per ciascuno dei siti presi in considerazione al momento della decisione sull’ubicazione, sulla base degli elementi di prova disponibili in quel momento. Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che, per entrambi i siti, l’ipotesi più realistica sarebbe stata che Samsung SDI si sarebbe procurata le rispettive attrezzature e macchinari dai suoi fornitori esperti e di fiducia in Corea del Sud. |
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142) |
Come spiegato in precedenza (cfr. sottosezione 5.3.1.2.2.1), la mancanza di credibilità dell’approvvigionamento (interamente) locale in Cina si basava in particolare sul fatto che l’utilizzo di fornitori cinesi potrebbe in generale creare problemi in termini di i) […], ii) […] e iii) riservatezza. La Commissione riconosce che l’Ungheria e Samsung SDI hanno spiegato in modo convincente (considerando 62) che Samsung SDI intendeva affrontare e avrebbe potuto affrontare tali problemi, almeno in parte, attraverso, rispettivamente: i) il coinvolgimento delle autorità cinesi (il che sarebbe tuttavia possibile solo se l’investimento avesse luogo in Cina), ii) l’invio di ingegneri SDI dalla sede centrale sudcoreana Samsung SDI per fornire sostegno ai fornitori cinesi e iii) il ricorso ad accordi contrattuali specifici e accordi di sviluppo congiunto con i venditori ove necessario (vale a dire solo per macchine specifiche). Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dimostrano pertanto che, contrariamente alle conclusioni preliminari di cui al considerando 131 della decisione di avvio del procedimento, un certo grado di approvvigionamento locale può essere considerato credibile e realistico per quanto riguarda lo scenario controfattuale. |
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143) |
Inoltre, dopo l’adozione della decisione di avvio del procedimento da parte della Commissione, l’Ungheria e Samsung SDI hanno fornito informazioni che dimostrano che, per quanto riguarda lo stabilimento cinese del gruppo Samsung SDI situato a Tianjin, erano stati raggiunti livelli medi significativi di approvvigionamento locale ([25-30] % nel 2015-2016, [15-19] % nel 2018-2019). Nella decisione di estensione (considerando 41), la Commissione ha espresso una serie di dubbi, in particolare per quanto riguarda la comparabilità delle due situazioni (lo stabilimento di Tianjin e l’impianto previsto a Xìan). L’Ungheria e Samsung SDI hanno tuttavia fornito spiegazioni che dimostrano che l’approvvigionamento locale raggiunto per lo stabilimento di Tianjin era un’informazione pertinente. In primo luogo hanno ricordato che le innovazioni nei processi riguardanti l’investimento previsto (ubicazione alternativa a Xìan) riguardano, di norma, il modo in cui i macchinari e le attrezzature sono utilizzati e non i macchinari e le attrezzature stessi. Di conseguenza, la Commissione riconosce che il fatto che il processo di produzione e i prodotti finali nello stabilimento di Tianjin siano meno sofisticati non è motivo sufficiente per non tenere conto dell’esperienza acquisita con l’acquisto di macchinari e attrezzature per lo stabilimento di Tianjin (59). Inoltre il fatto che i dati per il periodo 2018-2019 non potessero essere noti al momento della decisione sull’ubicazione porta semplicemente a concludere che sarebbe pertinente solo la percentuale più elevata del [25-30] % per il periodo 2015-2016 (relativa a dati precedenti che avrebbero potuto essere noti al momento della decisione sull’ubicazione). L’Ungheria ha inoltre chiarito che tali dati relativi all’approvvigionamento locale non sono stati raggiunti dopo quasi 20 anni di funzionamento dell’impianto (il che poteva suggerire che lo stabilimento di Xìan avrebbe potuto raggiungere livelli di approvvigionamento locale così consistenti soltanto dopo un periodo di tempo analogo), in quanto lo stabilimento ha iniziato a fabbricare elementi di batterie solo nel 2008 (e, per quanto riguarda le celle cilindriche, addirittura nel 2016) (considerando 63, lettera a)]. L’Ungheria ha infine confermato che le percentuali di approvvigionamento locale presentate comprendevano solo macchinari e attrezzature e non includevano in particolare i pezzi di ricambio. Su tale base, i dubbi espressi nella decisione di estensione possono essere sciolti: la Commissione dà atto che il livello di approvvigionamento locale raggiunto nello stabilimento di Tianjin nel 2015-2016 conferma che, al momento della decisione sull’ubicazione, il gruppo Samsung SDI poteva prevedere di raggiungere un livello significativo di approvvigionamento locale per gli investimenti controfattuali in Cina. |
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144) |
Per quanto riguarda più precisamente l’investimento controfattuale a Xìan, il livello di approvvigionamento locale che, secondo Samsung SDI, avrebbe potuto essere raggiunto in modo credibile è stato calcolato in primo luogo da Samsung SDI nelle sue osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento. A tal fine Samsung SDI ha elencato le attrezzature acquistate per lo stabilimento di Göd fino a quel momento (all’epoca l’investimento era in corso) e ha valutato se, per l’investimento controfattuale a Xìan, ciascuna attrezzatura avrebbe potuto essere acquistata da un fornitore cinese. Da tale calcolo è emerso un rapporto del [31-35] % tra il valore delle attrezzature che avrebbero potuto essere acquistate localmente in Cina e il valore totale delle attrezzature acquistate al momento in cui è stato effettuato il calcolo (60). Samsung SDI ha inoltre dimostrato che nel tempo il livello di sviluppo tecnologico dei macchinari e delle attrezzature cinesi è aumentato (cfr. considerando 65), rendendo più probabile il raggiungimento di livelli più elevati di approvvigionamento locale rispetto al passato. |
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145) |
Nella decisione di estensione (considerando da 41 a 44), la Commissione ha espresso una serie di dubbi al riguardo. Oltre a nutrire in generale dubbi sul fatto che sarebbe stato credibile affidarsi a fornitori cinesi (rischi in termini di riservatezza e di […], già menzionati nella decisione di avvio del procedimento e trattati nel considerando 142), la Commissione ha ritenuto in particolare che il campione utilizzato da Samsung SDI non fosse rappresentativo, in particolare perché riguardava principalmente la prima fase dell’investimento a Göd, che era meno innovativa. L’Ungheria ha però sottolineato che il campione rappresentava più del [75-80] % del valore totale dei macchinari (comprese le macchine utilizzate nella seconda fase dell’investimento) (61) e che, in ogni caso, entrambe le fasi dell’investimento comprendono elementi di nuova innovazione nei processi (62). L’Ungheria ha inoltre chiarito che la tecnologia di impilamento per la fase 2, ancora in fase di sviluppo al momento dell’esame preliminare, rappresenta solo una minima parte (meno del 5 %) dei costi totali delle attrezzature e che, anche per alcune macchine utilizzate nel processo di impilamento, si potrebbero prendere in considerazione fornitori cinesi. |
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146) |
La Commissione ha inoltre osservato che i dati relativi alle capacità di alcuni fornitori cinesi, descritti al considerando 9, lettera b), e al considerando 10 della decisione di estensione, si basavano su elementi di prova raccolti ex post (considerando 42 della decisione di estensione). Tuttavia, come chiarito dall’Ungheria, la maggior parte dei dati in questione, anche se acquisiti ex post, era a disposizione del gruppo Samsung SDI al momento della decisione di investimento. Sebbene parte di tali dati sia successiva alla decisione di investimento, l’Ungheria ha chiarito che solo uno dei sei fornitori cinesi di cui al considerando 9, lettera b), e al considerando 10 della decisione di estensione non era mai stato contattato prima della decisione di investimento. Per quanto riguarda gli altri fornitori, gli incontri erano iniziati prima della decisione di investimento (anche se proseguiti successivamente). La Commissione ritiene tuttavia che, al momento della decisione di investimento, Samsung SDI potesse ragionevolmente prevedere che, nel caso fosse stata scelta l’ubicazione cinese, i contatti con i fornitori cinesi di attrezzature per lo stabilimento Xìan sarebbero proseguiti o si sarebbero intensificati oppure se ne sarebbero cercati di nuovi. Ciò è tanto più vero in quanto, come sottolineato da Samsung SDI (cfr. considerando 11 della decisione di estensione), i fornitori cinesi della catena di approvvigionamento per le batterie hanno registrato un’evoluzione positiva in termini sia quantitativi che qualitativi, cosicché con il passare del tempo la possibilità di individuare fornitori adeguati è aumentata in modo più che lineare. La Commissione ritiene pertanto che gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dimostrino sufficientemente che Samsung SDI avrebbe potuto, in modo credibile, considerare un tasso di approvvigionamento locale del [31-35] % qualora l’investimento dovesse realizzarsi in Cina. |
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147) |
Infine, avendo ritenuto, nella decisione di estensione, che l’esperienza del gruppo Samsung SDI in merito all’approvvigionamento locale di macchinari e attrezzature per il suo impianto a Tianjin non potesse essere paragonabile all’investimento a Xìan, la Commissione ha messo anche implicitamente in dubbio l’elemento specifico del tasso di approvvigionamento locale del [31-35] % corrispondente all’approvvigionamento locale che avrebbe potuto essere raggiunto per Xìan utilizzando gli attuali fornitori del gruppo Samsung SDI per lo stabilimento di Tianjin (aspetto sintetizzato al considerando 9, lettera a), della decisione di estensione). Dato che l’Ungheria e Samsung SDI hanno debitamente spiegato che le due situazioni erano comparabili (considerando 143), la Commissione non ha più motivo di nutrire dubbi sull’esistenza di tale elemento. |
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148) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che un livello del [31-35] % di approvvigionamento locale di macchinari e attrezzature ai fini dell’investimento controfattuale in Cina possa essere considerato credibile e realistico. |
5.3.1.2.2.2.3. Livello credibile di approvvigionamento locale di macchinari e attrezzature per l’investimento 2 a Göd
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149) |
Per quanto riguarda l’approvvigionamento locale (da fornitori del SEE) di macchinari e attrezzature nel caso dell’investimento 2 in Ungheria, la Commissione ha già concluso al considerando 126 che l’ipotesi di una quota del 100 % di approvvigionamento locale non era né credibile né realistica. La Commissione osserva che, al momento della decisione sull’ubicazione, Samsung SDI disponeva di poche informazioni per definire quale sarebbe stato un livello realistico di approvvigionamento locale di macchinari e attrezzature per l’investimento 2. In particolare, l’Ungheria ha confermato (considerando 50) che per l’investimento 1 Samsung SDI non aveva applicato la sua politica di approvvigionamento locale, in quanto si trattava del suo primo investimento riguardante elementi di batterie all’interno del SEE, per il quale aveva deciso di affidarsi a fornitori sudcoreani esperti di macchinari e attrezzature al fine di ridurre al minimo i rischi. L’investimento 1 non poteva pertanto offrire un parametro di riferimento adeguato né fornire dati utili per l’analisi di Samsung SDI relativa all’investimento 2. |
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150) |
La Commissione osserva che Samsung SDI ha avviato una ricerca di fornitori locali nel 2015. Al momento della decisione sull’ubicazione, Samsung SDI aveva scartato, per una serie di motivi, 23 dei 29 potenziali fornitori con sede nel SEE che aveva individuato e stava proseguendo le trattative con i restanti fornitori, che potevano fornire solo attrezzature per una piccola parte dell’investimento 2 (considerando 54, 126 e 146). La Commissione conclude pertanto che, nel caso dell’investimento 2, potrebbe essere considerata realistica e credibile soltanto una quota marginale di eventuali macchinari e attrezzature provenienti dal SEE. |
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151) |
Tale conclusione è inoltre corroborata dal fatto che, per il suo stabilimento di Göd, Samsung SDI aveva effettivamente acquistato solo una quantità trascurabile di macchinari e attrezzature nel SEE (circa l’[1-1,5] % dei macchinari e delle attrezzature, cfr. considerando 71). |
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152) |
La Commissione conclude pertanto che, al momento della decisione sull’ubicazione, Samsung SDI avrebbe dovuto prevedere che, qualora l’investimento 2 fosse stato realizzato in Ungheria, il suo approvvigionamento a livello locale sarebbe stato solo marginale. La Commissione ritiene che sarebbe stato realistico e credibile ritenere che solo una quota marginale delle macchine e delle attrezzature utilizzate nell’investimento 2 sarebbe stata acquistata localmente da fornitori del SEE. A tale riguardo, poiché nella risposta in merito al nuovo calcolo del divario in termini di VAN del gennaio 2023 la stessa Ungheria ha indicato una quota di approvvigionamento locale dell’[1-1,5] % (considerando 71), che corrisponde inoltre al livello effettivo di approvvigionamento locale di macchinari e attrezzature conseguito per l’investimento 2, la Commissione applicherà tale valore per quantificare la quota marginale di approvvigionamento locale di cui sopra. |
5.3.1.2.2.3. Sintesi
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153) |
Sulla base dei tassi di approvvigionamento locale determinati nelle due sottosezioni precedenti (5.3.1.2.2.2.2 e 5.3.1.2.2.2.3), la Commissione ritiene di poter calcolare i costi credibili delle attrezzature nelle due sedi alla luce delle considerazioni generali esposte nella prima sottosezione 5.3.1.2.2.2.1. Tali costi sono ottenuti applicando, per la frazione dei macchinari e delle attrezzature acquistati localmente, i costi aggiuntivi di approvvigionamento locale e, per la frazione dei macchinari e delle attrezzature provenienti da fornitori sudcoreani attraverso la sede centrale di Samsung SDI, i costi di spedizione, i dazi doganali e la maggiorazione applicata dalla sede centrale di Samsung SDI. Tabella 1 Approvvigionamento locale — notifica dell’Ungheria e valutazione della Commissione
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154) |
La Commissione ha pertanto tenuto conto delle variazioni di cui sopra nei calcoli del VAN forniti dall’Ungheria e da Samsung SDI, mantenendo invariati tutti gli altri elementi del VAN sui quali la Commissione non aveva espresso dubbi. In particolare, la Commissione mantiene le ipotesi di costo presentate dall’Ungheria nei calcoli iniziali del VAN per quanto riguarda i costi di approvvigionamento di macchinari e attrezzature in Corea del Sud (come spiegato al considerando 43 della decisione di avvio del procedimento e come indicato al considerando 69 della presente decisione), ossia accetta che, oltre ai costi aggiuntivi riassunti nella tabella 1, i costi di macchinari e attrezzature fossero quasi equivalenti tra la Corea del Sud e l’Ungheria). A seguito delle variazioni di cui ai considerando precedenti, il divario in termini di VAN tra le due sedi è sceso da 173 milioni di EUR a 89,6 milioni di EUR (in valore attuale). |
5.3.1.2.3. Sostegno pubblico all’ubicazione alternativa in Cina
5.3.1.2.3.1. Potenziale sovvenzione agli investimenti in Cina
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155) |
Nella sua notifica, l’Ungheria ha confermato che le autorità cinesi non avevano formalmente presentato alcuna offerta di sovvenzione per un investimento a Xìan (considerando 13 della decisione di estensione). In risposta alla decisione di avvio del procedimento, l’Ungheria ha però ritrattato le dichiarazioni contenute nella notifica, dichiarando che contenevano gravi errori, malintesi e informazioni errate (considerando 14 della decisione di estensione), e ha affermato che tra il gruppo Samsung SDI e le autorità locali cinesi erano intercorse discussioni e che la possibilità che tale aiuto si concretizzasse era tutt’altro che irrealistica. |
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156) |
Nella decisione di estensione, la Commissione ha espresso dubbi sia sull’esistenza di un’offerta di aiuto da parte delle autorità locali cinesi per il progetto in questione (cfr. considerando da 48 a 50 e da 59 a 61 di tale decisione) sia sul fatto che tale aiuto fosse stato preso in considerazione al momento della decisione sull’ubicazione (cfr. considerando 51 e 57 di tale decisione). |
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157) |
In risposta alla decisione di estensione, l’Ungheria e Samsung SDI hanno contestato i due motivi di perplessità espressi dalla Commissione. |
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158) |
Come spiegato al considerando 113, lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione sull’ubicazione. Nel caso di specie, indipendentemente dal fatto che le autorità locali cinesi avessero effettivamente fatto un’offerta di sovvenzione per l’investimento in Xìan, la Commissione ritiene che elementi di prova contemporanei al processo decisionale non suffraghino l’affermazione dell’Ungheria secondo cui al momento dell’adozione della decisione sull’ubicazione dell’investimento, tale offerta era stata presa in considerazione nel processo decisionale. |
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159) |
Infatti, come osservato al considerando 51 della decisione di estensione, la Commissione ha constatato che l’offerta di concessione di aiuti da parte della Cina era menzionata solo nella relazione interna del 21 settembre 2017. La Commissione ha tuttavia osservato che l’offerta di sovvenzione da parte delle autorità cinesi non era mai stata in realtà inclusa nei confronti del VAN tra gli scenari di investimento alternativi. L’Ungheria e Samsung SDI hanno tuttavia obiettato che nel processo decisionale del beneficiario il livello di aiuto che può essere ricevuto (in questo caso dalla Cina o dall’Ungheria) non è incluso nei calcoli del VAN, ma è preso in considerazione in una fase successiva. |
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160) |
La Commissione osserva che né la potenziale sovvenzione della Cina né l’aiuto dell’Ungheria sono stati inclusi nei calcoli del VAN nella prima fase di confronto del processo decisionale del beneficiario. Ciò risulta dalla relazione interna del 21 settembre 2017: da entrambe le diapositive 8 e 9, relative a una panoramica quantificata, rispettivamente, del sito di Xìan e di Göd, emerge che la panoramica non comprende un potenziale sostegno da parte delle autorità locali cinesi o delle autorità ungheresi. Resta tuttavia il fatto che, nelle fasi successive del processo decisionale di Samsung SDI (fasi 4 e 5 descritte ai considerando 68 e 69 della decisione di avvio del procedimento), l’asserita offerta di aiuti da parte delle autorità cinesi non è stata presa in considerazione né nel confronto tra i due siti né nella decisione finale sull’ubicazione e non figurava nei documenti giustificativi. Di conseguenza, l’Ungheria e Samsung SDI non hanno fornito elementi di prova atti a dimostrare che tale offerta da parte delle autorità cinesi sia stata presa in considerazione nella decisione sull’ubicazione. |
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161) |
Per contro, come risulta dai documenti interni della società Samsung SDI (63), l’offerta di aiuto delle autorità ungheresi è stata presa in considerazione nelle fasi 4 e 5 del processo decisionale, vale a dire che è stata inclusa nel confronto finale (un documento interno del 26 ottobre 2017) ed è stata presentata come un fattore chiave che giustificava la decisione di investimento a Göd (il 27 novembre 2017) (cfr. considerando 59). |
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162) |
In conclusione, la Commissione ritiene che l’Ungheria e Samsung SDI non abbiano dimostrato che l’eventuale offerta di sovvenzione delle autorità cinesi fosse stata considerata un fattore prevalente dai decisori, né che fosse stata presa in considerazione al momento della decisione sull’ubicazione. Pertanto l’offerta di aiuti da parte delle autorità locali cinesi non può essere considerata un elemento credibile e realistico dello scenario controfattuale. |
5.3.1.2.3.2. Imposta sul reddito delle società in Cina del 15 % anziché del 25 %
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163) |
Nelle loro risposte alla decisione di avvio del procedimento, l’Ungheria e Samsung SDI hanno inoltre presentato una nuova argomentazione secondo cui il gruppo Samsung SDI avrebbe potuto beneficiare di un’aliquota ridotta dell’imposta sul reddito delle società in Cina se il suo investimento fosse stato localizzato a Xìan, sulla base delle politiche cinesi per le regioni occidentali della Cina o sulla base della possibilità per il gruppo Samsung SDI di beneficiare del regime HNTE (64) (considerando da 24 a 29 e da 58 a 62 della decisione di estensione). |
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164) |
Nella decisione di estensione, la Commissione ha espresso dubbi sulla credibilità di tale riduzione delle imposte (dato che, da un lato, in Cina tali agevolazioni per le batterie per veicoli elettrici erano state inaspettatamente revocate nel 2017 e, dall’altro, Samsung SDI non sembrava soddisfare i criteri del regime HNTE) e sul fatto che tale aliquota ridotta fosse stata effettivamente presa in considerazione da Samsung SDI al momento della decisione sull’ubicazione. |
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165) |
Indipendentemente dall’affermazione secondo cui il gruppo Samsung SDI avrebbe potuto presumere in modo credibile di poter disporre di un’aliquota ridotta dell’imposta sul reddito delle società per il suo investimento a Xìan, la Commissione ritiene che nessun elemento di prova nel fascicolo corrobori l’affermazione secondo cui il gruppo Samsung SDI ha tenuto conto di tale riduzione nella sua decisione sull’ubicazione. Come nel caso dell’offerta di sovvenzione delle autorità locali cinesi, nelle fasi finali del processo decisionale del gruppo Samsung SDI, l’asserita riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società non è stata presa in considerazione né nel confronto tra i due siti né nella decisione finale sull’ubicazione. L’Ungheria e Samsung SDI non hanno fornito alcun elemento di prova che dimostri che tale riduzione sia stata presa in considerazione ai fini della decisione sull’ubicazione. |
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166) |
Per contro, i documenti interni di cui al considerando 161 dimostrano che l’offerta di aiuto delle autorità ungheresi è stata presa in considerazione nelle fasi 4 e 5 del processo decisionale, ossia è stata inclusa nel confronto finale (documento interno del 26 ottobre 2017) ed è stata presentata come un fattore chiave che giustifica la decisione di investimento a Göd (il 27 novembre 2017). |
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167) |
La Commissione ritiene pertanto che l’Ungheria e Samsung SDI non abbiano dimostrato che l’eventuale asserita riduzione dell’imposta sul reddito delle società fosse stata considerata un fattore prevalente dai decisori e fosse stata presa in considerazione al momento della decisione sull’ubicazione. La riduzione dell’imposta sul reddito delle società non può essere pertanto considerata un elemento credibile e realistico dello scenario controfattuale. |
5.3.1.2.4. Approcci differenziati e probabilistici per calcoli plausibili del divario in termini di VAN
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168) |
In seguito all’adozione della decisione di avvio del procedimento, Samsung SDI (considerando 34 della decisione di estensione) ha presentato diversi approcci alternativi (approcci probabilistici e differenziati, cfr. considerando 79 e 81). L’approccio differenziato è volto a ricalcolare il divario in termini di VAN tra le due sedi in quattro diversi scenari (tenendo conto dell’una o dell’altra presunta misura di sostegno delle autorità cinesi e delle quote di approvvigionamento locale riviste per entrambe le località). Tuttavia, per ammissione della stessa Samsung SDI (cfr. considerando 80), tale approccio non riflette esattamente il processo decisionale che ha portato alla decisione sull’ubicazione. Inoltre, come indicato ai considerando 162 e 167, non vi sono elementi di prova del fatto che una delle asserite misure di sostegno da parte delle autorità cinesi sia stata presa in considerazione al momento della decisione sull’ubicazione. Oltretutto nessuno dei quattro diversi scenari includeva tutti gli elementi di costo valutati nella sezione 5.3.1.2, che, secondo la Commissione, incidono sulla misura in cui il divario in termini di VAN tra le due sedi può essere ritenuto credibile. Tale approccio non può pertanto incidere sulle conclusioni della Commissione riguardo alla presenza e alla portata dell’effetto di incentivazione che l’aiuto delle autorità ungheresi avrebbe avuto sui decisori del gruppo Samsung SDI. Per quanto riguarda gli approcci probabilistici, essi sono stati sviluppati da Samsung SDI sulla base di una stima della probabilità del verificarsi di determinati eventi (approvvigionamento locale in Cina, sovvenzione da parte delle autorità cinesi, aliquota ridotta dell’imposta sul reddito delle società in Cina) ai fini del ricalcolo del divario in termini di VAN. Con tutti e tre gli approcci probabilistici il divario in termini di VAN ricalcolato è risultato simile a quello inizialmente presentato dall’Ungheria. |
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169) |
Nella decisione di estensione la Commissione ha osservato che Samsung SDI non ha fornito alcun documento interno contemporaneo a sostegno dell’affermazione secondo cui tale metodo di ponderazione della probabilità era stato preso in considerazione al momento della decisione sull’ubicazione, né tanto meno che i diversi valori di tali fattori di probabilità erano stati presi in considerazione in tale processo decisionale. |
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170) |
Al fine di dimostrare che l’approccio probabilistico era supportato da documenti contemporanei, l’Ungheria, nelle sue osservazioni sulla decisione di estensione, ha sostenuto di aver già presentato documenti contemporanei per dimostrare che i decisori di Samsung SDI erano a conoscenza dell’offerta di sovvenzione da parte delle autorità cinesi, nonché dell’aliquota ridotta d’imposta sul reddito delle società potenzialmente disponibile in Cina. Il fatto che i decisori fossero a conoscenza di tali possibilità non significa tuttavia che le abbiano effettivamente prese in considerazione al momento di prendere la decisione sull’ubicazione, né tanto meno che abbiano attribuito probabilità specifiche a tali elementi. L’Ungheria ha inoltre fatto riferimento alla relazione interna del 21 settembre 2017. Tale documento (che menziona un criterio di «coerenza in termini fiscali e di politica» e i diversi livelli possibili di una sovvenzione da parte delle autorità cinesi) non dimostra tuttavia che la decisione di investimento adottata il 27 novembre 2017 fosse basata su un approccio probabilistico. Inoltre la relazione interna del 21 settembre 2017 non menziona alcuna probabilità per nessuno dei fattori ai quali la Samsung SDI e l’Ungheria suggeriscono ex post di applicare l’approccio probabilistico. |
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171) |
Durante le varie fasi dell’indagine della Commissione, l’Ungheria e Samsung SDI non hanno quindi fornito elementi contemporanei al processo decisionale comprovanti che tale approccio probabilistico fosse stato preso in considerazione al momento della decisione sull’ubicazione. Sembra piuttosto che l’approccio probabilistico sia stato sviluppato per la prima volta da Samsung SDI nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento (considerando 78). |
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172) |
La Commissione ritiene pertanto che l’Ungheria non sia stata in grado di dimostrare che Samsung SDI abbia mai preso in considerazione un approccio probabilistico durante il processo decisionale sull’ubicazione dell’investimento. L’approccio probabilistico in questione non può pertanto essere considerato un elemento credibile e realistico preso in considerazione nel confronto tra le due ubicazioni dell’investimento. |
5.3.1.2.5. Conclusioni sull’effetto di incentivazione
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173) |
La Commissione conclude pertanto che l’Ungheria ha dimostrato che la misura di aiuto aveva effetti di incentivazione formali e sostanziali. Tuttavia, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la Commissione ritiene che l’Ungheria non abbia dimostrato che l’ipotesi che in una delle due sedi considerate sarebbe stata raggiunta una percentuale di approvvigionamento locale del 100 % fosse credibile e realistica al momento della decisione sull’ubicazione. La Commissione ritiene che, alla luce degli elementi a disposizione dei decisori del gruppo Samsung SDI nel momento in cui hanno scelto il luogo per l’investimento, in entrambi gli scenari possa essere considerata credibile e realistica solo una quota inferiore di approvvigionamento locale. La Commissione conclude inoltre che l’Ungheria non ha dimostrato che, nell’adottare la decisione sull’ubicazione il gruppo Samsung SDI abbia tenuto in considerazione gli aiuti da parte delle autorità cinesi o la possibilità che l’investimento benefici di un’aliquota ridotta d’imposta sui redditi delle società, sempreché tali elementi possano essere considerati credibili. In considerazione di tali fattori, la Commissione conclude che l’investimento 2 a Göd presenterebbe uno svantaggio in termini di costi rispetto a un investimento nella sede alternativa in Cina e che, di conseguenza, la misura di aiuto può essere considerata un incentivo, in quanto, in assenza della misura di aiuto, per il beneficiario non sarebbe stato sufficientemente redditizio realizzare tale investimento a Göd. Si può tuttavia ritenere che la misura di aiuto abbia un effetto di incentivazione solo nella misura in cui l’importo dell’aiuto non superi lo svantaggio dell’ubicazione di Göd in termini di VAN rispetto all’ubicazione controfattuale, esaminato nel contesto in cui il beneficiario ha adottato una decisione in merito all’ubicazione dell’investimento. La Commissione ha stabilito che la quantificazione di tale divario in termini di VAN in 173 milioni di EUR, come sostenuto dall’Ungheria nella sua notifica, non possa essere credibile, mentre ha ritenuto credibile un divario fino a 89,6 milioni di EUR. Qualsiasi aiuto superiore a tale importo non avrebbe alcun effetto di incentivazione per la parte eccedente tale svantaggio in termini di costi. |
5.3.2. Necessità dell’intervento statale
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174) |
Secondo la sezione 3.3 degli orientamenti, al fine di valutare se un aiuto di Stato sia indispensabile al conseguimento di un obiettivo di interesse comune, è innanzitutto necessario analizzare il problema da affrontare. Gli aiuti di Stato dovrebbero essere destinati a situazioni in cui possono apportare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non riesce a conseguire. |
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175) |
Come stabilito al punto 49 degli orientamenti, l’intervento statale è considerato giustificato per lo sviluppo delle zone incluse nella carta degli aiuti a finalità regionale. Conformemente alla carta degli aiuti a finalità regionale dell’Ungheria per il periodo 2017-2021 (cfr. considerando 10), in vigore al momento della concessione della misura di aiuto (solo previa approvazione della Commissione) (considerando 30), Göd era ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in linea con la sezione 3.3 degli orientamenti. La Commissione conferma pertanto la sua valutazione secondo cui l’Ungheria ha dimostrato la necessità dell’intervento statale nel caso di specie. |
5.3.3. Adeguatezza
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176) |
Come ricordato nella decisione di avvio del procedimento, ai sensi del punto 50 degli orientamenti, la misura di aiuto notificata deve essere uno strumento adeguato per conseguire l’obiettivo in questione. Gli orientamenti sottolineano che una misura di aiuto non sarà considerata compatibile se sono disponibili altri strumenti della politica o altri tipi di strumenti di aiuto meno distorsivi. La sezione 3.4 degli orientamenti introduce così un duplice test di adeguatezza. Il primo test di adeguatezza richiede che gli Stati membri individuino le strozzature che ostacolano lo sviluppo regionale e gli svantaggi specifici delle imprese che operano nella regione interessata specificando in che misura le strozzature allo sviluppo regionale potrebbero essere oggetto di misure non di aiuto. Il secondo test di adeguatezza richiede che lo Stato membro indichi perché, in base alla sostanza del singolo caso, la forma scelta dell’aiuto regionale agli investimenti sia lo strumento migliore per influenzare la decisione di investimento o la decisione sull’ubicazione. |
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177) |
Per quanto riguarda il primo criterio, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha ammesso che gli aiuti di Stato, e in particolare gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, costituiscono una forma di sostegno adeguata per conseguire l’obiettivo di coesione per la zona di Göd, una regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. In assenza di prove contrarie nel fascicolo, tale constatazione resta valida. |
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178) |
Per quanto riguarda il secondo criterio, la Commissione ha inoltre convenuto che una sovvenzione diretta costituisce, in linea di principio, uno strumento di aiuto adeguato per colmare un divario di redditività (cfr. considerando 113 e 114 della decisione di avvio del procedimento). La Commissione ha tuttavia espresso dubbi sull’esistenza e sull’entità del divario di redditività e del contributo allo sviluppo regionale. Sulla base di quanto concluso in merito all’esistenza e all’entità del divario di redditività e al contributo della misura di aiuto allo sviluppo regionale, la Commissione ritiene che la sovvenzione diretta a Samsung SDI, se limitata all’importo del divario di redditività di cui al considerando 173, sia uno strumento di aiuto adeguato nel caso di specie. |
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179) |
La Commissione conclude pertanto che la misura di aiuto agli investimenti a finalità regionale sotto forma di sovvenzione diretta (fino a concorrenza dell’effettivo divario di redditività) rappresenti una forma di sostegno adeguata per conseguire l’obiettivo di sviluppo regionale della zona interessata. |
5.3.4. Proporzionalità dell’importo dell’aiuto
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180) |
Ai sensi della sezione 3.6 degli orientamenti, l’aiuto a finalità regionale deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella regione interessata. La valutazione della proporzionalità dell’importo dell’aiuto può pertanto essere effettuata solo una volta confermato l’effetto di incentivazione dell’aiuto. L’analisi della proporzionalità degli aiuti a finalità regionale per un determinato investimento deve essere effettuata dalla data della decisione di investimento, ossia nel contesto in cui l’impresa beneficiaria decide in merito all’ubicazione del suo progetto (65). |
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181) |
La valutazione della proporzionalità dell’aiuto è soggetta a un duplice criterio. Innanzitutto, di regola, gli aiuti individuali notificati sono considerati limitati al minimo se l’importo dell’aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A norma del punto 80 degli orientamenti, nelle situazioni riconducibili allo scenario 2, l’importo dell’aiuto non dovrebbe superare la differenza tra il VAN dell’investimento nell’ubicazione alternativa e il VAN nell’area interessata, tenendo conto di tutti i costi e benefici rilevanti. In secondo luogo, gli aiuti destinati a compensare la differenza in termini di VAN non devono superare l’importo massimo dell’aiuto che può essere concesso in base al massimale di aiuti a finalità regionale applicabile alla regione destinataria per un progetto di investimento della dimensione specificata (tenendo conto delle norme di riduzione di cui al punto 86 e al punto 20, lettera c), degli orientamenti). |
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182) |
In primo luogo, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla proporzionalità dell’aiuto, in quanto dubitava dei calcoli del divario di redditività presentati dall’Ungheria nella sua notifica. In effetti, la Commissione ha messo in dubbio la credibilità delle informazioni presentate dall’Ungheria e ha ritenuto in via preliminare che il divario in termini di VAN tra le due ubicazioni alternative di investimento non fosse realistico (cfr. considerando 148 della decisione di avvio del procedimento). |
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183) |
Nella decisione di estensione la Commissione ha espresso ulteriori dubbi in merito all’esistenza e alla credibilità del divario in termini di VAN e dei relativi calcoli presentati dall’Ungheria. |
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184) |
Nel valutare l’effetto di incentivazione (sezione 5.3.1.2.5), la Commissione ha concluso che il divario in termini di VAN notificato dall’Ungheria non si basa su informazioni credibili e non appare realistico. Per i motivi illustrati in tale sezione, la Commissione ha concluso che un investimento a Göd rispetto a un investimento nella sede alternativa in Cina non presenterebbe uno svantaggio in termini di costi di 173 milioni di EUR, come sostenuto dall’Ungheria nella sua notifica, ma piuttosto di 89,6 milioni di EUR. A tal riguardo, l’importo dell’aiuto notificato, pari a 108 milioni di EUR, sarebbe sproporzionato. Per rimanere proporzionato rispetto al divario in termini di VAN, l’importo dell’aiuto non deve pertanto superare 89,6 milioni di EUR. |
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185) |
In secondo luogo, per quanto riguarda il requisito dell’intensità dell’aiuto, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha ricordato che il massimale di aiuto regionale applicabile nella zona di Göd è del 35 %. La Commissione ha inoltre ricordato che l’intensità massima di aiuto per i grandi progetti di investimento deve essere ridotta utilizzando il meccanismo di cui al punto 20, lettera c), degli orientamenti, in base al quale l’intensità massima di aiuto ammissibile raggiunge il 13,11 % in equivalente sovvenzione lordo (ESL) per la misura di aiuto. Su tale base, la Commissione ha concluso che l’aiuto notificato di 108 milioni di EUR rispetto alla spesa totale ammissibile prevista per la misura di aiuto di circa 376,540 miliardi di HUF in valore attuale (circa 1 187 milioni di EUR) corrispondeva a un’intensità di aiuto del 9,11 %, che non era quindi superiore ai massimali degli aiuti regionali corretti dal meccanismo di riduzione. Considerando che la spesa totale ammissibile prevista è aumentata rispetto alle cifre notificate e che l’importo dell’aiuto considerato compatibile nella presente decisione è ridotto a 89,6 milioni di EUR, l’intensità dell’aiuto risultante è inferiore al 9,11 % e rimane pertanto al di sotto dei massimali degli aiuti a finalità regionale. |
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186) |
Rimane infine valida la conclusione della Commissione relativa al rispetto dei criteri di ammissibilità dei costi stabiliti negli orientamenti, di cui ai considerando 155 e 156 della decisione di avvio del procedimento (66). |
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187) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che la misura di aiuto è proporzionata, ma solo a condizione che non superi il divario in termini di VAN stabilito dalla Commissione, pari a 89,6 milioni di EUR. |
5.3.5. Prevenzione di evidenti effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi
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188) |
La Commissione ha inoltre esaminato se l’aiuto abbia evidenti effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi. |
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189) |
La sezione 3.7.2 degli orientamenti elenca una serie di situazioni in cui gli effetti negativi sugli scambi e/o sulla concorrenza superano chiaramente gli eventuali effetti positivi di una misura di aiuto a finalità regionale. |
5.3.5.1.
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190) |
Qualora l’importo di aiuto proposto superasse, rispetto alla spesa di investimento (standardizzata) ammissibile, il massimale di intensità dell’aiuto corretto applicabile a un progetto di una determinata dimensione, sussisterebbe un effetto negativo evidente a norma del punto 119 degli orientamenti. |
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191) |
Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha constatato che i costi ammissibili sono stati stabiliti conformemente agli orientamenti (considerando 153 della decisione di avvio del procedimento). In assenza di prove contrarie, tale conclusione resta valida. La Commissione ha inoltre ritenuto che le intensità massime di aiuto non fossero state superate (considerando 157 della decisione di avvio del procedimento). Come indicato al considerando 185, tale conclusione rimane a maggior ragione valida in presenza di costi ammissibili più elevati e con un importo dell’aiuto fissato a 89,6 milioni di EUR, un livello inferiore all’importo notificato. |
5.3.5.2.
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192) |
A norma del punto 120 degli orientamenti, un effetto negativo evidente si produce anche quando gli aiuti agli investimenti creano capacità in un mercato in declino assoluto, in quanto tali aiuti rischiano di escludere i concorrenti o di impedire l’ingresso di imprese a basso costo, e rischia di scoraggiare i concorrenti ad innovarsi. Da quanto sopra descritto deriverebbero quindi strutture di mercato inefficienti che, nel lungo periodo, possono danneggiare anche i consumatori. |
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193) |
Considerando la crescita prevista del mercato degli elementi di batterie (nonché dei moduli di batterie e dei pacchi batterie), sia a livello SEE che a livello mondiale, suffragata in particolare dagli elementi di prova forniti dall’Ungheria (considerando 172 della decisione di avvio del procedimento), la Commissione ritiene che, indipendentemente dall’esatta definizione del mercato geografico e del prodotto, sia improbabile che la misura di aiuto determini un eccesso di capacità in un mercato in declino. Inoltre, in ogni caso, dato che, indipendentemente dall’ubicazione dello stabilimento (a Göd o a Xìan), tale impianto di produzione avrebbe servito gli stessi clienti nelle stesse aree geografiche (cfr. considerando 88), non vi è un nesso causale tra l’aiuto e l’aumento dell’offerta sul mercato (indipendentemente dalla definizione geografica o del prodotto). In linea con le conclusioni della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ritiene pertanto che la misura di aiuto sia conforme al punto 120 degli orientamenti. |
5.3.5.3.
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194) |
Il punto 121 degli orientamenti vieta a una regione del SEE che presenta una minore redditività per il progetto di partecipare a «corse alle sovvenzioni» a scapito di regioni altrettanto deboli o sfavorite (67). |
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195) |
Sebbene inizialmente non abbia espresso dubbi al riguardo nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione non ha escluso il rischio di effetti negativi per la coesione nella decisione di estensione, sulla base di nuovi elementi di prova presentati dall’Ungheria e dalla Samsung SDI (cfr. considerando 72 di tale decisione). Infatti, mentre nella fase iniziale dell’inchiesta l’Ungheria aveva fatto riferimento solo a un sito alternativo al di fuori del SEE (Cina), da tali nuovi elementi di prova è emerso che il gruppo Samsung SDI aveva preso in considerazione anche altre potenziali ubicazioni nel SEE (Polonia, Slovacchia e Repubblica ceca) come potenziali siti per l’investimento. Al considerando 68 della decisione di estensione, la Commissione ha riconosciuto che i siti vergini cechi e slovacchi erano stati esclusi dal gruppo Samsung SDI in una fase precedente del processo di selezione, e non ha potuto escludere che l’aiuto al sito ungherese di Göd, ammissibile agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, potesse avere un effetto negativo per la coesione attirando un investimento a discapito di una regione polacca meno sviluppata, ammissibile agli aiuti regionali a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE. |
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196) |
Sulla base delle argomentazioni fornite dall’Ungheria e da Samsung SDI in risposta alla decisione di estensione e degli elementi di prova contenuti nel fascicolo, la Commissione conclude che l’eventuale sito polacco alternativo è stato escluso dall’elenco dei siti potenziali nelle primissime fasi del processo di selezione del gruppo Samsung SDI. Come indicato nella decisione di estensione (considerando 69), è chiaro che l’ubicazione polacca non è stata valutata nella fase successiva del processo di selezione («analisi dettagliata dei candidati finali») che prevedeva una simulazione dei profitti e delle perdite, una simulazione cronologica e il potenziale di espansione. Il sito polacco, al pari di altri siti alternativi, è stato oggetto solo di una valutazione quantitativa e qualitativa preliminare. Il sito polacco si colloca ben al di sotto di altri siti sotto il profilo quantitativo preliminare. Dal documento cui fa riferimento la Commissione nella sua decisione di estensione risulta che sono stati selezionati soltanto siti dismessi e che sono stati esclusi siti vergini come il sito polacco (in particolare perché comportavano lavori di costruzione molto più lunghi). Pertanto, come risulta dalla relazione interna del 21 settembre 2017), solo due siti sono stati presi in seria considerazione per la fase successiva e considerati nel dettaglio, vale a dire il sito prescelto a Göd e il sito cinese a Xìan. |
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197) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che, contrariamente a quanto affermato nella decisione di estensione, sia improbabile che l’aiuto abbia un effetto negativo per la coesione. |
5.3.5.4.
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198) |
A norma del punto 122 degli orientamenti, qualora il beneficiario abbia concretamente in programma di chiudere o di fatto chiuda un’attività uguale o simile in un’altra zona all’interno del SEE e sposti tale attività verso la zona prescelta, se vi è un nesso causale tra l’aiuto e il trasferimento, ciò comporterà un effetto negativo che difficilmente sarà compensato da un qualche elemento positivo. |
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199) |
L’Ungheria e il beneficiario dell’aiuto hanno dichiarato (cfr. considerando 33 della decisione di avvio del procedimento) che il beneficiario, a livello di gruppo, non aveva chiuso un’attività uguale o simile nel SEE nei due anni precedenti la domanda di aiuti e non aveva concretamente in programma di procedere in tal senso entro i due anni successivi al completamento dell’investimento. |
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200) |
La Commissione ha tuttavia sollevato dubbi al riguardo, alla luce di taluni resoconti giornalistici che suggerivano che il gruppo Samsung SDI stesse riorganizzando le sue attività nell’Unione (considerando 179 della decisione di avvio del procedimento). Tale riorganizzazione poteva comportare il trasferimento in Ungheria delle attività di produzione di pacchi batterie della controllata del gruppo Samsung SDI, situata in Austria, e la perdita di 100 posti di lavoro nella controllata austriaca. |
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201) |
La Commissione non poteva escludere che l’aiuto per un investimento nella produzione di elementi di batterie per veicoli elettrici a Göd non fosse, quantomeno indirettamente, causa della chiusura o del trasferimento di un’attività uguale o simile all’interno del SEE. |
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202) |
Sulla base delle ulteriori osservazioni dell’Ungheria e di Samsung SDI e degli elementi di prova contenuti nel fascicolo (considerando 90), la Commissione prende atto del fatto che la chiusura del sito austriaco non è avvenuta ai sensi degli orientamenti. Per poter essere considerata una chiusura ai sensi del punto 122 degli orientamenti, l’attività deve essere stata chiusa in tutto o in parte comportando una perdita significativa di posti di lavoro, ossia la perdita di almeno 100 posti di lavoro o una riduzione dell’occupazione pari ad almeno il 50 % della forza lavoro nello stabilimento alla data della domanda (rispetto all’occupazione media nello stabilimento in uno dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda (il «periodo di riferimento») (68). L’Ungheria ha fornito elementi di prova del fatto che tali condizioni non erano soddisfatte nel caso di specie. La prevista perdita di 140 dipendenti con un livello di istruzione inferiore entro il 2021, compensata in parte da un aumento del numero di lavoratori con un livello di istruzione superiore, avrebbe dovuto ridurre il numero totale di dipendenti a un numero compreso tra 397 e 417, da confrontare con l’occupazione media di 401-470 nel periodo di riferimento (tra ottobre 2015 e settembre 2017). In tal modo il numero di posti di lavoro persi sarebbe inferiore a 100. Inoltre, data la forza lavoro totale di 401-470 unità nel periodo di riferimento, la riduzione (lorda) della forza lavoro di 140 dipendenti sarebbe inferiore alla soglia del 50 %. |
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203) |
L’Ungheria ha altresì spiegato che non vi è stato alcun trasferimento dall’Austria all’Ungheria, in quanto gli elementi di batterie prodotti a Göd sono tecnologicamente diversi da quelli prodotti nello stabilimento austriaco (cfr. considerando 90). |
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204) |
L’Ungheria ha inoltre fornito documenti aziendali interni da cui risulta che la riduzione delle attività nello stabilimento austriaco di Samsung SDI faceva parte di un riorientamento di tale stabilimento (dalla produzione di pacchi batterie ad attività di ricerca e sviluppo e di collaudo e controllo della qualità) a seguito di una decisione dei clienti (alcuni costruttori di automobili) (e non di Samsung SDI) che mostravano un disinteresse per i prodotti fabbricati nello stabilimento austriaco. Di conseguenza, la Commissione ammette che non è possibile stabilire un nesso di causalità tra l’investimento 2 e la riorganizzazione dello stabilimento austriaco del gruppo Samsung SDI. |
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205) |
Alla luce di tali elementi, la Commissione non è stata in grado di dimostrare che la misura di aiuto avrebbe determinato una chiusura o un trasferimento all’interno del SEE. |
5.3.5.5.
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206) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l’aiuto non ha evidenti effetti negativi sulla concorrenza o sugli scambi ai sensi della sezione 3.7.2 degli orientamenti. |
5.3.6. Nessun altro effetto negativo indebito
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207) |
Oltre alla sezione 3.7.2 degli orientamenti, ai punti 114, 115 e 132 degli orientamenti sono individuati effetti negativi indebiti sulla concorrenza che devono essere presi in considerazione nel restante test comparativo se l’investimento avviene in un contesto riconducibile allo scenario 2 in due mercati geografici distinti. Tali effetti riguardano la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato o la creazione o il rafforzamento di un eccesso di capacità in un mercato poco efficiente (anche se il mercato in questione non è in declino assoluto). |
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208) |
In primo luogo, l’investimento avrebbe portato, con o senza aiuti, alla consegna degli stessi volumi di elementi di batterie al mercato SEE e mondiale (sia che l’impianto fosse stato ubicato a Xìan o a Göd, i mercati di destinazione previsti sono gli stessi, cfr. considerando 88), cosicché l’aiuto non è causa in tal senso di effetti negativi indebiti e non è necessario effettuare tali prove supplementari. |
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209) |
In ogni caso, l’aiuto non creerà né rafforzerà una posizione di mercato dominante in quanto le quote di mercato di Samsung SDI (tenendo conto dell’investimento in questione) dovrebbero aumentare, passando dal [7-10] % nel 2019 al [20-25] % nel 2023 a livello europeo e dal [7-10] % nel 2019 al [10-13,5] % nel 2023 a livello mondiale (cfr. considerando 25). L’aiuto non creerà inoltre un eccesso di capacità in un mercato poco efficiente in quanto il mercato — a livello mondiale e del SEE — è in crescita (cfr. considerando 172 della decisione di avvio del procedimento). |
5.3.7. Bilanciamento di effetti positivi e negativi dell’aiuto
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210) |
Attraverso l’ubicazione dell’investimento in una regione assistita, l’aiuto contribuisce allo sviluppo regionale di Göd, il che comporta una serie di effetti positivi per tale regione (cfr. sezione 5.3.1.1). Inoltre la valutazione esposta nelle sezioni precedenti ha dimostrato che l’intervento statale è necessario, che l’aiuto è adeguato e ha un effetto di incentivazione, purché non superi il divario in termini di VAN corrispondente a un importo di 89,6 milioni di EUR. La Commissione conclude inoltre che l’intervento dello Stato è proporzionato, nella misura in cui rimane limitato al divario in termini di VAN individuato. La valutazione ha inoltre dimostrato che, nonostante i dubbi inizialmente sollevati, l’aiuto non ha evidenti effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi. Inoltre, per quanto riguarda altri effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, l’aiuto non creerà né rafforzerà una posizione di mercato dominante né un eccesso di capacità in un mercato poco efficiente. |
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211) |
La Commissione conclude pertanto che gli effetti positivi dell’aiuto sullo sviluppo regionale, purché entro il limite di 89,6 milioni di EUR, superano gli eventuali effetti negativi. |
5.3.8. Trasparenza
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212) |
Conformemente al punto II.2 della comunicazione della Commissione sulla trasparenza (69), gli Stati membri provvedono alla pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale sugli aiuti di Stato delle informazioni seguenti: il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell’aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso; il nome dell’autorità che concede gli aiuti; il nome dei singoli beneficiari, la forma e l’importo dell’aiuto concesso a ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale è ubicato il beneficiario (a livello NUTS II) e il settore economico principale in cui il beneficiario ha le sue attività (a livello di gruppo NACE (nomenclatura delle attività economiche)]. Queste informazioni devono essere pubblicate dopo che è stata presa la decisione di concedere l’aiuto, devono essere conservate per almeno 10 anni e devono essere accessibili al pubblico senza restrizioni. |
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213) |
La Commissione constata che l’Ungheria ha confermato che saranno rispettati tutti i requisiti in materia di trasparenza di cui al punto II.2 della comunicazione sulla trasparenza (cfr. considerando 187 della decisione di avvio del procedimento). |
5.3.9. Nessuna violazione pertinente del diritto dell’UE
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214) |
Dalla notifica non risulta che l’aiuto, le condizioni cui è subordinato o le attività economiche agevolate dall’aiuto possano comportare una violazione di disposizioni pertinenti del diritto dell’UE. (70) In particolare, la Commissione non ha inviato un parere motivato all’Ungheria su una possibile violazione del diritto dell’Unione che avrebbe un nesso con il presente caso. Inoltre la Commissione non ha ricevuto alcuna denuncia o informazione che possa suggerire che l’aiuto, le condizioni cui è subordinato o le attività economiche da esso agevolate potrebbero essere in contrasto con le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione. |
5.3.10. Conclusione sulla compatibilità della misura di aiuto
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215) |
La Commissione conclude pertanto che la misura di aiuto, nella misura in cui rimane limitata a un importo massimo di 89,6 milioni di EUR, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. |
6. CONCLUSIONI
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216) |
La Commissione ha pertanto deciso che la misura di aiuto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, purché il suo importo non superi 89,6 milioni di EUR. L’aiuto notificato oltre tale importo, fino a concorrenza di 108 milioni di EUR, è incompatibile con il mercato interno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato cui l’Ungheria intende dare esecuzione a favore di Samsung SDI Magyarország Zrt, pari a 108 milioni di EUR (in valore attuale), è compatibile con il mercato interno fino concorrenza di un importo di aiuto di 89,6 milioni di EUR (in valore attuale) ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed è incompatibile con il mercato interno per l’importo rimanente.
Pertanto si autorizza l’esecuzione dell’aiuto per un importo fino a 89,6 milioni di EUR (in valore attuale). L’importo residuo dell’aiuto previsto non è posto in esecuzione.
Articolo 2
Entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione l’Ungheria informa la Commissione delle misure adottate per adeguarvisi.
Articolo 3
L’Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2023.
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva
(1) GU C 112 del 3.4.2020, pag. 12.
(2) Cfr. nota 1.
(3) C(2021)4454 final, pubblicata sul sito web della Commissione il 17 gennaio 2022.
(4) Aiuti di Stato — Ungheria — Aiuto di Stato SA.48556 (2019/C) (ex 2018/N) — Aiuti a finalità regionale a favore di Samsung SDI — Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 82 del 18.2.2022, pag. 21).
(5) SA.46346 (2016/N), GU C 4 del 6.1.2017, pag. 1. La validità dell’approvazione di tale carta da parte della Commissione è stata prorogata fino alla fine del 2021 con decisione della Commissione del 7 ottobre 2020 sul caso SA.58164 (2020/N) — Prolongation of the Hungarian regional aid map for the period 1.1.2021-31.12.2021 (GU C 430 dell’11.12.2020, pag. 1).
(6) Informazioni riservate
(7) Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
(8) Il 12 gennaio 2023 l’Ungheria ha informato la Commissione che nel 2022 Samsung SDI aveva superato i suoi obiettivi iniziali, con una capacità produttiva di circa [6-9] milioni di elementi di batterie al mese (equivalente a [18-21] GWh all’anno).
(9) Il 12 gennaio 2023 l’Ungheria ha informato la Commissione che nel 2022 il [69,5-95] % della produzione del secondo stabilimento di Göd (l’investimento in questione) aveva servito il mercato SEE (una percentuale superiore al previsto).
(10) In generale, un modulo è costituito da più celle collegate in serie e/o in parallelo, inserite in una struttura meccanica. Un pacco batterie è assemblato collegando più moduli in serie o in parallelo a sensori e dispositivi di controllo, tra cui i sistemi di gestione delle batterie (« Battery Management Systems ») e i sistemi di gestione termica (« Thermal Management Systems »), e successivamente inserito in una struttura di alloggiamento, dando luogo al prodotto finale: una batteria progettata specificamente per ciascun modello di veicolo.
(11) Nella prima fase dell’investimento 2, Samsung SDI ha prodotto celle prismatiche di grandi dimensioni in metallo con […] elettrodi, simili a quelle prodotte attraverso l’investimento 1 che non ha beneficiato di aiuti. Tuttavia l’introduzione di alcuni cambiamenti nelle fasi del processo di produzione e nei materiali per gli elettrodi della fase 1 determinerebbe un miglioramento significativo delle prestazioni in termini di autonomia di guida, velocità di ricarica e costo per kWh.
Nella seconda fase dell’investimento 2, Samsung SDI ha attuato un’innovazione significativa nell’approccio basato sulla struttura a celle prismatiche di grandi dimensioni in metallo (vale a dire elettrodi impilati invece che arrotolati), che, insieme a ulteriori modifiche nelle fasi del processo e nelle materie prime, porterebbe a ulteriori miglioramenti delle prestazioni delle celle di batterie.
(12) Il blackboxing è una strategia di protezione della proprietà intellettuale che impedisce la divulgazione di segreti commerciali limitando l’accesso alle informazioni complete relative alla potenziale innovazione solo a pochi dipendenti di fiducia. Non viene presentata alcuna domanda di brevetto perché la sola pubblicazione dell’oggetto dell’invenzione da brevettare è tale da rivelare la natura dell’invenzione ai concorrenti; inoltre è molto difficile dimostrare le violazioni dei diritti di brevetto per quanto riguarda le innovazioni nei processi, in quanto a tal fine è necessario avere accesso alle linee di produzione dei concorrenti. In pratica il blackboxing comporta l’applicazione di misure di sicurezza specifiche, quali il divieto di registrazione all’interno degli impianti di produzione, il blocco della ricezione mobile all’interno degli impianti di produzione, l’applicazione di rigorose norme di ingresso e di uscita ecc.
(13) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).
(14) Nella presente decisione le cifre espresse in EUR sono indicate sulla base di un tasso di cambio di 1 EUR = 317,19 HUF, applicabile il 16 maggio 2018, data di notifica della misura di aiuto alla Commissione.
(15) Per l’attualizzazione degli importi indicati nella presente decisione, è stato applicato un tasso dell’1,09 %, vigente al momento della notifica. Gli importi sono attualizzati al 2018, che è l’anno della notifica.
(16) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(17) Per importo di aiuto corretto si intende l’importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R x (50 + 0,50 x B + 0,34 x C), dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l’intensità di aiuto maggiorata per le PMI; B è la parte di costi ammissibili compresi tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiori a 100 milioni di EUR.
(18) Secondo l’Ungheria, che si basava sul documento « Roadmap for the Establishment of a New Corporate Branch » (luglio 2015) del gruppo Samsung SDI, la politica di approvvigionamento locale imponeva al beneficiario di acquistare da fonti locali le attrezzature e i macchinari e gli altri fattori produttivi necessari per l’investimento.
(19) Samsung SDI-ARN Power Battery Co. Ltd (SAPB) è stata costituita nel 2014 ed è una joint venture composta da tre parti: il gruppo Samsung SDI, Anging Ring New Group (un fornitore cinese di parti per automobili) e Xìan Gaoke Group (una società cinese di proprietà statale). Il gruppo Samsung SDI detiene il 50 % della partecipazione azionaria della joint venture.
(20) Lo stabilimento di elementi di batterie del gruppo Samsung SDI a Ulsan (Corea del Sud) è stato escluso come sito alternativo di investimento nelle prime fasi del processo decisionale a causa degli elevati costi del lavoro rispetto a quelli in Ungheria o in Cina.
(21) Osservazioni di Samsung SDI sulla decisione di avvio del procedimento, punto 43 («[…]»).
(22) Osservazioni dell’Ungheria sulla decisione di avvio del procedimento, punti 31 e 122.
(23) Un altro fornitore del SEE è stato contattato nel 2019 ed è stato successivamente selezionato per fornire attrezzature.
(24) […].
(25) […].
(26) In quanto possiede un impianto di produzione di batterie per veicoli elettrici a Xìan (costruito nel 2015 per produrre batterie per veicoli elettrici).
(27) A cui la Commissione ha fatto riferimento nei considerando da (53) a (57) della decisione di estensione.
(28) Unione europea/[…].
(29) Cfr. i considerando 50 e 131 della decisione di avvio del procedimento ([…]), le osservazioni di Samsung SDI sulla decisione di estensione ([…]), il considerando 43 della decisione di avvio del procedimento e il considerando 44 della decisione di estensione (riservatezza).
(30) Risposta dell’Ungheria alla domanda 5 della richiesta di informazioni del 1o aprile 2019; osservazioni di Samsung SDI sulla decisione di avvio del procedimento, punto 87, osservazioni di Samsung SDI sulla decisione di estensione, pag. 3.
(31) Cfr. osservazioni di Samsung SDI sulla decisione di avvio del procedimento, punto 87.
(32) Osservazioni dell’Ungheria sulla decisione di avvio del procedimento, punto 55.
(33) Nelle osservazioni di Samsung SDI del 3 maggio 2020 in merito alla decisione di avvio del procedimento, era considerato realistico un tasso di approvvigionamento locale (base di riferimento) del [30-40] % (con un coefficiente del [25-30] % come ipotesi prudenziale). In seguito ai dubbi sollevati dalla Commissione, il 3 novembre 2020 Samsung SDI e l’Ungheria hanno corretto il tasso di riferimento al [31-35] %. I pezzi di ricambio non sono inclusi nelle varie percentuali di approvvigionamento locale.
(34) A sostegno di tale affermazione, l’Ungheria ha fornito i nomi di quattro produttori cinesi, le sintesi delle caratteristiche tecniche delle rispettive attrezzature e le sintesi delle riunioni con loro svoltesi tra il 2014 e il 2019.
(35) A sostegno di tale affermazione, l’Ungheria ha fornito i nomi di due produttori cinesi e le sintesi delle riunioni svoltesi tra il 2014 e il 2019.
(36) Oppure, in alternativa, le spese di acquisto di macchinari e attrezzature a livello locale se la sede centrale di Samsung SDI non è coinvolta nel processo di approvvigionamento.
(37) Questa maggiorazione del [18-22] % non è stata inclusa nei calcoli iniziali del VAN, poiché questi si basavano proprio sull’ipotesi di un approvvigionamento interamente locale.
(38) Studio Deloitte del dicembre 2018 e studio di Copenhagen Economics del 13 aprile 2020.
(39) Documento interno «Xìan Plant # 2 Investment Plan» del 5 gennaio 2017, sintesi di un «Business trip to China regarding Xìan Plant 2 Investment» del 13 gennaio 2017, verbale del 18 febbraio 2017 di una riunione tra […] del 16 febbraio 2017, presentazione del 3 marzo 2017 preparata dalla […] riunione di Samsung SDI su «[…]», nota «[…]» del 14 marzo 2017, nota «[…]» del 20 marzo 2017, e-mail del 21 luglio 2017 con un resoconto di una riunione del 20 luglio 2017 con il governo locale.
(40) L’Ungheria ha comunicato che Samsung SDI aveva anche considerato (relazione interna di Samsung SDI del 5 giugno 2017) una possibilità alternativa di beneficiare di un’aliquota ridotta dell’imposta sulle società del 15 %, nell’ambito del regime delle «imprese ad alta e nuova tecnologia» (HNTE) (comunicazione del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria statale sulla revisione e l’emissione delle misure per l’amministrazione della certificazione delle imprese ad alta tecnologia (2016)].
(41) Samsung SDI ha aggiunto che un fattore di probabilità leggermente superiore o inferiore al 25 % non inciderebbe in modo significativo sul divario in termini di VAN e sull’importo dell’aiuto.
(42) Come sintetizzato ai considerando da 68 a 70 della decisione di estensione.
(43) Gli orientamenti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2021 (cfr. comunicazione della Commissione relativa alla proroga e alla modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, della comunicazione sui criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, della comunicazione della Commissione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (GU C 224 dell’8.7.2020, pag. 2). I nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1) si applicano solo alle «misure di aiuto a finalità regionale soggette a obbligo di notifica che sono state concesse o che si prevede di concedere dopo il 31 dicembre 2021 » (punto 197 dei nuovi orientamenti).
(44) Cfr. punto 38 degli orientamenti.
(45) Cfr. punto 36 degli orientamenti.
(46) Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2022, Veejaam e Espo, C-470/20, ECLI: EU:C:2022:981, punto 35.
(47) I valori attuali sono attualizzati al 2018, anno in cui l’aiuto è stato notificato alla Commissione.
(48) Al considerando 18, lettera c), della decisione di estensione, la Commissione metteva implicitamente in dubbio che lo stabilimento previsto a Xìan sarebbe stato destinato ai mercati di esportazione. Il dubbio derivava da un riferimento a un «rischio relativo alla politica cinese» presente in un documento interno fornito dopo la decisione di avvio del procedimento. Samsung SDI ha tuttavia spiegato in modo convincente che questo «rischio relativo alla politica», nel contesto del documento in questione, si riferiva solo all’incertezza sul livello effettivo dell’aiuto che potrebbe essere ottenuto in Cina e non a un rischio generale di misure protezionistiche sulle vendite sul mercato interno. Allo stesso tempo, la Commissione constata che chiaramente l’obiettivo dell’investimento controfattuale in Cina non era il mercato interno cinese (cfr. verbale del viaggio di affari in Cina riguardante l’investimento 2, impianto a Xìan, del 13 gennaio 2017).
(49) Verbale di una riunione interna ad alto livello di Samsung SDI del 21 settembre 2017, cfr. considerando 20 e 53 della decisione di estensione.
(50) Verbale di una riunione del comitato per gli investimenti […] del 26 ottobre 2017.
(51) L’Ungheria e Samsung SDI hanno inoltre spiegato in modo convincente le evidenti discrepanze, evidenziate al considerando 49 della decisione di estensione, tra il progetto di investimento descritto nelle relazioni che documentano la negoziazione di sovvenzioni con il governo locale cinese e l’investimento cinese controfattuale descritto nella notifica. Ciò è sufficiente per dissipare il dubbio, sollevato al considerando 54 della decisione di estensione, che Samsung SDI prevedesse parallelamente un ulteriore impianto in Cina destinato al mercato interno cinese, interpretato all’epoca dalla Commissione come un’ulteriore indicazione di una possibile strategia di investimento regionalizzata di Samsung SDI.
(52) Cfr. la sottosezione 5.3.1.2.2.2.3 sul livello realistico di approvvigionamento locale per l’investimento a Göd.
(53) Cfr. la sottosezione 5.3.1.2.2.2.2 sul livello realistico di approvvigionamento locale in Cina.
(54) Nei mesi di marzo e maggio del 2019 l’attuazione della misura di aiuto era già in fase avanzata (considerando 52).
(55) Tale maggiorazione non sarebbe stata rilevante se la totalità dei macchinari e delle attrezzature per l’investimento fosse stata acquistata localmente, poiché le controllate del gruppo Samsung SDI avrebbero effettuato gli acquisti direttamente, con un coinvolgimento solo limitato della sede centrale di Samsung SDI.
(56) Copenhagen Economics, SAMSUNG SDI – provision of equipment and machinery, Transfer pricing analysis, del 13 aprile 2020 (allegato 36 delle osservazioni di Samsung SDI presentate il 3 maggio 2020).
(57) OCSE, OCSE Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OCSE Publishing, Parigi, 2017.
(58) «Attrezzature non innovative»: i) attrezzature che sono già state una volta installate e pienamente convalidate in una linea di produzione in serie esistente, anche qualora tali attrezzature siano state lievemente modificate ai fini di un miglioramento, sulla base delle attrezzature già sviluppate e installate, o ii) attrezzature che sono state identificate dalla controllata locale come adeguate a essere utilizzate su qualsiasi linea di produzione esistente (anche se non ancora utilizzate).
(59) Ciò risponde anche alle preoccupazioni espresse al considerando 41 della decisione di estensione (circa la possibilità di tenere conto dei fornitori cinesi dello stabilimento di Tianjin per lo stabilimento di Xìan, come descritto al considerando 9, lettera a), e al considerando 40, lettera a), della decisione di estensione.
(60) Cfr. considerando 9, 10 e 40 della decisione di estensione.
(61) Secondo l’Ungheria, circa il [45-50] % dei costi di investimento è stato attribuito alla fase 1 dell’investimento (cfr. nota 36 della decisione di estensione).
(62) L’Ungheria e Samsung SDI hanno inoltre ripetutamente sottolineato che le innovazioni nel processo riguardano i processi stessi e non i macchinari e le attrezzature utilizzati, cosicché la differenza tra le due fasi non è determinante ai fini dell’acquisto di macchinari e attrezzature.
(63) Documento «7.10. Samsung SDI Business Division Investment Committee meeting in October» (ottobre 2017). Documento «7.12. Meeting minutes of Business Division’s Investment Committee» (26 ottobre 2017). Documento «7.11. Samsung SDI Hungary Investment CEO Investment Committee in November» (novembre 2017). Documento «7.5. Meeting minutes of Investment Committee with CEO decision» (27 novembre 2017). Si tratta di documenti presentati il 16 maggio 2018 (nell’ambito della notifica da parte dell’Ungheria).
(64) Cfr. nota 39.
(65) Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2017, Bayerische Motoren Werke AG/Commissione europea, T-671/14, ECLI:EU:T:2017:599, punti 115, 127 e 128, confermata in appello nella causa C-654/17 P, ECLI:EU:C:2019:634. La Commissione osserva inoltre che, nel caso di specie, la decisione sull’ubicazione del 27 novembre 2017 è stata immediatamente seguita dall’avvio dei lavori il 1o dicembre 2017 (cfr. considerando 69 della decisione di avvio del procedimento e considerando 17 della presente decisione).
(66) Ai considerando 155 e 156 della decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha constatato che i costi ammissibili erano stati stabiliti conformemente agli orientamenti: gli attivi acquisiti saranno nuovi, l’investimento iniziale riguarda un investimento iniziale nella forma di un ampliamento della capacità e non sono presi in considerazione costi di locazione e costi immateriali.
(67) Secondo il punto 121 degli orientamenti, l’effetto negativo per la coesione derivante dall’aiuto a scapito di una regione SEE più debole o altrettanto debole costituirebbe un elemento negativo nel test comparativo complessivo che difficilmente potrà essere compensato da elementi positivi, poiché contraddice la ragion d’essere degli aiuti a finalità regionale.
(68) Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2016, sul caso SA.44547 (2016/N) — Italia — LIP — Aiuto a favore di STMicroelectronics S.r.l. (GU C 110 del 7.4.2017, pag. 1), considerando 106 e nota 41.
(69) Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30).
(70) Cfr. punto 28 degli orientamenti.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2057/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)